Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 09/06/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 01257/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01146/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1146 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Manganello e Luigi Fazio Gelata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell'Interno - Questura di Agrigento, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l'annullamento
- del decreto della Questura di Agrigento del -OMISSIS- di revoca della licenza di porto d'armi per uso caccia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio, la documentazione e la memoria difensiva, depositati dal Ministero dell'Interno - Questura di Agrigento;
Vista la memoria di replica di parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna Pignataro;
Uditi, nella pubblica udienza del giorno 8 aprile 2025, i difensori delle parti, presenti così come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. In data 2 ottobre 2022, il ricorrente in epigrafe, unitamente ad altri soggetti, è stato colto nella flagranza del reato di “ esercizio di attività venatoria di caccia al coniglio con l’uso del furetto privo di museruola ” dalla quale è derivato l’abbattimento di n. 7 capi di selvaggina (violazione dell’art. 4 del calendario venatorio regionale 2022/2023 e dell’art. 30, comma 1, lett. h), della legge n. 157 del 1992.
Il reato è stato estinto con il pagamento dell’oblazione mediante ammenda.
Con atto notificato il 19 luglio 2023 e depositato il giorno 26 seguente, il ricorrente ha impugnato, al fine dell’annullamento, il decreto del Questore di Agrigento del -OMISSIS-, notificatogli il 7 giugno 2023, di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, motivata con riferimento alla perdita dei requisiti della buona condotta e dell’affidabilità, quale conseguenza dei fatti di cui sopra, non contestati nel loro accadimento storico e valutati come abuso del titolo di Polizia e di infrazione delle norme che regolamentano la caccia, oltre che penalmente rilevanti.
E’ dedotta l’illegittimità per i motivi di “violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della costituzione –violazione e falsa applicazione dell’art. 30 c. 1 lett. h) della legge 157/1992 – violazione e falsa applicazione dell’art. 32 c. 1 e 6 della legge 157/1992 – violazione e falsa applicazione dell’art. 4 calendario venatorio della regione siciliana 2022-2023 – violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 42 e 43 del t.u.l.p.s. – violazione e falsa applicazione della l.r. siciliana n. 33 del 1997 -eccesso di potere per difetto di istruttoria – carenza di motivazione – ingiustizia manifesta - contraddittorietà’ tra atti amministrativi – sviamento della causa tipica –violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa” poiché per la violazione dell’art 30, comma 1, lett. h), della legge n. 157 del 1992 è prevista la sospensione della licenza da uno a tre anni limitata al solo caso di recidiva, nel caso di specie inesistente, e perciò non residuava alcun margine di discrezionalità per giustificare l’adozione del provvedimento di revoca del titolo ex artt. 11, 42 o 43 del TULPS; inoltre, il furetto non era di proprietà del ricorrente e non era stato utilizzato per la caccia bensì tenuto in una cesta di vimini per essere venduto.
Il possesso vietato di un animale di ausilio alla caccia non costituirebbe un elemento sintomatico di un rischio di abuso nel maneggio di armi tale da mettere a rischio l’ordine e la sicurezza pubblica.
In ogni caso, al fine di giustificare l’adozione del provvedimento impugnato, l’Amministrazione avrebbe dovuto condurre un’istruttoria adeguata sul complessivo stile di vita del ricorrente, valutando la ricorrenza di eventuali frequentazioni controindicate, pregiudizi di polizia, condotte antisociali e abitudini di vita tali da incrinare il requisito della buona condotta e l’affidabilità nell’uso delle armi.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio e, con memoria del 6 marzo 2025, ha controdedotto al fine del rigetto del ricorso, siccome infondato.
Il ricorrente ha replicato con memoria del 15 marzo 2025, insistendo nelle argomentazioni difensive, sostanzialmente rivolte a contestare la proprietà del furetto e il suo uso al fine dell’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025, su conforme richiesta delle parti presenti, la causa è stata posta in decisione.
2. Il ricorso è infondato.
Il Collegio condivide e fa proprie le argomentazioni difensive svolte in diritto dall’Amministrazione resistente che sono conformi alla recente giurisprudenza amministrativa in materia secondo la quale sussiste diversità di finalità, natura e funzione tra la revoca del titolo disposta ai sensi del T.U.L.P.S. e le misure previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (“ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ”), art. 32 (“ Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio ”), comma 1, lett. a), per l’ipotesi di cui al precedente art. 30 (“ sanzioni penali ”) , comma 1, lettera h) (“ Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni: (…) h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami; ”)
La revoca e il diniego del porto d’armi, nell’impostazione del T.U.L.P.S., invero, hanno una funzione cautelativa e sono espressione di un potere discrezionale, mentre la sospensione della licenza di caccia ex art. 32 della l. 157 del 1992, ha natura sanzionatoria accessoria e vincolata per i fatti sanzionati dalla lettera h), comma primo dell’art. 30, per effetto della sentenza (o decreto penale) di condanna se in presenza di recidiva.
La l. n. 157 del 1992, infatti, introduce una specifica e rafforzata tutela della fauna selvatica quale patrimonio indisponibile dello Stato e come tale protetta nell’interesse della comunità nazionale e internazionale (v. art. 1) con la cui ratio la tesi del rapporto di specialità tra l’art. 32 e la disciplina del T.U.L.P.S. è in evidente contrasto posto che l’effetto sarebbe quello di indebolire la protezione della fauna selvatica e non di rafforzarla.
