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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 24/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 427/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.
Riccardo Sabato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 427 R.G. dell'anno 2017 tra
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) con l'Avv. FILICI UMBERTO (C.F.
[...] C.F._2
), giusta procura in atti;
C.F._3
OPPONENTI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 con l'Avv. ROSSI MARCO (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._4
OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 49/2017 reso in data 17.01.2017
CONCLUSIONI DELLE PARTI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ingiuntivo n. 49/2017, il Tribunale Ordinario di Lagonegro ingiungeva a , quale debitore principale, nonché a Parte_1 , quale coobligato, di pagare a la Parte_2 Controparte_1 somma di € 36.254,13, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di inadempimento contrattuale relativo al contratto di finanziamento n. 12923.
2. Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato il 07.02.2017, Parte_1
e proponevano opposizione con atto di
[...] Parte_2 citazione ritualmente notificato il 17.03.2017, iscrivendo la causa a ruolo il 24.03.2017, e convenivano dinanzi al Tribunale Ordinario di Lagonegro;
a CP_1 fondamento dell'opposizione, preliminarmente, disconosceva la Parte_2 sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento in quanto apocrifa;
nel merito, entrambi gli opponenti esponevano che il suddetto contratto, in virtù delle considerazioni svolte dal consulente tecnico di parte, era viziato da applicazione di tassi usurari, che il tasso di mora contrattuale era superiore al TSU, la violazione dell'art. 117
TUB, commi 6 ed 8 con la conseguente nullità del contratto;
eccepivano poi la facoltà del fideiussore di sollevare l'exceptio doli ed exceptio nullitatis.
3. Per tutte queste ragioni, gli opponenti e Parte_1
così concludevano: “A) In via preliminare accertare e statuire Parte_2 la liberazione del sig. da qualsiasi obbligazione in quanto la sottoscrizione del Parte_2 contratto non appartiene alla sua mano e la disconosce formalmente perché apocrifa;
B) Stante le gravi violazioni lamentate dalle parti opponenti, revocare il decreto ingiuntivo opposto nr. 49/17- RG
1265/16 emesso dal Tribunale di Lagonegro in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto ( essendo contra legem) e, conseguentemente perché la pretesa creditoria non è certa, liquida ed esigibile per tutte le argomentazioni di cui in narrativa;
C)Accertare, in ragione degli elaborati peritali e delle argomentazioni sviluppate in atti, che la non è creditrice della somma di euro CP_1
36.254,13 oltre interessi e spese;
D) Considerato che il rapporto di finanziamento nr. 12923 del
25.07.08 è usurato, per violazione della Legge n. 108/96, per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente applicazione dell'art 1815, co.2 c.c., si dovrà statuire in sentenza la gratuità del mutuo ed il conseguente diritto degli opponenti a vedersi restituita/ ripetuta la somma corrisposta a titolo di interessi convenzionali che sarà portata in compensazione con il presunto credito ancora dovuto in linea capitale. Inoltre, non sono dovuti gli interessi di mora per come quantificati dalla banca, presunta
pagina 2 di 12 creditrice E) Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 117, co. 6,7 e 8 TUB con conseguente ricalcolo delle somme dovute stante la sostituzione degli interessi convenzionali con il tasso minimo dei
Bot, nell'ipotesi della violazione dei commi 6 e 7. Stante, invece, la violazione del comma 8, statuire la nullità del contratto con conseguente liberazione del coobbligato e non dovutezza degli interessi, compresi quelli di mora;
F) Accertare e dichiarare la non applicazione, nella fattispecie per cui è causa della c.d. clausola di salvaguardia per tutti i motivi specificati in narrativa. Inoltre, stante la discrepanza della presenza della clausola di salvaguardia con un Tasso di mora contrattuale superiore al TSU fin dalla stipula, statuire che il tasso di mora sia rapportato, sin dalla stipula al valore degli interessi legali;
G)
In considerazione di quanto dedotto in narrativa, statuire la liberazione del fideiussori/ coobbligato
sia in virtù della sottoscrizione apocrifa sia per i motivi di nullità meglio narrati Parte_2 in premessa;
H) Denegare sia l'ordinanza di somme non contestate ex art. 186 bis cpc sia l'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter cpc ( ove eventualmente richiesta ex adverso), dal momento che nessun credito può essere riconosciuto alla in quanto essa ha operato in dispregio della legge antiusura, CP_1 provocando danni al debitore, che rinvengono la loro tutela e la salvaguardia dei loro diritti nelle disposizioni della Carta Costituzionale;
Con vittoria di spese e competenze di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 cpc.”.
