Articolo 5 della Legge 11 maggio 1951, n. 443
Articolo 4Articolo 6
Versione
12 luglio 1951
Art. 5.
Il contributo puo' essere corrisposto soltanto dopo che l'Amministrazione dei monopoli di Stato abbia effettuato i necessari accertamenti sull'avvenuta costruzione o trasformazione dei locali, sulla loro idoneita' per la cura del Bright Italia e sulla capienza dei medesimi in riguardo alla superficie da coltivarsi a Bright Italia.
Qualora durante ciascun anno del quinquennio, entro il quale sono ripartite le annualita' del contributo, la ditta concessionaria coltivi a Bright Italia una superficie inferiore a quella che ha servito di base per la determinazione del contributo stesso, quest'ultimo, per quell'anno, verra' proporzionalmente ridotto.
Le concessioni gia' autorizzate alla coltivazione del Bright Italia possono ottenere in ciascun anno il contributo sopra stabilito, qualora coltivino integralmente anche la superficie massima precedentemente autorizzata per detta varieta'.
Entrata in vigore il 12 luglio 1951