Articolo 540 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 545Articolo 546
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
7 luglio 2017
Art. 540. Poteri di spesa 1. Per il conseguimento degli obiettivi loro affidati, i Comandanti dei comandi periferici di Forza armata o interforze con funzioni logistiche e amministrative, nonche' gli ufficiali generali ((e ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate)) preposti a organismi militari provvisti di autonomia amministrativa, esercitano i poteri di spesa nei limiti dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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