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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/05/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 4863/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Mauro Mollo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4863 /2024 R.G.L. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.ti Mariacristina Sapone e Parte_1
Faggiano Marco, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, come da delega a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Valentini Alessandro, domiciliata presso lo studio del medesimo come da delega a margine della memoria costitutiva
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da memorie depositate rispettivamente il
5/05/2025 e il 23/04/2025.
Premesso che
Il ricorrente sig. , con ricorso depositato in data 04.06.2024, Parte_1 conveniva in giudizio l' , Controparte_1 chiedendo nel merito di condannare tale al pagamento in proprio favore: CP_1
- della somma di € 78.061,48 a titolo di retribuzione per i 79 turni settimanali di pronta disponibilità svolti a partire dal 27 luglio 2013, oltre l'ulteriore incremento previsto dall'art. 92, comma 3, ultimo periodo, del CCNL 17/12/2020, per le chiamate effettuate;
- di una somma a titolo di risarcimento del danno cagionato alla salute e alla personalità morale, per violazione dell'art. 2087 c.c., derivante dall'irragionevole gravosità del servizio illegittimamente imposto e dalla mancata fruizione del riposo protrattesi per
1 R.G.L. 4863/2024 anni;
- il tutto, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali;
Cont Si è ritualmente costituita in giudizio la convenuta , chiedendo il rigetto delle domande proposte dal ricorrente e, comunque, di dichiarare l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale degli eventuali crediti di controparte retributivi e/o indennitari ex art. 2948 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che
1. Il ricorrente è dipendente della Agenzia convenuta dal 30/10/2012, con incarico di dirigente del servizio di progettazione integrale;
al momento dell'assunzione era già prevista la reperibilità telefonica per i dirigenti della convenuta articolata su turni settimanali, sulla base dell'ordine di servizio n. 34584 del 2008 (doc. 2 ricorrente).
2. Con deliberazione del 3 dicembre 2020, il ricorrente è diventato responsabile del servizio progetti speciali, patrimonio, amianto e ambiente;
deduceva che tale incarico fosse diventato particolarmente impegnativo a seguito di bandi indetti nell'ambito del piano nazionale per la qualità dell'abitare, finanziato con i fondi del PNRR.
3. Per tale ragione, il ricorrente ha dovuto prestare attività oltre il normale orario, lavorando nei fine settimana e nelle ore notturne dei giorni feriali nel periodo dal dicembre
2020 a marzo 2021, a causa della scarsità delle risorse a lui attribuite.
4. Tali progetti si affiancavano all'attività di monitoraggio, progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica degli immobili affidati al suo Servizio, complessivamente circa 500 (e suddivisi in 250 nel 2022, e 136 nel 2023).
5. Inoltre, con ordine di servizio del 23 dicembre 2020 (doc. 4 ricorrente) veniva modificata l'attività di pronta disponibilità, a seguito dell'intensificazione dell'attività di prevenzione delle occupazioni abusive;
la convenuta incaricava l'impresa VPSITEX di installare sistemi di allarme in circa 40 alloggi posizionati al piano terreno nelle zone maggiormente a rischio e veniva previsto che, laddove il sistema di allarme venisse attivato nelle ore serali, notturne e nei giorni festivi, sarebbe stato contattato il dirigente reperibile che avrebbe dovuto “recarsi sul posto per dare indicazioni operative alle Forze dell'Ordine presenti sul posto e all'impresa stessa per l'immediata messa in sicurezza dell'alloggio”
(doc. 4 ricorrente).
6. A seguito di questa modifica del servizio di reperibilità, veniva quindi imposta un'attività più gravosa: il ricorrente veniva inserito in 27 turni di reperibilità settimanale, con queste nuove modalità, da gennaio 2021 ad agosto 2023.
2 R.G.L. 4863/2024
7. Il ricorrente lamentava quindi di aver subito delle gravi compressioni alla propria vita extralavorativa, non potendo dedicarsi allo svago né alla cura della propria madre malata;
l'eccessivo carico di lavoro avrebbe generato una serie di patologie stress correlate.
8. Il proponeva quindi il presente ricorso per ottenere il pagamento della Pt_1 reperibilità ed il risarcimento del danno non patrimoniale subito.
9. La convenuta , costituitasi, sosteneva:
- sotto un profilo processuale, che mancavano le necessarie allegazioni in ordine alla dimostrazione dell'eccessivo carico di lavoro;
- contestando la ricostruzione avversaria, ridimensionando l'impegno del in Pt_1 particolare con riferimento all'attività collegata alla pronta reperibilità,
- contestando la fondatezza delle domande attrici alla luce del principio di onnicomprensività della retribuzione attribuita al dirigente e della carenza di prova in merito alla responsabilità del datore di lavoro nella causazione della patologia da cui il ricorrente è afflitto.
10. Parte ricorrente produceva una nota per replicare alle avverse deduzioni, allegando nuova documentazione;
ma tale nota, in realtà, conteneva una serie di deduzioni istruttorie e di documenti che avrebbero dovuto essere contenuti nel ricorso introduttivo, in quanto non potevano considerarsi in replica alle eccezioni controparte, ma diretti a dimostrare le affermazioni contenute in ricorso.
11. Dopo la discussione, vista la complessità della questione da affrontare, veniva concesso termine ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.; sia parte convenuta, con memoria depositata il 23/04/2025, sia parte ricorrente, con nota depositata il 05/05/2025, si richiamavano alle conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi. La causa veniva decisa in applicazione dell'ultimo comma del medesimo articolo.
Considera
I. Aspetti processuali: ammissibilità mezzi istruttori a. Come appena ricordato, le parti hanno discusso in merito all'ammissibilità delle istanze istruttorie di parte ricorrente ed in particolare con riferimento ai capitoli di prova e ai documenti contenuti nella nota di replica.
b. È noto che nel processo del lavoro devono essere contemperate due necessità: quella di concentrazione, la quale fa sì che tutti i mezzi di prova devono essere offerti con l'atto introduttivo, e quella di contestazione, che si applica anche a parte ricorrente. Poiché il rito del lavoro, a differenza di quello civile, non prevede un atto con il
3 R.G.L. 4863/2024 quale parte attrice possa replicare alle affermazioni contenute in memoria, le esigenze di difesa fanno sì che sia possibile concedere un termine per prendere posizione in merito a tali circostanze.
c. A livello normativo, il riferimento è l'art. 420, commi 5 e 6, c.p.c. che prevedono la possibilità di ammettere le prove che le parti non abbiano potuto proporre prima;
ciò vale non solo per le prove sorte dopo il deposito del ricorso, ma anche per quelle che non era necessario indicare in precedenza, perché attinenti a circostanze introdotte dalla controparte.
