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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2453 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1893/2024 R.G., avente ad oggetto “Appalto di opere pubbliche”, riservato al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 352, secondo comma, c.p.c., all'udienza del 16.4.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, conferita in forza di
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 37/2023 e Determina Dirigenziale n. 989/2023, dall'avv. SALVATORE DELLA CORTE (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._1
presso il suo studio, sito in alla Via Vittorio Veneto n. 288/A; Pt_1
APPELLANTE
E
c.f. e P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
(c.f. ) e (c.f. CP_2 C.F._2 Controparte_3
), quest'ultimo in proprio e n.q. di liquidatore della società “ C.F._3 [...]
” (P.IVA ), Controparte_4 P.IVA_3
1 rappresentati e difesi, giusta procura alle liti estratta in copia per immagine e depositata telematicamente in sede di costituzione, dagli avv.ti GIUSEPPE CHIARIELLO (c.f.
e MICHELANGELO EMIONE (c.f. ) ed C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Sant'Antimo (Na), alla Via Cardinale
Verde n. 23;
APPELLATI
E
(c.f. ); Controparte_4 C.F._6
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 10589/2023, pubblicata in data 17.11.2023, il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente la domanda proposta dalla società nei confronti del Controparte_1 Parte_1
e, riducendo l'importo originariamente preteso dall'attore, condannava il a pagare
[...] Pt_1 in favore della società attrice la somma di € 92.698,00, oltre interessi legali, quale corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di rimozione e custodia delle piante ed essenze arboree insistenti sulle aree adibite ad ampliamento cimiteriale, di cui la società attrice già era stata concessionaria in virtù di
Convenzione n. 551 del 7.6.2011, affidatole dal con nota n. 5046 del 13.3.2012. Affermava Pt_1
il Tribunale che era stato documentalmente provato, oltre che non contestato, che il Parte_1
, con nota Prot. N. 5046 del 13.03.2012, aveva affidato alla l'incarico per la
[...] CP_1
rimozione e custodia delle piante e delle essenze erboree insistenti sulle aree espropriate ai sigg.ri
CP_ e , previa redazione di una stima dei relativi costi da sottoporre all'accettazione dello CP_3
stesso Comune e che, poiché i costi ed oneri approvati, per il limitato periodo di tre mesi, risultavano essere pari alla somma complessiva di € 92.698,00, in base a quanto previsto nella nota
Prot. N. 8879 del 07.05.2012 depositata in giudizio, in favore dell'attore poteva essere riconosciuta solo tale somma e non l'intero importo richiesto in citazione. Rigettava, invece, la domanda di garanzia presentata dal nei confronti dei proprietari espropriati, Parte_1 CP_4
, e della società
[...] Controparte_3 CP_2 Controparte_4 CP_3
e , terzi chiamati in causa dal Comune, ritenendo insussistente un “vincolo
[...] CP_4 contrattuale o negoziale tra esso chiamante ed i terzi chiamati”.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato alle controparti via PEC in data
15.4.2024, ha proposto appello il deducendo l'ingiustizia e la palese Parte_1
erroneità della sentenza impugnata per il mancato rilievo officioso, da parte del Tribunale, dell'inesistenza di un contratto scritto (necessario ad substantiam) a fondamento delle pretese
2 azionate dalla e, comunque, del mancato previo esperimento di una procedura di CP_1
evidenza pubblica, nonché della violazione dell'articolo 191 T.U.E.L., a norma del quale, per l'assunzione delle prestazioni de quibus è necessaria la previa disposizione di un impegno contabile e di copertura finanziaria.
Con un'unica comparsa si sono costituiti in giudizio e CP_2 Controparte_3 quest'ultimo in proprio e quale liquidatore della società instando affinché la Controparte_4
Corte dichiari l'acquiescenza del rispetto al capo della sentenza impugnata in cui Parte_1
è stata rigettata la domanda di manleva spiegata dall'Ente nei loro confronti.
Nonostante la regolarità della notifica, eseguita presso i rispettivi procuratori costituiti in primo grado, nessuno si è costituito per gli appellati e e, pertanto, Controparte_4 Controparte_1
ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 16.4.2025, concesso alle parti il termine a ritroso per il deposito di note conclusionali, la causa è stata introitata in decisione dall'istruttore e rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 352, secondo comma, c.p.c.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
In punto di fatto, dai documenti citati nella sentenza di primo grado e da quelli depositati dal
- considerato che l'appellata società , rimanendo contumace, non ha offerto Pt_1 CP_1 all'esame della Corte la propria produzione del primo grado, non interamente presente nel fascicolo di primo grado telematico - risulta che la società appellata, in virtù di convenzione n. 551 del
7.6.2011, era divenuta concessionaria per “l'ampliamento del cimitero comunale e dei servizi connessi” e che, con successiva nota n. 5046 del 13.3.2012, il provvedeva ad Parte_1
“affidarle l'incarico per la rimozione e la custodia delle piante ed essenze arboree insistenti sulle aree interessate al predetto ampliamento cimiteriale”.
