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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 72450 /2021
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 07.02.2025 innanzi al giudice dott. ssa Chiara Serafini è comparso per parte appellante l'abogado in sostituzione dell'avv. D'Antonio Mauro Pasquale;
Parte_1 per l' è presente l'avv. Adele Cristina Pagano in sostituzione Controparte_1 dell'avv. Alfonso Lamberti.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi e discutono oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In particolare l'avv. Pagano insiste nella condanna della controparte al rimborso delle spese processuali da distarsi in favore del procuratore;
l'abogado insiste nella compensazione delle spese processuali, in ipotesi di Parte_1
rigetto del gravame.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
All'esito della camera di consiglio, alle ore 15,15, assenti i procuratori delle parti allontanatisi dall'aula, viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, di seguito riportate.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa all'esito della discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 07.02.2025 nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 72450 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, vertente
TRA
, Parte_2
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Francesco De Sanctis n. 15, presso lo studio dell'avv.
Mauro Pasquale D'Antonio che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Saverio Cosi in virtù di procura in atti;
- appellante –
CONTRO
l' , Controparte_1
elettivamente domiciliata in Airola, alla Piazza Annunziata n. 2, presso lo studio dell'avv. Alfonso
Lamberti che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- appellata –
NONCHÉ CONTRO
la Controparte_2
- appellata contumace –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 11862/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma – opposizione avverso estratto di ruolo – sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada;
Conclusioni: all'udienza del 07.02.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 11862/2021 con la quale il Giudice di Parte_2
Pace di Roma ha rigettato l'opposizione avverso la cartella esattoriale n. 09720130189597907000 avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del codice della strada elevate nell'anno
2012 delle quali ha dedotto di essere venuto a conoscenza mediante consultazione dell'estratto di ruolo presso l' . Controparte_1
A fondamento dell'opposizione, l'attore aveva eccepito l'omessa notificazione della cartella di pagamento e la prescrizione della pretesa creditoria per decorrenza del termine quinquennale ex art. 22 L. 689/1981, l'inesistenza della violazione e l'omessa notificazione dei verbali di accertamento sottesi all'atto impugnato, l'inesistenza del titolo esecutivo per omessa redazione e sottoscrizione del ruolo, la nullità degli atti impugnati per difetto di indicazione dell'ente impositore, degli estremi del titolo esecutivo e della data di esecutività dei ruoli.
L eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva in ordine alle contestazioni afferenti agli atti di competenza dell'ente impositore.
La convenuta eccepiva altresì l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per difetto dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'opponente e, in ogni caso, la tardività dell'opposizione.
Nel merito, l'agente della riscossione chiedeva il rigetto dell'opposizione in ragione della rituale notificazione della cartella di pagamento e del successivo preavviso di fermo amministrativo, atto interruttivo dei termini di prescrizione.
La rimaneva contumace. Controparte_2
Il Giudice di Pace di Roma ha rigettato l'opposizione ritenendo ritualmente notificato il preavviso di fermo amministrativo in data 22.01.2016, avverso il quale avrebbero dovuto essere fatte valere le contestazioni relative all'omessa notificazione della cartella di pagamento. Il giudice di prime cure ha altresì ritenuto conseguentemente interrotto il termine di prescrizione.
Avverso tale statuizione ha proposto appello contestando la sentenza di prime nella Parte_2
parte in cui ha omesso di dichiarare la nullità della notificazione della cartella di pagamento, in quanto eseguita secondo il rito degli irreperibili assoluti ex art. 143 c.p.c., in difetto di prova circa l'espletamento delle necessarie verifiche anagrafiche.
L'appellante ha quindi insistito per la domanda di accertamento della prescrizione della pretesa creditoria.
L ha chiesto il rigetto del gravame rilevando la correttezza della Controparte_1
statuizione di prime cure circa la rituale notificazione della cartella di pagamento e del successivo preavviso di fermo, con conseguente infondatezza della domanda di accertamento della prescrizione.
La è rimasta contumace anche nel giudizio d'appello. Controparte_2
Con note difensive depositate in data 08.01.2025 l'appellata ha eccepito l'inammissibilità della domanda in difetto dell'interesse ad agire attesa la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, ai sensi dell' dell'art. 12 comma 4 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, introdotto dall'art. 3 bis d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021
2. Va preliminarmente osservato che la questione dell'ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, anche alla luce dell'art. 12 comma 4 bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, è ormai coperta dal giudicato.