d. Ebbene, i documenti prodotti riguardano:
i. osservazioni sul servizio di reperibilità, già oggetto di doglianza nell'atto introduttivo;
l'unico ammissibile è il documento 46, in quanto successivo al deposito del ricorso;
ii. tabelle e schizzi relativi ai progetti seguiti dal ricorrente: anche questi sono aspetti che non riguardano nuovi fatti contenuti nella memoria costitutiva, ma attengono alle circostanze allegate in ricorso;
iii. screenshot della chat aziendale: tali documenti, come il documento
1 di parte convenuta, sono irrilevanti in quanto estrapolazioni parziali di una chat intercorsa tra i vari dirigenti del servizio;
laddove ne fosse stata sostenuta la necessità, si sarebbe dovuto procedere all'acquisizione integrale della conversazione.
e. Per quanto invece riguarda le istanze di esibizione, risulta superfluo chiedere l'esibizione dei turni di servizio di pronta disponibilità in quanto sono pacifici quelli che ha svolto il le istanze da 2 a 4 sono irrilevanti in quanto, come già rilevato Pt_1 nell'ordinanza resa all'11 marzo 2025, l'impegno dei dirigenti del servizio di reperibilità è documentale;
inoltre, come si osserverà in seguito, il ricorrente ha sostanzialmente indicato un numero di interventi pari a quello riconosciuto dalla convenuta al proprio documento 1.
f. In merito all'attività svolta di persona dal si concorda con quanto Pt_1 eccepito dalla difesa resistente secondo cui era suo onere indicare le volte in cui era dovuto intervenire in modo diretto. Se tali evenienze, come dichiarato da lui stesso, sono state in tutto una decina circa, non si vede come si possa considerare una probatio diabolica enumerarle compiutamente.
g. Inoltre, è scarsamente attendibile quanto riferito dal in sede di Pt_1 interrogatorio in merito al mancato utilizzo della chat aziendale per registrare i propri
4 R.G.L. 4863/2024 interventi. Dalla lettura del documento 1 di parte convenuta, emerge che siano stati registrati un certo numero di interventi del ricorrente: il che significa, con tutta evidenza, che questi utilizzava la chat per segnalarli. Non si comprende, allora, come sia possibile che costui inviasse messaggi quando gestiva telefonicamente i problemi1 ma si astenesse da ogni segnalazione quando invece, in modo ben più impegnativo, si doveva recare sul posto;
al contrario, risulta che abbia comunicato le volte in cui è dovuto intervenire2.
II. Merito: reperibilità; diritto al compenso a. Parte ricorrente sostiene che la pronta reperibilità non rientri tra i compiti attribuiti al dirigente;
trattandosi di una prestazione aggiuntiva, dovrebbe esser retribuita a parte. A dimostrazione di ciò, veniva dedotto e provato che, a partire dal 1° settembre 2023,
l'incarico veniva attribuito alla società in house Exe.Gesi, che vi ha provveduto con personale non dirigenziale.
b. Parte convenuta eccepisce che l'art. 24 del d.lgs. 165/2001 stabilisce il principio di onnicomprensività della retribuzione3, a fronte del quale “il trattamento economico fondamentale ed accessorio remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, secondo il sistema compensativo (trattamento fondamentale – retribuzione di posizione – retribuzione di risultato) delineato dal medesimo d.lgs., nonché qualsiasi incarico conferito in ragione dell'ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui essi prestano servizio «o su designazione della stessa»“ (Cass. Sez. L.,
Ordinanza n. 32617 del 04/11/2022). Di conseguenza, l'incarico di pronta disponibilità sarebbe già compensato con il trattamento previsto dal C.C.N.L., proprio perché la contrattazione collettiva è l'unica fonte che può stabilire trattamenti economici.
Inoltre, il non potrebbe vantare differenze retributive per lo svolgimento di attività Pt_1 lavorativa oltre all'orario normale, per la ragione secondo la quale i dirigenti non hanno un orario di lavoro e, quindi, non può riconoscersi loro un trattamento economico ulteriore per un lavoro straordinario che, per definizione, non può esistere.
c. Come rilevato in precedenza, sotto il profilo del fatto è pacifico che il ricorrente sia stato sottoposto a turni di reperibilità dal momento dell'assunzione, sulla scorta di quanto deciso dall con ordine di servizio n. 34584/2008 e che tale CP_1 R.G.L. 4863/2024 reperibilità, esclusivamente telefonica, sia diventata invece un servizio di pronta disponibilità a decorrere dal gennaio 2021, all'esito dell'ordine di servizio del 23 dicembre
2020. Altrettanto pacifico è il numero di turni svolti dal ricorrente, pari a 55 nel periodo fino al 2020 e 27 nel periodo successivo;
è invece contestato il numero di interventi del ricorrente, sia telefonici, sia in presenza (su questo si tornerà in seguito).
d. Premesso ciò, occorre coniugare le osservazioni svolte da parte convenuta in merito al principio di onnicomprensività della retribuzione con l'altro fondamentale principio di consenso e sinallagmaticità del rapporto;
si ritiene quindi di dover considerare diversamente l'incarico di reperibilità che il aveva già accettato al momento della Pt_1 propria assunzione come dirigente da quello di pronta disponibilità stabilito dall'azienda nel 2020.
e. Infatti, nel momento in cui il ricorrente ha stipulato il contratto di lavoro, si deve necessariamente ritenere che la retribuzione prevista contenesse anche il compenso per l'incarico di reperibilità; infatti, il lavoratore era a conoscenza del trattamento economico che gli veniva offerto e dei compiti che con questo venivano compensati.
f. Con l'ordine di servizio del 23 dicembre 2020 il datore di lavoro ha invece richiesto ai propri dirigenti degli incombenti ulteriori rispetto a quelli contrattualmente previsti e per i quali era stato stabilito il trattamento retributivo. Appare evidente che all'aumento delle mansioni deve corrispondere un corrispettivo incremento del compenso, pena la perdita dell'equilibrio contrattuale raggiunto.
g. Al fine di stabilire se l'incarico di pronta disponibilità sia tale da giustificare un compenso ulteriore, occorre muovere dalla giurisprudenza citata dalla stessa parte convenuta, che afferma che “non ogni svolgimento di attività aggiuntive rispetto al proprio incarico e già proprie di altro dirigente può giustificare, a meno che la contrattazione collettiva non lo preveda, il riconoscimento di differenze retributive, essendo invece necessario che, quanto di aggiuntivo sia attribuito, comporti - dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale - il trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa e destinata, in assenza di regolare formalizzazione nei termini di un nuovo accordo, a far prevalere, rispetto alla regola della onnicomprensività, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 cod. civ., l'attività in concreto svolta, ove rispetto a questa siano in ipotesi previsti maggiori erogazioni retributive” (Cass., Sez. L, ordinanza n. 36358 del 23/11/2021;Cass. Sez. L., ordinanza
25670/2024).
h. Si deve ritenere che il servizio di pronta disponibilità rappresenti un incarico
6 R.G.L. 4863/2024 del tutto diverso e ulteriore rispetto all'ufficio dirigenziale che il ricopre, di talché Pt_1 non si può affermare che l'ordinario trattamento economico a lui riconosciuto possa essere sufficiente per compensarlo.
Come correttamente ha sostenuto parte attrice, l'incarico di recarsi sul luogo dell'allarme per dare indicazioni operative alle forze dell'ordine e all'impresa per la messa in sicurezza dell'alloggio non ha alcun necessario legame con la funzione dirigenziale rivestita da costui. Infatti:
i. nel caso di richiesta di intervento durante l'orario di servizio, doveva essere contattato l'ufficio istruttoria legale e solo eventualmente il dirigente CP_2
ii. a decorrere da settembre 2023, il servizio è stato svolto tramite società appaltatrice che ha utilizzato personale non dirigente (doc. 33 bis ricorrente, circostanza non contestata);
iii. la richiesta di personale che partecipasse volontariamente a tale servizio
(docc. 22 e 23 ricorrente) non era limitata a dipendenti con qualifica dirigenziale;
iv. soprattutto, l'attività prevista dall'ordine di servizio suddetto è meramente operativa e non ha alcuna attinenza con le funzioni attribuite al con il proprio contratto di lavoro. Pt_1
i. Si deve quindi affermare che, con l'ordine di servizio del 23 dicembre 2020 la convenuta ha voluto attribuire ai propri dirigenti, per le segnalazioni giunte al di fuori dell'orario di servizio, un incombente che non è proprio della loro funzione ma che è stato svolto da costoro per mera comodità del datore di lavoro.
Tale compito:
- da un lato, è esorbitante rispetto alle funzioni dirigenziali attribuite al Pt_1
Cont tant'è che in orario di lavoro se ne occupava l'ufficio Istruttoria Legale di e successivamente del personale non dirigenziale di una società esterna;
- dall'altro, è stato aggiunto alle funzioni originariamente attribuite al ricorrente in corso di rapporto, senza alcuna modifica contrattuale dal punto di vista del compenso.
j. Tali osservazioni permettono di affermare che, se il principio di onnicomprensività della retribuzione copre l'attività svolta sino a gennaio 2021, in quanto da ritenersi compresa nel contratto individuale stipulato dal e coperta dal Pt_1 trattamento economico ivi previsto, ciò non vale per la pronta disponibilità imposta tra il
7 R.G.L. 4863/2024 gennaio 2021 e di luglio 2023.
III. Merito: reperibilità; quantificazione del compenso.
a. Stabilito che la pronta disponibilità imposta al ricorrente a decorrere da gennaio 2021 non può ritenersi compensata dalla retribuzione già riconosciutagli, occorre stabilire quale possa essere il trattamento retributivo corrispondente.
b. Parte ricorrente ha utilizzato come parametro quanto previsto dal C.C.N.L. della dirigenza medica per la reperibilità del personale sanitario;
si deve sottolineare come le due situazioni possono essere paragonabili solo per quanto riguarda il tempo di disponibilità, e non per il caso di intervento, vista l'evidente differenza tra le mansioni svolte nei rispettivi settori: non sembra contestabile che la prestazione resa da un sanitario in situazioni di emergenza sia molto più qualificata, sotto il profilo professionale, del servizio di pronta disponibilità cui era tenuto il ricorrente. D'altronde, lo stesso Pt_1 afferma che gli incombenti cui era chiamato nel caso di attivazione dell'allarme non erano da qualificarsi come attività propria del dirigente.
c. Appare utile richiamare la quantificazione fatta dalla stessa ATC con l'ultimo bando per ricerca di personale del 12 aprile 2023 (cfr. doc. 23 ricorrente), dove viene prevista per il personale non incaricato di posizione organizzativa un'indennità di 13
€ per 12 ore di reperibilità (importo raddoppiato durante le giornate festive o di riposo) e di 300 € lordi per l'intero turno settimanale nel caso di uno o più interventi di persona;
viene ancora precisato che, per il personale con l'incarico di posizione organizzativa (come il ricorrente) verrà tenuto conto della partecipazione ai turni per la retribuzione di risultato.
d. Parte ricorrente osserva, e la circostanza non è stata contestata, che nonostante questa quantificazione economica non vi siano state adesioni da parte dei dipendenti della il che porta a ritenere che tale quantificazione non fosse ritenuta CP_1 congrua dal personale della convenuta.
e. Si osserva quindi che:
i. per il personale dirigente e quindi con posizione organizzativa,
l'importo giornaliero di 13 € non è applicabile, in quanto l'adesione alla reperibilità sarebbe dovuta confluire nella retribuzione di risultato;
nel C.C.N.L. della dirigenza medica, che riguarda espressamente personale della stessa categoria delle l'indennità di Pt_1 disponibilità è pari a 20,66 € per ogni turno di 12 ore;
ii. gli importi offerti dalla ono stati ritenuti insufficienti dai suoi CP_1 dipendenti per aderire a tale reperibilità;
8 R.G.L. 4863/2024
f. Come osservato poc'anzi, non vi sono differenze tra il tempo in cui il dirigente è reperibile, indipendentemente dal settore di attività di costui;
pertanto, l'importo previsto dal C.C.N.L. della dirigenza medica di 20,66 € a turno appare congruo. Le difformità sono invece evidenti laddove si richieda l'intervento del dirigente che, nel settore sanitario, si trova a operare per salvaguardare la salute del paziente;
nel caso in esame, deve recarsi sul posto per coordinarsi con le forze dell'ordine. Appare quindi equilibrata la quantificazione offerta dalla di 300 € per i sette giorni di disponibilità nel caso di CP_1 intervento sul posto.
g. Nonostante quanto affermato al capo 12 del ricorso, gli interventi di persona del ricorrente sono stati molto limitati;
è lo stesso ad affermarlo, dichiarando, in Pt_1 sede di interrogatorio, di aver “fatto per quanto ricordo 10 interventi distribuiti di notte o nei fine settimana di cui 6 prima del 2020 e 4 successivamente, ma potrebbero essere di più visto che io ero spesso sul territorio e magari non distinguo quelli che ho fatto per reperibilità”. Appare evidente che, nonostante le apparenti contestazioni, il numero di interventi successivi al 2020 sono quelli indicati al documento 1 di parte convenuta
(riferibili al 6 giugno 2020, 21 febbraio 2021, 28 novembre 2021 e 25 febbraio 2023).
h. Di conseguenza, spetta al ricorrente, per il periodo dal gennaio 2021 a luglio
2023, un importo pari a 20,66 € per ogni giorno di reperibilità oltre 300 € per i tre turni settimanali (febbraio 2021, novembre 2021 e febbraio 2023).
IV. Risarcimento del danno a. Il ricorrente chiede altresì il risarcimento del danno subito in quanto, a causa dell'eccessiva mole di lavoro, avrebbe subito una illecita compressione della propria vita privata, con ricadute sulla salute psicofisica. Parte convenuta eccepisce che non vi è alcuna allegazione in merito all'inadempimento addebitabile al datore di lavoro e che non è sostenibile affermare lo sforamento dell'orario lavorativo del ricorrente il quale, in quanto dirigente, non è soggetto alla disciplina in tema di orario di lavoro.
b. La domanda non è accoglibile poiché non è individuabile l'inadempimento in cui sarebbe incorso il datore di lavoro.
c. È noto che, per invocare la responsabilità ai sensi dell'articolo 2087 c.c., è necessario che il lavoratore deduca l'inadempimento datoriale e dimostri il danno subito ed il nesso causale tra i due eventi. Ai fini di affermare l'inadempimento del proprio datore di lavoro, e che quindi questi, in violazione dell'articolo 2087 c.c., non abbia
9 R.G.L. 4863/2024 sufficientemente tutelato l'integrità fisica e psichica dei propri dipendenti, occorre dedurre quale comportamento contra iure abbia tenuto.
d. Nel ricorso introduttivo vi è poco spazio con riferimento a tale aspetto: ci si limita a dolersi dell'aver dovuto affrontare turni di reperibilità settimanali e di aver affrontato, nei mesi tra dicembre 2020 e marzo 2021, un intenso picco di lavoro che ha portato il a lavorare anche nelle ore serali e durante i fine settimana. Pt_1
e. Per ciò che riguarda i turni di pronta disponibilità, gli stessi sono stati in totale 27 da gennaio 2021 al luglio 2023; in questo periodo vi sono 134 settimane, il che significa una media di un turno di reperibilità ogni cinque settimane. Anche se tale incarico
è aggiuntivo rispetto alle mansioni ordinarie, non si può ritenere che sia stata una compressione così rilevante della propria vita privata da essere in violazione delle norme di tutela della personalità del lavoratore.
Peraltro, gli interventi di persona di cui si ha prova, come detto, sono stati solo quattro;
non si conosce il tempo che il ricorrente ha dedicato agli interventi telefonici, che solo in sede di discussione si è quantificato in almeno due ore ciascuno.
f. Per quanto invece riguarda il sovraccarico lavorativo in cui si è trovato ad operare il per far fronte ai numerosi progetti affidati al suo ufficio, è lo stesso Pt_1 ricorrente ad ammettere che, anche se non in modo immediato, il datore di lavoro ha ampliato l'organico dei lavoratori a sua disposizione.
g. La giurisprudenza afferma, in modo condivisibile, che “il lavoratore a cui sia stato richiesto un lavoro eccedente la tollerabilità, per eccessiva durata o per eccessiva onerosità dei ritmi, lamenta un inesatto adempimento altrui rispetto a tale obbligo di sicurezza, sicché egli è tenuto ad allegare rigorosamente tale inadempimento, evidenziando i relativi fattori di rischio (ad es. modalità qualitative improprie, per ritmi o quantità di produzione insostenibili etc., o secondo misure temporali eccedenti i limiti previsti dalla normativa o comunque in misura irragionevole), spettando invece al datore dimostrare che i carichi di lavoro erano normali, congrui e tollerabili o che ricorreva una diversa causa che rendeva l'accaduto a sé non imputabile”4.
h. Nel caso di specie, invece, il si è limitato a dedurre di aver lavorato, Pt_1 per circa quattro mesi, anche la sera e nei fine settimana, al fine di raggiungere gli obiettivi posti dal datore di lavoro;
ciò è chiaramente insufficiente come deduzione dell'inadempimento, posto che:
10 R.G.L. 4863/2024
i. il ricorrente è un dirigente, quindi dotato di elevata autonomia e, ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. applicabile, doveva adeguare la propria prestazione lavorativa alle esigenze dell'organizzazione ed all'espletamento dell'incarico svolto;
l'autonomia e la professionalità di cui è in possesso contemplano quindi la capacità di modulare il proprio apporto lavorativo;
ii. quale dirigente, non è soggetto a limiti di orario;
quindi non può trovare applicazione la giurisprudenza che afferma che “la prestazione lavorativa
'eccedente', che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura - psico fisica”5, in primo luogo perché il lasso di tempo indicato dal ricorrente è molto più breve di quello valutato dalla sentenza in questione, in secondo luogo perché, per l'appunto, non c'è violazione dei limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione;
iii. in ogni caso, nemmeno ha dedotto di non aver rispettato i tempi di riposo previsti dalla legge, ma solo di aver dedicato qualche giorno festivo al lavoro;
iv. inoltre, il datore di lavoro ha dimostrato di aver aderito alle richieste di ampliamento del personale e che il ricorrente ha fruito delle ferie di cui aveva diritto;
la circostanza è stata confermata dal in interrogatorio libero, il quale ha precisato di Pt_1 non aver chiesto i permessi per assistere la madre in quanto aveva le scadenze da rispettare.
Tale scelta, sicuramente dovuta a un forte attaccamento al lavoro, non può però essere fatta ricadere, quale inadempimento, sulla convenuta.
i. In sintesi: non si dubita del fatto che il ricorrente abbia attraversato un periodo di lavoro particolarmente intenso e stressante, né che soffra delle patologie che lamenta. Però, il semplice nesso causale tra lavoro e malattia è rilevante in sede di assicurazione sociale (I.N.A.I.L.), mentre per affermarsi la responsabilità del datore di lavoro è invece necessario l'inadempimento di questi. Il ricorrente è un dirigente e, in quanto tale, ha autonomia nella gestione del proprio tempo di lavoro e fuoriesce dalla legislazione sull'orario lavorativo;
inoltre, ha obiettivi da perseguire per i quali riceve apposito compenso. Nel ricorso non viene dedotta alcuna pressione o imposizione da parte datoriale6, al punto che è stato dimostrato che il è stato in grado di fruire di tutti i Pt_1 riposi a lui spettanti.
La natura stressante del lavoro, di cui non si dubita, non si traduce necessariamente e per
11 R.G.L. 4863/2024 ciò solo in una responsabilità del datore di lavoro;
la domanda risarcitoria deve quindi essere rigettata.
V. Spese di lite.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, in quanto l'importo riconosciuto è inferiore a quello offerto dalla convenuta in sede conciliativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 429 e 127 ter c.p.c.:
- condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente l'importo di € 4.804,74 a titolo di indennità di reperibilità, oltre interessi legali;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Torino, 05/05/2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ad esempio, il 29/10/2023, 11/06/2023, 10/06/2023, 22/02/2023. 2 Come si vedrà in seguito, il 6/6/2020, 21/02/2021, 28/11/2021, 25/02/2023. 3 “
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; (…)”.
