Articolo 20 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247
Articolo 19Articolo 21
Versione
2 febbraio 2013
Art. 20. Sospensione dall'esercizio professionale 1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con piu' di un milione di abitanti e sindaco di comune con piu' di 500.000 abitanti.
2. L'avvocato iscritto all'albo puo' sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.
3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, e' fatta annotazione nell'albo.
Entrata in vigore il 2 febbraio 2013
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