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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.887/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, come innanzi rubricata, promossa
Da
, in persona del Parte_1 suo legale rappresentante ed amministratore unico, , con sede in Parte_2
Altamura (BA) ed ivi elettivamente domiciliata al Viale Martiri 1799 n.140 presso lo studio dell'avv. dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti Parte_3
appellante
Contro
pagina 1 di 14
appellato
oggetto: appello avverso la sentenza n.1410/2021, resa dal Tribunale monocratico di
Bari, in data 9/4/2021, pubblicata in pari data, a definizione del giudizio rubricato al n.92000313/2009 del r.g.c., proposto dall'odierno appellato in danno dell' odierno appellante, dinanzi l'allora sezione distaccata di Altamura del Tribunale di Bari, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: così riassunte con le rispettive note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite , in previsione dell'udienza di p.c. dell' 8/9/2023, trattata con modalità cartolare-telematica: per l' appellante: “Accogliersi il proposto appello e, per l'effetto, in integrale riforma della impugnata sentenza, rigettarsi l'opposizione ex adverso formulata
e dichiarare il decreto ingiuntivo opposto valido, efficace e produttivo di effetti, con vittoria di spese, diritti e competenze di causa relative ad entrambi i gradi del giudizio;
in via estremamente gradata, nel solo denegato caso in cui la sentenza non dovesse essere riformata a favore dell'appellante, dichiarare del tutto erronea la determinazione in €11.004,24 dell'importo oggetto di condanna alla restituzione in favore dell'opponente derivante dall'azionamento del DI dichiarato provvisoriamente esecutivo
e revocato, con conseguente determinazione nel minor importo di €9.808,86 ”; per l'appellato si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame, siccome infondato in fatto e diritto ed integrale conferma dell'impugnata sentenza, con il favore delle spese del grado.
Svolgimento del processo
Con ricorso monitorio del 7/2/2009 alla sezione distaccata di Altamura del Tribunale di
Bari, l'odierna appellante assumeva di essere creditrice dell'odierno appellato della somma di €8.606,40 per aver effettuato, presso la sua abitazione in Altamura e sua sua commissione, la fornitura, posa in opera ed installazione di un nuovo impianto elettrico, come da correlativa fattura inevasa ed allegata del 10/9/2008. pagina 2 di 14 Concessa l'invocata ingiunzione per il ridetto importo e notificata la stessa il successivo
26/2/09, con la citazione introduttiva del presente giudizio del 15/4/2009 il CP_1
proponeva formale e tempestiva opposizione, proponendo a supporto una
[...] contestata versione fattuale di parte avversa, priva di qualsiasi riscontro documentale, non configurandosi sufficiente l'allegazione della sola fattura.
Adduceva quindi l'opponente di non aver giammai commissionato alla società opposta alcun tipo di fornitura di impianto elettrico, circostanza confermata dalla carenza di qualsiasi supporto documentale all'intercorso rapporto salvo l'emissione della fattura predetta della quale, peraltro, esso opponente veniva a conoscenza solo al momento della notifica dell'opposto decreto ingiuntivo in quanto il documento fiscale predetto non gli era mai pervenuto, configurandosi la prima ed unica richiesta di pagamento, quella pervenutagli con precedente racc. del 12/2/09, priva dell'allegazione della fattura e prontamente riscontrata con successiva nota del 2/3 finalizzata a fugare ogni equivoco in cui era evidentemente incorsa la controparte.
Aggiungeva, ad avallare l'eccezione, che gli unici lavori eseguiti sul proprio immobile fossero stati quelli di ripristino strutturale commissionati ad altra impresa alla quale veniva corrisposto l'importo dovuto.
Rilevava che l'avversa pretesa era supportata unicamente dalla fattura, irrilevante ai fini probatori in quanto il rapporto non era mai intervenuto, non avendo giammai l'opponente intrattenuto alcun rapporto con la società opposta.
Invocava, pertanto, l'opponente la revoca dell'opposto decreto con le conseguenze di rito in ordine alle spese di lite.
Si costituiva l'opposta, ribadendo l'effettiva esecuzione della prestazione d'opera indicata nella fattura a seguito di regolare commissione verbale del ed CP_1 invocando finanche la concessione di provvisoria esecutività all'opposto decreto.
In tali termini radicatosi il giudizio, congruamente istruito lo stesso con un'articolata prova testimoniale richiesta da entrambe le parti, concessa la richiesta provvisoria pagina 3 di 14 esecutività, a seguito di costituzione di nuovo difensore per l'opponente, la causa perveniva all'udienza decisoria , fissata ex art.281 sexies c.p.c., del 9/4/2011.
Con contestuale sentenza il Tribunale monocratico di Bari, cui, nelle more, a seguito della soppressione dell'originaria sezione distaccata di Altamura era stato trasferito il fascicolo, definiva la controversia con l'accoglimento integrale della proposta opposizione con le conseguenze di rito.
Con pertinente motivazione esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
In particolare, richiamava la concorde giurisprudenza in punto di riparto dell'onere probatorio a carico dell'opposto, attore in senso sostanziale, a seguito della proposta opposizione circa il fatto costitutivo del credito, ovvero la effettiva conclusione di un contratto di prestazione d'opera intercorso tra le parti in ragione del reciso disconoscimento dello stesso da parte opponente.
A tale riguardo, rilevava il primo giudice che dall'espletamento dell'istruttoria orale non fosse bastata confermata l'effettiva sussistenza del rapporto contrattuale quale fonte negoziale del credito preteso di parte opposta, richiamando gli esiti delle escussioni dei tre testi addotti dall'opposta a fronte di quelli di parte opponente.
Dalle deposizioni dei testi di parte opposta, adduceva il Tribunale, non poteva non rilevarsi la genericità e contraddittorietà delle risultanze delle prove testimoniali assunte, senza lacuna portata rivelatrice in ordine ai fatti di causa.
Infatti, aggiungeva il primo giudice, dal confronto delle deposizioni raccolte risultava inficiata la loro credibilità, attesa la qualità soggettiva dei testi di dipendenti della società opposta, mentre il teste risultava avere interesse specifico all'esito del Tes_1 presente giudizio in quanto interessato ad ottenere una testimonianza a se favorevole dall'odierna opposta in altro giudizio da lui instaurato contro l'opponente., conseguendone una ritenuta inattendibilità dei tre testimoni.
Pertanto, a fronte della contestazione dell'opponente, sarebbe stato onere dell'opposto dimostrare l'esistenza del titolo contrattuale dedotto in giudizio,
pagina 4 di 14 Difettava, a monte, la prova stessa della conclusione di apposto contratto per la esecuzione dei lavori indicati nell'allegata fattura e contestati recisamente dall'opponente, non essendo stato prodotto alcun contratto o, quantomeno, una proposta contrattuale debitamente accettata dal committente e né, tantomeno, dalle risultanze probatorie, erano emersi validi elementi probatori, non risultando, in ogni caso, comprovato il quantum dell'asserita eseguita prestazione d'opera.
Avverso la predetta statuizione insorgeva la società opposta, proponendo il gravame che ci occupa, a supporto del quale, adduceva una triplice motivazione.
In particolare, con un primo sostanziale e principale motivo, si doleva, da un lato, per una prospettata errata valutazione ed interpretazione die fatti di causa e, in particolare, per un'omessa considerazione di una specifica mancata contestazione circa l'esecuzione dei lavori, con applicazione del principio ex art.115 c.p.c. e dall'altro per l'omessa ammissione di ctu finalizzata a verificare la congruità della pretesa richiesta in via monitoria;
con un secondo motivo, censurava l'errata carenza probatoria attribuita alle deposizioni testimoniali addotte a supporto del fatto costitutivo del credito ed infine, con una terza, gradata, motivazione, contestava l'importo indicato in dispositivo quale somma imposta a titolo restitutorio per l'azionata provvisoria esecutività concessa all'opposto decreto, determinato in eccesso rispetto a quanto effettivamente ingiunto.
Si costituiva l'appellato, ribadendo la correttezza del procedimento motivazionale adottato dal primo giudice, invocandone l'integrale conferma.
All'esito della prima udienza di comparizione dell'8/10/2021, disattesa l'invocata inibitoria per la carenza dei presupposti di legge, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza del 28/4/23, differita, per rilevato carico del ruolo a quella di cui in epigrafe dell8/9/23, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le rispettive note di trattazione scritta con le reiterate conclusioni come innanzi trascritte, veniva riservata in decisione con concessione alle parti dei termini ex art.190
c.p.c
Motivazione della decisione
pagina 5 di 14 Prioritario rispetto allo scrutinio delle addotte censure è l'esposizione di specifici, dirimenti, principi in materia di riparto oneri probatori in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, gravanti a carico della parte opposta, quale attrice in senso sostanziale.
A tale riguardo, non è superfluo premettere l'incontestata irrilevanza probatoria della sola fattura allegata in sede monitoria a seguito dell'intervenuta opposizione supportata da addotte circostanze estintive del credito azionato (come nel caso di specie), configurandosi la stessa alla stregua di un documento di formazione unilaterale a scopo esclusivamente partecipativo, avendo la Corte di legittimità reiteratamente enunciato che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche
(formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata;
invero un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere della probatorio, nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltre ché alla sua esistenza (cfr.