4. L'opposta si costituiva il 05.07.2017, in vista dell'udienza di CP_1 prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il
04.09.2017 contestando l'opposizione avversaria;
preliminarmente lamentava l'inammissibilità della domanda per conflitto di interesse in quanto, gli opponenti, assistiti dal medesimo difensore, avevano interessi opposti, ovvero il coobbligato chiedeva la nullità della propria obbligazione, mentre il debitore principale insisteva per mantenere attivo il rapporto;
nel merito, in particolare, eccepiva che il disconoscimento operato dal coobbligato non era chiaro e preciso, avendo l'opposta provato che lo stesso aveva partecipato in prima persona alla stipula del contratto assieme al proprio figlio, debitore principale;
osservava l'infondatezza sul presunto difetto di forma del contratto ex art. 117 TUB in quanto il contratto riportava tutti i dati richiesti dalla normativa;
contestava la presunta usurarietà delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori, nonché la presunta indeterminatezza del tasso di pagina 3 di 12 interesse applicato evidenziando che gli opponenti affermavano di aver provveduto ad allegare una consulenza tecnica di parte, nei fatti non allegata, e pertanto la richiesta di c.t.u era da intendersi superflua;
da ultimo, osservava che gli opponenti avevano riconosciuto parzialmente il proprio debito per la minor somma di Euro 15.142,68, per la quale chiedeva la concessione dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.
5. Per tutte queste ragioni, l'opposta così concludeva: “In via CP_1 preliminare: 1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione e in ogni caso ordinanza ex art. 186 bis cpc per l'importo non contestato, anzi riconosciuto a pag. 11 della citazione di €
15.142,68; Nel merito: 2) Rigettare ogni domanda degli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti degli opponenti della CP_1 somma di € 36.254,13 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi convenzionali (entro i limiti di cui alla legge 108/1996) da calcolarsi sul solo capitale di € 18.939,13 fino al saldo;
3) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda degli opponenti, condannarli (ex art.
2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della somma di € CP_1
36.254,13 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi convenzionali (entro i limiti di cui alla legge 108/1996) da calcolarsi sul solo capitale di € 18.939,13 fino al saldo.”.
6. Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 10.10.2017, il Giudice, con ordinanza, in pari data, non concedeva la provvisoria esecuzione richiesta.
7. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva quindi istruita, solo con la produzione di documenti.
8. All'udienza c.d. cartolare del 22.10.2024, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 12 9. L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata per le motivazioni di cui infra.
10. Va premesso che, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
11. Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
12. In via preliminare, il disconoscimento della sottoscrizione del contratto operato dall'opponente nella sua qualità di fideiussore, deve essere Parte_2 disatteso.
13. Giova rappresentare che a fronte del disconoscimento operato dall'opponente in virtù della copia del contratto versato in atti, successivamente l'istituto bancario opposto ha provveduto ad esibire e produrre l'originale dello stesso. In ogni caso il disconoscimento risulta altresì generico e inammissibile, stante l'esecuzione dello stesso.
14. Tuttavia, stante il deposito dell'originale, l'opponente non ha proceduto a contestare in merito alla sottoscrizione e che, pertanto, il precedente disconoscimento avanzato sulla copia esibita andava necessariamente reiterato all'atto del deposito del contratto in originale, e, dunque, deve ritenersi decaduto dal relativo diritto.
15. A ciò si aggiunga che il disconoscimento ex art. 214 c.p.c., sebbene l'ordinamento non preveda forme vincolate per porlo in essere, deve risultare connotato da requisiti di pagina 5 di 12 specificità e di determinatezza, non in termini generici, come invece verificatosi nel caso di specie.
16. Circa l'eccezione sollevata dall'opposta in ordine al medesimo difensore in capo agli opponenti con conseguente presunto conflitto d'interesse in virtù di interessi processuali contrapposti de difesi non rileva ai fini del giudizio, rivestendo semmai responsabilità di carattere deontologico.
17. Passando al merito della vicenda, in primo luogo, il motivo relativo alla pattuizione ed all'applicazione di tassi usurari ai sensi dell'art. 1815 c.c., nonché
l'usurarietà del TAEG effettivo e del tasso di mora deve essere disatteso.
18. Quanto poi alla eccepita usurarietà degli interessi di mora, deve farsi applicazione dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza 18 settembre 2020 n.
19597, che ha sancito definitivamente l'applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori pur sempre nel rispetto del principio di simmetria, in adesione alla rationens legis della L. 108/1996 quale tutela del fruitore del finanziamento, per la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario che verrebbero compromessi qualora si lasciasse il debitore sfornito di tutela nella pattuizione degli interessi moratori.
19. Come è noto gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale e scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 cc); gli interessi di mora si applicano, invece, solamente sul capitale scaduto (art. 1224 cc) e sono maggiori rispetto agli interessi corrispettivi in quanto remunerano il maggiore godimento in capo al mutuatario delle somme erogate derivante dalla mancata restituzione delle stesse alle scadenze pattuite.
20. L'interesse di mora non si somma a quello corrispettivo, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi corrispettivi, ma si sostituisce agli stessi.
