TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 18:59, mediante lettura del dispositivo con motivazione riservata assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IANNELLO FORTUNATA, elettivamente domiciliato in CORSO UMBERTO I, N. 77 89852
MILETO presso il difensore avv. IANNELLO FORTUNATA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GIOVANNETTI ERIKA, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE FERRARI 11
00195 ROMA presso il difensore avv. GIOVANNETTI ERIKA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato in data 30.12.2023 adiva il Giudice Parte_1 del lavoro affinché fossero accolte le seguenti conclusioni “Che l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro di Vibo
Valentia, ogni altro provvedimento o declaratoria occorrenda, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del Preavviso di fermo amministrativo n. 06189202300003154000, notificato il 25.11.2023 sull'autovettura “Alfa Romeo
Giulietta 2.0 JTDM, Tg EJ676NV, per l'importo di 2.109,80, fissata l'udienza di discussione ai sensi dell'art.
415 cpc, Voglia Nel MERITO, in accoglimento del presente ricorso: - accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo tra il ricorrente e l'azienda agricola di con sede CP_2 Parte_2 legale in Mileto, alla Via A. Mancuso, per il periodo 1/2009 al 12/2009, per i motivi esposti in ricorso;
- accertare e dichiarare che il ricorrente nulla deve rimborsare all' per il suddetto periodo a titolo di indennità di CP_3
DS agricola e/o eventuali altre prestazioni accessorie;
- accertare e dichiarare la illegittimità, inammissibilità e nullità, per i motivi di cui in ricorso, del Preavviso di fermo amministrativo n. 06189202300003154000, notificato il 25.11.2023 sull'autovettura “Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM, Tg EJ676NV, per l'importo di
2.109,80 con il quale si chiede la restituzione delle somme pagate a titolo di indennità di DS agricola e/o eventuali altre prestazione accessorie per il periodo indicato dall'1/2009 al 12/2009, al ricorrente per il disconosciuto del rapporto di lavoro in agricoltura;
e per l'effetto annullare il Preavviso di fermo amministrativo n.
06189202300003154000, notificato il 25.11.2023 sull'autovettura “Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM, Tg
EJ676NV, per l'importo di € 2.109,80”. Allegava il ricorrente di aver ricevuto il preavviso di fermo amministrativo opposto in relazione ad un credito dell' di Vibo Valentia relativo all'avviso di CP_3 addebito meglio specificato in ricorso intervenuto in ragione della revoca dell'indennità di disoccupazione agricola e delle prestazioni accessorie in relazione ad accertamenti ispettivi e cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura. Chiariva il che l'avviso di addebito Parte_1 sottostante il preavviso di fermo era stato impugnato dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia con giudizio pendente. Lamentava l'odierno ricorrente che la cancellazione delle giornate di lavoro in agricoltura originava dagli accertamenti ispettivi effettuati presso la ditta “Pisano Francesco
Antonio”, ove lo stesso aveva prestato attività di bracciante agricolo per l'anno 2008/2009, evidenziando di aver svolto mansioni di coltivazione ortaggi e dando atto che gli organi della
Polizia Giudiziaria avevano ritenuto sussistente la fattispecie dei falsi braccianti agricoli in relazione ad anomalie nei contratti di comodato d'uso gratuito. Il ricorrente sottolineava che non era suo onere il controllo dei contratti di comodato d'uso del sig. e dava comunque atto che il CP_2 procedimento penale si era concluso con sentenza di assoluzione di tutti gli imputati. Lamentava che allo stesso non era mai stato notificato l'elenco di cancellazione delle giornate di lavoro in pagina 2 di 5 agricoltura, dolendosi altresì del fatto che gli accertamenti erano stati effettuati quando il rapporto di lavoro del era già cessato. Il ricorrente, quindi, insisteva nell'esistenza del proprio Parte_1 diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola e le prestazioni accessorie, deduceva la violazione dell'art. 7, L. 241/1990 atteso che l' non aveva notificato alcun provvedimento di CP_3 inizio del procedimento amministrativo ed eccepiva la decadenza dell' dal potere di effettuare CP_3
l'accertamento.
Si costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui Controparte_4 al ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, la resistente eccepiva l'incompetenza territoriale del Giudice adito per essere competente il Tribunale di Vibo Valentia ed eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell' . Controparte_5
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era infine discussa alla udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto esaminarsi l'eccezione di incompetenza territoriale.
L'eccezione è infondata atteso che il ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo sull'autovettura del ricorrente è stato proposto a norma dell'art. 615 c.p.c., disposizione per cui
“[I]. Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata
[491], si può proporre opposizione al precetto [480] con citazione davanti al giudice competente per materia o valore
[17] e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte
l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata (1). [II]. Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni [514,
515, 545] si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione [484] stessa [184 att.]. Questi fissa con decreto
l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé [185 att.] e il termine perentorio [153] per la notificazione del ricorso e del decreto. Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione e' inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile (2).”.
Detta opposizione, da qualificarsi quale opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. deve essere proposta dinanzi al Giudice competente per materia o valore e per territorio, per quanto qui interessa, nel luogo in cui si trovano i beni oggetto di esecuzione ovvero innanzi al Giudice della residenza dichiarata o del domicilio eletto nel precetto.
pagina 3 di 5 Tanto premesso, come noto, oggetto dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. è, alla stregua della formulazione della norma, la contestazione, in ogni suo momento ed aspetto, del diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata, con richiesta di declaratoria di attuale insussistenza, perché originaria o sopravvenuta, del menzionato diritto (cfr. Cass. n. 20989/2012).
L'opposizione ex art. 615 c.p.c. può essere proposta sia prima dell'inizio dell'esecuzione forzata, ed in tale ipotesi assume la forma dell'opposizione c.d. a precetto disciplinata dal co. 1, sia dopo l'inizio della procedura che avviene con la notifica del pignoramento. Orbene, nel caso di specie, il preavviso di fermo opposto è equiparabile al precetto di talché l'azione, non fondata su motivi successivi alla formazione del titolo o relativi alla legittimità formale del preavviso di fermo risulta,
a ben vedere, inammissibile.
In effetti, la stessa parte ricorrente ha dato atto che l'avviso di addebito da cui deriva il credito per cui è stato emesso il preavviso di fermo opposto in questa sede, e rispetto al quale pende CP_3 dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia il giudizio r.g. 180/2021, non è stato sospeso dal Giudice del
Tribunale di Vibo Valentia (v. anche verbale di udienza odierna) di talché, in assenza di motivi successivi alla formazione del titolo o relativi alla legittimità formale del preavviso deve dichiararsi l'inammissibilità dell'odierno ricorso.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza a norma dell'art. 92 c.p.c. e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 avuto riguardo a natura della causa (cause di previdenza), valore della lite (tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00) ed attività processuale svolta ed applicando la riduzione della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1, dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile il ricorso;
pagina 4 di 5 - condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida, in euro € 1.310,00 oltre IVA, CPA e 15% per rimborso Controparte_4 forfettario.
LIVORNO, 6 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 18:59, mediante lettura del dispositivo con motivazione riservata assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IANNELLO FORTUNATA, elettivamente domiciliato in CORSO UMBERTO I, N. 77 89852
MILETO presso il difensore avv. IANNELLO FORTUNATA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GIOVANNETTI ERIKA, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE FERRARI 11
00195 ROMA presso il difensore avv. GIOVANNETTI ERIKA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato in data 30.12.2023 adiva il Giudice Parte_1 del lavoro affinché fossero accolte le seguenti conclusioni “Che l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro di Vibo
Valentia, ogni altro provvedimento o declaratoria occorrenda, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del Preavviso di fermo amministrativo n. 06189202300003154000, notificato il 25.11.2023 sull'autovettura “Alfa Romeo
Giulietta 2.0 JTDM, Tg EJ676NV, per l'importo di 2.109,80, fissata l'udienza di discussione ai sensi dell'art.
415 cpc, Voglia Nel MERITO, in accoglimento del presente ricorso: - accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo tra il ricorrente e l'azienda agricola di con sede CP_2 Parte_2 legale in Mileto, alla Via A. Mancuso, per il periodo 1/2009 al 12/2009, per i motivi esposti in ricorso;
- accertare e dichiarare che il ricorrente nulla deve rimborsare all' per il suddetto periodo a titolo di indennità di CP_3
DS agricola e/o eventuali altre prestazioni accessorie;
- accertare e dichiarare la illegittimità, inammissibilità e nullità, per i motivi di cui in ricorso, del Preavviso di fermo amministrativo n. 06189202300003154000, notificato il 25.11.2023 sull'autovettura “Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM, Tg EJ676NV, per l'importo di
2.109,80 con il quale si chiede la restituzione delle somme pagate a titolo di indennità di DS agricola e/o eventuali altre prestazione accessorie per il periodo indicato dall'1/2009 al 12/2009, al ricorrente per il disconosciuto del rapporto di lavoro in agricoltura;
e per l'effetto annullare il Preavviso di fermo amministrativo n.
06189202300003154000, notificato il 25.11.2023 sull'autovettura “Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM, Tg
EJ676NV, per l'importo di € 2.109,80”. Allegava il ricorrente di aver ricevuto il preavviso di fermo amministrativo opposto in relazione ad un credito dell' di Vibo Valentia relativo all'avviso di CP_3 addebito meglio specificato in ricorso intervenuto in ragione della revoca dell'indennità di disoccupazione agricola e delle prestazioni accessorie in relazione ad accertamenti ispettivi e cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura. Chiariva il che l'avviso di addebito Parte_1 sottostante il preavviso di fermo era stato impugnato dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia con giudizio pendente. Lamentava l'odierno ricorrente che la cancellazione delle giornate di lavoro in agricoltura originava dagli accertamenti ispettivi effettuati presso la ditta “Pisano Francesco
Antonio”, ove lo stesso aveva prestato attività di bracciante agricolo per l'anno 2008/2009, evidenziando di aver svolto mansioni di coltivazione ortaggi e dando atto che gli organi della
Polizia Giudiziaria avevano ritenuto sussistente la fattispecie dei falsi braccianti agricoli in relazione ad anomalie nei contratti di comodato d'uso gratuito. Il ricorrente sottolineava che non era suo onere il controllo dei contratti di comodato d'uso del sig. e dava comunque atto che il CP_2 procedimento penale si era concluso con sentenza di assoluzione di tutti gli imputati. Lamentava che allo stesso non era mai stato notificato l'elenco di cancellazione delle giornate di lavoro in pagina 2 di 5 agricoltura, dolendosi altresì del fatto che gli accertamenti erano stati effettuati quando il rapporto di lavoro del era già cessato. Il ricorrente, quindi, insisteva nell'esistenza del proprio Parte_1 diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola e le prestazioni accessorie, deduceva la violazione dell'art. 7, L. 241/1990 atteso che l' non aveva notificato alcun provvedimento di CP_3 inizio del procedimento amministrativo ed eccepiva la decadenza dell' dal potere di effettuare CP_3
l'accertamento.
Si costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui Controparte_4 al ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, la resistente eccepiva l'incompetenza territoriale del Giudice adito per essere competente il Tribunale di Vibo Valentia ed eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell' . Controparte_5
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era infine discussa alla udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto esaminarsi l'eccezione di incompetenza territoriale.
L'eccezione è infondata atteso che il ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo sull'autovettura del ricorrente è stato proposto a norma dell'art. 615 c.p.c., disposizione per cui
“[I]. Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata
[491], si può proporre opposizione al precetto [480] con citazione davanti al giudice competente per materia o valore
[17] e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte
l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata (1). [II]. Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni [514,
515, 545] si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione [484] stessa [184 att.]. Questi fissa con decreto
l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé [185 att.] e il termine perentorio [153] per la notificazione del ricorso e del decreto. Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione e' inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile (2).”.
Detta opposizione, da qualificarsi quale opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. deve essere proposta dinanzi al Giudice competente per materia o valore e per territorio, per quanto qui interessa, nel luogo in cui si trovano i beni oggetto di esecuzione ovvero innanzi al Giudice della residenza dichiarata o del domicilio eletto nel precetto.
pagina 3 di 5 Tanto premesso, come noto, oggetto dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. è, alla stregua della formulazione della norma, la contestazione, in ogni suo momento ed aspetto, del diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata, con richiesta di declaratoria di attuale insussistenza, perché originaria o sopravvenuta, del menzionato diritto (cfr. Cass. n. 20989/2012).
L'opposizione ex art. 615 c.p.c. può essere proposta sia prima dell'inizio dell'esecuzione forzata, ed in tale ipotesi assume la forma dell'opposizione c.d. a precetto disciplinata dal co. 1, sia dopo l'inizio della procedura che avviene con la notifica del pignoramento. Orbene, nel caso di specie, il preavviso di fermo opposto è equiparabile al precetto di talché l'azione, non fondata su motivi successivi alla formazione del titolo o relativi alla legittimità formale del preavviso di fermo risulta,
a ben vedere, inammissibile.
In effetti, la stessa parte ricorrente ha dato atto che l'avviso di addebito da cui deriva il credito per cui è stato emesso il preavviso di fermo opposto in questa sede, e rispetto al quale pende CP_3 dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia il giudizio r.g. 180/2021, non è stato sospeso dal Giudice del
Tribunale di Vibo Valentia (v. anche verbale di udienza odierna) di talché, in assenza di motivi successivi alla formazione del titolo o relativi alla legittimità formale del preavviso deve dichiararsi l'inammissibilità dell'odierno ricorso.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza a norma dell'art. 92 c.p.c. e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 avuto riguardo a natura della causa (cause di previdenza), valore della lite (tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00) ed attività processuale svolta ed applicando la riduzione della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1, dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile il ricorso;
pagina 4 di 5 - condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida, in euro € 1.310,00 oltre IVA, CPA e 15% per rimborso Controparte_4 forfettario.
LIVORNO, 6 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 5 di 5