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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 6136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6136 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42238/2020
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
All'udienza del 23/04/2025, innanzi al giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, chiamata la causa 42238/2020, sono comparsi:
- l'Avv. GIANNI ABRILE per la parte attrice.
Il Giudice invita la difesa di parte attrice alla discussione della lite.
Il procuratore dell'attore discute la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio,
e chiede l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Alessandra Imposimato
pagina 1 di 6 Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 42238 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, e pendente tra
, elettivamente domiciliato in Alessandria piazza Parte_1
Guglielmo Marconi n. 11, presso e nello studio dell'Avv. Gianni Abrile, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato l'atto introduttivo attore opponente e
Controparte_1
convenuto opposto, contumace
Fatto e Diritto
1. Con l'atto introduttivo della lite il sig. ha proposto opposizione all'ordinanza- Pt_1
ingiunzione emessa, ex art. 2 r.d. n. 639/1910, dal convenuto – Direzione generale CP_1
del personale e degli affari generali – Divisione III – Trattamento economico e pensionistico, per la ripetizione (art. 2033 c.c.) della somma di € 51.049,02, precedentemente erogata all'opponente “per perequazione al ruolo ad esaurimento” e diversamente non dovuta, come acclarato con sentenza Corte di Cassazione n. 18714/2016, resa a definizione del contenzioso intentato dal dipendente.
pagina 2 di 6 In particolare, l'opponente ha sostenuto che l'ordinanza ingiuntiva sia priva di motivazione ed adottata per un credito non certo, né liquido né esigibile, in assenza di un titolo giudiziale legittimante, non avendo il mai richiesto - nell'ambito del Controparte_1
contenzioso attivato dall'esponente per differenze retributive - la condanna delle controparti a ripetere quanto eventualmente percepito in accoglimento della domanda giudiziale;
ancora,
l'opponente ha evidenziato che il Ministero abbia «pagato spontaneamente e indipendentemente dalle liti pendenti» in data 23 novembre 2011, talché la richiesta di ripetizione, sopravvenuta ad oltre cinque anni dal pagamento, dovrebbe dirsi preclusa per intervenuta prescrizione.
Per tali motivi ha chiesto la revoca, l'annullamento o declaratoria d'inefficacia dell'ingiunzione opposta, con favore delle spese della lite.
Il nonostante regolare notifica della citazione, Controparte_1
è rimasto contumace.
La causa, istruita mediante la documentazione esibita dalla stessa parte attrice, è pervenuta all'odierna udienza, e il tribunale ha emesso la seguente sentenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. L'opposizione del sig. è infondata, e va quindi respinta, per quanto di seguito Pt_1
considerato.
Con l'ordinanza-ingiunzione opposta (all. 1 alla citazione introduttiva) il
[...] ha intimato il pagamento della somma di € 51.049,02, oltre Controparte_1
interessi, a titolo di restituzione delle “somme per debiti stipendiali percepiti in più e non dovuti” (come indicato nell'“OGGETTO” del provvedimento), ossia della somma erogata, all'attore, a titolo di “perequazione al ruolo ad esaurimento” e in effetti non dovuta, come acclarato con la sentenza Corte di Cassazione n. 18714/2016, resa a definizione del contenzioso intentato dallo stesso attore per veder riconosciute tali differenze retributive, e parimenti menzionata nella motivazione dello scritto (all. 8 alla citazione).
Tale il tenore dell'ingiunzione opposta, non residuano margini di dubbio sulla natura della pretesa creditoria che l'Amministrazione ha auto-accertato ricorrendo al procedimento ex r.d.
pagina 3 di 6 n. 629/1910 (indebiti condictio), sicché le censure di genericità sollevate in citazione non hanno ragion d'essere, anche considerando che lo stesso attore esplicitamente ammette di aver ricevuto un pagamento “spontaneo” in data 23 novembre 2011 (v. par. 5 della citazione: “il
Ministero ha pagato spontaneamente e indipendentemente dalle liti allora pendenti il 23 novembre 2011 il sig. ”; v. anche la missiva all. 5 alla citazione), sì da assumere il Pt_1
compito di svolgere puntuali contestazioni sul quantum effettivamente percepito (ed eventualmente da restituire), lasciando tale onere assertivo del tutto inevaso, al termine della lite.
È solo il caso di aggiungere, sotto questo profilo, che la contestazione di non aver percepito alcunché risulta svolta, per la prima volta, nella 1^ memoria autorizzata ex art. 183 comma 6
c.p.c., in aperta contraddizione con quanto propalato nella citazione introduttiva sicché, anche considerando la struttura impugnatoria del giudizio, deve ritenersi eccedente la mera emendatio, e quindi tardiva ed inammissibile.
D'altronde, non giova all'attore evidenziare che, nel corso del contenzioso lavoristico sviluppatosi fino in Cassazione (v. all. 6-7-8 alla citazione), alla Corte di legittimità non sia stato chiesto di condannare le parti (provvisoriamente) vittoriose, a restituire quanto eventualmente percepito a seguito della condanna provvisoriamente esecutiva emessa dalla
Corte d'Appello – Sezione Lavoro (cassata senza rinvio).
Come sancito dalla Corte di nomofilachia, “l'obbligo della restituzione delle somme pagate in esecuzione di una decisione successivamente cassata, ovvero di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge per il solo fatto della cassazione o della riforma della sentenza, ancorché questa non contenga la condanna alle restituzioni. Ne consegue che, a seguito della riforma della sentenza, la spontanea esecuzione di tale obbligo da parte del soccombente non configura acquiescenza, non dimostrando una volontà di accettare la sentenza, incompatibile con la volontà di valersi delle impugnazioni”
(Cass. Sez. 3, 24/06/2004, n. 11729).
In altri termini, “è ammissibile la ripetizione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello
pagina 4 di 6 (con sentenza confermata dalla Corte Suprema di Cassazione), pur non ricorrendo in tal caso un'ipotesi di "condictio indebiti" (art. 2033 c.c.), dalla quale differisce per natura e funzione, laddove non vengono in rilievo -tra l'altro- gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'"accipiens", atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno "ex tunc" e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza” (Cass. Sez. 3, 13/04/2007, n. 8829); a tal proposito giova segnalare che l'Amministrazione, a stesso dire dell'opponente, procedeva al versamento di somme in suo favore in data 23 novembre 2011, allorché il sig. aveva ottenuto, in Pt_1
data 13 aprile 2011, la sentenza favorevole della Corte d'Appello di Roma – Sezione Lavoro, in atti (all. 5 alla citazione), poi cassata senza rinvio dalla Corte di legittimità, con la sentenza n.
18714/2016, menzionata nel provvedimento de quo agitur.
D'altronde, è indubbio che il credito da ripetizione di somme di danaro sia ab origine liquido (di valuta) e, per quanto sopra detto, esigibile di diritto, maturando ipso iure per via della originaria assenza o della successiva abolizione del titolo costituente causa solvendi; dunque non occorreva all'Amministrazione di munirsi di un titolo giudiziale che accertasse il quantum debeatur, non essendo l'accertamento giudiziale prescritto a pena d'invalidità dell'ingiunzione emessa ex r.d. n. 639/1910 (v. in fattispecie identica, Cass. Sez. L., 27/12/2019,
n. 34552: “l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, ove esperita dalla P.A. (nella specie, per il recupero di somme pagate a dipendente pubblico nell'ambito del rapporto di lavoro), può essere esercitata con il procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, applicabile non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti
e quantifichi il debito restitutorio”; conf. Sez. L, 05/06/2006, n. 13139).
Anche l'eccezione di prescrizione, in cui consiste l'ulteriore (e ultimo) motivo di opposizione, si rivela infondata. Il credito da ripetizione dell'indebito oggettivo, vuoi se correlato ad un pagamento ab origine non dovuto, vuoi se conseguente alla riforma o cassazione di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, è soggetto a prescrizione pagina 5 di 6 ordinaria decennale, anche quando si tratti di somme versate a titolo di retribuzione (“l'azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicché il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita "ex ante" e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali”: così per tutte Cass. Sez. L., 05/11/2019, n.
28436).
Dal momento che lo stesso attore ha ammesso di avere ricevuto un pagamento spontaneo, da parte del , in data 23 novembre 2011, è evidente che il termine di prescrizione CP_1
decennale non fosse esaurito alla data di notifica dell'ingiunzione opposta (8 luglio 2020, v. il par. 1 della premessa della citazione, nonché all. 1).
3. Si provvede come a seguire. Nulla sulle spese, considerata la contumacia del CP_1
convenuto.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta, da , avverso l'ordinanza- Parte_1
ingiunzione .REGISTRO UFFICIALE U.0028205 del 3 luglio 2020, emessa in suo Controparte_2
danno dal Controparte_3
gli affari generali e il personale – Direzione generale del personale e degli affari
[...]
generali;
- nulla sulle spese, stante la contumacia del convenuto. CP_1
Roma, 23 aprile 2025 IL GIUDICE
Alessandra Imposimato
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
All'udienza del 23/04/2025, innanzi al giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, chiamata la causa 42238/2020, sono comparsi:
- l'Avv. GIANNI ABRILE per la parte attrice.