Al riguardo vanno richiamati in principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale la parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto (espresso od implicito) o per omesso esame della stessa - che consiste nell'illegittima pretermissione o nella violazione dell'ordine di decisione delle domande e/o delle eccezioni impresso dalla parte medesima - deve spiegare appello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice superiore la questione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica. Infatti, non può limitarsi alla mera riproposizione di detta questione, che è sufficiente nei soli casi in cui non vi è la necessità di sollevare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimo assorbimento (Cass. n. 20315/2021 che ha ritenuto, in assenza di appello incidentale sul punto, che si fosse formato già in appello il giudicato interno sulla questione relativa all'inutilizzabilità di alcuni documenti, eccepita in primo grado, poiché il giudice l'aveva implicitamente respinta, ritenendo nel merito che tali documenti non costituissero prova idonea).
Si è quindi affermato, nel caso in cui l'attore in primo grado abbia ottenuto il rigetto nel merito dell'avversa domanda riconvenzionale, sulla cui inammissibilità per tardività, pure eccepita il giudice non si sia pronunciato, che la questione oggetto dell'eccezione pregiudiziale di rito può essere devoluta alla cognizione del giudice di secondo grado solo con le forme e i modi dell'appello incidentale, non essendo all'uopo sufficiente la mera riproposizione dell'eccezione in appello (Cass.
n. 26850/2022).
Nella specie il Giudice di Pace ha ritenuto espressamente ammissibile l'azione, qualificandola come opposizione ex art. 615 c.p.c. ed esaminandone nel merito la fondatezza.
Avverso tale statuizione l' e la non hanno proposto appello Controparte_1 Controparte_2
incidentale. La mera riproposizione in corso di causa dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, per le ragioni sopra esposte, non consente un nuovo esame della questione in sede di gravame, essendosi ormai formato il giudicato al riguardo.
3. Nel merito l'appello è fondato e deve pertanto trovare accoglimento.
La cartella di pagamento n. 09720130189597907000 risulta notificata per mezzo di raccomandata spedita in data 30.05.2013. La notifica risulta perfezionata per compita giacenza, nella temporanea assenza del destinatario.
Secondo la statuizione del primo giudice, il termine di prescrizione di cinque anni, al quale sono assoggettate le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, sarebbe stato interrotto dalla successiva notificazione, in data 22.01.2016, del preavviso di fermo n.
09780201500002515000.
Deve tuttavia osservarsi che non risulta prodotta in atti copia del preavviso di fermo, sicché – in difetto di prova del contenuto effettivo di tale atto e della sua riferibilità alla cartella di pagamento impugnata in questa sede– non è possibile desumerne l'efficacia interruttiva del termine di prescrizione in relazione al credito in contestazione.
Ne discende che, alla data dell'introduzione del giudizio di prime cure, con atto di citazione notificato in data 17.09.2020, il termine di prescrizione di cinque anni era già decorso, considerato che la cartella di pagamento risulta notificata in data 30.05.203.
In conclusione, l'appello e l'opposizione proposta da devono trovare accoglimento. Parte_2
4. Le ulteriori eccezioni sollevate in primo grado e non espressamente riproposte in appello devono intendersi rinunciate ex art. 346 c.p.c.
5 La regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza dell' nei confronti Controparte_1 dell'opponente.
Le spese processuali sono liquidate in base ai parametri previsti dal D.M. 55/2014, tenuto conto ratione temporis per il solo giudizio di appello delle modifiche introdotte dal D.M. 147/2022, valutata la semplicità delle questioni giuridiche trattate e detratta la fase istruttoria in quanto non svolta.
Le spese processuali devono invece essere dichiarate irripetibili tra l'opponente e l'ente impositore, tenuto conto delle ragioni dell'accoglimento della domanda, fondate sulla prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella di pagamento e tenuto conto della rinuncia dell'opponente, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., alle contestazioni afferenti alla notificazione dei verbali di accertamento.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che: “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui Controparte_1 la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (Cass. n.
7716/2022).
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_2
la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 11862/2021 ogni diversa istanza eccezione, deduzione, disattesa così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara prescritto il credito oggetto della cartella di pagamento n.
09720130189597907000 che dichiara inefficace;
condanna l' al rimborso delle spese processuali in favore dei Controparte_1
procuratori di dichiaratisi antistatari liquidate per il primo grado di giudizio in euro Parte_2
43,00 per esborsi e in euro 150,00 per compensi e per l'appello in euro 71,83 per esborsi e in euro
300,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dichiara irripetibili le spese processuali sostenute nei confronti della Parte_2 CP_2
[...]
Roma, 07.02.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 07.02.2025 innanzi al giudice dott. ssa Chiara Serafini è comparso per parte appellante l'abogado in sostituzione dell'avv. D'Antonio Mauro Pasquale;
Parte_1 per l' è presente l'avv. Adele Cristina Pagano in sostituzione Controparte_1 dell'avv. Alfonso Lamberti.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi e discutono oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In particolare l'avv. Pagano insiste nella condanna della controparte al rimborso delle spese processuali da distarsi in favore del procuratore;
l'abogado insiste nella compensazione delle spese processuali, in ipotesi di Parte_1
rigetto del gravame.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
All'esito della camera di consiglio, alle ore 15,15, assenti i procuratori delle parti allontanatisi dall'aula, viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, di seguito riportate.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa all'esito della discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 07.02.2025 nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 72450 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, vertente
TRA
, Parte_2
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Francesco De Sanctis n. 15, presso lo studio dell'avv.
Mauro Pasquale D'Antonio che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Saverio Cosi in virtù di procura in atti;
- appellante –
CONTRO
l' , Controparte_1
elettivamente domiciliata in Airola, alla Piazza Annunziata n. 2, presso lo studio dell'avv. Alfonso
Lamberti che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- appellata –
NONCHÉ CONTRO
la Controparte_2
- appellata contumace –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 11862/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma – opposizione avverso estratto di ruolo – sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada;
Conclusioni: all'udienza del 07.02.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 11862/2021 con la quale il Giudice di Parte_2
Pace di Roma ha rigettato l'opposizione avverso la cartella esattoriale n. 09720130189597907000 avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del codice della strada elevate nell'anno
2012 delle quali ha dedotto di essere venuto a conoscenza mediante consultazione dell'estratto di ruolo presso l' . Controparte_1
A fondamento dell'opposizione, l'attore aveva eccepito l'omessa notificazione della cartella di pagamento e la prescrizione della pretesa creditoria per decorrenza del termine quinquennale ex art. 22 L. 689/1981, l'inesistenza della violazione e l'omessa notificazione dei verbali di accertamento sottesi all'atto impugnato, l'inesistenza del titolo esecutivo per omessa redazione e sottoscrizione del ruolo, la nullità degli atti impugnati per difetto di indicazione dell'ente impositore, degli estremi del titolo esecutivo e della data di esecutività dei ruoli.
L eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva in ordine alle contestazioni afferenti agli atti di competenza dell'ente impositore.
La convenuta eccepiva altresì l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per difetto dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'opponente e, in ogni caso, la tardività dell'opposizione.
Nel merito, l'agente della riscossione chiedeva il rigetto dell'opposizione in ragione della rituale notificazione della cartella di pagamento e del successivo preavviso di fermo amministrativo, atto interruttivo dei termini di prescrizione.
La rimaneva contumace. Controparte_2
Il Giudice di Pace di Roma ha rigettato l'opposizione ritenendo ritualmente notificato il preavviso di fermo amministrativo in data 22.01.2016, avverso il quale avrebbero dovuto essere fatte valere le contestazioni relative all'omessa notificazione della cartella di pagamento. Il giudice di prime cure ha altresì ritenuto conseguentemente interrotto il termine di prescrizione.
Avverso tale statuizione ha proposto appello contestando la sentenza di prime nella Parte_2
parte in cui ha omesso di dichiarare la nullità della notificazione della cartella di pagamento, in quanto eseguita secondo il rito degli irreperibili assoluti ex art. 143 c.p.c., in difetto di prova circa l'espletamento delle necessarie verifiche anagrafiche.
L'appellante ha quindi insistito per la domanda di accertamento della prescrizione della pretesa creditoria.
L ha chiesto il rigetto del gravame rilevando la correttezza della Controparte_1
statuizione di prime cure circa la rituale notificazione della cartella di pagamento e del successivo preavviso di fermo, con conseguente infondatezza della domanda di accertamento della prescrizione.
La è rimasta contumace anche nel giudizio d'appello. Controparte_2
Con note difensive depositate in data 08.01.2025 l'appellata ha eccepito l'inammissibilità della domanda in difetto dell'interesse ad agire attesa la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, ai sensi dell' dell'art. 12 comma 4 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, introdotto dall'art. 3 bis d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021
2. Va preliminarmente osservato che la questione dell'ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, anche alla luce dell'art. 12 comma 4 bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, è ormai coperta dal giudicato.