21. L'applicazione degli interessi moratori ha natura solo eventuale in quanto subentra in ipotesi di inadempimento del mutuatario.
pagina 6 di 12 22. Ne consegue un duplice ordine di conseguenze in punto di disamina dell'eventuale natura usuraria del contratto di finanziamento: gli interessi corrispettivi e quelli moratori, ai fini del rispetto del tasso soglia usura, non debbono essere sommati tra loro bensì raffrontati singolarmente e separatamente con il tasso soglia (così che può essere usurario il tasso degli interessi corrispettivi oppure il tasso degli interessi moratori, ma non la somma del tasso degli interessi corrispettivi e del tasso degli interessi moratori); gli interessi moratori assumono rilievo ai fini dell'applicazione della normativa in materia di usura solo qualora ricorrano effettivamente le condizioni di applicabilità degli stessi, e cioè qualora il mutuatario divenga inadempiente.
23. Orbene, al fine di determinare se gli interessi pattuiti tra gli istituti di credito e i clienti abbiano o meno natura usuraria deve applicarsi il seguente iter logico-giuridico.
24. In base alla normativa secondaria proveniente dalla Banca d'Italia si hanno due distinti tassi soglia ai fini dell'usura: un primo tasso soglia usura (TEGM aumentato della metà) al quale raffrontare tutti i costi contrattuali diversi dagli interessi moratori, ed il cui superamento determina la natura usuraria di tutte le remunerazioni dell'istituto di credito per il servizio prestato a favore del cliente;
un secondo tasso soglia usura
(TEGM aumentato della metà, oltre 2,1 punti percentuali) al quale raffrontare gli specifici interessi moratori applicati in contratto, ed il cui superamento determina l'usurarietà degli interessi moratori.
25. Ebbene, ciò premesso e dato atto che nell'atto di citazione gli opponenti asseriscono di aver incaricato un consulente di parte sebbene in atti non si rinvenga alcuna perizia, tuttavia, sul piano del riparto dell'onere probatorio, infatti, la giurisprudenza assolutamente dominante (cfr. Trib. Busto Arsizio, sez. III, 20.5.2017,
n. 780; Tribunale Bergamo, sez. III, 25.2.2016, n. 734; Tribunale S. Maria Capua
Vetere, sez. I, 25.7.2017, n. 2408; Cassazione Civile, Sez. III, n. 19282 del 12.9.2014) ha stabilito che gli attori opponenti che agiscono per far dichiarare l'usurarietà degli interessi applicati ad un determinato rapporto contrattuale hanno l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., i fatti costitutivi del diritto fatto valere, allegando specificamente i tassi praticati in concreto dalla banca, il tasso soglia di riferimento pagina 7 di 12 (mediante produzione dei decreti ministeriali di riferimento, ai sensi dell'art. 2 l. 7 marzo 1996, n. 108) ed i periodi entro cui il tasso-soglia sarebbe stato superato per effetto dei tassi applicati dall'istituto di credito. Fermo quanto precede, quanto al caso di specie si osserva che gli opponenti si sono limitati genericamente ad eccepire che i tassi di interesse superassero il tasso di soglia previsto dalla legge vigente in materia di usura, senza in alcun modo specificare: a) il tasso praticato in contratto per tutto il periodo contrattuale;
b) l'entità degli interessi anatocistici praticati dalla banca e versati dalla mutuataria;
c) i decreti ministeriali in materia per il periodo, motivo per cui l'eccezione non può che essere respinta.
26. In secondo luogo, gli opponenti denunciano, inoltre, che il contratto concluso non riporti l'indicazione di un tasso effettivo del finanziamento (TAEG o ISC).
27. Il TAEG è un indicatore sintetico che rappresenta al cliente il costo globale, espresso su base annua e in percentuale, che egli dovrà sostenere per eseguire il contratto di credito e consiste, su un piano tecnico, nel tasso (c.d. di attualizzazione) che rende eguali, su base annua, i valori di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore. Riguardando ogni pagamento previsto, a qualsiasi titolo (eccettuati i costi esclusi) e quale che sia la scadenza prevista, il TAEG svolge una fondamentale funzione di informazione alla clientela: a. - riduce a un unico dato di sintesi il costo globale del credito, espresso su base annua;
b. - rende omogenee tra loro, e quindi comparabili, offerte di credito diverse, dello stesso o di altri intermediari, riguardanti prodotti della medesima specie e con caratteristiche (ammontare, durata, c. - deve essere conseguentemente indicato non soltanto nel contratto e/o nel documento di sintesi allegato al contratto, ma prima ancora negli annunci pubblicitari e nel documento di sintesi che il cliente ha diritto di farsi consegnare prima della conclusione del contratto. 8. In quanto informazione precontrattuale, il calcolo del TAEG è basato su due assunti ipotetici: a. - che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito. Vedi oggi art. 19, comma 3 dir. 2008/48/CE: "il calcolo del pagina 8 di 12 tasso annuo effettivo globale è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito". Analogamente, in precedenza, D.M. Tesoro 8 luglio 1992; b. - che il parametro contrattuale per il calcolo di interessi e spese resti invariato per tutta la durata contrattuale, seppure il contratto ne prevede la variabilità (es. EURIBOR per il calcolo degli interessi).
28. Sulla base del primo assunto, devono logicamente escludersi dal calcolo del
TAEG, in quanto estranei al programma di regolare esecuzione, gli interessi di mora e altre penali previste come conseguenza dell'inadempimento nonché i costi legati a vicende anomale del contratto, che non siano necessarie alla sua regolare esecuzione
(ad es. accollo, restrizione di ipoteca, commissione di estinzione anticipata).
29. Nell'impianto della II direttiva sul credito ai consumatori (dir. 2008/48), recepita con D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, il "costo totale del credito" rilevante ai fini del calcolo del TAEG considera espressamente "gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza" (art. 121, comma 1, lett. e); il TAEG include oggi "anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte" (art. 121, comma 2). Dell'art. 121, il comma 3 ha infine attribuito alla Banca d'Italia il potere di stabilire, in conformità alle
Delib. del CICR, "le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito".
30. La Banca d'Italia ha esercitato questo potere con le disposizioni sulla
"trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" del 9.2.2011, stabilendo nella Sezione VII, dedicata al credito ai consumatori, che "il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in pagina 9 di 12 relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte" (§ 4.2.4.) e che questa medesima disciplina si applichi anche, al di fuori del credito ai consumatori, per il calcolo del TAEG riguardante "i mutui, le anticipazioni bancarie, i contratti riconducibili alla categoria
"altri finanziamenti" e le aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio" (Sez. II, § 8).
31. Rispetto a ciò va chiarito che quanto alla sussistenza dell'obbligo dell'indicazione dell'indice sintetico di costo, la eventuale sua inosservanza può dar luogo a responsabilità della banca, ma in nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione di tale obbligo può determinare la nullità del contratto, avuto riguardo alla funzione meramente informativa dallo stesso assolta e alla sua irrilevanza ai fini della completezza e determinazione del contenuto contrattuale.
32. Solo a decorrere dal 2010, con l'introduzione dell'art. 125bis TUB, è stata espressamente prevista, per tutti i contratti stipulati con il consumatore (e non solo per i contatti di credito al consumo), l'applicazione dell'interesse sostitutivo, anche in caso Pa di non corretta indicazione del TAEG o , configurandosi, pertanto, come una vera e propria sanzione civile a carico dell'intermediario. Tale rimedio è destinato a operare a prescindere dal vulnus informativo che l'errata indicazione del TAEG abbia potuto avere.
33. La norma de qua, pur tuttavia, si applica ai soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore, di importo non superiore ad Euro 75.000,00 e successivi al 19 settembre 2010, e, quindi, non al contratto di finanziamento di cui è causa, stipulato in data 25.07.2008, quindi in epoca antecedente.
34. Pertanto, essendo la correttezza del TAEG indicato nel contratto rispetto a quello effettivamente applicato al rapporto, con conseguente rigetto della domanda.
pagina 10 di 12 35. Da ultimo, gli opponenti osservano la presenza della clausola di salvaguardia al fine del mantenimento del tasso corrispettivo/mora nei limiti della soglia di usura ove questa fosse superata dalla correlativa pattuizione.
36. Si deve giocoforza ritenere che, in mancanza di prova ,gravante sugli opponenti circa l'applicazione di interessi usurari al contratto, la suddetta clausola non possa in ogni caso operare e, quindi, anche la presente doglianza deve essere disattesa.
37. Sulla facoltà dei fideiussori di sollevare l'exceptio doli e exceptio nullitatis (lett e); il motivo di doglianza è infondato, stante la legittimità del credito, per quanto già chiarito;
per vero l'opponente richiama altresì il disposto dell'art. 1956 c.c. senza chiarire però quando il creditore avrebbe fatto successivamente credito al garantito né della conoscenza che il creditore avesse della situazione deteriore del debitore.
38. Va infine rilevata la tardività delle contestazioni sulla titolarità del credito in capo CP_ A effettuata dagli opponenti solo con comparsa conclusionale del 31/12/24 e quindi inammissibile avendo peraltro la stessa funzione solo illustrativa di eccezioni già ritualmente avanzate;
39. In conclusione, per quanto finora qui argomentato, l'opposizione non può che essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
40. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
41. e evono dunque essere Parte_1 Parte_2 condannati a rimborsare a le spese di lite, che vengono liquidate Controparte_1 come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il decreto ingiuntivo n. 49/2017 definitivamente esecutivo;
pagina 11 di 12 - condanna altresì e a rimborsare a Parte_1 Parte_2 CP_1 le spese di lite, che liquida in Euro 7.254,00 per compenso professionale, oltre
[...] rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
Lagonegro, data
Il Giudice
Dott. Riccardo Sabato
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.
Riccardo Sabato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 427 R.G. dell'anno 2017 tra
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) con l'Avv. FILICI UMBERTO (C.F.
[...] C.F._2
), giusta procura in atti;
C.F._3
OPPONENTI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 con l'Avv. ROSSI MARCO (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._4
OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 49/2017 reso in data 17.01.2017
CONCLUSIONI DELLE PARTI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ingiuntivo n. 49/2017, il Tribunale Ordinario di Lagonegro ingiungeva a , quale debitore principale, nonché a Parte_1 , quale coobligato, di pagare a la Parte_2 Controparte_1 somma di € 36.254,13, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di inadempimento contrattuale relativo al contratto di finanziamento n. 12923.
2. Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato il 07.02.2017, Parte_1
e proponevano opposizione con atto di
[...] Parte_2 citazione ritualmente notificato il 17.03.2017, iscrivendo la causa a ruolo il 24.03.2017, e convenivano dinanzi al Tribunale Ordinario di Lagonegro;
a CP_1 fondamento dell'opposizione, preliminarmente, disconosceva la Parte_2 sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento in quanto apocrifa;
nel merito, entrambi gli opponenti esponevano che il suddetto contratto, in virtù delle considerazioni svolte dal consulente tecnico di parte, era viziato da applicazione di tassi usurari, che il tasso di mora contrattuale era superiore al TSU, la violazione dell'art. 117
TUB, commi 6 ed 8 con la conseguente nullità del contratto;
eccepivano poi la facoltà del fideiussore di sollevare l'exceptio doli ed exceptio nullitatis.
3. Per tutte queste ragioni, gli opponenti e Parte_1
così concludevano: “A) In via preliminare accertare e statuire Parte_2 la liberazione del sig. da qualsiasi obbligazione in quanto la sottoscrizione del Parte_2 contratto non appartiene alla sua mano e la disconosce formalmente perché apocrifa;
B) Stante le gravi violazioni lamentate dalle parti opponenti, revocare il decreto ingiuntivo opposto nr. 49/17- RG
1265/16 emesso dal Tribunale di Lagonegro in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto ( essendo contra legem) e, conseguentemente perché la pretesa creditoria non è certa, liquida ed esigibile per tutte le argomentazioni di cui in narrativa;
C)Accertare, in ragione degli elaborati peritali e delle argomentazioni sviluppate in atti, che la non è creditrice della somma di euro CP_1
36.254,13 oltre interessi e spese;
D) Considerato che il rapporto di finanziamento nr. 12923 del
25.07.08 è usurato, per violazione della Legge n. 108/96, per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente applicazione dell'art 1815, co.2 c.c., si dovrà statuire in sentenza la gratuità del mutuo ed il conseguente diritto degli opponenti a vedersi restituita/ ripetuta la somma corrisposta a titolo di interessi convenzionali che sarà portata in compensazione con il presunto credito ancora dovuto in linea capitale. Inoltre, non sono dovuti gli interessi di mora per come quantificati dalla banca, presunta
pagina 2 di 12 creditrice E) Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 117, co. 6,7 e 8 TUB con conseguente ricalcolo delle somme dovute stante la sostituzione degli interessi convenzionali con il tasso minimo dei
Bot, nell'ipotesi della violazione dei commi 6 e 7. Stante, invece, la violazione del comma 8, statuire la nullità del contratto con conseguente liberazione del coobbligato e non dovutezza degli interessi, compresi quelli di mora;
F) Accertare e dichiarare la non applicazione, nella fattispecie per cui è causa della c.d. clausola di salvaguardia per tutti i motivi specificati in narrativa. Inoltre, stante la discrepanza della presenza della clausola di salvaguardia con un Tasso di mora contrattuale superiore al TSU fin dalla stipula, statuire che il tasso di mora sia rapportato, sin dalla stipula al valore degli interessi legali;
G)
In considerazione di quanto dedotto in narrativa, statuire la liberazione del fideiussori/ coobbligato
sia in virtù della sottoscrizione apocrifa sia per i motivi di nullità meglio narrati Parte_2 in premessa;
H) Denegare sia l'ordinanza di somme non contestate ex art. 186 bis cpc sia l'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter cpc ( ove eventualmente richiesta ex adverso), dal momento che nessun credito può essere riconosciuto alla in quanto essa ha operato in dispregio della legge antiusura, CP_1 provocando danni al debitore, che rinvengono la loro tutela e la salvaguardia dei loro diritti nelle disposizioni della Carta Costituzionale;
Con vittoria di spese e competenze di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 cpc.”.
4. L'opposta si costituiva il 05.07.2017, in vista dell'udienza di CP_1 prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il
04.09.2017 contestando l'opposizione avversaria;
preliminarmente lamentava l'inammissibilità della domanda per conflitto di interesse in quanto, gli opponenti, assistiti dal medesimo difensore, avevano interessi opposti, ovvero il coobbligato chiedeva la nullità della propria obbligazione, mentre il debitore principale insisteva per mantenere attivo il rapporto;
nel merito, in particolare, eccepiva che il disconoscimento operato dal coobbligato non era chiaro e preciso, avendo l'opposta provato che lo stesso aveva partecipato in prima persona alla stipula del contratto assieme al proprio figlio, debitore principale;
osservava l'infondatezza sul presunto difetto di forma del contratto ex art. 117 TUB in quanto il contratto riportava tutti i dati richiesti dalla normativa;
contestava la presunta usurarietà delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori, nonché la presunta indeterminatezza del tasso di pagina 3 di 12 interesse applicato evidenziando che gli opponenti affermavano di aver provveduto ad allegare una consulenza tecnica di parte, nei fatti non allegata, e pertanto la richiesta di c.t.u era da intendersi superflua;
da ultimo, osservava che gli opponenti avevano riconosciuto parzialmente il proprio debito per la minor somma di Euro 15.142,68, per la quale chiedeva la concessione dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.
5. Per tutte queste ragioni, l'opposta così concludeva: “In via CP_1 preliminare: 1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione e in ogni caso ordinanza ex art. 186 bis cpc per l'importo non contestato, anzi riconosciuto a pag. 11 della citazione di €
15.142,68; Nel merito: 2) Rigettare ogni domanda degli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti degli opponenti della CP_1 somma di € 36.254,13 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi convenzionali (entro i limiti di cui alla legge 108/1996) da calcolarsi sul solo capitale di € 18.939,13 fino al saldo;
3) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda degli opponenti, condannarli (ex art.
2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della somma di € CP_1
36.254,13 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi convenzionali (entro i limiti di cui alla legge 108/1996) da calcolarsi sul solo capitale di € 18.939,13 fino al saldo.”.
6. Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 10.10.2017, il Giudice, con ordinanza, in pari data, non concedeva la provvisoria esecuzione richiesta.
7. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva quindi istruita, solo con la produzione di documenti.
8. All'udienza c.d. cartolare del 22.10.2024, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 12 9. L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata per le motivazioni di cui infra.
10. Va premesso che, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
11. Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
12. In via preliminare, il disconoscimento della sottoscrizione del contratto operato dall'opponente nella sua qualità di fideiussore, deve essere Parte_2 disatteso.
13. Giova rappresentare che a fronte del disconoscimento operato dall'opponente in virtù della copia del contratto versato in atti, successivamente l'istituto bancario opposto ha provveduto ad esibire e produrre l'originale dello stesso. In ogni caso il disconoscimento risulta altresì generico e inammissibile, stante l'esecuzione dello stesso.
14. Tuttavia, stante il deposito dell'originale, l'opponente non ha proceduto a contestare in merito alla sottoscrizione e che, pertanto, il precedente disconoscimento avanzato sulla copia esibita andava necessariamente reiterato all'atto del deposito del contratto in originale, e, dunque, deve ritenersi decaduto dal relativo diritto.
15. A ciò si aggiunga che il disconoscimento ex art. 214 c.p.c., sebbene l'ordinamento non preveda forme vincolate per porlo in essere, deve risultare connotato da requisiti di pagina 5 di 12 specificità e di determinatezza, non in termini generici, come invece verificatosi nel caso di specie.
16. Circa l'eccezione sollevata dall'opposta in ordine al medesimo difensore in capo agli opponenti con conseguente presunto conflitto d'interesse in virtù di interessi processuali contrapposti de difesi non rileva ai fini del giudizio, rivestendo semmai responsabilità di carattere deontologico.
17. Passando al merito della vicenda, in primo luogo, il motivo relativo alla pattuizione ed all'applicazione di tassi usurari ai sensi dell'art. 1815 c.c., nonché
l'usurarietà del TAEG effettivo e del tasso di mora deve essere disatteso.
18. Quanto poi alla eccepita usurarietà degli interessi di mora, deve farsi applicazione dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza 18 settembre 2020 n.
19597, che ha sancito definitivamente l'applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori pur sempre nel rispetto del principio di simmetria, in adesione alla rationens legis della L. 108/1996 quale tutela del fruitore del finanziamento, per la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario che verrebbero compromessi qualora si lasciasse il debitore sfornito di tutela nella pattuizione degli interessi moratori.
19. Come è noto gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale e scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 cc); gli interessi di mora si applicano, invece, solamente sul capitale scaduto (art. 1224 cc) e sono maggiori rispetto agli interessi corrispettivi in quanto remunerano il maggiore godimento in capo al mutuatario delle somme erogate derivante dalla mancata restituzione delle stesse alle scadenze pattuite.
20. L'interesse di mora non si somma a quello corrispettivo, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi corrispettivi, ma si sostituisce agli stessi.
21. L'applicazione degli interessi moratori ha natura solo eventuale in quanto subentra in ipotesi di inadempimento del mutuatario.
pagina 6 di 12 22. Ne consegue un duplice ordine di conseguenze in punto di disamina dell'eventuale natura usuraria del contratto di finanziamento: gli interessi corrispettivi e quelli moratori, ai fini del rispetto del tasso soglia usura, non debbono essere sommati tra loro bensì raffrontati singolarmente e separatamente con il tasso soglia (così che può essere usurario il tasso degli interessi corrispettivi oppure il tasso degli interessi moratori, ma non la somma del tasso degli interessi corrispettivi e del tasso degli interessi moratori); gli interessi moratori assumono rilievo ai fini dell'applicazione della normativa in materia di usura solo qualora ricorrano effettivamente le condizioni di applicabilità degli stessi, e cioè qualora il mutuatario divenga inadempiente.
23. Orbene, al fine di determinare se gli interessi pattuiti tra gli istituti di credito e i clienti abbiano o meno natura usuraria deve applicarsi il seguente iter logico-giuridico.
24. In base alla normativa secondaria proveniente dalla Banca d'Italia si hanno due distinti tassi soglia ai fini dell'usura: un primo tasso soglia usura (TEGM aumentato della metà) al quale raffrontare tutti i costi contrattuali diversi dagli interessi moratori, ed il cui superamento determina la natura usuraria di tutte le remunerazioni dell'istituto di credito per il servizio prestato a favore del cliente;
un secondo tasso soglia usura
(TEGM aumentato della metà, oltre 2,1 punti percentuali) al quale raffrontare gli specifici interessi moratori applicati in contratto, ed il cui superamento determina l'usurarietà degli interessi moratori.
25. Ebbene, ciò premesso e dato atto che nell'atto di citazione gli opponenti asseriscono di aver incaricato un consulente di parte sebbene in atti non si rinvenga alcuna perizia, tuttavia, sul piano del riparto dell'onere probatorio, infatti, la giurisprudenza assolutamente dominante (cfr. Trib. Busto Arsizio, sez. III, 20.5.2017,
n. 780; Tribunale Bergamo, sez. III, 25.2.2016, n. 734; Tribunale S. Maria Capua
Vetere, sez. I, 25.7.2017, n. 2408; Cassazione Civile, Sez. III, n. 19282 del 12.9.2014) ha stabilito che gli attori opponenti che agiscono per far dichiarare l'usurarietà degli interessi applicati ad un determinato rapporto contrattuale hanno l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., i fatti costitutivi del diritto fatto valere, allegando specificamente i tassi praticati in concreto dalla banca, il tasso soglia di riferimento pagina 7 di 12 (mediante produzione dei decreti ministeriali di riferimento, ai sensi dell'art. 2 l. 7 marzo 1996, n. 108) ed i periodi entro cui il tasso-soglia sarebbe stato superato per effetto dei tassi applicati dall'istituto di credito. Fermo quanto precede, quanto al caso di specie si osserva che gli opponenti si sono limitati genericamente ad eccepire che i tassi di interesse superassero il tasso di soglia previsto dalla legge vigente in materia di usura, senza in alcun modo specificare: a) il tasso praticato in contratto per tutto il periodo contrattuale;
b) l'entità degli interessi anatocistici praticati dalla banca e versati dalla mutuataria;
c) i decreti ministeriali in materia per il periodo, motivo per cui l'eccezione non può che essere respinta.
26. In secondo luogo, gli opponenti denunciano, inoltre, che il contratto concluso non riporti l'indicazione di un tasso effettivo del finanziamento (TAEG o ISC).
27. Il TAEG è un indicatore sintetico che rappresenta al cliente il costo globale, espresso su base annua e in percentuale, che egli dovrà sostenere per eseguire il contratto di credito e consiste, su un piano tecnico, nel tasso (c.d. di attualizzazione) che rende eguali, su base annua, i valori di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore. Riguardando ogni pagamento previsto, a qualsiasi titolo (eccettuati i costi esclusi) e quale che sia la scadenza prevista, il TAEG svolge una fondamentale funzione di informazione alla clientela: a. - riduce a un unico dato di sintesi il costo globale del credito, espresso su base annua;
b. - rende omogenee tra loro, e quindi comparabili, offerte di credito diverse, dello stesso o di altri intermediari, riguardanti prodotti della medesima specie e con caratteristiche (ammontare, durata, c. - deve essere conseguentemente indicato non soltanto nel contratto e/o nel documento di sintesi allegato al contratto, ma prima ancora negli annunci pubblicitari e nel documento di sintesi che il cliente ha diritto di farsi consegnare prima della conclusione del contratto. 8. In quanto informazione precontrattuale, il calcolo del TAEG è basato su due assunti ipotetici: a. - che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito. Vedi oggi art. 19, comma 3 dir. 2008/48/CE: "il calcolo del pagina 8 di 12 tasso annuo effettivo globale è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito". Analogamente, in precedenza, D.M. Tesoro 8 luglio 1992; b. - che il parametro contrattuale per il calcolo di interessi e spese resti invariato per tutta la durata contrattuale, seppure il contratto ne prevede la variabilità (es. EURIBOR per il calcolo degli interessi).
