Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/03/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1016/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 1016/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Gerardo Romano (C.F. ) e Clara Petrillo C.F._2
(C.F. ) e domiciliato come in atti;
C.F._3
- ATTORE –
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Zingaro (C.F. ), domiciliata come in C.F._4
atti;
-CONVENUTO –
OGGETTO: buoni fruttiferi postali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 20.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto il 5.2.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 per ottenere l'accertamento del proprio diritto all'integrale rimborso del buono postale
[...]
fruttifero n. 000.106 per lire 5.000.000 emesso il 25.7.1984 nonché di quelli nn. 000.171, 000.1357,
1
Ha assunto l'attore di aver ricevuto da , alla data di scadenza dei suddetti buoni, CP_1 soltanto € 104.126,85, in luogo dell'importo di € 232.667,81 che sarebbe stato dovuto sulla base delle condizioni presenti sui titoli all'atto della sottoscrizione. Dal momento che si tratta di buoni appartenenti alla serie O e successivamente convertiti nella serie P, ha rilevato la violazione della normativa in materia di trasparenza e buona fede contrattuale per aver reso fuorviante CP_1
l'informazione relativa agli interessi, apponendo a tergo del buono un timbro recante la misura dei tassi di interesse relativi alla nuova serie, senza tra l'altro nulla specificare in ordine a quelli dovuti in relazione all'ultimo decennio;
inoltre ha lamentato il fatto che avrebbe CP_1
unilateralmente e senza comunicazione al sottoscrittore modificato i tassi di interesse in violazione delle norme in tema di trasparenza e buona fede contrattuale, nonché violando il legittimo affidamento del sottoscrittore che confidava nelle condizioni indicate al momento della sottoscrizione.
Ha quindi chiesto il rimborso di € 128.540,96, oltre interessi, quale differenza tra l'importo corrisposto da e quello asseritamente dovuto. CP_1
Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in Controparte_1
diritto.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza del 20.2.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata disposta la discussione orale con riserva del deposito della sentenza nei trenta giorni successivi ai sensi dell'art. 281 sexies co.3 c.p.c.
La domanda è infondata e non può essere accolta
Va premesso in via preliminare che i buoni postali fruttiferi costituiscono titoli di legittimazione, riconducibili alla previsione dell'art. 2002 c.c., e che quindi non possono considerarsi veri e propri titoli di credito: di conseguenza ad essi non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità (cfr. sul punto Cass. S.U. 13979/2007).
Ai buoni postali per cui è causa inoltre trova applicazione l'art. 173 del d.p.r. 156/1973, poiché se è vero che tale disposizione è stata superata dal d.lgs. 284/1999 e dal d.m. 19.12.2000 per i buoni postali di nuova emissione, essa è ancora vigente per quelli anteriormente emessi, come nel caso di specie (cfr. sul punto Cass. S.U. 3963/2019).
Orbene il citato art. 173 prevede che le variazioni del saggio di interesse dei buoni fruttiferi postali sono disposte con decreto del Ministero del Tesoro da pubblicarsi in Gazzetta ufficiale con effetto, ai sensi del comma 3, per i buoni di nuova serie emessi dalla data di entrata in vigore del decreto
2 ministeriale, ma con l'espressa possibilità di essere estese ad una o più delle precedenti serie.
Inoltre, ai soli fini del calcolo degli interessi, è previsto che i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, devono considerarsi come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie
Il decreto del Ministero del Tesoro del 13.6.1986, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 28.6.1986 e attuativo delle disposizioni sopra richiamate, all'art. 4 ha istituito una nuova serie di buoni potali fruttiferi, distinta con la lettera Q, i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al decreto, e all'art. 6 ha disposto che sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera Q, compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie Q.
In concreto il decreto ministeriale citato ha quindi disposto l'applicazione ai buoni fruttiferi postali di tutte le serie antecedente alla Q, ivi compresa la serie dei buoni oggetto della presente causa, del saggio di interesse di cui alla tabella allegata allo stesso decreto, vale a dire di un saggio inferiore rispetto a quello previsto direttamente a tergo del titolo.
È stato sul punto precisato che “in tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente
(assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali delle parti” (Cass. S.U. 3963/2019).
Di conseguenza anche ai buoni di tutti emessi prima dell'entrata in vigore del Parte_1
decreto del 13.6.1986, dovranno applicarsi a partire dal 1.1.1987 i tassi della serie Q, ivi compresi quelli previsti per l'ultimo decennio (cfr. per un caso analogo Cass. 4384/2022).
Tale circostanza non determina una violazione dei doveri di comunicazione e di trasparenza di o del principio di affidamento nei confronti del cliente. Infatti la pubblicazione dei CP_1
decreti ministeriali sulla Gazzetta ufficiale è idonea a garantire la conoscenza o comunque la conoscibilità dei rendimenti. Infatti “il riferimento alla tabella concernente la revisione dei tassi di interesse (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986 non costituisca affatto una parte della modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale” (Cass. S.U. 3963/2019).
3 Non appare invece applicabile al caso di specie il principio di diritto enunciato dalla Cassazione a
Sezioni unite n. 13979 del 15.6.2007. A ben vedere infatti la fattispecie oggetto della cognizione della Corte riguardava l'ipotesi in cui l'ufficio postale aveva utilizzato per l'emissione del titolo, nel maggio del 1986, buoni stampati prima della variazione del relativo tasso di interesse disposta con il decreto ministeriale, e aveva omesso di annotare la già intervenuta variazione sulla tabella riportata sul retro del titolo. E' stato infatti successivamente e con diversa pronuncia chiarito che le Sezioni unite del 2007 “non hanno affatto affermato, come pretenderebbe il ricorrente, la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli sulle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente all'emissione e ciò evidentemente non avrebbero potuto fare, e anzi lo hanno esplicitamente negato, a fronte dell'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale riferibile all'art. 1339 c.c. e destinato ad operare nei termini sopra descritti per effetto della modifica da parte della pubblica amministrazione” (Cass. S.U. 3963/2019, nonché Cass. 4384/2022).
Infine nel corso del processo l'attore ha lamentato come la controparte abbia “applicato una ritenuta fiscale non dovuta per i buoni in esame pari al 5,25%” (cfr. memoria ex art. 171 ter n.1
c.p.c. di parte attrice, pag. 3).
L'assunto risulta però smentito dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice. Dalla ricevuta di rimborso dei buoni postali rilasciata a e allegata all'atto di citazione Parte_1
può leggersi che per tutti i buoni oggetto di causa è stata applicata una ritenuta fiscale pari a zero.
Così come è zero il valore delle ritenute fiscali applicabili risultante dai prospetti di calcolo prodotti da parte convenuta con la memoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c.
Tale indicazione risulta d'altronde coerente con l'art. 31 del d.p.r. 29/09/1973, n. 601, secondo cui
“sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazione statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio”.
L'esenzione dalla tassazione degli interessi sui buoni fruttiferi è sì venuta meno con l'entrata in vigore del d.l. 19/09/1986, n. 556, convertito con modificazioni nella l. 759/1986, ma solo per gli interessi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 d.p.r. 601/1973 emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto (quali non sono i titoli oggetto di causa).
4 La domanda pertanto deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM
55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
liquidate in complessivi € 7.000, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
[...]
Aversa, 04/03/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
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