Cass. n.8126/2004; n.10434 /2002).
Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo (cfr. Cass. n.17050 del 5/8/2011; Conf. Ordinanza n.19944 del 12/7/2023).
L'applicazione di tali coordinate interpretative alla fattispecie in esame, comportava che, contestata da parte opponente la stessa sussistenza, a monte, di un valido contratto di prestazione d'opera nell'ambito del quale si inquadrava la pretesa creditoria monitoriamente azionata, era rigoroso onere probatorio gravante a carico della pagina 6 di 14 convenuta opposta, attrice in senso sostanziale, replicare con un adeguato compendio probatorio e documentale idoneo a confutare l'eccezione difensiva di controparte.
Venendo quindi allo scrutinio della prima doglianza nel duplice profilo in cui la stessa si articola, occorre, con riferimento alla contestata omessa applicazione del principio di non contestazione ex art.115 c.p.c., rilevare la manifesta inconferenza dello stesso alla fattispecie processuale in esame, laddove, evidentemente, il a supporto della CP_1 propria opposizione, riconosceva l'esecuzione del nuovo impianto elettrico nella propria abitazione ma disconosceva, recisamente e inequivocamente, l'opposta, quale materiale esecutrice della prestazione, individuandola in altra ditta specializzata ed allegando, a supporto, pertinente documentazione, allegata all'atto introduttivo
Alcuna ammissione del fatto costitutivo del credito poteva conseguire da tale chiara ed inequivoca asserzione difensiva e, al contrario, incombeva, come detto, alla ditta convenuta opposta, confutarla con pertinente supporto probatorio documentale ovvero, carente lo stesso, con rilevante istruttoria testimoniale, avendo disatteso, come appresso si dirà entrambi gli oneri.
Quanto poi all'ulteriore profilo della censura in esame, attinente alla contestata omessa ammissione di una ctu finalizzata alla prova del quantum della pretesa creditoria, occorre evidenziare quanto segue.
Anche in disparte la notoria inidoneità della consulenza tecnica a supplire alla mancanza di prova di cui era onerato il creditore opposto in ordine alla pattuizione del corrispettivo, a fronte dell'asserita eseguita prestazione d'opera, nel nostro caso assolutamente carente, non essendo stato allegato alcun contratto scritto o, quanto meno, un'equivalente preventivo o proposta contrattuale debitamente accettato dal preteso committente, resta, dirimente nel destituire di pregio la doglianza, la circostanza che della richiesta di ammissione predetta non vi sia traccia alcuna negli atti difensivi a tale scopo finalizzati, quali, in particolare, la comparsa di costituzione e la successiva memoria istruttoria ex art.183 6° comma n.2 c.p.c., tant'è che alcun cenno alla predetta richiesta viene fatto nell'ordinanza istruttoria ammissiva delle prove testimoniali richieste da entrambe le parti (v. udienza ex art.184 c.p.c. del 26/5/2010) e pagina 7 di 14 né, tantomeno, vi è alcun cenno della richiesta in sede di precisazione delle conclusioni
(v. varie e consecutive udienze finalizzate alla precisazione delle conclusioni), conseguendone l'evidente infondatezza della censura.
Lo scrutinio della seconda censura attiene alla prospettata errata valutazione delle deposizioni dei testi addotti da parte opposta, con pretesa violazione dell'art.116 c.p.c.
Anche tale censura non milita nel campo della fondatezza, ostandovi incontestati principi di ordine processuale e evidenti corretti riscontri circa la portata di tali deposizioni.
Invero, in linea generale, è notoriamente incontestato il principio circa i liberi criteri per consentire al giudice del merito la valutazione circa la credibilità del teste, tanto che gli stessi, se chiaramente enunciati e motivati, rendono la valutazione medesima non impugnabile in sede di legittimità.
A tale riguardo, peraltro, la Suprema Corte (v. Cass. n.10600/2024) ha indicato che in tema di valutazione della prova testimoniale, non sono necessari riscontri esterni, dovendo il giudice limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni, avuto riguardo alla loro logicità, coerenza ed analiticità, nonché all'assenza di contraddizioni rispetto ad altre deposizioni o ad altri elementi concretamente accertati con caratteri di certezza – sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri
(principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un “sufficiente interesse a farlo”
(principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità).
