TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/07/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza del 14 luglio 2025 celebrata con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1355 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2019, vertente
tra
P. IVA: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede a Tortoreto, in via Sicilia n. 8, elettivamente domiciliata a Tortoreto, in via Sardegna n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Gianluca Bartolomei, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso in appello;
- parte appellante -
e
(C.F.: , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, con sede a Tortoreto, in Piazza Libertà n. 12, elettivamente domiciliato a Giulianova, in via Indipendenza n. 17, presso e nello studio dell'Avv. Patrizia Cartone, che lo rappresenta e difende in virtù di Delibera della Giunta Comunale n. 148 del 23 maggio 2019 e Determina n. 349 del 30 maggio 2019, R.G. 674, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
- parte appellata -
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Teramo n.
125/2019 pubblicata in data 11 marzo 2019.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di discussione celebrata in data 14 luglio 2025.
CONCISA ESPOSIZONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 204-bis d.lgs. n. 285/1992 (“Codice della Strada” o
“C.d.S.”) depositato il 16 novembre 2018 avanti al Giudice di Pace di Teramo,
(d'ora in poi anche solo “ ”) ha Parte_1 Parte_1 proposto opposizione avverso il verbale di contestazione e accertamento n.
21607/2018 Registro n. 196/2018, elevato in data 29 ottobre 2018 dal Corpo di
Polizia Municipale del ortoreto, con il quale le è stata contestata CP_2 la violazione dell'art. 21 commi I, IV e V del Codice della Strada, a fronte della attestazione da parte della Polizia Municipale, in data 27 settembre 2018, della occupazione, da parte di essa , della via pubblica G. Ricci, Parte_1 per un tratto di circa ml. 21,00 x ml. 0,70, con una recinzione costituita da paletti in legno e lamiera ondulata color acciaio, in assenza di qualsiasi autorizzazione o concessione dell'ente proprietario della strada o comunque competente al suo rilascio. A sostegno del ricorso di primo grado, Parte_1
ha esposto che: l'occupazione del piccolo tratta di strada di cui si
[...] discute era stata effettuata per realizzare una serie di opere pubbliche, quali parcheggi, marciapiedi, illuminazione e sottoservizi stradali, sull'area di proprietà comunale confinante con la sede stradale di via Ricci, precisando che tali opere erano localizzate per la maggior parte all'interno della area comunale adiacente la strada di via Ricci e, per una piccola porzione, era stata interessata anche la parte marginale della sede stradale di via Ricci per la realizzazione del collettore di raccolta delle acque meteoriche, la quale aveva reso necessaria la recinzione a delimitazione della porzione di strada occupata per l'esecuzione di detti lavori;
le opere in corso di realizzazione non erano opere private, ma pubbliche, realizzate sul terreno di proprietà comunale che essa società ricorrente doveva realizzare in forza dell'atto di convenzione che era stato precedentemente stipulato tra la dante causa di essa ricorrente (e cioè le sig.re e ed il di Tortoreto, con atto Parte_2 CP_3 CP_2 pubblico del 1 agosto 2021; trattandosi di opere pubbliche realizzate su
2 proprietà comunale, il in quanto proprietario delle aree interessate CP_2 dall'esecuzione delle opere pubbliche, aveva autorizzato la loro occupazione sia attraverso la preventiva approvazione del progetto esecutivo di tutte le opere di urbanizzazione, sia mediante la successiva e conseguente stipula dell'atto di convenzione sopra richiamato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17 dicembre 2018, si è costituito in primo grado il , contestando tutte le avverse Controparte_4 deduzioni.
La causa è stata definita con la sentenza n. 125/2019, pubblicata in data
11 marzo 2019, con la quale il Giudice di Pace di Teramo ha rigettato l'opposizione spiegata dalla società ed avverso la quale Parte_3 questa ha interposto l'odierno gravame mediante ricorso in appello, depositato in data 24 aprile 2019 e ritualmente notificato all'ente comunale, rassegando le seguenti conclusioni: “- in totale riforma della sentenza impugnata accogliere l'appello e per l'effetto annullare o dichiarare l'illegittimità e/o nullità del verbale di contestazione e accertamento n° 21607/2018 Registro n° 1961/2018, elevato in data 29/10/2018 dal Corpo Polizia Municipale del Comune di Tortoreto, per la presunta violazione dell'art. 21 comma 1, 4 e 5 del C.d.s.; - condannare la parte appellata al rimborso delle spese e competenze processuali del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
In particolare, la società appellante ha affidato la propria impugnazione a due motivi, e segnatamente: (i) “motivazione carente, apparente perplessa e sommaria” della decisione di primo grado, che si sarebbe limitata ad affermare, al contrario di quanto risulta dalla documentazione versata in atti, che non è stata dimostrata l'esistenza della preventiva autorizzazione all'occupazione da parte del (proprietario dell'area), senza spiegare le Controparte_4 ragioni per le quali non ha ritenuto che la delibera della Giunta Comunale n.
300 del 25 luglio 2012 - con la quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione da realizzare su una porzione dell'asse stradale di via Ricci e sull'adiacente area comunale - e la successiva convenzione urbanistica mediante atto pubblico del 1 agosto 2012 sottoscritto dal CP_2
e della dante causa di essa appellante non possano essere qualificati alla stregua di una preventiva autorizzazione ad occupare la strada pubblica;
(ii)
“errata valutazione delle circostanze di fatto. Violazione per errata applicazione del 1
3 comma dell'art. 21 C.d.s.”, norma che sancisce il divieto - senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada - di eseguire opere o effettuare depositi e/o aprire cantieri stradali, anche temporanei, delle loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto, sempre sul presupposto secondo cui la delibera della Giunta Comunale n. 200 del 25 luglio 2012 e la successiva convenzione del 1 agosto 2012, essendo state adottate e stipulate dal proprietario della strada, devono invero essere riqualificate come autorizzazione ad eseguire opere o effettuare depositi/aprire cantieri sulla strada, per cui alcuna violazione dell'art. 21 può ritenersi integrata.
Con comparsa del 27 giugno 2019, si è costituita nell'odierno giudizio parte appellata, chiedendo di rigettare integralmente il gravame avversario siccome totalmente infondato, con richiesta di condanna della società appellante, oltre che ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per l'evidente temerarietà dell'azione.
A seguito di diversi rinvii disposti dal precedente titolare, lo scrivente magistrato è divenuto titolare del fascicolo in data 12 marzo 2024 e quindi, all'udienza odierna del 14 luglio 2025, celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata introitata per la decisione e decisa nei termini che seguono.
L'appello è integralmente infondato e va rigettato, con conseguente integrale conferma della decisione di primo grado.
Deve preliminarmente chiarirsi che l'occupazione accertata e sanzionata mediante il verbale redatto dalla Polizia Municipale di Tortoreto non è stata contestata dalla società appellante, la quale, a ben vedere, ha ammesso di non aver mai richiesto l'apposita autorizzazione comunale, e ciò sul presupposto – giuridicamente errato – di poter qualificare la deliberazione della Giunta comunale del 25 luglio 2012 e la successiva convenzione urbanistica del 1 agosto 2012 alla stregua atti di autorizzazione o concessione implicita all'occupazione della sede stradale e delle relative pertinenze.
Ora, nello specifico, il , con la predetta delibera Controparte_4 della relativa Giunta n. 200 adottata il 25 luglio 2012, ha approvato il progetto esecutivo che era stato all'epoca proposto dalla sig.ra VA che Pt_2 prevedeva la specifica cessione in favore dell'Amministrazione Comunale di una area di 853 mq;
la sig.ra infatti, in data 5 aprile 2012, aveva presentato Pt_2
4 al predetto Comune richiesta di permesso di costruire per realizzare un fabbricato di civile abitazione (pratica edilizia n. 60/2012) su un lotto di terreno sito in via Ricci (in quanto, al fine di ottenere il predetto titolo abilitativo ed attuare in concreto l'intervento edilizio, era indispensabile che il privato istante realizzasse gli interventi e poi cedesse al Comune e sistemasse le relative aree pari di almeno mq 851,56) ed il successivo 2 maggio 2012 aveva presentato all'Amministrazione comunale progetto esecutivo prot. n. 11407 di sistemazione dell'area di sua proprietà da cedere al , il Controparte_4 quale, con la menzionata delibera n. 200, aveva appunto approvato l'intervento.
Quindi, in data 1 agosto 2012, mediante atto pubblico a rogito del notaio
(Rep. n. 850, Racc. n. 692), la proprietaria sig.ra da Persona_1 Parte_2 un lato ed il dall'altro lato hanno stipulato apposita Controparte_4 convenzione urbanistica di cessione gratuita, con la quale la prima si è impegnata verso il secondo a sistemare a proprie spese le aree in cessione, secondo le modalità rappresentate nell'approvato progetto esecutivo e sotto la vigilanza dell'Area Tecnica Comunale.
Successivamente, con permesso di costruire n. 13/2017, la società odierna appellante, avente causa della proprietaria sig.ra è Parte_2 stata autorizzata ad eseguire i lavori di realizzazione di un edificio residenziale, sul terreno sito in via Ricci, tenuto conto del progetto esecutivo approvato con la delibera di Giunta n. 200/2012.
Ebbene, dalla semplice lettura della deliberazione della Giunta comunale n. 200 e della successiva convenzione urbanistica, è possibile evincere che, con la prima, la Giunta comunale si è limitata ad approvare il progetto esecutivo presentato dalla Sig.ra senza che però nulla sia Pt_2 specificato in relazione all'autorizzazione ad occupare la sede stradale da parte della ditta esecutrice dei lavori, né è corretto sostenere che una sorta di concessione in tal senso possa implicitamente discendere dall'approvazione degli interventi descritti nel progetto.
Parimenti, con la convenzione urbanistica, il Comune odierno appellato si è limitato a consentire ai titolari del terreno la costruzione del fabbricato di civile abitazione, fermo l'obbligo di sistemazione delle aree in cessione, mediante realizzazione di parcheggi, marciapiedi, illuminazione e
5 sottoservizi stradali, senza però che all'interno della stessa sia prevista l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
Peraltro, giova precisare che la società appellante, prima dell'apertura del cantiere, conosceva o per lo meno avrebbe dovuto conoscere della necessità di richiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 21 C.d.s.: infatti, il permesso di costruire n. 13/2017, rilasciato in favore dell'odierna appellante per la concreta esecuzione delle opere di cui trattasi, al n. 3 prevede espressamente “PRESCRIZIONI E AVVERTENZE GENERALI”, che “non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Per eventuali occupazioni di aree pubbliche o manomissioni del suolo pubblico è necessario richiedere l'apposita autorizzazione comunale. A lavoro ultimato, le aree e gli spazi pubblici debbono essere restituite nel pristino stato”.
Ne deriva quindi che la società appellante non può contestare la decisione di primo grado, sostenendo che la deliberazione afferente il progetto esecutivo e la convenzione urbanistica contengano l'autorizzazione implicita ad occupare la sede stradale, se, nello stesso permesso di costruire ottenuto, è invero esplicitata la necessità di richiedere un'apposita autorizzazione in tal senso, risultando quindi evidente che avrebbe dovuto Parte_1 richiedere, prima di occupare la sede pubblica, la concessione all'occupazione da parte del . Controparte_4
Del resto, il provvedimento di concessione per l'occupazione di suolo pubblico non può intendersi formato mediante silenzio assenso, abbisognando di un provvedimento scritto espresso.
Quanto poi al secondo motivo di appello concernente la falsa applicazione dell'art. 21 C.d.s., la disposizione normativa in commento prescrive l'obbligo di apposita autorizzazione per l'occupazione della sede viaria nel caso di realizzazione di opere o apertura di cantieri, senza effettuare alcuna distinzione di sorta della natura pubblicistica o privatistica degli interventi da eseguire, e ciò in quanto il bene giuridico tutelato da tale norma nulla ha a che vedere con la titolarità dell'opera o dell'area oggetto di intervento, essendo infatti funzionale ad evitare che il deposito di materiali e comunque la presenza di mezzi e lavoratori sulla strada possano compromettere la sicurezza e la fluidità della circolazione, rivelandosi conseguentemente ininfluente ed irrilevante la distinzione in merito alla
6 natura dell'opera o dell'intervento da realizzare - invece erroneamente valorizzata da parte appellante - ai fini dell'osservanza dell'art. 21 C.d.s.
Infine, deve osservarsi che la delibera n. 200/2012 e la convenzione urbanistica sono atti e provvedimenti totalmente differenti, per natura e contenuto, rispetto all'autorizzazione di cui all'art. 21 C.d.s., sicché gli stessi non possono in alcun modo comportare il rilascio implicito di una concessione ad occupare la sede stradale.
In definitiva, alla luce delle esposte argomentazioni, l'appello deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della decisione di primo grado.
Con riguardo alle spese di lite, queste seguono il criterio della soccombenza di parte appellante e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., con applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la non particolare complessità della questioni giuridiche trattate, senza invece applicazione della fase istruttoria.
Da ultimo, il complessivo tenore delle difese svolte dalla società appellante, non evidenziando chiari profili di dolo o colpa grave e comunque un vero e proprio abuso del processo, giustifica il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata, fermo restando, peraltro, che il rigetto integrale dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione qui proposta e integralmente rigettata, ai sensi dell'art. 13, co.
1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa contraddistinta dal R.G. n.
1355/2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Teramo n. 125/2019 pubblicata in data 11 marzo 2019;
7 2) CONDANNA parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellata, che sono liquidate nella somma di € 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) RIGETTA la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte appellante;
4) DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 14 luglio 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza Pedullà
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza del 14 luglio 2025 celebrata con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1355 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2019, vertente
tra
P. IVA: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede a Tortoreto, in via Sicilia n. 8, elettivamente domiciliata a Tortoreto, in via Sardegna n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Gianluca Bartolomei, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso in appello;
- parte appellante -
e
(C.F.: , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, con sede a Tortoreto, in Piazza Libertà n. 12, elettivamente domiciliato a Giulianova, in via Indipendenza n. 17, presso e nello studio dell'Avv. Patrizia Cartone, che lo rappresenta e difende in virtù di Delibera della Giunta Comunale n. 148 del 23 maggio 2019 e Determina n. 349 del 30 maggio 2019, R.G. 674, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
- parte appellata -
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Teramo n.
125/2019 pubblicata in data 11 marzo 2019.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di discussione celebrata in data 14 luglio 2025.
CONCISA ESPOSIZONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 204-bis d.lgs. n. 285/1992 (“Codice della Strada” o
“C.d.S.”) depositato il 16 novembre 2018 avanti al Giudice di Pace di Teramo,
(d'ora in poi anche solo “ ”) ha Parte_1 Parte_1 proposto opposizione avverso il verbale di contestazione e accertamento n.
21607/2018 Registro n. 196/2018, elevato in data 29 ottobre 2018 dal Corpo di
Polizia Municipale del ortoreto, con il quale le è stata contestata CP_2 la violazione dell'art. 21 commi I, IV e V del Codice della Strada, a fronte della attestazione da parte della Polizia Municipale, in data 27 settembre 2018, della occupazione, da parte di essa , della via pubblica G. Ricci, Parte_1 per un tratto di circa ml. 21,00 x ml. 0,70, con una recinzione costituita da paletti in legno e lamiera ondulata color acciaio, in assenza di qualsiasi autorizzazione o concessione dell'ente proprietario della strada o comunque competente al suo rilascio. A sostegno del ricorso di primo grado, Parte_1
ha esposto che: l'occupazione del piccolo tratta di strada di cui si
[...] discute era stata effettuata per realizzare una serie di opere pubbliche, quali parcheggi, marciapiedi, illuminazione e sottoservizi stradali, sull'area di proprietà comunale confinante con la sede stradale di via Ricci, precisando che tali opere erano localizzate per la maggior parte all'interno della area comunale adiacente la strada di via Ricci e, per una piccola porzione, era stata interessata anche la parte marginale della sede stradale di via Ricci per la realizzazione del collettore di raccolta delle acque meteoriche, la quale aveva reso necessaria la recinzione a delimitazione della porzione di strada occupata per l'esecuzione di detti lavori;
le opere in corso di realizzazione non erano opere private, ma pubbliche, realizzate sul terreno di proprietà comunale che essa società ricorrente doveva realizzare in forza dell'atto di convenzione che era stato precedentemente stipulato tra la dante causa di essa ricorrente (e cioè le sig.re e ed il di Tortoreto, con atto Parte_2 CP_3 CP_2 pubblico del 1 agosto 2021; trattandosi di opere pubbliche realizzate su
2 proprietà comunale, il in quanto proprietario delle aree interessate CP_2 dall'esecuzione delle opere pubbliche, aveva autorizzato la loro occupazione sia attraverso la preventiva approvazione del progetto esecutivo di tutte le opere di urbanizzazione, sia mediante la successiva e conseguente stipula dell'atto di convenzione sopra richiamato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17 dicembre 2018, si è costituito in primo grado il , contestando tutte le avverse Controparte_4 deduzioni.
La causa è stata definita con la sentenza n. 125/2019, pubblicata in data
11 marzo 2019, con la quale il Giudice di Pace di Teramo ha rigettato l'opposizione spiegata dalla società ed avverso la quale Parte_3 questa ha interposto l'odierno gravame mediante ricorso in appello, depositato in data 24 aprile 2019 e ritualmente notificato all'ente comunale, rassegando le seguenti conclusioni: “- in totale riforma della sentenza impugnata accogliere l'appello e per l'effetto annullare o dichiarare l'illegittimità e/o nullità del verbale di contestazione e accertamento n° 21607/2018 Registro n° 1961/2018, elevato in data 29/10/2018 dal Corpo Polizia Municipale del Comune di Tortoreto, per la presunta violazione dell'art. 21 comma 1, 4 e 5 del C.d.s.; - condannare la parte appellata al rimborso delle spese e competenze processuali del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
In particolare, la società appellante ha affidato la propria impugnazione a due motivi, e segnatamente: (i) “motivazione carente, apparente perplessa e sommaria” della decisione di primo grado, che si sarebbe limitata ad affermare, al contrario di quanto risulta dalla documentazione versata in atti, che non è stata dimostrata l'esistenza della preventiva autorizzazione all'occupazione da parte del (proprietario dell'area), senza spiegare le Controparte_4 ragioni per le quali non ha ritenuto che la delibera della Giunta Comunale n.
300 del 25 luglio 2012 - con la quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione da realizzare su una porzione dell'asse stradale di via Ricci e sull'adiacente area comunale - e la successiva convenzione urbanistica mediante atto pubblico del 1 agosto 2012 sottoscritto dal CP_2
e della dante causa di essa appellante non possano essere qualificati alla stregua di una preventiva autorizzazione ad occupare la strada pubblica;
(ii)
“errata valutazione delle circostanze di fatto. Violazione per errata applicazione del 1
3 comma dell'art. 21 C.d.s.”, norma che sancisce il divieto - senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada - di eseguire opere o effettuare depositi e/o aprire cantieri stradali, anche temporanei, delle loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto, sempre sul presupposto secondo cui la delibera della Giunta Comunale n. 200 del 25 luglio 2012 e la successiva convenzione del 1 agosto 2012, essendo state adottate e stipulate dal proprietario della strada, devono invero essere riqualificate come autorizzazione ad eseguire opere o effettuare depositi/aprire cantieri sulla strada, per cui alcuna violazione dell'art. 21 può ritenersi integrata.
Con comparsa del 27 giugno 2019, si è costituita nell'odierno giudizio parte appellata, chiedendo di rigettare integralmente il gravame avversario siccome totalmente infondato, con richiesta di condanna della società appellante, oltre che ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per l'evidente temerarietà dell'azione.
A seguito di diversi rinvii disposti dal precedente titolare, lo scrivente magistrato è divenuto titolare del fascicolo in data 12 marzo 2024 e quindi, all'udienza odierna del 14 luglio 2025, celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata introitata per la decisione e decisa nei termini che seguono.
L'appello è integralmente infondato e va rigettato, con conseguente integrale conferma della decisione di primo grado.
Deve preliminarmente chiarirsi che l'occupazione accertata e sanzionata mediante il verbale redatto dalla Polizia Municipale di Tortoreto non è stata contestata dalla società appellante, la quale, a ben vedere, ha ammesso di non aver mai richiesto l'apposita autorizzazione comunale, e ciò sul presupposto – giuridicamente errato – di poter qualificare la deliberazione della Giunta comunale del 25 luglio 2012 e la successiva convenzione urbanistica del 1 agosto 2012 alla stregua atti di autorizzazione o concessione implicita all'occupazione della sede stradale e delle relative pertinenze.
Ora, nello specifico, il , con la predetta delibera Controparte_4 della relativa Giunta n. 200 adottata il 25 luglio 2012, ha approvato il progetto esecutivo che era stato all'epoca proposto dalla sig.ra VA che Pt_2 prevedeva la specifica cessione in favore dell'Amministrazione Comunale di una area di 853 mq;
la sig.ra infatti, in data 5 aprile 2012, aveva presentato Pt_2
4 al predetto Comune richiesta di permesso di costruire per realizzare un fabbricato di civile abitazione (pratica edilizia n. 60/2012) su un lotto di terreno sito in via Ricci (in quanto, al fine di ottenere il predetto titolo abilitativo ed attuare in concreto l'intervento edilizio, era indispensabile che il privato istante realizzasse gli interventi e poi cedesse al Comune e sistemasse le relative aree pari di almeno mq 851,56) ed il successivo 2 maggio 2012 aveva presentato all'Amministrazione comunale progetto esecutivo prot. n. 11407 di sistemazione dell'area di sua proprietà da cedere al , il Controparte_4 quale, con la menzionata delibera n. 200, aveva appunto approvato l'intervento.
Quindi, in data 1 agosto 2012, mediante atto pubblico a rogito del notaio
(Rep. n. 850, Racc. n. 692), la proprietaria sig.ra da Persona_1 Parte_2 un lato ed il dall'altro lato hanno stipulato apposita Controparte_4 convenzione urbanistica di cessione gratuita, con la quale la prima si è impegnata verso il secondo a sistemare a proprie spese le aree in cessione, secondo le modalità rappresentate nell'approvato progetto esecutivo e sotto la vigilanza dell'Area Tecnica Comunale.
Successivamente, con permesso di costruire n. 13/2017, la società odierna appellante, avente causa della proprietaria sig.ra è Parte_2 stata autorizzata ad eseguire i lavori di realizzazione di un edificio residenziale, sul terreno sito in via Ricci, tenuto conto del progetto esecutivo approvato con la delibera di Giunta n. 200/2012.
Ebbene, dalla semplice lettura della deliberazione della Giunta comunale n. 200 e della successiva convenzione urbanistica, è possibile evincere che, con la prima, la Giunta comunale si è limitata ad approvare il progetto esecutivo presentato dalla Sig.ra senza che però nulla sia Pt_2 specificato in relazione all'autorizzazione ad occupare la sede stradale da parte della ditta esecutrice dei lavori, né è corretto sostenere che una sorta di concessione in tal senso possa implicitamente discendere dall'approvazione degli interventi descritti nel progetto.
