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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2025, n. 2834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2834 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 8094/2018
All'udienza collegiale del giorno 07/05/2025 ore 11:25
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PAGLIONE ANDREA Presente
Appellato/i
CP_1
Avv. ROMANO CLAUDIO Presente
Controparte_2
Avv.
Controparte_3
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 7.05.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 8094 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
( ), domiciliato presso i difensori avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
Massimo Giuliano e Andrea Paglione che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in atti. APPELLANTE
E
c.f. in persona del l.r.p.t., domiciliata presso il difensore avv. Claudio CP_1 P.IVA_1
Romano che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA INCIDENTALE
E
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
(C.F. ) APPELLATE CONTUMACI Controparte_2 P.IVA_3
OGGETTO: appello contro la sentenza n.16109/2018 pubblicata in data 2.08.2018 dal Tribunale di
Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato all' in data 26.11.2018 e successivamente, in CP_1
2 data 23.07.2019, a e , ha proposto Controparte_2 CP_3 CP_3 Parte_1
appello contro la sentenza n.16109/2018 pubblicata in data 2.08.2018 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile avente r.g.n.78193/2016, promosso dall'odierno appellante nei confronti dell' con successiva chiamata in causa di e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
[...]
§ 2. — I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio la società l fine di veder accertare CP_1
la responsabilità della stessa per i danni subiti ad una cappella presente nel Cimitero del Verano a causa della mancata manutenzione degli alberi ivi presenti e per ottenere la condanna della stessa al risarcimento del danno subito. A sostegno della domanda ha dedotto che tra il 3 ed il 7 febbraio
2012 si era verificata una plurima caduta di rami da un pino adiacente la cappella per effetto della quale si erano verificati danni ed in particolare il cedimento di parte del tetto.
Aveva denunziato il fatto ma non avendo ricevuto riscontro, nel maggio del 2012 aveva presentato istanza per la effettuazione dei lavori necessari per la messa in sicurezza della cappella.
Contr Vista la perdurante inerzia dell il giorno 11 giugno si erano recati sul posto i soggetti incaricati per la effettuazione dei lavori urgenti che avevano riscontrato la rottura di uno spigolo del paramento murario a causa della caduta di una notevole quantità di rami.
Nel marzo del 2013 aveva segnalato un nuovo fatto franoso verificatosi il 13 febbraio 2013. Nel giugno del 2014 la Sovraintendenza aveva rilasciato il nullaosta per la esecuzione dei lavori che
Contr tuttavia non venivano avviati in quanto l non aveva proceduto a mettere in sicurezza il pino.
Non ricevendo riscontri aveva introdotto un procedimento ai sensi dell'articolo 696 bis al fine della determinazione dei danni e per una eventuale definizione conciliativa della controversia.
Nell'elaborato peritale il CTU identificava la causa dei danni e determinato i costi per il ripristino della Cappella e l'abbattimento del pino. Contr Ritenendo che l' fosse venuta meno all'obbligo di manutenzione degli alberi presenti nel cimitero, omissione che aveva determinato la caduta dei rami ed il danneggiamento della cappella aveva introdotto il presente giudizio sia ai sensi dell'articolo 2043 sia ai sensi dell'articolo 2051 ha chiesto che l' venisse condannata al risarcimento del danno subito. CP_1
Si è costituita la società deducendo che la consulenza tecnica espletata non aveva CP_1
Contr individuato cause attribuibili all nel dissesto della cappella edificata oltre cento anni prima evidenziando come non vi fosse documentazione in ordine alle condizioni della cappella stessa prima del febbraio 2012 e che dalla documentazione successiva prodotta non era sempre riscontrabile un rapporto di causa effetto in relazione ai danni lamentati. Il CTU aveva individuato con certezza l'unico danno riconducibile a caduta di rami, una asportazione dell'intonaco sulla parte esterna del muretto destro.
3 Il CTU aveva indicato che vi erano forti probabilità che le cause andassero individuate nella caduta di rami di pino ma sicuramente non riconducibili erano le sfaldature presenti sulle pareti verticali in peperino, lo sporco sulle superfici e le lesioni presenti sulla pietra tombale riconducibili alla anzianità della costruzione , alla carenza di pulizia ed al fatto che anche le pietre tombali limitrofe presentano analoghi danni da attribuire alle attività di appoggio della pietra una volta aperta e richiusa.
Ha contestato la responsabilità ex articolo 2051 cc dal momento che nel febbraio del 2012 vi era stata una copiosa nevicata ed in particolare il comportamento colposo del danneggiato. In relazione Contr alla responsabilità ex articolo 2043 cc nessuna responsabilità poteva essere ricondotta all non avendo l'attore fornito la prova del fatto illecito e del nesso di causalità.
Ha contestato, infine la misura del danno di cui era stato chiesto il risarcimento ed ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa la società cui era stata affidata la Controparte_2
manutenzione all'interno del Cimitero monumentale del Verano.
