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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 01/12/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott. Roberto Pascarelli, all'esito ELudienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 01 dicembre 2025 ore 08:31– ha pronunciato in data 01/12/2025, previa lettura delle memorie conclusionali e delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 492/2023, del Ruolo Generale Affari Contenziosi, pendente T R A IN. (c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, dal Prof. Avv. Carmelo Romeo unitamente e disgiuntamente all'Avv. Laura Concetta Lo Faro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi, sito in via Umberto n. 297 – Catania;
- ricorrente -
E in concordato preventivo (C.F. e P.IVA Controparte_1
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vanni Marco Ribechi e EF NI ed elettivamente domiciliata presso lo studio ELAvv. Laura Alfano in Caltanissetta Via Nino Savarese 47;
- resistente –
Controparte_2
in concordato preventivo (C.F. e P.IVA
[...]
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale P.IVA_2 pag. 1 di 15 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vanni Marco Ribechi e EF NI ed elettivamente domiciliata presso lo studio ELAvv. Laura Alfano in Caltanissetta Via Nino Savarese 47; E NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_3
Commissario Liquidatore, con sede legale in viale Aldo Moro n. 16 – 40127
Bologna – (contumace);
- litisconsorte necessario – avente ad oggetto: licenziamento individuale del dirigente;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 09/12/2019, iscritto al n. 1876/2019 R.G.,
, premesso di essere stato assunto dallo 01.01.2015 con la Parte_1 qualifica di dirigente e, segnatamente, di “responsabile dei lavori assegnati ai soci” della società consortile e di avere prestato servizio presso Controparte_1 il cantiere SS 640, “Itinerario Agrigento – Caltanissetta”, fra il km 44+000 e 72+000, i cui lavori, all'esito di gara di appalto, erano stati commissionati alla da deduceva l'illegittimità del licenziamento CP_1 CP_4 comminatogli con comunicazione del 7 giugno 2019, motivato con la soppressione della sua posizione lavorativa in seguito a riorganizzazione aziendale interna e alla soppressione e accorpamento di talune attività al precipuo fine di garantire la continuità aziendale. Esponeva di avere provveduto a contestare il licenziamento con pec del 24.06.2019, in relazione alla denunciata assenza di giustificatezza ELimpugnato recesso, evidenziando l'illogicità della scelta datoriale di sopprimere la sua figura professionale, atteso che la stessa risultava necessaria ai fini ELesecuzione ELopera oggetto di ancora ben Parte_2 lontana dalla ultimazione. Dedotto ulteriormente che le società convenute costituivano un unico centro di imputazione di interessi, concludeva chiedendo: “Accertare e dichiarare non sorretto da giustificatezza il licenziamento intimato al ricorrente in data 07.06.2019 e per l'effetto condannare la anche in solido con la e Controparte_1 CP_5 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento in Controparte_6 favore del dirigente ELindennità supplementare dovuta ai sensi ELart. 21 del ccnl pag. 2 di 15 applicato al rapporto, nella misura corrispondente a nn. 32 mensilità, o altra maggiore o minore somma che il Giudice riterrà equa e di giustizia e, comunque, non inferiore a nn. 20 mensilità;
2. Accertare e dichiarare il diritto ELIN. all'aumento periodico Pt_1 di anzianità ex art. 8 Ccnl Dircoop, maturato a far data dal mese di gennaio 2017 e mai corrisposto dal datore di lavoro, e per l'effetto condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di € 3.201,99, ovvero altra maggiore o minore somma che verrà accertata dal CTU eventualmente nominato dal Giudice, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
3. Accertare e dichiarare l'inadempimento di in ordine al versamento della contribuzione Controparte_1 dovuta in ordine alla posizione ELIN. e, per l'effetto, condannare la resistente al Pt_1 pagamento della contribuzione omessa nei confronti di “Dircoop – 4. CP_3
Condannare a spese e compensi del presente giudizio”.
Si costituivano le società convenute, spiegando difese volte al rigetto del ricorso. In particolare, le stesse, oltre a negare di costituire un unitario e indistinto centro di imputazione giuridica, ribadivano la legittimità del licenziamento comminato al ricorrente in quanto lo stesso era stato imposto dalla esigenza di una riorganizzazione complessiva delle attività, imprescindibile alla luce della conclamata crisi ELazienda sottoposta a procedura concorsuale di concordato, nonché dall'effettivo compimento della maggior parte delle opere del cantiere, il cui stato di avanzamento rendeva non più necessaria la figura dirigenziale di “direttore tecnico” propria del ricorrente. Esperita attività istruttoria testimoniale, con sentenza n. 89/2022, pubblicata in data 22.03.2022, l'intestato Tribunale di Caltanissetta, nella persona della Dott.ssa Federica Amoroso rigettava il ricorso, compensando integralmente fra le parti le spese di lite, ritenendo da un lato, dimostrata la soppressione della posizione lavorativa ELIN. con redistribuzione delle residue mansioni a lui affidate Pt_1
e, dall'altro lato, non provata l'esistenza di un unico centro di imputazione del Contro rapporto per cui è causa tra e così come dedotta dal ricorrente. CP_1
Avverso detta sentenza proponeva appello l'IN. , chiedendone Parte_1
l'integrale riforma con altrettanto integrale accoglimento delle domande di cui al ricorso introduttivo di causa.
pag. 3 di 15 Le società appellate si costituivano nel giudizio di secondo grado, chiedendo il rigetto del gravame. La Corte d'Appello di Caltanissetta – sez. Lavoro, definiva il procedimento di secondo grado con sentenza n. 28/2023, pubblicata il 16.02.2023, con la seguente statuizione: “La sentenza di primo grado deve essere annullata, con rimessione della causa al primo giudice ai sensi ELart. 354 co. 1 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario qual è l'ente previdenziale che dovrebbe incassare le somme ad esso dovute in caso di accoglimento della domanda di regolarizzazione contributiva proposta in primo grado e, peraltro, neanche esitata dall'adito tribunale, tanto da avere suscitato, in merito, denuncia di omessa pronuncia. […] Di qui l'annullamento della sentenza impugnata, con rimessione della causa al Tribunale ai sensi ELart. 354, co. 1 seconda ipotesi c.p.c., e necessità di riassunzione ad opera della parte interessata nei modi e termini di cui agli artt. 353 co. 2 e 354 co. 3 c.p.c.. […]
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa: - annulla la sentenza n. 89/2022, pubblicata in data 22.03.2022, del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro;
- rimette la causa davanti al primo giudice, nei modi e termini di cui in motivazione;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.”. In ottemperanza al decisum del Collegio, con ricorso depositato telematicamente in data 28/04/2023, l'IN. ha provveduto a riassumere Pt_1 il giudizio, dando preliminarmente atto della “cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda articolata sub n. 3) del ricorso di primo e secondo grado” e, per il resto, reiterando in questa sede tutte le istanze, difese, domande ed eccezioni già svolte nei precedenti gradi giudizio. Entrambe le società resistenti in riassunzione si sono costituite in giudizio, chiedendo il rigetto ELavverso ricorso in riassunzione sulla scorta delle prospettazioni svolte nei precedenti giudizi. Il benché ritualmente evocato in Controparte_3 giudizio (cfr. produzione telematica del 03/07/2023) non si è costituito in questa sede e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia;
La causa, trattata alle udienze del 29/06/2023 e del 23/10/2023, vista la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda pag. 4 di 15 giudiziale concernente la posizione del CP_3 Controparte_3
ed esclusa la necessità di una “nuova escussione dei testi, essendo la
[...] stessa avvenuta nel contraddittorio ed alla presenza delle parti costituite ora e allora”, è stata istruita sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle prove testimoniali già espletate nel giudizio iscritto al n. 1876/2019 R.G. ELintestato Tribunale e, dopo alcuni rinvii resisi necessari per acquisire tale materiale, è stata rinviata all'odierna udienza per discussione/decisione da trattarsi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. Con provvedimento n. 40/2025 del 01/10/2025 emesso dal Presidente ELintestato Tribunale il procedimento è stato assegnato alla scrivente Magistrato. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, in via del tutto preliminare va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda con la quale era stata richiesta la condanna di Controparte_1 al versamento dei contributi omessi per l'anno 2019 per la posizione ELIN.
