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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/05/2025, n. 2795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2795 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 13886/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Unico dott. Davide G.P. Capizzello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13886/2021 R.G.A.C., avente per oggetto: “Altri
istituti e leggi speciali”
PROMOSSA DA
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, cod. fisc.: , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catania, Via Acicastello n. 30, presso lo studio dell'avv. Daniela Floridia, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana Angela Marchese, giusta procura in atti;
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, cod. fisc.: , elettivamente domiciliata in Catania, P.za Università n. 2, P.IVA_2
presso l'Ufficio Legale dell'Università, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Reina e
Matilde Montaudo, giusta procura in atti.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente considerato che il presente procedimento trae origine dal rinvio operato nei confronti di questo Tribunale dalla Corte d'Appello di Catania con sentenza n. 1697/2021
del 3.8.2021 che, per quanto è dato apprendere, è passata in giudicato.
Nel merito, la domanda proposta dall' , d'ora in Controparte_1
avanti in persona del legale rappresentante pro tempore, volta a condannare CP_1
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3
pagamento della somma di Euro 334,92 a titolo di interessi per il ritardo nella trasmissione della domanda di riscatto relativa a tale dipendente della convenuta, è fondata e va Persona_1
accolta.
Presupposto della domanda dell'attore, oggi subentrato ex lege all'originario creditore
Controparte_4
è il comportamento della convenuta, che ha trasmesso in ritardo all'Ente CP_5
previdenziale, in origine appunto l' la documentazione inerente ai servizi CP_5
computabili mediante riscatto, in violazione di quanto previsto dall'art. 24 d.P.R. n. 1032/1973,
che prevede, testualmente: “La domanda di riscatto deve pervenire all'amministrazione del
Fondo di previdenza, debitamente istruita, entro sei mesi dalla data di presentazione
all'amministrazione statale competente;
l'amministrazione del Fondo provvede entro novanta
giorni dalla ricezione”.
Nel caso in esame, l'attore ha provato di aver ricevuto in ritardo dalla convenuta la documentazione inerente alla predetta e che per tale motivo il suo dante causa Persona_1
si è visto costretto a corrispondere la somma di Euro 334,92, maturata sul maggiore importo di
Euro 4.575,76, della quale sta chiedendo sostanzialmente il rimborso alla convenuta.
La circostanza inerente alla trasmissione in ritardo della documentazione, riscontrabile in via documentale, non è comunque contestata dalla convenuta che, per altro verso, eccepisce l'intervenuta prescrizione sulla somma sopra detta.
Tuttavia, va rammentato che “in tema di riscatto di servizi da parte dell'ex dipendente
2 pubblico, l'art. 24, comma 6, d.P.R. n. 1032 del 1973 stabilisce, per l'amministrazione di
riferimento, l'obbligo "ex lege" di trasmettere la documentazione all'ente previdenziale, dal cui
inadempimento sorge il diritto al risarcimento del conseguente danno patrimoniale. (Nella
specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in ragione del ritardo con cui il CP_6
aveva trasmesso all la documentazione necessaria ad istruire le domande di riscatto CP_1
avanzate da alcuni dipendenti - aveva condannato il al risarcimento del danno patito CP_7
dall'ente previdenziale per il conseguente ritardo nell'incasso dei contributi dovuti,
quantificandolo nella somma corrispondente agli interessi legali maturati dal primo giorno del
suddetto ritardo sino all'adozione del decreto di riscatto)” (Cass. Civ., sez. III, 20.6.2023 n.
17658).
Nello specifico, si è dinanzi ad una ipotesi di responsabilità contrattuale per violazione di un obbligo ex lege, come chiarito dalla sopra menzionata pronuncia, nozione che soccorre in materia di obbligazioni contemplate in norme di legge, come appunto è il caso dell'art. 24
d.P.R. n. 1032/1973, ovvero di specifici rapporti previsti dalla legge che riproducono rapporti di natura contrattuale, ai quali viene pertanto applicata la relativa disciplina legislativa, appunto contrattuale, con l'effetto che le relative obbligazioni sono assoggettate alle regole proprie dell'obbligazione contrattuale, anche se il fatto generatore non è il contratto (si v., con particolare riferimento alla ricostruzione di tale argomentazione, Cass. Civ., sez. III, 22.1.1999
n. 589).
Nel caso di specie, inoltre, la controversia riguarda due soggetti facenti parte della Pubblica
Amministrazione, dovendo la loro azione essere improntata ad una serie di principi sicuramente preminenti, come i princìpi di economicità, efficacia ed efficienza che costituiscono corollario del canone di buon andamento dell'azione amministrativa menzionato dall'art. 97 della
Costituzione.
