TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 255
TAR
Decreto cautelare 13 febbraio 2025
>
TAR
Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
>
TAR
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione dell'art. 21 nonies della legge n. 241/1990

    Il Collegio ha ritenuto dirimente la fondatezza del primo motivo di ricorso, accertando che il provvedimento di autotutela è stato adottato oltre il termine di 12 mesi dal rilascio del permesso di costruire. Il ritardo è stato considerato inescusabile, non essendo rinvenibile una falsa rappresentazione della realtà da parte del ricorrente e dovendo l'amministrazione essersi avveduta della sentenza della Corte Costituzionale che ha annullato la proroga alle misure previste dal "Piano Casa". La comunicazione di avvio del procedimento non ha introdotto una "parentesi sospensiva" del termine.

  • Altro
    Violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990

    Il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

  • Altro
    Difetto di motivazione

    Il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

  • Altro
    Legittimità del permesso di costruire annullato

    Il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Seconda, il 9 febbraio 2026. Il ricorrente ha impugnato una determina comunale di annullamento d'ufficio di un permesso di costruire, sostenendo che l'amministrazione avesse agito oltre il termine decadenziale di dodici mesi previsto dalla legge n. 241/1990 e senza i presupposti necessari per l'esercizio del potere di autotutela. Inoltre, il ricorrente ha contestato la mancanza di motivazione adeguata e la legittimità del permesso stesso.

Il giudice ha accolto il ricorso, evidenziando che l'annullamento era stato disposto oltre il termine di dodici mesi, rendendo inapplicabile il potere di autotutela. Ha sottolineato che l'amministrazione non aveva fornito elementi nuovi rispetto a quanto già valutato in sede cautelare e che non era possibile considerare la comunicazione di avvio del procedimento come una sospensione del termine. Pertanto, il Collegio ha annullato la determina impugnata, condannando il Comune di Ricadi al pagamento delle spese legali. La decisione si fonda su una rigorosa interpretazione della normativa vigente, confermando la perentorietà dei termini per l'esercizio del potere di autotutela.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 255
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 255
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo