Articolo 61 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 60Articolo 62
Versione
20 settembre 1975
Art. 61.
L' articolo 182 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 182 - Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi. - In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, puo' compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali e' richiesto, a norma dell'articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi.
Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi puo' essere delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attivita' dell'impresa".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975