Ordinanza cautelare 7 giugno 2024
Ordinanza collegiale 6 dicembre 2024
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 30/09/2025, n. 6480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6480 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06480/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02455/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2455 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ET RO, ET SE, LA RO Soc. LA Semplice, in persona della legale rapp.te AP Mara, rappresentati e difesi dagli avvocati Enrico Francesca e Maurizio Ricciardi Federico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Morcone, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto RO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza 22.02.2024, n. 9, emessa dal Comune di Morcone, notificata in pari data, contenente l’ordine di demolizione e di riduzione in pristino stato di opere asseritamente abusive;
- nonché avverso ogni altro atto ad essa presupposto, connesso, e conseguente che sia, comunque, lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti e, segnatamente, la relazione di servizio del 12.10.2023 della Polizia Municipale di Morcone;
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 01/10/2024:
1) del verbale di accertamento d’inottemperanza del 18.07.2024 ed acquisizione delle aree di cui alla p.lla n. 216, f.lo 52, ove erano inizialmente presenti due buche in terra per la raccolta di acqua, ripristinate al 11.07.2024, come da comunicazione pec del 13.07.2024, in uno al verbale di sopralluogo del 15.07.2024, prot. n.9441;
2) della determinazione di rigetto della pratica di sanatoria adottata il 7.08.2024 e contestuale assegnazione del termine di gg. 90 per ripristinare lo stato dei luoghi; unitamente alla nota di comunicazione prot. n. 10453, resa in pari data e ad ogni altro atto, preordinato, collegato, connesso e conseguente, comunque, lesivo; ivi compreso- ove e per quanto occorrer possa- la nota di comunicazione ex art. 10 bis, L. n.241/90 del 5.7.2024, relativa alla richiesta di accertamento di conformità sulla pratica SUAP 22600 del 13.05.2024; la relazione di servizio della Polizia Municipale 12.10.2023, prot. n. 14931; la relazione di servizio del 5.01.2024 e la nota del 17.01.2024 dell’U.T.C.;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Morcone, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore ;
Vista la nota del 22.09.2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente impugna, con ricorso introduttivo, l’ordinanza del 22.02.2024, n. 9, emessa dal Comune di Morcone, contenente l’ordine di demolizione e di riduzione in pristino stato delle opere abusive ivi descritte (opere di terrazzamento, muri in c.a., fienile individuato con la lettera A, corpo di fabbrica aggiunto al fabbricato identificato con lettera C, capannone individuato con la lettera E e vasche interrate per la raccolta dei liquami) e, con motivi aggiunti, il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione alla demolizione quanto, nello specifico, alle vasche interrate, con contestuale acquisizione delle aree di cui alla p.lla n. 216, f.lo 52, ove erano inizialmente presenti due buche in terra per la raccolta di acqua, adottato in data 18.07.2024, nonché, da ultimo, la determinazione di rigetto della pratica di sanatoria assunta il 7.08.2024 e relativa a tutte le opere de quibus (ad eccezione delle predette vasche interrate), con contestuale assegnazione del termine di gg. 90 per ripristinare lo stato dei luoghi;
Vista la nota prodotta in atti il 9.07.2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di avere presentato la richiesta di accertamento di conformità ai sensi dell’art.36, del d.P.R. n. 380/01, acquisita al protocollo com.le n.4925 del 20.1.2025, limitatamente al “fienile in estensione del fabbricato identificato dall’Ente come “struttura C”, e Scia a sanatoria ex art.36 bis, del medesimo d.P.R. n. 380/01, acquisita in pari data al protocollo com.le n.4914 del 20.01.2025, per le altre opere in contestazione (muri di recinzione e di sostegno, traslazione della stalla - edificio B e parziale difformità del fienile - edificio A);
Preso atto che con comunicazione del 22.09.2025, le parti hanno rappresentato che “a seguito dell’allegato accordo tra le parti in causa, siglato il 22.9.2025, si è addivenuti al componimento della intera vicenda giudiziaria”, conseguentemente chiedendo congiuntamente di “dichiarare l’improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere, con salvezza di ogni conseguente statuizione di legge e compensazione delle spese di lite”, ivi specificandosi che “in ordine al contributo unificato anticipato per l’iscrizione della causa a ruolo, parte ricorrente intende accollarsi tale onere indipendentemente dalla conclusione (per improcedibilità) del giudizio”;
Ritenuto doversi prendere atto della cessata materia del contendere;
Stimato equo, in ragione della mera pronuncia in rito, compensare tra le parti le spese di giudizio, ad eccezione del contributo unificato, onere che rimane a carico della parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, ad eccezione del C.U., a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriella Caprini | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO