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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/05/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le conorversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3) Dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1354 R. G. anno 2024 promossa in grado di appello
DA
, nella qualità di erede di Parte_1 Persona_1
, deceduto in Marsala il 09.05.2019, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria
[...]
Luisa Petruzzo che la rappresenta e difende.
Appellante
CONTRO
, Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Giovanni Battista Di Vincenzo e Salvatore Cacioppo, ed elettivamente domiciliato presso la sede legale di Palermo, Viale Del Fante n. 58/D.
Appellato
OGGETTO: rendita ai superstiti –art.85 T.U. n.1124/1965 come modif. da art.7 L
n.251/1992
All'udienza del 17 aprile 2025 le parti hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 806/2024 emessa il 23 ottobre 2024 il Tribunale GL di
Marsala ha respinto la domanda di proposta con ricorso Parte_1 depositato il 3 maggio 2024, volta ad ottenere la rendita mensile prevista dall'art. 85
T.U. 1124/65, il “beneficio una tantum” pari a tre mensilità della rendita annua calcolata ex lege, “l' assegno una tantum” (c.d. assegno funerario) secondo i parametri di legge”, in relazione al decesso del proprio coniuge Persona_1
, avvenuto in data 9 maggio 2019 a causa di infortunio sul lavoro
[...] verificatosi “in Marsala, presso l'abitazione di sita in Controparte_2
c.da Ciappola 1, allorché il stava eseguendo la sostituzione di un vecchio ER impianto televisivo, lavoro commissionatogli dalla stessa ” e “rovinava al CP_2 suolo a causa di una violenta caduta dal tetto dall'altezza di circa 6,60 metri, corrispondente al secondo piano di un edificio”.
Indicati tutti gli accertamenti effettuati, in seguito a detto incidente, dai competenti organi amministrativi oltre che dall'autorità giudiziaria, evidenziava che
“In data 28.02.2020, l' della sede di Trapani, elaborava il prospetto di CP_1 liquidazione indennità e rimborso spese in riferimento alla pratica di infortunio mortale professionale, n. 516252791 del 09.05.2019, occorso a Persona_1
” comunicando contestualmente agli eredi di quest'ultimo che “ai sensi e
[...] per gli effetti delle disposizioni di cui D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, non spetta alcuna indennità in quanto l'interessato non rientra tra i soggetti previsti tra le norme sulla assicurazione infortuni (art. 4 D.P.R. 1124/1965).
Si era costituito l per contestare quanto dedotto dalla ricorrente, CP_1 evidenziando l'insussistenza dell'obbligazione assicurativa poiché “non è stato accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato”.
Ha ritenuto il Tribunale che non vi fosse tra le parti alcuna contestazione sul fatto storico sotteso al presente giudizio, risultando, invece, controversa l'esistenza di un rapporto di lavoro tra il e la idoneo a costituire il presupposto ER CP_2 per il riconoscimento delle garanzie di cui al dpr 1124/1965 , della cui prova – nella specie non fornita - doveva ritenersi onerata la costituendo detto rapporto Pt_1 elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio ed essendone stata, di contro, la relativa esistenza, espressamente negata da parte del resistente.
Ha valutato, altresì, il decidente che a soluzione contraria non avrebbe potuto condurre, ove ammessa, la prova per testi con quest'ultima (la n.d.r.), pure CP_2 articolata dalla ricorrente, atteso che i capitoli formulati, da un lato sono attinenti il fatto storico e le modalità di accadimento dello stesso, circostanze sulle quali -come detto- non vi è contestazione tra le parti;
dall'altro, nulla avrebbero consentito di accertare circa l'esistenza di un vincolo di subordinazione del alla ER
; e che allo stato, pertanto, il - tenuto anche conto CP_2 ER dell'allegazione dell' , non contestata dalla ricorrente, secondo cui “dal CP_1 gennaio 2017 data del licenziamento il non risulta avere intrattenuto alcun ER rapporto di lavoro con altre ditte né risultava intestatario di partita IVA né iscritto all'Albo Imprese artigiane”- risulterebbe aver prestato la propria attività quale lavoratore autonomo occasionale non assicurato.
Per concludere che nessun utile elemento è stato acquisito in atti (ma invero la circostanza non è stata più a monte nemmeno allegata dalla ricorrente) per poter riconoscere la natura artigianale dell'attività svolta dal che, peraltro, ER neppure potrebbe considerarsi un artigiano ai sensi della L. n. 443 del 1985, artt. 2 e
3 secondo cui è tale colui che: - "(...) esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi attinenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo", visto che risultava essere lavoratore subordinato alle dipendenze della ditta edile A. A..
Per la riforma della decisione ha proposto appello Parte_1 con ricorso depositato il 27 novembre 2024.
Ha resistito in giudizio l' per il rigetto del gravame. CP_1
All'udienza del 17 aprile 2025 la causa è stata decisa, sulle conclusioni delle parti, come da dispositivo steso in calce.
**************
Si duole l'appellante che il Tribunale ha escluso le prove richieste..
..ritenendole irrilevanti, senza fornire una motivazione adeguata a tale decisione, violando così il principio secondo cui il rifiuto di ammissione deve essere sorretto da ragioni chiare e specifiche, avendo in proposito la giurisprudenza di legittimità ...più volte ribadito che: “Il giudice non può dichiarare irrilevanti i mezzi di prova richiesti senza fornire una motivazione logica e coerente. L'omessa valutazione di elementi probatori decisivi o l'erronea dichiarazione di irrilevanza costituisce violazione di legge e determina la nullità della sentenza” (Cass., Sez. Lav., n. 24386/2018). Sostiene che le prove richieste dall'appellante erano strettamente connesse alla dimostrazione di fatti fondamentali, quali l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, …elementi costitutivi del diritto azionato e ribadisce la necessità di
“rinnovare l'istruttoria”. L'appello è manifestamente infondato. La ricorrente reitera la richiesta di prova con il teste per dire: Controparte_2
• 1)“vero è che alla data del 09.05.2019 l'immobile sito in C.da Ciappola n. 1 nel comune di Marsala era di sua proprietà”
• 2)“vero è che in data 08.05.2019 lei aveva commissionato al
[...]
un lavoro di sostituzione dell'impianto televisivo esterno ed Persona_1 antenna TV” • 3)“vero che il giorno 09.05.2019 il faceva ritorno alla sua ER abitazione per ultimare i lavori iniziati il giorno precedente”
• 4)“vero è che lei accompagnava il sul tetto dell'abitazione” ER
• 5)“vero è che lei forniva al una scala domestica, di sua proprietà, ER realizzata in alluminio a sette gradini per consentirgli di raggiungere il tetto”
• 6)“vero è che la catenina destra della scala era sganciata e pendente”
• 7)“vero che nel corso dell'intervento il lavoratore aveva le mani impegnate con martello, cavi e chiodi, mentre saliva sulla scala”
• 8)“vero è che la scala era poggiata alla parete destra della porta del gabbio scala”
• 9)“vero è che mentre il lavoratore eseguiva i lavori lei ometteva di trattenere la scala”
• 10)“vero che il lavoratore rovinava al suolo da un'altezza di mt 6,60 durante l'esecuzione dei lavori”
11)“vero che il decedeva immediatamente” . ER
Ritiene che tali mezzi probatori risultino essenziali ai fini della corretta ricostruzione dei fatti e dell'accertamento del diritto dedotto in giudizio. Tuttavia, a proposito della irrilevanza di tale prova al fine della necessaria dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, quale elemento costitutivo del diritto alla rivendicata rendita, il giudice di prime cure ha valutato che i capitoli formulati da un lato sono attinenti il fatto storico e le modalità di accadimento dello stesso, circostanze sulle quali -come detto- non vi è contestazione tra le parti;
dall'altro nulla avrebbero consentito di accertare circa l'esistenza di un vincolo di subordinazione del alla . ER CP_2
Si tratta, difatti, di circostanze attinenti la dinamica dell'incidente – che il decidente ha ritenuto non oggetto di contestazione - per nulla chiarificatrici degli elementi della dedotta subordinazione, ossia dell'esistenza fra il lavoratore ER
e la proprietaria dell'immobile, interessato dai lavori commissionatigli, dei caratteri tipici di tale vincolo (quali la eterodirezione dell'attività lavorativa e la soggezione a direttive o istruzioni).
Il Tribunale ha, quindi, ampiamente motivato la scelta di non ammettere la richiesta istruttoria, senza che in proposito l'appellante abbia dedotto alcunché a sostegno dell'unica ragione di gravame diretta ad insistere su tale richiesta, senza in alcun modo contrastare gli altri argomenti con i quali il decidente ha, altresì, ritenuto che il fosse un lavoratore autonomo occasionale, non assicurato, non ER risultando il medesimo iscritto all'Albo delle Imprese artigiane, titolare di partita Iva, né dipendente di tali imprese, dopo il licenziamento risalente al 2017.
La sentenza impugnata merita, dunque, integrale conferma. L'appellante, soccombente, non è tenuta al pagamento delle spese processuali, avendo presentato la dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 806/2024 emessa dal Tribunale G.L. di Marsala il 23 ottobre
2024.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Palermo, il 17 aprile 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria Giuseppa Di Marco