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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore dott. Alessandro Carra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 5215/2024 V.G., avente ad oggetto "separazione consensuale"
T R A
e entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Zippo, come Parte_1 Controparte_1 da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 03.02.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.12.2024 le parti esponevano:
• di aver contratto matrimonio in data 03.05.2003;
• di aver generato due figli, nati, rispettivamente, in data 21.05.2009 e in data 30.04.2015;
• di aver interrotto la convivenza, stante l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM. Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 03.02.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo e precisando di aver cessato la convivenza secondo le tempistiche indicate nel ricorso.
Le richieste formulate dalle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene, con la precisazione che le visite infrasettimanali da concordarsi telefonicamente di cui al punto 7) dovranno avvenire per almeno due pomeriggi a settimana:
1) i coniugi vivranno separati di letto e di mensa, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberandosi da ogni obbligo di cui all'art. 143 c.c., per quanto disponibile;
2) L'abitazione coniugale, sita in Specchia alla via M. Montessori 5, realizzata dopo il matrimonio su suolo di proprietà esclusiva della SI.ra , occupata dalla famiglia a titolo di abitazione principale,e quale residenza coniugale, rimarrà CP_1 nell'esclusiva disponibilità della stessa (unitamente ai beni mobili ed arredi ivi contenuti) che l'abiterà insieme ai figli minori;
3) lascerà la residenza coniugale e si trasferirà nella nuova abitazione in via L. Amendolara 27; Parte_1
Per 4) I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali ne provvederanno alla cura, Per_2 educazione ed istruzione di comune accordo;
5) I minori, tuttavia, stante la loro tenera età, vivranno principalmente presso l'abitazione coniugale insieme alla madre;
6) I genitori si impegnano, così come sino ad oggi fatto ,e compatibilmente con gli impegni lavorativi, ad accompagnare e riprendere i figli dalla scuola e dalle altre attività extrascolastiche, ludiche e religiose.
7) il padre godrà del diritto/dovere di visita nei confronti dei figli minori. Tali visite saranno preventivamente concordate da entrambi i coniugi, mediante avviso telefonico, in base alle esigenze lavorative del padre e compatibilmente alle esigenze dei figli (avverse condizioni metereologiche, condizioni di salute ecc.). I figli potranno, a settimane alterne, passare il fine settimana (sabato e domenica), a casa del padre e così pure alternativamente, nei giorni di festa. I figli potranno trascorrere durante l'estate un periodo ( da concordare) di 15 giorni consecutivamente presso la casa del padre.
8) La potestà rimane affidata ad entrambi i genitori con tutti i diritti e doveri che la legge per essi prevede ed ordina.
9) I coniugi sin da ora dichiarano di volersi costantemente consultare in caso di necessità di somministrazione ai minori di eventuali trattamenti sanitari di particolare importanza (vaccinazioni, interventi chirurgici, terapie dentarie ecc.) ed ogni qualvolta sorgano problemi inerenti all'impostazione del modello educativo dei figli, all'indirizzo scolastico o comunque alle scelte tutte che appaiano determinanti per il futuro dei figli;
10) Il SI. si obbliga a corrispondere un assegno mensile, entro il 15 di ogni mese, a titolo di Parte_1 contribuzione al mantenimento dei figli minori, pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00), da rivalutarsi annualmente all'inizio di ciascun anno, in base agli indici ISTAT, sino a che i figli non avrà raggiunto la maggiore età, e comunque una completa autosufficienza economica. Egli inoltre contribuirà alle spese straordinarie sanitarie e scolastiche dei minori nella misura del 50%. Tale pagamento avverrà a semplice trasmissione della documentazione a cura dell'altro coniuge. Le eventuali altre spese straordinarie di rilevante entità riguardanti i figli minori (viaggi di istruzione, frequentazione corsi ecc.) saranno concordate preventivamente dai coniugi e, normalmente ripartite in parti uguali tra loro;
L'assegno unico, attualmente pari a €. 467,00, verrà corrisposto integralmente a favore della SI.ra e presta Controparte_1 Parte_1 il suo consenso.
11) La SI.ra si impegna a trasferire in favore di la quota meta indivisa del un terreno sito in Specchia CP_1 Parte_1
Fgl 15 Ptc 878 Frutteto Classe U are 4,00 R.D. €. 3,62 R.A. 2,69. acquistato dai coniugi in regime di comunione legale durante il matrimonio.
12) si impegna a trasferire a none della SI.ra , la proprietà della Ford C Max Tg. DR Parte_1 Controparte_1
828 NJ;
13) Le parti dichiarano di aver regolato ogni altra questione di natura patrimoniale, di essere soddisfatti, di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra, fatto salvo il rispetto delle predette condizioni;
14) I coniugi si prestano reciproco consenso al trasferimento della residenza, impegnandosi a comunicare, a trasferimento avvenuto, il nuovo domicilio all'altro coniuge, nonchè all'espatrio ed autorizzazione al rilascio del passaporto da parte delle competenti autorità, per brevi periodi di vacanza, con l'inserimento dei figli minori sul passaporto di entrambi.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 03.05.2003 in
Specchia (Le) e trascritto nel registro di matrimonio di quel Comune al n. 5 parte II Serie A anno 2003, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 12.3.25
Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore