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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 6107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6107 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2149/2020 R.G., avente ad oggetto “Appalto di opere pubbliche”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 9.7.2025
TRA
c.f. e P.IVA Parte_1
), in persona del Presidente del Consiglio d'amministrazione p.t., rappresentata e P.IVA_1 difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato già per il primo grado di giudizio e valevole anche per il presente giudizio di appello, da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. AGNESE CARANNANTE (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso il suo studio, sito in Quarto (NA) alla via Santa Maria n. 108;
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 giusta procura alle liti rilasciata con delibera di G.M. n. 122 del 26.8.2020 da ritenersi allegata in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. UMBERTO CORVINO (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Napoli alla Via C.F._2
Vittoria Colonna n. 14;
APPELLATO
NONCHE'
1 (c.f. ) e (c.f. Controparte_3 C.F._3 Controparte_4
), entrambi quali successori della (c.f. e P.IVA C.F._4 Controparte_5
) e il primo anche in proprio, quali cessionari del credito litigioso vantato dalla società P.IVA_3 appellante e per cui è causa, in virtù dell'atto transattivo con cessione di credito sottoscritto in data
7.3.2020, rappresentati e difesi, giusta procura alle liti rilasciata su atto separato da ritenersi apposta in calce all'atto di intervento volontario in giudizio, dagli avv.ti FRANCESCO LIGUORI (c.f.
) e RO VA (c.f. ed elettivamente C.F._5 C.F._6 domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Napoli alla Piazza Nicola Amore n. 10;
INTERVENTORI VOLONTARI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 2.4.2003, la Parte_1
(d'ora innanzi solo ”) conveniva il innanzi al Tribunale di
[...] Pt_1 Controparte_1
Napoli – sezione distaccata di Pozzuoli, affinché, in relazione ai lavori alla stessa affidati dal con contratto di appalto del 3.7.1998 per il “consolidamento e recupero di abitazioni per CP_1
l'edilizia economica e popolare sita in Località Marina Corricella”, venisse dichiarata, in via principale, la risoluzione del contratto per inadempimento del e, in via subordinata, CP_1
l'eccessiva onerosità sopravvenuta ovvero la sopravvenuta impossibilità, con conseguente condanna dell'Ente al pagamento dei diritti patrimoniali, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di danno emergente e lucro cessante, analiticamente indicati nell'atto di citazione. A fondamento della domanda, deduceva che il si era reso responsabile delle tre sospensioni CP_1 intervenute nel corso del rapporto, l'ultima delle quali, attuata con sequestro preventivo, aveva comportato la definitiva interruzione dei lavori. In particolare, deduceva che il era CP_1 responsabile innanzitutto di vizi progettuali, emersi sin dall'esecuzione dei primi interventi e derivanti da evidenti erronee previsioni di progettazione rispetto al reale stato dei luoghi e dal mancato compimento delle necessarie indagini morfologiche, per i quali la Direzione dei Lavori aveva dovuto dichiarare per be due volte la sospensione dei lavori: una prima volta, in data
19.7.1999, per consentire l'approvazione del progetto di variante, comportante, a suo dire, un'integrale revisione del progetto contrattuale e del relativo importo, cui aveva fatto seguito la ripresa dei lavori in data 30.8.1999 e la sottoscrizione di un accordo di sottomissione in data
16.9.1999; e, una seconda volta, il 25.10.1999, per ulteriori modifiche progettuali, a cui aveva fatto seguito la ripresa dei lavori in data 8.3.2000. Infine, lamentava la responsabilità del anche CP_1 nella terza e definitiva sospensione dei lavori, disposta dalla Procura della Repubblica di Napoli con sequestro preventivo del 4.7.2000, in ragione della carenza di titoli edilizi autorizzativi e della
2 violazione delle normative di urbanizzazione, limitazioni o vincoli di cui la era venuta a Pt_1 conoscenza solo a seguito della misura e del successivo iter procedimentale penale.
Costituendosi in giudizio, il eccepiva l'infondatezza della domanda, Controparte_1 negando la propria responsabilità per i presunti vizi progettuali determinanti le prime due sospensioni dei lavori, atteso che la società era perfettamente a conoscenza delle peculiarità e delle condizioni di esecuzione dei lavori, come previste sin dal principio nel capitolato speciale d'appalto e nell'allegato progetto, nonché, successivamente, nell'accordo di sottomissione stipulato dopo l'approvazione della variante, considerato anche che la società appaltatrice non aveva mai iscritto riserve nelle modalità ed entro i tempi prescritti dalla legge. Proponeva, altresì, domanda riconvenzionale per far dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'appaltatrice per il sequestro che ha determinato la definitiva sospensione dei lavori, evidenziando che, dal verbale del 4.7.2000, emergeva che la misura era stata imposta dalla difformità tra i grafici di progetto e quanto constatato sul posto, ossia dagli abusi edilizi realizzati dall'impresa nel corso dell'esecuzione delle opere. Chiedeva, pertanto, a sua volta, che venisse dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società attrice, con conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi in separato giudizio.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3101/2020, pubblicata il 29.4.2020, rilevato che era incontestata tra le parti la sussistenza di un rapporto basato sul contratto di affidamento dei lavori e che entrambe ne chiedevano la risoluzione, pur addebitandosi reciprocamente un grave inadempimento, dichiarava che tale circostanza costituiva un comportamento avente “carattere negoziale” e, quindi, procedeva all'accertamento della risoluzione del contratto di appalto per mutuo consenso, da ritenersi manifestato per facta concludentia. Rigettava, invece, le rispettive domande risarcitorie per carenza di prova, ritenuto che “oggetto di contestazione è la causa che avrebbe determinato il sequestro preventivo del cantiere e il protrarsi dei tempi di esecuzione dell'appalto e l'imputabilità degli inadempimenti”. Quanto alla domanda di parte attrice, il giudice riteneva non assolto l'onere probatorio incombente sulla parte, non avendo essa offerto riscontro delle lamentate carenze progettuali e non avendo prodotto la documentazione tecnica o contabile relativa al rapporto contrattuale controverso al fine di consentire una valutazione della sussistenza e dell'imputabilità degli inadempimenti, nonché la loro incidenza in termini risarcitori. Deduceva anche che le prospettate preclusioni non potevano essere superate neppure attraverso la tardiva richiesta di CTU, qualificata dal Tribunale come esplorativa e non percipiente, non avendo ad oggetto fatti accertabili solo mediante ausili tecnici, in quanto peraltro relativa a fatti principali.
Aggiungeva, altresì, che l'appaltatrice aveva potuto visionare i progetti prima della sottoscrizione del contratto, rendendosi edotta di eventuali vizi che aveva accettato e che, in ogni caso, trattandosi
3 di appalto pubblico risalente al 1998, avrebbe dovuto avanzare le c.d. riserve. Rigettava, infine, anche la domanda riconvenzionale avanzata dal ritenendo che l'Ente non avesse provato CP_1 né che l'impresa aveva eseguito opere abusive difformi dal progetto, né che tale circostanza aveva costituito l'unica causa del sequestro.
Avverso tale sentenza, notificata in data 11.5.2020, la società ha proposto appello, con Pt_1 atto di citazione tempestivamente notificato il 10.6.2020, censurando, con il primo motivo, l'omessa e/o erronea valutazione da parte del primo giudice dei fatti e delle prove documentali in atti, da cui emergeva chiaramente l'esclusiva responsabilità del nell'inadempimento dell'appalto e CP_1 nella causazione dei danni lamentati;
errore che aveva indotto il giudice a dichiarare la risoluzione del contratto non per grave inadempimento del bensì per muto consenso. Con il secondo CP_1 motivo, la società appellante ha evidenziato che, in conseguenza delle sospensioni dei lavori imputabili all'inadempimento della stazione appaltante, aveva sopportato maggiori oneri per le varianti al progetto iniziale e il prolungamento dei tempi di realizzazione dei lavori, così che i maggiori costi supportati per la custodia del cantiere, dei materiali, dei macchinari, per il pagamento dei lavoratori e per il prolungamento dei vincoli fideiussori costituivano un danno in re ipsa. Ha evidenziato, poi, che la quantificazione della pretesa risarcitoria risultava per tabulas e che, in ogni caso, poteva evincersi presuntivamente, tenuto conto del danno emergente e del lucro cessante derivanti dall'impossibilità di ottenere l'integrale corrispettivo contrattuale pattuito e di impiegare mezzi e risorse per eseguire nuovi lavori. Con il terzo motivo, la ha lamentato l'erronea Pt_1 decisione del giudice di primo grado per avere revocato l'ordinanza con la quale era stata ammessa la CTU, sostenendo che la richiesta, avanzata sulla scorta della precisa documentazione tecnica allegata e prodotta agli atti, soddisfaceva i requisiti di ammissibilità di una CTU percipiente, come fissati dalla giurisprudenza di legittimità. Con il quarto motivo, ancora, ha censurato l'erronea valutazione di applicabilità della disciplina delle riserve, alla quale, invece, non era tenuta, atteso che l'azione di risoluzione per inadempimento proposta metteva in discussione l'esistenza stessa dell'appalto, prevalendo sulla disciplina di settore ed imponendo una decisione secondo i criteri di cui agli artt. 1453 e ss. c.c. Con il quinto ed ultimo motivo, infine, in riferimento al quantum debeatur, l'appellante ha sostenuto che, in ogni caso, il danno doveva liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 5.10.2020, il ha Controparte_1 chiesto il rigetto del gravame, evidenziandone l'infondatezza. In particolare, ha escluso la propria responsabilità nell'inadempimento del contratto di appalto, insistendo che il sequestro era stato causato dall'esecuzione di opere difformi rispetto al progetto da parte della società. Ha dedotto, altresì, l'infondatezza della conseguente pretesa risarcitoria per carenza di riscontro probatorio, non
4 superabile né attraverso la richiesta CTU, di cui ha ribadito il carattere esplorativo, né invocando la valutazione equitativa del danno.
In data 7.7.2025, si sono costituiti in giudizio, intervenendo volontariamente, CP_3
e , entrambi come successori della cancellata e il
[...] Controparte_4 Controparte_5 primo anche in proprio, quali cessionari del credito vantato in giudizio dalla , che, avendo Pt_1 deliberato la cessazione della propria attività in data 12.2.2020, il 7.3.2020 aveva stipulato un accordo transattivo con la e con , a tacitazione di tutti i rapporti CP_5 Controparte_3 passati e futuri. Considerata l'efficacia novativa dell'intesa transattiva e l'efficacia pro soluto della cessione, avvenuta per metà a favore della (la cui compagine sociale era rappresentata CP_5 da per il 70% e da per il restante 30%) e per metà a favore Controparte_3 Controparte_4 dello stesso , i cessionari sono intervenuti in giudizio, riportandosi a tutto quanto Controparte_3 già dedotto ed eccepito dall'appellante società e facendo propri i motivi di appello da questa proposti, senza avanzare domande autonome.
All'udienza collegiale del 9.7.2025, trattata in modalità scritta con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Deve preliminarmente evidenziarsi che manca agli atti la produzione del fascicolo di parte appellante, atteso che il fascicolo di primo grado è solo parzialmente telematico visto l'anno d'iscrizione a ruolo della causa (2003) e non contiene la produzione telematica anche dei documenti di parte allegati al suo fascicolo, cartaceamente depositato in primo grado;
tuttavia, la causa può essere decisa sulla base degli atti.
Ed infatti, il 23.6.2020, immediatamente dopo la proposizione del gravame, la società appellante, tenuta a depositare al momento della costituzione in appello la propria produzione di primo grado (artt. 347 e 165 c.p.c.), ha presentato un'istanza per essere rimessa in termini per il deposito documentale del fascicolo di parte già prodotto in primo grado, lamentando di non essere riuscita tempestivamente a ritararlo, stanti le particolari cautele imposte dalla pandemia di Covid
19, che l'avevano costretta a prendere appuntamento con la cancelleria del giudice a quo, quando il termine per la sua costituzione in appello era già spirato. Pur avendo il Collegio accolto tale richiesta con ordinanza del 9.12.2020, non risulta agli atti (cfr. storico del fascicolo telematico) che la parte appellante abbia mai provveduto al deposito cartaceo del fascicolo di primo grado, contenente anche la documentazione ivi prodotta;
né risulta che essa abbia effettuato il deposito telematico, mediante la scannerizzazione dei documenti.
Non può, quindi, essere accolta l'istanza formulata dagli interventori in sede di comparsa conclusionale volta ad ottenere la rimessione della causa sul ruolo “per l'acquisizione del predetto
5 fascicolo o, eventualmente, per la sua ricostruzione, comprensiva anche dei fascicoli delle parti”
(cfr. comparsa conclusionale pag. 1), non avendo la parte dedotto nessuna circostanza attestante l'impossibilità di produrre prima la suddetta produzione, nonostante la rimessione in termini da parte del Collegio e l'appuntamento già preso con la cancelleria del Tribunale per il ritiro (così come comprovato dalle PEC allegate all'istanza di rimessione in termini proposta dalla parte appellante in data 23.6.2020).
La causa va, quindi, decisa sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo telematico d'ufficio di primo grado, degli atti di parte ivi rinvenibili, nonché sulla base di quelli ridepositati dalle parti stesse nel presente giudizio di appello (cfr. documentazione allegata dal alla comparsa di CP_1 costituzione).
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato, dovendosi confermare la sentenza impugnata, seppure per motivazioni parzialmente diverse da quelle adottate dal primo giudice.
Con il primo motivo di appello, la ha contestato la dichiarata risoluzione del contratto Pt_1 per muto consenso delle parti, lamentando l'omessa e/o erronea valutazione da parte del primo giudice dei fatti e delle prove documentali in atti, da cui emergeva chiaramente l'esclusiva responsabilità del nell'inadempimento dell'appalto. CP_1
Osserva la Corte che effettivamente va esclusa la natura consensuale della risoluzione pronunciata dal primo giudice, avendo chiesto, ciascuna delle parti, la risoluzione del contratto per il grave inadempimento altrui. Le domande formulate in primo grado da entrambi i contraenti, infatti, escludono, di per sé, che esse abbiano espresso una comune volontà negoziale ed impongono al giudice la necessità di valutare i comportamenti delle parti, alla luce dei documenti in atti, al fine di stabilire a quale di esse sia imputabile l'inadempimento che ha condotto alla risoluzione, eventualmente comparando i reciproci inadempimenti al fine di individuarne la maggiore gravità.
La sin dal primo grado di giudizio ha sostenuto che le sospensioni intervenute nella Pt_1 fase iniziale dell'esecuzione delle opere dovessero imputarsi alle carenze del progetto predisposto dal A dire dell'appellante, la sospensione del 19.7.1999, disposta per consentire CP_1
l'approvazione del progetto di variante, avvenuta poi con delibera di G.M. n. 667/1999 del 20 agosto 1999, dimostrerebbe che la modifica strutturale dell'oggetto del contratto, in termini tecnici ed economici era ascrivibile ad una carenza progettuale del Comune, confermata dall'atto di sottomissione del 16.9.1999, a seguito della ripresa dei lavori, avvenuta con verbale del 30.8.1999, con il quale i contraenti convenivano la necessità di adottare novità strutturali al progetto, disponendo la proroga di quattro mesi del termine di ultimazione dei lavori.
L'appellante ha, tuttavia, omesso di produrre in giudizio la documentazione necessaria a dimostrare i lamentati vizi progettuali, mancando agli atti sia il progetto esecutivo iniziale, sia
6 quello di variante: non risultando allegati né la delibera C.C. n. 98/1990 di sua approvazione, né i disegni del primo progetto, che, secondo l'art. 14 del capitolato speciale (prodotto solo parzialmente ed in versione particolarmente ridotta), avrebbero dovuto costituire parte integrante del contratto, né ancora i documenti allegati al progetto di variante, ossia le n. 19 tavole di progetto, che avrebbero causato la seconda sospensione dei lavori, per ulteriori modifiche e nuove previsioni progettuali
(cfr. atto di citazione in primo grado, pag. 3), di cui nessun riferimento emerge dal contenuto nel verbale del 25.10.1999 o nel verbale di ripresa dell'8.3.2000.
La mancanza di tali documenti rende impossibile effettuare una valutazione comparativa tra i diversi progetti succedutisi nel tempo, al fine di verificare se le opere di consolidamento, resesi necessarie a seguito dello svolgimento delle operazioni iniziali, erano effettivamente ascrivibili ad un difetto di progettazione iniziale da parte del e non erano in alcun modo conoscibili CP_1 dall'appaltatrice al momento della partecipazione alla gara.
Il capitolato speciale, infatti, all'art.
5 - rubricato “Forme, principali dimensioni e variazioni delle opere progettate” - stabilisce che “l'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dal progetto, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche sopra indicati, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori…”, comprendendo con locuzione generica, tra le altre opere, “2) l'esecuzione di fondazioni e contenimento mediante pali trivellati di vario diametro”.
L'atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi datato 16.9.1999 dà, poi, atto in premessa, che: “durante l'esecuzione dei lavori di impianto cantiere, demolizioni di corpi insistenti nell'area, movimento di materia e dei rilievi geologici effettuati sono emerse nuove morfologie del terreno…che hanno reso necessario un nuovo studio del progetto strutturale ed una diversità di categorie di lavoro, atte all'esecuzione dell'opera, non contemplate nel tariffario”.
All'art. 1 del medesimo atto di sottomissione risulta l'impegno assunto dalla ad Pt_1
“eseguire senza esclusione alcuna i lavori secondo i grafici strutturali, allegati al presente atto come parte integrante, delle disposizioni dettate dalla D.L. riportati sugli ordini di servizio o dettati verbalmente in cantiere” e al successivo art. 2 la conferma delle condizioni di esecuzione contenute nel capitolato speciale di appalto. L'art. 5, poi, per effetto delle nuove categorie di lavoro, ha previsto la proroga del termine di ultimazione dei lavori e l'accordo tra le parti a ché “il programma dei lavori sarà modulato, nel rispetto di detto termine, di concerto con la Direzione Lavori, senza che ciò comporti da parte dell'impresa alcuna pretesa per maggiori oneri o danni per il tempo prorogato”.
In mancanza dei grafici di progetto e delle specifiche tecniche presuntivamente intercorse durante l'esecuzione dei lavori, la ricognizione degli unici documenti allegati non è sufficiente a
7 dimostrare una iniziale responsabilità progettuale del e, quindi, la sua esclusiva CP_1 responsabilità nelle prime due sospensioni dei lavori.
Né agli atti emergono indici da cui poter desumere che le variazioni progettuali poste in essere dopo la prima sospensione fossero relative ad opere prevedibili prima ancora dell'inizio dei lavori di scavo o a carenze della stazione appaltante, dovendo darsi conto, inoltre, del fatto che la società appaltatrice, concorrendo alla gara d'appalto, ha accettato il progetto iniziale come previsto nel contratto e nel capitolato speciale e, stipulando poi l'accordo di sottomissione, ha, ulteriormente espresso il proprio consenso alle modifiche, impegnandosi a proseguire nell'esecuzione dei lavori e rinunciando espressamente nell'atto di sottomissione e concordamento a far valere pretese per maggiori oneri o danni (cfr. art. 5 sopra riportato).
Le considerazioni esposte relativamente alle prime due sospensioni, si estendono, in parte, anche con riferimento alla sospensione del 4.7.2000 dovuta al sequestro preventivo del cantiere ad opera della procura della repubblica di Napoli.
Secondo la tesi dell'appellante, esso sarebbe stato disposto per la carenza, a monte, dei titoli autorizzativi delle opere da realizzare e per contrasto alle normative di urbanizzazione.
Va precisato, al riguardo, che il pur avendo ribadito nella propria comparsa di CP_1 costituzione in appello che il sequestro sarebbe derivato dalle difformità riscontrate dalla P.G. tra quanto previsto nei grafici di progetto e quanto rinvenuto sui luoghi, non ha proposto appello incidentale avverso il rigetto della domanda riconvenzionale formulata in primo grado, al fine di far dichiarare la responsabilità dell'impresa appaltatrice nella risoluzione del contratto e, quindi,
l'esame in corso deve essere limitato alla sola verifica della fondatezza del motivo di appello principale.
Va, altresì, precisato che la valutazione delle cause che hanno condotto al sequestro può essere effettuata sulla base del solo verbale di sequestro (prodotto in giudizio dal e non anche CP_1 sulla base degli altri atti di indagine, tra cui in particolare il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro, che a dire dell'appellante dimostrerebbe le “gravissime omissioni ed irregolarità compiute dal nell'iter di approvazione del progetto” (cfr. atto di appello, pag. Controparte_1
3); tale documento, infatti, sebbene riportato all'interno dell'atto di appello, non risulta depositato in giudizio, né è stato riportato nel suo contenuto dalla sentenza impugnata.
Ebbene, dal verbale di sequestro, risulta che i lavori edili “non risultano supportati da concessione, autorizzazione o comunque conformi ai citati titoli autorizzativi ed altresì in contrasto con le normative di urbanizzazione, limitazioni o vincoli”; nel medesimo verbale viene rilevata la realizzazione di opere in difformità o alle tavole di progetto o al grafico di progetto approvato dalla
Soprintendenza: in particolare, al secondo livello, è stata riscontrata “un'apertura a lume
8 ingrediente a mt.
2.10 da terra, di dimensioni 95x70 cm, non riportata nel relativo grafico afferente il progetto approvato dalla Sovraintendenza…” e, al terzo livello, “si rileva la chiusura di una finestra prospiciente un terrazzo lato mare. Detto terrazzo, inoltre, risulta delimitato a sx da parapetto che non risulta in progetto;
la sistemazione di tale parapetto ha prodotto una riduzione dell'ampiezza della superficie del terrazzo (in particolare riduzione di 4x4 mt). Tali opere non risultano essere previste nei grafici relativi ai progetti approvati dalla sopraintendenza” (all sub doc. 5 del . CP_1
Orbene, viste le ragioni indicate nel sequestro, il mancato deposito del progetto iniziale, del progetto di variante e delle evidenze grafiche ad essi allegate non permettendo di individuare precisamente i lavori oggetto dell'appalto e, quindi, di stabilire se la carenza dei titoli abilitativi, riscontrate dagli inquirenti, riguardi i lavori originariamente previsti, le variazioni ordinate successivamente ovvero se siano dovuti ad abusi perpetrati dall'impresa nella fase di esecuzione dei lavori. A ben vedere, anzi, il riferimento al “grafico afferente il progetto approvato dalla
Sovraintendenza” lascia propendere più per quest'ultima ipotesi che non per la prima e, tuttavia, in mancanza di appello incidentale da parte del non è necessario verificare se il sequestro sia CP_1 imputabile o meno all'odierna appellante, dovendosi limitare l'indagine in corso alla verifica di una responsabilità iniziale del nel mancato ottenimento delle autorizzazioni e dei titoli CP_1 amministrativi necessari alla realizzazione delle opere.
In definitiva, ritiene la Corte che non è stata fornita nessuna evidenza istruttoria utile a dimostrare la responsabilità del tanto per le sospensioni iniziali, quanto per la sospensione CP_1 dei lavori definitiva avvenuta con il sequestro del cantiere.
Né al mancato esercizio della facoltà di allegazione e prova della parte può soccorrere in via suppletiva la CTU, la cui richiesta di espletamento è stata reiterata con il terzo motivo di gravame.
Osserva al riguardo la Corte che l'operato del consulente assicura l'ausilio di cognizioni tecniche ovvero di elementi utili per valutare, sotto il profilo tecnico, le risultanze emerse durante la fase istruttoria, non potendosi arrivare al punto di assolvere mediante la consulenza l'onere probatorio gravante sulle parti processuali, né tanto meno compiere attraverso essa indagini esplorative.
Tali principi risultano declinati in modo ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, dalla quale si desume che “il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli
e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a
9 fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio”
(Cass. S.U. n. 3086/2022, principi ribaditi da ultimo, ex multis, Cass. n. 8498/2025).
Nel caso di specie, la consulenza invocata sarebbe diretta a verificare la causa dell'inadempimento contrattuale dedotto, senza che siano stati “…prodotti in atti precisi documenti tecnici ed amministrativi, dai quali emergono, a carico del , evidenti vizi Controparte_1 progettuali ed altrettanti errori e/o omissioni nell'iter di approvazione delle autorizzazioni dei lavori” (cfr. atto di appello, pag. 5). La cooperativa appellante, infatti, pur avendone la possibilità, in virtù della sua veste giuridica e del rapporto contrattuale intercorso con il appellato, non CP_1 ha provveduto ad allegare la documentazione, anche contabile, relativa all'appalto, rendendo di fatto un eventuale incarico conferito ad un CTU di carattere meramente esplorativo.
Pertanto, le delineate carenze probatorie non consentono di addebitare la responsabilità per l'inadempimento al CP_1
Tuttavia, sebbene non sia possibile ritenere che la risoluzione del contratto sia avvenuta per mutuo consenso, comunque, la sentenza di primo grado va confermata nella parte in cui ha dichiarato risolto il contratto di appalto.
Secondo i principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, quando non è stato possibile accertare gli specifici addebiti che le parti hanno dedotto a fondamento delle reciproche domande di risoluzione, il giudice “…deve dare atto dell'impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti e decidere di conseguenza quanto agli effetti risolutori di cui all'articolo 1458 del codice civile. Il giudice deve in tale ipotesi far comunque luogo a declaratoria di risoluzione del contratto, in quanto le contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, attese le contrastanti premesse, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale” (da ultimo Cass.
n. 3003/2025).
Va, quindi, confermata la dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto intercorso tra la e il così come già dichiarata dal primo giudice. Pt_1 Controparte_1
In considerazione del fatto che il riconoscimento delle pretese risarcitorie vantate dalla Pt_1 presuppone l'accertamento dell'inadempimento del e, quindi, la risoluzione del contratto CP_1 ad esso imputabile, il rigetto del primo motivo di appello assorbe gli ulteriori motivi di gravame afferenti all'an e al quantum del risarcimento richiesto quale conseguenza della prima domanda, nonché quello relativo alla non necessarietà dell'iscrizione delle riserve.
Per le ragioni esposte, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata, seppure con le precisazioni anzidette.
10 Le spese di lite del presente grado di giudizio tra l'appellante e l'appellato Pt_1 CP_1
seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i
[...] parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, detratti i compensi per l'attività istruttoria non svolta.
Le spese di lite tra gli interventori e e le altre parti Controparte_3 Controparte_4 processuali vanno, invece, interamente compensate, tenuto conto della natura meramente adesiva dell'intervento.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
nei confronti del e degli intervenuti Parte_1 Controparte_1
e , quali cessionari del credito per cui è causa, avverso la Controparte_3 Controparte_4 sentenza del Tribunale di Napoli n. 3101/2020, pubblicata il 29.4.2020, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la in persona del Parte_1
Presidente del Consiglio d'amministrazione p.t., al pagamento, in favore del Controparte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 12.000,00, oltre
Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3) compensa interamente le spese di lite del presente grado di appello tra gli interventori e e le altre parti processuali;
Controparte_3 Controparte_4
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
Si dà atto che la presente motivazione è stata redatta con la collaborazione del dott. Giuseppe
Romano, Magistrato ordinario in tirocinio.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2149/2020 R.G., avente ad oggetto “Appalto di opere pubbliche”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 9.7.2025
TRA
c.f. e P.IVA Parte_1
), in persona del Presidente del Consiglio d'amministrazione p.t., rappresentata e P.IVA_1 difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato già per il primo grado di giudizio e valevole anche per il presente giudizio di appello, da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. AGNESE CARANNANTE (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso il suo studio, sito in Quarto (NA) alla via Santa Maria n. 108;
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 giusta procura alle liti rilasciata con delibera di G.M. n. 122 del 26.8.2020 da ritenersi allegata in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. UMBERTO CORVINO (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Napoli alla Via C.F._2
Vittoria Colonna n. 14;
APPELLATO
NONCHE'
1 (c.f. ) e (c.f. Controparte_3 C.F._3 Controparte_4
), entrambi quali successori della (c.f. e P.IVA C.F._4 Controparte_5
) e il primo anche in proprio, quali cessionari del credito litigioso vantato dalla società P.IVA_3 appellante e per cui è causa, in virtù dell'atto transattivo con cessione di credito sottoscritto in data
7.3.2020, rappresentati e difesi, giusta procura alle liti rilasciata su atto separato da ritenersi apposta in calce all'atto di intervento volontario in giudizio, dagli avv.ti FRANCESCO LIGUORI (c.f.
) e RO VA (c.f. ed elettivamente C.F._5 C.F._6 domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Napoli alla Piazza Nicola Amore n. 10;
INTERVENTORI VOLONTARI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 2.4.2003, la Parte_1
(d'ora innanzi solo ”) conveniva il innanzi al Tribunale di
[...] Pt_1 Controparte_1
Napoli – sezione distaccata di Pozzuoli, affinché, in relazione ai lavori alla stessa affidati dal con contratto di appalto del 3.7.1998 per il “consolidamento e recupero di abitazioni per CP_1
l'edilizia economica e popolare sita in Località Marina Corricella”, venisse dichiarata, in via principale, la risoluzione del contratto per inadempimento del e, in via subordinata, CP_1
l'eccessiva onerosità sopravvenuta ovvero la sopravvenuta impossibilità, con conseguente condanna dell'Ente al pagamento dei diritti patrimoniali, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di danno emergente e lucro cessante, analiticamente indicati nell'atto di citazione. A fondamento della domanda, deduceva che il si era reso responsabile delle tre sospensioni CP_1 intervenute nel corso del rapporto, l'ultima delle quali, attuata con sequestro preventivo, aveva comportato la definitiva interruzione dei lavori. In particolare, deduceva che il era CP_1 responsabile innanzitutto di vizi progettuali, emersi sin dall'esecuzione dei primi interventi e derivanti da evidenti erronee previsioni di progettazione rispetto al reale stato dei luoghi e dal mancato compimento delle necessarie indagini morfologiche, per i quali la Direzione dei Lavori aveva dovuto dichiarare per be due volte la sospensione dei lavori: una prima volta, in data
19.7.1999, per consentire l'approvazione del progetto di variante, comportante, a suo dire, un'integrale revisione del progetto contrattuale e del relativo importo, cui aveva fatto seguito la ripresa dei lavori in data 30.8.1999 e la sottoscrizione di un accordo di sottomissione in data
16.9.1999; e, una seconda volta, il 25.10.1999, per ulteriori modifiche progettuali, a cui aveva fatto seguito la ripresa dei lavori in data 8.3.2000. Infine, lamentava la responsabilità del anche CP_1 nella terza e definitiva sospensione dei lavori, disposta dalla Procura della Repubblica di Napoli con sequestro preventivo del 4.7.2000, in ragione della carenza di titoli edilizi autorizzativi e della
2 violazione delle normative di urbanizzazione, limitazioni o vincoli di cui la era venuta a Pt_1 conoscenza solo a seguito della misura e del successivo iter procedimentale penale.
Costituendosi in giudizio, il eccepiva l'infondatezza della domanda, Controparte_1 negando la propria responsabilità per i presunti vizi progettuali determinanti le prime due sospensioni dei lavori, atteso che la società era perfettamente a conoscenza delle peculiarità e delle condizioni di esecuzione dei lavori, come previste sin dal principio nel capitolato speciale d'appalto e nell'allegato progetto, nonché, successivamente, nell'accordo di sottomissione stipulato dopo l'approvazione della variante, considerato anche che la società appaltatrice non aveva mai iscritto riserve nelle modalità ed entro i tempi prescritti dalla legge. Proponeva, altresì, domanda riconvenzionale per far dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'appaltatrice per il sequestro che ha determinato la definitiva sospensione dei lavori, evidenziando che, dal verbale del 4.7.2000, emergeva che la misura era stata imposta dalla difformità tra i grafici di progetto e quanto constatato sul posto, ossia dagli abusi edilizi realizzati dall'impresa nel corso dell'esecuzione delle opere. Chiedeva, pertanto, a sua volta, che venisse dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società attrice, con conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi in separato giudizio.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3101/2020, pubblicata il 29.4.2020, rilevato che era incontestata tra le parti la sussistenza di un rapporto basato sul contratto di affidamento dei lavori e che entrambe ne chiedevano la risoluzione, pur addebitandosi reciprocamente un grave inadempimento, dichiarava che tale circostanza costituiva un comportamento avente “carattere negoziale” e, quindi, procedeva all'accertamento della risoluzione del contratto di appalto per mutuo consenso, da ritenersi manifestato per facta concludentia. Rigettava, invece, le rispettive domande risarcitorie per carenza di prova, ritenuto che “oggetto di contestazione è la causa che avrebbe determinato il sequestro preventivo del cantiere e il protrarsi dei tempi di esecuzione dell'appalto e l'imputabilità degli inadempimenti”. Quanto alla domanda di parte attrice, il giudice riteneva non assolto l'onere probatorio incombente sulla parte, non avendo essa offerto riscontro delle lamentate carenze progettuali e non avendo prodotto la documentazione tecnica o contabile relativa al rapporto contrattuale controverso al fine di consentire una valutazione della sussistenza e dell'imputabilità degli inadempimenti, nonché la loro incidenza in termini risarcitori. Deduceva anche che le prospettate preclusioni non potevano essere superate neppure attraverso la tardiva richiesta di CTU, qualificata dal Tribunale come esplorativa e non percipiente, non avendo ad oggetto fatti accertabili solo mediante ausili tecnici, in quanto peraltro relativa a fatti principali.
Aggiungeva, altresì, che l'appaltatrice aveva potuto visionare i progetti prima della sottoscrizione del contratto, rendendosi edotta di eventuali vizi che aveva accettato e che, in ogni caso, trattandosi
3 di appalto pubblico risalente al 1998, avrebbe dovuto avanzare le c.d. riserve. Rigettava, infine, anche la domanda riconvenzionale avanzata dal ritenendo che l'Ente non avesse provato CP_1 né che l'impresa aveva eseguito opere abusive difformi dal progetto, né che tale circostanza aveva costituito l'unica causa del sequestro.
Avverso tale sentenza, notificata in data 11.5.2020, la società ha proposto appello, con Pt_1 atto di citazione tempestivamente notificato il 10.6.2020, censurando, con il primo motivo, l'omessa e/o erronea valutazione da parte del primo giudice dei fatti e delle prove documentali in atti, da cui emergeva chiaramente l'esclusiva responsabilità del nell'inadempimento dell'appalto e CP_1 nella causazione dei danni lamentati;
errore che aveva indotto il giudice a dichiarare la risoluzione del contratto non per grave inadempimento del bensì per muto consenso. Con il secondo CP_1 motivo, la società appellante ha evidenziato che, in conseguenza delle sospensioni dei lavori imputabili all'inadempimento della stazione appaltante, aveva sopportato maggiori oneri per le varianti al progetto iniziale e il prolungamento dei tempi di realizzazione dei lavori, così che i maggiori costi supportati per la custodia del cantiere, dei materiali, dei macchinari, per il pagamento dei lavoratori e per il prolungamento dei vincoli fideiussori costituivano un danno in re ipsa. Ha evidenziato, poi, che la quantificazione della pretesa risarcitoria risultava per tabulas e che, in ogni caso, poteva evincersi presuntivamente, tenuto conto del danno emergente e del lucro cessante derivanti dall'impossibilità di ottenere l'integrale corrispettivo contrattuale pattuito e di impiegare mezzi e risorse per eseguire nuovi lavori. Con il terzo motivo, la ha lamentato l'erronea Pt_1 decisione del giudice di primo grado per avere revocato l'ordinanza con la quale era stata ammessa la CTU, sostenendo che la richiesta, avanzata sulla scorta della precisa documentazione tecnica allegata e prodotta agli atti, soddisfaceva i requisiti di ammissibilità di una CTU percipiente, come fissati dalla giurisprudenza di legittimità. Con il quarto motivo, ancora, ha censurato l'erronea valutazione di applicabilità della disciplina delle riserve, alla quale, invece, non era tenuta, atteso che l'azione di risoluzione per inadempimento proposta metteva in discussione l'esistenza stessa dell'appalto, prevalendo sulla disciplina di settore ed imponendo una decisione secondo i criteri di cui agli artt. 1453 e ss. c.c. Con il quinto ed ultimo motivo, infine, in riferimento al quantum debeatur, l'appellante ha sostenuto che, in ogni caso, il danno doveva liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 5.10.2020, il ha Controparte_1 chiesto il rigetto del gravame, evidenziandone l'infondatezza. In particolare, ha escluso la propria responsabilità nell'inadempimento del contratto di appalto, insistendo che il sequestro era stato causato dall'esecuzione di opere difformi rispetto al progetto da parte della società. Ha dedotto, altresì, l'infondatezza della conseguente pretesa risarcitoria per carenza di riscontro probatorio, non
4 superabile né attraverso la richiesta CTU, di cui ha ribadito il carattere esplorativo, né invocando la valutazione equitativa del danno.
In data 7.7.2025, si sono costituiti in giudizio, intervenendo volontariamente, CP_3
e , entrambi come successori della cancellata e il
[...] Controparte_4 Controparte_5 primo anche in proprio, quali cessionari del credito vantato in giudizio dalla , che, avendo Pt_1 deliberato la cessazione della propria attività in data 12.2.2020, il 7.3.2020 aveva stipulato un accordo transattivo con la e con , a tacitazione di tutti i rapporti CP_5 Controparte_3 passati e futuri. Considerata l'efficacia novativa dell'intesa transattiva e l'efficacia pro soluto della cessione, avvenuta per metà a favore della (la cui compagine sociale era rappresentata CP_5 da per il 70% e da per il restante 30%) e per metà a favore Controparte_3 Controparte_4 dello stesso , i cessionari sono intervenuti in giudizio, riportandosi a tutto quanto Controparte_3 già dedotto ed eccepito dall'appellante società e facendo propri i motivi di appello da questa proposti, senza avanzare domande autonome.
All'udienza collegiale del 9.7.2025, trattata in modalità scritta con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Deve preliminarmente evidenziarsi che manca agli atti la produzione del fascicolo di parte appellante, atteso che il fascicolo di primo grado è solo parzialmente telematico visto l'anno d'iscrizione a ruolo della causa (2003) e non contiene la produzione telematica anche dei documenti di parte allegati al suo fascicolo, cartaceamente depositato in primo grado;
tuttavia, la causa può essere decisa sulla base degli atti.
Ed infatti, il 23.6.2020, immediatamente dopo la proposizione del gravame, la società appellante, tenuta a depositare al momento della costituzione in appello la propria produzione di primo grado (artt. 347 e 165 c.p.c.), ha presentato un'istanza per essere rimessa in termini per il deposito documentale del fascicolo di parte già prodotto in primo grado, lamentando di non essere riuscita tempestivamente a ritararlo, stanti le particolari cautele imposte dalla pandemia di Covid
19, che l'avevano costretta a prendere appuntamento con la cancelleria del giudice a quo, quando il termine per la sua costituzione in appello era già spirato. Pur avendo il Collegio accolto tale richiesta con ordinanza del 9.12.2020, non risulta agli atti (cfr. storico del fascicolo telematico) che la parte appellante abbia mai provveduto al deposito cartaceo del fascicolo di primo grado, contenente anche la documentazione ivi prodotta;
né risulta che essa abbia effettuato il deposito telematico, mediante la scannerizzazione dei documenti.
Non può, quindi, essere accolta l'istanza formulata dagli interventori in sede di comparsa conclusionale volta ad ottenere la rimessione della causa sul ruolo “per l'acquisizione del predetto
5 fascicolo o, eventualmente, per la sua ricostruzione, comprensiva anche dei fascicoli delle parti”
(cfr. comparsa conclusionale pag. 1), non avendo la parte dedotto nessuna circostanza attestante l'impossibilità di produrre prima la suddetta produzione, nonostante la rimessione in termini da parte del Collegio e l'appuntamento già preso con la cancelleria del Tribunale per il ritiro (così come comprovato dalle PEC allegate all'istanza di rimessione in termini proposta dalla parte appellante in data 23.6.2020).
La causa va, quindi, decisa sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo telematico d'ufficio di primo grado, degli atti di parte ivi rinvenibili, nonché sulla base di quelli ridepositati dalle parti stesse nel presente giudizio di appello (cfr. documentazione allegata dal alla comparsa di CP_1 costituzione).
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato, dovendosi confermare la sentenza impugnata, seppure per motivazioni parzialmente diverse da quelle adottate dal primo giudice.
