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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 16/04/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 112/202
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 112 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 trattenuta in decisione l'11.12.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Torchiarolo (BR), via S. Pellico n. 28 presso lo studio dell'avv. GRECO GRAZIANNA, che lo rappresenta e difende, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art
83 comma 3, c.p.c.; appellante contro
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_ elettivamente domiciliata in , via Pietro Nenni, n. 30, presso lo studio degli avv.
ANTONIANI MARIA ANTONIETTA e SILVIA SALVINI, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma 3, c.p.c.; appellata
Oggetto: “Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada)”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 205 C.d.S. e art 6 d.lgs. n. 150/2011 dinanzi al Giudice di Pace di CP_
, del 4.05.2021 (R.G. n. 1020/2021), ha proposto Parte_1
opposizione avverso i verbali di contestazione N. V/706359A/2021 PROT. 14539/2021,
V/707339A/2021 PROT. 157/2021, N. V/707230A/2021, PROT. 15671/2021 elevati CP_ dalla Polizia provinciale di con cui è stata accertata la commissione di tre distinte violazioni dell'art 142, comma 8, del C.d.s., chiedendone l'annullamento.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza n. 468/2021 (R.G.N.
CP_ 1020/2021), con la quale il Giudice di Pace di ha rigettato il ricorso, confermando i verbali opposti nella sanzione minima edittale.
Con ricorso del 14.01.2022, il soccombente ha proposto appello avverso detta pronuncia, censurandola, in primo luogo, nella parte in cui il giudice di pace ha rigettato il ricorso stabilendo che “alla luce della produzione documentale dell'ente resistente
(docc. 7-8-9) risulta che i dispositivi utilizzati hanno conseguito l'approvazione ministeriale da parte del dicastero competente e sottoposti a verifica di conformità al campione approvato” e che “parte resistente ha altresì prodotto certificazione attestante che entrambi i dispositivi sono stati sottoposto alla verifica periodica di funzionalità in data 8.7.20 (matr. 953537) e 10.7.20 (matr. 953517) da personale in forza al Comando, che attesta l'effettuazione delle prove di funzionalità con esito positivo, unitamente alla verifica di taratura del 7 e del 9 luglio 2020, nel rispetto del limite temporale annuale, ritenendosi con ciò soddisfatta l'esigenza affermata dalla giurisprudenza e ribadita nella sentenza n.113 del 18.6.15 dalla Corte Costituzionale”.
L'appellante ha inoltre impugnato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di inosservanza dell'obbligo di preventiva segnalazione della postazione di controllo della velocità sull'errato presupposto che “l'organo accertatore ha assolto l'onere su di sé incombente di offrire la prova sulla corretta preventiva segnalazione e visibilità della postazione di controllo. L'attestazione nei verbali della presenza di cartello verticale segnalante la postazione di controllo della velocità e la copiosa documentazione all'uopo prodotta, provano inequivocabilmente l'assolvimento dell'obbligo di legge”.
Infine, ha eccepito l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui il giudice di pace ha stabilito che “le cause che hanno determinato la mancata contestazione immediata delle violazioni risiedono nell'inserimento della strada interessata nel
Decreto Prefettizio n. 2015 del 16.06.2014, indicato nel verbale, che individua nel territorio pisano le strade (tra le quali il tratto Fi-Pi-Li interessato) ove è autorizzato
l'utilizzo di dispositivi per il rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142
pag. 2/10 e 148 del Cds, senza l'obbligo di contestazione immediata, ipotesi contemplata all'art.
201 comma 1 bis lett. F) Cds così come riportato nel verbale. Tale decreto è stato adottato in applicazione del c. 2 dell'art. 4 L. 168/02 che consente appunto di individuare tra i comuni, sentiti gli organi di polizia stradale e su conforme parere degli enti proprietari delle strade, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano altimetriche e di traffico, le strade ove non è possibile effettuare il fermo dei veicoli senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione”.
Pertanto, ha chiesto all'intestato Tribunale, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare “l'inesistenza e/o la nullità e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza totale o parziale degli atti impugnati e dichiarare la nullità o annullare totalmente o parzialmente gli impugnati atti”; ha altresì chiesto la condanna del convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
In data 22.04.2022, si è costituita la che ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello, in quanto inammissibile e infondato, con condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio.
L'ente locale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 436bis e 348bis e 348ter c.p.c. e ha poi dedotto, nel merito: - che l'omologazione o l'approvazione del rilevatore di velocità deve essere riferita al “ modello”, al “ prototipo” dell'apparecchiatura autovelox e non al “singolo esemplare autovelox utilizzato”; - l'equivalenza delle procedure di approvazione ed omologazione dei dispositivi/sistemi di rilevazione d'infrazioni e dunque l'utilizzabilità per l'accertamento delle violazioni dei dispositivi approvati al pari di quelli omologati;
- la regolare taratura degli strumenti di controllo utilizzati per la rilevazione della velocità oggetto di causa e quindi il corretto funzionamento degli stessi;
- l'esistenza di adeguata segnaletica stradale preventiva nel tratto di strada interessato;
- la legittima installazione dell'autovelox sul tratto di strada interessato e l'insussistenza dell'obbligo di contestazione immediata delle violazioni di cui ai verbali impugnati.
La causa è stata istruita in via documentale.
pag. 3/10 Precisate le conclusioni, in data 11.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2. Con il primo motivo di impugnazione, ha contestato la Parte_1
validità delle sanzioni amministrative irrogate nei suoi confronti, deducendo che le presunte violazioni al codice della strada - di cui ai verbali d'infrazione - sarebbero state rilevate da dispositivi di controllo della velocità soltanto approvati dal Ministero, ma privi della necessaria omologazione, la quale, in forza di leggi interne e delle recepite direttive europee, spetterebbe al MISE (Ministero Sviluppo Economico) e non anche del
MIT.
Nello specifico, la difesa appellante, assunta la necessità, ai fini della validità della sanzione amministrativa, dell'omologazione e non della mera approvazione del rilevatore elettronico di velocità, e precisato che detta omologazione deve riferirsi al singolo esemplare che in concreto ha accertato la violazione, ha eccepito la mancata prova, nel caso di specie, della necessaria omologazione del rilevatore elettronico di velocità utilizzato, lamentando la mancata produzione in giudizio del certificato di omologazione di detto specifico dispositivo e contestando la rilevanza del certificato di conformità al campione approvato versato in atti.
2.1 Il motivo d'appello è infondato.
2.2 Preliminarmente si osserva che l'orientamento ormai consolidato della Corte di
Cassazione ha escluso la necessità che ogni esemplare di strumento elettronico rilevatore della velocità sia sottoposto ad omologazione, chiarendo che “la necessità di omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345, comma 2, così come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 197, secondo cui non ciascun esemplare, ma le singole apparecchiature devono essere approvate dal
Ministero dei lavori pubblici” (Cass. civ., n. 29333/2008; conformi: Cass. civ., ord n.
15042/2011; Cass. civ., sent n. 21267/2014). Pertanto, ai fini della legittimità
pag. 4/10 dell'utilizzo dell'autovelox è sufficiente l'omologazione del prototipo e non del singolo esemplare, rispetto al quale è invece richiesta l'attestazione di conformità al campione omologato.
2.3 Ciò premesso, si deve rilevare che, pronunciandosi in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, la Corte di Cassazione ha chiarito che è illegittimo l'accertamento eseguito con autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art 142, comma 6, del d.lgs. n. 285/1992, trattandosi di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse (Cass.
10505/2024). Nella motivazione di detta pronuncia si legge infatti che: “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre
l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s.”.
Ferma restando la diversità astratta tra la procedura di omologazione ed approvazione, si deve tuttavia osservare che la terminologia usata dal legislatore nel disciplinare le procedure di omologazione e di approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo (art
45 comma 6 C.d.s., artt 192 e 345 d.p.r. 495/1992) porta inequivocabilmente a sostenere che con riferimento alla disciplina della specifica materia trattata vi sia una totale equipollenza dei termini “approvazione” e “omologazione”.
pag. 5/10 Invero, l'art 192 del Regolamento di esecuzione, al comma 1, nel definire la procedura da osservare per l'ottenimento dell'autorizzazione alla commercializzazione del prodotto, precisa che “ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione ...”, manifestando così la perfetta equivalenza dei due termini (poste sul medesimo piano dalla congiunzione “o”).
L'art. 345, secondo comma, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, con riferimento all'art. 142 del Codice della Strada, ai sensi del quale gli autovelox devono essere “debitamente omologato”, prevede che “le singole apparecchiature devono essere approvate dal
Ministero dei lavori pubblici (…)”.
Inolre, l'art.1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del
13.06.2017 relativo a “Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale”
(pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.177 del 31-07-2017) prevede che “nelle more della emanazione di specifiche norme per la omologazione, ai sensi dell'art.192, commi
1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 1992, dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, si procede alla approvazione del prototipo ai sensi dell'art.192, comma 3, del decreto sopra richiamato”.
Pertanto, i d.m. prodotti nel giudizio di primo grado, indipendentemente dalla terminologia utilizzata, devono essere qualificati come provvedimenti di omologazione, presentandone tutti gli elementi sostanziali e determinandone gli effetti previsti dal c.d.s.
2.3 Alla luce di quanto considerato, si ritiene che l'utilizzazione degli strumenti di controllo della velocità che hanno rilevato le violazioni contestate nei verbali oggetto di causa è stata senz'altro ritenersi legittima.
3. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la prova della taratura dell'apparecchio in concreto utilizzato, attesa la mancata indicazione nei verbali di infrazione dei test relativi alle attività di verifica della perfetta funzionalità dell'autovelox che ha accertato le violazioni.
3.1 Anche tale motivo d'appello è infondato.
pag. 6/10 3.2 Invero, “in materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti ("autovelox"), che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico. Peraltro, in presenza del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata” (Cass. civ., n. 18354/2018).
3.3 Ebbene, in primo grado la ha prodotto i certificati di taratura Controparte_1
e i verbali di verifica di funzionalità riferibili agli strumenti con cui sono state accertate le violazioni contestate (doc 7,8 e 9 allegati al fascicolo di primo grado), dimostrando il corretto funzionamento delle apparecchiature che hanno rilevato la velocità.
Pertanto, a fronte di una puntuale documentazione probatoria del corretto funzionamento degli autovelox e in assenza di prova del malfunzionamento degli stessi, essendosi l'appellante imitato a generiche contestazioni sul punto, gli accertamenti del superamento dei limiti di velocità sono legittimi, così come i verbali impugnati.
4. Con il terzo motivo di censura, ha censurato la pronuncia di Parte_1
primo grado, eccependo la nullità delle sanzioni amministrative oggetto dei verbali impugnati per assenza e/o inidoneità della segnaletica stradale di preavviso di controllo elettronico. Nel dettaglio, ha dedotto il mancato raggiungimento della prova in ordine alla sussistenza della necessaria presegnalazione del dispositivo della velocità, attesa la mancata attestazione dello specifico posizionamento della segnaletica verticale nei verbali oggetto di causa e l'irrilevanza della documentazione fotografica versata in atti dall'odierna appellata.
4.1 Il motivo di appello non coglie nel segno.
4.2 Infatti, secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'indicazione della sussistenza di una segnalazione preventiva riportata nel verbale costituisce attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, la cui contestazione può avvenire solo mediante querela di falso (Cass. civ., n. 11792/2020).
E' infatti principio consolidato che il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come pag. 7/10 avvenuti in sua presenza e delle attività svolte dagli organi accertatori, nonché in merito alla provenienza del documento ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali abbia avuto notizia da terzi o dedotti in base a presunzioni o considerazioni di carattere logico (Cass. 23800/2014; Cass. 11012/2013; Cass.
3705/2013).
La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che la circostanza che “nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità, accertata mediante cd. autovelox, non sia indicato se la presenza dell'apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che, di detta segnaletica, sia stata accertata o ammessa l'esistenza” (Cass. civ. n. 680/2011; Cass. civ. n. 1661/2019); pertanto, non è necessario che il verbale contenga un avvertimento puntuale circa le modalità di segnalazione, venendo in rilievo, ai fini della legittimità della sanzione, l'effettiva esistenza e l'idoneità della segnalazione stessa.
Sul piano processuale, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che, nel caso di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento della legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità accertato mediante autovelox, l'onere di provare il corretto posizionamento degli strumenti di controllo elettronico della velocità, la loro visibilità e la preventiva segnalazione incombe sull'Amministrazione laddove non risulti altrimenti dal verbale di accertamento (Cass. civ. n. 36275/2021; Cass. n.
2041/2019). Grava, invece, sull'opponente l'onere di provare la concreta inidoneità della segnaletica ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità (Cass. civ. n. 6242/1999; Cass. civ. n. 23566/2017).
4.3 Ebbene, nei verbali impugnati (doc.3, doc.4 e doc.5 del fascicolo di primo grado) si legge che “l'ubicazione dello strumento è adeguatamente segnalata da cartello verticale”. Ciò è sufficiente, in assenza di querela di falso proposta dall'appellante, a ritenere provata l'esistenza e l'adeguatezza della segnaletica preventiva prescritta, potendosi ritenere - come correttamente rilevato dal giudice di prime cure - che la abbia soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa gravante circa la Controparte_1
preventiva segnalazione e visibilità della postazione di controllo.
pag. 8/10 Ad abundantiam, si osserva che l'odierna appellata ha peraltro dimostrato di aver assolto all'obbligo di legge mediante la produzione nel procedimento di primo grado di copiosa documentazione, sia tecnica che fotografica (doc. 13 e 14 allegati al fascicolo di primo grado).
5. Infine, l'appellante ha eccepito la nullità della sanzione amministrativa irrogata in ragione dell'erronea applicazione del Decreto Prefettizio n. 2015 del 16.06.2014 e della conseguente illegittima mancata contestazione immediata della presunta violazione commessa.
In particolare, ha dedotto che la strada indicata nei verbali di infrazione impugnati non presenterebbe le caratteristiche richieste dalla legge perché possa essere ammessa l'installazione di apparecchi automatici di rilevamento della velocità e la conseguente contestazione non immediata dell'infrazione al codice della strada.
5.1 Gli argomenti difensivi non si condividono.
5.2 In proposito, si osserva che il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall'art. 4 del D.L. n. 121/2002 (convertito dalla L. n. 168/2002) può essere disapplicato se illegittimo laddove includa una strada non ricompresa tra quelle indicate dal legislatore mediante la classificazione di cui all'art. 2, commi 2 e 3 c.d.s. Tuttavia, la
Corte di legittimità ha tracciato i confini del riparto dell'onere probatorio sul punto, precisando che: “la prova che la strada dove è avvenuta la violazione sia stata erroneamente inclusa dal prefetto tra quelle 'extraurbane secondarie' in mancanza delle caratteristiche proprie di tale tipologia di strada come prevista dal D.Lgs. n.
285/1992, art. 2, comma 3, lett. c, (codice della strada) spetta al ricorrente e non all'amministrazione avendo quest'ultima dato prova dell'adozione del necessario provvedimento amministrativo presupposto” (Cass. civ. n. 30141/2023).
5.3 Nel caso di specie, a fronte della produzione del Decreto Prefettizio, Prot. N.
2015/14 da parte della (doc. 12 allegato al fascicolo di primo grado), il Controparte_1
non ha fornito alcun elemento idoneo a provare che la strada interessata Pt_1
sia priva delle caratteristiche richieste dalla legge e, segnatamente, della banchina laterale.
pag. 9/10 5.4. Ne deriva l'infondatezza dell'appello anche in parte qua.
6. Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione fino a
1.101,00 euro), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
Sussistono altresì i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di un importo pari al doppio del Contributo Unificato versato per il giudizio di secondo grado ai sensi dell'art 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessandra Migliorino, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza di primo
CP_ grado n. 468/2021 (R.G.N. 1020/2021) pronunciata dal Giudice di Pace di;
CONDANNA a rifondere alla , in Parte_1 Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, le spese di lite del presente giudizio che liquida in €
662,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA l'appellante al pagamento di un importo pari al doppio del Contributo
Unificato ai sensi dell'art 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Si comunichi.
Così deciso in Pisa, il 16 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
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