Si è costituita in giudizio la società deducendo che in base al contratto di Controparte_2
servizio non era incaricata della potatura degli alberi di alto fusto, nel caso di specie, secolari, mentre era prevista la potatura di alberi di medio e basso fusto solo su specifica richiesta del committente.
Nel merito ha contestato che vi fosse prova della verificazione dei danni a causa della caduta di rami richiamando il contenuto dell'accertamento tecnico che aveva ricollegato solo un piccolo danno ad una caduta di un ramo di un pino presente nei pressi dell'edicola sepolcrale.
Ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la società che la garantiva per la responsabilità verso terzi.
Sì è costituita la società eccependo la prescrizione del diritto alla manleva in Controparte_3
Contr quanto era stata informata della richiesta di manleva da parte dell al momento della ricezione dell'atto di chiamata in causa nell'accertamento tecnico il cui atto risultava essere stato notificato prima della udienza dell'8 luglio 2015, considerando che l'atto di chiamata in causa nel presente giudizio era stato notificato in data 13 luglio 2017, oltre il termine di prescrizione di cui all'articolo
2652 cc. Ha dedotto, inoltre il mancato rispetto del termine per la denunzia del sinistro e che oggetto della garanzia erano unicamente i danni materiali e non anche i costi relativi alle spese amministrative o non patrimoniali se non connessi a lesioni. Ha dedotto il limite di massimale, la franchigia di euro 250 per sinistro e il non riconoscimento delle spese di lite nel caso che non fosse stata preventivamente richiesta la assunzione della gestione della lite da parte della Assicurazione.
Ha eccepito la non opponibilità delle conclusioni della CTU non avendo partecipato al giudizio e comunque ha richiamato le conclusioni della stessa che aveva accertato la sola riconducibilità di una piccola alterazione dell'intonaco del muretto di destra alla caduta di un ramo.
4 Raccolto l'interrogatorio dell'attore ed escusso un teste, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 7 maggio 2018 sulle conclusioni precisate dalle parti”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti della società e da parte di quest'ultima nei confronti Parte_1 CP_1 della società e da quest'ultima nei confronti della società Controparte_2 Controparte_3
Accoglie la domanda proposta da nei confronti delta società
[...] Parte_1 CP_1
nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto la condanna a pagare all'attore la somma di euro 1,500 oltre interessi nella misura legale dal giugno 2012 alla data della presente sentenza;
-Rigetta la domanda di manleva proposta dalla società nei confronti della società CP_1 [...]
Controparte_2
-Dichiara prescritta la domanda di manleva proposta dalla società nei Controparte_2
confronti della società Controparte_3
-Compensa le spese di giudizio tra l'attore e la società CP_1
-Condanna la società a rimborsare alla società le spese del CP_1 Controparte_2
presente giudizio, spese complessivamente liquidata in euro 2.000 oltre accessori come per legge;
-Condanna la società a rimborsare alla società le spese Controparte_2 Controparte_3
del presente giudizio, spese complessivamente liquidata in euro 2.000 oltre accessori come per legge”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Parte attrice ha dedotto che vi sarebbero state tre cadute di rami che avevano interessato la edicola funeraria, di cui la prima nel febbraio del 2012, tra il 3 e 7, consistita nel cedimento e crollo di parte del tetto, la seconda rilevata il giorno 11 giugno 2012 e consistita nella caduta di un ramo che aveva rotto lo spigolo del muretto basso di destra dell'edicola, la terza il 13 marzo 2013 con la ulteriore caduta di rami.
In relazione ai fatti dedotti da parte attrice è presente della documentazione fotografica che mostra l'edicola funeraria danneggiata, ma come evidenziato dal CTU nulla è emerso in relazione alle condizioni della stessa prima degli eventi dedotti dall'attore, tenuto conto che non risulta essere stato allegato alcun intervento di manutenzione, malgrado il manufatto avesse più di cento anni.
I danni presenti sull'edicola sono stati descritti dal CTU il quale ha evidenziato che il cancello in ferro risultava svirgolato ed arrugginito, la pietra tombale risultava lesionata in varie parti, la copertura del muretto risultava scheggiata in vari punti sia all'interno che all'esterno ed il muretto di destra presentava una evidente mancanza di intonaco all'angolo con una la rottura di parte del peperino di copertura, erano presenti fessurazioni della base dei pilastrini anteriori sinistro e destro, erano presenti fessurazioni verticali sui quattro pilastri, era presente una lesione sul capitello
5 anteriore sinistro e sull'architrave sinistro e destro, era lesionato il frontone, si era verificato il distacco dei pannelli posteriori dai pilastrini in maniera anomala.
Per quanto riguarda i danni rappresentati nelle fotografie eseguite nel marzo 2012, il consulente ha evidenziato come in esse non fossero presenti rami di albero nei pressi dell'edicola, mentre le fotografie eseguite nel giugno del 2012 documentavano la presenza di rami di pino caduti in prossimità dell'edicola con la lesione dello spigolo del muretto dì destra, mentre le fotografie del marzo del 2013 avevano documentato la caduta di un'altra lastra di copertura del tetto e la rottura della cornice posteriore e la copertina di appoggio della lastra caduta.
Di conseguenza il CTU ha espresso l'avviso che l'unico danno sicuramente riconducibile alla caduta di un ramo era costituito della alterazione dello spigolo destro del muretto di destra, rilevata nel
2013 e non presente nelle fotografie precedente.
Secondo il CTU la rottura delle lastre del tetto poteva essere ricondotta alla caduta di rami, in quanto la mancata presenza degli stessi nella documentazione fotografica poteva essere conseguenza della avvenuta rimozione dei rami da parte degli addetti rafforzando tale convincimento dalla presenza nei pressi di altra edicola nella quale non erano presenti danni.
Sotto questo aspetto tale affermazione non può essere condivisa non essendo noto se la edicola utilizzata quale comparazione fosse stata oggetto nel corso del secolo dalla edificazione a lavori di manutenzione a differenza di quella dell'attore.
D'altra parte, lo stesso CTU ha escluso che le sfaldature delle pareti in peperino lo sporco e le lesioni su tutta la superficie della pietra tombale dovesse essere ricondotta da una parte alla assenza di manutenzione e dall'altra alle operazioni di rimozione della pietra tombale per le sepolture avvenute nel corso del secolo. Nessun rilievo può essere attribuito alle considerazioni svolte dal CTU in ordine al soggetto tenuto alla manutenzione essendo estraneo tale aspetto ai compiti esperibili da parte del
CTU. Analogamente estranei al presente giudizio sono gli eventuali interventi sul pino secolare oggetto di vincolo, non essendo stato chiesto nulla al riguardo nel presente giudizio che si limita al risarcimento dei danni subiti. Nell'esame dei luoghi il consulente tecnico d'ufficio non risulta aver esaminato il pino al fine di verificare la presenza di eventuali tracce del distacco di rami per rottura degli stessi, con la conseguente presenza di un taglio non preciso del legno, e non ha riscontrato tracce dell'impatto dei rami sulla parte di tetto conservata, tenuto conto che la mancanza di manutenzione del tetto e la assenza di informazioni delle condizioni dello stesso prima dei fatti non consentono di escludere che lo stesso abbia potuto cedere sotto il peso della neve caduta nei primi giorni di febbraio e tra il 10 e l'11 febbraio 2012 per poi proseguire nel tempo successivo.
Non appaiono sussistere elementi adeguati per ritenere che le condizioni del cancelletto possano essere ricondotti a fatti diversi della mancata manutenzione che ha determinato la formazione della ruggine che dalle fotografie appare ricoprire l'intero cancelletto e non può essersi certamente
6 formata a causa di un eventuale urto che ne ha interessato solo parte e che quindi non può essere risarcito come pure la alterazione del cancello con non reca danneggiamenti sufficientemente specifici da poter essere ricondotti alla caduta di rami.
La teste escussa ha riferito che, quando si era recata in loco nel marzo del 2012 mancavano delle parti di tetto e sullo stesso vi erano dei rami- Sotto questo aspetto, poiché è stata realizzata documentazione fotografica nel marzo del 2012, non si comprende perché siano state prodotte solo fotografie nelle quali sì può apprezzare la presenza di aghi di pino non rimossi ma non la presenza di rami. Ha poi spiegato di essere stata informata della caduta di un altro ramo nel giugno del 2012
e quindi si era dimessa nel giugno/luglio 2012 dopo aver presentato i progetti.
Le prove espletate non hanno modificato la situazione probatoria per quanto riguarda le cause di caduta del tetto che il CTU ha ricondotto sulla base del criterio del più probabile che non alla possibile caduta di rami, non essendovi prova diretta della caduta di rami sul tetto né prova del distacco di più rami dal pino presente nei pressi dell'edicola. Tenuto conto della vetustà della costruzione e in assenza di qualsiasi manutenzione non si può escludere che l'accumulo di neve avvenuto nella prima decade del febbraio 2012, ad esempio, abbia potuto essere una causa in grado di determinare il cedimento del tetto, non essendo stato possibile acquisire indicazioni certe in relazione alle condizioni dell'edicola prima dei fatti né del momento in cui era stato constatato il danno dal momento che le fotografie prodotte risalgono al marzo del 2012 e non vi sono riscontri diretti del momento o del periodo di verificazione del crollo del tetto.
Anche la caduta dell'altra parte del tetto è ragionevole che sia avvenuta in conseguenza della ridotta tenuta del tetto stesso per effetto del cedimento di una parte.
Certamente non collegabili a caduta di rami sono le lesioni presenti su tutta la parte perimetrale dell'edicola, dovendo gli stessi essere riconnessi, in mancanza di prova, alla mancata manutenzione per un secolo. Deve, quindi, essere accolta la domanda solo in relazione alta lesione presente sullo spigolo del muretto anteriore destro dell'edicola che risulta essere stato lesionato dalla caduta dell'unico ramo di cui risulta provata la caduta. Ritiene il giudicante di poter riconoscere a tale titolo l'importo di euro 1.500 iva compresa, ad oggi determinato, oltre interessi nella misura legale a decorrere dal giugno 2012. Per quanto riguarda la manutenzione prevista in contratto a carico della
Società l'allegato tecnico mostra con chiarezza che era prevista la potatura Controparte_2
dei soli alberi di basso e medio fusto, tra i quali non erano certamente compresi i Pini come quello del presente giudizio che risulta chiaramente di alto fusto e che per la natura secolare è sottoposto a Contr vincoli. Di conseguenza deve essere respinta la chiamata in causa operata dall'
Analogamente occorre affermare la integrazione della prescrizione del diritto alla manleva eccepito dalla società nei confronti della assicurata risultando che Controparte_3 Controparte_4 al momento della notifica dell'atto di chiamata in causa nel procedimento di istruzione anticipata a
7 fini conciliativi la società era stata messa a conoscenza della domanda di manleva proposta nei suoi confronti dalla società mentre la società aveva richiesto la manleva CP_1 Controparte_4
alla propria assicurazione solo con la notifica dell'atto di chiamata in causa nel presente giudizio.
Compensa tra parte attrice e la società le spese del presente giudizio in considerazione CP_1
della reciproca soccombenza costituita dalla differenza tra quanto richiesto come risarcimento del danno e quanto riconosciuto. Le spese tra le altre parti seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, fatta eccezione per il contributo unificato pagato dalla società per CP_1
la chiamata in causa della società risultando la estraneità della stessa dal Controparte_2
contratto intercorso tra le parti che non prevedeva la potatura periodica degli alberi di alto fusto”.
§ 5. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento del presente atto di appello, riformare la Sent. n. 16109/18 - Rep. n. 17626/18 del 2 agosto 2018 del Tribunale di
Roma - Dott. Parziale - RG 78193/16, pubblicata il 2 agosto 2018 e notificata il 31 ottobre 2018, accertando e dichiarando la fondatezza del presente gravame e per l'effetto, in via preliminare, accogliere le domande di cui all'atto di citazione del primo grado di giudizio, al netto della somma di € 1.589,00, già percepita dall'odierno appellante.
Con il favore delle spese, delle competenze e degli onorari del doppio grado di giudizio da distrarre in favore dello scrivente legale che si dichiara antistatario”.
§ 6. — Nella contumacia di e , costituitasi Controparte_2 Controparte_3 CP_1
con comparsa depositata il 20.03.2019 ha resistito al gravame e spiegato appello incidentale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello: a) accogliere l'appello incidentale e per l'effetto: 1) rigettare la domanda svolta dal signor siccome infondata in fatto Pt_1 ed in diritto;
2) condannare l'appellante alla restituzione della somma di € 1.589,00 corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata;
b) in subordine confermare la sentenza impugnata;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari. Si deposita fascicolo di primo grado”.
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — L'appello principale è articolato in due motivi.
§ 8.1. — Con il primo motivo intestato “Erronea ricostruzione dei fatti oggetto del giudizio -
Erronea e contraddittoria valutazione delle risultanze della CTU (Ing. , resa all'esito del Per_1 procedimento di A.T.P. – R.G. 24033/15” parte appellante deduceva a fondamento del motivo che il giudice di primo grado aveva erroneamente fondato la sentenza impugnata sul presupposto della mancata manutenzione dell'edicola funeraria tale da determinare nel tempo la quasi totalità dei danni riportati, unitamente a quelli asseritamente ascritti a fenomeni nevosi del febbraio del 2012.
In particolare, deduceva di aver riferito nel corso dell'interrogatorio formale che poco prima dei fatti
8 di causa “…la costruzione appariva vecchia ma senza lesioni.”
Indi evidenziava che sin dal giudizio di ATP aveva sostenuto e provato che gli episodi di caduta dei rami provenienti dal pino secolare, sovrastante l'edicola funeraria si erano ripetuti in tre occasioni, una prima volta nel febbraio 2012, una seconda nel giugno del 2012 e da ultimo nel febbraio del 2013.
Affermava l'esistenza di documentazione fotografica in relazione alla seconda e terza caduta cui lo stesso CTU aveva fatto riferimento, aspetti che la sentenza di primo grado non aveva considerato, essendo rappresentato con le fotografie lo stato dell'edicola dopo l'evento del 2012.
Deduceva quindi che il Tribunale aveva preso in considerazione, erroneamente, solo alcuni spunti e/o osservazioni compiute dal CTU, omettendone altre se non addirittura contraddicendone le risultanze cui il consulente era giunto.
Deduceva che il c.t.u. nella sua relazione aveva evidenziato che “…Nell'allegato n.7 si può comunque rilevare la mancanza di una lastra di copertura del tetto. Tale mancanza è visibile anche nell'allegato n.
8. Si passa poi ad aprile 2012 dove la situazione è documentata in atti dalle 3 foto in bianco e nero
(vedi allegati nn.9/10/11). Successivamente nel giugno 2102, come si vede dalle foto in B/N allegati nn.12/13/14, si rileva la presenza di rami in adiacenza all'edicola caduti dal pino posto sulla destra dell'edicola funeraria di causa. Inoltre, le due foto a colori presenti in atti (vedi allegato n.15), rilevano, in particolare, la situazione dello spigolo del muretto di destra con la presenza di un ramo di pino abbattutosi al suo fianco. Successivamente si passa al marzo 2013, data in cui le foto a colori allegate in atti documentano sia la mancanza della seconda lastra di copertura del tetto (vedi allegato n.16), sia la rottura di alcuni elementi quali la cornice posteriore modanata del tetto e la copertina di appoggio delle lastre del tetto (vedi allegato n.17)….Successivamente, nelle foto di aprile 2012, è visibile una situazione definibile in “stand by”; sono infatti visibili la mancanza della lastra del tetto già evidenziata nel marzo 2012 (vedi confronto tra l'allegato n.9 e gli allegati nn.7/8), le mancanze di materiale in più parti della copertina peraltro già presenti nel marzo 2012 (vedi confronto tra l'allegato n.11 e l'allegato n.6) e l'integrità della parte esterna del muretto anteriore destro.
Passando al giugno 2012, negli allegati nn. 12/13/14/15 è chiaramente visibile un ramo di pino a terra a fianco e davanti al muretto anteriore destro con una asportazione di parte dell'intonaco nella zona esterna dello stesso. Finendo poi con le foto di marzo 2013, anche se esistono ulteriori danni dell'edicola funeraria – mancanza della seconda lastra del tetto e parziale rottura delle modanature di una lastra posteriore del tetto e della copertina della base di appoggio del tetto..”.
Soggiungeva che a pag.n.13 della relazione il c.t.u. si era espresso nei seguenti termini “…Per quanto riguarda la rottura delle lastre del tetto, in particolare per quanto riguarda la prima, lo scrivente ritiene molto probabile che sia dovuta all'impatto con qualche elemento caduto dall'alto e che può essere riconducibile alla presenza del pino adiacente. La mancanza nella documentazione fotografica della presenza di rami di pino in prossimità degli elementi danneggiati, non è significativa
9 in quanto tali elementi potrebbero essere stati rimossi nel corso di operazioni di pulizia e manutenzione nonché di rimessa in sicurezza degli spazi adiacenti l'edicola funeraria…” aggiungendo ulteriore elemento di confronto rappresentato dalla condizione strutturale di una edicola funeraria di struttura identica a quella di causa, situata a poca distanza, rispetto alla quale affermava:
“…Inoltre, a parziale conferma delle cause sopraindicate, il sottoscritto ritiene di poter portare come elemento di confronto, lo stato di una edicola funeraria di struttura identica a quella di causa, situata a poca distanza. Tale edicola che non ha nelle sue adiacenze alberi di alto fusto, si presenta in buone condizioni, senza danni e lesioni di particolare entità e in uno stato conservativo compatibile con un naturale invecchiamento. Tale confronto è documentato dalla foto n. 27…”.
Precisava quindi che il CTU, aveva concluso a pag.14, evidenziando quanto segue “in merito alle cause dei danni riscontrati, il sottoscritto ritiene di poter affermare che esistano forti probabilità che le cause siano da ricercare nella caduta dei rami del pino adiacente all'edicola in più di una circostanza.”, precisando poi di non ritenere compatibile con le cause di cui sopra le sfaldature presenti sulle pareti verticali in peperino, lo sporco sulle superfici verticali marmoree e le lesioni presenti sulla superficie della pietra tombale”.
Evidenziava inoltre quanto alle condizioni del pino che a pag. 27-28 della CTU, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, era stata fatta una puntuale descrizione della condizione del pino, della sua posizione e della sua caratteristica “codominanza”, ossia sdoppiamento del tronco, nello specifico affermandosi che “…Alla luce di quanto esaminato….il soggetto presenta difetti strutturali notevoli, con branche codominanti, corteccia interclusa, squilibri della chioma, pericoli di rottura delle branche, pendenza notevole del tronco rispetto alla verticale, costipazione del terreno di collocazione, presenza di interazioni con i manufatti vicini”.
Soggiungeva quindi quanto all'asserita rilevanza della neve nei danni per quanto evidenziato dal Contr primo giudice che spettava all' ar prova del fortuito e detta prova non era stata fornita, inoltre che vi erano stati altri due episodi risalenti a stagioni in cui non poteva essere nevicato, non avendo Contr eppure dato prova di aver provveduto al decoro e manutenzione del verde pubblico, potendo il
Tribunale in ogni caso disporre una nuova c.t.u..
Concludeva quindi per l'accoglimento delle proprie domande evidenziando che l'accertamento del nesso di causalità tra comportamento ed evento dannoso andava compiuto secondo criteri di probabilità e di logica.
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “Omessa pronuncia sulle domande afferenti il danno patrimoniale, morale ed esistenziale” parte appellante deduceva a fondamento del motivo che il
Tribunale aveva integralmente omesso di pronunciarsi sulla domanda avente ad oggetto il ristoro degli esborsi sostenuti a titolo di CTU (€ 1.542,45) e CTP (€ 2.527,00) nonché delle spese legali oltre al danno non patrimoniale (esistenziale e/o morale) subito per la mancata utilizzabilità dell'edicola
10 funeraria, per un totale di euro 8.000,00 omnia, da determinarsi anche in via equitativa, ex art. 1226
c.c..
L'appellante chiedeva pertanto di vedersi riconoscere in ragione del principio di soccombenza il ristoro ex art.91 c.p.c. delle spese legali di entrambi i giudizi, incluso il procedimento di ATP, degli importi corrisposti a titolo di contributo unificato (per euro 831,00 complessivi) nonché, il risarcimento del danno non patrimoniale stante l'inutilizzabilità dell'edicola funeraria.
§ 9. - Parte appellata ostituitasi in data 20.03.2019 ha spiegato appello incidentale CP_1
articolato in un solo motivo.
Con l'unico motivo parte appellata incidentale deduceva che il Tribunale aveva accolto la domanda del attribuendo erroneamente alla convenuta a responsabilità per il danno provocato Pt_1 CP_1
dalla caduta di un ramo all'intonaco della parte esterna del muretto anteriore destro della cappella funeraria.
Deduceva in particolare che la decisione sul punto andava riformata tenuto conto che nessuna
Contr responsabilità poteva essere ascritta ad avendo lo stesso Tribunale omesso qualsivoglia giudizio sulla responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c..
Affermava che dall'istruttoria espletata era emerso che non era stata fornita nessuna prova sullo stato del bene anteriormente al fatto denunciato e che l'edicola funeraria in questione non aveva mai subito interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria negli ultimi cento anni.
Deduceva poi che la nevicata che aveva interessato la città di nel periodo indicato dalla CP_2
controparte era stata assolutamente eccezionale anche per intensità e, pertanto, tale da costituire causa di forza maggiore e/o caso fortuito ed escludere qualsivoglia propria responsabilità nell'occorso.
Evidenziava quindi come il Tribunale aveva ritenuto erroneamente di attribuire ad una CP_1 responsabilità pur “non essendovi prova diretta della caduta di rami” e senza tenere in considerazione l'interruzione del nesso causale non avendo peraltro l'appellante in alcun modo fornito la prova dello stato del manufatto anteriormente ai fatti di causa.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello incidentale insistendo per il rigetto delle domande del in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque assolutamente sfornite di prova. Pt_1
§ 10. – Tali i motivi d'appello delle parti osserva il Collegio che i motivi dell'appello principale sono fondati sia con riguardo alle spese per la sistemazione del tetto dell'edicola funeraria sia quanto Contro alle spese di lite da doversi compensare in ragione della metà e porsi a carico dell' per la restante metà incluse le spese dell'ATP non essendosi comprovati ulteriori ripercussioni di natura patrimoniale e non patrimoniale in capo all'appellante principale.
§ 10.1 – Quanto al primo motivo deve infatti osservarsi che il giudice di primo grado non risulta aver adeguatamente valutato quanto evidenziato dal c.t.u. incaricato nel corso dell'ATP e soprattutto quanto riferito nel corso dell'istruttoria dalla teste architetto che, sentita all'udienza del Tes_1
11 19.04.2018, aveva rappresentato quanto alle condizioni del tetto - riscontrate in fase di primo sopralluogo avvenuto nel marzo del 2012 - che “era caduta una lastra di cemento, il tetto era molto sporco di terra, guano e rami di albero” con ciò evidenziando la presenza di rami, evidentemente caduti dal pino di causa, unico arbusto posto nelle immediate vicinanze della edicola funeraria, come si evince dalle fotografie in atti.