in favore di Pt_1 Controparte_7
L'odierno ricorrente in riassunzione, infatti, ha dato atto sul punto che “sono stati effettivamente corrisposti i contributi di cui era stata lamentato l'omesso pagamento in primo grado, come da documentazione pervenuta dalle liquidatrici del Fondo e depositata nel fascicolo telematico il 27/06/2023”. Ciò posto, quanto alla residua materia del contendere, questo Giudice, a seguito di un attento e meditato esame degli atti di causa e del compendio probatorio sopra descritto, ritiene di dover confermare in questa sede le valutazioni già svolte da questo Ufficio con la sentenza n. 89/2022 R.S., pubblicata in data 22.03.2022, ove per quanto d'interesse in questa sede si ha modo di leggere: << (…) Il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. E' necessario rilevare, in via preliminare, che la nozione di ''giustificatezza'' del licenziamento del dirigente, per la particolare configurazione del rapporto di lavoro dirigenziale, non si identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo ex art. 1, L. n. 604/ 1966. Correlativamente, il licenziamento del dirigente può fondarsi su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non devono necessariamente pag. 5 di 15 coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, poiché il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall'art. 41 Cost. (Cassazione civile, Sez. lav., 17 febbraio 2015 n. 3121). Nell'ipotesi di licenziamento individuale del dirigente d'azienda, in cui, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 10, non trova applicazione la disciplina limitativa dei licenziamenti, la nozione di giustificatezza del recesso si discosta da quella di giustificato motivo ed è ravvisabile ove sussista l'esigenza, economicamente apprezzabile in termini di risparmio, della soppressione della figura dirigenziale in attuazione di un riassetto societario e non emerga, in base ad elementi oggettivi, la natura discriminatoria o contraria a buona fede della riorganizzazione;
il giudice deve limitarsi al controllo sull'effettività delle scelte imprenditoriali poste a base del licenziamento, non potendo sindacare il merito di tali scelte, garantite dal precetto di cui all'art. 41 Cost. (v. Cass. Ordinanza n. 9665 del 05/04/2019). Nel caso di specie, quale ragione giustificativa del licenziamento, le società resistenti hanno dedotto la necessità di riorganizzazione aziendale scaturita dalla grave crisi economica ELimpresa la quale ha condotto alla scelta di sopprimere e accorpare alcune posizioni lavorative. Si legge nella lettera di licenziamento: “Come a Lei noto, a causa del grave stato di crisi, per fronteggiare tale situazione, la scrivente in data 4 febbraio 2019, ha presentato al Tribunale Fallimentare di Ravenna una domanda ex art. 161, 6° comma L.F. Al fine di garantire la continuità aziendale, la Società ha deciso di razionalizzare talune attività lavorative attraverso soppressione e accorpamenti di posizioni di lavoro rispetto alle attuali specifiche esigenze, il tutto nell'ottica, indifferibile, di mantenere per quanto possibile il necessario equilibrio economico/finanziario della Società e del Progetto. Allo stato attuale si sta procedendo, all'interno della , alla riorganizzazione Controparte_1 delle varie attività, con la soppressione di quelle Direzioni che secondo le attuali e future attività lavorative e carichi di lavori, non giustificano la presenza di più responsabili e di figure dirigenziali. In tale contesto di riorganizzazione si è deciso pertanto, di sopprimere definitivamente la Sua posizione di “Direttore Tecnico di cantiere”; tale posizione lavorativa non verrà neppure parzialmente sostituita con integrale e definitivo mutamento del nostro assetto organizzativo e del relativo organigramma. L'assenza pag. 6 di 15 all'interno della Società di una posizione lavorativa disponibile che sia compatibile con le Sue caratteristiche professionali e il Suo livello di inquadramento, nonché di qualsiasi altro ammortizzatore sociale per la categoria di Dirigenti, dovendo dunque procedere ad un drastico contenimento di tutti i costi e ad un ridimensionamento della struttura operativa, comporta il comunicarLe la nostra decisione di recedere, con ogni effetto dalla ricezione della presente, dal rapporto di lavoro con Lei in essere, per le suesposte ragioni organizzative. La dispensiamo in ultimo dal prestare l'eventuale ulteriore periodo di preavviso contrattuale e Le comunichiamo che tutte le competenze ed indennità di fine contratto (ivi l'indennità sostitutiva del preavviso) Le verranno corrisposte a termini di legge e di contratto”. La società resistente ha dedotto che l'intero apparato dirigenziale di è stato CP_1 soppresso nel giugno del 2019 e mai ricostituito, rilevando che tale decisione era stata motivata alla luce, da un lato della sostanziale ultimazione delle principali opere del cantiere che rendeva non più necessaria la figura del Direttore Tecnico di Cantiere e, dall'altro, per il dilagante dissesto finanziario della società. Il ricorrente ha lamentato, invece, la pretestuosità delle motivazioni poste alla base del licenziamento contestando in primo luogo, l'effettiva soppressione della propria posizione lavorativa e sostenendo, al contrario, che in seguito al licenziamento la propria posizione era stata affidata ad altro soggetto. Sul punto, ha sostenuto che, successivamente al suo licenziamento, la medesima posizione dirigenziale presso
è stata assegnata all'INegnere , con ciò comprovando che la posizione CP_1 Per_1 dirigenziale non era mai stata soppressa e che il ricorrente era stato arbitrariamente sostituito. Orbene, l'esistenza della crisi aziendale e ELeffettivo sostanziale rallentamento dei lavori, nonché il progressivo … calo del fatturato e l'assoggettamento alla procedura del concordato preventivo di 2 sono circostanze che hanno trovato riscontro nel CP_1 corso EListruttoria espletata. Risulta, infatti, provata la sussistenza delle ragioni economiche indicate nella lettera di recesso e poste alla base della scelta di procedere ad una riorganizzazione aziendale anche mediante la soppressione della posizione occupata dal ricorrente. Dalla documentazione in atti emerge che 2 aveva subito in via progressiva CP_1 pesanti perdite d'esercizio (doc. 5, doc. 6 doc 7 doc 8 e doc, 9 di parte resistente ) che, in data a 4 febbraio 2019 avevano condotto al deposito del ricorso per concordato preventivo pag. 7 di 15 con riserva dinanzi al Tribunale di Ravenna, il quale in data 24 dicembre 2019 dichiarava aperta la procedura (doc. 10). Risulta, altresì, che nel mese di febbraio 2019, è stata avviato il collocamento in cassa integrazione straordinaria (doc. 11) per 65 lavoratori. Sul punto, tutti i testi escussi hanno confermato l'esistenza della crisi aziendale e il sostanziale rallentamento dei lavori in concomitanza al licenziamento del ricorrente. Il teste ha affermato: “ Adr sub 11: posso dire che in data 4 febbraio 2019 Tes_1 la società ha chiesto il concordato e da quel momento in poi ci siamo fermati CP_1
e abbiamo messo i lavoratori in cassa integrazione, posso dire che da quel momento in poi sono state svolte solo attività di messa in sicurezza del cantiere in quanto non poteva essere abbandonato. Posso dire che tale regime di ridotto lavoro è perdurato per alcuni mesi, non ricordo esattamente quanti, e ciò in ragione del fatto che i dipendenti cassa integrati lavoravano a rotazione”. Sul punto il teste ha riferito: “Nel Maggio del 2018 si è Tes_2 CP_8 sostanzialmente fermata quando mancava circa il 25% ELimporto da contratto da eseguire. In particolare mancava la galleria di Caltanissetta, opera principale scavata quanto per l'asse principale e non per le gallerie trasversali dette baypasse che mi risultano in scavo in questo momento. Mancava tutta l'opera di imbocco alla stessa galleria Caltanissetta, non era completo il tratto dall'uscita della galleria allo svincolo Caltanissetta nord, dove ad esempio mancava il viadotto San Giuliano e la galleria San Filippo o le pavimentazioni e gli imbocchi delle gallerie Il tratto successivo da Caltanissetta nord allo svincolo 626 era completo solo in parte e mancava il completamento del viadotto Arenella 3 nonchè la galleria e la via destra Persona_2 lo svincolo 626 . Adr sub 10: Il teste prende visione del documento n.
5. Adr: sul retro ci sono i relativi importi. Come si evince dal documento c'è stata la crisi a metà del 2018 e dopo ci siamo quasi completamente fermati, anche se il lavoro non era finito. C'è stato un rallentamento della produzione . Orientativamente i dati che mi vengono riferiti sono corrispondenti”. Occorre, peraltro, evidenziare che dalla lettura della lettera di licenziamento in atti, l'intervenuto completamento delle opere non viene indicato quale motivo determinante del recesso. Nell'ottica di una realizzazione progettuale assai complessa, quale quella di cui si discute, non vi è dubbio che parlare di completamento delle opere appaia pag. 8 di 15 fuorviante, essendo peraltro dimostrato e non contestato che di fatto i lavori non sono mai stati conclusi. Ciò che risulta provato è che, in concomitanza con il licenziamento, aveva CP_1 notevolmente ridotto le attività nei cantieri, che gli operai erano stati posti in cassa integrazione e che, in seguito all'apertura del concordato preventivo, di fatto l'attività fosse ripresa al fine di realizzare la messa in sicurezza delle porzioni di lavoro già concluse, attività peraltro assolutamente dovuta quale obbligo contrattualmente assunto nei confronti di CP_4
In tale contesto la resistente ha proceduto al licenziamento delle tre figure dirigenziali ovvero del Direttore Generale, IN. del PM, IN. e del direttore tecnico di Tes_2 Per_3 cantiere, IN , odierno ricorrente, trattandosi di posizioni in riferimento alle quali Pt_1 era, peraltro, precluso l'accesso allo strumento della cassa integrazione guadagni. Ciò posto, nella fattispecie in esame non è dato ravvisare l'esistenza di un intento discriminatorio o contrario a buona fede da parte dei responsabili ELimpresa datrice di lavoro e pertanto, il licenziamento deve reputarsi legittimo. Non depone in senso contrario l'assunto del ricorrente secondo cui la propria posizione, in seguito al licenziamento sia stata assegnata all'INegnere . Per_1
Dalle risultanze EListruttoria, infatti, non è dato addivenire alla conclusione che si sia verificata una sostituzione dell nella posizione facente capo al ricorrente, quanto Per_1 che allo stesso siano state affidate, in via del tutto temporanea, funzioni di coordinamento del cantiere all'interno di peraltro in via non esclusiva, ma CP_1 in aggiunta alle mansioni sue proprie. E', peraltro, incontestato che lo stesso , a far Per_1 data dal mese di Agosto 2019 ha cessato la propria attività lavorativa presso i cantieri. E', infatti, per come emerso nel corso del giudizio, era un dipendente di CMC, Per_1 inquadrato quale impiegato di 7° livello del CCNL di riferimento con mansione di direttore operativo. Il teste ha dichiarato: “Posso dire che il ruolo ELIN. presso CMC Tes_1 Per_1 era quello di direttore operativo per la porzione di lavoro assegnata a CMC. L'IN. Pt_1 Contro era trasversalmente il controllore delle attività svolte da e da Non è vero CP_9 che l'ING. sostituì l'IN. nelle sue mansioni, ma continuò ad occuparsi della Per_1 Pt_1 porzione di lavori in capo alla CMC. Anche la CMC attraversava un periodo di concordato e anche le attività svolte dalla CMC erano ridotte e relative alla messa in sicurezza. Lo stesso IN. si è dimesso nel mese di Agosto o Settembre 2019 ed è Per_1
pag. 9 di 15 andato via, mentre la custodia del cantiere è rimasta in mano agli assistenti di produzione. L'IN. era inquadrato quale impiegato di settimo livello”. Per_1
Il teste ha dichiarato: “posso dire che l'IN era un appartenente al personale Tes_3 Per_1 di produzione non ricordo alle dipendenze di quale figura societaria, non so riferire successivamente al licenziamento, che mansioni svolgesse l'IN , posso dire che i Per_1 cantieri erano fermi e le poche attività che venivano svolte erano limitate al ripristino di conformità, ovvero attività di mero perfezionamento di ciò che era stato realizzato, per quello che so l'IN era un impiegato di sesto o settimo livello” . Per_1
Il teste ha dichiarato che tutte le mansioni prima in capo al ricorrente furono, Tes_2 successivamente assunte da riferendo di avere appreso tale circostanza,
Per_1 direttamente dallo stesso nonché dall'organigramma che gli era stato mostrato,
Per_1 informalmente proprio da . Lo stesso ha dichiarato di essere stato licenziato lo
Per_1 stesso giorno ELIN. , ma di avere continuato a frequentare i cantieri fino al 22 Pt_1 giugno 2020 e di avere visto personalmente svolgere le attività di competenza del
Per_1 ricorrente, senza specificare quali attività venissero concretamente svolte salvo poi riconoscere che: Adr sub 26: Confermo che fosse inquadrato come impiegato di settimo livello, credo che fosse stato assunto da CMC ma non ne sono sicuro. Seguiva il tratto Contro da km 0 a 12 e poi tutti gli altri tratti che ha eseguito per conto di 2. CP_1
Era di fatto il responsabile operativo di CMC come assegnataria di e ciò CP_10 già prima del 2019. Quando venne assunto rispondeva al Geometra che venne CP_11 poi assorbito da e rimase l'unico responsabile della esecuzione dei CP_1 CP_12 Part lavori. Ciò avvenne piò o meno nel 2015 quando usci' fuori dall ” CP_9
Nel caso di specie, dunque, non è controverso che non sia stato assunto ex novo Per_1 per sostituire il ricorrente, ma fosse un soggetto già inserito in CMC, con qualifica impiegatizia e non dirigenziale. Ne discende che la pacifica soppressione di una posizione organizzativa precedentemente esistente costituisce, di per sé, un riassetto organizzativo che potrebbe essere escluso solo se, contestualmente, il datore di lavoro avesse assunto un nuovo dirigente con analoghe funzioni o adibito, in via esclusiva, un dirigente già esistente in azienda al disimpegno delle relative incombenze (circostanze, queste, non verificatasi nel caso di specie stante come detto l'assenza di qualifica dirigenziale in capo ad ). Per_1
Non è stato, peraltro, provato che ricoprisse una posizione lavorativa esattamente Per_1 sovrapponibile a quella ELIN. , tanto più in un contesto in cui, come dichiarato Pt_1
pag. 10 di 15 dai testi escussi, il cantiere era sostanzialmente fermo salvo poi riprendere l'attività limitatamente alle opere di completamento e messa in sicurezza delle porzioni di progetto già realizzate. In tale contesto neppure le dichiarazioni del teste (adr: “Io non mi sono mai Tes_4 occupato di produzione ma mi è capitato di vedere l'IN. svolgere le medesime Per_1 mansioni svolte dall'IN. . L'IN. è stato il responsabile in loco, e in più Pt_1 Per_1 occasioni abbiamo parlato per la parte che svolgevo io. Preciso che io svolgevo le mansioni contabili e relative alla perizia di nonché mi occupavo di altri CP_1 aspetti relativi a contenziosi e altro”) e del teste ( il quale ha dichiarato di aver Tes_5 ricevuto, in seguito al licenziamento del ricorrente, la maggior parte delle direttive da parte ELIN. salvo precisare: “Adr: posso dire che il periodo di cassa integrazione Per_1 parziale è iniziato a gennaio - febbraio 2019 e per quanto mi riguarda si è concluso con le mie dimissioni, il periodo finale in cui ho prestato attività lavorativa coincide col mese di ottobre 2019, preciso che durante il periodo di cassa integrazione l'attività lavorativa, per quanto mi riguarda, non era costante, poteva capitare che lavorassi un mese intero, e poteva capitare che si lavorava in periodi alterni. Non sono in grado di riferire, perchè non ricordo con esattezza, in quali periodi ero certamente presente in cantiere e in quali periodi non ho prestato attività lavorativa”) assumono valore determinante, posto che il primo ha dichiarato di non occuparsi della produzione e di aver intrattenuto a diverso titolo rapporti con e, il secondo di non aver prestato continuativamente attività sul Per_1 cantiere non essendo in grado di distINuere con esattezza i periodi di lavoro dai periodi in cui si trovava in cassa integrazione. Parimenti le dichiarazioni del teste appaiono per lo più fondate su informazioni Tes_2 de relato fornite dallo stesso alla luce di rapporti amichevoli (adr: “La struttura Per_1 societaria è stata totalmente sostituita. Il mio ruolo è stato preso da Travanini, il ruolo di dall'IN. e il ruolo di da . Preciso che l'IN. era Per_3 Per_4 Pt_1 Per_1 Pt_1 direttore di cantiere delle attività trasversali, dopo le dimissioni di ha preso la Pt_4 direzione di Cantiere della Galleria e poi tutte queste attività sono prese dall'IN. Per_1 come mi è stato riferito da e come ho visto dall'organigramma. Ho anche visto Per_1 direttamente svolgere queste attività”). Sul punto non può non osservarsi che Per_1
