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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/04/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2703/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Faletti Piero del Foro di Roma
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Faletti Piero del Foro di Roma
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 06/08/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Rimella (VC) il
06/09/2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II -
Serie A, Anno 2008. Per_ Dall'unione sono nate le figlie e rispettivamente in data 02/01/2011 e 09/06/2012, Per_2 entrambe ancora minori.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 228 del 30/09/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino all'08.04.2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età delle figlie minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta delle stesse
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
in Rimella (VC) il 06/09/2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile
[...] CP_1 di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2008, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione n. 228 del 30/09/2025, e precisamente:
pagina 2 di 4 1. le figlie saranno affidate a entrambi genitori in regime di affidamento condiviso, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni straordinarie e di rilevante interesse per la vita delle figlie e disgiunto per le ordinarie;
2. le figlie saranno collocate in via prevalente presso la madre, durante il periodo scolastico, con dimora e domicilio presso la sua nuova residenza di lei nell'abitazione di Borgosesia alla Via Cartiglia 70, dove la prole si trasferirà appena ristrutturato l'immobile; nel periodo estivo le figlie potranno liberamente decidere, con il consenso di entrambi i genitori, dove maggiormente risiedere;
3. al padre è riconosciuta la facoltà di avere e tenere con sé le figlie, compatibilmente con le esigenze scolastiche e non delle stesse, previo accordo con la madre, quando vorrà e, comunque, secondo le seguenti modalità minime: 1) due pomeriggi infrasettimanali da decidere tra le parti, dall'uscita di scuola sino al giorno successivo quando le riaccompagnerà a scuola;
durante il periodo non scolastico le figlie staranno col padre due giorni a settimana dalle ore 10 del mattino sino alla mattina del giorno successivo alle ore
10 quando le riaccompagnerà al loro domicilio 2) a fine settimana alternati prendendole il venerdì all'uscita della scuola e riportandole a scuola il lunedì successivo;
3) nel corso delle vacanze natalizie le figlie minori trascorreranno con i genitori, alternativamente, il periodo dal 23 al 31 dicembre e il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio 4) nel corso delle vacanze estive, le minori trascorreranno con il padre quattro settimane, anche non consecutive, nell'arco dell'intero periodo estivo (15/06 – 15/09) da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, in base alle esigenze lavorative degli stessi ed a quelle delle figlie minori;
5) in ordine alle vacanze Pasquali le figlie minori trascorreranno con il padre tre giorni consecutivi alternando di anno in anno il periodo dal Venerdì Santo al giorno di
Pasqua e il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, quando saranno riaccompagnate a scuola;
4. ciascuno dei due coniugi provvederà in via autonoma al proprio mantenimento, essendo entrambi titolari di reddito;
5. i genitori provvederanno in via autonoma al sostentamento diretto delle minori, acquistando direttamente quanto necessario alle stesse com'è stato fino a ora, escludendo quindi il versamento di un assegno perequativo in favore della madre per il mantenimento delle figlie;
6. i genitori provvederanno, in parti uguali e previo accordo, al pagamento delle spese per l'iscrizione scolastica, la frequenza scolastica pubblica e privata, acquisto di materiale scolastico e libri, oltre alle spese sportive, spese medico-sanitarie sia prestate dal SSN che dal servizio privato laddove necessario e preventivamente concordato così come per tutte le restanti spese straordinarie previste dal protocollo del Tribunale di Vercelli con le modalità ivi indicate;
vista la previsione di cui alla lettera F), i genitori concordano nel dividere in parti uguali tutte le spese del vestiario di qualunque tipo (ordinario, scolastico, sportivo, ecc.) da qualunque dei due genitori acquistato;
per quanto riguarda invece le spese sostenute durante le vacanze con i genitori singolarmente, queste saranno sostenute in via esclusiva da ognuno degli stessi senza alcuna rivendicazione nei confronti dell'altro; 7. si dà atto che i ricorrenti si danno reciprocamente l'assenso per la concessione e/o il rinnovo del passaporto;
8. nella casa coniugale continuerà a vivere il Sig. che si occuperà in via Parte_1 esclusiva di tutte le spese ordinarie inerenti all'immobile (bollette, tari, assicurazione immobile, piccola manutenzione); ciò con l'unico scopo comune di consentire alle figlie di mantenere il legame con il territorio e l'immobile dove sono nate e cresciute.
