Ordinanza collegiale 11 aprile 2024
Ordinanza collegiale 17 luglio 2024
Sentenza breve 20 novembre 2024
Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 21/04/2026, n. 3105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3105 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03105/2026REG.PROV.COLL.
N. 01467/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1467 del 2025, proposto da
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Piazza e Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 20662/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il Cons. TE EN AL e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Antonio Trimboli e l’avv. Girolamo Rubino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso in appello notificato in data 18/02/2025, il Ministero dell’Interno ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS- avverso il provvedimento col quale è stato escluso dal concorso per l’assunzione di 1650 Allievi della Polizia di Stato in conseguenza del giudizio di non idoneità per carenza dei requisiti psicofisici espresso nei suoi confronti dalla Commissione medica, in data 13 febbraio 2024.
Nello specifico, il giudizio di inidoneità era dovuto a deficit della forza muscolare (-OMISSIS-), ai sensi dell’art. 3, comma 1, tabella A del d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207.
Con ordinanza n. 7080/2024, il giudice di primo grado, alla luce della documentazione sanitaria depositata dal ricorrente, disponeva la verificazione ex artt. 19 e 66 c.p.a. onde accertare nel contraddittorio delle parti la sussistenza o meno in capo al ricorrente della predetta condizione, in relazione all’accertato parametro di forza muscolare e della idoneità al servizio.
In esito alla verificazione, eseguita dalla Commissione Sanitaria d’Appello dell’Aeronautica Militare in data 20 maggio 2024, è stato accertato che le misure dei valori di forza muscolare avevano i seguenti risultati: -OMISSIS- come valore medio -OMISSIS- e -OMISSIS-nella -OMISSIS-.
In conseguenza dell’esito della verificazione il ricorrente otteneva l’idoneità concorsuale e veniva ammesso allo svolgimento del corso di formazione.
Con sentenza n. 20662 del 20 novembre 2024, il T.a.r. ha accolto il ricorso sull’assunto che “dalle risultanze della verificazione - rispetto alla quale il Collegio non ha motivo di dissentire – non emerge la sussistenza della causa di non idoneità, posta alla base del provvedimento di esclusione impugnato”.
In particolare, il Giudice di primo grado ha rilevato che “in sede di verificazione è stato accertato che - così come dedotto nel ricorso - la commissione ha errato nella misurazione della forza muscolare del ricorrente … riportando “valori compatibili con la normativa di riferimento e pertanto con il prosieguo dell’iter concorsuale”, facendone derivare che “atteso che il ricorrente è in possesso del profilo adeguato, i provvedimenti impugnati sulla sua inidoneità psico-fisica vanno annullati, disponendo che l’Amministrazione provveda alla rimozione della riserva e alla stabilizzazione delle ulteriori prove cui il ricorrente sia stato eventualmente sottoposto”.
Il Ministero dell’Interno ha proposto appello avverso tale sentenza, deducendo un unico articolato motivo di censura così rubricato “Violazione dei principi della par condicio competitorum e del tempus regit actum , poiché la verificazione disposta in sede giurisdizionale non ha appurato se la competente Commissione medica nominata dall'Amministrazione in ambito concorsuale avesse adottato o meno una metodologia di analisi corretta in sede di accertamento dei requisiti, bensì ha effettuato a distanza di tempo ed a condizioni mutate una nuova valutazione dell'idoneità del candidato”.
Si è costituito in giudizio il sig. -OMISSIS-, chiedendo il rigetto dell’appello.
All’udienza pubblica del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello in esame muove dai principi giurisprudenziali secondo cui, al fine di assicurare la par condicio dei candidati, l’accertamento del possesso dei requisiti fisici deve avvenire solo in ambito concorsuale, senza che si possa attribuire rilevanza ad altre valutazioni medico legali che siano state rese al di fuori di tal ambito.
Il Ministero appellante deduce che nel giudizio di primo grado non sono state allegate circostanze dirette a far ritenere che le operazioni tecniche seguite dalla Commissione medica fossero non corretti o insufficienti.
Né risulterebbe dal verbale ovvero dalla scheda valutativa che la prova si fosse svolta in modo difforme rispetto a quanto previsto dalla normativa.
Il Ministero evidenzia, altresì, che la verificazione si è svolta oltre tre mesi dopo, rispetto all’accertamento concorsuale e, in tale intervallo di tempo, il candidato avrebbe potuto sottoporsi ad un allenamento specifico, per incrementare la propria forza muscolare.
La sentenza di primo grado presenterebbe, dunque, un deficit motivazionale per non aver tenuto conto della modificabilità del parametro oggetto della valutazione, senza che risultassero evidenziati elementi in grado di attribuire alla valutazione espressa in sede concorsuale profili di erroneità ovvero inattendibilità.
L’appello non è meritevole di accoglimento.
La valutazione medico-legale, nel procedimento in esame, viene presa in considerazione dalla norma attributiva della funzione amministrativa di verifica e accertamento nella dimensione oggettiva di fatto ‘storico’.
La fonte secondaria ha compiutamente identificato i parametri fisici correlati, per quanto qui interessa, alla forza muscolare e differenziati in relazione al sesso maschile o femminile che i candidati devono possedere. Difatti, in base al combinato disposto degli artt. 1 e 3 e dell’allegato A del D.P.R. cit., i candidati di sesso maschile devono possedere una forza muscolare dell’arto dominate maggiore o uguale a 40 kg e (ai sensi del comma 2 dell’art. 3 cit.) è considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento. Pertanto, il candidato è idoneo ove riporti, in almeno uno dei due arti, una forza uguale o superiore a 36 kg.
Con la “Direttiva tecnica per l’attuazione del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 in data 17 dicembre 2015 in materia di parametri fisici per l‘ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2”, l’amministrazione ha specificato le modalità tecniche con cui deve essere eseguito, in sede concorsuale, detto accertamento.
L’amministrazione, con i suoi uffici, è chiamata soltanto a verificare la sussistenza del presupposto sanitario previsto dal legislatore. Si è, quindi, in presenza di un accertamento tecnico, ove l’esame si riduce all’acclaramento di dati certi e non suscettibili di valutazione opinabile (a differenza di quanto avviene nei settori connotati da cd. discrezionalità tecnica).
La tutela giurisdizionale è sempre «piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo» (art. 1 del c.p.a.) e l’interessato, «oltre a far valere il rispetto delle garanzie procedimentali, può contestare in ogni punto di fatto e diritto quanto argomentato dall’Autorità (in osservanza dei “principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione”: art. 2 del c.p.a.), prospettando quei motivi da cui possano emergere seri profili di irrazionalità e di inattendibilità tecnico-scientifica della scelta regolatoria» (Cons. St., ad plen., 7 novembre 2025, n. 16, con riguardo, mutatis mutandis , a un caso avente ad oggetto lo scrutinio di legittimità di un atto di regolazione tariffaria).
Tali statuizioni sulla pienezza della tutela giurisdizionale valgono a maggior ragione nel contesto delle valutazioni mediche svolte da organi amministrativi in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici per il reclutamento nelle Forze armate e di polizia (cfr. Cons. St., sez. VI, 25 novembre 2025, n. 9241, in relazione ad un caso analogo al presente).
In definitiva, se il ricorrente assolve all’onere di contestare in modo serio e specifico l’accertamento sanitario, il giudice deve procedere ai necessari approfondimenti istruttori, ponendo l’interessato in posizione di parità con il suo avversario, lo Stato, in conformità con il principio della parità delle armi (in argomento, cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, 21 gennaio 2014, causa Placì c. Italia , ricorso n. 48754/11).