l'esistenza di un nuovo organigramma che prevedesse la sostituzione di con Pt_1 Per_1
è rimasta sostanzialmente sfornita di riscontro, non essendo richiamata da nessuno degli altri testi. pag. 11 di 15 Sul punto il teste ha dichiarato: “Non mi risulta che dopo il licenziamento di Tes_6
, e l'organigramma sia stato rinnovato, o almeno noi dipendenti Pt_1 Per_3 Tes_2 non ne abbiamo avuto notizia”. Appare opportuno chiarire, inoltre, che i rilievi di parte ricorrente volti a privare di affidabilità le dichiarazioni del teste e del teste non appaiono Tes_1 Tes_3 dirimenti, posto che le affermazioni rese in sede testimoniale appaiono concordanti e trovano riscontro nelle allegazioni di parte resistente. Peraltro, in questa sede, preme rilevare l'esigenza di osservare con particolare rigore anche le dichiarazioni rese dal teste che al pari del ricorrente, come dallo stesso riferito, è stato destinatario di un Tes_2 provvedimento di licenziamento da parte di in seguito alla decisione di CP_1 approdare alla eliminazione delle figure dirigenziali di riferimento. Invero, anche a voler ritenere che avesse assunto le mansioni ELIN. , Per_1 Pt_1 provvedendo al coordinamento degli operai rimasti sul cantiere di , in CP_1 aggiunta, alle funzioni analoghe che lo stesso rivestiva già precedentemente presso CMC tale circostanza non è, di per sé, idonea a minare la legittimità del licenziamento. E infatti, provata la situazione di crisi aziendale e il sostanziale rallentamento dei lavori, la scelta aziendale di licenziare il dirigente e utilizzare un altro soggetto, sprovvisto di carica dirigenziale, per esercitare le mansioni di coordinamento degli operai rientra nella libera e discrezionale scelta ELimprenditore, e non integra una violazione dei doveri di correttezza e buona fede. E' stato, infatti, a più riprese, ribadito che per stabilire se sia giustificato il licenziamento di un dirigente intimato per ragioni di ristrutturazione aziendale, non è dirimente la circostanza che le mansioni da questi precedentemente svolte vengano affidate, ad es., ad altro dipendente in aggiunta a quelle sue proprie, in quanto quel che rileva è che presso l'azienda non esista più una posizione lavorativa esattamente sovrapponile a quella del lavoratore licenziato, dovendo altresì considerarsi che, poiché il licenziamento del dirigente non richiede necessariamente un giustificato motivo oggettivo, esso è consentito in tutti i casi in cui sia stato adottato in funzione di una ristrutturazione aziendale dettata da scelte imprenditoriali non arbitrarie, non pretestuose e non persecutorie (Cass., 26-11-2012, n. 20856). Neppure in senso diverso depone l'assunto attoreo circa l'illogicità della soppressione della posizione del , essendo emerso che, al fine di adempiere all'obbligo di natura Pt_1 pubblicistica di prevedere all'interno del cantiere una figura di riferimento sino alla pag. 12 di 15 definizione dei lavori le resistenti abbiano provveduto al distacco ELIN. da Per_4
CMC ad al fine di mantenere il rapporto con CP_1 CP_4
Nel presente giudizio, non vi sono poi elementi per ritenere l'esistenza di un unico centro Contro di imputazione esistente tra 2 e così come dedotta da parte ricorrente. CP_1
E infatti, secondo la consolidata giurisprudenza, il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sè solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo
- finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle sINole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (vedi, ex plurimis, Cass., 26/08/2016, n. 17368; Cass., 5/1/2017, n.160). Nel caso in esame l'esistenza ELintento fraudolento non è neppure prospettata in ricorso e non può ritenersi, a ben vedere, che l'esistenza di un unico centro di imputazione Contro possa discendere sic et simpliciter, dalla circostanza che abbia provveduto al pagamento di alcune retribuzioni in favore dei lavoratori facenti capo a 2, CP_1 nel momento di crisi finanziaria di quest'ultima. Giova, inoltre, ricordare che in caso di licenziamento del dirigente d'azienda per esigenze di ristrutturazione aziendali deve ritenersi esclusa la possibilità del "repêchage" in quanto incompatibile con la posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da un regime di libera recedibilità del datore di lavoro (così Cass. sez. lav., 11 febbraio 2013 n. 3175). pag. 13 di 15 A ciò si aggiunga che il licenziamento del dirigente, a differenza di quello erogato nei confronti degli altri lavoratori, non deve rivestire i caratteri di estrema ratio attribuiti dalla giurisprudenza al giustificato motivo oggettivo, con conseguente esclusione di qualsiasi obbligo di repêchage (Cass., sez. lav., 11 febbraio 2013, n. 3175; App. Milano, 21 giugno 2005;Cass. Civ. 12 luglio 2016, n. 14193 e, infine, Cass. Civ. 9 ottobre 2017, n. 23503). Da ultimo, va rigettata la domanda volta al pagamento della speciale indennità contemplata dall'articolo 8 CCNL Dircoop, atteso che tale emolumento, è espressamente previsto solo per il dirigente assunto, o nominato dirigente, alla data del 22 luglio 2008
(n.d.r. ipotesi non ricorrente nel caso di specie, in cui l'IN. è Parte_1 stato assunto dal 01.01.2015). Per tutto quanto esposto e considerato il ricorso va rigettato. (…) >>. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e frutto di un'attenta analisi delle risultanze istruttorie in atti, lette in maniera sinergica fra loro, nella condivisione di questo Giudice, sono qui ribadite e richiamate anche ai seni ELart. 118 disp. att. c.p.c. a confutazione delle ragioni ELodierno ricorrente in riassunzione (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). La difesa ELIN. , peraltro, nel proprio atto di riassunzione, non ha Pt_1 offerto all'intestato Tribunale alcun dirimente spunto di riflessione che possa indurre a rimeditare le valutazioni già compiute da questo Ufficio con la richiamata sentenza n. 89/2022 R.S., pubblicata in data 22.03.2022, essendosi sostanzialmente limitato ad un'alquanto “sterile” riproposizione delle proprie prospettazioni, già scrutinate in maniera approfondita dal precedente Giudicante. A conforto delle suesposte valutazioni, si richiama altresì la sentenza n. 218/2024 R.S., pubblicata in data 3/5/2024 – prodotta in atti – con cui l'intestato Tribunale ha definito speculare controversia, principiata nei confronti di in concordato preventivo da un dipendente Controparte_1 di posizione dirigenziale, al pari ELIN. , licenziato lo stesso giorno di Pt_1 quest'ultimo - con la stessa identica ragione e con licenziamento impugnato sulla base delle stesse identiche motivazioni, da parte dei medesimi avvocati,
pag. 14 di 15 con lo stesso ricorso - rigettando integralmente le domande promosse dal lavoratore.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, le domande proposte dall'IN. vanno integralmente respinte. Pt_1
Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti, avuto riguardo alla complessità del quadro giuridico di riferimento ed alla controvertibilità dei fatti di causa, tenuto conto delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n.77/2018 (per speculare motivazione di compensazione si veda Cass. n. 9901/2025).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere in ordine alla domanda con la quale era stata richiesta la condanna di Controparte_1 al versamento dei contributi omessi per l'anno 2019 per la posizione ELIN.
in favore di Parte_1 Controparte_7
- rigetta, quanto al resto, le domande proposte dall'IN. nei Parte_1 confronti delle società resistenti;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Bologna – Caltanissetta 01/12/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli
pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott. Roberto Pascarelli, all'esito ELudienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 01 dicembre 2025 ore 08:31– ha pronunciato in data 01/12/2025, previa lettura delle memorie conclusionali e delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 492/2023, del Ruolo Generale Affari Contenziosi, pendente T R A IN. (c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, dal Prof. Avv. Carmelo Romeo unitamente e disgiuntamente all'Avv. Laura Concetta Lo Faro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi, sito in via Umberto n. 297 – Catania;
- ricorrente -
E in concordato preventivo (C.F. e P.IVA Controparte_1
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vanni Marco Ribechi e EF NI ed elettivamente domiciliata presso lo studio ELAvv. Laura Alfano in Caltanissetta Via Nino Savarese 47;
- resistente –
Controparte_2
in concordato preventivo (C.F. e P.IVA
[...]
