Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 28/06/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 918/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 918/2025, promossa con ricorso depositato il 06.03.2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Simona Ronchi
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Simona Ronchi
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in IN (VA) in data 4 agosto 2001
(anno 2001 atto n. 16 parte I ) separati consensualmente con verbale in data 1° luglio 2010 omologato con decreto del 23 luglio 2010 depositato il 23 luglio 2010 ;
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nata a [...] il [...] Persona_1
nato a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 06.03.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese,
1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il Signor e in Parte_1 Parte_2
IN (VA) il 04/08/2001 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di IN al
n N.16 Parte I Serie /-Anno 2001 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IN di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza;
2) Dare atto che vivrà con il padre il quale provvederà in via esclusiva al suo Per_2 mantenimento fino a quando il ragazzo sarà economicamente autosufficiente.
Per quanto riguarda le spese straordinarie verranno divise in ragione del 50% tra i genitori.
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti sotto e pertanto non avanzano alcuna richiesta di contributo nei rispettivi confronti;
4)I coniugi dichiarano di aver definito ogni reciproco rapporto economico e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione o titolo”.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473-bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina2 di 3 DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 04.08.2001, in IN (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IN (anno 2001 atto n. 16 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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