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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/07/2025, n. 2848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2848 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 02 Luglio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 11959 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Belpasso, via Bellini n. 37/E, presso lo studio dell'avv. Rosario M. Sciacca, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_1 generale alle liti Rep. n. 37875 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
18.12.2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2024 00046303 38 000, notificato il 20.11.2024, con il quale gli veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 19.152,37,
a titolo di contributi previdenziali Gestione Commercianti, per il periodo dal 04/2017 al 04/2023.
1 Il ricorrente contestava la sussistenza dei requisiti avendo cessato la propria attività a far data dal 31.05.2010
e dal 2019 godeva del trattamento pensionistico. Eccepiva, inoltre, la prescrizione per le annualità 2017 e
2018, anche tenuto conto della sospensione a causa del Covid-19, nonché formulava ulteriori contestazioni.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato;
- Per l'effetto, accertare e dichiarare la prescrizione della annualità 2017 e
2018; - In ogni caso, per i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare illegittimo l'avviso di addebito n. 593
2024 00046303 38 000 e Annullarlo;
- Con condanna alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'Ente previdenziale resistente, il quale dichiarava che l'avviso di addebito era stato oggetto di sgravio, avendo provveduto alla cancellazione della posizione del ricorrente sin dall'origine della richiesta di pagamento, come da provvedimento del 18.04.2025, che produceva, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 09.05.2025 e di quello del Presidente del Tribunale, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del
26.05.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., veniva rinviata per discussione e decisione e fissate le modalità di svolgimento dell'udienza.
Chiamata all'odierna udienza del 02.07.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
L' in sede di costituzione ha dato atto che con riguardo ai contributi oggetto dell'avviso di addebito ha CP_1 emesso provvedimento di sgravio.
Pertanto, sulla base di quanto allegato dall' e delle deduzioni di parte ricorrente, da ultimo con le note CP_1 depositate il 30.06.2025, va dichiarata nel merito la cessazione della materia del contendere.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
3. Spese.
L'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio;
infatti, parte ricorrente insiste nella condanna alle spese di giudizio secondo il principio di soccombenza virtuale, mentre l'ente previdenziale ne chiede compensazione.
2 Orbene, qualora si pervenga ad una declaratoria di cessata materia del contendere ma le parti non si trovino d'accordo sul governo delle spese è necessario operare una valutazione prognostica di come si sarebbe chiuso il processo se non si fosse verificata la causa di cessata materia del contendere ovvero valutare la c.d.
“soccombenza virtuale” delle parti al fine di decidere su chi debbano gravare le spese del processo.
Nel caso di specie, operata la predetta valutazione prognostica relativamente ai motivi di opposizione deve ritenersi che la presente opposizione sarebbe stata accolta, infatti, le censure in ordine alla non debenza della somma ingiunta a titolo di contributi per mancanza dei presupposti impositivi per cessata attività che CP_1
l'opponente ha invocato in questa sede risultano fondati alla luce della documentazione allegata al ricorso;
dall'altro l ha riconosciuto la fondatezza delle censure mosse, emettendo il provvedimento di sgravio CP_1 per i periodi oggetto dell'avviso di addebito impugnato di questo giudizio.
Pertanto, sulla base delle superiori considerazioni, le stesse vanno poste a carico dell' e vengono CP_1 liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 18.12.2024, da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così
[...] provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti.
2. Condanna l a rifondere al ricorrente le spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.236,00, CP_1 per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. se dovuta e nelle misure di legge, che distrae in favore del procuratore costituito antistatario, avv. Rosario M. Sciacca.
Così deciso in Catania, 02.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 02 Luglio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 11959 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Belpasso, via Bellini n. 37/E, presso lo studio dell'avv. Rosario M. Sciacca, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_1 generale alle liti Rep. n. 37875 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
18.12.2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2024 00046303 38 000, notificato il 20.11.2024, con il quale gli veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 19.152,37,
a titolo di contributi previdenziali Gestione Commercianti, per il periodo dal 04/2017 al 04/2023.
1 Il ricorrente contestava la sussistenza dei requisiti avendo cessato la propria attività a far data dal 31.05.2010
e dal 2019 godeva del trattamento pensionistico. Eccepiva, inoltre, la prescrizione per le annualità 2017 e
2018, anche tenuto conto della sospensione a causa del Covid-19, nonché formulava ulteriori contestazioni.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato;
- Per l'effetto, accertare e dichiarare la prescrizione della annualità 2017 e
2018; - In ogni caso, per i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare illegittimo l'avviso di addebito n. 593
2024 00046303 38 000 e Annullarlo;
- Con condanna alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'Ente previdenziale resistente, il quale dichiarava che l'avviso di addebito era stato oggetto di sgravio, avendo provveduto alla cancellazione della posizione del ricorrente sin dall'origine della richiesta di pagamento, come da provvedimento del 18.04.2025, che produceva, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 09.05.2025 e di quello del Presidente del Tribunale, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del
26.05.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., veniva rinviata per discussione e decisione e fissate le modalità di svolgimento dell'udienza.
Chiamata all'odierna udienza del 02.07.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
L' in sede di costituzione ha dato atto che con riguardo ai contributi oggetto dell'avviso di addebito ha CP_1 emesso provvedimento di sgravio.
Pertanto, sulla base di quanto allegato dall' e delle deduzioni di parte ricorrente, da ultimo con le note CP_1 depositate il 30.06.2025, va dichiarata nel merito la cessazione della materia del contendere.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
3. Spese.
L'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio;
infatti, parte ricorrente insiste nella condanna alle spese di giudizio secondo il principio di soccombenza virtuale, mentre l'ente previdenziale ne chiede compensazione.
2 Orbene, qualora si pervenga ad una declaratoria di cessata materia del contendere ma le parti non si trovino d'accordo sul governo delle spese è necessario operare una valutazione prognostica di come si sarebbe chiuso il processo se non si fosse verificata la causa di cessata materia del contendere ovvero valutare la c.d.
“soccombenza virtuale” delle parti al fine di decidere su chi debbano gravare le spese del processo.
Nel caso di specie, operata la predetta valutazione prognostica relativamente ai motivi di opposizione deve ritenersi che la presente opposizione sarebbe stata accolta, infatti, le censure in ordine alla non debenza della somma ingiunta a titolo di contributi per mancanza dei presupposti impositivi per cessata attività che CP_1
l'opponente ha invocato in questa sede risultano fondati alla luce della documentazione allegata al ricorso;
dall'altro l ha riconosciuto la fondatezza delle censure mosse, emettendo il provvedimento di sgravio CP_1 per i periodi oggetto dell'avviso di addebito impugnato di questo giudizio.
Pertanto, sulla base delle superiori considerazioni, le stesse vanno poste a carico dell' e vengono CP_1 liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 18.12.2024, da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così
[...] provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti.
2. Condanna l a rifondere al ricorrente le spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.236,00, CP_1 per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. se dovuta e nelle misure di legge, che distrae in favore del procuratore costituito antistatario, avv. Rosario M. Sciacca.
Così deciso in Catania, 02.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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