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale P.IVA_2 pag. 1 di 15 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vanni Marco Ribechi e EF NI ed elettivamente domiciliata presso lo studio ELAvv. Laura Alfano in Caltanissetta Via Nino Savarese 47; E NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_3
Commissario Liquidatore, con sede legale in viale Aldo Moro n. 16 – 40127
Bologna – (contumace);
- litisconsorte necessario – avente ad oggetto: licenziamento individuale del dirigente;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 09/12/2019, iscritto al n. 1876/2019 R.G.,
, premesso di essere stato assunto dallo 01.01.2015 con la Parte_1 qualifica di dirigente e, segnatamente, di “responsabile dei lavori assegnati ai soci” della società consortile e di avere prestato servizio presso Controparte_1 il cantiere SS 640, “Itinerario Agrigento – Caltanissetta”, fra il km 44+000 e 72+000, i cui lavori, all'esito di gara di appalto, erano stati commissionati alla da deduceva l'illegittimità del licenziamento CP_1 CP_4 comminatogli con comunicazione del 7 giugno 2019, motivato con la soppressione della sua posizione lavorativa in seguito a riorganizzazione aziendale interna e alla soppressione e accorpamento di talune attività al precipuo fine di garantire la continuità aziendale. Esponeva di avere provveduto a contestare il licenziamento con pec del 24.06.2019, in relazione alla denunciata assenza di giustificatezza ELimpugnato recesso, evidenziando l'illogicità della scelta datoriale di sopprimere la sua figura professionale, atteso che la stessa risultava necessaria ai fini ELesecuzione ELopera oggetto di ancora ben Parte_2 lontana dalla ultimazione. Dedotto ulteriormente che le società convenute costituivano un unico centro di imputazione di interessi, concludeva chiedendo: “Accertare e dichiarare non sorretto da giustificatezza il licenziamento intimato al ricorrente in data 07.06.2019 e per l'effetto condannare la anche in solido con la e Controparte_1 CP_5 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento in Controparte_6 favore del dirigente ELindennità supplementare dovuta ai sensi ELart. 21 del ccnl pag. 2 di 15 applicato al rapporto, nella misura corrispondente a nn. 32 mensilità, o altra maggiore o minore somma che il Giudice riterrà equa e di giustizia e, comunque, non inferiore a nn. 20 mensilità;
2. Accertare e dichiarare il diritto ELIN. all'aumento periodico Pt_1 di anzianità ex art. 8 Ccnl Dircoop, maturato a far data dal mese di gennaio 2017 e mai corrisposto dal datore di lavoro, e per l'effetto condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di € 3.201,99, ovvero altra maggiore o minore somma che verrà accertata dal CTU eventualmente nominato dal Giudice, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
3. Accertare e dichiarare l'inadempimento di in ordine al versamento della contribuzione Controparte_1 dovuta in ordine alla posizione ELIN. e, per l'effetto, condannare la resistente al Pt_1 pagamento della contribuzione omessa nei confronti di “Dircoop – 4. CP_3
Condannare a spese e compensi del presente giudizio”.
Si costituivano le società convenute, spiegando difese volte al rigetto del ricorso. In particolare, le stesse, oltre a negare di costituire un unitario e indistinto centro di imputazione giuridica, ribadivano la legittimità del licenziamento comminato al ricorrente in quanto lo stesso era stato imposto dalla esigenza di una riorganizzazione complessiva delle attività, imprescindibile alla luce della conclamata crisi ELazienda sottoposta a procedura concorsuale di concordato, nonché dall'effettivo compimento della maggior parte delle opere del cantiere, il cui stato di avanzamento rendeva non più necessaria la figura dirigenziale di “direttore tecnico” propria del ricorrente. Esperita attività istruttoria testimoniale, con sentenza n. 89/2022, pubblicata in data 22.03.2022, l'intestato Tribunale di Caltanissetta, nella persona della Dott.ssa Federica Amoroso rigettava il ricorso, compensando integralmente fra le parti le spese di lite, ritenendo da un lato, dimostrata la soppressione della posizione lavorativa ELIN. con redistribuzione delle residue mansioni a lui affidate Pt_1
e, dall'altro lato, non provata l'esistenza di un unico centro di imputazione del Contro rapporto per cui è causa tra e così come dedotta dal ricorrente. CP_1
Avverso detta sentenza proponeva appello l'IN. , chiedendone Parte_1
l'integrale riforma con altrettanto integrale accoglimento delle domande di cui al ricorso introduttivo di causa.
pag. 3 di 15 Le società appellate si costituivano nel giudizio di secondo grado, chiedendo il rigetto del gravame. La Corte d'Appello di Caltanissetta – sez. Lavoro, definiva il procedimento di secondo grado con sentenza n. 28/2023, pubblicata il 16.02.2023, con la seguente statuizione: “La sentenza di primo grado deve essere annullata, con rimessione della causa al primo giudice ai sensi ELart. 354 co. 1 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario qual è l'ente previdenziale che dovrebbe incassare le somme ad esso dovute in caso di accoglimento della domanda di regolarizzazione contributiva proposta in primo grado e, peraltro, neanche esitata dall'adito tribunale, tanto da avere suscitato, in merito, denuncia di omessa pronuncia. […] Di qui l'annullamento della sentenza impugnata, con rimessione della causa al Tribunale ai sensi ELart. 354, co. 1 seconda ipotesi c.p.c., e necessità di riassunzione ad opera della parte interessata nei modi e termini di cui agli artt. 353 co. 2 e 354 co. 3 c.p.c.. […]
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa: - annulla la sentenza n. 89/2022, pubblicata in data 22.03.2022, del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro;
- rimette la causa davanti al primo giudice, nei modi e termini di cui in motivazione;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.”. In ottemperanza al decisum del Collegio, con ricorso depositato telematicamente in data 28/04/2023, l'IN. ha provveduto a riassumere Pt_1 il giudizio, dando preliminarmente atto della “cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda articolata sub n. 3) del ricorso di primo e secondo grado” e, per il resto, reiterando in questa sede tutte le istanze, difese, domande ed eccezioni già svolte nei precedenti gradi giudizio. Entrambe le società resistenti in riassunzione si sono costituite in giudizio, chiedendo il rigetto ELavverso ricorso in riassunzione sulla scorta delle prospettazioni svolte nei precedenti giudizi. Il benché ritualmente evocato in Controparte_3 giudizio (cfr. produzione telematica del 03/07/2023) non si è costituito in questa sede e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia;
La causa, trattata alle udienze del 29/06/2023 e del 23/10/2023, vista la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda pag. 4 di 15 giudiziale concernente la posizione del CP_3 Controparte_3
ed esclusa la necessità di una “nuova escussione dei testi, essendo la
[...] stessa avvenuta nel contraddittorio ed alla presenza delle parti costituite ora e allora”, è stata istruita sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle prove testimoniali già espletate nel giudizio iscritto al n. 1876/2019 R.G. ELintestato Tribunale e, dopo alcuni rinvii resisi necessari per acquisire tale materiale, è stata rinviata all'odierna udienza per discussione/decisione da trattarsi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. Con provvedimento n. 40/2025 del 01/10/2025 emesso dal Presidente ELintestato Tribunale il procedimento è stato assegnato alla scrivente Magistrato. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, in via del tutto preliminare va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda con la quale era stata richiesta la condanna di Controparte_1 al versamento dei contributi omessi per l'anno 2019 per la posizione ELIN.