Dunque, in tale testimonianza si rinviene ulteriore riscontro e conferma di quanto evidenziato nella relazione del c.t.u. Ing. incaricato nell'ambito dell'ATP n.24033/2015 Persona_2
(doc.n.13 attore in primo grado) dove a pag.n.13 si osservava“…Per quanto riguarda la rottura delle lastre del tetto, in particolare per quanto riguarda la prima, lo scrivente ritiene molto probabile che sia dovuta all'impatto con qualche elemento caduto dall'alto e che può essere riconducibile alla presenza del pino adiacente. La mancanza nella documentazione fotografica della presenza di rami di pino in prossimità degli elementi danneggiati, non è significativa in quanto tali elementi potrebbero essere stati rimossi nel corso di operazioni di pulizia e manutenzione nonché di rimessa in sicurezza degli spazi adiacenti l'edicola funeraria…”.
Trattasi quindi di circostanza che può ritenersi accertata, non potendosi invero onerare la parte appellante di dimostrare l'assenza di preesistenti crolli del tetto dell'edicola funeraria, essendo più che verosimile che in occasione della caduta della neve sulla Capitale, avvenuta nel 2012, l'appellante avesse dato incarico per verificare le condizioni del sepolcro a proprio tecnico di fiducia, che nel caso di specie aveva rinvenuto una lastra mancante del tetto e la presenza sullo stesso di rami del vicino albero.
Ne consegue che non può attribuirsi rilievo determinante nell'occorso alla neve caduta nell'occasione, avendo la S.C. in più occasioni evidenziato che l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni meteoriche (e nel caso di specie ciò non risulta essere stato affatto specificamente
Contro allegato dall' deducendo e dimostrando anche la quantità di neve caduta) non costituisce evento da solo tale ad escludere il nesso causale.
In merito giovi richiamare tra le tante pronunce sul punto Cass.civ.n.18877 del 2015 per cui l'eccezionalità e l'imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore, idonei ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento.
Nel caso di specie tale prova non risulta essere stata fornita dall'appellata non essendosi neppure precisata la rilevanza causale esclusiva della nevicata sul cedimento del tetto, viceversa da ascriversi ai rami caduti per quanto riferito anche dal teste e per quanto logicamente desunto dal c.t.u. atteso che simili danni non potevano che dipendere da urti con corpi provenienti dall'alto, il tutto reso eloquente dalla fotografia n.5 contenuta nell'elaborato del c.t.u. in cui è raffigurato l'imponente pino e la sua particolare conformazione e pendenza.
12 Dunque, a fronte di tali riscontri debbono aggiungersi a quanto già liquidato in primo grado euro
995,76 in relazione alla lavorazione n.16 evidenziata nella relazione del c.t.u. (fornitura e posa in opera delle falde del tetto mancanti) oltre iva al 10% (pari a complessivi euro 1.095,33) ed euro
2.500,00 (comprensivi di iva ed accessori) per l'incarico da conferirsi ad un direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza, ciò stando a quanto evidenziato dal c.t.u. a pag.n.25 e ss. dell'elaborato.
Dunque, a quanto già liquidato dal primo giudice pari ad euro 1.500,00 debbono aggiungersi ulteriori euro 3.595,33 non potendosi riconoscere all'appellante altri importi per i danni al sepolcro, non risultando direttamente e certamente ascrivibili ai rami del pino, avendo il c.t.u. evidenziato nella propria relazione di non ritenere compatibili con certezza con il pino, le altre lesioni rinvenute, tra cui le sfaldature presenti sulle pareti e le lesioni presenti sulla superficie della pietra tombale, avendo comunque rilevato vetustà della costruzione.
§ 10.2 – Quanto poi al secondo motivo deve osservarsi che nel caso di specie alcun danno morale può essere attribuito, non tanto perché in astratto non riconoscibile, quanto per la generica allegazione così formulata nell'iniziale atto di citazione “A tale somma dovranno aggiungersi le spese sostenute dal sig. a titolo di spese di CTU, di spese di CTP nonché delle spese legali e il Parte_1
danno non patrimoniale (esistenziale e/o morale) subito in ragione della mancata utilizzabilità dell'edicola funeraria, per un totale di € 8.000,00 omnia”, allegazione cui non è seguita alcuna specificazione nel restante corso del giudizio.
Come infatti osservato (tra le tante pronunce) da Cass.civ.n.10527 del 2011 e ss. la perdita di abitudini quotidiane e più in generale il danno di natura esistenziale esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare, trattasi inoltre di onere di allegazione, da adempiersi in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, come quelle sopra evidenziate.
Medesime considerazioni debbono valere anche per il danno morale che non è stato affatto esplicitato nella sua concreta estrinsecazione e non può ritenersi in re ipsa in difetto di precise allegazioni e altrettanto puntuale riscontro probatorio.
A diverse conclusioni deve invece pervenirsi per le spese di lite (di primo e secondo grado) incluse quelle di c.t.u. (pari ad euro 908,05 doc.n.15 bonifico in favore del consulente) e quelle dell'a.t.p. atteso che secondo Cass.civ.n.9735 del 2020 “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.”.