Con il primo motivo di appello, la ha contestato la dichiarata risoluzione del contratto Pt_1 per muto consenso delle parti, lamentando l'omessa e/o erronea valutazione da parte del primo giudice dei fatti e delle prove documentali in atti, da cui emergeva chiaramente l'esclusiva responsabilità del nell'inadempimento dell'appalto. CP_1
Osserva la Corte che effettivamente va esclusa la natura consensuale della risoluzione pronunciata dal primo giudice, avendo chiesto, ciascuna delle parti, la risoluzione del contratto per il grave inadempimento altrui. Le domande formulate in primo grado da entrambi i contraenti, infatti, escludono, di per sé, che esse abbiano espresso una comune volontà negoziale ed impongono al giudice la necessità di valutare i comportamenti delle parti, alla luce dei documenti in atti, al fine di stabilire a quale di esse sia imputabile l'inadempimento che ha condotto alla risoluzione, eventualmente comparando i reciproci inadempimenti al fine di individuarne la maggiore gravità.
La sin dal primo grado di giudizio ha sostenuto che le sospensioni intervenute nella Pt_1 fase iniziale dell'esecuzione delle opere dovessero imputarsi alle carenze del progetto predisposto dal A dire dell'appellante, la sospensione del 19.7.1999, disposta per consentire CP_1
l'approvazione del progetto di variante, avvenuta poi con delibera di G.M. n. 667/1999 del 20 agosto 1999, dimostrerebbe che la modifica strutturale dell'oggetto del contratto, in termini tecnici ed economici era ascrivibile ad una carenza progettuale del Comune, confermata dall'atto di sottomissione del 16.9.1999, a seguito della ripresa dei lavori, avvenuta con verbale del 30.8.1999, con il quale i contraenti convenivano la necessità di adottare novità strutturali al progetto, disponendo la proroga di quattro mesi del termine di ultimazione dei lavori.
L'appellante ha, tuttavia, omesso di produrre in giudizio la documentazione necessaria a dimostrare i lamentati vizi progettuali, mancando agli atti sia il progetto esecutivo iniziale, sia
6 quello di variante: non risultando allegati né la delibera C.C. n. 98/1990 di sua approvazione, né i disegni del primo progetto, che, secondo l'art. 14 del capitolato speciale (prodotto solo parzialmente ed in versione particolarmente ridotta), avrebbero dovuto costituire parte integrante del contratto, né ancora i documenti allegati al progetto di variante, ossia le n. 19 tavole di progetto, che avrebbero causato la seconda sospensione dei lavori, per ulteriori modifiche e nuove previsioni progettuali
(cfr. atto di citazione in primo grado, pag. 3), di cui nessun riferimento emerge dal contenuto nel verbale del 25.10.1999 o nel verbale di ripresa dell'8.3.2000.
La mancanza di tali documenti rende impossibile effettuare una valutazione comparativa tra i diversi progetti succedutisi nel tempo, al fine di verificare se le opere di consolidamento, resesi necessarie a seguito dello svolgimento delle operazioni iniziali, erano effettivamente ascrivibili ad un difetto di progettazione iniziale da parte del e non erano in alcun modo conoscibili CP_1 dall'appaltatrice al momento della partecipazione alla gara.
Il capitolato speciale, infatti, all'art.
5 - rubricato “Forme, principali dimensioni e variazioni delle opere progettate” - stabilisce che “l'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dal progetto, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche sopra indicati, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori…”, comprendendo con locuzione generica, tra le altre opere, “2) l'esecuzione di fondazioni e contenimento mediante pali trivellati di vario diametro”.
L'atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi datato 16.9.1999 dà, poi, atto in premessa, che: “durante l'esecuzione dei lavori di impianto cantiere, demolizioni di corpi insistenti nell'area, movimento di materia e dei rilievi geologici effettuati sono emerse nuove morfologie del terreno…che hanno reso necessario un nuovo studio del progetto strutturale ed una diversità di categorie di lavoro, atte all'esecuzione dell'opera, non contemplate nel tariffario”.
All'art. 1 del medesimo atto di sottomissione risulta l'impegno assunto dalla ad Pt_1
“eseguire senza esclusione alcuna i lavori secondo i grafici strutturali, allegati al presente atto come parte integrante, delle disposizioni dettate dalla D.L. riportati sugli ordini di servizio o dettati verbalmente in cantiere” e al successivo art. 2 la conferma delle condizioni di esecuzione contenute nel capitolato speciale di appalto. L'art. 5, poi, per effetto delle nuove categorie di lavoro, ha previsto la proroga del termine di ultimazione dei lavori e l'accordo tra le parti a ché “il programma dei lavori sarà modulato, nel rispetto di detto termine, di concerto con la Direzione Lavori, senza che ciò comporti da parte dell'impresa alcuna pretesa per maggiori oneri o danni per il tempo prorogato”.
In mancanza dei grafici di progetto e delle specifiche tecniche presuntivamente intercorse durante l'esecuzione dei lavori, la ricognizione degli unici documenti allegati non è sufficiente a
7 dimostrare una iniziale responsabilità progettuale del e, quindi, la sua esclusiva CP_1 responsabilità nelle prime due sospensioni dei lavori.
Né agli atti emergono indici da cui poter desumere che le variazioni progettuali poste in essere dopo la prima sospensione fossero relative ad opere prevedibili prima ancora dell'inizio dei lavori di scavo o a carenze della stazione appaltante, dovendo darsi conto, inoltre, del fatto che la società appaltatrice, concorrendo alla gara d'appalto, ha accettato il progetto iniziale come previsto nel contratto e nel capitolato speciale e, stipulando poi l'accordo di sottomissione, ha, ulteriormente espresso il proprio consenso alle modifiche, impegnandosi a proseguire nell'esecuzione dei lavori e rinunciando espressamente nell'atto di sottomissione e concordamento a far valere pretese per maggiori oneri o danni (cfr. art. 5 sopra riportato).
Le considerazioni esposte relativamente alle prime due sospensioni, si estendono, in parte, anche con riferimento alla sospensione del 4.7.2000 dovuta al sequestro preventivo del cantiere ad opera della procura della repubblica di Napoli.
Secondo la tesi dell'appellante, esso sarebbe stato disposto per la carenza, a monte, dei titoli autorizzativi delle opere da realizzare e per contrasto alle normative di urbanizzazione.
Va precisato, al riguardo, che il pur avendo ribadito nella propria comparsa di CP_1 costituzione in appello che il sequestro sarebbe derivato dalle difformità riscontrate dalla P.G. tra quanto previsto nei grafici di progetto e quanto rinvenuto sui luoghi, non ha proposto appello incidentale avverso il rigetto della domanda riconvenzionale formulata in primo grado, al fine di far dichiarare la responsabilità dell'impresa appaltatrice nella risoluzione del contratto e, quindi,
l'esame in corso deve essere limitato alla sola verifica della fondatezza del motivo di appello principale.
Va, altresì, precisato che la valutazione delle cause che hanno condotto al sequestro può essere effettuata sulla base del solo verbale di sequestro (prodotto in giudizio dal e non anche CP_1 sulla base degli altri atti di indagine, tra cui in particolare il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro, che a dire dell'appellante dimostrerebbe le “gravissime omissioni ed irregolarità compiute dal nell'iter di approvazione del progetto” (cfr. atto di appello, pag. Controparte_1
3); tale documento, infatti, sebbene riportato all'interno dell'atto di appello, non risulta depositato in giudizio, né è stato riportato nel suo contenuto dalla sentenza impugnata.
Ebbene, dal verbale di sequestro, risulta che i lavori edili “non risultano supportati da concessione, autorizzazione o comunque conformi ai citati titoli autorizzativi ed altresì in contrasto con le normative di urbanizzazione, limitazioni o vincoli”; nel medesimo verbale viene rilevata la realizzazione di opere in difformità o alle tavole di progetto o al grafico di progetto approvato dalla
Soprintendenza: in particolare, al secondo livello, è stata riscontrata “un'apertura a lume
8 ingrediente a mt.
2.10 da terra, di dimensioni 95x70 cm, non riportata nel relativo grafico afferente il progetto approvato dalla Sovraintendenza…” e, al terzo livello, “si rileva la chiusura di una finestra prospiciente un terrazzo lato mare. Detto terrazzo, inoltre, risulta delimitato a sx da parapetto che non risulta in progetto;
la sistemazione di tale parapetto ha prodotto una riduzione dell'ampiezza della superficie del terrazzo (in particolare riduzione di 4x4 mt). Tali opere non risultano essere previste nei grafici relativi ai progetti approvati dalla sopraintendenza” (all sub doc. 5 del . CP_1
Orbene, viste le ragioni indicate nel sequestro, il mancato deposito del progetto iniziale, del progetto di variante e delle evidenze grafiche ad essi allegate non permettendo di individuare precisamente i lavori oggetto dell'appalto e, quindi, di stabilire se la carenza dei titoli abilitativi, riscontrate dagli inquirenti, riguardi i lavori originariamente previsti, le variazioni ordinate successivamente ovvero se siano dovuti ad abusi perpetrati dall'impresa nella fase di esecuzione dei lavori. A ben vedere, anzi, il riferimento al “grafico afferente il progetto approvato dalla
Sovraintendenza” lascia propendere più per quest'ultima ipotesi che non per la prima e, tuttavia, in mancanza di appello incidentale da parte del non è necessario verificare se il sequestro sia CP_1 imputabile o meno all'odierna appellante, dovendosi limitare l'indagine in corso alla verifica di una responsabilità iniziale del nel mancato ottenimento delle autorizzazioni e dei titoli CP_1 amministrativi necessari alla realizzazione delle opere.
In definitiva, ritiene la Corte che non è stata fornita nessuna evidenza istruttoria utile a dimostrare la responsabilità del tanto per le sospensioni iniziali, quanto per la sospensione CP_1 dei lavori definitiva avvenuta con il sequestro del cantiere.
Né al mancato esercizio della facoltà di allegazione e prova della parte può soccorrere in via suppletiva la CTU, la cui richiesta di espletamento è stata reiterata con il terzo motivo di gravame.
Osserva al riguardo la Corte che l'operato del consulente assicura l'ausilio di cognizioni tecniche ovvero di elementi utili per valutare, sotto il profilo tecnico, le risultanze emerse durante la fase istruttoria, non potendosi arrivare al punto di assolvere mediante la consulenza l'onere probatorio gravante sulle parti processuali, né tanto meno compiere attraverso essa indagini esplorative.
Tali principi risultano declinati in modo ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, dalla quale si desume che “il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli
e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a
9 fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio”
(Cass. S.U. n. 3086/2022, principi ribaditi da ultimo, ex multis, Cass. n. 8498/2025).
Nel caso di specie, la consulenza invocata sarebbe diretta a verificare la causa dell'inadempimento contrattuale dedotto, senza che siano stati “…prodotti in atti precisi documenti tecnici ed amministrativi, dai quali emergono, a carico del , evidenti vizi Controparte_1 progettuali ed altrettanti errori e/o omissioni nell'iter di approvazione delle autorizzazioni dei lavori” (cfr. atto di appello, pag. 5). La cooperativa appellante, infatti, pur avendone la possibilità, in virtù della sua veste giuridica e del rapporto contrattuale intercorso con il appellato, non CP_1 ha provveduto ad allegare la documentazione, anche contabile, relativa all'appalto, rendendo di fatto un eventuale incarico conferito ad un CTU di carattere meramente esplorativo.
Pertanto, le delineate carenze probatorie non consentono di addebitare la responsabilità per l'inadempimento al CP_1
Tuttavia, sebbene non sia possibile ritenere che la risoluzione del contratto sia avvenuta per mutuo consenso, comunque, la sentenza di primo grado va confermata nella parte in cui ha dichiarato risolto il contratto di appalto.
Secondo i principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, quando non è stato possibile accertare gli specifici addebiti che le parti hanno dedotto a fondamento delle reciproche domande di risoluzione, il giudice “…deve dare atto dell'impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti e decidere di conseguenza quanto agli effetti risolutori di cui all'articolo 1458 del codice civile. Il giudice deve in tale ipotesi far comunque luogo a declaratoria di risoluzione del contratto, in quanto le contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, attese le contrastanti premesse, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale” (da ultimo Cass.
n. 3003/2025).
Va, quindi, confermata la dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto intercorso tra la e il così come già dichiarata dal primo giudice. Pt_1 Controparte_1
In considerazione del fatto che il riconoscimento delle pretese risarcitorie vantate dalla Pt_1 presuppone l'accertamento dell'inadempimento del e, quindi, la risoluzione del contratto CP_1 ad esso imputabile, il rigetto del primo motivo di appello assorbe gli ulteriori motivi di gravame afferenti all'an e al quantum del risarcimento richiesto quale conseguenza della prima domanda, nonché quello relativo alla non necessarietà dell'iscrizione delle riserve.
Per le ragioni esposte, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata, seppure con le precisazioni anzidette.
10 Le spese di lite del presente grado di giudizio tra l'appellante e l'appellato Pt_1 CP_1
seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i
[...] parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, detratti i compensi per l'attività istruttoria non svolta.
Le spese di lite tra gli interventori e e le altre parti Controparte_3 Controparte_4 processuali vanno, invece, interamente compensate, tenuto conto della natura meramente adesiva dell'intervento.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
nei confronti del e degli intervenuti Parte_1 Controparte_1
e , quali cessionari del credito per cui è causa, avverso la Controparte_3 Controparte_4 sentenza del Tribunale di Napoli n. 3101/2020, pubblicata il 29.4.2020, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la in persona del Parte_1
Presidente del Consiglio d'amministrazione p.t., al pagamento, in favore del Controparte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 12.000,00, oltre
Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3) compensa interamente le spese di lite del presente grado di appello tra gli interventori e e le altre parti processuali;
Controparte_3 Controparte_4
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
Si dà atto che la presente motivazione è stata redatta con la collaborazione del dott. Giuseppe
Romano, Magistrato ordinario in tirocinio.
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