Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/06/2025, n. 2664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2664 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10454/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10454/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINERVINI Parte_1 C.F._1 MICHELE, elettivamente domiciliato in PIAZZA GARIBALDI 4, QUINZANO D'OGLIO (BS), presso il difensore avv. MINERVINI MICHELE
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRESSI CP_1 C.F._2 ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA GEROLAMO SAVOLDO 6 BRESCIA presso il difensore avv. BRESSI ALESSANDRO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo in quanto illegittimo ed in quanto risultano infondate ed indimostrate le pretese creditorie di controparte, per tutte le causali esposte in narrativa.
Vittoria di spese e competenze per il presente giudizio.
Insiste altresì in via istruttoria per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse.”
Per CP_1
1
Nel merito in via principale:
In ragione di tutte le argomentazioni, deduzioni ed eccezioni in atti svolte rigettarsi ogni domanda attrice in quanto integralmente infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi in toto il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi calcolati dal 22.05.2020 sino al saldo effettivo;
Nel merito in via subordinata:
Nella denegata ipotesi in cui l'On.le Tribunale non ritenesse di accogliere le sopra formulate conclusioni, in ragione di tutte le argomentazioni, deduzioni ed eccezioni in atti svolte, condannare l'opponente al pagamento della minor somma che dovesse risultare all'esito della fase istruttoria del giudizio;
In via istruttoria:
- Si chiede l'ammissione di prova per testi sulle premesse in fatto del presente atto, da intendersi qui ricapitolate e trascritte con la premessa delle parole “Vero che” nonché sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che, nel mese di marzo 2020, il Sig. , si occupava di accudire il Controparte_2 figlio , malato di Covid-19?; CP_1
2. Vero che, nel mese di marzo 2020, il Sig. , non poteva partecipare al Controparte_2 funerale della moglie poiché sottoposto a quarantena obbligatoria dalla competente ATS?;
3. Vero che, Lei ha sempre convissuto con il proprio padre Sig. , sino Controparte_2 alla propria morte avvenuta in data 24.02.2021?;
4. Vero che, il Sig. si è sempre mostrato mentalmente lucido e Controparte_2 pienamente in grado di intendere e di volere?;
5. Vero che, a far data dal mese di marzo 2020 e successivamente, sino alla propria morte,
Lei ha incontrato in diverse occasioni il Sig. ?; Controparte_2
6. Vero che, a far data dal mese di marzo 2020 e successivamente, sino alla propria morte, nelle occasioni in cui lo ha incontrato, il Sig. si è sempre mostrato Controparte_2 mentalmente lucido e pienamente in grado di intendere e di volere?;
7. Vero che, nel mese di novembre 2021, Lei accompagnava il Sig. ad Controparte_2 effettuare una visita medica presso l'ambulatorio del Dott. in UI d'OG Persona_1
(BS), via Giovanni XXIII, n. 11?;
2 8. Vero che, nelle circostanze di tempo e luogo di cui al punto precedente, il Sig.
[...]
si è mostrato mentalmente lucido e pienamente in grado di intendere e di volere?; CP_2
9. Vero che, Lei ha avuto in cura il Sig. nel periodo almeno dall'anno Controparte_2
2020 e sino alla propria morte?;
10. Vero che, per tutto il periodo in cui lo ha avuto in cura Sig. si è Controparte_2 sempre mostrato mentalmente lucido e pienamente in grado di intendere e di volere?;
11. Vero che, in data 22.05.2020, presso l'officina del figlio sita in Bordolano (CR), CP_1 via G. P. Borsellino, n. 8, lei vedeva il Sig. sottoscrivere il riconoscimento di Controparte_2 debito in favore del figlio che si rammostra al teste (All.1 fascicolo monitorio)?; CP_1
12. Vero che, nel corso degli anni dal 2011 al 2020, il Sig. Le riferiva CP_1 periodicamente di aver consegnato importi elevati in contante al padre nel corso del detto periodo?;
13. Vero che, nel corso degli anni dal 2011 al 2020, il Sig. provvedeva in via CP_1 esclusiva al saldo delle spese correnti dei genitori nel corso del detto periodo?;
14. Vero che, nel corso degli anni dal 2011 al 2020, il Sig. provvedeva in via CP_1 esclusiva al saldo delle multe / sanzioni amministrative pecuniarie comminate al padre nel corso del detto periodo?;
15. Vero che, nel corso degli anni dal 2011 al 2020, il Sig. provvedeva in via CP_1 esclusiva al pagamento delle spese delle ristrutturazioni intraprese dal padre nel corso del detto periodo e relative all'immobile sito in UI d'OG (BS) via P. Nenni, n. 33?;
16. Vero che, nel corso degli anni dal 2017 al 2020, Lei provvedeva ad effettuare le pulizie presso l'abitazione del Sig. , in UI d'OG (BS), via P. Nenni, n. 33?; Controparte_2
17. Vero che, nel corso degli anni dal 2017 al 2020, le competenze per l'attività di cui al punto precedente Le venivano corrisposte dal Sig. ?; CP_1
Si indicano quali testi i Sig.ri da UI d'OG (BS); da Corte Tes_1 Testimone_2
De' Cortesi con IG (CR), via Dalmazia, n. 17, int. 1; da Corte De' Controparte_3
Cortesi con IG (CR), via Dalmazia, n. 17, int. 1; da Corte De' Controparte_4
Cortesi con IG (CR), via Dalmazia, n. 17, int. 1; da UI d'OG Controparte_5
(BS), via Roma, n. 35; da RB (BS), via Saragat, n. 63; Controparte_6 CP_7 da RB (BS), via G. Galilei, n. 9; Dott. con studio in UI d'OG Persona_1
(BS), via Giovanni XXIII, n. 11; da UI d'OG (BS). CP_8
3 - Nella denegata ipotesi in cui l'On. Tribunale adìto ritenesse ammissibile e rilevante il capitolo di prova di parte opponente, a prova contraria, si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che, nel periodo fino al 2011 il Sig. , ha lavorato a tempo pieno Controparte_2 presso la ditta individuale PI , con sede in CR (CR), Corso Campi, n. CP_9
30?;
2. Vero che, nel periodo dal 2012 al 2019, il Sig. , ha lavorato a tempo Controparte_2 pieno presso la società Agricola Mancapane S.S., con sede in CR (CR), Via Felice
Geromini, n. 20?;
3. Vero che, nel periodo dal 2011 al 2019, il Sig. mai ha lavorato presso Controparte_2
l'officina del figlio ?; CP_1
Si indicano quali testi i Sig.ri da UI d'OG (BS); da Corte Tes_1 Testimone_2
De' Cortesi con IG (CR), via Dalmazia, n. 17, int. 1; da Corte De' Controparte_3
Cortesi con IG (CR), via Dalmazia, n. 17, int. 1; da Corte De' Controparte_4
Cortesi con IG (CR), via Dalmazia, n. 17, int. 1; da Corte De' Cortesi con CP_10
IG (CR); da ER (CR). CP_11
- Altresì e sempre ella denegata ipotesi in cui l'On. Tribunale adìto ritenesse ammissibile e rilevante il capitolo di prova di parte opponente, a prova contraria, si chiede che il Tribunale adìto, ordini ex art. 210 c.p.c.: - all'Azienda Agricola PI Guglielmo, con sede in CR
(CR), Corso Campi, n. 30, la produzione in giudizio delle buste paga del Sig. Controparte_2 per l'anno 2011; - alla società Agricola Mancapane S.S., con sede in CR (CR), Via Felice
Geromini, n. 20, la produzione in giudizio delle buste paga del Sig. per gli Controparte_2 anni 2012-2019.
Con vittoria di spese da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m.i..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso il Parte_1 CP_1 decreto ingiuntivo n. 2526/2022 emesso nei suoi confronti dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia.
La parte opponente ha esposto che con il predetto decreto si è ingiunto il pagamento della somma di euro 18.939,65 oltre interessi e spese di procedura, in ragione della scrittura privata del
4 22.05.2020, sottoscritta da padre delle parti in causa, con la quale lo stesso si Controparte_2 riconosceva debitore della somma di € 75.300,00 in favore del figlio e, a fronte della CP_1 quale, dopo la sua morte e la conseguente successione legittima nella misura di ¼ ciascuno in favore dei quattro figli, ha chiesto nei confronti del fratello il pagamento CP_1 Pt_1 di ¼ di tale somma.
Ha dedotto che la somma ingiunta non è dovuta in quanto non vi è traccia documentale del presunto passaggio di denaro dall'opposto in favore del padre;
che il defunto godeva di ampia disponibilità economica, non avendo alcun motivo per indebitarsi nei confronti del figlio;
CP_1 che alla data del presunto riconoscimento di debito il medesimo non si trovava in condizioni psico-fisiche tali da consentirgli di sottoscrivere l'accordo, né di averne piena coscienza;
che la firma apposta sull'atto in questione non appare conforme alla grafia del de cuius che, pertanto, viene disconosciuta;
che il documento di presunto riconoscimento di debito non ha efficacia probatoria in quanto non menziona la causa debendi del rapporto da cui deriva e, in ogni caso, non provenendo dal soggetto nei cui confronti viene fatto valere, costituisce un'obbligazione naturale intrasmissibile all'erede.
Ha pertanto concluso richiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Costituendosi in giudizio ha contestato quanto ex adverso dedotto, rilevando che il CP_1 padre è rimasto lucido fino alla data del proprio decesso;
che il denaro di cui al CP_2 documento di riconoscimento di debito era in parte ricevuto in contanti a mani dal padre e versato sul conto corrente cointestato con la moglie per far fronte al mutuo, in parte utilizzato per fra fronte ai debiti accumulati e per le spese di vita quotidiana;
che è onere dell'opponente dimostrare l'inesistenza o l'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore;
che, accettando l'eredità, l'opponente è subentrato nella medesima posizione del padre quale erede a titolo universale per la quota di ¼. ha pertanto concluso chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria CP_1 esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e rifusione delle spese di lite.
Con ordinanza in data 12.01.23 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione.
5 Previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante c.t.u. grafologica, che ha accertato la natura autentica della sottoscrizione di sul documento azionato da in sede monitoria. Controparte_2 CP_1
La causa è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.02.2025, alla quale è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse e memorie di repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base di una scrittura privata di riconoscimento del debito del seguente tenore: “Io sottoscritto sig. , nato a [...]
(…) nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, dichiaro di aver ricevuto da mio figlio sig.
, nato a (…), i seguenti importi nel corso degli anni dal 2011 e sino al 19.05.2020: CP_1
- Euro 7.300,00 nell'anno 2011; - Euro 9.800,00 nell'anno 2012; - Euro 8.100,00 nell'anno
2013; - Euro 7.500,00 nell'anno 2014; - Euro 5.500,00 nell'anno 2015; - Euro 1.050,00 nell'anno 2016; - Euro 3.000,00 nell'anno 2017; - Euro 11.000,00 nell'anno 2018; - Euro
15.000,00 nell'anno 2019; - Euro 7.000,00 nell'anno 2020 sino alla data del 19.05.2020; per un importo totale di Euro 75.300,00 alla data del 19.05.2020 del quale mi riconosco debitore, anche ai sensi dell'art. 1988 c.c., nei confronti di mio figlio , somma che impegno CP_1
a restituire non appena ne avrò la disponibilità. La presente vale altresì a interrompere ogni decorso prescrizionale in ordine alle somme di cui mi riconosco debitore …”, la cui sottoscrizione è stata disconosciuta dalla parte opponente.
A seguito del disconoscimento, da parte dell'opponente, della firma apposta sul predetto documento e apparentemente riconducibile al padre è stata disposta c.t.u. Controparte_2 volta ad accertare la autenticità della predetta sottoscrizione.
