Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/10/2003, n. 15794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15794 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 5 7 94/03 Oggetto Servitù di veduta. SEZIONE TERZA CIVILE Limitazione. Veduta Composta dagli ll.m R.G.N. 5645/00 Presidente Dott. Gaetano SABATINI Consigliere Dott. Francesco Consigliere - 32207 Cron. Dott. Italo PURCARO Rep.4143 Dott. Alberto TALEVI Consigliere Ud. 17/03/03 Dott. Maria Margherita CHIARINI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 3 SC TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICASTRO 3, presso lo studio dell'avvocato CARLO VOCCIA, difeso dall'avvocato GIOVANNI SCHETTINI, giusta delega in atti;
8 - ricorrente 8 Б
contro
CA AZ, CA GE AN NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA D'ARBOREA 12, presso lo studio dell'avvocato AURELIO VENTURA, difesi dall'avvocato EMILIO BOVIO, giusta delega in atti;
2003 - controricorrenti 689 avversO la sentenza n. 2854/99 del Tribunale di BARI, 1 ذله Sezione II Civile, emessa il 13/10/99 e depositata il 04/11/99 (R.G. 620/95) udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/03 dal Consigliere Dott. Maria T Margherita CHIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 17 luglio 1984 TO UI, proprietario dei locali a piano terra nel condo- minio di Porto Torres, in Modugno, destinati ad esposi- zione ed esercizio commerciale, adiva il Pretore di Mo- dugno per ottenere la tutela del possesso di servitù di veduta attiva di detti locali, costituita da SC Vi- to, all' atto della vendita di essi, а carico dell' area antistante, rimasta di sua proprietà, e che egli stava per recintare, in tal modo compromettendone la visuale. Con ordinanza del 21 luglio 1984 il Pretore interdiceva al SC di sospendere i lavori, e tale provvedimento era confermato con sentenza dell' 8 lu- glio 1987. Avverso di essa interponeva appello il TO per: 1) errore nell' interpretazione della clausola n. 8 dell' atto di compravendita del 28 aprile 1977, non CO- 2 stitutiva di diritto reale, bensì di obbligazione per- sonale;
2) inconfigurabilità di una servitù di veduta o di luce;
3) ininfluenza, ai fini della visuale dei lo- cali dalla statale 96, della progettata recinzione. Il Tribunale di Bari, in data 24 settembre 1990, rigettava l' appello, confermando la sentenza di primo grado. Ritenevano in particolare detti giudici che con la clusola n. 8 le parti avevano costituito una servitù di veduta al fine di consentire una visuale libera del locale dalla strada per una migliore utilizzazione del- lo stesso, che sarebbe stata ostacolata se l' area fos- se stata recintata. Avverso tale decisione ricorreva per Cassazione il SC deducendo: 1) il diritto fatto valere dal TO non aveva natura reale, bensì obbligatoria;
2) peral- tro non ogni manufatto doveva ritenersi vietato, ma soltanto quelli che costituivano corpi di fabbrica, e non quindi le recinzioni;
3) la sentenza di appello aveva ritenuto compromessa dalla progettata recinzione la visuale dei locali dalla statale 96, senza valutare le caratteristiche dell' inferriata. La Corte di Cassazione (sentenza del 23 giugno n. 6016), ritenuti infondati i primi due motivi, 1994 accoglieva il terzo per avere i giudici di appello ri- tenuto compromessa la servitù di visuale libera dalla 3 strada ipoteticamente, senza valutare le caratteristi- che dell' inferriata quali risultanti dal progetto ap- provato. Con sentenza del 4 novembre 1999 il Tribunale di Bari rigettava l' appello proposto dal SC sulle se- guenti considerazioni: 1) 1' espletamento della richie- sta C.T.U., al fine di verificare se la progettata re- cinzione potesse ○ meno limitare la vista dei locali dei TO, era superflua perché ipotetica e quindi ba- sata su giudizi probalistici;
2) gli elementi di giudi- zio emergenti dalle caratteristiche tecniche del pro- getto presentato dal SC erano, isolatamente conside- rati, insufficienti per decidere la controversia per- し ché, se 1' altezza complessiva di mt. 2,25 fuori terra di cui mt. 0,35 costituiti da muretto e mt.1,90 co- stituiti dalla recinzione in ferro poteva esser po- tenzialmente idonea a limitare la visuale, tuttavia sussisteva uno spazio libero, previsto in 10 tra cm., le singole aste di ferro costituenti il recinto, e che consentirebbero, appoggiandosi ad esso, di osservare 1' interno;
3) decisivo allora diveniva l' angolo di inci- denza della visuale per coloro che viaggiavano in auto sulla statale 96, variabile in rapporto alla posizione del veicolo in movimento, ed addirittura azzerato nel punto in cui l' auto fosse perpendicolare all' infer- 4 con conseguente minima limitazione della veduta riata, nel caso di Osservatore a ridosso della recin- come mentre sicura diveniva la limitazione nel re- zione stante maggior tragitto dell' auto, dall' avvistamento dei locali fino alla loro perdita di vista per averli oltrepassati, perché lo spazio di 10 cm. tra un' asta e 1' altra non poteva consentire un' agevole visuale per un' auto in movimento, ed anzi veniva da questo annul- e perciò la recinzione progettata ledeva il di- lata, ritto di veduta. Avverso questa sentenza ricorre per Cassazione Su- sca Vito per due motivi, cui resistono i TO, che hanno altresì depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente む deduce: "Insufficiente motivazione circa un punto deci- sivo della controversia- Art. 360 n. 5 cod. proc. civ.- Violazione e falsa applicazione dell' art. 115, primo comma, cod. proc. civ.". Le ragioni addotte dal giudice di appello per ri- gettare l' istanza di C.T.U., ammissibile nel giudizio di rinvio, sono giuridicamente e logicamente viziate. Infatti, pur essendo rimesso al giudice di merito l' accertamento del fatto, talora sono necessarie però no- zioni scientifiche 0 tecniche per valutarlo, ovvero è 5 necessaria la descrizione dei luoghi per ricostruirlo. Dunque erroneamente non è stata ammessa la C.T.U. sul presupposto che la valutazione del fatto storico è ri- messa al giudicante ovvero che la recinzione non era ancora realizzata, tanto più che la ragione addotta, ossia il carattere ipotetico e probabilistico della va- lutazione del C.T.U., è poi lo stesso adottato dal giu- dice del rinvio, mentre d' altro canto, in via provvi- soria, esso ricorrente aveva chiesto di installare uno o più elementi conformi al progetto presentato per va- lutare la visuale ed in tal modo il giudicante avrebbe conseguito la prova sperimentale degli effetti della recinzione sulla servitù di veduta, ossia su un punto decisivo della controversia, che certamente sarebbe state decisa diversamente. Inoltre in tal modo ad esso SC era stato negato l' unico mezzo di prova a sua disposizione. A ciò si aggiunge che i giudici hanno emesso il loro giudizio senza considerare qual' è at- tualmente, senza la recinzione, in base allo stato dei luoghi, la possibilità di vedere i locali a bordo di autoveicoli percorrenti la S.S. 96. Ammettendo la C.T.U. richiesta si sarebbe così potuto accertare che: a) detta statale è a due corsie, divisa da spartitraf- fico su entrambe, soggetta ad intenso traffico e su cui vi è il limite di velocità di 60km all' ora;
b) il lo- 6 cale sul fondo dominante ha una lunghezza di sette me- tri, paralleli alla statale e distanti da essa 29 me- tri, ed altro lato di 14 metri, ad angolo di 45 gradi con il primo, e distante dalla statale 38 metri;
c) sul piazzale antistante il locale parcheggiavano numerosi veicoli pesanti per lo scarico delle merci;
d) avvici- nandosi al locale dalla statale in direzione Bari, e quindi a circa 70 mt. da esso, la veduta era comunque impedita dalla recinzione di un complesso condominiale che si chiude quasi a confine con il lato destro di chi si immette su via di Porto Torres, strada da cui si accede al complesso residenziale a cui appartiene il 5 locale;
e) la vista del locale era limitata da folte siepi ed alberi a bassa chioma, posti sul lato sinistro di via di Porto Torres, lungo il perimetro del piazzale ad esso prospiciente ed al centro di esso, sì che la g veduta è possibile soltanto in perpendicolare e dunque la progettata recinzione non 1 'avrebbe limitata ri- spetto a quella attuale. È da considerare inoltre che se la C.T.U. non è un mezzo istruttorio nella disponi- bilità delle parti, tuttavia, in assenza di qualsiasi attività istruttoria, essa costituiva 1' unico elemento concreto su cui basare il convincimento ed accertare i predetti fatti determinanti per la decisione. 2.- Con il secondo motivo 16 ricorrente deduce: 7 "Insufficiente motivazione circa un punto decisivo del- la controversia. Art. 360 n. 5 cod. proc. civ." L' omesso accertamento dello stato dei luoghi si è ripercosso sulla motivazione avendo il giudice deciso soltanto in base al progetto del manufatto, con una mo- tivazione del tutto insufficiente, e soltanto in base alle caratteristiche di esso, senza indicare nessun elemento concreto, quali la distanza e la posizione del locale rispetto alla strada e alle auto che la possono percorrere, nonché il tragitto di queste ultime per ve- dere il locale, paragonando questa visuale a quella in perpendicolare, confronto rilevante per stabilire 1' esistenza della molestia e per attenersi al dictum del- la Corte, secondo il quale doveva valutarsi se e in quale misura era compromessa l' utilitas della servitù. お I motivi, che possono trattarsi congiuntamente per- ché connessi, sono infondati. I giudici di rinvio si sono attenuti alle indica- zioni di questa Suprema Corte per valutare la compro- missione della servitù attiva di veduta dei locali adibiti ad esposizione ed esercizio commerciale, dalla statale 96 così essendo stato interpretato pacifica- mente il titolo negoziale della servitù non ipoteti- camente - come invece nel precedente giudizio di appel- lo, in cui erano state esaminate fotografie di infer- 8 riate simili a quella progettata bensì considerando le effettive "caratteristiche dell' inferriata" "se- condo il progetto sottoposto per l' approvazione all' ANAS". Ed infatti detti giudici, come riassunto in narrativa, dopo aver esaminato analiticamente l' altez- za della recinzione e lo spazio libero tra un' asta di ferro e l' altra, per verificare la visibilità dei lo- cali per un osservatore a ridosso dell' inferriata, muovendo dalla considerazione della loro destinazione ad esercizio commerciale ed esposizione, hanno esamina- to la possibilità di visuale dalle auto in movimento sulla strada, e, utilizzando come criterio di valuta- il fatto notorio della progressiva apertura zione dell' angolo di incidenza, superato il punto di perpen- dicolarità tra la strada e i locali, con proporzionale riduzione della visibilità, hanno concluso che nel caso fosse installata una recinzione, ancorché ad aste, 1' effetto ottico conseguente al movimento sarebbe l' az- $ zeramento dello spazio tra un' asta e l' altra e quindi la limitazione della servitù attiva di veduta. La motivazione è immune da vizi logici e giuridici e dà contezza della ritenuta superfluità della ri- chiesta consulenza tecnica d'ufficio ( Cass. 583/2001). Per quanto attiene infine alle concrete modalità attuali di esercizio della servitù e ai limiti di vi- sibilità già esistenti, le relative questioni esulano dall' ambito del giudizio di rinvio e quindi non posso- no esser prospettate come censure del medesimo. 1 Concludendo il ricorso va respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessive E 1.600,00 di cui E 100,00 per spese ed E 1.500,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori come per legge. Cos' deciso in Roma il 17 marzo 2003. Ярбано Кошсип Il Relatore Il Presidente IL CANCELLIERE C1 Innocenzo TT DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 OTT 2003Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo TT CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 13-8-2004 serie 4 al n. 105265 versate € 160.10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.0: n°115 del 30/5/2002) IL CANCELLIERE C1. Roberto Ricc 10