pagina 3 di 4 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2703/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Faletti Piero del Foro di Roma
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Faletti Piero del Foro di Roma
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 06/08/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Rimella (VC) il
06/09/2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II -
Serie A, Anno 2008. Per_ Dall'unione sono nate le figlie e rispettivamente in data 02/01/2011 e 09/06/2012, Per_2 entrambe ancora minori.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 228 del 30/09/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino all'08.04.2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età delle figlie minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta delle stesse
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
in Rimella (VC) il 06/09/2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile
[...] CP_1 di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2008, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione n. 228 del 30/09/2025, e precisamente:
pagina 2 di 4 1. le figlie saranno affidate a entrambi genitori in regime di affidamento condiviso, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni straordinarie e di rilevante interesse per la vita delle figlie e disgiunto per le ordinarie;
2. le figlie saranno collocate in via prevalente presso la madre, durante il periodo scolastico, con dimora e domicilio presso la sua nuova residenza di lei nell'abitazione di Borgosesia alla Via Cartiglia 70, dove la prole si trasferirà appena ristrutturato l'immobile; nel periodo estivo le figlie potranno liberamente decidere, con il consenso di entrambi i genitori, dove maggiormente risiedere;
3. al padre è riconosciuta la facoltà di avere e tenere con sé le figlie, compatibilmente con le esigenze scolastiche e non delle stesse, previo accordo con la madre, quando vorrà e, comunque, secondo le seguenti modalità minime: 1) due pomeriggi infrasettimanali da decidere tra le parti, dall'uscita di scuola sino al giorno successivo quando le riaccompagnerà a scuola;
durante il periodo non scolastico le figlie staranno col padre due giorni a settimana dalle ore 10 del mattino sino alla mattina del giorno successivo alle ore
10 quando le riaccompagnerà al loro domicilio 2) a fine settimana alternati prendendole il venerdì all'uscita della scuola e riportandole a scuola il lunedì successivo;
3) nel corso delle vacanze natalizie le figlie minori trascorreranno con i genitori, alternativamente, il periodo dal 23 al 31 dicembre e il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio 4) nel corso delle vacanze estive, le minori trascorreranno con il padre quattro settimane, anche non consecutive, nell'arco dell'intero periodo estivo (15/06 – 15/09) da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, in base alle esigenze lavorative degli stessi ed a quelle delle figlie minori;
5) in ordine alle vacanze Pasquali le figlie minori trascorreranno con il padre tre giorni consecutivi alternando di anno in anno il periodo dal Venerdì Santo al giorno di
Pasqua e il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, quando saranno riaccompagnate a scuola;
4. ciascuno dei due coniugi provvederà in via autonoma al proprio mantenimento, essendo entrambi titolari di reddito;
5. i genitori provvederanno in via autonoma al sostentamento diretto delle minori, acquistando direttamente quanto necessario alle stesse com'è stato fino a ora, escludendo quindi il versamento di un assegno perequativo in favore della madre per il mantenimento delle figlie;
6. i genitori provvederanno, in parti uguali e previo accordo, al pagamento delle spese per l'iscrizione scolastica, la frequenza scolastica pubblica e privata, acquisto di materiale scolastico e libri, oltre alle spese sportive, spese medico-sanitarie sia prestate dal SSN che dal servizio privato laddove necessario e preventivamente concordato così come per tutte le restanti spese straordinarie previste dal protocollo del Tribunale di Vercelli con le modalità ivi indicate;
vista la previsione di cui alla lettera F), i genitori concordano nel dividere in parti uguali tutte le spese del vestiario di qualunque tipo (ordinario, scolastico, sportivo, ecc.) da qualunque dei due genitori acquistato;
per quanto riguarda invece le spese sostenute durante le vacanze con i genitori singolarmente, queste saranno sostenute in via esclusiva da ognuno degli stessi senza alcuna rivendicazione nei confronti dell'altro; 7. si dà atto che i ricorrenti si danno reciprocamente l'assenso per la concessione e/o il rinnovo del passaporto;
8. nella casa coniugale continuerà a vivere il Sig. che si occuperà in via Parte_1 esclusiva di tutte le spese ordinarie inerenti all'immobile (bollette, tari, assicurazione immobile, piccola manutenzione); ciò con l'unico scopo comune di consentire alle figlie di mantenere il legame con il territorio e l'immobile dove sono nate e cresciute.
pagina 3 di 4 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4