La tesi della irripetibilità degli accertamenti sull’idoneità psico-fisica dei candidati priverebbe molto spesso l’interessato di qualunque possibilità di dimostrare l’errore in cui in ipotesi sia incorsa la commissione di concorso.
Posto che i requisiti psico-fisici devono essere posseduti dai candidati al momento in cui vengono sottoposti a visita medica collegiale concorsuale, l’interessato deve allegare elementi di prova che consentano di far risalire l’inattendibilità del giudizio alla fase di partecipazione al concorso.
Nel caso di specie, il candidato ha assolto a tale onere probatorio.
Difatti, il sig. -OMISSIS- in data in data 13 febbraio 2024 è stato sottoposto dalla competente Commissione medica per l’arruolamento a visita finalizzata ad accertare il possesso dei requisiti psico-fisici di idoneità al servizio nella Polizia di Stato.
La predetta Commissione ha provveduto a determinare la forza muscolare del candidato e l’esame, eseguito mediante dinamometro (handgrip), ha rilevato una forza muscolare pari a -OMISSIS- alla -OMISSIS- e -OMISSIS- alla -OMISSIS-.
In considerazione dei predetti valori, la Commissione medica per gli accertamenti psico-fisici ha giudicato il candidato non idoneo all’ammissione ai ruoli della Polizia di Stato per “deficit della forza muscolare ai sensi dell’art. 3 comma l, Tabella A del d.P.R. 17.12.2025, n. 207”.
Con il ricorso di primo grado, l’appellato ha prodotto una certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica (l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani) in data 26 febbraio 2024, a distanza di pochi giorni dalla visita concorsuale, dove si dà atto che il ricorrente ha effettuato presso detta struttura l’handgrip test con risultati significativamente diversi (-OMISSIS- -OMISSIS-; -OMISSIS- -OMISSIS-) rispetto a quelli ottenuti in sede concorsuale e riportando, in ciascuno dei due arti, un valore superiore a quelli minimo normativamente fissato per conseguire l’idoneità (36 kg).
Tale elemento probatorio fornito dal ricorrente unitamente al ricorso di primo grado rappresenta un serio indice sintomatico di una macroscopica erroneità della valutazione tecnica svoltasi in sede concorsuale, in quanto i valori risultanti dalla certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica registrano una sostanziale duplicazione della forza muscolare rispetto all’accertamento effettuato nel procedimento concorsuale pochi giorni prima.
Avendo l’interessato sollevato seri dubbi sull’attendibilità del giudizio di inidoneità, il T.a.r. ha correttamente disposto un approfondimento istruttorio, incaricando la Commissione Sanitaria d’Appello dell’Aeronautica Militare di svolgere una verificazione in ordine alla sussistenza o meno della causa di inidoneità oggetto del provvedimento impugnato.
Il verificatore, tramite una visita collegiale e nel rispetto delle regole stabilite dalla Direttiva tecnica sopra richiamata, ha accertato la sussistenza di valori della forza muscolare sostanzialmente corrispondenti a quelli già attestati dal certificato rilasciato dalla ASL di Trapani.
Alla luce di quanto esposto, le doglianze avanzate dalla difesa erariale con l’atto di appello sono infondate, posto che anche gli accertamenti relativi alla forza muscolare svolti dall’amministrazione nell’ambito della procedura concorsuale sono sindacabili in sede giurisdizionale nei sensi e nei limiti sopra esposti e, nel caso di specie, il privato ha assolto all’onere probatorio di fornire seri e circostanziati elementi probatori circa l’inattendibilità di tale accertamento, così come è stato poi confermato dalla verificazione disposta dal primo giudice. Risulta quindi dimostrata, secondo lo standard probatorio applicabile al presente giudizio, l’illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado dato il travisamento di fatto in cui è incorsa l’amministrazione nell’accertamento tecnico eseguito.
In conclusione, l’appello deve essere respinto siccome infondato.
La peculiarità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI De LI, Presidente
TE Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
TE EN AL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE EN AL | GI De LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.