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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/11/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2265 del R.G.A.C. dell'anno 2022, vertente
TRA
(P.IVA Parte_1
), in persona del Commissario e legale rappresentate pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Rosa Sabrina Antonella Caglioti;
OPPONENTE
E
(P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto
Previte;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che in data 07.03.2014 stipulava Controparte_1 con l' di un contratto di appalto avente ad Parte_1 Parte_1 oggetto “adeguamento antincendio impiantistico, strutturale e tecnologico presso il di ”, in esecuzione della Deliberazione n. Parte_2 Parte_1
Part 1612/C del 29.09.2010 e che l' di aveva trattenuto l'importo di € Parte_1
23.859,13 a garanzia della puntuale esecuzione delle opere oggetto del contratto d'appalto – ha agito in sede monitoria per la restituzione della citata somma, deducendo che, per come testualmente riportato nella Relazione di accompagnamento al SAL finale
1 datata 10.02.2021 a firma del Direttore dei lavori Ing. , i lavori erano Controparte_2 stati completati in data 15.12.2017, dunque in tempo utile rispetto alla scadenza fissata
(del 17.12.2017), tanto che nella medesima relazione si concludeva nel senso per cui l'importo trattenuto a garanzia dei lavori eseguiti fino al V° S.A.L. potesse essere
“sbloccato” e che “l'importo da corrispondere all'ATI
[...] risulta pari a 1.348.462,62 € - 1.324.603,49 € = Parte_4
23.859,13 € (ventitremilaottocentocinquantanove//13 €)” (doc. 5 fasc. monitorio).
Il Tribunale di Crotone, in accoglimento della domanda, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 704/2022 del 15.10.2022, con il quale è stato ingiunto all' Parte_1
di il pagamento in favore della
[...] Parte_1 Controparte_1
della somma di € 23.845.03 oltre interessi e spese del giudizio
[...] monitorio.
L ha proposto opposizione avverso il Parte_1 citato decreto ingiuntivo, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza per territorio dell'intestato Tribunale, in favore del Tribunale di Vibo Valentia;
nel merito, deducendo di non poter liquidare il credito azionato atteso che lo scarso stato di conservazione delle opere appaltate aveva impedito al collaudatore di emettere il certificato di collaudo definitivo, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).
La ha resistito alle avverse deduzioni, Controparte_1 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e in subordine la condanna di controparte al pagamento di € 23.859,13 o della diversa somma ritenuta di giustizia.
Quanto all'eccezione di incompetenza, si osserva quanto segue.
L'opponente ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza dell'intestato Tribunale in favore del Tribunale di Vibo Valentia, in applicazione dell'art. 19 c.p.c., per il quale
“qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede”, e dell'art. 20 c.p.c., deducendo che l'obbligazione è sorta in
[...]
, luogo ove è stato stipulato il contratto di appalto e luogo in cui deve essere Pt_1 eseguita l'obbligazione; al riguardo ha rappresentato che è anche il luogo Parte_1 ove ha sede la tesoreria dell'ente.
Orbene, è incontestata la competenza del Tribunale di Vibo Valentia in relazione al criterio di collegamento di cui all'art. 19 c.p.c. (trattandosi evidentemente del luogo in cui si trova la sede legale dell'ente), nonché al criterio di collegamento di cui all'art. 20
2 c.p.c., risultando per tabulas che il contratto di appalto intercorso tra le parti è stato Part stipulato a presso la sede legale dell' opponente (doc. 2, fascicolo Parte_1 monitorio).
Quanto, invece, al luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio,
l'opposta ha dedotto di aver adito l'intestato Tribunale quale forum destinatae solutionis ai sensi del combinato disposto degli artt. 1182, comma terzo, c.c. e 20 c.p.c. ed ha invocato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17989/2016, in forza del quale il forum destinatae solutionis può essere individuato nel domicilio del creditore allorquando l'obbligazione abbia ad oggetto una somma certa, liquida ed esigibile derivante da un titolo convenzionale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura.