In tale senso, è stato affermato che “ la disciplina del T.U.L.P.S. e quella della l. n. 157/1992 (in particolare: dell’art. 32 di questa) costituiscono complessi normativi tra loro autonomi, il cui rapporto non può essere spiegato in termini di “generale-speciale”, ma, semmai, di “specialità reciproca” (cfr., per questo concetto di derivazione penalistica, Cass. pen., Sez. VI, 4 maggio 2018, n. 38532). Il che, in ultima analisi, sta a dire che la disciplina dell’art. 32, comma 1, lett. a), cit., non preclude l’applicazione alla fattispecie de qua delle norme contenute nel T.U.L.P.S. ” ed ancora “ è stata evidenziata l’irragionevolezza dell’interpretazione che esclude, pur in un’ipotesi di abuso dell’arma da caccia, ogni immediata cautela a carico del responsabile, proprio sulla base di norme sulla protezione della fauna (quelle della l. n. 157 del 1992): ma tali norme, così interpretate, conducono all’attenuazione anziché al rafforzamento della tutela faunistica quale patrimonio indisponibile dello Stato. Questo profilo merita nella presente sede di essere vieppiù sottolineato, perché il regime di cui all’art. 32, comma 1, lett. a) della l. n. 157 del 1992 è certamente più attenuato rispetto a quello derivante dal T.U.L.P.S., prevedendo esso la sola misura della sospensione della licenza (non la revoca), per di più limitata al caso della recidiva: ma è palese l’incongruenza di contrapporre alla disciplina generale del T.U.L.P.S. un regime più attenuato, quindi deteriore, desunto proprio dalla legge sulla protezione della fauna selvatica (l. n. 157 del 1992), cioè da quel complesso normativo avente l’obiettivo – opposto – di rafforzare detta protezione. Dunque, l’interpretazione patrocinata dagli appellanti, nel fissare un rapporto di specialità tra l’art. 32 cit. e la disciplina del T.U.L.P.S., si pone in contrasto con la stessa ratio della l. n. 157 del 1992, volta a rafforzare e non certo ad indebolire la protezione della fauna selvatica e, dunque, non può essere accettata ”; ed infatti “ la diversità di natura tra la revoca del titolo di polizia disposta ai sensi del T.UL.P.S. e la misura di cui all’art. 32 della l. n. 157/1992: la prima, infatti, è atto discrezionale, mentre la seconda integra sanzione accessoria alla condanna penale, con applicazione vincolata ad opera del Questore a seguito di comunicazione della decisione del giudice competente. Tale diversità di natura – che merita qui di essere condivisa – rende dunque inconfigurabile un rapporto di specialità tra le due misure (tale che quella “speciale” impedisca l’applicazione di quella “generale”).
7.1. In altre parole, non si può ritenere una sanzione accessoria, vincolata alla condanna penale, quale previsione “speciale” che esclude l’applicazione di una norma “generale”, su cui si fonda un potere amministrativo di contenuto ampiamente discrezionale ” (Consiglio di Stato, III, 22 dicembre 2020, n. 8233, in fattispecie pressoché identica).
Ne consegue che non può essere condivisa la tesi del rapporto di specialità tra le predette norme così come asserito da parte ricorrente, e la conseguente infondatezza della censura proposta.
Quanto alla ricostruzione dei fatti così come risultanti dagli atti (v. nota del Commissariato di P.S. -OMISSIS-, ove si riferisce che il ricorrente è stato “ colto nella flagranza del reato di “esercizio di attività venatoria di caccia al coniglio con l’uso di furetto privo di museruola ”), nel caso di specie, l’impiego (vietato) del furetto appare verosimile anche in ragione della selvaggina rinvenuta, ossia sette conigli selvatici, preda naturale del furetto. Il furetto, già anticamente veniva usato, insieme ai cani, non già per riportare le prede, ma per stanarle dalle loro tane, costringendole alla fuga verso il cacciatore.
Ciò, unitamente agli ulteriori elementi descritti nel decreto di revoca, è sufficiente a condurre ad una valutazione di non affidabilità del soggetto in materia di armi, secondo la logica del “più probabile che non” che caratterizza il procedimento amministrativo in questione, tenuto conto anche dell’accertamento dei fatti nel procedimento penale conclusosi con l’oblazione ma in seno al quale l’uso del furetto non è stato smentito.
Sotto il profilo della contestata proporzionalità della revoca, si osserva che l’Amministrazione resistente ha correttamente tenuto in considerazione, per un verso, la vicinanza temporale della violazione, che non consente di effettuare un giudizio prognostico positivo in ordine alla futura condotta del ricorrente, e, per altro verso, il numero di conigli effettivamente abbattuti.
Il ricorso, pertanto, va rigettato, con salvezza dell’atto impugnato.
3. Le spese di lite seguono, come di norma, la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, con salvezza degli atti impugnati.
Condanna il ricorrente al pagamento, a favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di lite, nella misura di € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere, Estensore
Luca Girardi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Pignataro | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.