in favore di Pt_1 Controparte_7
L'odierno ricorrente in riassunzione, infatti, ha dato atto sul punto che “sono stati effettivamente corrisposti i contributi di cui era stata lamentato l'omesso pagamento in primo grado, come da documentazione pervenuta dalle liquidatrici del Fondo e depositata nel fascicolo telematico il 27/06/2023”. Ciò posto, quanto alla residua materia del contendere, questo Giudice, a seguito di un attento e meditato esame degli atti di causa e del compendio probatorio sopra descritto, ritiene di dover confermare in questa sede le valutazioni già svolte da questo Ufficio con la sentenza n. 89/2022 R.S., pubblicata in data 22.03.2022, ove per quanto d'interesse in questa sede si ha modo di leggere: << (…) Il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. E' necessario rilevare, in via preliminare, che la nozione di ''giustificatezza'' del licenziamento del dirigente, per la particolare configurazione del rapporto di lavoro dirigenziale, non si identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo ex art. 1, L. n. 604/ 1966. Correlativamente, il licenziamento del dirigente può fondarsi su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non devono necessariamente pag. 5 di 15 coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, poiché il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall'art. 41 Cost. (Cassazione civile, Sez. lav., 17 febbraio 2015 n. 3121). Nell'ipotesi di licenziamento individuale del dirigente d'azienda, in cui, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 10, non trova applicazione la disciplina limitativa dei licenziamenti, la nozione di giustificatezza del recesso si discosta da quella di giustificato motivo ed è ravvisabile ove sussista l'esigenza, economicamente apprezzabile in termini di risparmio, della soppressione della figura dirigenziale in attuazione di un riassetto societario e non emerga, in base ad elementi oggettivi, la natura discriminatoria o contraria a buona fede della riorganizzazione;
il giudice deve limitarsi al controllo sull'effettività delle scelte imprenditoriali poste a base del licenziamento, non potendo sindacare il merito di tali scelte, garantite dal precetto di cui all'art. 41 Cost. (v. Cass. Ordinanza n. 9665 del 05/04/2019). Nel caso di specie, quale ragione giustificativa del licenziamento, le società resistenti hanno dedotto la necessità di riorganizzazione aziendale scaturita dalla grave crisi economica ELimpresa la quale ha condotto alla scelta di sopprimere e accorpare alcune posizioni lavorative. Si legge nella lettera di licenziamento: “Come a Lei noto, a causa del grave stato di crisi, per fronteggiare tale situazione, la scrivente in data 4 febbraio 2019, ha presentato al Tribunale Fallimentare di Ravenna una domanda ex art. 161, 6° comma L.F. Al fine di garantire la continuità aziendale, la Società ha deciso di razionalizzare talune attività lavorative attraverso soppressione e accorpamenti di posizioni di lavoro rispetto alle attuali specifiche esigenze, il tutto nell'ottica, indifferibile, di mantenere per quanto possibile il necessario equilibrio economico/finanziario della Società e del Progetto. Allo stato attuale si sta procedendo, all'interno della , alla riorganizzazione Controparte_1 delle varie attività, con la soppressione di quelle Direzioni che secondo le attuali e future attività lavorative e carichi di lavori, non giustificano la presenza di più responsabili e di figure dirigenziali. In tale contesto di riorganizzazione si è deciso pertanto, di sopprimere definitivamente la Sua posizione di “Direttore Tecnico di cantiere”; tale posizione lavorativa non verrà neppure parzialmente sostituita con integrale e definitivo mutamento del nostro assetto organizzativo e del relativo organigramma. L'assenza pag. 6 di 15 all'interno della Società di una posizione lavorativa disponibile che sia compatibile con le Sue caratteristiche professionali e il Suo livello di inquadramento, nonché di qualsiasi altro ammortizzatore sociale per la categoria di Dirigenti, dovendo dunque procedere ad un drastico contenimento di tutti i costi e ad un ridimensionamento della struttura operativa, comporta il comunicarLe la nostra decisione di recedere, con ogni effetto dalla ricezione della presente, dal rapporto di lavoro con Lei in essere, per le suesposte ragioni organizzative. La dispensiamo in ultimo dal prestare l'eventuale ulteriore periodo di preavviso contrattuale e Le comunichiamo che tutte le competenze ed indennità di fine contratto (ivi l'indennità sostitutiva del preavviso) Le verranno corrisposte a termini di legge e di contratto”. La società resistente ha dedotto che l'intero apparato dirigenziale di è stato CP_1 soppresso nel giugno del 2019 e mai ricostituito, rilevando che tale decisione era stata motivata alla luce, da un lato della sostanziale ultimazione delle principali opere del cantiere che rendeva non più necessaria la figura del Direttore Tecnico di Cantiere e, dall'altro, per il dilagante dissesto finanziario della società. Il ricorrente ha lamentato, invece, la pretestuosità delle motivazioni poste alla base del licenziamento contestando in primo luogo, l'effettiva soppressione della propria posizione lavorativa e sostenendo, al contrario, che in seguito al licenziamento la propria posizione era stata affidata ad altro soggetto. Sul punto, ha sostenuto che, successivamente al suo licenziamento, la medesima posizione dirigenziale presso
è stata assegnata all'INegnere , con ciò comprovando che la posizione CP_1 Per_1 dirigenziale non era mai stata soppressa e che il ricorrente era stato arbitrariamente sostituito. Orbene, l'esistenza della crisi aziendale e ELeffettivo sostanziale rallentamento dei lavori, nonché il progressivo … calo del fatturato e l'assoggettamento alla procedura del concordato preventivo di 2 sono circostanze che hanno trovato riscontro nel CP_1 corso EListruttoria espletata. Risulta, infatti, provata la sussistenza delle ragioni economiche indicate nella lettera di recesso e poste alla base della scelta di procedere ad una riorganizzazione aziendale anche mediante la soppressione della posizione occupata dal ricorrente. Dalla documentazione in atti emerge che 2 aveva subito in via progressiva CP_1 pesanti perdite d'esercizio (doc. 5, doc. 6 doc 7 doc 8 e doc, 9 di parte resistente ) che, in data a 4 febbraio 2019 avevano condotto al deposito del ricorso per concordato preventivo pag. 7 di 15 con riserva dinanzi al Tribunale di Ravenna, il quale in data 24 dicembre 2019 dichiarava aperta la procedura (doc. 10). Risulta, altresì, che nel mese di febbraio 2019, è stata avviato il collocamento in cassa integrazione straordinaria (doc. 11) per 65 lavoratori. Sul punto, tutti i testi escussi hanno confermato l'esistenza della crisi aziendale e il sostanziale rallentamento dei lavori in concomitanza al licenziamento del ricorrente. Il teste ha affermato: “ Adr sub 11: posso dire che in data 4 febbraio 2019 Tes_1 la società ha chiesto il concordato e da quel momento in poi ci siamo fermati CP_1
e abbiamo messo i lavoratori in cassa integrazione, posso dire che da quel momento in poi sono state svolte solo attività di messa in sicurezza del cantiere in quanto non poteva essere abbandonato. Posso dire che tale regime di ridotto lavoro è perdurato per alcuni mesi, non ricordo esattamente quanti, e ciò in ragione del fatto che i dipendenti cassa integrati lavoravano a rotazione”. Sul punto il teste ha riferito: “Nel Maggio del 2018 si è Tes_2 CP_8 sostanzialmente fermata quando mancava circa il 25% ELimporto da contratto da eseguire. In particolare mancava la galleria di Caltanissetta, opera principale scavata quanto per l'asse principale e non per le gallerie trasversali dette baypasse che mi risultano in scavo in questo momento. Mancava tutta l'opera di imbocco alla stessa galleria Caltanissetta, non era completo il tratto dall'uscita della galleria allo svincolo Caltanissetta nord, dove ad esempio mancava il viadotto San Giuliano e la galleria San Filippo o le pavimentazioni e gli imbocchi delle gallerie Il tratto successivo da Caltanissetta nord allo svincolo 626 era completo solo in parte e mancava il completamento del viadotto Arenella 3 nonchè la galleria e la via destra Persona_2 lo svincolo 626 . Adr sub 10: Il teste prende visione del documento n.