Parimenti, con la convenzione urbanistica, il Comune odierno appellato si è limitato a consentire ai titolari del terreno la costruzione del fabbricato di civile abitazione, fermo l'obbligo di sistemazione delle aree in cessione, mediante realizzazione di parcheggi, marciapiedi, illuminazione e
5 sottoservizi stradali, senza però che all'interno della stessa sia prevista l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
Peraltro, giova precisare che la società appellante, prima dell'apertura del cantiere, conosceva o per lo meno avrebbe dovuto conoscere della necessità di richiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 21 C.d.s.: infatti, il permesso di costruire n. 13/2017, rilasciato in favore dell'odierna appellante per la concreta esecuzione delle opere di cui trattasi, al n. 3 prevede espressamente “PRESCRIZIONI E AVVERTENZE GENERALI”, che “non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Per eventuali occupazioni di aree pubbliche o manomissioni del suolo pubblico è necessario richiedere l'apposita autorizzazione comunale. A lavoro ultimato, le aree e gli spazi pubblici debbono essere restituite nel pristino stato”.
Ne deriva quindi che la società appellante non può contestare la decisione di primo grado, sostenendo che la deliberazione afferente il progetto esecutivo e la convenzione urbanistica contengano l'autorizzazione implicita ad occupare la sede stradale, se, nello stesso permesso di costruire ottenuto, è invero esplicitata la necessità di richiedere un'apposita autorizzazione in tal senso, risultando quindi evidente che avrebbe dovuto Parte_1 richiedere, prima di occupare la sede pubblica, la concessione all'occupazione da parte del . Controparte_4
Del resto, il provvedimento di concessione per l'occupazione di suolo pubblico non può intendersi formato mediante silenzio assenso, abbisognando di un provvedimento scritto espresso.
Quanto poi al secondo motivo di appello concernente la falsa applicazione dell'art. 21 C.d.s., la disposizione normativa in commento prescrive l'obbligo di apposita autorizzazione per l'occupazione della sede viaria nel caso di realizzazione di opere o apertura di cantieri, senza effettuare alcuna distinzione di sorta della natura pubblicistica o privatistica degli interventi da eseguire, e ciò in quanto il bene giuridico tutelato da tale norma nulla ha a che vedere con la titolarità dell'opera o dell'area oggetto di intervento, essendo infatti funzionale ad evitare che il deposito di materiali e comunque la presenza di mezzi e lavoratori sulla strada possano compromettere la sicurezza e la fluidità della circolazione, rivelandosi conseguentemente ininfluente ed irrilevante la distinzione in merito alla
6 natura dell'opera o dell'intervento da realizzare - invece erroneamente valorizzata da parte appellante - ai fini dell'osservanza dell'art. 21 C.d.s.
Infine, deve osservarsi che la delibera n. 200/2012 e la convenzione urbanistica sono atti e provvedimenti totalmente differenti, per natura e contenuto, rispetto all'autorizzazione di cui all'art. 21 C.d.s., sicché gli stessi non possono in alcun modo comportare il rilascio implicito di una concessione ad occupare la sede stradale.
In definitiva, alla luce delle esposte argomentazioni, l'appello deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della decisione di primo grado.
Con riguardo alle spese di lite, queste seguono il criterio della soccombenza di parte appellante e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., con applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la non particolare complessità della questioni giuridiche trattate, senza invece applicazione della fase istruttoria.
Da ultimo, il complessivo tenore delle difese svolte dalla società appellante, non evidenziando chiari profili di dolo o colpa grave e comunque un vero e proprio abuso del processo, giustifica il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata, fermo restando, peraltro, che il rigetto integrale dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione qui proposta e integralmente rigettata, ai sensi dell'art. 13, co.
1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa contraddistinta dal R.G. n.
1355/2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Teramo n. 125/2019 pubblicata in data 11 marzo 2019;
7 2) CONDANNA parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellata, che sono liquidate nella somma di € 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) RIGETTA la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte appellante;
4) DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 14 luglio 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza Pedullà
8