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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/07/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Annagrazia Lenti Presidente dr. Francesca Perrone Giudice dr. Daniele Gallucci Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2894 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ),
[...] C.F._2 Parte_3
(P.I. ), (P.I. ), con il pa- P.IVA_1 Parte_4 P.IVA_2
trocinio dell'avv. VAIRO ALESSANDRO, con elezione di domicilio digitale presso lo studio del difensore al seguente indirizzo pec:
Email_1
parte reclamante
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_3
CIACCIA PAOLO, con elezione di domicilio digitale presso lo studio del difensore al seguente indirizzo pec:
[...]
[...][...]
[...] [...]
Email_2
parte reclamata
OGGETTO: Reclamo ex art. 630 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Lo , e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
hanno chiesto al Tribunale di Taranto di dichiarare l'inefficacia del “vincolo cau- telare / pignoramento” impresso sui beni attinti dal sequestro conservativo di- sposto dalla Corte di Appello di Lecce, in favore della parte civile Parte_5
, nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico di
[...] CP_2
.
[...]
A sostegno della domanda, hanno rappresentato:
che la sentenza della Corte di Appello di Taranto del
2010, resa a definizione del procedimento in cui è stato emesso il se- questro conservativo del 20.7.2010 dei suddetti beni immobili, è di- venuta irrevocabile in data 10.4.2013 per effetto della sentenza n.
39010 /2013 della Corte di Cassazione che ha definito l'intera vicen- da;
che, con sentenza del Tribunale di Taranto, confer- mata dalla Corte d'appello quanto alle statuizioni civili, era stata emessa una condanna generica dell'imputato al risarcimento dei danni
Cont patiti dalla ed era stato disposto il pagamento di una provvisio- nale pari ad € 1.000.000,00;
che il vincolo cautelare deve ritenersi caducato, in
- 2 - Tribunale di Taranto quanto la non ha dato seguito al sequestro ai sensi de- Parte_6
gli artt. 320 c.p.p., 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c., avendo omesso di compiere, entro i termini prescritti, tutte quelle attività che il creditore procedente è tenuto a porre in essere a seguito dell'automatica con- versione del sequestro conservativo in pignoramento;
che il vincolo è comunque cessato, in quanto il credi- tore non ha introdotto il giudizio di cognizione entro i termini previ- sti dagli artt. 669-octies e novies c.p.c..
Pertanto, ha chiesto di:
“1-) Dichiarare nei confronti dei Sigg.ri Pe- Parte_1 Parte_2
gasus S.r.l., la inefficacia del vincolo cautelare / pignoramento dei beni a Parte_3
suo tempo attinte, di cui al decreto Corte di Appello di Lecce del 20.7.2010 reso in favore della parte civile di quel processo penale;
Parte_6
2-) Per l'effetto ordinare al Conservatore dei RR.II. Immobiliari di ed Con- CP_1
servatore del P.R.A. di per quanto di rispettiva competenza, l'annotazione sui CP_1
pubblici registri del'emanando provvedimento di liberazione dal vincolo cautelare/esecutivo sui beni immobili e mobili registrati intestati a Pe- Parte_1 Parte_2
gasus S.r.l., ”. Parte_3
Il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 03.06.2025, dopo aver riquali- ficato la domanda in termini di istanza di estinzione ex art. 630 c.p.c., l'ha di- chiarata inammissibile, rilevando, quanto al primo aspetto, che il sequestro conservativo si converte in pignoramento solo nei limiti della provvisionale, conservando i suoi effetti per l'importo residuo, e, quanto al secondo aspetto, che l'accertamento dell'intervenuta inefficacia del sequestro spetta al giudice competente a conoscere della liquidazione del danno o ad altro giudice della
- 3 - Tribunale di Taranto cognizione.
Avverso tale ordinanza hanno proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. i citati opponenti, rilevando sinteticamente:
che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, il sequestro si è convertito in pignoramento, in quanto l'imputato è stato condannato al pagamento di una provvisionale, che costituisce un titolo certo, liquido ed esigibile;
Con
che, non avendo la provveduto agli adempimenti di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c., il sequestro e il successivo pignora- mento sono divenuti inefficaci;
che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il meccanismo di inefficacia delineato dagli art. 669-octies e novies ope- ra anche con riferimento ai sequestri conservativi disposti in sede pe- nale;
che, essendosi il sequestro convertito in pignoramen- to, la competenza a disporre la cancellazione del provvedimento cau- telare spetta al giudice dell'esecuzione.
Costituitasi in giudizio, la ha contestato la fondatezza de- Parte_6
gli assunti di controparte e ha chiesto il rigetto del reclamo.
In ordine al primo punto, va osservato che, ai sensi dell'art. 320 c.p.p., il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato, e l'esecuzione forzata ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.
Ai sensi dell'art. 686 c.p.c., il sequestro conservativo si converte in pigno- ramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di con-
- 4 - Tribunale di Taranto danna esecutiva.
Dalle previsioni richiamate, si evince quindi che il sequestro conservativo emesso nell'ambito di un procedimento penale si converte automaticamente in pignoramento quando, a seconda dei casi, diviene esecutiva o passa in giu- dicato la sentenza di condanna dell'imputato al risarcimento del danno in fa- vore della parte civile1.
La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo chiarito che tale effetto si determina però solo quando la sentenza contenga una condanna al pagamento di somme certe, liquide ed esigibili, in linea quindi con i connotati che deve possedere il titolo esecutivo per valere quale titolo idoneo all'espropriazione forzata, il cui primo atto è appunto costituito dal pignoramento.
Nel caso in cui il giudice penale emetta una condanna generica al risarci- mento, rinviando al giudice civile per l'accertamento e la quantificazione del danno, l'effetto della conversione del sequestro in pignoramento è posticipato al momento dell'esecutività della sentenza civile2.
- 5 - Tribunale di Taranto Nel caso in cui invece alla condanna generica si accompagni il riconosci- mento di una provvisionale in favore della parte civile, il sequestro si converte in pignoramento nei limiti della condanna provvisionale, ma conserva i suoi effetti per l'importo residuo, pari all'ulteriore potenziale credito per il quale è stata accordata la misura cautelare e che il giudice civile potrebbe riconoscere in sede di liquidazione3.
In altri termini, quando, a fronte della presenza di una provvisionale,
l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito risarcitorio sia an- cora sub iudice per effetto della pendenza del giudizio civile (circostanza che ricorre nel caso di specie), non si può far luogo alla cancellazione della trascri- zione del sequestro conservativo, atteso che per una parte del credito difetta- no ancora i richiamati connotati di certezza, liquidità ed esigibilità (trattandosi di aspetti rimessi all'accertamento demandato al giudice civile).
Tanto è sufficiente per disattendere le considerazioni espresse sul punto dai reclamanti, i quali peraltro non hanno fatto alcun riferimento alla pronun- cia n. 21481 del 2016 della Corte di Cassazione, sulla quale il primo giudice ha invece fondato le ragioni dell'inammissibilità delle loro pretese.
Giunti a questo punto, occorre interrogarsi in merito alla scelta del primo giudice di optare per una pronuncia di inammissibilità, sul presupposto della mancata iscrizione a ruolo di una procedura esecutiva. Per farlo, è necessario chiedersi quale sia il significato da ascrivere all'espressione “automatica con-
alla parte civile, a maggior ragione esso non perde efficacia in caso di sentenza generica con riconoscimento di una provvisionale ai sensi del comma 2 dell'art. 539 c.p.p.; in tale ipotesi, il sequestro si converte in pignoramento nei limiti della condanna provvisionale, ma conserva i suoi effetti per l'importo residuo.” 3 Cassazione civile , sez. III , 25/10/2016 , n. 21481; Cassazione Civile n. 4290/2024.
- 6 - Tribunale di Taranto versione” del sequestro in pignoramento.
Come visto, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che l'effetto della conversione operi ipso iure quando diviene esecutiva o irrevoca- bile la sentenza di condanna e che, dal quel momento, sorge l'onere per il cre- ditore di porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c.; norma, quest'ultima, che prevede che il creditore sequestrante, nel termine pe- rentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, debba deposi- tare copia della sentenza nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione, debba procedere alle notificazioni ai creditori iscritti ex art. 498
c.p.c e debba, altresì, chiedere l'annotazione della sentenza di condanna esecu- tiva in margine alla trascrizione del sequestro ex artt. 679 c.p.c. e 2656 c.c.
Secondo l'opinione espressa da una parte della dottrina (che ad avviso del collegio merita condivisione), l'utilizzo nell'art. 686 c.p.c. del termine “conver- te” è improprio, poiché, come conferma indirettamente anche la pronuncia di legittimità sopra richiamata (Cass. civ. n. 21481/2016), la conversione non dà luogo ad una modifica dell'atto di sequestro, venendo piuttosto in rilievo l'esigenza di incanalare nel processo esecutivo gli effetti di inopponibilità del sequestro (cfr. art. 2906 c.c.), al cui scopo è peraltro prevista l'annotazione della sentenza sulla nota di trascrizione del sequestro.
Il sequestro costituisce, più propriamente, una misura cautelare che si esegue nelle forme del pignoramento, come si evince (per i beni immobili) dall'art. 679 c.p.c., e che si atteggia come un pignoramento condizionato alla pronuncia di condanna in danno del debitore sequestrato.
Intervenuta la sentenza e prodottosi l'effetto di automatica conversione del sequestro in pignoramento, scattano, come visto, per il creditore gli in-
- 7 - Tribunale di Taranto combenti di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c., la cui omissione o il tardivo com- pimento comportano l'estinzione del processo esecutivo, e non già la declara- toria di inefficacia del sequestro.
Il perfezionamento del pignoramento, che resta comunque una fattispe- cie a formazione progressiva, è pertanto risolutivamente condizionato al ri- spetto, da parte del creditore, delle formalità di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c., in mancanza delle quali viene meno la possibilità di procedere ad esecuzione sulla base della sentenza di condanna garantita dal sequestro, con la conse- guenza che il creditore dovrà poi optare per l'avvio di una ordinaria procedura esecutiva con le tradizionali forme del pignoramento.
Il fatto che il sequestro si sia automaticamente convertito in pignoramen- to non implica necessariamente la pendenza di una procedura esecutiva, in quanto, se il creditore omette di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c. e all'iscrizione a ruolo della procedura, la stessa non viene formalmente ad esistenza.
Del resto lo stesso articolo 156 disp. att. c.p.c., nel porre a carico del cre- ditore sequestrante che abbia ottenuto la sentenza l'onere di depositarla pres- so la cancelleria, non parla di giudice dell'esecuzione, ma piuttosto di giudice competente per l'esecuzione, da intendere quale autorità che sarebbe compe- tente a conoscere della procedura esecutiva in caso di un suo avvio.
La distinzione tra giudice dell'esecuzione e giudice competente per l'esecuzione si rinviene peraltro anche all'interno dell'art. 617 c.p.c. in materia di opposizioni agli atti esecutivi, dove si stabilisce che l'opposizione promossa prima dell'inizio dell'esecuzione spetta al giudice competente per l'esecuzione
(vedi espressione utilizzata dall'art. 480, co. 3, c.p.c., richiamato dall'art. 617,
- 8 - Tribunale di Taranto co. 1 c.p.c.), mentre quella proposta dopo l'inizio del processo esecutivo si ra- dica davanti al giudice dell'esecuzione, inteso come colui che presiede allo svolgimento del procedimento esecutivo (484 c.p.c.).
Alla luce delle innovazioni apportate dall'art. 159 ter disp. att. c.p.c., si potrebbe anche ammettere una iscrizione a ruolo da parte del debitore, ani- mato dall'interesse di far dichiarare l'inefficacia del pignoramento, ma, ciò che rileva, nel caso di specie, è che il creditore sequestrante non ha posto in essere gli incombenti di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c. e non ha quindi dato mate- rialmente avvio alla procedura esecutiva, tanto che la sentenza non risulta neanche annotata nella nota di trascrizione del sequestro. Sicché, al di là di una formale declaratoria di inefficacia del pignoramento, non vi sarebbe neanche una formalità pregiudizievole da cancellare, fermo restando che il vincolo cautelare non può comunque essere rimosso in questa sede.
In quest'ottica si può ritenere corretta la decisione del giudice di dichiara- re inammissibile l'istanza, ma comunque è bene precisare che, anche laddove si volesse ritenere che con la proposizione dell'opposizione all'esecuzione, poi convertita in istanza di estinzione, il debitore abbia materialmente iscritto al ruolo una procedura esecutiva, non si potrebbe in ogni caso dichiarare ineffi- cace il sequestro per le ragioni sopra esposte.
Per quel che concerne invece il secondo aspetto messo in luce dal recla- mo, non si può che condividere l'opinione espressa dal primo giudice, in quanto la competenza ad accertare l'intervenuta inefficacia del sequestro spet- ta al giudice che lo ha emesso o al giudice della cognizione, non ostando le norme generali in materia di competenza all'avvio di una azione di accerta- mento.
- 9 - Tribunale di Taranto Del resto, non si può dimenticare che il giudice dell'esecuzione non è ge- neralmente munito di poteri di cognizione, mentre l'azione volta ad accertare l'intervenuta inefficacia del sequestro ex artt. 669-octies e novies presuppone comunque degli accertamenti che sono inevitabilmente rimessi al giudice della cognizione o, per espressa disposizione legislativa, al giudice che ha emesso il sequestro.
La novità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
rigetta il reclamo compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 10/07/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Annagrazia Lenti
Daniele Gallucci
- 10 - Tribunale di Taranto
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. III, 18/12/2023, (ud. 06/11/2023, dep. 18/12/2023), n.35365: 2 Cassazione penale, sez. I , 25/10/2022 , n. 6751 “In tema di sequestro conservativo di- sposto ex art. 316 c.p.p. , la conversione in pignoramento presuppone che la pronuncia costituisca un titolo esecutivo, per avere accertato un credito certo, liquido ed esigibile, sicché, nel caso di condanna generica, la predetta conversione opera solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile che abbia proceduto alla liquida- zione del danno.”; Cassazione civile sez. III, 12/02/2024, n.3875 “Le statuizioni civili (che non siano già provvisoriamente esecutive) contenute nella sentenza penale di merito ac- quistano esecutorietà quando la decisione diviene irrevocabile e, cioè, in caso di impu- gnazione per cassazione, con la lettura del dispositivo di rigetto del ricorso, che equivale alla pubblicazione della decisione;
da tale momento, pertanto, decorre il termine peren- torio per gli adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c., prescritti per dare corso all'esecu- zione sui beni sequestrati, potendo la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza rilasciarne copia esecutiva.”; Cassazione civile , sez. III , 25/10/2016 , n. 21481 “Posto che il sequestro conservativo sui beni dell'imputato non perde automaticamente efficacia laddove il processo penale si concluda con una sentenza di condanna generica e con la rimessione delle parti davanti al giudice civile ai sensi dell'art. 539, comma 1, c.p.p., do- vendo il giudizio ivi proseguire per la determinazione del quantum dell'importo dovuto
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Annagrazia Lenti Presidente dr. Francesca Perrone Giudice dr. Daniele Gallucci Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2894 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ),
[...] C.F._2 Parte_3
(P.I. ), (P.I. ), con il pa- P.IVA_1 Parte_4 P.IVA_2
trocinio dell'avv. VAIRO ALESSANDRO, con elezione di domicilio digitale presso lo studio del difensore al seguente indirizzo pec:
Email_1
parte reclamante
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_3
CIACCIA PAOLO, con elezione di domicilio digitale presso lo studio del difensore al seguente indirizzo pec:
[...]
[...][...]
[...] [...]
Email_2
parte reclamata
OGGETTO: Reclamo ex art. 630 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Lo , e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
hanno chiesto al Tribunale di Taranto di dichiarare l'inefficacia del “vincolo cau- telare / pignoramento” impresso sui beni attinti dal sequestro conservativo di- sposto dalla Corte di Appello di Lecce, in favore della parte civile Parte_5
, nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico di
[...] CP_2
.
[...]
A sostegno della domanda, hanno rappresentato:
che la sentenza della Corte di Appello di Taranto del
2010, resa a definizione del procedimento in cui è stato emesso il se- questro conservativo del 20.7.2010 dei suddetti beni immobili, è di- venuta irrevocabile in data 10.4.2013 per effetto della sentenza n.
39010 /2013 della Corte di Cassazione che ha definito l'intera vicen- da;
che, con sentenza del Tribunale di Taranto, confer- mata dalla Corte d'appello quanto alle statuizioni civili, era stata emessa una condanna generica dell'imputato al risarcimento dei danni
Cont patiti dalla ed era stato disposto il pagamento di una provvisio- nale pari ad € 1.000.000,00;
che il vincolo cautelare deve ritenersi caducato, in
- 2 - Tribunale di Taranto quanto la non ha dato seguito al sequestro ai sensi de- Parte_6
gli artt. 320 c.p.p., 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c., avendo omesso di compiere, entro i termini prescritti, tutte quelle attività che il creditore procedente è tenuto a porre in essere a seguito dell'automatica con- versione del sequestro conservativo in pignoramento;
che il vincolo è comunque cessato, in quanto il credi- tore non ha introdotto il giudizio di cognizione entro i termini previ- sti dagli artt. 669-octies e novies c.p.c..
Pertanto, ha chiesto di:
“1-) Dichiarare nei confronti dei Sigg.ri Pe- Parte_1 Parte_2
gasus S.r.l., la inefficacia del vincolo cautelare / pignoramento dei beni a Parte_3
suo tempo attinte, di cui al decreto Corte di Appello di Lecce del 20.7.2010 reso in favore della parte civile di quel processo penale;
Parte_6
2-) Per l'effetto ordinare al Conservatore dei RR.II. Immobiliari di ed Con- CP_1
servatore del P.R.A. di per quanto di rispettiva competenza, l'annotazione sui CP_1
pubblici registri del'emanando provvedimento di liberazione dal vincolo cautelare/esecutivo sui beni immobili e mobili registrati intestati a Pe- Parte_1 Parte_2
gasus S.r.l., ”. Parte_3
Il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 03.06.2025, dopo aver riquali- ficato la domanda in termini di istanza di estinzione ex art. 630 c.p.c., l'ha di- chiarata inammissibile, rilevando, quanto al primo aspetto, che il sequestro conservativo si converte in pignoramento solo nei limiti della provvisionale, conservando i suoi effetti per l'importo residuo, e, quanto al secondo aspetto, che l'accertamento dell'intervenuta inefficacia del sequestro spetta al giudice competente a conoscere della liquidazione del danno o ad altro giudice della
- 3 - Tribunale di Taranto cognizione.
Avverso tale ordinanza hanno proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. i citati opponenti, rilevando sinteticamente:
che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, il sequestro si è convertito in pignoramento, in quanto l'imputato è stato condannato al pagamento di una provvisionale, che costituisce un titolo certo, liquido ed esigibile;
Con
che, non avendo la provveduto agli adempimenti di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c., il sequestro e il successivo pignora- mento sono divenuti inefficaci;
che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il meccanismo di inefficacia delineato dagli art. 669-octies e novies ope- ra anche con riferimento ai sequestri conservativi disposti in sede pe- nale;
che, essendosi il sequestro convertito in pignoramen- to, la competenza a disporre la cancellazione del provvedimento cau- telare spetta al giudice dell'esecuzione.
Costituitasi in giudizio, la ha contestato la fondatezza de- Parte_6
gli assunti di controparte e ha chiesto il rigetto del reclamo.
In ordine al primo punto, va osservato che, ai sensi dell'art. 320 c.p.p., il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato, e l'esecuzione forzata ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.
Ai sensi dell'art. 686 c.p.c., il sequestro conservativo si converte in pigno- ramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di con-
- 4 - Tribunale di Taranto danna esecutiva.
Dalle previsioni richiamate, si evince quindi che il sequestro conservativo emesso nell'ambito di un procedimento penale si converte automaticamente in pignoramento quando, a seconda dei casi, diviene esecutiva o passa in giu- dicato la sentenza di condanna dell'imputato al risarcimento del danno in fa- vore della parte civile1.
La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo chiarito che tale effetto si determina però solo quando la sentenza contenga una condanna al pagamento di somme certe, liquide ed esigibili, in linea quindi con i connotati che deve possedere il titolo esecutivo per valere quale titolo idoneo all'espropriazione forzata, il cui primo atto è appunto costituito dal pignoramento.
Nel caso in cui il giudice penale emetta una condanna generica al risarci- mento, rinviando al giudice civile per l'accertamento e la quantificazione del danno, l'effetto della conversione del sequestro in pignoramento è posticipato al momento dell'esecutività della sentenza civile2.
- 5 - Tribunale di Taranto Nel caso in cui invece alla condanna generica si accompagni il riconosci- mento di una provvisionale in favore della parte civile, il sequestro si converte in pignoramento nei limiti della condanna provvisionale, ma conserva i suoi effetti per l'importo residuo, pari all'ulteriore potenziale credito per il quale è stata accordata la misura cautelare e che il giudice civile potrebbe riconoscere in sede di liquidazione3.
In altri termini, quando, a fronte della presenza di una provvisionale,
l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito risarcitorio sia an- cora sub iudice per effetto della pendenza del giudizio civile (circostanza che ricorre nel caso di specie), non si può far luogo alla cancellazione della trascri- zione del sequestro conservativo, atteso che per una parte del credito difetta- no ancora i richiamati connotati di certezza, liquidità ed esigibilità (trattandosi di aspetti rimessi all'accertamento demandato al giudice civile).
Tanto è sufficiente per disattendere le considerazioni espresse sul punto dai reclamanti, i quali peraltro non hanno fatto alcun riferimento alla pronun- cia n. 21481 del 2016 della Corte di Cassazione, sulla quale il primo giudice ha invece fondato le ragioni dell'inammissibilità delle loro pretese.
Giunti a questo punto, occorre interrogarsi in merito alla scelta del primo giudice di optare per una pronuncia di inammissibilità, sul presupposto della mancata iscrizione a ruolo di una procedura esecutiva. Per farlo, è necessario chiedersi quale sia il significato da ascrivere all'espressione “automatica con-
alla parte civile, a maggior ragione esso non perde efficacia in caso di sentenza generica con riconoscimento di una provvisionale ai sensi del comma 2 dell'art. 539 c.p.p.; in tale ipotesi, il sequestro si converte in pignoramento nei limiti della condanna provvisionale, ma conserva i suoi effetti per l'importo residuo.” 3 Cassazione civile , sez. III , 25/10/2016 , n. 21481; Cassazione Civile n. 4290/2024.
- 6 - Tribunale di Taranto versione” del sequestro in pignoramento.
Come visto, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che l'effetto della conversione operi ipso iure quando diviene esecutiva o irrevoca- bile la sentenza di condanna e che, dal quel momento, sorge l'onere per il cre- ditore di porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c.; norma, quest'ultima, che prevede che il creditore sequestrante, nel termine pe- rentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, debba deposi- tare copia della sentenza nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione, debba procedere alle notificazioni ai creditori iscritti ex art. 498
c.p.c e debba, altresì, chiedere l'annotazione della sentenza di condanna esecu- tiva in margine alla trascrizione del sequestro ex artt. 679 c.p.c. e 2656 c.c.
Secondo l'opinione espressa da una parte della dottrina (che ad avviso del collegio merita condivisione), l'utilizzo nell'art. 686 c.p.c. del termine “conver- te” è improprio, poiché, come conferma indirettamente anche la pronuncia di legittimità sopra richiamata (Cass. civ. n. 21481/2016), la conversione non dà luogo ad una modifica dell'atto di sequestro, venendo piuttosto in rilievo l'esigenza di incanalare nel processo esecutivo gli effetti di inopponibilità del sequestro (cfr. art. 2906 c.c.), al cui scopo è peraltro prevista l'annotazione della sentenza sulla nota di trascrizione del sequestro.
Il sequestro costituisce, più propriamente, una misura cautelare che si esegue nelle forme del pignoramento, come si evince (per i beni immobili) dall'art. 679 c.p.c., e che si atteggia come un pignoramento condizionato alla pronuncia di condanna in danno del debitore sequestrato.
Intervenuta la sentenza e prodottosi l'effetto di automatica conversione del sequestro in pignoramento, scattano, come visto, per il creditore gli in-
- 7 - Tribunale di Taranto combenti di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c., la cui omissione o il tardivo com- pimento comportano l'estinzione del processo esecutivo, e non già la declara- toria di inefficacia del sequestro.
Il perfezionamento del pignoramento, che resta comunque una fattispe- cie a formazione progressiva, è pertanto risolutivamente condizionato al ri- spetto, da parte del creditore, delle formalità di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c., in mancanza delle quali viene meno la possibilità di procedere ad esecuzione sulla base della sentenza di condanna garantita dal sequestro, con la conse- guenza che il creditore dovrà poi optare per l'avvio di una ordinaria procedura esecutiva con le tradizionali forme del pignoramento.
Il fatto che il sequestro si sia automaticamente convertito in pignoramen- to non implica necessariamente la pendenza di una procedura esecutiva, in quanto, se il creditore omette di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c. e all'iscrizione a ruolo della procedura, la stessa non viene formalmente ad esistenza.
Del resto lo stesso articolo 156 disp. att. c.p.c., nel porre a carico del cre- ditore sequestrante che abbia ottenuto la sentenza l'onere di depositarla pres- so la cancelleria, non parla di giudice dell'esecuzione, ma piuttosto di giudice competente per l'esecuzione, da intendere quale autorità che sarebbe compe- tente a conoscere della procedura esecutiva in caso di un suo avvio.
La distinzione tra giudice dell'esecuzione e giudice competente per l'esecuzione si rinviene peraltro anche all'interno dell'art. 617 c.p.c. in materia di opposizioni agli atti esecutivi, dove si stabilisce che l'opposizione promossa prima dell'inizio dell'esecuzione spetta al giudice competente per l'esecuzione
(vedi espressione utilizzata dall'art. 480, co. 3, c.p.c., richiamato dall'art. 617,
- 8 - Tribunale di Taranto co. 1 c.p.c.), mentre quella proposta dopo l'inizio del processo esecutivo si ra- dica davanti al giudice dell'esecuzione, inteso come colui che presiede allo svolgimento del procedimento esecutivo (484 c.p.c.).
Alla luce delle innovazioni apportate dall'art. 159 ter disp. att. c.p.c., si potrebbe anche ammettere una iscrizione a ruolo da parte del debitore, ani- mato dall'interesse di far dichiarare l'inefficacia del pignoramento, ma, ciò che rileva, nel caso di specie, è che il creditore sequestrante non ha posto in essere gli incombenti di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c. e non ha quindi dato mate- rialmente avvio alla procedura esecutiva, tanto che la sentenza non risulta neanche annotata nella nota di trascrizione del sequestro. Sicché, al di là di una formale declaratoria di inefficacia del pignoramento, non vi sarebbe neanche una formalità pregiudizievole da cancellare, fermo restando che il vincolo cautelare non può comunque essere rimosso in questa sede.
In quest'ottica si può ritenere corretta la decisione del giudice di dichiara- re inammissibile l'istanza, ma comunque è bene precisare che, anche laddove si volesse ritenere che con la proposizione dell'opposizione all'esecuzione, poi convertita in istanza di estinzione, il debitore abbia materialmente iscritto al ruolo una procedura esecutiva, non si potrebbe in ogni caso dichiarare ineffi- cace il sequestro per le ragioni sopra esposte.
Per quel che concerne invece il secondo aspetto messo in luce dal recla- mo, non si può che condividere l'opinione espressa dal primo giudice, in quanto la competenza ad accertare l'intervenuta inefficacia del sequestro spet- ta al giudice che lo ha emesso o al giudice della cognizione, non ostando le norme generali in materia di competenza all'avvio di una azione di accerta- mento.
- 9 - Tribunale di Taranto Del resto, non si può dimenticare che il giudice dell'esecuzione non è ge- neralmente munito di poteri di cognizione, mentre l'azione volta ad accertare l'intervenuta inefficacia del sequestro ex artt. 669-octies e novies presuppone comunque degli accertamenti che sono inevitabilmente rimessi al giudice della cognizione o, per espressa disposizione legislativa, al giudice che ha emesso il sequestro.
La novità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
rigetta il reclamo compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 10/07/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Annagrazia Lenti
Daniele Gallucci
- 10 - Tribunale di Taranto
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. III, 18/12/2023, (ud. 06/11/2023, dep. 18/12/2023), n.35365: 2 Cassazione penale, sez. I , 25/10/2022 , n. 6751 “In tema di sequestro conservativo di- sposto ex art. 316 c.p.p. , la conversione in pignoramento presuppone che la pronuncia costituisca un titolo esecutivo, per avere accertato un credito certo, liquido ed esigibile, sicché, nel caso di condanna generica, la predetta conversione opera solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile che abbia proceduto alla liquida- zione del danno.”; Cassazione civile sez. III, 12/02/2024, n.3875 “Le statuizioni civili (che non siano già provvisoriamente esecutive) contenute nella sentenza penale di merito ac- quistano esecutorietà quando la decisione diviene irrevocabile e, cioè, in caso di impu- gnazione per cassazione, con la lettura del dispositivo di rigetto del ricorso, che equivale alla pubblicazione della decisione;
da tale momento, pertanto, decorre il termine peren- torio per gli adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c., prescritti per dare corso all'esecu- zione sui beni sequestrati, potendo la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza rilasciarne copia esecutiva.”; Cassazione civile , sez. III , 25/10/2016 , n. 21481 “Posto che il sequestro conservativo sui beni dell'imputato non perde automaticamente efficacia laddove il processo penale si concluda con una sentenza di condanna generica e con la rimessione delle parti davanti al giudice civile ai sensi dell'art. 539, comma 1, c.p.p., do- vendo il giudizio ivi proseguire per la determinazione del quantum dell'importo dovuto