28. Sulla base del primo assunto, devono logicamente escludersi dal calcolo del
TAEG, in quanto estranei al programma di regolare esecuzione, gli interessi di mora e altre penali previste come conseguenza dell'inadempimento nonché i costi legati a vicende anomale del contratto, che non siano necessarie alla sua regolare esecuzione
(ad es. accollo, restrizione di ipoteca, commissione di estinzione anticipata).
29. Nell'impianto della II direttiva sul credito ai consumatori (dir. 2008/48), recepita con D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, il "costo totale del credito" rilevante ai fini del calcolo del TAEG considera espressamente "gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza" (art. 121, comma 1, lett. e); il TAEG include oggi "anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte" (art. 121, comma 2). Dell'art. 121, il comma 3 ha infine attribuito alla Banca d'Italia il potere di stabilire, in conformità alle
Delib. del CICR, "le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito".
30. La Banca d'Italia ha esercitato questo potere con le disposizioni sulla
"trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" del 9.2.2011, stabilendo nella Sezione VII, dedicata al credito ai consumatori, che "il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in pagina 9 di 12 relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte" (§ 4.2.4.) e che questa medesima disciplina si applichi anche, al di fuori del credito ai consumatori, per il calcolo del TAEG riguardante "i mutui, le anticipazioni bancarie, i contratti riconducibili alla categoria
"altri finanziamenti" e le aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio" (Sez. II, § 8).
31. Rispetto a ciò va chiarito che quanto alla sussistenza dell'obbligo dell'indicazione dell'indice sintetico di costo, la eventuale sua inosservanza può dar luogo a responsabilità della banca, ma in nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione di tale obbligo può determinare la nullità del contratto, avuto riguardo alla funzione meramente informativa dallo stesso assolta e alla sua irrilevanza ai fini della completezza e determinazione del contenuto contrattuale.
32. Solo a decorrere dal 2010, con l'introduzione dell'art. 125bis TUB, è stata espressamente prevista, per tutti i contratti stipulati con il consumatore (e non solo per i contatti di credito al consumo), l'applicazione dell'interesse sostitutivo, anche in caso Pa di non corretta indicazione del TAEG o , configurandosi, pertanto, come una vera e propria sanzione civile a carico dell'intermediario. Tale rimedio è destinato a operare a prescindere dal vulnus informativo che l'errata indicazione del TAEG abbia potuto avere.
33. La norma de qua, pur tuttavia, si applica ai soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore, di importo non superiore ad Euro 75.000,00 e successivi al 19 settembre 2010, e, quindi, non al contratto di finanziamento di cui è causa, stipulato in data 25.07.2008, quindi in epoca antecedente.
34. Pertanto, essendo la correttezza del TAEG indicato nel contratto rispetto a quello effettivamente applicato al rapporto, con conseguente rigetto della domanda.
pagina 10 di 12 35. Da ultimo, gli opponenti osservano la presenza della clausola di salvaguardia al fine del mantenimento del tasso corrispettivo/mora nei limiti della soglia di usura ove questa fosse superata dalla correlativa pattuizione.
36. Si deve giocoforza ritenere che, in mancanza di prova ,gravante sugli opponenti circa l'applicazione di interessi usurari al contratto, la suddetta clausola non possa in ogni caso operare e, quindi, anche la presente doglianza deve essere disattesa.
37. Sulla facoltà dei fideiussori di sollevare l'exceptio doli e exceptio nullitatis (lett e); il motivo di doglianza è infondato, stante la legittimità del credito, per quanto già chiarito;
per vero l'opponente richiama altresì il disposto dell'art. 1956 c.c. senza chiarire però quando il creditore avrebbe fatto successivamente credito al garantito né della conoscenza che il creditore avesse della situazione deteriore del debitore.
38. Va infine rilevata la tardività delle contestazioni sulla titolarità del credito in capo CP_ A effettuata dagli opponenti solo con comparsa conclusionale del 31/12/24 e quindi inammissibile avendo peraltro la stessa funzione solo illustrativa di eccezioni già ritualmente avanzate;
39. In conclusione, per quanto finora qui argomentato, l'opposizione non può che essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
40. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
41. e evono dunque essere Parte_1 Parte_2 condannati a rimborsare a le spese di lite, che vengono liquidate Controparte_1 come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il decreto ingiuntivo n. 49/2017 definitivamente esecutivo;
pagina 11 di 12 - condanna altresì e a rimborsare a Parte_1 Parte_2 CP_1 le spese di lite, che liquida in Euro 7.254,00 per compenso professionale, oltre
[...] rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
Lagonegro, data
Il Giudice
Dott. Riccardo Sabato
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