5. Adr: sul retro ci sono i relativi importi. Come si evince dal documento c'è stata la crisi a metà del 2018 e dopo ci siamo quasi completamente fermati, anche se il lavoro non era finito. C'è stato un rallentamento della produzione . Orientativamente i dati che mi vengono riferiti sono corrispondenti”. Occorre, peraltro, evidenziare che dalla lettura della lettera di licenziamento in atti, l'intervenuto completamento delle opere non viene indicato quale motivo determinante del recesso. Nell'ottica di una realizzazione progettuale assai complessa, quale quella di cui si discute, non vi è dubbio che parlare di completamento delle opere appaia pag. 8 di 15 fuorviante, essendo peraltro dimostrato e non contestato che di fatto i lavori non sono mai stati conclusi. Ciò che risulta provato è che, in concomitanza con il licenziamento, aveva CP_1 notevolmente ridotto le attività nei cantieri, che gli operai erano stati posti in cassa integrazione e che, in seguito all'apertura del concordato preventivo, di fatto l'attività fosse ripresa al fine di realizzare la messa in sicurezza delle porzioni di lavoro già concluse, attività peraltro assolutamente dovuta quale obbligo contrattualmente assunto nei confronti di CP_4
In tale contesto la resistente ha proceduto al licenziamento delle tre figure dirigenziali ovvero del Direttore Generale, IN. del PM, IN. e del direttore tecnico di Tes_2 Per_3 cantiere, IN , odierno ricorrente, trattandosi di posizioni in riferimento alle quali Pt_1 era, peraltro, precluso l'accesso allo strumento della cassa integrazione guadagni. Ciò posto, nella fattispecie in esame non è dato ravvisare l'esistenza di un intento discriminatorio o contrario a buona fede da parte dei responsabili ELimpresa datrice di lavoro e pertanto, il licenziamento deve reputarsi legittimo. Non depone in senso contrario l'assunto del ricorrente secondo cui la propria posizione, in seguito al licenziamento sia stata assegnata all'INegnere . Per_1
Dalle risultanze EListruttoria, infatti, non è dato addivenire alla conclusione che si sia verificata una sostituzione dell nella posizione facente capo al ricorrente, quanto Per_1 che allo stesso siano state affidate, in via del tutto temporanea, funzioni di coordinamento del cantiere all'interno di peraltro in via non esclusiva, ma CP_1 in aggiunta alle mansioni sue proprie. E', peraltro, incontestato che lo stesso , a far Per_1 data dal mese di Agosto 2019 ha cessato la propria attività lavorativa presso i cantieri. E', infatti, per come emerso nel corso del giudizio, era un dipendente di CMC, Per_1 inquadrato quale impiegato di 7° livello del CCNL di riferimento con mansione di direttore operativo. Il teste ha dichiarato: “Posso dire che il ruolo ELIN. presso CMC Tes_1 Per_1 era quello di direttore operativo per la porzione di lavoro assegnata a CMC. L'IN. Pt_1 Contro era trasversalmente il controllore delle attività svolte da e da Non è vero CP_9 che l'ING. sostituì l'IN. nelle sue mansioni, ma continuò ad occuparsi della Per_1 Pt_1 porzione di lavori in capo alla CMC. Anche la CMC attraversava un periodo di concordato e anche le attività svolte dalla CMC erano ridotte e relative alla messa in sicurezza. Lo stesso IN. si è dimesso nel mese di Agosto o Settembre 2019 ed è Per_1
pag. 9 di 15 andato via, mentre la custodia del cantiere è rimasta in mano agli assistenti di produzione. L'IN. era inquadrato quale impiegato di settimo livello”. Per_1
Il teste ha dichiarato: “posso dire che l'IN era un appartenente al personale Tes_3 Per_1 di produzione non ricordo alle dipendenze di quale figura societaria, non so riferire successivamente al licenziamento, che mansioni svolgesse l'IN , posso dire che i Per_1 cantieri erano fermi e le poche attività che venivano svolte erano limitate al ripristino di conformità, ovvero attività di mero perfezionamento di ciò che era stato realizzato, per quello che so l'IN era un impiegato di sesto o settimo livello” . Per_1
Il teste ha dichiarato che tutte le mansioni prima in capo al ricorrente furono, Tes_2 successivamente assunte da riferendo di avere appreso tale circostanza,
Per_1 direttamente dallo stesso nonché dall'organigramma che gli era stato mostrato,
Per_1 informalmente proprio da . Lo stesso ha dichiarato di essere stato licenziato lo
Per_1 stesso giorno ELIN. , ma di avere continuato a frequentare i cantieri fino al 22 Pt_1 giugno 2020 e di avere visto personalmente svolgere le attività di competenza del
Per_1 ricorrente, senza specificare quali attività venissero concretamente svolte salvo poi riconoscere che: Adr sub 26: Confermo che fosse inquadrato come impiegato di settimo livello, credo che fosse stato assunto da CMC ma non ne sono sicuro. Seguiva il tratto Contro da km 0 a 12 e poi tutti gli altri tratti che ha eseguito per conto di 2. CP_1
Era di fatto il responsabile operativo di CMC come assegnataria di e ciò CP_10 già prima del 2019. Quando venne assunto rispondeva al Geometra che venne CP_11 poi assorbito da e rimase l'unico responsabile della esecuzione dei CP_1 CP_12 Part lavori. Ciò avvenne piò o meno nel 2015 quando usci' fuori dall ” CP_9
Nel caso di specie, dunque, non è controverso che non sia stato assunto ex novo Per_1 per sostituire il ricorrente, ma fosse un soggetto già inserito in CMC, con qualifica impiegatizia e non dirigenziale. Ne discende che la pacifica soppressione di una posizione organizzativa precedentemente esistente costituisce, di per sé, un riassetto organizzativo che potrebbe essere escluso solo se, contestualmente, il datore di lavoro avesse assunto un nuovo dirigente con analoghe funzioni o adibito, in via esclusiva, un dirigente già esistente in azienda al disimpegno delle relative incombenze (circostanze, queste, non verificatasi nel caso di specie stante come detto l'assenza di qualifica dirigenziale in capo ad ). Per_1
Non è stato, peraltro, provato che ricoprisse una posizione lavorativa esattamente Per_1 sovrapponibile a quella ELIN. , tanto più in un contesto in cui, come dichiarato Pt_1
pag. 10 di 15 dai testi escussi, il cantiere era sostanzialmente fermo salvo poi riprendere l'attività limitatamente alle opere di completamento e messa in sicurezza delle porzioni di progetto già realizzate. In tale contesto neppure le dichiarazioni del teste (adr: “Io non mi sono mai Tes_4 occupato di produzione ma mi è capitato di vedere l'IN. svolgere le medesime Per_1 mansioni svolte dall'IN. . L'IN. è stato il responsabile in loco, e in più Pt_1 Per_1 occasioni abbiamo parlato per la parte che svolgevo io. Preciso che io svolgevo le mansioni contabili e relative alla perizia di nonché mi occupavo di altri CP_1 aspetti relativi a contenziosi e altro”) e del teste ( il quale ha dichiarato di aver Tes_5 ricevuto, in seguito al licenziamento del ricorrente, la maggior parte delle direttive da parte ELIN. salvo precisare: “Adr: posso dire che il periodo di cassa integrazione Per_1 parziale è iniziato a gennaio - febbraio 2019 e per quanto mi riguarda si è concluso con le mie dimissioni, il periodo finale in cui ho prestato attività lavorativa coincide col mese di ottobre 2019, preciso che durante il periodo di cassa integrazione l'attività lavorativa, per quanto mi riguarda, non era costante, poteva capitare che lavorassi un mese intero, e poteva capitare che si lavorava in periodi alterni. Non sono in grado di riferire, perchè non ricordo con esattezza, in quali periodi ero certamente presente in cantiere e in quali periodi non ho prestato attività lavorativa”) assumono valore determinante, posto che il primo ha dichiarato di non occuparsi della produzione e di aver intrattenuto a diverso titolo rapporti con e, il secondo di non aver prestato continuativamente attività sul Per_1 cantiere non essendo in grado di distINuere con esattezza i periodi di lavoro dai periodi in cui si trovava in cassa integrazione. Parimenti le dichiarazioni del teste appaiono per lo più fondate su informazioni Tes_2 de relato fornite dallo stesso alla luce di rapporti amichevoli (adr: “La struttura Per_1 societaria è stata totalmente sostituita. Il mio ruolo è stato preso da Travanini, il ruolo di dall'IN. e il ruolo di da . Preciso che l'IN. era Per_3 Per_4 Pt_1 Per_1 Pt_1 direttore di cantiere delle attività trasversali, dopo le dimissioni di ha preso la Pt_4 direzione di Cantiere della Galleria e poi tutte queste attività sono prese dall'IN. Per_1 come mi è stato riferito da e come ho visto dall'organigramma. Ho anche visto Per_1 direttamente svolgere queste attività”). Sul punto non può non osservarsi che Per_1
