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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 15/10/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
TRIBUNALE DI MA RZ -
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno Cessazione effetti
15/10/2025, nelle persone dei magistrati: civili dott. DO CO Presidente rel. dott. Gaetano Catalani Giudice dott. DO CO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1506/2023 R.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, con l'avvocato CASALINO GRAZIA, C.F._1
contro
, nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
), con l'avvocato IASI MARY CARMEN, C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: RZ - Cessazione effetti civili
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato telematicamente il 17 ottobre 2023 Parte_1
proponeva ricorso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario nei confronti del coniuge CP_1
Assumeva il ricorrente di aver contratto matrimonio con il coniuge in Grassano il
24 luglio 1999, e di aver ottenuto decreto di omologa della separazione consensuale del Tribunale di Matera depositato in data 11 luglio 2019. Riferiva che dal matrimonio erano nati tre figli, , e , di Per_1 Per_2 Per_3
cui solo il primo, all'epoca del ricorso, maggiorenne.
Assumeva che non vi era stata riconciliazione e che sussistevano i presupposti del divorzio, pur chiedendo una modifica delle condizioni di separazione, giacchè assumeva di trovarsi in una condizione di peggiore stabilità economica. Concludeva per la limitazione dell'assegno in favore dei due figli allora minori, senza diritto di mantenimento per il primogenito, né di assegno divorzile per la . CP_1
Disposta la comparizione delle parti con il decreto presidenziale di fissazione d'udienza, il23 gennaio 2024 si costituiva tempestivamente la , con apposita CP_1
comparsa, confermando i presupposti dell'azione di divorzio rappresentati dalla ricorrente, e avanzando tuttavia domanda di conferma dei provvedimenti di separazione con contributo di mantenimento per i figli e assegno divorzile per lei.
La causa si dilungava in più udienze, subendo diversi rinvii a richiesta delle parti.
Trattandosi di causa documentale, veniva fissata l'udienza di discussione e il 19 settembre 2025, sulle conclusioni delle parti riportate a verbale e illustrate oralmente, il Presidente istruttore riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va pacificamente accolta ricorrendone i presupposti di legge, a sensi dell'art. 3 n. 2, lett.
B) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, in ragione dell'omologa della separazione consensuale avvenuta con decreto dell'11 luglio 2019, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere, in effetti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Il P.M. ha espresso parere favorevole alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle altre domanda, si rileva che dopo la presentazione del ricorso è intervenuta la maggiore età anche del secondogenito , per cui i provvedimenti Per_2
relativi alla prole vanno limitati alla sola ultimogenita . ST non ha ancora Per_3 compiuto 11 anni e quindi non ricorre l'obbligo del suo ascolto, e nemmeno appare opportuno, tenuto conto che i genitori non discutono in ordine alle varie questioni che la riguardano, di modo che la sua comparizione in Tribunale risulta superflua e, di più, potrebbe costituire un vulnus alla sua integrità psicofisica senza un effettivo ausilio alla decisione.
A riguardo della minore vanno confermati gli accordi di separazione sia a riguardo del suo affidamento condiviso, che del collocamento presso la madre con assegnazione dell'abitazione familiare. Parimenti va confermata la disciplina degli incontri fra padre e minore, anche considerando la doglianza della in ordine al fatto che il CP_1
non vi adempia con precisione. Gli incontri costituiscono un diritto biunivoco Pt_1
relativo al padre e alla minore, e quindi si conformano, in modo corrispondente, come un dovere del genitore;
in questo senso, non può prescindersi da una previsione che valga a salvaguardare un esercizio concreto della bigenitorialità, facendo seguire una raccomandazione al perché, rendendo compatibili i tempi di incontro con la Pt_1
figlia e i suoi impegni di lavoro, non trascuri la frequentazione.
Quanto alle obbligazioni economiche, la resistente ha concordato sulla revoca del contributo di mantenimento per il figlio che ha trovato stabilità lavorativa. Per_1
Quanto al secondogenito le parti hanno ancora discusso sul diritto di costui Per_2
al mantenimento: la madre, infatti, ha dichiarato a verbale che ora egli è impegnato con un contratto di tirocinio che gli assicura un minimo introito (circa 600,00 euro mensili), senza sicurezza di prosecuzione (dovendo avere termine a dicembre 2025).