La dedotta falsità della firma è stata pienamente smentita dalle risultanze dell'attività istruttoria condotta in corso di causa, dal momento che il consulente tecnico nominato dal Tribunale ha ritenuto che “La sottoscrizione apposta sulla “scrittura privata riconoscimento di debito” recante la data “UI d'OG, lì 22 maggio 2020” (doc 1 del fascicolo monitorio), è autografa, in quanto riconducibile alla mano scrivente di , sul rilievo che Controparte_2
“dal confronto sono emersi i riscontri grafici attestanti la piena riconducibilità della firma
6 contestata alla mano scrivente del signor : uno fra tutti il livello grafomotorio Controparte_2 medio-basso. Le differenze hanno infatti trovato giustificazione nelle variazioni di forma introdotte dalla mano scrivente del signor La qualità delle incidenze emerse sono tali da CP_2 permettere di escludere l'ipotesi artificiosa di imitazione libera o pedissequa” (cfr. relazione c.t.u. dott.ssa pagg. 40-41). Per_2
L'accertamento cui è pervenuto l'ausiliario del giudice deve essere condiviso dal Tribunale, essendo espressione di un procedimento logico ricostruttivo lineare e scevro da errori;
né alcuna osservazione critica è giunta dai c.t.p.
Il documento prodotto, in ragione del tenore letterale dello stesso oltre che per l'espresso riferimento all'art. 1988 c.c., costituisce un riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. e pertanto, secondo l'orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimità, determina un effetto confermativo del preesistente rapporto fondamentale, comportando l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo (cfr., ex multis, Cass. 13.06.2014, n. 13506).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, infatti proprio in ragione di detto effetto confermativo “la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione…, comportando, ai sensi dell'aut. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi;
” (in termini Cass. 13.10.2016 n. 20689 in particolare, in base a detto indirizzo “tale astrazione si traduce in una mera relevatio ab onere probandi, in virtù della quale il destinatario della dichiarazione è dispensato dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale: pertanto, ogni effetto vincolante della ricognizione è destinato a venir meno ove sia giudizialmente allegato e provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento”; cfr. nello stesso senso Cass., 31.03.2010, n. 7787; Cass.
22.8.2006, n. 18259; Cass. 11.12.2000, n. 15575).
In ragione della documentazione depositata sopra riportata e in forza dei principi giurisprudenziali espressi, deve osservarsi che il convenuto opposto ha assolto al proprio onus probandi, avendo sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio (mutuo gratuito, con specifica indicazione degli importi erogati e dei periodi temporali); era pertanto onere di parte opponente
7 dimostrare l'insussistenza della causa obligandi. All'esito del giudizio tale onere non è stato assolto, non avendo l'opponente adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
L'opponente, invero, si è limitato a contestare che fra il padre e il fratello vi sia mai stato CP_1 alcun rapporto obbligatorio dal quale potesse scaturire un obbligo di restituzione a carico del padre , e ha articolato una prova testimoniale inammissibile in quanto generica e CP_2 irrilevante.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non avendo l'opponente assolto all'onere della prova su di lui gravante, avente ad oggetto la dedotta inesistenza del rapporto fondamentale, il riconoscimento di debito a firma del padre appare idoneo a dimostrare la Controparte_2 fondatezza della pretesa creditoria azionata dal creditore opposto.
Ne consegue che l'opposizione deve essere respinta, con conferma integrale del decreto ingiuntivo.
2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Si rileva la superfluità delle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, a conferma dell'ordinanza istruttoria emanata in corso di causa, stante l'irrilevanza e inammissibilità dei capitoli formulati.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, della media complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata, le spese di lite sono liquidate a carico dell'opponente e in favore del convenuto opposto, in complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, sono poste definitivamente a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
8 - rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2526/2022 emesso dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia, decreto al quale va attribuita efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente a rifondere delle spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, definitivamente a carico di Parte_1
Così deciso in Brescia il 10.06.25
Il Giudice
dott.ssa Laura Frata
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