Inquadrata l'obbligazione della convenuta nel novero delle obbligazioni ex lege, va considerato che la pretesa dell'attore non si è prescritta.
Infatti, la predetta ha presentato la domanda in data 20.3.1996, come da Persona_1
3 attestazione dell' in atti, e la trasmissione dei documenti da parte della convenuta è CP_5
avvenuta in data 27.11.1997, con n. 427 giorni di ritardo, con la previsione di Euro 4.575,76
come importo dei contributi di riscatto e di Euro 334,92 a titolo di interessi di mora, che il dante causa dell'attore ha dovuto corrispondere alla predetta e della quale sta Persona_1
chiedendo la restituzione.
Il dante causa dell'attore ha notificato la prima messa in mora alla convenuta in data
31.5.2000 (prodotta dalla convenuta stessa) e la successiva messa in mora in data 27.1.2007; il primo giudizio di questa lunghissima vicenda processuale, e che non appare conveniente in questa sede ripercorrere, e della quale il presente giudizio costituisce l'epilogo, è stato iscritto a ruolo dal dante causa dell'attore in data 16.4.2010, come si evince dalla documentazione in atti.
Ebbene, la convenuta va condannata al risarcimento del danno subìto dall'ente previdenziale, ovvero dall'attore, per il conseguente ritardo nell'incasso dei contributi dovuti,
quantificandolo nella somma corrispondente agli interessi legali maturati dal primo giorno del suddetto ritardo sino all'adozione del decreto di riscatto, e quindi al pagamento della somma di
Euro 334,92.
I profili esaminati appaiono assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
Le spese vanno poste a carico della convenuta, soccombente in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
accoglie la domanda, e per l'effetto condanna l' , in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di Euro 334,92 in favore dell' in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore;
condanna l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida nella somma di
[...]
4 Euro 554,00, comprensiva di Euro 74,00 per spese e Euro 480,00 per compenso di avvocato,
oltre I.V.A., c.p.a., oneri previdenziali e assistenziali se dovuti e rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso.
Catania, 26 Maggio 2025
IL GIUDICE
dott. Davide G.P. Capizzello
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Unico dott. Davide G.P. Capizzello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13886/2021 R.G.A.C., avente per oggetto: “Altri
istituti e leggi speciali”
PROMOSSA DA
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, cod. fisc.: , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catania, Via Acicastello n. 30, presso lo studio dell'avv. Daniela Floridia, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana Angela Marchese, giusta procura in atti;
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, cod. fisc.: , elettivamente domiciliata in Catania, P.za Università n. 2, P.IVA_2
presso l'Ufficio Legale dell'Università, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Reina e
Matilde Montaudo, giusta procura in atti.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente considerato che il presente procedimento trae origine dal rinvio operato nei confronti di questo Tribunale dalla Corte d'Appello di Catania con sentenza n. 1697/2021
del 3.8.2021 che, per quanto è dato apprendere, è passata in giudicato.
Nel merito, la domanda proposta dall' , d'ora in Controparte_1
avanti in persona del legale rappresentante pro tempore, volta a condannare CP_1
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3
pagamento della somma di Euro 334,92 a titolo di interessi per il ritardo nella trasmissione della domanda di riscatto relativa a tale dipendente della convenuta, è fondata e va Persona_1
accolta.
Presupposto della domanda dell'attore, oggi subentrato ex lege all'originario creditore
Controparte_4
è il comportamento della convenuta, che ha trasmesso in ritardo all'Ente CP_5
previdenziale, in origine appunto l' la documentazione inerente ai servizi CP_5
computabili mediante riscatto, in violazione di quanto previsto dall'art. 24 d.P.R. n. 1032/1973,
che prevede, testualmente: “La domanda di riscatto deve pervenire all'amministrazione del
Fondo di previdenza, debitamente istruita, entro sei mesi dalla data di presentazione
all'amministrazione statale competente;
l'amministrazione del Fondo provvede entro novanta
giorni dalla ricezione”.
Nel caso in esame, l'attore ha provato di aver ricevuto in ritardo dalla convenuta la documentazione inerente alla predetta e che per tale motivo il suo dante causa Persona_1
si è visto costretto a corrispondere la somma di Euro 334,92, maturata sul maggiore importo di
Euro 4.575,76, della quale sta chiedendo sostanzialmente il rimborso alla convenuta.