Dal tenore della convenzione riportato in sentenza (mancando agli atti la copia della convenzione stessa) e dall'ulteriore documentazione presente in atti (cfr. nota prot. n. 9302 dell'11.5.2012) risulta anche che i predetti lavori di rimozione e custodia delle piante e delle essenze arboree non erano originariamente contemplati nell'ambito della convenzione, tanto che la loro rimozione era stata originariamente affidata ai proprietari delle aree espropriate e che questi non vi avevano provveduto;
i suddetti lavori, quindi, non costituiscono variante o lavorazione inclusa nell'originaria convenzione (non integrando servizi connessi all'ampliamento cimiteriale), ma affidamento di ulteriori e diversi lavori, inizialmente non inclusi nella convenzione, prodromici e preliminari alla realizzazione di quelli già affidati.
Ciò implica che l'esecuzione di tali lavori non può essere coperta dalla sottoscrizione del contratto d'appalto per l'ampliamento cimiteriale, ma doveva risultare da un'ulteriore e diverso
3 contratto.
I contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione, infatti, devono essere provati con la produzione del contratto scritto, non potendosi desumere l'esistenza di un rituale vincolo contrattuale da altra documentazione o dai comportamenti tenuti dalle parti.
In punto di necessità di forma scritta del contratto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione
è condivisibilmente costante nell'affermare:
1) che i contratti degli enti pubblici – in forza di quanto disposto dagli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 – devono sempre essere conclusi per iscritto dagli organi di detti enti legittimati ad esprimerne la volontà all'esterno, essendo altrimenti nulli, sicché la loro conclusione e il loro contenuto non possono essere mai desunti da atti o fatti concludenti (v., ad es., Cass.
638/2019, 8621/2006 e 26047/2005);
2) che non è necessariamente richiesta la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (cfr. Cass. SS.UU. n.9775/2022);
3) che il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem",
l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. n. 25999/2018);
4) che la nullità dei contratti degli enti pubblici non stipulati per iscritto può e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice (v. Cass. 1702/2006).
E' pertanto evidente che il Giudice di prime cure, innanzitutto, ben poteva ed anzi doveva accertare se nella fattispecie vi fosse la debita prova della valida conclusione del contratto posto a fondamento della creditoria in oggetto, anche in mancanza di eccezioni in proposito da parte del convenuto, e se l'affidamento dei lavori fosse adeguatamente coperto da un impegno di spesa;
erroneamente, quindi, il primo giudice ha statuito per l'accoglimento della domanda attorea, posto che non è stato prodotto alcun contratto scritto intercorso con la fondante le Controparte_1
prestazioni delle quali è chiesto il pagamento e che nella nota prot. n. 8879 del 7.5.2012 (all. sub
4 doc. 3 appellante) veniva espressamente specificato che le attività eseguite dalla società CP_1
dovevano essere preventivamente comunicate ai soggetti espropriati, “unici responsabili a
[...] cui addebitare in danno tutte le relative spese sostenute”.
La prova della stipula del contratto non può, quindi, essere ricavata dai documenti prodotti nel giudizio di primo grado, non idonei a conseguire gli effetti di un contratto scritto impegnante la pubblica amministrazione. La nullità del contratto per carenza della forma scritta ad substantiam è sufficiente, pertanto, per determinare la non debenza delle somme richieste dalla a CP_1 titolo di compenso spettante per le attività espletate e, di conseguenza, risulta ultroneo l'esame degli ulteriori profili di invalidità del contratto dedotti dall'appellante.
Va, infine, dato atto che il non ha appellato il capo della sentenza che rigettava la sua Pt_1
domanda di garanzia nei confronti dei soggetti espropriati ( , Controparte_4 Controparte_3
CP_
) (capo 3), né quello Parte_2 Controparte_4 CP_4
relativo alla regolamentazione delle spese di lite tra il e i chiamati in garanzia (capo 4), le Pt_1
relative statuizioni devono, pertanto, ritenersi passate in giudicato.
In conclusione, deve essere accolto l'appello e riformata la sentenza impugnata al capo 1), in cui il è stato condannato al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
della somma complessiva di € 92.698,00, oltre interessi legali e spese di lite, nonché al capo
[...]
2), in cui il medesimo è stato condannato a rimborsare alla predetta società attrice le spese Pt_1
di lite.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio tra il e la società Parte_1
seguono la soccombenza, con condanna della società appellata al pagamento, Controparte_1 in favore del , nell'importo liquidato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui Parte_1
al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, con rimborso delle spese documentate sostenute dall'appellante e detratta per il giudizio di appello la fase istruttoria non svolta.
Le spese di lite del presente grado di giudizio tra il e gli appellati Parte_1
e quest'ultimo in proprio e quale legale rappresentante della CP_2 Controparte_3
società , vanno, invece, interamente Parte_3 CP_4 compensate, atteso che nessuna domanda è stata proposta dall'appellante nei loro confronti Pt_1
e il capo della sentenza che rigettava la domanda di manleva del proposta in primo grado, Pt_1
nonché quello sulla conseguente regolamentazione delle spese di lite non sono stati impugnati dal
Deve, dunque, ritenersi che la notifica dell'atto di appello sia stata effettuata nei loro Pt_1
confronti solo in quanto litisconsorti processuali e che la loro costituzione non era imposta da nessuna esigenza di difesa.
5 Nulla per le spese di lite tra il e l'appellato , Parte_1 Controparte_4
rimasto contumace.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, decidendo sull'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10589/2023, pubblicata in data 17.11.2023, nei confronti della società nonché di , Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3 [...]
, disattesa ogni ulteriore CP_5 Controparte_4
eccezione, deduzione e istanza, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo 1) della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado dalla nei confronti del Controparte_1 Parte_1
[...]
2) in riforma del capo 2) della sentenza impugnata condanna la a Controparte_1
rimborsare in favore del le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, Parte_1
che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge e, per il presente grado di giudizio, in €
1.165,50 per spese ed € 4.997,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
3) compensa interamente le spese di lite del presente grado di giudizio tra il Parte_1
e gli appellati e quest'ultimo in proprio e quale legale
[...] CP_2 Controparte_3
rappresentante della società ; Parte_4
4) nulla per le spese nei confronti dell'appellato . Controparte_4
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1893/2024 R.G., avente ad oggetto “Appalto di opere pubbliche”, riservato al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 352, secondo comma, c.p.c., all'udienza del 16.4.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, conferita in forza di
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 37/2023 e Determina Dirigenziale n. 989/2023, dall'avv. SALVATORE DELLA CORTE (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._1
presso il suo studio, sito in alla Via Vittorio Veneto n. 288/A; Pt_1
APPELLANTE
E
c.f. e P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
(c.f. ) e (c.f. CP_2 C.F._2 Controparte_3
), quest'ultimo in proprio e n.q. di liquidatore della società “ C.F._3 [...]
” (P.IVA ), Controparte_4 P.IVA_3
1 rappresentati e difesi, giusta procura alle liti estratta in copia per immagine e depositata telematicamente in sede di costituzione, dagli avv.ti GIUSEPPE CHIARIELLO (c.f.
e MICHELANGELO EMIONE (c.f. ) ed C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Sant'Antimo (Na), alla Via Cardinale
Verde n. 23;
APPELLATI
E
(c.f. ); Controparte_4 C.F._6
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 10589/2023, pubblicata in data 17.11.2023, il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente la domanda proposta dalla società nei confronti del Controparte_1 Parte_1
e, riducendo l'importo originariamente preteso dall'attore, condannava il a pagare
[...] Pt_1 in favore della società attrice la somma di € 92.698,00, oltre interessi legali, quale corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di rimozione e custodia delle piante ed essenze arboree insistenti sulle aree adibite ad ampliamento cimiteriale, di cui la società attrice già era stata concessionaria in virtù di
Convenzione n. 551 del 7.6.2011, affidatole dal con nota n. 5046 del 13.3.2012. Affermava Pt_1
il Tribunale che era stato documentalmente provato, oltre che non contestato, che il Parte_1
, con nota Prot. N. 5046 del 13.03.2012, aveva affidato alla l'incarico per la
[...] CP_1
rimozione e custodia delle piante e delle essenze erboree insistenti sulle aree espropriate ai sigg.ri
CP_ e , previa redazione di una stima dei relativi costi da sottoporre all'accettazione dello CP_3
stesso Comune e che, poiché i costi ed oneri approvati, per il limitato periodo di tre mesi, risultavano essere pari alla somma complessiva di € 92.698,00, in base a quanto previsto nella nota
Prot. N. 8879 del 07.05.2012 depositata in giudizio, in favore dell'attore poteva essere riconosciuta solo tale somma e non l'intero importo richiesto in citazione. Rigettava, invece, la domanda di garanzia presentata dal nei confronti dei proprietari espropriati, Parte_1 CP_4
, e della società
[...] Controparte_3 CP_2 Controparte_4 CP_3
e , terzi chiamati in causa dal Comune, ritenendo insussistente un “vincolo
[...] CP_4 contrattuale o negoziale tra esso chiamante ed i terzi chiamati”.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato alle controparti via PEC in data
15.4.2024, ha proposto appello il deducendo l'ingiustizia e la palese Parte_1
erroneità della sentenza impugnata per il mancato rilievo officioso, da parte del Tribunale, dell'inesistenza di un contratto scritto (necessario ad substantiam) a fondamento delle pretese
2 azionate dalla e, comunque, del mancato previo esperimento di una procedura di CP_1
evidenza pubblica, nonché della violazione dell'articolo 191 T.U.E.L., a norma del quale, per l'assunzione delle prestazioni de quibus è necessaria la previa disposizione di un impegno contabile e di copertura finanziaria.
Con un'unica comparsa si sono costituiti in giudizio e CP_2 Controparte_3 quest'ultimo in proprio e quale liquidatore della società instando affinché la Controparte_4
Corte dichiari l'acquiescenza del rispetto al capo della sentenza impugnata in cui Parte_1
è stata rigettata la domanda di manleva spiegata dall'Ente nei loro confronti.
Nonostante la regolarità della notifica, eseguita presso i rispettivi procuratori costituiti in primo grado, nessuno si è costituito per gli appellati e e, pertanto, Controparte_4 Controparte_1
ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 16.4.2025, concesso alle parti il termine a ritroso per il deposito di note conclusionali, la causa è stata introitata in decisione dall'istruttore e rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 352, secondo comma, c.p.c.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
In punto di fatto, dai documenti citati nella sentenza di primo grado e da quelli depositati dal
- considerato che l'appellata società , rimanendo contumace, non ha offerto Pt_1 CP_1 all'esame della Corte la propria produzione del primo grado, non interamente presente nel fascicolo di primo grado telematico - risulta che la società appellata, in virtù di convenzione n. 551 del
7.6.2011, era divenuta concessionaria per “l'ampliamento del cimitero comunale e dei servizi connessi” e che, con successiva nota n. 5046 del 13.3.2012, il provvedeva ad Parte_1
“affidarle l'incarico per la rimozione e la custodia delle piante ed essenze arboree insistenti sulle aree interessate al predetto ampliamento cimiteriale”.
Dal tenore della convenzione riportato in sentenza (mancando agli atti la copia della convenzione stessa) e dall'ulteriore documentazione presente in atti (cfr. nota prot. n. 9302 dell'11.5.2012) risulta anche che i predetti lavori di rimozione e custodia delle piante e delle essenze arboree non erano originariamente contemplati nell'ambito della convenzione, tanto che la loro rimozione era stata originariamente affidata ai proprietari delle aree espropriate e che questi non vi avevano provveduto;
i suddetti lavori, quindi, non costituiscono variante o lavorazione inclusa nell'originaria convenzione (non integrando servizi connessi all'ampliamento cimiteriale), ma affidamento di ulteriori e diversi lavori, inizialmente non inclusi nella convenzione, prodromici e preliminari alla realizzazione di quelli già affidati.
Ciò implica che l'esecuzione di tali lavori non può essere coperta dalla sottoscrizione del contratto d'appalto per l'ampliamento cimiteriale, ma doveva risultare da un'ulteriore e diverso
3 contratto.
I contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione, infatti, devono essere provati con la produzione del contratto scritto, non potendosi desumere l'esistenza di un rituale vincolo contrattuale da altra documentazione o dai comportamenti tenuti dalle parti.
In punto di necessità di forma scritta del contratto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione
è condivisibilmente costante nell'affermare:
1) che i contratti degli enti pubblici – in forza di quanto disposto dagli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 – devono sempre essere conclusi per iscritto dagli organi di detti enti legittimati ad esprimerne la volontà all'esterno, essendo altrimenti nulli, sicché la loro conclusione e il loro contenuto non possono essere mai desunti da atti o fatti concludenti (v., ad es., Cass.
638/2019, 8621/2006 e 26047/2005);
2) che non è necessariamente richiesta la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (cfr. Cass. SS.UU. n.9775/2022);
3) che il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem",
l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. n. 25999/2018);
4) che la nullità dei contratti degli enti pubblici non stipulati per iscritto può e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice (v. Cass. 1702/2006).
E' pertanto evidente che il Giudice di prime cure, innanzitutto, ben poteva ed anzi doveva accertare se nella fattispecie vi fosse la debita prova della valida conclusione del contratto posto a fondamento della creditoria in oggetto, anche in mancanza di eccezioni in proposito da parte del convenuto, e se l'affidamento dei lavori fosse adeguatamente coperto da un impegno di spesa;
erroneamente, quindi, il primo giudice ha statuito per l'accoglimento della domanda attorea, posto che non è stato prodotto alcun contratto scritto intercorso con la fondante le Controparte_1
prestazioni delle quali è chiesto il pagamento e che nella nota prot. n. 8879 del 7.5.2012 (all. sub
4 doc. 3 appellante) veniva espressamente specificato che le attività eseguite dalla società CP_1
dovevano essere preventivamente comunicate ai soggetti espropriati, “unici responsabili a
[...] cui addebitare in danno tutte le relative spese sostenute”.
La prova della stipula del contratto non può, quindi, essere ricavata dai documenti prodotti nel giudizio di primo grado, non idonei a conseguire gli effetti di un contratto scritto impegnante la pubblica amministrazione. La nullità del contratto per carenza della forma scritta ad substantiam è sufficiente, pertanto, per determinare la non debenza delle somme richieste dalla a CP_1 titolo di compenso spettante per le attività espletate e, di conseguenza, risulta ultroneo l'esame degli ulteriori profili di invalidità del contratto dedotti dall'appellante.
Va, infine, dato atto che il non ha appellato il capo della sentenza che rigettava la sua Pt_1
domanda di garanzia nei confronti dei soggetti espropriati ( , Controparte_4 Controparte_3
CP_
) (capo 3), né quello Parte_2 Controparte_4 CP_4
relativo alla regolamentazione delle spese di lite tra il e i chiamati in garanzia (capo 4), le Pt_1
relative statuizioni devono, pertanto, ritenersi passate in giudicato.
In conclusione, deve essere accolto l'appello e riformata la sentenza impugnata al capo 1), in cui il è stato condannato al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
della somma complessiva di € 92.698,00, oltre interessi legali e spese di lite, nonché al capo
[...]
2), in cui il medesimo è stato condannato a rimborsare alla predetta società attrice le spese Pt_1
di lite.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio tra il e la società Parte_1
seguono la soccombenza, con condanna della società appellata al pagamento, Controparte_1 in favore del , nell'importo liquidato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui Parte_1
al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, con rimborso delle spese documentate sostenute dall'appellante e detratta per il giudizio di appello la fase istruttoria non svolta.
Le spese di lite del presente grado di giudizio tra il e gli appellati Parte_1
e quest'ultimo in proprio e quale legale rappresentante della CP_2 Controparte_3
società , vanno, invece, interamente Parte_3 CP_4 compensate, atteso che nessuna domanda è stata proposta dall'appellante nei loro confronti Pt_1
e il capo della sentenza che rigettava la domanda di manleva del proposta in primo grado, Pt_1
nonché quello sulla conseguente regolamentazione delle spese di lite non sono stati impugnati dal
Deve, dunque, ritenersi che la notifica dell'atto di appello sia stata effettuata nei loro Pt_1
confronti solo in quanto litisconsorti processuali e che la loro costituzione non era imposta da nessuna esigenza di difesa.
5 Nulla per le spese di lite tra il e l'appellato , Parte_1 Controparte_4
rimasto contumace.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, decidendo sull'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10589/2023, pubblicata in data 17.11.2023, nei confronti della società nonché di , Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3 [...]
, disattesa ogni ulteriore CP_5 Controparte_4
eccezione, deduzione e istanza, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo 1) della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado dalla nei confronti del Controparte_1 Parte_1
[...]
2) in riforma del capo 2) della sentenza impugnata condanna la a Controparte_1
rimborsare in favore del le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, Parte_1
che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge e, per il presente grado di giudizio, in €
1.165,50 per spese ed € 4.997,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
3) compensa interamente le spese di lite del presente grado di giudizio tra il Parte_1
e gli appellati e quest'ultimo in proprio e quale legale
[...] CP_2 Controparte_3
rappresentante della società ; Parte_4
4) nulla per le spese nei confronti dell'appellato . Controparte_4
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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