Al riguardo vanno richiamati in principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale la parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto (espresso od implicito) o per omesso esame della stessa - che consiste nell'illegittima pretermissione o nella violazione dell'ordine di decisione delle domande e/o delle eccezioni impresso dalla parte medesima - deve spiegare appello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice superiore la questione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica. Infatti, non può limitarsi alla mera riproposizione di detta questione, che è sufficiente nei soli casi in cui non vi è la necessità di sollevare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimo assorbimento (Cass. n. 20315/2021 che ha ritenuto, in assenza di appello incidentale sul punto, che si fosse formato già in appello il giudicato interno sulla questione relativa all'inutilizzabilità di alcuni documenti, eccepita in primo grado, poiché il giudice l'aveva implicitamente respinta, ritenendo nel merito che tali documenti non costituissero prova idonea).
Si è quindi affermato, nel caso in cui l'attore in primo grado abbia ottenuto il rigetto nel merito dell'avversa domanda riconvenzionale, sulla cui inammissibilità per tardività, pure eccepita il giudice non si sia pronunciato, che la questione oggetto dell'eccezione pregiudiziale di rito può essere devoluta alla cognizione del giudice di secondo grado solo con le forme e i modi dell'appello incidentale, non essendo all'uopo sufficiente la mera riproposizione dell'eccezione in appello (Cass.
n. 26850/2022).
Nella specie il Giudice di Pace ha ritenuto espressamente ammissibile l'azione, qualificandola come opposizione ex art. 615 c.p.c. ed esaminandone nel merito la fondatezza.
Avverso tale statuizione l' e la non hanno proposto appello Controparte_1 Controparte_2
incidentale. La mera riproposizione in corso di causa dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, per le ragioni sopra esposte, non consente un nuovo esame della questione in sede di gravame, essendosi ormai formato il giudicato al riguardo.
3. Nel merito l'appello è fondato e deve pertanto trovare accoglimento.
La cartella di pagamento n. 09720130189597907000 risulta notificata per mezzo di raccomandata spedita in data 30.05.2013. La notifica risulta perfezionata per compita giacenza, nella temporanea assenza del destinatario.
Secondo la statuizione del primo giudice, il termine di prescrizione di cinque anni, al quale sono assoggettate le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, sarebbe stato interrotto dalla successiva notificazione, in data 22.01.2016, del preavviso di fermo n.
09780201500002515000.
Deve tuttavia osservarsi che non risulta prodotta in atti copia del preavviso di fermo, sicché – in difetto di prova del contenuto effettivo di tale atto e della sua riferibilità alla cartella di pagamento impugnata in questa sede– non è possibile desumerne l'efficacia interruttiva del termine di prescrizione in relazione al credito in contestazione.
Ne discende che, alla data dell'introduzione del giudizio di prime cure, con atto di citazione notificato in data 17.09.2020, il termine di prescrizione di cinque anni era già decorso, considerato che la cartella di pagamento risulta notificata in data 30.05.203.
In conclusione, l'appello e l'opposizione proposta da devono trovare accoglimento. Parte_2
4. Le ulteriori eccezioni sollevate in primo grado e non espressamente riproposte in appello devono intendersi rinunciate ex art. 346 c.p.c.
5 La regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza dell' nei confronti Controparte_1 dell'opponente.
Le spese processuali sono liquidate in base ai parametri previsti dal D.M. 55/2014, tenuto conto ratione temporis per il solo giudizio di appello delle modifiche introdotte dal D.M. 147/2022, valutata la semplicità delle questioni giuridiche trattate e detratta la fase istruttoria in quanto non svolta.
Le spese processuali devono invece essere dichiarate irripetibili tra l'opponente e l'ente impositore, tenuto conto delle ragioni dell'accoglimento della domanda, fondate sulla prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella di pagamento e tenuto conto della rinuncia dell'opponente, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., alle contestazioni afferenti alla notificazione dei verbali di accertamento.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che: “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui Controparte_1 la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (Cass. n.
7716/2022).
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_2
la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 11862/2021 ogni diversa istanza eccezione, deduzione, disattesa così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara prescritto il credito oggetto della cartella di pagamento n.
09720130189597907000 che dichiara inefficace;
condanna l' al rimborso delle spese processuali in favore dei Controparte_1
procuratori di dichiaratisi antistatari liquidate per il primo grado di giudizio in euro Parte_2
43,00 per esborsi e in euro 150,00 per compensi e per l'appello in euro 71,83 per esborsi e in euro
300,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dichiara irripetibili le spese processuali sostenute nei confronti della Parte_2 CP_2
[...]
Roma, 07.02.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini