Decreto cautelare 13 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00255/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00196/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2025, proposto da
NI ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ricadi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Pagnotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determina R.G. n. 65 del 5 febbraio 2025- R.I. N. 26 del 5.2.2025, avente ad oggetto “ Determina di conclusione del procedimento ai sensi degli artt. 2 ss della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Annullamento d’ufficio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990, n.2441 e s.m.i. ”, con cui il Responsabile P.O. Giuseppe Ciancio dell’Area Tecnica ha disposto “ Di dare atto, pertanto, di dover provvedere all’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 del permesso di costruire n. 83/23 a nome del sig. ON NI ”;
- nonché per l’annullamento di ogni altro atto connesso, collegato, precedente, presupposto e consequenziale e, in particolare, ove occorra, della relazione di verifica compatibilità urbanistica n. 19612 del 16 febbraio 2024 e della nota prot. n. 19636 del 2024 con cui è stato dato l’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento d’ufficio del permesso di costruire.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ricadi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. IO CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso specificato in epigrafe, il sig. NI ON ha impugnato la determina comunale n. 65 del 5 febbraio 2025 di annullamento d'ufficio del permesso di costruire n. 83 del 18 dicembre 2023, deducendo:
- con il primo motivo, la violazione dell'art. 21 nonies della legge n. 241/1990, in quanto l'amministrazione ha agito oltre il termine decadenziale di dodici mesi, nonché in assenza dei presupposti di legge necessari per l'esercizio del potere di autotutela;
- con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, in quanto l’amministrazione si sarebbe limitata a un richiamo meramente formale delle osservazioni presentate dal ricorrente senza confutarle nel merito;
- con il terzo motivo, il difetto di motivazione;
- con il quarto motivo, la legittimità del permesso di costruire annullato.
2. Si è costituito il Comune di Ricadi resistendo al ricorso.
3. Con ordinanza n. 135 del 13 marzo 2025 è stata accolta la domanda cautelare, ritenendo il ricorso prima facie fondato.
4. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio ritiene di confermare integralmente le valutazioni già espresse con la citata ordinanza n. 135 del 13 marzo 2025, non avendo, peraltro, l’amministrazione resistente offerto in sede di merito elementi di novità rispetto a quanto già vagliato in sede cautelare.
6. Il Collegio ritiene dirimente la fondatezza del primo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990.
Al riguardo, si osserva quanto segue:
- l’impugnato provvedimento di autotutela risulta adottato oltre il termine di 12 mesi, previsto dal citato art. 21 nonies della legge n. 241/1990, in quanto il permesso a costruire è stato rilasciato al ricorrente in data 18 dicembre 2023, mentre l’annullamento d’ufficio è stato disposto dal Comune di Ricadi con provvedimento del 5 febbraio 2025: quindi, oltre il termine di 12 mesi previsto per l’esercizio del potere di autotutela;
- il ritardo nella adozione del provvedimento, ossia il superamento del termine di 12 mesi contemplato all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, appare inescusabile, poiché, da un lato, l’amministrazione si sarebbe dovuta avvedere per tempo della sentenza della Corte costituzionale che ha annullato la proroga alle misure previste dal cd. “Piano Casa”, essendo stata pubblicata nel febbraio del 2023, dall’altro, non è rinvenibile, nella specie, alcuna falsa rappresentazione della realtà da parte del ricorrente;
- è pacifica in giurisprudenza la perentorietà del termine di 12 mesi, che trova il suo riferimento testuale nel citato art. 21 nonies , comma 1, tanto da aver indotto il Consiglio di Stato a sollevare la questione di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 3, comma 1, 9, commi 1 e 2, 97, comma 2, e 117, comma 1, della Costituzione, nell’ipotesi in cui – non emergente in questa fattispecie – l'annullamento d'ufficio riguardi provvedimenti autorizzativi, incidenti su interessi sensibili come la tutela del patrimonio storico e artistico (Consiglio di Stato, sez. VI, 16 ottobre 2024, n. 8296);
- non può condividersi l’affermazione dell’amministrazione comunale secondo la quale la comunicazione di avvio del procedimento avrebbe introdotto una sorta di “parentesi sospensiva” nel decorso di detto termine, poiché l’art 21 nonies della legge n. 241/1990 non fa alcun riferimento ad ipotesi di sospensione del termine e tale conseguenza non può essere ricavata neppure dalle previsioni dell’art. 10 bis della legge 241/1990, riferite tassativamente al provvedimento di primo grado;
7. In conclusione, il potere di autotutela è stato esercitato tardivamente, e, per tale ragione, il ricorso va accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi, dalla cui disamina il ricorrente non trarrebbe utilità ulteriore.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, aggiungendo l’importo di euro 1.000,00 a quanto già liquidato nella precedente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto, e, per l’effetto, annulla la determina impugnata di annullamento d'ufficio del permesso di costruire n. 83 del 18 dicembre 2023;
- condanna il Comune di Ricadi al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (in aggiunta all’importo già liquidato nella precedente fase cautelare), oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV LE, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
IO CH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO CH | IV LE |
IL SEGRETARIO