Sulla scorta di tale premessa, la “rivisitazione” delle deposizioni dei tre testi addotti da parte opposta,( , e , ritualmente indicati i Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 nella memoria istruttoria a prova diretta ed in quella di replica a prova contraria) conduce ad una integrale condivisione della ritenuta scarsa credibilità degli stessi, con conseguente carente rilevanza probatoria da riconoscersi alla prova nel suo complesso.
pagina 8 di 14 Deve a tale riguardo, in primo luogo, evidenziarsi la deficitaria imparzialità ed indifferenza degli stessi, atteso che trattavasi, per loro esplicita ammissione, di dipendenti della società opposta, i primi due, e di parte di altro processo contro il con testimonianza del da parte del . CP_1 Parte_2 Tes_1
Il primo teste escusso, (v.ud.15/12/2010), dipendente da circa quattro Testimone_2 anni della ditta opposta (quindi già dall'epoca dei fatti risalenti al precedente febbraio del 2008) in ordine al capitolo di prova diretta di cui sub 1 della correlativa memoria istruttoria (attinente all'effettiva commissione della prestazione fatturata da parte del riferisce, implicitamente confermandola, solamente di aver “visto il CP_1 CP_1 parlare con il mio titolare presso il magazzino della ditta” e poi lo stesso presso CP_1
l'appartamento “il primo giorno dell'inizio dei lavori e anche durante l'esecuzione, senza, peraltro, poter nulla riferire circa il contenuto delle conversazioni intercorse in tali occasioni;
aggiunge anche di aver visto il nelle occasioni di cui innanzi “in CP_1 quanto il mio titolare mi ha chiesto chi era il proprietario” e di non aver mai prima conosciuto il “al di fuori dei lavori di cui ho riferito”. CP_1
La deposizione, come acutamente e correttamente osservato dal Tribunale, si configurava evidentemente contradittoria, in quanto, da un lato, il teste riferisce di incontri e colloqui avvenuti presso la ditta tra il ed il proprio titolare (di cui CP_1 ignorava, in ogni caso il contenuto) e dall'altra, precisa che il proprio titolare non conosceva affatto il occasionalmente intravisto durante l'esecuzione dei lavori. CP_1
Parimenti viziata di genericità è poi la deposizione del teste (escusso alla Tes_3 successiva udienza del 12/4/2013), altro dipendente della ditta all'epoca di esecuzione dei lavori per cui è causa, oltre che palesemente contradittoria in quanto, pur confermando l'avvenuta commissione dei lavori da parte del personalmente al CP_1 titolare della ditta, non ricorda né il periodo e nè i dettagli della commissione (non comprendendosi, quindi, la rilevata conferma della la corrispondenza degli stessi con quelli indicati nella esibitagli fattura) e né tantomeno la stessa ubicazione dell'immobile interessato ai lavori in Altamura.
pagina 9 di 14 Ancora più evidente traspare infine la scarsa attendibilità (ai limiti dell'incapacità) del teste (escusso alla medesima udienza del precedente) il quale ammette Testimone_4 la esistenza di un contestuale giudizio da lui intentato contro il per il CP_1 pagamento di altri lavori di pitturazione asseritamente eseguiti presso lo stesso immobile in questione, contestualmente a quelli relativi all'impianto elettrico e di aver citato quale teste in quel giudizio proprio il ovvero il titolare della ditta opposta Parte_2
(con manifesto interesse a compiacere lo stesso in vista della sua Parte_2 testimonianza nel proprio contenzioso).
In ogni caso, anche in disparte il rilievo predetto, nel corso della deposizione in esame viene evidenziata una grossolana contradizione in grado di denegare qualsiasi attendibilità alla stessa.
Afferma, invero, il teste che, pur non avendo assistito, personalmente, alla commissione dei lavori in questione, gli risultava la redazione e sottoscrizione di un contratto dallo stesso personalmente visionato, del quale non ricordava comunque il contenuto e neppure l'importo.
Risulta evidente la mendacità dell'affermazione in quanto non si comprenderebbe, altrimenti, l'omessa produzione di tale contratto da parte del titolare della ditta ne in sede monitoria e né, tantomeno, nel corso del giudizio di opposizione, avendo il Parte_2 tutto l'interesse processuale a supportare ed integrare la rilevanza probatoria dell'allegata fattura monitoriamente azionata con il titolo contrattuale, quale fonte negoziale della pretesa creditoria.
Corretta, quindi, la valutazione di scarsa credibilità operata dal primo giudice allorché confrontava il predetto compendio probatorio con quello di cui alla prova testimoniale addotta dall'opponente nella persona della moglie, e di tale Testimone_5 Tes_6
.
[...]