5 4 Cass. Sez. L. 34968/2022; conforme, Cass. Sez. L. 6008/2023. 5 Cass. Sez. L. 12538/2019. 6 Solo in sede di discussione è stata ventilata l'ipotesi di una responsabilità erariale del dirigente nel caso di mancata conclusione dei progetti, fatto del tutto nuovo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Mauro Mollo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4863 /2024 R.G.L. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.ti Mariacristina Sapone e Parte_1
Faggiano Marco, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, come da delega a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Valentini Alessandro, domiciliata presso lo studio del medesimo come da delega a margine della memoria costitutiva
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da memorie depositate rispettivamente il
5/05/2025 e il 23/04/2025.
Premesso che
Il ricorrente sig. , con ricorso depositato in data 04.06.2024, Parte_1 conveniva in giudizio l' , Controparte_1 chiedendo nel merito di condannare tale al pagamento in proprio favore: CP_1
- della somma di € 78.061,48 a titolo di retribuzione per i 79 turni settimanali di pronta disponibilità svolti a partire dal 27 luglio 2013, oltre l'ulteriore incremento previsto dall'art. 92, comma 3, ultimo periodo, del CCNL 17/12/2020, per le chiamate effettuate;
- di una somma a titolo di risarcimento del danno cagionato alla salute e alla personalità morale, per violazione dell'art. 2087 c.c., derivante dall'irragionevole gravosità del servizio illegittimamente imposto e dalla mancata fruizione del riposo protrattesi per
1 R.G.L. 4863/2024 anni;
- il tutto, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali;
Cont Si è ritualmente costituita in giudizio la convenuta , chiedendo il rigetto delle domande proposte dal ricorrente e, comunque, di dichiarare l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale degli eventuali crediti di controparte retributivi e/o indennitari ex art. 2948 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che
1. Il ricorrente è dipendente della Agenzia convenuta dal 30/10/2012, con incarico di dirigente del servizio di progettazione integrale;
al momento dell'assunzione era già prevista la reperibilità telefonica per i dirigenti della convenuta articolata su turni settimanali, sulla base dell'ordine di servizio n. 34584 del 2008 (doc. 2 ricorrente).
2. Con deliberazione del 3 dicembre 2020, il ricorrente è diventato responsabile del servizio progetti speciali, patrimonio, amianto e ambiente;
deduceva che tale incarico fosse diventato particolarmente impegnativo a seguito di bandi indetti nell'ambito del piano nazionale per la qualità dell'abitare, finanziato con i fondi del PNRR.
3. Per tale ragione, il ricorrente ha dovuto prestare attività oltre il normale orario, lavorando nei fine settimana e nelle ore notturne dei giorni feriali nel periodo dal dicembre
2020 a marzo 2021, a causa della scarsità delle risorse a lui attribuite.
4. Tali progetti si affiancavano all'attività di monitoraggio, progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica degli immobili affidati al suo Servizio, complessivamente circa 500 (e suddivisi in 250 nel 2022, e 136 nel 2023).
5. Inoltre, con ordine di servizio del 23 dicembre 2020 (doc. 4 ricorrente) veniva modificata l'attività di pronta disponibilità, a seguito dell'intensificazione dell'attività di prevenzione delle occupazioni abusive;
la convenuta incaricava l'impresa VPSITEX di installare sistemi di allarme in circa 40 alloggi posizionati al piano terreno nelle zone maggiormente a rischio e veniva previsto che, laddove il sistema di allarme venisse attivato nelle ore serali, notturne e nei giorni festivi, sarebbe stato contattato il dirigente reperibile che avrebbe dovuto “recarsi sul posto per dare indicazioni operative alle Forze dell'Ordine presenti sul posto e all'impresa stessa per l'immediata messa in sicurezza dell'alloggio”
(doc. 4 ricorrente).
6. A seguito di questa modifica del servizio di reperibilità, veniva quindi imposta un'attività più gravosa: il ricorrente veniva inserito in 27 turni di reperibilità settimanale, con queste nuove modalità, da gennaio 2021 ad agosto 2023.
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7. Il ricorrente lamentava quindi di aver subito delle gravi compressioni alla propria vita extralavorativa, non potendo dedicarsi allo svago né alla cura della propria madre malata;
l'eccessivo carico di lavoro avrebbe generato una serie di patologie stress correlate.
8. Il proponeva quindi il presente ricorso per ottenere il pagamento della Pt_1 reperibilità ed il risarcimento del danno non patrimoniale subito.
9. La convenuta , costituitasi, sosteneva:
- sotto un profilo processuale, che mancavano le necessarie allegazioni in ordine alla dimostrazione dell'eccessivo carico di lavoro;
- contestando la ricostruzione avversaria, ridimensionando l'impegno del in Pt_1 particolare con riferimento all'attività collegata alla pronta reperibilità,
- contestando la fondatezza delle domande attrici alla luce del principio di onnicomprensività della retribuzione attribuita al dirigente e della carenza di prova in merito alla responsabilità del datore di lavoro nella causazione della patologia da cui il ricorrente è afflitto.
10. Parte ricorrente produceva una nota per replicare alle avverse deduzioni, allegando nuova documentazione;
ma tale nota, in realtà, conteneva una serie di deduzioni istruttorie e di documenti che avrebbero dovuto essere contenuti nel ricorso introduttivo, in quanto non potevano considerarsi in replica alle eccezioni controparte, ma diretti a dimostrare le affermazioni contenute in ricorso.
11. Dopo la discussione, vista la complessità della questione da affrontare, veniva concesso termine ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.; sia parte convenuta, con memoria depositata il 23/04/2025, sia parte ricorrente, con nota depositata il 05/05/2025, si richiamavano alle conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi. La causa veniva decisa in applicazione dell'ultimo comma del medesimo articolo.
Considera
I. Aspetti processuali: ammissibilità mezzi istruttori a. Come appena ricordato, le parti hanno discusso in merito all'ammissibilità delle istanze istruttorie di parte ricorrente ed in particolare con riferimento ai capitoli di prova e ai documenti contenuti nella nota di replica.
b. È noto che nel processo del lavoro devono essere contemperate due necessità: quella di concentrazione, la quale fa sì che tutti i mezzi di prova devono essere offerti con l'atto introduttivo, e quella di contestazione, che si applica anche a parte ricorrente. Poiché il rito del lavoro, a differenza di quello civile, non prevede un atto con il
3 R.G.L. 4863/2024 quale parte attrice possa replicare alle affermazioni contenute in memoria, le esigenze di difesa fanno sì che sia possibile concedere un termine per prendere posizione in merito a tali circostanze.
c. A livello normativo, il riferimento è l'art. 420, commi 5 e 6, c.p.c. che prevedono la possibilità di ammettere le prove che le parti non abbiano potuto proporre prima;
ciò vale non solo per le prove sorte dopo il deposito del ricorso, ma anche per quelle che non era necessario indicare in precedenza, perché attinenti a circostanze introdotte dalla controparte.
d. Ebbene, i documenti prodotti riguardano:
i. osservazioni sul servizio di reperibilità, già oggetto di doglianza nell'atto introduttivo;
l'unico ammissibile è il documento 46, in quanto successivo al deposito del ricorso;
ii. tabelle e schizzi relativi ai progetti seguiti dal ricorrente: anche questi sono aspetti che non riguardano nuovi fatti contenuti nella memoria costitutiva, ma attengono alle circostanze allegate in ricorso;
iii. screenshot della chat aziendale: tali documenti, come il documento
1 di parte convenuta, sono irrilevanti in quanto estrapolazioni parziali di una chat intercorsa tra i vari dirigenti del servizio;
laddove ne fosse stata sostenuta la necessità, si sarebbe dovuto procedere all'acquisizione integrale della conversazione.
e. Per quanto invece riguarda le istanze di esibizione, risulta superfluo chiedere l'esibizione dei turni di servizio di pronta disponibilità in quanto sono pacifici quelli che ha svolto il le istanze da 2 a 4 sono irrilevanti in quanto, come già rilevato Pt_1 nell'ordinanza resa all'11 marzo 2025, l'impegno dei dirigenti del servizio di reperibilità è documentale;
inoltre, come si osserverà in seguito, il ricorrente ha sostanzialmente indicato un numero di interventi pari a quello riconosciuto dalla convenuta al proprio documento 1.
f. In merito all'attività svolta di persona dal si concorda con quanto Pt_1 eccepito dalla difesa resistente secondo cui era suo onere indicare le volte in cui era dovuto intervenire in modo diretto. Se tali evenienze, come dichiarato da lui stesso, sono state in tutto una decina circa, non si vede come si possa considerare una probatio diabolica enumerarle compiutamente.
g. Inoltre, è scarsamente attendibile quanto riferito dal in sede di Pt_1 interrogatorio in merito al mancato utilizzo della chat aziendale per registrare i propri
4 R.G.L. 4863/2024 interventi. Dalla lettura del documento 1 di parte convenuta, emerge che siano stati registrati un certo numero di interventi del ricorrente: il che significa, con tutta evidenza, che questi utilizzava la chat per segnalarli. Non si comprende, allora, come sia possibile che costui inviasse messaggi quando gestiva telefonicamente i problemi1 ma si astenesse da ogni segnalazione quando invece, in modo ben più impegnativo, si doveva recare sul posto;
al contrario, risulta che abbia comunicato le volte in cui è dovuto intervenire2.
II. Merito: reperibilità; diritto al compenso a. Parte ricorrente sostiene che la pronta reperibilità non rientri tra i compiti attribuiti al dirigente;
trattandosi di una prestazione aggiuntiva, dovrebbe esser retribuita a parte. A dimostrazione di ciò, veniva dedotto e provato che, a partire dal 1° settembre 2023,
l'incarico veniva attribuito alla società in house Exe.Gesi, che vi ha provveduto con personale non dirigenziale.
b. Parte convenuta eccepisce che l'art. 24 del d.lgs. 165/2001 stabilisce il principio di onnicomprensività della retribuzione3, a fronte del quale “il trattamento economico fondamentale ed accessorio remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, secondo il sistema compensativo (trattamento fondamentale – retribuzione di posizione – retribuzione di risultato) delineato dal medesimo d.lgs., nonché qualsiasi incarico conferito in ragione dell'ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui essi prestano servizio «o su designazione della stessa»“ (Cass. Sez. L.,
Ordinanza n. 32617 del 04/11/2022). Di conseguenza, l'incarico di pronta disponibilità sarebbe già compensato con il trattamento previsto dal C.C.N.L., proprio perché la contrattazione collettiva è l'unica fonte che può stabilire trattamenti economici.
Inoltre, il non potrebbe vantare differenze retributive per lo svolgimento di attività Pt_1 lavorativa oltre all'orario normale, per la ragione secondo la quale i dirigenti non hanno un orario di lavoro e, quindi, non può riconoscersi loro un trattamento economico ulteriore per un lavoro straordinario che, per definizione, non può esistere.
c. Come rilevato in precedenza, sotto il profilo del fatto è pacifico che il ricorrente sia stato sottoposto a turni di reperibilità dal momento dell'assunzione, sulla scorta di quanto deciso dall con ordine di servizio n. 34584/2008 e che tale CP_1 R.G.L. 4863/2024 reperibilità, esclusivamente telefonica, sia diventata invece un servizio di pronta disponibilità a decorrere dal gennaio 2021, all'esito dell'ordine di servizio del 23 dicembre
2020. Altrettanto pacifico è il numero di turni svolti dal ricorrente, pari a 55 nel periodo fino al 2020 e 27 nel periodo successivo;
è invece contestato il numero di interventi del ricorrente, sia telefonici, sia in presenza (su questo si tornerà in seguito).
d. Premesso ciò, occorre coniugare le osservazioni svolte da parte convenuta in merito al principio di onnicomprensività della retribuzione con l'altro fondamentale principio di consenso e sinallagmaticità del rapporto;
si ritiene quindi di dover considerare diversamente l'incarico di reperibilità che il aveva già accettato al momento della Pt_1 propria assunzione come dirigente da quello di pronta disponibilità stabilito dall'azienda nel 2020.
e. Infatti, nel momento in cui il ricorrente ha stipulato il contratto di lavoro, si deve necessariamente ritenere che la retribuzione prevista contenesse anche il compenso per l'incarico di reperibilità; infatti, il lavoratore era a conoscenza del trattamento economico che gli veniva offerto e dei compiti che con questo venivano compensati.
f. Con l'ordine di servizio del 23 dicembre 2020 il datore di lavoro ha invece richiesto ai propri dirigenti degli incombenti ulteriori rispetto a quelli contrattualmente previsti e per i quali era stato stabilito il trattamento retributivo. Appare evidente che all'aumento delle mansioni deve corrispondere un corrispettivo incremento del compenso, pena la perdita dell'equilibrio contrattuale raggiunto.
g. Al fine di stabilire se l'incarico di pronta disponibilità sia tale da giustificare un compenso ulteriore, occorre muovere dalla giurisprudenza citata dalla stessa parte convenuta, che afferma che “non ogni svolgimento di attività aggiuntive rispetto al proprio incarico e già proprie di altro dirigente può giustificare, a meno che la contrattazione collettiva non lo preveda, il riconoscimento di differenze retributive, essendo invece necessario che, quanto di aggiuntivo sia attribuito, comporti - dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale - il trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa e destinata, in assenza di regolare formalizzazione nei termini di un nuovo accordo, a far prevalere, rispetto alla regola della onnicomprensività, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 cod. civ., l'attività in concreto svolta, ove rispetto a questa siano in ipotesi previsti maggiori erogazioni retributive” (Cass., Sez. L, ordinanza n. 36358 del 23/11/2021;Cass. Sez. L., ordinanza
25670/2024).
h. Si deve ritenere che il servizio di pronta disponibilità rappresenti un incarico
6 R.G.L. 4863/2024 del tutto diverso e ulteriore rispetto all'ufficio dirigenziale che il ricopre, di talché Pt_1 non si può affermare che l'ordinario trattamento economico a lui riconosciuto possa essere sufficiente per compensarlo.
Come correttamente ha sostenuto parte attrice, l'incarico di recarsi sul luogo dell'allarme per dare indicazioni operative alle forze dell'ordine e all'impresa per la messa in sicurezza dell'alloggio non ha alcun necessario legame con la funzione dirigenziale rivestita da costui. Infatti:
i. nel caso di richiesta di intervento durante l'orario di servizio, doveva essere contattato l'ufficio istruttoria legale e solo eventualmente il dirigente CP_2
ii. a decorrere da settembre 2023, il servizio è stato svolto tramite società appaltatrice che ha utilizzato personale non dirigente (doc. 33 bis ricorrente, circostanza non contestata);
iii. la richiesta di personale che partecipasse volontariamente a tale servizio
(docc. 22 e 23 ricorrente) non era limitata a dipendenti con qualifica dirigenziale;
iv. soprattutto, l'attività prevista dall'ordine di servizio suddetto è meramente operativa e non ha alcuna attinenza con le funzioni attribuite al con il proprio contratto di lavoro. Pt_1
i. Si deve quindi affermare che, con l'ordine di servizio del 23 dicembre 2020 la convenuta ha voluto attribuire ai propri dirigenti, per le segnalazioni giunte al di fuori dell'orario di servizio, un incombente che non è proprio della loro funzione ma che è stato svolto da costoro per mera comodità del datore di lavoro.
Tale compito:
- da un lato, è esorbitante rispetto alle funzioni dirigenziali attribuite al Pt_1
Cont tant'è che in orario di lavoro se ne occupava l'ufficio Istruttoria Legale di e successivamente del personale non dirigenziale di una società esterna;
- dall'altro, è stato aggiunto alle funzioni originariamente attribuite al ricorrente in corso di rapporto, senza alcuna modifica contrattuale dal punto di vista del compenso.
j. Tali osservazioni permettono di affermare che, se il principio di onnicomprensività della retribuzione copre l'attività svolta sino a gennaio 2021, in quanto da ritenersi compresa nel contratto individuale stipulato dal e coperta dal Pt_1 trattamento economico ivi previsto, ciò non vale per la pronta disponibilità imposta tra il
7 R.G.L. 4863/2024 gennaio 2021 e di luglio 2023.
III. Merito: reperibilità; quantificazione del compenso.
a. Stabilito che la pronta disponibilità imposta al ricorrente a decorrere da gennaio 2021 non può ritenersi compensata dalla retribuzione già riconosciutagli, occorre stabilire quale possa essere il trattamento retributivo corrispondente.
b. Parte ricorrente ha utilizzato come parametro quanto previsto dal C.C.N.L. della dirigenza medica per la reperibilità del personale sanitario;
si deve sottolineare come le due situazioni possono essere paragonabili solo per quanto riguarda il tempo di disponibilità, e non per il caso di intervento, vista l'evidente differenza tra le mansioni svolte nei rispettivi settori: non sembra contestabile che la prestazione resa da un sanitario in situazioni di emergenza sia molto più qualificata, sotto il profilo professionale, del servizio di pronta disponibilità cui era tenuto il ricorrente. D'altronde, lo stesso Pt_1 afferma che gli incombenti cui era chiamato nel caso di attivazione dell'allarme non erano da qualificarsi come attività propria del dirigente.
c. Appare utile richiamare la quantificazione fatta dalla stessa ATC con l'ultimo bando per ricerca di personale del 12 aprile 2023 (cfr. doc. 23 ricorrente), dove viene prevista per il personale non incaricato di posizione organizzativa un'indennità di 13
€ per 12 ore di reperibilità (importo raddoppiato durante le giornate festive o di riposo) e di 300 € lordi per l'intero turno settimanale nel caso di uno o più interventi di persona;
viene ancora precisato che, per il personale con l'incarico di posizione organizzativa (come il ricorrente) verrà tenuto conto della partecipazione ai turni per la retribuzione di risultato.
d. Parte ricorrente osserva, e la circostanza non è stata contestata, che nonostante questa quantificazione economica non vi siano state adesioni da parte dei dipendenti della il che porta a ritenere che tale quantificazione non fosse ritenuta CP_1 congrua dal personale della convenuta.
e. Si osserva quindi che:
i. per il personale dirigente e quindi con posizione organizzativa,
l'importo giornaliero di 13 € non è applicabile, in quanto l'adesione alla reperibilità sarebbe dovuta confluire nella retribuzione di risultato;
nel C.C.N.L. della dirigenza medica, che riguarda espressamente personale della stessa categoria delle l'indennità di Pt_1 disponibilità è pari a 20,66 € per ogni turno di 12 ore;
ii. gli importi offerti dalla ono stati ritenuti insufficienti dai suoi CP_1 dipendenti per aderire a tale reperibilità;
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f. Come osservato poc'anzi, non vi sono differenze tra il tempo in cui il dirigente è reperibile, indipendentemente dal settore di attività di costui;
pertanto, l'importo previsto dal C.C.N.L. della dirigenza medica di 20,66 € a turno appare congruo. Le difformità sono invece evidenti laddove si richieda l'intervento del dirigente che, nel settore sanitario, si trova a operare per salvaguardare la salute del paziente;
nel caso in esame, deve recarsi sul posto per coordinarsi con le forze dell'ordine. Appare quindi equilibrata la quantificazione offerta dalla di 300 € per i sette giorni di disponibilità nel caso di CP_1 intervento sul posto.
g. Nonostante quanto affermato al capo 12 del ricorso, gli interventi di persona del ricorrente sono stati molto limitati;
è lo stesso ad affermarlo, dichiarando, in Pt_1 sede di interrogatorio, di aver “fatto per quanto ricordo 10 interventi distribuiti di notte o nei fine settimana di cui 6 prima del 2020 e 4 successivamente, ma potrebbero essere di più visto che io ero spesso sul territorio e magari non distinguo quelli che ho fatto per reperibilità”. Appare evidente che, nonostante le apparenti contestazioni, il numero di interventi successivi al 2020 sono quelli indicati al documento 1 di parte convenuta
(riferibili al 6 giugno 2020, 21 febbraio 2021, 28 novembre 2021 e 25 febbraio 2023).
h. Di conseguenza, spetta al ricorrente, per il periodo dal gennaio 2021 a luglio
2023, un importo pari a 20,66 € per ogni giorno di reperibilità oltre 300 € per i tre turni settimanali (febbraio 2021, novembre 2021 e febbraio 2023).