La circostanza inerente alla trasmissione in ritardo della documentazione, riscontrabile in via documentale, non è comunque contestata dalla convenuta che, per altro verso, eccepisce l'intervenuta prescrizione sulla somma sopra detta.
Tuttavia, va rammentato che “in tema di riscatto di servizi da parte dell'ex dipendente
2 pubblico, l'art. 24, comma 6, d.P.R. n. 1032 del 1973 stabilisce, per l'amministrazione di
riferimento, l'obbligo "ex lege" di trasmettere la documentazione all'ente previdenziale, dal cui
inadempimento sorge il diritto al risarcimento del conseguente danno patrimoniale. (Nella
specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in ragione del ritardo con cui il CP_6
aveva trasmesso all la documentazione necessaria ad istruire le domande di riscatto CP_1
avanzate da alcuni dipendenti - aveva condannato il al risarcimento del danno patito CP_7
dall'ente previdenziale per il conseguente ritardo nell'incasso dei contributi dovuti,
quantificandolo nella somma corrispondente agli interessi legali maturati dal primo giorno del
suddetto ritardo sino all'adozione del decreto di riscatto)” (Cass. Civ., sez. III, 20.6.2023 n.
17658).
Nello specifico, si è dinanzi ad una ipotesi di responsabilità contrattuale per violazione di un obbligo ex lege, come chiarito dalla sopra menzionata pronuncia, nozione che soccorre in materia di obbligazioni contemplate in norme di legge, come appunto è il caso dell'art. 24
d.P.R. n. 1032/1973, ovvero di specifici rapporti previsti dalla legge che riproducono rapporti di natura contrattuale, ai quali viene pertanto applicata la relativa disciplina legislativa, appunto contrattuale, con l'effetto che le relative obbligazioni sono assoggettate alle regole proprie dell'obbligazione contrattuale, anche se il fatto generatore non è il contratto (si v., con particolare riferimento alla ricostruzione di tale argomentazione, Cass. Civ., sez. III, 22.1.1999
n. 589).
Nel caso di specie, inoltre, la controversia riguarda due soggetti facenti parte della Pubblica
Amministrazione, dovendo la loro azione essere improntata ad una serie di principi sicuramente preminenti, come i princìpi di economicità, efficacia ed efficienza che costituiscono corollario del canone di buon andamento dell'azione amministrativa menzionato dall'art. 97 della
Costituzione.
Inquadrata l'obbligazione della convenuta nel novero delle obbligazioni ex lege, va considerato che la pretesa dell'attore non si è prescritta.
Infatti, la predetta ha presentato la domanda in data 20.3.1996, come da Persona_1
3 attestazione dell' in atti, e la trasmissione dei documenti da parte della convenuta è CP_5
avvenuta in data 27.11.1997, con n. 427 giorni di ritardo, con la previsione di Euro 4.575,76
come importo dei contributi di riscatto e di Euro 334,92 a titolo di interessi di mora, che il dante causa dell'attore ha dovuto corrispondere alla predetta e della quale sta Persona_1
chiedendo la restituzione.
Il dante causa dell'attore ha notificato la prima messa in mora alla convenuta in data
31.5.2000 (prodotta dalla convenuta stessa) e la successiva messa in mora in data 27.1.2007; il primo giudizio di questa lunghissima vicenda processuale, e che non appare conveniente in questa sede ripercorrere, e della quale il presente giudizio costituisce l'epilogo, è stato iscritto a ruolo dal dante causa dell'attore in data 16.4.2010, come si evince dalla documentazione in atti.
Ebbene, la convenuta va condannata al risarcimento del danno subìto dall'ente previdenziale, ovvero dall'attore, per il conseguente ritardo nell'incasso dei contributi dovuti,
quantificandolo nella somma corrispondente agli interessi legali maturati dal primo giorno del suddetto ritardo sino all'adozione del decreto di riscatto, e quindi al pagamento della somma di
Euro 334,92.
I profili esaminati appaiono assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
Le spese vanno poste a carico della convenuta, soccombente in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
accoglie la domanda, e per l'effetto condanna l' , in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di Euro 334,92 in favore dell' in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore;
condanna l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida nella somma di
[...]
4 Euro 554,00, comprensiva di Euro 74,00 per spese e Euro 480,00 per compenso di avvocato,
oltre I.V.A., c.p.a., oneri previdenziali e assistenziali se dovuti e rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso.
Catania, 26 Maggio 2025
IL GIUDICE
dott. Davide G.P. Capizzello
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