l'esistenza di un nuovo organigramma che prevedesse la sostituzione di con Pt_1 Per_1
è rimasta sostanzialmente sfornita di riscontro, non essendo richiamata da nessuno degli altri testi. pag. 11 di 15 Sul punto il teste ha dichiarato: “Non mi risulta che dopo il licenziamento di Tes_6
, e l'organigramma sia stato rinnovato, o almeno noi dipendenti Pt_1 Per_3 Tes_2 non ne abbiamo avuto notizia”. Appare opportuno chiarire, inoltre, che i rilievi di parte ricorrente volti a privare di affidabilità le dichiarazioni del teste e del teste non appaiono Tes_1 Tes_3 dirimenti, posto che le affermazioni rese in sede testimoniale appaiono concordanti e trovano riscontro nelle allegazioni di parte resistente. Peraltro, in questa sede, preme rilevare l'esigenza di osservare con particolare rigore anche le dichiarazioni rese dal teste che al pari del ricorrente, come dallo stesso riferito, è stato destinatario di un Tes_2 provvedimento di licenziamento da parte di in seguito alla decisione di CP_1 approdare alla eliminazione delle figure dirigenziali di riferimento. Invero, anche a voler ritenere che avesse assunto le mansioni ELIN. , Per_1 Pt_1 provvedendo al coordinamento degli operai rimasti sul cantiere di , in CP_1 aggiunta, alle funzioni analoghe che lo stesso rivestiva già precedentemente presso CMC tale circostanza non è, di per sé, idonea a minare la legittimità del licenziamento. E infatti, provata la situazione di crisi aziendale e il sostanziale rallentamento dei lavori, la scelta aziendale di licenziare il dirigente e utilizzare un altro soggetto, sprovvisto di carica dirigenziale, per esercitare le mansioni di coordinamento degli operai rientra nella libera e discrezionale scelta ELimprenditore, e non integra una violazione dei doveri di correttezza e buona fede. E' stato, infatti, a più riprese, ribadito che per stabilire se sia giustificato il licenziamento di un dirigente intimato per ragioni di ristrutturazione aziendale, non è dirimente la circostanza che le mansioni da questi precedentemente svolte vengano affidate, ad es., ad altro dipendente in aggiunta a quelle sue proprie, in quanto quel che rileva è che presso l'azienda non esista più una posizione lavorativa esattamente sovrapponile a quella del lavoratore licenziato, dovendo altresì considerarsi che, poiché il licenziamento del dirigente non richiede necessariamente un giustificato motivo oggettivo, esso è consentito in tutti i casi in cui sia stato adottato in funzione di una ristrutturazione aziendale dettata da scelte imprenditoriali non arbitrarie, non pretestuose e non persecutorie (Cass., 26-11-2012, n. 20856). Neppure in senso diverso depone l'assunto attoreo circa l'illogicità della soppressione della posizione del , essendo emerso che, al fine di adempiere all'obbligo di natura Pt_1 pubblicistica di prevedere all'interno del cantiere una figura di riferimento sino alla pag. 12 di 15 definizione dei lavori le resistenti abbiano provveduto al distacco ELIN. da Per_4
CMC ad al fine di mantenere il rapporto con CP_1 CP_4
Nel presente giudizio, non vi sono poi elementi per ritenere l'esistenza di un unico centro Contro di imputazione esistente tra 2 e così come dedotta da parte ricorrente. CP_1
E infatti, secondo la consolidata giurisprudenza, il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sè solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo
- finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle sINole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (vedi, ex plurimis, Cass., 26/08/2016, n. 17368; Cass., 5/1/2017, n.160). Nel caso in esame l'esistenza ELintento fraudolento non è neppure prospettata in ricorso e non può ritenersi, a ben vedere, che l'esistenza di un unico centro di imputazione Contro possa discendere sic et simpliciter, dalla circostanza che abbia provveduto al pagamento di alcune retribuzioni in favore dei lavoratori facenti capo a 2, CP_1 nel momento di crisi finanziaria di quest'ultima. Giova, inoltre, ricordare che in caso di licenziamento del dirigente d'azienda per esigenze di ristrutturazione aziendali deve ritenersi esclusa la possibilità del "repêchage" in quanto incompatibile con la posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da un regime di libera recedibilità del datore di lavoro (così Cass. sez. lav., 11 febbraio 2013 n. 3175). pag. 13 di 15 A ciò si aggiunga che il licenziamento del dirigente, a differenza di quello erogato nei confronti degli altri lavoratori, non deve rivestire i caratteri di estrema ratio attribuiti dalla giurisprudenza al giustificato motivo oggettivo, con conseguente esclusione di qualsiasi obbligo di repêchage (Cass., sez. lav., 11 febbraio 2013, n. 3175; App. Milano, 21 giugno 2005;Cass. Civ. 12 luglio 2016, n. 14193 e, infine, Cass. Civ. 9 ottobre 2017, n. 23503). Da ultimo, va rigettata la domanda volta al pagamento della speciale indennità contemplata dall'articolo 8 CCNL Dircoop, atteso che tale emolumento, è espressamente previsto solo per il dirigente assunto, o nominato dirigente, alla data del 22 luglio 2008
(n.d.r. ipotesi non ricorrente nel caso di specie, in cui l'IN. è Parte_1 stato assunto dal 01.01.2015). Per tutto quanto esposto e considerato il ricorso va rigettato. (…) >>. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e frutto di un'attenta analisi delle risultanze istruttorie in atti, lette in maniera sinergica fra loro, nella condivisione di questo Giudice, sono qui ribadite e richiamate anche ai seni ELart. 118 disp. att. c.p.c. a confutazione delle ragioni ELodierno ricorrente in riassunzione (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). La difesa ELIN. , peraltro, nel proprio atto di riassunzione, non ha Pt_1 offerto all'intestato Tribunale alcun dirimente spunto di riflessione che possa indurre a rimeditare le valutazioni già compiute da questo Ufficio con la richiamata sentenza n. 89/2022 R.S., pubblicata in data 22.03.2022, essendosi sostanzialmente limitato ad un'alquanto “sterile” riproposizione delle proprie prospettazioni, già scrutinate in maniera approfondita dal precedente Giudicante. A conforto delle suesposte valutazioni, si richiama altresì la sentenza n. 218/2024 R.S., pubblicata in data 3/5/2024 – prodotta in atti – con cui l'intestato Tribunale ha definito speculare controversia, principiata nei confronti di in concordato preventivo da un dipendente Controparte_1 di posizione dirigenziale, al pari ELIN. , licenziato lo stesso giorno di Pt_1 quest'ultimo - con la stessa identica ragione e con licenziamento impugnato sulla base delle stesse identiche motivazioni, da parte dei medesimi avvocati,
pag. 14 di 15 con lo stesso ricorso - rigettando integralmente le domande promosse dal lavoratore.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, le domande proposte dall'IN. vanno integralmente respinte. Pt_1
Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti, avuto riguardo alla complessità del quadro giuridico di riferimento ed alla controvertibilità dei fatti di causa, tenuto conto delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n.77/2018 (per speculare motivazione di compensazione si veda Cass. n. 9901/2025).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere in ordine alla domanda con la quale era stata richiesta la condanna di Controparte_1 al versamento dei contributi omessi per l'anno 2019 per la posizione ELIN.
in favore di Parte_1 Controparte_7
- rigetta, quanto al resto, le domande proposte dall'IN. nei Parte_1 confronti delle società resistenti;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Bologna – Caltanissetta 01/12/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli
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