IV. Risarcimento del danno a. Il ricorrente chiede altresì il risarcimento del danno subito in quanto, a causa dell'eccessiva mole di lavoro, avrebbe subito una illecita compressione della propria vita privata, con ricadute sulla salute psicofisica. Parte convenuta eccepisce che non vi è alcuna allegazione in merito all'inadempimento addebitabile al datore di lavoro e che non è sostenibile affermare lo sforamento dell'orario lavorativo del ricorrente il quale, in quanto dirigente, non è soggetto alla disciplina in tema di orario di lavoro.
b. La domanda non è accoglibile poiché non è individuabile l'inadempimento in cui sarebbe incorso il datore di lavoro.
c. È noto che, per invocare la responsabilità ai sensi dell'articolo 2087 c.c., è necessario che il lavoratore deduca l'inadempimento datoriale e dimostri il danno subito ed il nesso causale tra i due eventi. Ai fini di affermare l'inadempimento del proprio datore di lavoro, e che quindi questi, in violazione dell'articolo 2087 c.c., non abbia
9 R.G.L. 4863/2024 sufficientemente tutelato l'integrità fisica e psichica dei propri dipendenti, occorre dedurre quale comportamento contra iure abbia tenuto.
d. Nel ricorso introduttivo vi è poco spazio con riferimento a tale aspetto: ci si limita a dolersi dell'aver dovuto affrontare turni di reperibilità settimanali e di aver affrontato, nei mesi tra dicembre 2020 e marzo 2021, un intenso picco di lavoro che ha portato il a lavorare anche nelle ore serali e durante i fine settimana. Pt_1
e. Per ciò che riguarda i turni di pronta disponibilità, gli stessi sono stati in totale 27 da gennaio 2021 al luglio 2023; in questo periodo vi sono 134 settimane, il che significa una media di un turno di reperibilità ogni cinque settimane. Anche se tale incarico
è aggiuntivo rispetto alle mansioni ordinarie, non si può ritenere che sia stata una compressione così rilevante della propria vita privata da essere in violazione delle norme di tutela della personalità del lavoratore.
Peraltro, gli interventi di persona di cui si ha prova, come detto, sono stati solo quattro;
non si conosce il tempo che il ricorrente ha dedicato agli interventi telefonici, che solo in sede di discussione si è quantificato in almeno due ore ciascuno.
f. Per quanto invece riguarda il sovraccarico lavorativo in cui si è trovato ad operare il per far fronte ai numerosi progetti affidati al suo ufficio, è lo stesso Pt_1 ricorrente ad ammettere che, anche se non in modo immediato, il datore di lavoro ha ampliato l'organico dei lavoratori a sua disposizione.
g. La giurisprudenza afferma, in modo condivisibile, che “il lavoratore a cui sia stato richiesto un lavoro eccedente la tollerabilità, per eccessiva durata o per eccessiva onerosità dei ritmi, lamenta un inesatto adempimento altrui rispetto a tale obbligo di sicurezza, sicché egli è tenuto ad allegare rigorosamente tale inadempimento, evidenziando i relativi fattori di rischio (ad es. modalità qualitative improprie, per ritmi o quantità di produzione insostenibili etc., o secondo misure temporali eccedenti i limiti previsti dalla normativa o comunque in misura irragionevole), spettando invece al datore dimostrare che i carichi di lavoro erano normali, congrui e tollerabili o che ricorreva una diversa causa che rendeva l'accaduto a sé non imputabile”4.
h. Nel caso di specie, invece, il si è limitato a dedurre di aver lavorato, Pt_1 per circa quattro mesi, anche la sera e nei fine settimana, al fine di raggiungere gli obiettivi posti dal datore di lavoro;
ciò è chiaramente insufficiente come deduzione dell'inadempimento, posto che:
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i. il ricorrente è un dirigente, quindi dotato di elevata autonomia e, ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. applicabile, doveva adeguare la propria prestazione lavorativa alle esigenze dell'organizzazione ed all'espletamento dell'incarico svolto;
l'autonomia e la professionalità di cui è in possesso contemplano quindi la capacità di modulare il proprio apporto lavorativo;
ii. quale dirigente, non è soggetto a limiti di orario;
quindi non può trovare applicazione la giurisprudenza che afferma che “la prestazione lavorativa
'eccedente', che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura - psico fisica”5, in primo luogo perché il lasso di tempo indicato dal ricorrente è molto più breve di quello valutato dalla sentenza in questione, in secondo luogo perché, per l'appunto, non c'è violazione dei limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione;
iii. in ogni caso, nemmeno ha dedotto di non aver rispettato i tempi di riposo previsti dalla legge, ma solo di aver dedicato qualche giorno festivo al lavoro;
iv. inoltre, il datore di lavoro ha dimostrato di aver aderito alle richieste di ampliamento del personale e che il ricorrente ha fruito delle ferie di cui aveva diritto;
la circostanza è stata confermata dal in interrogatorio libero, il quale ha precisato di Pt_1 non aver chiesto i permessi per assistere la madre in quanto aveva le scadenze da rispettare.
Tale scelta, sicuramente dovuta a un forte attaccamento al lavoro, non può però essere fatta ricadere, quale inadempimento, sulla convenuta.
i. In sintesi: non si dubita del fatto che il ricorrente abbia attraversato un periodo di lavoro particolarmente intenso e stressante, né che soffra delle patologie che lamenta. Però, il semplice nesso causale tra lavoro e malattia è rilevante in sede di assicurazione sociale (I.N.A.I.L.), mentre per affermarsi la responsabilità del datore di lavoro è invece necessario l'inadempimento di questi. Il ricorrente è un dirigente e, in quanto tale, ha autonomia nella gestione del proprio tempo di lavoro e fuoriesce dalla legislazione sull'orario lavorativo;
inoltre, ha obiettivi da perseguire per i quali riceve apposito compenso. Nel ricorso non viene dedotta alcuna pressione o imposizione da parte datoriale6, al punto che è stato dimostrato che il è stato in grado di fruire di tutti i Pt_1 riposi a lui spettanti.
La natura stressante del lavoro, di cui non si dubita, non si traduce necessariamente e per
11 R.G.L. 4863/2024 ciò solo in una responsabilità del datore di lavoro;
la domanda risarcitoria deve quindi essere rigettata.
V. Spese di lite.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, in quanto l'importo riconosciuto è inferiore a quello offerto dalla convenuta in sede conciliativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 429 e 127 ter c.p.c.:
- condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente l'importo di € 4.804,74 a titolo di indennità di reperibilità, oltre interessi legali;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Torino, 05/05/2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ad esempio, il 29/10/2023, 11/06/2023, 10/06/2023, 22/02/2023. 2 Come si vedrà in seguito, il 6/6/2020, 21/02/2021, 28/11/2021, 25/02/2023. 3 “
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; (…)”.
5 4 Cass. Sez. L. 34968/2022; conforme, Cass. Sez. L. 6008/2023. 5 Cass. Sez. L. 12538/2019. 6 Solo in sede di discussione è stata ventilata l'ipotesi di una responsabilità erariale del dirigente nel caso di mancata conclusione dei progetti, fatto del tutto nuovo.