2. L'avvocato iscritto all'albo puo' sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.
3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, e' fatta annotazione nell'albo.
Il CNF premette che “la sospensione obbligatoria prevista dall'articolo 11, comma 2 bis, del decreto legge n. 80/2021 (come introdotto dall'articolo 17, comma 2, del d.l. n. 33/2022) per l'avvocato assunto alle dipendenze dell'ufficio per il processo è equiparabile, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, alla sospensione obbligatoria di cui all'articolo 20 della legge 247/2012”. Pertanto, “come previsto dall'articolo 11 della legge n. 247/12 per gli avvocati sospesi obbligatoriamente, anche gli avvocati assunti alle dipendenze dell'ufficio per il processo e quindi sospesi ex lege devono ritenersi esonerati dall'assolvimento dell'obbligo formativo per la durata della sospensione”.
Leggi di più…[…] Requisiti di partecipazione Sono ammessi a partecipare al corso gli iscritti all'Albo in possesso dei seguenti requisiti: a) l'iscrizione all'Albo da almeno otto anni; b) non aver riportato, negli ultimi tre anni, sanzioni disciplinari definitive interdittive; c) non essere soggetto, al momento di presentazione della domanda, a sospensione cautelare e non essere sospeso dall'Albo ai sensi dell'art. 20 Legge n. 247/2012; d) aver svolto effettivamente la professione forense; e) godere dei diritti civili e politici. […]
Leggi di più…[…] Sono destinatari del Bando gli avvocati che, alla data di presentazione della domanda, siano iscritti alla Cassa, o iscritti all'Albo con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, e non siano sospesi dall'Albo ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 247/2012. […]
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