Ora l'importo del tirocinio sia pur fortemente contenuto nell'ammontare, assicura comunque una forma di sostentamento che, in uno con l'utilizzo della casa familiare e dei servizi connessi, appare essere adeguato ai bisogni.
Dunque, anche il contributo a favore di questo figlio può essere revocato, salvo il ripristino in caso di termine del rapporto, prima di una effettiva stabilizzazione della capacità di espressione lavorativa di , che solo da poco ha superato la Per_2
maggiore età. Quanto alla minore, relativamente al contributo di mantenimento per lei, e alla
, quanto all'assegno divorzile, va considerato unitariamente il peso che ne CP_1
consegue per il ai fini di un'esatta determinazione degli esborsi che possono Pt_1
essere posti a suo carico.
C'è da dire, infatti, che ricorrono i presupposti di entrambe le causali: per , Per_3
in re ipsa, stante la minore età; per il coniuge in relazione alla funzione assistenziale e perequativa dell'assegno divorzile.
Quest'ultima è disoccupata, e a prescindere dalla denunciata patologia, che ha un'evidenza diagnostica nella certificazione medica, ma non ha anche un concreto apprezzamento quale causa di invalidità in termini di riduzione della capacità lavorativa, non le è stato contestato che la disoccupazione dipenda da un suo volontario rifiuto e nulla è stato controdedotto rispetto alla dichiarata ricerca presso l'ufficio di collocamento, esitata negativamente. Nemmeno è stato dimostrato lo svolgimento di lavoro “in nero”, né l'esame dei conti correnti evidenzia la percezione di proventi da fonte ignota.
D'altra parte, è valida la considerazione che per l'età preadolescenziale di Per_3
ricorre un maggior impegno di accudimento a carico della resistente, e in ogni caso è incontestato che ella si sia dedicata alla famiglia per tutto il tempo della convivenza matrimoniale.
Dunque, va accolta la domanda della , attribuendole un assegno CP_1
divorzile nell'importo stabilito in sede di separazione, così come da lei richiesto.
Anche rispetto a può essere confermata la misura dell'assegno già previsto, Per_3
nei termini di cui alla domanda.
Ora è vero che, venendo meno la contribuzione per i due figli più grandi, il Pt_1
vede migliorata la sua condizione economica, ma è pur vero che egli provvede al pagamento del mutuo sulla casa, di modo che questo esborso deve ritenersi che gravi consistentemente sul suo reddito e fintanto che vi provvederà costituirà fattore di equilibrio nei rapporti economici fra le parti. Piuttosto, il risollevamento del Ragone conseguente alla riduzione dei suoi obblighi, consente l'attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico universale alla resistente.
Tenuto conto dell'accoglimento delle domande rispettive per quanto di ragione, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 17/10/2023 da e Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 24/07/1999 in GRASSANO;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di GRASSANO di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, Parte II, serie A, numero 14;
3) conferma la revoca del contributo a carico di a titolo di Parte_1
mantenimento del figlio come disposto con l'ordinanza provvisoria del 26 Per_1
gennaio 2024;
4) dispone la revoca del contributo a carico di a titolo di Parte_1
mantenimento del figlio a decorrere dalla presente decisione;
Per_2
5) conferma il regime di affidamento e di collocamento della minore , i Per_3
diritti di visita e di incontro con il padre, e la misura del contributo di mantenimento ordinario e straordinario a carico di , come stabilito con gli accordi di Parte_1
separazione;
6) conferma l'assegnazione della casa familiare alla signora CP_1
7) attribuisce a l'intero importo dell'Assegno unico universale;
CP_1
8) Pone a carico di il pagamento di un assegno divorzile in Parte_1
favore di nella misura di euro 212,50 mensili, oltre ulteriore CP_1
rivalutazione annuale Istat;
9) dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio. In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 15/10/2025.
Il Presidente est.
DO CO