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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/07/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Rovigo
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso - Giudice dott. Nicola Del Vecchio - Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile 705 2025 R.G. promossa da
( ) rappresentat e difes dall'avv. Parte_1 C.F._1
GAGLIARDO ELENA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrente nei confronti di
) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
DALLOCO VITTORIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni ex art. 473-bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente
1
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 29 aprile 2025, ha proposto nei Parte_1 confronti di domanda ex art. 473-bis. 29 c.p.c., avente ad Controparte_1 oggetto la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di separazione n. 471/2024 e del precedente decreto n. Cron. 6444/2023, emesso in data 29 marzo 2203, in forza del quale il nonno paterno, Persona_1
, è stato onerato del pagamento della somma di 120,00 euro mensili
[...]
a favore della nipote , nata il [...], dal momento Persona_2 che il padre della minore era all'epoca ristretto in carcere.
2. La ricorrente ha dedotto che il giudice della separazione ha disposto l'affidamento esclusivo di alla madre e ha stabilito “(…) che il Per_2 padre possa incontrare la figlia minore presso i locali della ULSS5 Polesana
– UOS Consultorio Familiare di Rovigo alla presenza del personale qualificato per almeno due incontri mensili ciascuno della durata di due ore, al fine di consentire alla minore di mantenere il rapporto con il padre e poterne constatare l'evoluzione progressiva, delegando i servizi sociali indicati all'organizzazione ed attuazione di tali incontri”, ma nei fatti, dopo un incontro con il padre che ha avuto luogo nell'agosto 2024, ha Per_2 manifestato un reciso rifiuto nei confronti della figura paterna, per cui gli operatori dei Servizi Sociali hanno preso atto della destabilizzazione che la frequentazione del avrebbe potuto ingenerare nella bambina. CP_1
3. ha allegato che la figlia presenta problematiche di salute tali da CP_2 richiedere un costante controllo, oltre che di visite mediche e accertamenti e di un sostegno psicoterapeutico, cui ella ha dovuto provvedere sempre da sola. Ha poi dedotto che il , attualmente ammesso alla misura CP_1
2 alternativa dell'affidamento in prova, pur svolgendo attività lavorativa, non si è mai prodigato per fornire supporto economico alla figlia, o nel coadiuvare la stessa nelle frequenti visite mediche delle quali è CP_2 sempre stato informato per il tramite di corrispondenza tra il difensore della ricorrente e del difensore del coniuge.
4. Ha quindi chiesto l'affidamento esclusivo rafforzato ai sensi dell'art. 337- quater, terzo comma, c.c. e la statuizione dell'obbligo del convenuto di corrisponderle un assegno mensile di mantenimento pari a 300,00 euro per la figlia, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., e a 100,00 euro per la stessa ricorrente ex art. 156 c.c.
5. Con decreto depositato il 2 maggio 2025 la Presidente ha fissato per la comparizione personale delle parti innanzi al collegio l'udienza dell'11 luglio 2025 ed ha assegnato i termini di cui all'art. 473-bis.14 c.p.c.
6. Costituitosi in giudizio, il convenuto ha precisato di essere stato assolto dal reato di maltrattamenti in famiglia, riqualificato come molestie, e di aver reperito, sì, un'attività lavorativa, ma di essere gravato da rilevanti oneri economici, quali il pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui vive, pari a 450,00 euro e un debito di 86.263,82 euro nei confronti di Agenzia delle Entrate.
7. Si è comunque dichiarato disposto a corrispondere alla ricorrente, attualmente priva di occupazione, un assegno mensile dell'importo di 250,00 euro oltre al 70% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia , mentre ha resistito alla domanda Per_2 avversaria avente ad oggetto l'attribuzione di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., contestando che il tenore di vita della famiglia nel corso del matrimonio fosse tale da giustificare l'attuale previsione di un contributo al mantenimento della moglie.
8. Ha inoltre chiesto l'affidamento condiviso della figlia , previo Per_2 eventuale ascolto della stessa, dolendosi dell'inerzia dei Servizi Sociali dell . Parte_2
9. All'udienza dell'11 luglio 2025 la ricorrente ha precisato di percepire l'intero importo dell'assegno unico e universale erogato dall' , pari a CP_3
201,00 euro al mese, e ha dichiarato di rinunciare alla domanda proposta ai sensi dell'art. 156 c.c. 10.All'esito dell'udienza di comparizione personale delle parti tenuta l'11 luglio 2025, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal collegio e i rispettivi difensori hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo la discussione orale della causa. 11.Ritiene il collegio che gli accordi raggiunti dai genitori di in Persona_2 ordine all'affidamento e al mantenimento della stessa non siano contrari all'interesse della minore, che ha continuato a vivere con la madre dopo la separazione dei genitori e si auspica che possa gradualmente reinstaurare un rapporto significativo con il anche mediante il supporto dei CP_1
Servizi Sociali dell , come del resto previsto nella sentenza Parte_2
n. 471/2024, non modificata sul punto. Sotto il profilo economico- 3 patrimoniale, risulta che il convenuto, condannato dal GIP del Tribunale di Ferrara per i reati di cui all'art. 73 commi 1 e 4 d.p.r. 309/1990 commessi l'11 maggio 2022 e il 29 settembre 2020 (doc. 4 del convenuto) e attualmente ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova, presta attività lavorativa come operaio e percepisce una retribuzione mensile di circa 1.700-1.800,00 euro (doc. 11 del convenuto), con la quale è tenuto a provvedere al pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui vive, così come ha documentato il rilevante importo del debito contratto nei confronti dell'erario (doc. 6). 12.Come richiesto dalle parti, le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n.705/2025 R.V.G., promosso da Parte_1
e da , con l'intervento del Pubblico Ministero,
[...] Controparte_1
- a parziale modifica della sentenza n. 471/2024 del Tribunale di Rovigo, avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, Controparte_1
- provvede in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e analiticamente indicati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Rovigo, 11 luglio 2025 la Presidente est.
Paola Di Francesco
4
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso - Giudice dott. Nicola Del Vecchio - Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile 705 2025 R.G. promossa da
( ) rappresentat e difes dall'avv. Parte_1 C.F._1
GAGLIARDO ELENA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrente nei confronti di
) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
DALLOCO VITTORIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni ex art. 473-bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente
1
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 29 aprile 2025, ha proposto nei Parte_1 confronti di domanda ex art. 473-bis. 29 c.p.c., avente ad Controparte_1 oggetto la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di separazione n. 471/2024 e del precedente decreto n. Cron. 6444/2023, emesso in data 29 marzo 2203, in forza del quale il nonno paterno, Persona_1
, è stato onerato del pagamento della somma di 120,00 euro mensili
[...]
a favore della nipote , nata il [...], dal momento Persona_2 che il padre della minore era all'epoca ristretto in carcere.
2. La ricorrente ha dedotto che il giudice della separazione ha disposto l'affidamento esclusivo di alla madre e ha stabilito “(…) che il Per_2 padre possa incontrare la figlia minore presso i locali della ULSS5 Polesana
– UOS Consultorio Familiare di Rovigo alla presenza del personale qualificato per almeno due incontri mensili ciascuno della durata di due ore, al fine di consentire alla minore di mantenere il rapporto con il padre e poterne constatare l'evoluzione progressiva, delegando i servizi sociali indicati all'organizzazione ed attuazione di tali incontri”, ma nei fatti, dopo un incontro con il padre che ha avuto luogo nell'agosto 2024, ha Per_2 manifestato un reciso rifiuto nei confronti della figura paterna, per cui gli operatori dei Servizi Sociali hanno preso atto della destabilizzazione che la frequentazione del avrebbe potuto ingenerare nella bambina. CP_1
3. ha allegato che la figlia presenta problematiche di salute tali da CP_2 richiedere un costante controllo, oltre che di visite mediche e accertamenti e di un sostegno psicoterapeutico, cui ella ha dovuto provvedere sempre da sola. Ha poi dedotto che il , attualmente ammesso alla misura CP_1
2 alternativa dell'affidamento in prova, pur svolgendo attività lavorativa, non si è mai prodigato per fornire supporto economico alla figlia, o nel coadiuvare la stessa nelle frequenti visite mediche delle quali è CP_2 sempre stato informato per il tramite di corrispondenza tra il difensore della ricorrente e del difensore del coniuge.
4. Ha quindi chiesto l'affidamento esclusivo rafforzato ai sensi dell'art. 337- quater, terzo comma, c.c. e la statuizione dell'obbligo del convenuto di corrisponderle un assegno mensile di mantenimento pari a 300,00 euro per la figlia, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., e a 100,00 euro per la stessa ricorrente ex art. 156 c.c.
5. Con decreto depositato il 2 maggio 2025 la Presidente ha fissato per la comparizione personale delle parti innanzi al collegio l'udienza dell'11 luglio 2025 ed ha assegnato i termini di cui all'art. 473-bis.14 c.p.c.
6. Costituitosi in giudizio, il convenuto ha precisato di essere stato assolto dal reato di maltrattamenti in famiglia, riqualificato come molestie, e di aver reperito, sì, un'attività lavorativa, ma di essere gravato da rilevanti oneri economici, quali il pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui vive, pari a 450,00 euro e un debito di 86.263,82 euro nei confronti di Agenzia delle Entrate.
7. Si è comunque dichiarato disposto a corrispondere alla ricorrente, attualmente priva di occupazione, un assegno mensile dell'importo di 250,00 euro oltre al 70% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia , mentre ha resistito alla domanda Per_2 avversaria avente ad oggetto l'attribuzione di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., contestando che il tenore di vita della famiglia nel corso del matrimonio fosse tale da giustificare l'attuale previsione di un contributo al mantenimento della moglie.
8. Ha inoltre chiesto l'affidamento condiviso della figlia , previo Per_2 eventuale ascolto della stessa, dolendosi dell'inerzia dei Servizi Sociali dell . Parte_2
9. All'udienza dell'11 luglio 2025 la ricorrente ha precisato di percepire l'intero importo dell'assegno unico e universale erogato dall' , pari a CP_3
201,00 euro al mese, e ha dichiarato di rinunciare alla domanda proposta ai sensi dell'art. 156 c.c. 10.All'esito dell'udienza di comparizione personale delle parti tenuta l'11 luglio 2025, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal collegio e i rispettivi difensori hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo la discussione orale della causa. 11.Ritiene il collegio che gli accordi raggiunti dai genitori di in Persona_2 ordine all'affidamento e al mantenimento della stessa non siano contrari all'interesse della minore, che ha continuato a vivere con la madre dopo la separazione dei genitori e si auspica che possa gradualmente reinstaurare un rapporto significativo con il anche mediante il supporto dei CP_1
Servizi Sociali dell , come del resto previsto nella sentenza Parte_2
n. 471/2024, non modificata sul punto. Sotto il profilo economico- 3 patrimoniale, risulta che il convenuto, condannato dal GIP del Tribunale di Ferrara per i reati di cui all'art. 73 commi 1 e 4 d.p.r. 309/1990 commessi l'11 maggio 2022 e il 29 settembre 2020 (doc. 4 del convenuto) e attualmente ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova, presta attività lavorativa come operaio e percepisce una retribuzione mensile di circa 1.700-1.800,00 euro (doc. 11 del convenuto), con la quale è tenuto a provvedere al pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui vive, così come ha documentato il rilevante importo del debito contratto nei confronti dell'erario (doc. 6). 12.Come richiesto dalle parti, le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n.705/2025 R.V.G., promosso da Parte_1
e da , con l'intervento del Pubblico Ministero,
[...] Controparte_1
- a parziale modifica della sentenza n. 471/2024 del Tribunale di Rovigo, avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, Controparte_1
- provvede in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e analiticamente indicati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Rovigo, 11 luglio 2025 la Presidente est.
Paola Di Francesco
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