Art. 540. Poteri di spesa 1. Per il conseguimento degli obiettivi loro affidati, i Comandanti dei comandi periferici di Forza armata o interforze con funzioni logistiche e amministrative, nonche' gli ufficiali generali ((e ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate)) preposti a organismi militari provvisti di autonomia amministrativa, esercitano i poteri di spesa nei limiti dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.
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9 ottobre 2010
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7 luglio 2017
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Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Catania, sez. II, sentenza 24/04/2025, n. 1339Provvedimento: Pubblicato il 24/04/2025 N. 01339/2025 REG.PROV.COLL. N. 02299/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2299 del 2024, proposto da AN SA SP, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Virzi', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Autorita' di Sistema Portuale del Mar della Sicilia Orientale Augusta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi …Leggi di più...
- posizione dirigenziale·
- concorso pubblico·
- requisiti di ammissione·
- giurisdizione amministrativa·
- falsa applicazione legge·
- riserva posti personale interno·
- art. 28 d.lgs. 165/2001·
- annullamento graduatoria·
- eccesso di potere·
- art. 23 d.lgs. 165/2001