Il Giudice invita la difesa di parte attrice alla discussione della lite.
Il procuratore dell'attore discute la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio,
e chiede l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Alessandra Imposimato
pagina 1 di 6 Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 42238 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, e pendente tra
, elettivamente domiciliato in Alessandria piazza Parte_1
Guglielmo Marconi n. 11, presso e nello studio dell'Avv. Gianni Abrile, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato l'atto introduttivo attore opponente e
Controparte_1
convenuto opposto, contumace
Fatto e Diritto
1. Con l'atto introduttivo della lite il sig. ha proposto opposizione all'ordinanza- Pt_1
ingiunzione emessa, ex art. 2 r.d. n. 639/1910, dal convenuto – Direzione generale CP_1
del personale e degli affari generali – Divisione III – Trattamento economico e pensionistico, per la ripetizione (art. 2033 c.c.) della somma di € 51.049,02, precedentemente erogata all'opponente “per perequazione al ruolo ad esaurimento” e diversamente non dovuta, come acclarato con sentenza Corte di Cassazione n. 18714/2016, resa a definizione del contenzioso intentato dal dipendente.
pagina 2 di 6 In particolare, l'opponente ha sostenuto che l'ordinanza ingiuntiva sia priva di motivazione ed adottata per un credito non certo, né liquido né esigibile, in assenza di un titolo giudiziale legittimante, non avendo il mai richiesto - nell'ambito del Controparte_1
contenzioso attivato dall'esponente per differenze retributive - la condanna delle controparti a ripetere quanto eventualmente percepito in accoglimento della domanda giudiziale;
ancora,
l'opponente ha evidenziato che il Ministero abbia «pagato spontaneamente e indipendentemente dalle liti pendenti» in data 23 novembre 2011, talché la richiesta di ripetizione, sopravvenuta ad oltre cinque anni dal pagamento, dovrebbe dirsi preclusa per intervenuta prescrizione.
Per tali motivi ha chiesto la revoca, l'annullamento o declaratoria d'inefficacia dell'ingiunzione opposta, con favore delle spese della lite.
Il nonostante regolare notifica della citazione, Controparte_1
è rimasto contumace.
La causa, istruita mediante la documentazione esibita dalla stessa parte attrice, è pervenuta all'odierna udienza, e il tribunale ha emesso la seguente sentenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. L'opposizione del sig. è infondata, e va quindi respinta, per quanto di seguito Pt_1
considerato.
Con l'ordinanza-ingiunzione opposta (all. 1 alla citazione introduttiva) il
[...] ha intimato il pagamento della somma di € 51.049,02, oltre Controparte_1
interessi, a titolo di restituzione delle “somme per debiti stipendiali percepiti in più e non dovuti” (come indicato nell'“OGGETTO” del provvedimento), ossia della somma erogata, all'attore, a titolo di “perequazione al ruolo ad esaurimento” e in effetti non dovuta, come acclarato con la sentenza Corte di Cassazione n. 18714/2016, resa a definizione del contenzioso intentato dallo stesso attore per veder riconosciute tali differenze retributive, e parimenti menzionata nella motivazione dello scritto (all. 8 alla citazione).
Tale il tenore dell'ingiunzione opposta, non residuano margini di dubbio sulla natura della pretesa creditoria che l'Amministrazione ha auto-accertato ricorrendo al procedimento ex r.d.
pagina 3 di 6 n. 629/1910 (indebiti condictio), sicché le censure di genericità sollevate in citazione non hanno ragion d'essere, anche considerando che lo stesso attore esplicitamente ammette di aver ricevuto un pagamento “spontaneo” in data 23 novembre 2011 (v. par. 5 della citazione: “il
Ministero ha pagato spontaneamente e indipendentemente dalle liti allora pendenti il 23 novembre 2011 il sig. ”; v. anche la missiva all. 5 alla citazione), sì da assumere il Pt_1
compito di svolgere puntuali contestazioni sul quantum effettivamente percepito (ed eventualmente da restituire), lasciando tale onere assertivo del tutto inevaso, al termine della lite.
È solo il caso di aggiungere, sotto questo profilo, che la contestazione di non aver percepito alcunché risulta svolta, per la prima volta, nella 1^ memoria autorizzata ex art. 183 comma 6
c.p.c., in aperta contraddizione con quanto propalato nella citazione introduttiva sicché, anche considerando la struttura impugnatoria del giudizio, deve ritenersi eccedente la mera emendatio, e quindi tardiva ed inammissibile.
D'altronde, non giova all'attore evidenziare che, nel corso del contenzioso lavoristico sviluppatosi fino in Cassazione (v. all. 6-7-8 alla citazione), alla Corte di legittimità non sia stato chiesto di condannare le parti (provvisoriamente) vittoriose, a restituire quanto eventualmente percepito a seguito della condanna provvisoriamente esecutiva emessa dalla
Corte d'Appello – Sezione Lavoro (cassata senza rinvio).
Come sancito dalla Corte di nomofilachia, “l'obbligo della restituzione delle somme pagate in esecuzione di una decisione successivamente cassata, ovvero di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge per il solo fatto della cassazione o della riforma della sentenza, ancorché questa non contenga la condanna alle restituzioni. Ne consegue che, a seguito della riforma della sentenza, la spontanea esecuzione di tale obbligo da parte del soccombente non configura acquiescenza, non dimostrando una volontà di accettare la sentenza, incompatibile con la volontà di valersi delle impugnazioni”
(Cass. Sez. 3, 24/06/2004, n. 11729).
In altri termini, “è ammissibile la ripetizione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello
pagina 4 di 6 (con sentenza confermata dalla Corte Suprema di Cassazione), pur non ricorrendo in tal caso un'ipotesi di "condictio indebiti" (art. 2033 c.c.), dalla quale differisce per natura e funzione, laddove non vengono in rilievo -tra l'altro- gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'"accipiens", atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno "ex tunc" e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza” (Cass. Sez. 3, 13/04/2007, n. 8829); a tal proposito giova segnalare che l'Amministrazione, a stesso dire dell'opponente, procedeva al versamento di somme in suo favore in data 23 novembre 2011, allorché il sig. aveva ottenuto, in Pt_1
data 13 aprile 2011, la sentenza favorevole della Corte d'Appello di Roma – Sezione Lavoro, in atti (all. 5 alla citazione), poi cassata senza rinvio dalla Corte di legittimità, con la sentenza n.
18714/2016, menzionata nel provvedimento de quo agitur.
D'altronde, è indubbio che il credito da ripetizione di somme di danaro sia ab origine liquido (di valuta) e, per quanto sopra detto, esigibile di diritto, maturando ipso iure per via della originaria assenza o della successiva abolizione del titolo costituente causa solvendi; dunque non occorreva all'Amministrazione di munirsi di un titolo giudiziale che accertasse il quantum debeatur, non essendo l'accertamento giudiziale prescritto a pena d'invalidità dell'ingiunzione emessa ex r.d. n. 639/1910 (v. in fattispecie identica, Cass. Sez. L., 27/12/2019,
n. 34552: “l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, ove esperita dalla P.A. (nella specie, per il recupero di somme pagate a dipendente pubblico nell'ambito del rapporto di lavoro), può essere esercitata con il procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, applicabile non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti
e quantifichi il debito restitutorio”; conf. Sez. L, 05/06/2006, n. 13139).
Anche l'eccezione di prescrizione, in cui consiste l'ulteriore (e ultimo) motivo di opposizione, si rivela infondata. Il credito da ripetizione dell'indebito oggettivo, vuoi se correlato ad un pagamento ab origine non dovuto, vuoi se conseguente alla riforma o cassazione di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, è soggetto a prescrizione pagina 5 di 6 ordinaria decennale, anche quando si tratti di somme versate a titolo di retribuzione (“l'azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicché il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita "ex ante" e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali”: così per tutte Cass. Sez. L., 05/11/2019, n.
28436).
Dal momento che lo stesso attore ha ammesso di avere ricevuto un pagamento spontaneo, da parte del , in data 23 novembre 2011, è evidente che il termine di prescrizione CP_1
decennale non fosse esaurito alla data di notifica dell'ingiunzione opposta (8 luglio 2020, v. il par. 1 della premessa della citazione, nonché all. 1).
3. Si provvede come a seguire. Nulla sulle spese, considerata la contumacia del CP_1
convenuto.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta, da , avverso l'ordinanza- Parte_1
ingiunzione .REGISTRO UFFICIALE U.0028205 del 3 luglio 2020, emessa in suo Controparte_2
danno dal Controparte_3
gli affari generali e il personale – Direzione generale del personale e degli affari
[...]
generali;
- nulla sulle spese, stante la contumacia del convenuto. CP_1
Roma, 23 aprile 2025 IL GIUDICE
Alessandra Imposimato
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