Orbene, nel caso di specie, non può convenirsi con il primo giudice in merito all'integrale compensazione delle spese atteso che certamente l'a.t.p. risultava essere stata correttamente ed
13 utilmente avviata al fine di accertare le cause e la stima dei danni;
quanto poi alla necessità di effettuare l'integrale compensazione deve osservarsi che i più rilevanti importi riconosciuti in questa sede e liquidabili sin dal primo grado inducevano più correttamente ad una parziale compensazione delle spese di lite nella misura della metà, da liquidarsi secondo quanto evidenziato al punto n.12.
§ 11. – Ciò posto e passando all'appello incidentale osserva il Collegio che l'appello incidentale Contro dell' è infondato per quanto invero già osservato nei punti che precedono.
Quanto alla non corretta applicazione dell'art.2051 c.c. deve osservarsi che l'appellata non ha mai contestato in capo a sé la qualità di custode, trattandosi della società gestrice del cimitero, atteso vieppiù che secondo la S.C. può essere qualificato "custode" della cosa, per i fini di cui all'art. 2051 cod. civ. anche colui che ha la disponibilità di fatto di una cosa (cfr., ex multis
Cass.civ.n.33128/2024), mentre in relazione al fortuito ed alla ricostruzione del nesso causale deve richiamarsi quanto evidenziato al § 10.1 in relazione all'appello principale, risultando la prova dell'ascrivibilità dei danni ai rami caduti dal pino dall'esame delle fotografie in atti da esaminarsi unitamente alla testimonianza sopra evidenziata e dalle motivate conclusioni del c.t.u. nominato nel corso della procedura di a.t.p.. Quanto poi all'applicabilità dell'art.2051 c.c. in fattispecie di caduta di un albero su di una “cappella gentilizia” si rimanda a Cass.civ.n.526 del 1987 ed ancora in materia di caduta di rami a Cass.civ.n.17204 del 2015.
In conclusione, pertanto l'appello principale deve essere parzialmente accolto mentre quello incidentale va rigettato.
§ 12. – Le spese di lite, tenuto conto del principio di soccombenza e del decisum, vanno liquidate applicato il secondo scaglione di valore (da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00) e quindi per il primo grado in euro 425,00 per fase di studio, euro 425,00 per fase introduttiva, euro 851,00 per fase di trattazione ed euro 851,00 per fase decisionale e per il secondo grado in euro 536,00 per fase di studio, euro 536,00 per fase introduttiva, euro 496,00 per fase di trattazione ed euro 426,00 per fase decisionale, secondo i valori medi di fase per il primo grado e quanto al presente giudizio secondo i valori medi per le prime due fasi e secondo i minimi per le altre, stante l'assenza di istruttoria e le particolari forme adottate per la decisione.
Quanto all'a.t.p. possono riconoscersi in euro 567,00 per fase di studio, euro 709,00 per fase introduttiva ed euro 1.061,00 per fase istruttoria oltre euro 908,00 per spese liquidate al c.t.u. ed euro
1.200,00 per assistenza del c.t.p. (cfr., doc.n.15 appellante cfr., Cass.civ.n.84/2013).
Alla stregua di quanto sopra evidenziato le spese di primo e secondo grado debbono trovare parziale
Contro compensazione in ragione della metà, seguendo la soccombenza per il residuo a carico dell' mentre quelle di ATP trattandosi di procedimento sostanzialmente necessitato per accertare nell'immediatezza i danni e relative cause debbono trovare liquidazione integrale a carico della parte appellata. Le spese come sopra liquidate debbono infine essere distratte ex art.93 c.p.c. in favore del
14 difensore dell'appellante avv. Andrea Paglione dichiaratosi antistatario in atti.
§ 13. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato in data 26.11.2018, e sull'appello incidentale proposto da avverso CP_1
la sentenza n.16109/2018 resa in data 2.08.2018 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello principale – integralmente confermata nel resto la sentenza di primo grado - condanna l' in persona del l.r.p.t. al risarcimento dei CP_1
danni patiti da che si liquidano in ulteriori euro 3.595,33 rispetto a Parte_1
quanto già riconosciuto dalla sentenza di primo grado, oltre interessi legali come nella stessa determinati.
2) Rigetta l'appello incidentale di CP_1
3) Condanna l'appellata-appellante incidentale in persona del l.r.p.t., già effettuata la CP_1
parziale compensazione di cui in parte motiva, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellante principale liquidate per il primo grado in euro 1.276,00 per compensi professionali euro 545,00 per esborsi, oltre spese forfettarie iva e cpa e per il secondo grado in euro 997,00 per compensi professionali euro 804,00 per esborsi, oltre spese forfettarie iva e cpa e per l'ATP in euro 2.337,00 per compensi professionali euro 286,00 per esborsi, oltre euro 908,00 per spese di c.t.u., euro 1.200,00 per spese di c.t.p., spese forfettarie iva e cpa, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Paglione dichiaratosi antistatario.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico dell'appellante incidentale CP_1
Roma, 7.05.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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