In particolare, la deposizione del (v. udienza 27/4/12), indifferente ed amico di Tes_6 famiglia dei in quanto vicino di casa , è rilevante sotto un duplice aspetto, CP_1 avendo il teste confermato quanto già addotto con l'atto di opposizione introduttivo, ovvero che i lavori di ristrutturazione dell'immobile, ivi compresi quelli in questione, pagina 10 di 14 vennero commissionati all'impresa Tancredi, tanto sapendo in quanto occasionalmente presente al sopralluogo fatto dallo stesso titolare e che la commissione venne accettata dallo stesso in grado di fornire ogni impianto, ivi compreso quello elettrico.
Maggiore rilevanza, in quanto particolarmente dettagliata, è poi la deposizione della
(v.ud. 13/6/2011) il cui rapporto coniugale con l'opponente non è Testimone_5 sufficiente a qualificarla inattendibile, avendo la Suprema Corte reiteratamente ribadito che, in tema di prova testimoniale, non esiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela o coniugale, non potendo l'attendibilità degli stessi essere esclusa aprioristicamente, senza altri elementi da cui il giudice possa desumere la perdita di credibilità (v. Cass.
2295 del 2/2/2021), tanto più che, nel caso di specie, la deposizione era finanche avallata dalla documentazione tempestivamente esibita dall'attore (v. dichiarazione del del 14/7/2008 debitamente sottoscritta e disposizioni di due bonifici Persona_1 allo stesso rivolti, allegata alla citazione introduttiva).
La deposizione in esame, anche in disparte la fondata eccezione difensiva del convenuto in ordine alla tardiva ed irrituale integrazione documentale effettuata con la memoria di replica (DIA del del 18/1/08 con affidamento lavori alla ditta Tancredi;
CP_1 dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta l'1/2/2008 e due fatture CP_2 emesse dalla stessa) conferma ulteriormente la circostanza dirimente dell'affidamento lavori alla ditta Tancredi, ivi compresi “quelli inerenti l'impianto elettrico” anche se non compiutamente eseguiti, tanto da determinare un'anticipata risoluzione contrattuale, circostanza che determinava l'affidamento integrativo alla impresa per il CP_2 completamento dell'impianto.
Il quindi, formalmente attore ma sostanzialmente convenuto, pur non essendo CP_1 gravato del correlativo onere probatorio di pertinenza attorea, ha offerto con l'allegata documentazione ritualmente prodotta, integrata dalla predetta istruttoria orale, un idoneo supporto probatorio finalizzato ad avallare la propria versione fattuale, ovvero il disconoscimento di alcun contratto d'opera convenuto con la ditta opposta e la conferma della esecuzione dei lavori di impiantistica elettrica nel corso della ristrutturazione del pagina 11 di 14 proprio in capo a terzi (Tancredi ed ), così destituendo di fondamento la CP_2 pretesa creditoria ex adverso azionata in via monitoria.
Destituita di pregio è finanche la terza doglianza, attinente una pretesa erronea determinazione eccessiva da parte del Tribunale della somma oggetto della statuizione ripetitoria a suo carico di cui in dispositivo, adducendo, a suffragio, che l'importo avvalorato dal decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo era notevolmente inferiore.
Omette, tuttavia, l'appellante di precisare di aver, sulla scorta della concessa provvisoria esecutività, notificato all'odierno appellato, in calce al decreto esecutivo, atto di precetto del 20/11/2009 con cui si intimava il pagamento della complessiva somma di
€11.004,24 (v. all.sub 2 fascicolo di parte attorea), in quanto al capitale originario con le spese del monitorio e relativi interessi di €9.808,86 veniva aggiunta la somma successiva di €985,93 per diritti ed onorari della precettazione e di €209,45 per correlativi esborsi, con chiara ammissione di aver preteso ed incassato la somma precettata nei termini di cui innanzi, ovvero comprensiva della successiva precettazione a seguito della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Conclusivamente, sulla scorta dei rilievi predetti, alcun fondamento è accreditabile all'interposto gravame, conseguendone l'integrale rigetto dello stesso con le conseguenze di rito in punto di regolamentazione delle spese del grado.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
, in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza Parte_1
n.1410/2021 resa in data 9/4/2021 dal Tribunale monocratico di Bari, in pari data pubblicata, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna la società appellante, in persona del suo legale rappresentante, alla integrale refusione, in favore dell'appellato , delle competenze difensive CP_1
pagina 12 di 14 relative al presente grado, liquidate le stesse in complessivi €5.809,00 oltre accessori di legge;
3)Da atto della sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare la società appellante, in persona del suo legale rappresentante, tenuta al versamento, in favore dell'Erario di una somma pari all'importo del contributo unificato già versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso nel corso della Camera di Consiglio in videoconferenza dell'11/2/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
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