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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/12/2025, n. 2330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2330 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Proiti, in data odierna, nel giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 133/2024 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Sant'Agata Militello (ME), C.F._1
C. da Cavarretta n. 88, presso lo studio dell'Avv. Mariella Nocifora Tiranno, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Assegno unico e universale per figli a carico.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.01.2024 parte ricorrente esponeva che la stessa aveva presentato in data 30.03.2022, per il tramite del patronato, domanda di Assegno Unico per la figlia (C.F. Persona_1
), nata il [...]. Tale domanda di assegno unico C.F._2
veniva respinta, poiché la stessa era percettore di reddito di cittadinanza.
Parte ricorrente, quindi, in seguito alla reiezione di detta domanda, presentava a mezzo pec in data 01.07.2022 riesame in quanto “le somme relative all'Assegno Unico non erano state erogate a fronte della rispettiva Domanda che veniva respinta, ma, altresì, non erano neanche state accreditate sul reddito di cittadinanza” (cfr. ricorso).
Di conseguenza, l' , accogliendo detto ricorso in riesame, provvedeva CP_1 alla liquidazione dell'Assegno Unico dal mese di ottobre 2022 in poi senza però liquidare gli arretrati dovuti per il periodo intercorrente tra il mese di marzo ed il mese di settembre 2022.
La ricorrente, stante il diritto ad ottenere il pagamento degli arretrati per il periodo intercorrente tra il mese di marzo ed il mese di settembre 2022, diffidava l'ente previdenziale mediante pec del 21.03.2023 al fine di ottenere il pagamento delle somme maturate e non godute in relazione alla prestazione richiesta, senza sortire alcun effetto.
Parte ricorrente, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere il pagamento del 100% dell'importo dell'assegno unico e universale per i figli a carico ai sensi del D. Lgs 230/2021 per la figlia Persona_1
e, di conseguenza la condanna dell' al pagamento del predetto
[...] CP_1
assegno per le mensilità intercorrenti tra il mese di marzo ed il mese di settembre
2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Chiedeva, altresì, la condanna dell'ente resistente alla corresponsione del risarcimento dei danni patrimoniali e non derivanti e conseguenti al comportamento omissivo posto in essere dallo stesso ente previdenziale per non aver concluso il procedimento entro i termini di legge, con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' rimaneva contumace, seppur regolarmente citato.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data odierna – lette le richieste di parte ricorrente contenute nelle note scritte in sostituzione dell'udienza – la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Secondo l'articolo 1 del D. Lgs. 230/2021, decreto istitutivo dell'assegno unico ed universale per i figli a carico, “ … A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un
2 beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato. 2. Ai fini del presente decreto, si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Nel caso di nuclei con figli maggiorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi degli articoli da 2 a 6 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159”.
Al successivo articolo 2 del predetto decreto legislativo vengono stabilite le condizioni per poter usufruire della predetta agevolazione, secondo le quali “…
L'assegno di cui all'articolo 1, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 4,
è riconosciuto ai nuclei familiari: a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età
… 2. L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali
a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5”.
In merito alla compatibilità dell'assegno unico ed universale con la corresponsione del reddito di cittadinanza è la stessa norma, al secondo comma dell'articolo 7, a chiarire la compatibilità tra le due prestazioni. Infatti, letteralmente tale articolo asserisce che “… Per i nuclei familiari percettori del
3 Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, l' corrisponde CP_1
d'ufficio, a valere sugli oneri indicati all'articolo 6, comma 8, l'assegno di cui all'articolo 1 congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dal presente comma. Il beneficio complessivo
è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo
2019, n. 26. La richiesta di suddivisione del Reddito di cittadinanza fra i componenti maggiorenni del nucleo comporta anche il pagamento dell'assegno unico in parti uguali fra gli esercenti la responsabilità genitoriale”.
Quindi, dal tenore letterale della norma istitutiva dell'assegno unico ed universale, non emerge alcuna incompatibilità con il beneficio del reddito di cittadinanza, così come eccepito dall'ente resistente, anzi sembra che le due prestazioni siano perfettamente compatibili e sovrapponibili.
Sul punto, tuttavia, è dirimente la questione della maggiore età della figlia della ricorrente (essendo nata nel 2003 e trattandosi di assegni per il 2022).
Parte ricorrente avrebbe dovuto provare la sussistenza di uno dei requisiti sopra richiamati (art. 2).
Nel caso di specie, dagli atti di causa, emerge che la ricorrente, non ha allegato alcuna documentazione dal quale si evinca che la figlia
[...]
svolga qualche attività prevista dalla norma che ha istituito Persona_1
l'assegno unico per i figli a carico, avendo la stessa al momento di presentazione della domanda raggiunto la maggiore età.
Per cui parte ricorrente, in altri termini, avrebbe dovuto provare almeno uno dei requisiti previsti dalla predetta norma, tra i quali l'aver frequentato un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea, l'aver svolto un tirocinio ovvero un'attività lavorativa ed abbia un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui, l'essere registrato come disoccupato e in cerca di
4 lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego e l'aver svolto il servizio civile universale.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso non merita accoglimento.
Parimenti va rigettata anche la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non in conseguenza del comportamento omissivo di parte resistente va detto quanto segue.
L'articolo 2 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (legge sul procedimento amministrativo) prevede che “Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.
Tale norma sancisce il diritto ad un risarcimento, qualora l'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento abbia cagionato un danno ingiusto al privato cittadino. Come si evince dallo stesso dettato normativo, tale forma di risarcimento rispecchia la classica forma di responsabilità aquiliana, in cui è dunque necessaria sia la produzione di un danno ingiusto, sia una forma di responsabilità almeno colposa, se non dolosa.
Tale danno dovrà essere dimostrato, non potendosi dare adito a risarcimenti solamente in conseguenza di condotte antidoverose.
Nessun danno, sul punto, è stato dimostrato né allegato.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Nulla sulle spese essendo parte resistente contumace.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da
[...] contro l' , con ricorso depositato in data Parte_1 CP_1
18.01.2024, uditi i procuratori delle parti, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 15.12.2025.
5 Il Giudice
(dott. Carmelo Proiti)
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