Articolo 3 della Legge 23 marzo 1998, n. 87
Articolo 2Articolo 4
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11 aprile 1998
Art. 3. 1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rubrica ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile, e' istituito apposito capitolo "per memoria" con qualifica di spesa obbligatoria sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione della convenzione di cui all'articolo 1.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 11 aprile 1998