Al riguardo, l'eccezione dell'opponente, secondo cui il luogo dove deve essere eseguita la prestazione è , quale luogo ove ha sede la tesoreria dell'ente, non può Parte_1 essere accolta.
Come ribadito di recente dalla Corte di Cassazione, in continuità con quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa, le norme secondo cui i pagamenti sono effettuati presso gli uffici di tesoreria dell'ente non possono trovare applicazione per le aziende sanitarie, in quanto sono riferite esclusivamente agli enti locali. Dunque, in riferimento alle obbligazioni di natura privatistica, in difetto di specifiche clausole del capitolato o del contratto, in forza dell'art. 1182, comma secondo, c.c., l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza (in tal senso, Cass. n. 5799/2021, che richiama Cons. Stato n.
5108/2000).
Ne deriva che, non essendo contestato che la sede della creditrice si trova nel circondario del Tribunale di Crotone, l'obbligazione in questione deve essere adempiuta in tale luogo, con conseguente sussistenza di uno dei criteri di collegamento che conduce ad identificare in detto Tribunale il giudice competente per territorio.
Venendo al merito, si osserva quanto segue.
Come già rilevato, il credito azionato trae origine dal contratto di appalto stipulato tra le parti in data 07.03.2014 per l'esecuzione di lavori di “adeguamento antincendio impiantistico, strutturale e tecnologico presso il di Parte_2 [...]
”. Pt_1
3 Secondo la prospettazione di parte opposta, l'importo di € 23.859,13 corrisponde a Part quanto trattenuto dall' a titolo di “potenziale penale” e fino alla verifica del V°
S.A.L., la cui corresponsione alla sarebbe dovuta in forza della Relazione di CP_1 accompagnamento al SAL finale datata 10.02.2021 a firma del Direttore dei lavori Ing.
, nella quale si dà atto che i lavori sono stati completati in data Controparte_2
15.12.2017, dunque in tempo utile rispetto alla scadenza fissata (del 17.12.2017), e si dà anche atto che l'importo trattenuto a garanzia può essere “sbloccato”.
Invero, nella Relazione del 10.02.2021, sottoscritta dal Direttore dei lavori Ing. CP_2
, si evidenzia che con i precedenti certificati era stato pagato l'importo di €
[...]
1.343.714,10, a cui era stato sottratto l'importo di € 19.110,61 in applicazione di penali causate da ritardi nei lavori. Conseguentemente, era stata pagata complessivamente la somma di € 1.324.603,49.
Nella stessa relazione si legge che, poiché la perizia di assestamento aveva traslato in avanti i termini del lavoro, non si ritenevano più applicabili le penali contabilizzate in occasione del V S.A.L. e che dunque si riteneva potesse essere “sbloccato” anche l'importo trattenuto a garanzia dei lavori eseguiti fino al V S.A.L.. La relazione si conclude nei seguenti termini “In definitiva, quindi, l'importo da corrispondere all'
[...] risulta pari a Parte_5
1.348.462,62 € - 1.324.603,49 € = 23.859,13 € (ventitremilaottocentocinquantanove//13
€)”.
Risulta dunque che l'ammontare netto dell'appalto a corpo è di € 1.348.462,62 da cui, deducendo l'ammontare dei cinque acconti corrisposti pari a € 1.324.603,49, residua un credito per esecutrice di € 23.859,13. Parte_6
Ciò posto, ritiene questo giudice che la somma non possa essere liquidata.
Come eccepito dall'opponente – e riscontrabile dalla relazione tecnica dell'11.11.2022 a Pers firma del – in data 09.03.2021 è stato emesso il Verbale di Valutazione dell'organo di Collaudo sui lavori eseguiti, nel quale il Collaudatore precisava che durante la visita di collaudo del 23.02.2021 aveva constatato lo scarso stato di conservazione delle opere oggetto di collaudo tecnico del 22.02.2018; carenze amplificate dalla mancanza di qualsiasi intervento di ripristino e manutenzione. Nello stesso Verbale, il Collaudatore chiariva che, sebbene le opere fossero state oggetto di consegna anticipata (come da verbale del 28.04.2016), nondimeno l'Impresa doveva attenersi a tutte le prescrizioni
4 riportate nel verbale di collaudo tecnico del 22.02.2018 e nel verbale di accertamento ai fini della consegna anticipata emesso dal Collaudatore in data 27.04.2016, e in particolare a quanto riportato alla lettera g) di detto verbale che riportava le prescrizioni di cui all'art. 230, comma terzo, del D.P.R. n. 207/2010 secondo cui la presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.
Ciò posto, il Collaudatore subordinava l'emissione del certificato di collaudo tecnico- amministrativo finale e la liquidazione del “credito liquido dell'esecutore” alla preventiva esecuzione di tutti gli interventi di ripristino e manutenzione necessari per il corretto funzionamento delle opere, come verificato e descritto nel verbale di collaudo tecnico finale del 22.02.2018 e nel verbale del 23.02.2021.
A fronte di tali contestazioni, l'opposta ha ribadito il contenuto della relazione di accompagnamento allo Stato di avanzamento finale del 10.02.2021 a firma dell'Ing.
, ossia che in data 22 febbraio 2018 era stato sottoscritto dal Controparte_2
Parte Responsabile del Procedimento, geom. , dall' dal collaudatore Controparte_3
Ing. , e dal direttore dei lavori il verbale di collaudo tecnico finale Persona_2 che attestava il completamento delle opere relative alla perizia di variante n. 2 e che, conseguentemente, sempre in data 22 febbraio 2018, veniva redatto il certificato di ultimazione dei lavori.
Ha inoltre eccepito che tra le parti non è intercorso alcun contratto di manutenzione.
Tuttavia, non ha preso specifica posizione in merito alle richiamate prescrizioni di cui al verbale di collaudo tecnico del 22.02.2018 e al verbale di accertamento ai fini della consegna anticipata emesso dal Collaudatore in data 27.04.2016, né in merito all'eccezione dell'opponente secondo cui lo scarso stato di conservazione delle opere appaltate ha impedito al collaudatore di emettere certificato di collaudo definitivo ai sensi dell'art 102 del D.lgs. n. 50/2016.
Invero, come chiarito dal Consiglio di Stato (sent. n. 7793/2022), occorre distinguere tra l'esecuzione di un lavoro e la sua “buona esecuzione”, precisando che “il collaudo ha la funzione di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità al contratto, alle sue eventuali varianti e ai conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente
5 approvati” e che “il certificato di collaudo rappresenta l'atto conclusivo recante
l'accertamento tecnico sulla rispondenza dell'opera al dovuto e la verifica del credito finale dell'appaltatore”. In sostanza “il collaudo svolge una duplice funzione: a) di accertamento della conformità della prestazione alle regole dell'arte e alle prescrizioni contrattuali;
b) di accertamento della corrispondenza dei dati risultanti dalla contabilità con le risultanze di fatto, ai fini del pagamento del corrispettivo”. Invece, lo stato di avanzamento lavori ha la diversa funzione di riassumere tutte le lavorazioni eseguite dall'inizio dell'appalto fino al momento di emissione;
con esso il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione dei documenti contabili (v. Cons. Stato n. 7793/2022, cit.).
Per tutto quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Considerata la particolarità della vicenda sostanziale – tenuto conto delle difese dell'opponente che non ha puntualmente illustrato le prescrizioni alle quali l'opposta non si sarebbe attenuta, limitandosi a richiamare il verbale di collaudo tecnico del
22.02.2018 e il verbale di accertamento ai fini della consegna anticipata emesso dal
Collaudatore in data 27.04.2016, senza produrli – si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese processuali nella misura della metà. Le spese processuali residue seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 704/2022 del 15.10.2022;
- compensa le spese processuali tra le parti nella misura della metà e condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali residue in favore dell'opponente che liquida in €
1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
Così deciso in Crotone, li 03.11.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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