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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1333/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente DI FLORIO VINCENZO, Relatore VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7677/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Salerno - Via Roma 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 CF_Difensore_4 - Difensore_5 CF_Difensore_5 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da Difensore_6 CF_Difensore_6 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4763/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 2 e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240006018430021459565 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240006018430021459565 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240006018430021459565 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240006018430021459565 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240006018430021459565 TARSU/TIA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 290/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: rigetto dell'appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Ricorrente_1 Srl impugnava l'intimazione ad adempiere n.
202400060184300221459565 datata 27.03.24 , con la quale la R.T.I. Municipia
SpA-Gamma Tributi Srl - concessionaria della riscossione per conto del Comune di
Salerno - le intimava il pagamento della somma di € 7.790,34,in relazione agli accertamenti TARSU afferenti le annualità 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, oltre agli interessi e spese per l'annualità 2016, come da ingiunzione n. 2016/390458 notificata il 29.12.16,
La CTP di Salerno , con sentenza n. 4763/2024 , rigettava il ricorso ed avverso tale pronuncia proponeva appello la società contribuente eccependo come il giudice di primo grado avesse privato di ogni valenza ed efficacia l'attestazione rilasciata il 14.03.22 dal Funzionario Responsabile del Settore Tributi del Comune di Salerno - a distanza di ben sei mesi dall'ultimo pagamento della definizione agevolata del debito Tarsu - il quale certificava per l'appunto che “il contribuente
Ricorrente_1 Srl – C.F. P.IVA_1, ad eccezione della rateizzazione in corso in ordine alle annualità la cui riscossione è stata affidata alla SO.GET. SpA, presentava una regolare posizione contributiva a titolo di Tarsu/Tares/Tari nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Salerno”.
L'ente riscossore si costituiva con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni sollevata dalla parte appellante risultano prive di fondamento, in quanto la società, per adempimento tardivo, è decaduta dal beneficio della definizione agevolata. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato pagamento il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. Alla decadenza del beneficio del termine segue l'avvio - o il riavvio - delle procedure esecutive a cura del concessionario del servizio di riscossione coattiva secondo le modalità previste dalla legge. "' In proposito l'attestazione del Comune di Salerno in ordine alla posizione z o contributiva dell'appellante è richiamata in maniera non corretta: dal tenore testuale della stessa si legge che " il contribuente Ricorrente_1 SRL -
CF.P.IVA_1, per l' immobile sito alla VIIndirizzo 1 ad eccezione della rateizzazione in corso in ordine alle annualità la cui riscossione è stata affidata alla SO.GET. SpA, presenta una regolare posizione contributiva a titolo di TARSU/TARES/TARI nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Salerno". Appare quindi evidente che da tale attestazione possa evincersi l'espressa riserva che il funzionario ha operato in ordine al corretto esito della definizione agevolata avviata proprio in ordine al pagamento della TARSU per gli anni 2007, 2008, 2010, 2011,
2012 , non potendosi assolutamente dedurre, dal testo menzionato, alcun riferimento ad altri periodi impositivi già oggetto di pregressa definizione agevolata ( come asserito da parte appellante) nè riscontrandosi prove documentali depositate in proposito . In altre parole la definizione agevolata per cui oggi è processo non era ancora interamente perfezionata all'epoca dell'attestazione sopradescritta e da qui l'espressa riserva operata dal funzionario .
Se, poi, nell'intimazione ad adempiere n. 20240006018430021459565, notificata da R.T.I. Municipia SpA- Gamma Tributi Srl il 29.04.24 ( e motivata dai pagamenti in ritardo delle imposte TARSU in argomento) non vengono menzionate sanzioni , ciò è perfettamente coerente con il principio secondo cui l'adempimento tardivo delle rate e la conseguente emissione delle sanzioni ed interessi è di competenza dell'ente accertatore e non di quello preposto all'imposizione .
L'appello andrà quindi rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, andranno poste a carico di parte ricorrente
PQM
Rigetta l'appello e pone le spese processuali , liquidate in euro 1000 oltre accessori, a carico di parte appellante
Salerno 16.1.2026
Il Relatore Il Presidente dott. Vincenzo Di Florio dott.Massimo Buono
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente DI FLORIO VINCENZO, Relatore VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7677/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Salerno - Via Roma 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 CF_Difensore_4 - Difensore_5 CF_Difensore_5 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da Difensore_6 CF_Difensore_6 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4763/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 2 e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240006018430021459565 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240006018430021459565 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240006018430021459565 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240006018430021459565 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240006018430021459565 TARSU/TIA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 290/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: rigetto dell'appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Ricorrente_1 Srl impugnava l'intimazione ad adempiere n.
202400060184300221459565 datata 27.03.24 , con la quale la R.T.I. Municipia
SpA-Gamma Tributi Srl - concessionaria della riscossione per conto del Comune di
Salerno - le intimava il pagamento della somma di € 7.790,34,in relazione agli accertamenti TARSU afferenti le annualità 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, oltre agli interessi e spese per l'annualità 2016, come da ingiunzione n. 2016/390458 notificata il 29.12.16,
La CTP di Salerno , con sentenza n. 4763/2024 , rigettava il ricorso ed avverso tale pronuncia proponeva appello la società contribuente eccependo come il giudice di primo grado avesse privato di ogni valenza ed efficacia l'attestazione rilasciata il 14.03.22 dal Funzionario Responsabile del Settore Tributi del Comune di Salerno - a distanza di ben sei mesi dall'ultimo pagamento della definizione agevolata del debito Tarsu - il quale certificava per l'appunto che “il contribuente
Ricorrente_1 Srl – C.F. P.IVA_1, ad eccezione della rateizzazione in corso in ordine alle annualità la cui riscossione è stata affidata alla SO.GET. SpA, presentava una regolare posizione contributiva a titolo di Tarsu/Tares/Tari nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Salerno”.
L'ente riscossore si costituiva con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni sollevata dalla parte appellante risultano prive di fondamento, in quanto la società, per adempimento tardivo, è decaduta dal beneficio della definizione agevolata. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato pagamento il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. Alla decadenza del beneficio del termine segue l'avvio - o il riavvio - delle procedure esecutive a cura del concessionario del servizio di riscossione coattiva secondo le modalità previste dalla legge. "' In proposito l'attestazione del Comune di Salerno in ordine alla posizione z o contributiva dell'appellante è richiamata in maniera non corretta: dal tenore testuale della stessa si legge che " il contribuente Ricorrente_1 SRL -
CF.P.IVA_1, per l' immobile sito alla VIIndirizzo 1 ad eccezione della rateizzazione in corso in ordine alle annualità la cui riscossione è stata affidata alla SO.GET. SpA, presenta una regolare posizione contributiva a titolo di TARSU/TARES/TARI nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Salerno". Appare quindi evidente che da tale attestazione possa evincersi l'espressa riserva che il funzionario ha operato in ordine al corretto esito della definizione agevolata avviata proprio in ordine al pagamento della TARSU per gli anni 2007, 2008, 2010, 2011,
2012 , non potendosi assolutamente dedurre, dal testo menzionato, alcun riferimento ad altri periodi impositivi già oggetto di pregressa definizione agevolata ( come asserito da parte appellante) nè riscontrandosi prove documentali depositate in proposito . In altre parole la definizione agevolata per cui oggi è processo non era ancora interamente perfezionata all'epoca dell'attestazione sopradescritta e da qui l'espressa riserva operata dal funzionario .
Se, poi, nell'intimazione ad adempiere n. 20240006018430021459565, notificata da R.T.I. Municipia SpA- Gamma Tributi Srl il 29.04.24 ( e motivata dai pagamenti in ritardo delle imposte TARSU in argomento) non vengono menzionate sanzioni , ciò è perfettamente coerente con il principio secondo cui l'adempimento tardivo delle rate e la conseguente emissione delle sanzioni ed interessi è di competenza dell'ente accertatore e non di quello preposto all'imposizione .
L'appello andrà quindi rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, andranno poste a carico di parte ricorrente
PQM
Rigetta l'appello e pone le spese processuali , liquidate in euro 1000 oltre accessori, a carico di parte appellante
Salerno 16.1.2026
Il Relatore Il Presidente dott. Vincenzo Di Florio dott.Massimo Buono