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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/12/2025, n. 3611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3611 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1187/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Silvia Brat Consigliere dr. Antonella Caterina Attardo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1187/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO VOLTA N. 64 22100 COMO presso lo studio dell'avv. IANTORNO
MARCELLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
RA AD ( ) VIA SANTA CATERINA, 5 34122 TRIESTE;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
VIA MASCHERONI N.31 20145 MILANO presso lo studio dell'avv. BRUGNATELLI pagina 1 di 12 FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
CE NG ( ) VIA MASCHERONI, 31 20145 C.F._2
MILANO;
APPELLATA
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata: nel merito: rigettare l'opposizione proposta da per i motivi di Controparte_1
cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 150/22; in ogni caso: condannare al pagamento dell'importo di Euro Controparte_1
26.551,20 per capitale, oltre ad interessi moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura al saldo effettivo, per i motivi di cui in narrativa;
con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio, anche della fase monitoria.
In via istruttoria:
A) ammettersi prova per testi e interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova, non ammessi dal G.I. con provvedimento dd. 13 dicembre 2023, premessa la formula di rito
“Vero che”:
In data 4 dicembre 2019 sottoponeva a Parte_1 Controparte_1
un'offerta avente ad oggetto quaderni con copertina soft touch conforme al campione approvato da Controparte_1
pagina 2 di 12 2. fabbricava i quaderni utilizzando copertine realizzate da terzi fornitori Parte_1
(società conformi al campione approvato da Parte_2 Controparte_1
3. ha consegnato a la merce ordinata con tre distinte Parte_1 Controparte_1
forniture eseguite in data 6 marzo 2020, di cui alla fattura n. 200225/2020 di pari data per Euro 21.9993,89, in data 10 settembre 2021, di cui alla fattura n. 210699 di pari data per Euro 21.143,86 e in data 24 marzo 2022, di cui alla fattura n. 220161 dd. 22 marzo
2022 per Euro 47.242,08, come risulta dalla documentazione, che si rammostra? (all.ti
3, 7, 8)
4. Alla data delle consegne del 6 marzo 2020, 10 settembre 2021 e 24 marzo 2022 i quaderni risultavano perfettamente idonea all'uso al quale erano destinati e privi di vizi?
5. Tutti i quaderni oggetto delle tre forniture di a del 6 Parte_1 Controparte_1
marzo 2020, 10 settembre 2021 e 24 marzo 2022 sono stati realizzati con copertine provenienti dal medesimo lotto?
6. Presso i magazzini di risultano tutt'ora stoccate in perfetto stato di Parte_1
conservazione e esenti da vizi le copertine residue appartenenti al medesimo lotto dal quale derivano le copertine utilizzate per la fabbricazione dei quaderni consegnati a
Controparte_1
7. Presso i magazzini di risultano tutt'ora stoccati in perfetto stato di Parte_1
conservazione e esenti da vizi i quaderni prodotti nel 2020, 2021 e 2022 e in attesa di consegna, realizzati con le copertine appartenenti al medesimo lotto dal quale provengono le copertine utilizzate per la fabbricazione dei quaderni consegnati a
[...]
CP_1
8. I quaderni stoccati presso i magazzini di realizzati con le copertine Parte_1
provenienti dal medesimo lotto dal quale derivano le copertine utilizzate per realizzare i quaderni oggetto delle consegne a del 6 marzo 2020, 10 settembre Controparte_1
2021 e 24 marzo 2022, sono stati testati da e risultano perfettamente integri? Parte_1
pagina 3 di 12 9. I quaderni, che vengono rammostrati, sono stati realizzati utilizzando le copertine provenienti dal medesimo lotto dal quale derivano le copertine utilizzate per la fabbricazione dei quaderni oggetto delle consegne a del 6 marzo Controparte_1
2020, 10 settembre 2021 e 24 marzo 2022? (all. 9)
10. Le copertine, che vengono rammostrate, provengono dal medesimo lotto dal quale derivano le copertine utilizzate per la fabbricazione dei quaderni oggetto delle consegne a del 6 marzo 2020, 10 settembre 2021 e 24 marzo 2022? (all. 10) Controparte_1
11. I difetti della merce riscontrati sono riconducibili ad un errato Controparte_1
stoccaggio della merce in spazi non idonei quanto a temperatura e/o umidità e/o pressioni?
12. In data 23 maggio 2022 si è svolto presso la sede di un incontro Controparte_1
tra le parti durante il quale al l.r.p.t. di il Sig. veniva riferito dal l.r.p.t. Parte_1 Pt_3
di che durante i mesi invernali nei magazzini della Controparte_1 [...]
la temperatura si abbassa anche in prossimità dei 0 gradi °C; che CP_1 [...]
ha già avuto problematiche identiche con un terzo fornitore? CP_1
13. I quaderni, che si rammostrano, sono stati oggetto del reso da a Controparte_1
(all. 11) Parte_1
Si indicano a testi:
- il Sig. c/o d.o.o.; Testimone_1 Parte_1
- il Sig. c/o Barletova cesta n. 4s, 1215 Medvode Parte_4 Parte_2
(Slovenia).
B) ammettersi consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: accerti il CTU, previo esperimento delle prove tecniche ritenute opportune, se le copertine e i quaderni prodotti nel presente procedimento da confrontandoli anche con quelli Parte_1
oggetto di reso, manifestino i vizi denunciati da e, in ipotesi Controparte_1
affermativa, se tali vizi siano conseguenza di una inidonea conservazione / magazzinaggio quanto a temperatura, umidità e/o pressioni o altra causa. pagina 4 di 12 Per Controparte_1
rigettare l'appello di e in ogni caso confermare la Sentenza del Tribunale di Pt_1
Contro Como n° 183/2025, pubblicata l'11 marzo 2025 e notificata da il 12 marzo 2025;
- con vittoria per entrambi i gradi di giudizio di spese e competenze di lite con accessori di legge.
pagina 5 di 12
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
La con sede in Slovenia (d'ora in avanti anche ) otteneva dal Tribunale di Como Parte_1 Pt_1 il decreto ingiuntivo n. 1520\2022 nei confronti della (d'ora in avanti anche Controparte_1
Contr
, con il quale quest'ultima veniva condannata al pagamento della somma di euro 26.551,20 oltre accessori, quale residuo dovuto in forza della fattura 220161\2022 di euro 47.242,08, avente ad oggetto la fornitura di quaderni modello come “PPL”.
Proponeva opposizione al detto decreto la assumendo di nulla dovere alla Controparte_1 ed anzi di essere creditrice di questa di somme a titolo risarcitorio. Parte_1
L'opponente in particolare esponeva di avere ricevuto da , nel marzo 2020, una prima fornitura di Pt_1 quaderni modello “punto metal – soft touch”, per la quale era stata emessa la fattura n.200225 di euro
21.993,89, immediatamente pagata, che si era rivelata viziata, posto che i quaderni erano affetti da difetti ed inidonei alla vendita.
La merce era stata restituita alla , che aveva provveduto a sistemare i quaderni, restituendone un Pt_1 minore quantitativo.
Una seconda fornitura da parte della di quaderni sempre modello “punto metal – soft touch”, Pt_1 consegnata nel settembre 2021, oggetto della fattura n.210699 di euro 22.143,86, prontamente pagata, si era rivelata parimenti viziata. Contr La esponeva di avere ottenuto da , nel marzo 2022, una terza fornitura di quaderni di diverso Pt_1 modello, denominato “PPL”, per la quale era stata emessa la fattura n.220161 di euro 47.242,08.
L'opponente deduceva di avere dedotto, dall'importo della fattura relativa alla terza fornitura, risultata esente da vizi, la somma di euro 26.551,20 pari al prezzo dei quaderni già pagati, oggetto delle due precedenti forniture, ma risultati fallati, versando quindi alla la minor somma di euro 20.690,88 Pt_1
(pari alla differenza tra la fattura di euro 47.242,08 ed il valore della merce viziata oggetto delle due precedenti fornitura).
L'opponente chiedeva, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di fornitura dei beni viziati e, nell'ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo o, comunque, di condanna a pagamenti in favore della
, la restituzione di euro 26.551,20 e/o la compensazione di tale importo, corrispondente alla stima Pt_1 della merce viziata, con qualsivoglia pagamento dovuto a , oltre, in ogni caso, al risarcimento dei Pt_1 danni patrimoniali e non patrimoniali.
Si costituiva in giudizio la contestando il fondamento della opposizione e della domanda Parte_1 pagina 6 di 12 riconvenzionale dell'opponente, delle quali si chiedeva il rigetto.
Parte opposta assumeva, in particolare, che i pretesi vizi erano ascrivibili a responsabilità esclusiva Contr della ed erano derivati da un negligente stoccaggio della merce da parte di quest'ultima, in magazzini con temperature eccessivamente rigide.
Il Tribunale di Como, con la sentenza n.183\2025 pubblicata l'11-3-2025, accoglieva l'opposizione, Contr revocava il decreto opposto e condannava al pagamento in favore di della somma di euro Pt_1
25.985,96 a titolo di risarcimento del danno, condannando parte opposta alle spese del giudizio.
Il primo giudice, ritenuta l'applicabilità alle forniture dedotte in giudizio della disciplina in tema di compravendita, riteneva raggiunta la prova dei vizi della merce consegnata in esecuzione delle prime due forniture, la cui esistenza era stata riconosciuta dalla stessa , sia in modo implicito che Pt_1 espressamente.
Il tribunale escludeva, invece, che la venditrice avesse fornito la prova che i vizi fossero imputabili Contr all'errato stoccaggio della merce da parte della osservando come la circostanza che la Contr temperatura nei magazzini della fosse troppo bassa non era dimostrata, ed in ogni caso non risultava che avesse dato indicazione sulle modalità di stoccaggio del prodotto. Pt_1
Il giudice di primo grado riteneva che la non avesse contestato il valore di euro 26.551,20 della Pt_1
Contr merce risultata viziata, indicato da e conseguentemente riteneva non dovuta la somma oggetto della ingiunzione.
Il tribunale riconosceva inoltre alla opponente anche il ristoro del danno patrimoniale per il mancato guadagno conseguito alla impossibilità di vendere i detti quaderni difettati, quantificandolo in euro
19.240,00, il risarcimento dell'ulteriore danno derivato da sconti e sostituzione di merce in favore dei propri clienti che avevano contestato i vizi dei quaderni, determinandolo in euro 5.065,96, ed infine il rimborso dei costi di stoccaggio e deposito della merce, per un importo di euro 1.680,00.
Detta pronuncia è stata impugnata da in forza di tre motivi di appello. Parte_1
Si è costituita in giudizio la contestando il fondamento della impugnazione e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Il Collegio, respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, rinviava la causa ex art. 352 c.p.c. innanzi al consigliere istruttore, assegnava i tre termini previsti da detta norma
(ridotto il primo a giorni cinquanta), fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 9 dicembre 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i predetti termini, e depositate, dalla sola parte appellata, le note scritte sostitutive dell'udienza,
pagina 7 di 12 la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 9 dicembre 2025, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilità in capo ad per i vizi delle due prime forniture. Pt_1
Posto che era un fatto pacifico che la merce all'atto della consegna era esente da vizi, era logico Contr dedurre che i vizi si erano manifestati quando la merce era stoccata nei magazzini della dove la temperatura era prossima a zero gradi, mentre la circostanza che non fossero state fornite indicazioni per le modalità di stoccaggio dei quaderni, non rilevava, posto che attesa la qualità professionale della Contr
sulla stessa incombeva l'onere di conservare i beni in modo consono, evitando anche un eccessivo schiacciamento dei prodotti, accatastati in scatole una posta sopra all'altra. Contr Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto alla il risarcimento del danno da lucro cessante, liquidandolo con criterio equitativo. Contr Secondo la difesa di , detto danno era rimasto indimostrato, non avendo prodotto la i bilanci Pt_1 di esercizio, i partitari IVA, mastrini e documenti contabili.
La carenza probatoria della domanda doveva condurre, secondo l'appellante, ad un rigetto della stessa,
e non ad una liquidazione equitativa del danno, che presupponeva l'impossibilità o l'estrema difficoltà di provarlo, che non ricorreva.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva Contr riconosciuto alla il risarcimento di un danno emergente per sconti, sostituzioni di merce ed emissione di note di credito in favore dei propri clienti.
Secondo l'appellante, si trattava di una duplicazione di un danno già ristorato con l'accordata riduzione, in favore della compratrice, del prezzo per la merce viziata.
Il primo motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato.
Il tribunale ha ritenuto, anzitutto, che la avesse riconosciuto l'esistenza dei vizi, sia in modo Pt_1 implicito, provvedendo alla sostituzione della oggetto della prima fornitura, sia esplicitamente, come Contr emergeva dai documenti nn. 11, 15, 19 e 21 prodotti dalla con l'atto di opposizione.
Il giudice di primo grado ha poi affermato come non vi era prova che la merce fosse stata stoccata in Contr magazzini della dove la temperatura era prossima a zero gradi, e neppure che la fornitrice avesse dato precise indicazioni sulla modalità di stoccaggio dei quaderni forniti.
Questa ratio decidendi, idonea a sorreggere da sola l'affermazione della esistenza dei vizi della merce oggetto delle forniture, non è stata oggetto di alcuna critica specifica da parte dell'appellante, e ciò
pagina 8 di 12 rende il motivo inammissibile.
Può aggiungersi come anche dell'asserito scorretto stoccaggio della merce in magazzini inadeguati, non vi è alcuna prova.
Quanto alle basse temperature esistenti nei locali della odierna appellata, la circostanza, a prescindere dalla sua rilevanza, oltre ad essere indimostrata, trova smentita dalla sequenza cronologica degli eventi, dal momento che, come fa rilevare parte appellata, la prima fornitura era stata eseguita nel marzo 2020
e la denuncia di vizi era intervenuta nell'agosto del 2020.
Deve ragionevolmente escludersi che tra il marzo e l'agosto del 2020, periodo durante il quale, com'è Contr notorio, non si registra un clima rigido, la temperatura dei magazzini della possa aver raggiunto valori prossimi a zero gradi.
La circostanza secondo cui le scatole che contenevano i quaderni vennero riposte una sopra all'altra, oltre ad essere stata enunciata in termini del tutto generici e ad essere rimasta priva di dimostrazione, non assume alcuna rilevanza, non ravvisandosi alcuna condotta imprudente, secondo nozioni di comune esperienza, nel fatto di porre delle scatole, contenenti merce non particolarmente fragile, come quella di cui si discute, una sull'altra.
Del resto è circostanza pacifica in causa che nessuna indicazione venne fornita da sulle modalità Pt_1
Contr di stoccaggio della merce da parte della
Anche il secondo motivo non ha fondamento.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la non ha contestato la quantità della Pt_1 merce risultata viziata.
Dal contenuto della comparsa di risposta di primo grado risulta come, quanto al danno patrimoniale da Contr lucro cessante prospettato dalla quanto alla impossibilità di vendere la merce viziata e quindi di realizzare un guadagno, la ha contestato unicamente le modalità di quantificazione del danno Pt_1 proposte dall'opponente, che aveva individuato l'utile perduto nella differenza tra il prezzo di acquisto di ogni quaderno, pari ad euro 0,276, ed il prezzo di rivendita ai propri clienti, pari ad euro 0,89, il tutto moltiplicato per i n.96.200 quaderno difettati, ciò che portava ad un totale di euro 58.682,00.
Assumeva parte opposta come tale modalità di calcolo proposta dall'opponente fosse non condivisibile, posto che non teneva “conto di tutti i costi inerenti all'esercizio dell'impresa” che dovevano essere decurtati, per individuare l'eventuale pregiudizio risarcibile.
Il giudice di primo grado, nella determinazione del danno patrimoniale in esame, ha in realtà mostrato Contr di condividere le obiezioni della , abbattendo l'importo chiesto dalla in relazione alla Pt_1
pagina 9 di 12 incidenza dei costi di impresa.
Tale operazione è stata condotta con un criterio equitativo, riducendo a circa un terzo la somma chiesta dall'opponente.
Osserva il Collegio come secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, in quanto presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato, e non sostitutiva, poiché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse, di modo che indefettibili presupposti per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. sono, da un lato, la dimostrata esistenza d'un danno certo (e non soltanto eventuale od ipotetico) e, dall'altro, che l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta dello stesso sia oggettiva - cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta - e incolpevole, ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova (Cass. 21607\2025).
Nella fattispecie in esame, l'esistenza di un danno non è neppure in contestazione, mentre la sua precisa individuazione è oggettivamente difficoltosa, per le molteplici variabili, non tutte esattamente prevedibili a priori, che possono incidere sul risultato economico di una operazione commerciale, avente ad oggetto un numero consistente di pezzi.
Né l'appellante ha lamentato in modo specifico la erroneità o la incongruità dei parametri utilizzati dal giudice di primo grado, censurando unicamente la scelta, in sé, di utilizzare il criterio ex art. 1226 c.c.
Il terzo motivo è fondato, nei termini di seguito precisati.
Contr Il tribunale ha riconosciuto alla un credito pari al prezzo dalla stessa pagato alla , pari ad Pt_1 euro 26.551,20, per tutti i quaderni oggetto della fornitura che sono risultati viziati.
Contr Posto che i costi sostenuti dalla per sconti, note di credito emesse e sostituzione di merce difettosa, non possono che riferirsi ai quaderni risultati viziati, circostanza questa neppure posta in discussione dalla appellata, costituisce allora una duplicazione risarcitoria la somma riconosciuta alla
Contr per la restituzione del prezzo di vendita o per la sostituzione del prodotto, trattandosi di merce che
Contr la non è tenuta a pagare al proprio fornitore, per quanto sopra osservato.
La odierna appellata avrebbe dovuto dimostrare, ma le circostanze non sono state neppure allegate, che Contr la restituzione o la sostituzione dei prodotti -che, si ripete, la non è tenuta a pagare, avendo ottenuto il riconoscimento di un credito pari al prezzo pagato a ai propri clienti aveva Pt_1 comportato, per particolari politiche commerciali, un onere economico addirittura superiore al prezzo di vendita pagato dall'acquirente finale, oppure che la fornitura ai clienti di merce difettosa aveva provocato loro un danno ulteriore rispetto al prezzo della fornitura.
pagina 10 di 12 Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, la condanna di al risarcimento del Parte_1 danno patrimoniale in favore di relativo al mancato guadagno conseguente Controparte_1 all'impossibilità di rivendere a terzi la merce viziata, va ridotta all'importo di euro 20.920,00
(sottraendo all'importo di euro 25.985,96 complessivamente riconosciuto dal giudice di primo grado per il danno patrimoniale, quello di euro 5.065,96), oltre interessi e rivalutazione come riconosciuti dal tribunale, statuizione questa non oggetto di specifica impugnazione.
Nel resto la pronuncia di primo grado va confermata.
Quanto alle spese processuali, va ricordato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. 11423\2016).
Ritiene la Corte che, in relazione all'esito del giudizio, che ha visto l'accoglimento della opposizione al Contr decreto ingiuntivo con il riconoscimento della non debenza da parte di della somma di euro
26.551,20 e l'accoglimento della domanda risarcitoria dalla medesima proposta, ridotta in appello in Contr misura modesta, a fronte della pretesa della di nulla dovere alla ed anzi di essere creditrice Pt_1 di questa di euro 26.551,20, non è dubbia la soccombenza del tutto prevalente della odierna appellante, che va pertanto condannata al pagamento delle spese processuali del primo grado, e del presente grado di appello, liquidate, secondo i parametri del dm 147\2022, quanto al giudizio innanzi al tribunale, per le quattro fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, nella stessa misura determinata dal primo giudice, e quindi in euro 5.077,00 per compenso, oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie, e quanto al presente grado di appello, per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, in euro 6.946,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
a)in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina il risarcimento spettante alla Controparte_1 nella somma capitale di euro 20.920,00 oltre interessi e rivalutazione come indicato in
[...] motivazione, e condanna al pagamento di detta somma in favore della predetta Parte_1 appellata;
b)conferma nel resto la sentenza impugnata;
pagina 11 di 12 c)condanna al rimborso in favore della delle spese dei due Parte_1 Controparte_1 gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 5.077,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa, e rimborso contributo unificato, e quanto al presente grado di appello, in complessivi euro 6.946,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese generali.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Silvia Brat Consigliere dr. Antonella Caterina Attardo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1187/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO VOLTA N. 64 22100 COMO presso lo studio dell'avv. IANTORNO
MARCELLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
RA AD ( ) VIA SANTA CATERINA, 5 34122 TRIESTE;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
VIA MASCHERONI N.31 20145 MILANO presso lo studio dell'avv. BRUGNATELLI pagina 1 di 12 FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
CE NG ( ) VIA MASCHERONI, 31 20145 C.F._2
MILANO;
APPELLATA
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata: nel merito: rigettare l'opposizione proposta da per i motivi di Controparte_1
cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 150/22; in ogni caso: condannare al pagamento dell'importo di Euro Controparte_1
26.551,20 per capitale, oltre ad interessi moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura al saldo effettivo, per i motivi di cui in narrativa;
con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio, anche della fase monitoria.
In via istruttoria:
A) ammettersi prova per testi e interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova, non ammessi dal G.I. con provvedimento dd. 13 dicembre 2023, premessa la formula di rito
“Vero che”:
In data 4 dicembre 2019 sottoponeva a Parte_1 Controparte_1
un'offerta avente ad oggetto quaderni con copertina soft touch conforme al campione approvato da Controparte_1
pagina 2 di 12 2. fabbricava i quaderni utilizzando copertine realizzate da terzi fornitori Parte_1
(società conformi al campione approvato da Parte_2 Controparte_1
3. ha consegnato a la merce ordinata con tre distinte Parte_1 Controparte_1
forniture eseguite in data 6 marzo 2020, di cui alla fattura n. 200225/2020 di pari data per Euro 21.9993,89, in data 10 settembre 2021, di cui alla fattura n. 210699 di pari data per Euro 21.143,86 e in data 24 marzo 2022, di cui alla fattura n. 220161 dd. 22 marzo
2022 per Euro 47.242,08, come risulta dalla documentazione, che si rammostra? (all.ti
3, 7, 8)
4. Alla data delle consegne del 6 marzo 2020, 10 settembre 2021 e 24 marzo 2022 i quaderni risultavano perfettamente idonea all'uso al quale erano destinati e privi di vizi?
5. Tutti i quaderni oggetto delle tre forniture di a del 6 Parte_1 Controparte_1
marzo 2020, 10 settembre 2021 e 24 marzo 2022 sono stati realizzati con copertine provenienti dal medesimo lotto?
6. Presso i magazzini di risultano tutt'ora stoccate in perfetto stato di Parte_1
conservazione e esenti da vizi le copertine residue appartenenti al medesimo lotto dal quale derivano le copertine utilizzate per la fabbricazione dei quaderni consegnati a
Controparte_1
7. Presso i magazzini di risultano tutt'ora stoccati in perfetto stato di Parte_1
conservazione e esenti da vizi i quaderni prodotti nel 2020, 2021 e 2022 e in attesa di consegna, realizzati con le copertine appartenenti al medesimo lotto dal quale provengono le copertine utilizzate per la fabbricazione dei quaderni consegnati a
[...]
CP_1
8. I quaderni stoccati presso i magazzini di realizzati con le copertine Parte_1
provenienti dal medesimo lotto dal quale derivano le copertine utilizzate per realizzare i quaderni oggetto delle consegne a del 6 marzo 2020, 10 settembre Controparte_1
2021 e 24 marzo 2022, sono stati testati da e risultano perfettamente integri? Parte_1
pagina 3 di 12 9. I quaderni, che vengono rammostrati, sono stati realizzati utilizzando le copertine provenienti dal medesimo lotto dal quale derivano le copertine utilizzate per la fabbricazione dei quaderni oggetto delle consegne a del 6 marzo Controparte_1
2020, 10 settembre 2021 e 24 marzo 2022? (all. 9)
10. Le copertine, che vengono rammostrate, provengono dal medesimo lotto dal quale derivano le copertine utilizzate per la fabbricazione dei quaderni oggetto delle consegne a del 6 marzo 2020, 10 settembre 2021 e 24 marzo 2022? (all. 10) Controparte_1
11. I difetti della merce riscontrati sono riconducibili ad un errato Controparte_1
stoccaggio della merce in spazi non idonei quanto a temperatura e/o umidità e/o pressioni?
12. In data 23 maggio 2022 si è svolto presso la sede di un incontro Controparte_1
tra le parti durante il quale al l.r.p.t. di il Sig. veniva riferito dal l.r.p.t. Parte_1 Pt_3
di che durante i mesi invernali nei magazzini della Controparte_1 [...]
la temperatura si abbassa anche in prossimità dei 0 gradi °C; che CP_1 [...]
ha già avuto problematiche identiche con un terzo fornitore? CP_1
13. I quaderni, che si rammostrano, sono stati oggetto del reso da a Controparte_1
(all. 11) Parte_1
Si indicano a testi:
- il Sig. c/o d.o.o.; Testimone_1 Parte_1
- il Sig. c/o Barletova cesta n. 4s, 1215 Medvode Parte_4 Parte_2
(Slovenia).
B) ammettersi consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: accerti il CTU, previo esperimento delle prove tecniche ritenute opportune, se le copertine e i quaderni prodotti nel presente procedimento da confrontandoli anche con quelli Parte_1
oggetto di reso, manifestino i vizi denunciati da e, in ipotesi Controparte_1
affermativa, se tali vizi siano conseguenza di una inidonea conservazione / magazzinaggio quanto a temperatura, umidità e/o pressioni o altra causa. pagina 4 di 12 Per Controparte_1
rigettare l'appello di e in ogni caso confermare la Sentenza del Tribunale di Pt_1
Contro Como n° 183/2025, pubblicata l'11 marzo 2025 e notificata da il 12 marzo 2025;
- con vittoria per entrambi i gradi di giudizio di spese e competenze di lite con accessori di legge.
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MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
La con sede in Slovenia (d'ora in avanti anche ) otteneva dal Tribunale di Como Parte_1 Pt_1 il decreto ingiuntivo n. 1520\2022 nei confronti della (d'ora in avanti anche Controparte_1
Contr
, con il quale quest'ultima veniva condannata al pagamento della somma di euro 26.551,20 oltre accessori, quale residuo dovuto in forza della fattura 220161\2022 di euro 47.242,08, avente ad oggetto la fornitura di quaderni modello come “PPL”.
Proponeva opposizione al detto decreto la assumendo di nulla dovere alla Controparte_1 ed anzi di essere creditrice di questa di somme a titolo risarcitorio. Parte_1
L'opponente in particolare esponeva di avere ricevuto da , nel marzo 2020, una prima fornitura di Pt_1 quaderni modello “punto metal – soft touch”, per la quale era stata emessa la fattura n.200225 di euro
21.993,89, immediatamente pagata, che si era rivelata viziata, posto che i quaderni erano affetti da difetti ed inidonei alla vendita.
La merce era stata restituita alla , che aveva provveduto a sistemare i quaderni, restituendone un Pt_1 minore quantitativo.
Una seconda fornitura da parte della di quaderni sempre modello “punto metal – soft touch”, Pt_1 consegnata nel settembre 2021, oggetto della fattura n.210699 di euro 22.143,86, prontamente pagata, si era rivelata parimenti viziata. Contr La esponeva di avere ottenuto da , nel marzo 2022, una terza fornitura di quaderni di diverso Pt_1 modello, denominato “PPL”, per la quale era stata emessa la fattura n.220161 di euro 47.242,08.
L'opponente deduceva di avere dedotto, dall'importo della fattura relativa alla terza fornitura, risultata esente da vizi, la somma di euro 26.551,20 pari al prezzo dei quaderni già pagati, oggetto delle due precedenti forniture, ma risultati fallati, versando quindi alla la minor somma di euro 20.690,88 Pt_1
(pari alla differenza tra la fattura di euro 47.242,08 ed il valore della merce viziata oggetto delle due precedenti fornitura).
L'opponente chiedeva, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di fornitura dei beni viziati e, nell'ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo o, comunque, di condanna a pagamenti in favore della
, la restituzione di euro 26.551,20 e/o la compensazione di tale importo, corrispondente alla stima Pt_1 della merce viziata, con qualsivoglia pagamento dovuto a , oltre, in ogni caso, al risarcimento dei Pt_1 danni patrimoniali e non patrimoniali.
Si costituiva in giudizio la contestando il fondamento della opposizione e della domanda Parte_1 pagina 6 di 12 riconvenzionale dell'opponente, delle quali si chiedeva il rigetto.
Parte opposta assumeva, in particolare, che i pretesi vizi erano ascrivibili a responsabilità esclusiva Contr della ed erano derivati da un negligente stoccaggio della merce da parte di quest'ultima, in magazzini con temperature eccessivamente rigide.
Il Tribunale di Como, con la sentenza n.183\2025 pubblicata l'11-3-2025, accoglieva l'opposizione, Contr revocava il decreto opposto e condannava al pagamento in favore di della somma di euro Pt_1
25.985,96 a titolo di risarcimento del danno, condannando parte opposta alle spese del giudizio.
Il primo giudice, ritenuta l'applicabilità alle forniture dedotte in giudizio della disciplina in tema di compravendita, riteneva raggiunta la prova dei vizi della merce consegnata in esecuzione delle prime due forniture, la cui esistenza era stata riconosciuta dalla stessa , sia in modo implicito che Pt_1 espressamente.
Il tribunale escludeva, invece, che la venditrice avesse fornito la prova che i vizi fossero imputabili Contr all'errato stoccaggio della merce da parte della osservando come la circostanza che la Contr temperatura nei magazzini della fosse troppo bassa non era dimostrata, ed in ogni caso non risultava che avesse dato indicazione sulle modalità di stoccaggio del prodotto. Pt_1
Il giudice di primo grado riteneva che la non avesse contestato il valore di euro 26.551,20 della Pt_1
Contr merce risultata viziata, indicato da e conseguentemente riteneva non dovuta la somma oggetto della ingiunzione.
Il tribunale riconosceva inoltre alla opponente anche il ristoro del danno patrimoniale per il mancato guadagno conseguito alla impossibilità di vendere i detti quaderni difettati, quantificandolo in euro
19.240,00, il risarcimento dell'ulteriore danno derivato da sconti e sostituzione di merce in favore dei propri clienti che avevano contestato i vizi dei quaderni, determinandolo in euro 5.065,96, ed infine il rimborso dei costi di stoccaggio e deposito della merce, per un importo di euro 1.680,00.
Detta pronuncia è stata impugnata da in forza di tre motivi di appello. Parte_1
Si è costituita in giudizio la contestando il fondamento della impugnazione e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Il Collegio, respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, rinviava la causa ex art. 352 c.p.c. innanzi al consigliere istruttore, assegnava i tre termini previsti da detta norma
(ridotto il primo a giorni cinquanta), fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 9 dicembre 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i predetti termini, e depositate, dalla sola parte appellata, le note scritte sostitutive dell'udienza,
pagina 7 di 12 la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 9 dicembre 2025, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilità in capo ad per i vizi delle due prime forniture. Pt_1
Posto che era un fatto pacifico che la merce all'atto della consegna era esente da vizi, era logico Contr dedurre che i vizi si erano manifestati quando la merce era stoccata nei magazzini della dove la temperatura era prossima a zero gradi, mentre la circostanza che non fossero state fornite indicazioni per le modalità di stoccaggio dei quaderni, non rilevava, posto che attesa la qualità professionale della Contr
sulla stessa incombeva l'onere di conservare i beni in modo consono, evitando anche un eccessivo schiacciamento dei prodotti, accatastati in scatole una posta sopra all'altra. Contr Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto alla il risarcimento del danno da lucro cessante, liquidandolo con criterio equitativo. Contr Secondo la difesa di , detto danno era rimasto indimostrato, non avendo prodotto la i bilanci Pt_1 di esercizio, i partitari IVA, mastrini e documenti contabili.
La carenza probatoria della domanda doveva condurre, secondo l'appellante, ad un rigetto della stessa,
e non ad una liquidazione equitativa del danno, che presupponeva l'impossibilità o l'estrema difficoltà di provarlo, che non ricorreva.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva Contr riconosciuto alla il risarcimento di un danno emergente per sconti, sostituzioni di merce ed emissione di note di credito in favore dei propri clienti.
Secondo l'appellante, si trattava di una duplicazione di un danno già ristorato con l'accordata riduzione, in favore della compratrice, del prezzo per la merce viziata.
Il primo motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato.
Il tribunale ha ritenuto, anzitutto, che la avesse riconosciuto l'esistenza dei vizi, sia in modo Pt_1 implicito, provvedendo alla sostituzione della oggetto della prima fornitura, sia esplicitamente, come Contr emergeva dai documenti nn. 11, 15, 19 e 21 prodotti dalla con l'atto di opposizione.
Il giudice di primo grado ha poi affermato come non vi era prova che la merce fosse stata stoccata in Contr magazzini della dove la temperatura era prossima a zero gradi, e neppure che la fornitrice avesse dato precise indicazioni sulla modalità di stoccaggio dei quaderni forniti.
Questa ratio decidendi, idonea a sorreggere da sola l'affermazione della esistenza dei vizi della merce oggetto delle forniture, non è stata oggetto di alcuna critica specifica da parte dell'appellante, e ciò
pagina 8 di 12 rende il motivo inammissibile.
Può aggiungersi come anche dell'asserito scorretto stoccaggio della merce in magazzini inadeguati, non vi è alcuna prova.
Quanto alle basse temperature esistenti nei locali della odierna appellata, la circostanza, a prescindere dalla sua rilevanza, oltre ad essere indimostrata, trova smentita dalla sequenza cronologica degli eventi, dal momento che, come fa rilevare parte appellata, la prima fornitura era stata eseguita nel marzo 2020
e la denuncia di vizi era intervenuta nell'agosto del 2020.
Deve ragionevolmente escludersi che tra il marzo e l'agosto del 2020, periodo durante il quale, com'è Contr notorio, non si registra un clima rigido, la temperatura dei magazzini della possa aver raggiunto valori prossimi a zero gradi.
La circostanza secondo cui le scatole che contenevano i quaderni vennero riposte una sopra all'altra, oltre ad essere stata enunciata in termini del tutto generici e ad essere rimasta priva di dimostrazione, non assume alcuna rilevanza, non ravvisandosi alcuna condotta imprudente, secondo nozioni di comune esperienza, nel fatto di porre delle scatole, contenenti merce non particolarmente fragile, come quella di cui si discute, una sull'altra.
Del resto è circostanza pacifica in causa che nessuna indicazione venne fornita da sulle modalità Pt_1
Contr di stoccaggio della merce da parte della
Anche il secondo motivo non ha fondamento.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la non ha contestato la quantità della Pt_1 merce risultata viziata.
Dal contenuto della comparsa di risposta di primo grado risulta come, quanto al danno patrimoniale da Contr lucro cessante prospettato dalla quanto alla impossibilità di vendere la merce viziata e quindi di realizzare un guadagno, la ha contestato unicamente le modalità di quantificazione del danno Pt_1 proposte dall'opponente, che aveva individuato l'utile perduto nella differenza tra il prezzo di acquisto di ogni quaderno, pari ad euro 0,276, ed il prezzo di rivendita ai propri clienti, pari ad euro 0,89, il tutto moltiplicato per i n.96.200 quaderno difettati, ciò che portava ad un totale di euro 58.682,00.
Assumeva parte opposta come tale modalità di calcolo proposta dall'opponente fosse non condivisibile, posto che non teneva “conto di tutti i costi inerenti all'esercizio dell'impresa” che dovevano essere decurtati, per individuare l'eventuale pregiudizio risarcibile.
Il giudice di primo grado, nella determinazione del danno patrimoniale in esame, ha in realtà mostrato Contr di condividere le obiezioni della , abbattendo l'importo chiesto dalla in relazione alla Pt_1
pagina 9 di 12 incidenza dei costi di impresa.
Tale operazione è stata condotta con un criterio equitativo, riducendo a circa un terzo la somma chiesta dall'opponente.
Osserva il Collegio come secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, in quanto presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato, e non sostitutiva, poiché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse, di modo che indefettibili presupposti per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. sono, da un lato, la dimostrata esistenza d'un danno certo (e non soltanto eventuale od ipotetico) e, dall'altro, che l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta dello stesso sia oggettiva - cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta - e incolpevole, ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova (Cass. 21607\2025).
Nella fattispecie in esame, l'esistenza di un danno non è neppure in contestazione, mentre la sua precisa individuazione è oggettivamente difficoltosa, per le molteplici variabili, non tutte esattamente prevedibili a priori, che possono incidere sul risultato economico di una operazione commerciale, avente ad oggetto un numero consistente di pezzi.
Né l'appellante ha lamentato in modo specifico la erroneità o la incongruità dei parametri utilizzati dal giudice di primo grado, censurando unicamente la scelta, in sé, di utilizzare il criterio ex art. 1226 c.c.
Il terzo motivo è fondato, nei termini di seguito precisati.
Contr Il tribunale ha riconosciuto alla un credito pari al prezzo dalla stessa pagato alla , pari ad Pt_1 euro 26.551,20, per tutti i quaderni oggetto della fornitura che sono risultati viziati.
Contr Posto che i costi sostenuti dalla per sconti, note di credito emesse e sostituzione di merce difettosa, non possono che riferirsi ai quaderni risultati viziati, circostanza questa neppure posta in discussione dalla appellata, costituisce allora una duplicazione risarcitoria la somma riconosciuta alla
Contr per la restituzione del prezzo di vendita o per la sostituzione del prodotto, trattandosi di merce che
Contr la non è tenuta a pagare al proprio fornitore, per quanto sopra osservato.
La odierna appellata avrebbe dovuto dimostrare, ma le circostanze non sono state neppure allegate, che Contr la restituzione o la sostituzione dei prodotti -che, si ripete, la non è tenuta a pagare, avendo ottenuto il riconoscimento di un credito pari al prezzo pagato a ai propri clienti aveva Pt_1 comportato, per particolari politiche commerciali, un onere economico addirittura superiore al prezzo di vendita pagato dall'acquirente finale, oppure che la fornitura ai clienti di merce difettosa aveva provocato loro un danno ulteriore rispetto al prezzo della fornitura.
pagina 10 di 12 Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, la condanna di al risarcimento del Parte_1 danno patrimoniale in favore di relativo al mancato guadagno conseguente Controparte_1 all'impossibilità di rivendere a terzi la merce viziata, va ridotta all'importo di euro 20.920,00
(sottraendo all'importo di euro 25.985,96 complessivamente riconosciuto dal giudice di primo grado per il danno patrimoniale, quello di euro 5.065,96), oltre interessi e rivalutazione come riconosciuti dal tribunale, statuizione questa non oggetto di specifica impugnazione.
Nel resto la pronuncia di primo grado va confermata.
Quanto alle spese processuali, va ricordato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. 11423\2016).
Ritiene la Corte che, in relazione all'esito del giudizio, che ha visto l'accoglimento della opposizione al Contr decreto ingiuntivo con il riconoscimento della non debenza da parte di della somma di euro
26.551,20 e l'accoglimento della domanda risarcitoria dalla medesima proposta, ridotta in appello in Contr misura modesta, a fronte della pretesa della di nulla dovere alla ed anzi di essere creditrice Pt_1 di questa di euro 26.551,20, non è dubbia la soccombenza del tutto prevalente della odierna appellante, che va pertanto condannata al pagamento delle spese processuali del primo grado, e del presente grado di appello, liquidate, secondo i parametri del dm 147\2022, quanto al giudizio innanzi al tribunale, per le quattro fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, nella stessa misura determinata dal primo giudice, e quindi in euro 5.077,00 per compenso, oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie, e quanto al presente grado di appello, per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, in euro 6.946,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
a)in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina il risarcimento spettante alla Controparte_1 nella somma capitale di euro 20.920,00 oltre interessi e rivalutazione come indicato in
[...] motivazione, e condanna al pagamento di detta somma in favore della predetta Parte_1 appellata;
b)conferma nel resto la sentenza impugnata;
pagina 11 di 12 c)condanna al rimborso in favore della delle spese dei due Parte_1 Controparte_1 gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 5.077,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa, e rimborso contributo unificato, e quanto al presente grado di appello, in complessivi euro 6.946,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese generali.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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