TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/09/2025, n. 2708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2708 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4418/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4418/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Vitiello Ferdinando e Tucci CP_1 P.IVA_1
Giovanna, domiciliata in Pompei (Na), alla Via Mazzini n. 86;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Valeria Tramontano, elettivamente domiciliata in Napoli (NA) alla Via dei Mille n. 47;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.5.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto il 10.8.2022 da nei confronti dell' CP_1 [...]
(d'ora in poi ed ha ad oggetto l'opposizione avverso la cartella di Controparte_3 CP_4
Email_ pagamento n. 10020220007752931000 per euro 612,52 notificata dall' in data 25.07.2022 mediante invio dall'indirizzo pec t. Email_2
Parte attrice ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella e nel merito l'annullamento della stessa, sul presupposto dell'inesistenza della notifica effettuata dall' CP_4 per avere quest'ultima inviato l'atto da un indirizzo pec non presente in un pubblico registro.
Con comparsa depositata il 03.10.2022 si è costituita l' chiedendo il rigetto delle averse CP_4
1 domande e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza del 6.12.2022 è stata rigettata la domanda di sospensione.
Fissata per il 22.5.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della stessa il fascicolo è stato trattenuto in decisione.
Tanto premesso, la doglianza afferente alla presunta inesistenza della notificazione dell'atto di pignoramento non è fondata.
Difatti, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, la notificazione dell'atto di pignoramento proveniente da un indirizzo pec che - pur riconducibile all'a.d.e.r. - non sia presente in un pubblico registro, potrebbe essere astrattamente affetta da nullità e non già da inesistenza.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato che la categoria dell'inesistenza ha carattere residuale ed è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (tra le altre Cass. civ., sezioni unite n. 14916/2016).
Nel caso di specie l'attività posta in essere dall'a.d.e.r. il 25.7.2022 è certamente munita degli
“elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione”, con la sola difformità dal modello legale rappresentata dalla circostanza che l'indirizzo pec del mittente non fosse presente in un pubblico registro.
Ciò trova conferma nel contenuto della comunicazione inviata all'odierno attore, nella quale si indica l'ente notificatore.
Inoltre, la cartella di pagamento in esame contiene tutti gli elementi costitutivi previsti dal legislatore e, sotto un diverso ma convergente profilo, parte attrice non ha nemmeno allegato il pregiudizio concretamente patito dall'aver ricevuto la cartella da un indirizzo non presente in un pubblico registro.
Da tanto consegue che la notificazione è priva di qualsivoglia vizio.
La conclusione qui raggiunta trova conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte.
In particolare, è stato precisato che “la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della
2 regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito” (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021).
Ne deriva che l'eccezione di inesistenza e/o nullità di una notifica effettuata dall' CP_4 mediante un indirizzo pec non presente in un pubblico elenco è infondata, ove il destinatario della notifica “non abbia mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' , come presente nei pubblici registri CP_2
( t) ma da uno diverso Email_3
(notifica. ), relativamente al quale però è evidente ictu Email_4 Email_5 oculi la provenienza dall' ” (Cass. civ. n. 982/2023). Controparte_3
E' stato altresì precisato che “la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante nei pubblici elenchi non è nulla ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6- ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cass. civ. n.
15979/2022, n. 6015/2023, n. 16719/2025 etc.)
Alla luce di quanto osservato, l'opposizione va rigettata.
Irrilevante agli odierni fini è la procedura di definizione agevolata (cd. rottamazione quater) menzionata dal concessionario per la riscossione nella comparsa conclusionale, posto che parte attrice non ha rinunciato al giudizio e che non è atti non è presente la prova del pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 - come aggiornati dal d.m. n. 37/2018 - facendo riferimento ai giudizi di valore fino ad euro 1.101; la semplicità della decisione e l'assenza di attività istruttoria giustificano una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell CP_1 [...]
[...
[...] [
, che si liquidano in euro 350,00 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e Controparte_5 cpa.
Nocera Inferiore, 15/09/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4418/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Vitiello Ferdinando e Tucci CP_1 P.IVA_1
Giovanna, domiciliata in Pompei (Na), alla Via Mazzini n. 86;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Valeria Tramontano, elettivamente domiciliata in Napoli (NA) alla Via dei Mille n. 47;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.5.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto il 10.8.2022 da nei confronti dell' CP_1 [...]
(d'ora in poi ed ha ad oggetto l'opposizione avverso la cartella di Controparte_3 CP_4
Email_ pagamento n. 10020220007752931000 per euro 612,52 notificata dall' in data 25.07.2022 mediante invio dall'indirizzo pec t. Email_2
Parte attrice ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella e nel merito l'annullamento della stessa, sul presupposto dell'inesistenza della notifica effettuata dall' CP_4 per avere quest'ultima inviato l'atto da un indirizzo pec non presente in un pubblico registro.
Con comparsa depositata il 03.10.2022 si è costituita l' chiedendo il rigetto delle averse CP_4
1 domande e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza del 6.12.2022 è stata rigettata la domanda di sospensione.
Fissata per il 22.5.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della stessa il fascicolo è stato trattenuto in decisione.
Tanto premesso, la doglianza afferente alla presunta inesistenza della notificazione dell'atto di pignoramento non è fondata.
Difatti, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, la notificazione dell'atto di pignoramento proveniente da un indirizzo pec che - pur riconducibile all'a.d.e.r. - non sia presente in un pubblico registro, potrebbe essere astrattamente affetta da nullità e non già da inesistenza.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato che la categoria dell'inesistenza ha carattere residuale ed è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (tra le altre Cass. civ., sezioni unite n. 14916/2016).
Nel caso di specie l'attività posta in essere dall'a.d.e.r. il 25.7.2022 è certamente munita degli
“elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione”, con la sola difformità dal modello legale rappresentata dalla circostanza che l'indirizzo pec del mittente non fosse presente in un pubblico registro.
Ciò trova conferma nel contenuto della comunicazione inviata all'odierno attore, nella quale si indica l'ente notificatore.
Inoltre, la cartella di pagamento in esame contiene tutti gli elementi costitutivi previsti dal legislatore e, sotto un diverso ma convergente profilo, parte attrice non ha nemmeno allegato il pregiudizio concretamente patito dall'aver ricevuto la cartella da un indirizzo non presente in un pubblico registro.
Da tanto consegue che la notificazione è priva di qualsivoglia vizio.
La conclusione qui raggiunta trova conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte.
In particolare, è stato precisato che “la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della
2 regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito” (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021).
Ne deriva che l'eccezione di inesistenza e/o nullità di una notifica effettuata dall' CP_4 mediante un indirizzo pec non presente in un pubblico elenco è infondata, ove il destinatario della notifica “non abbia mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' , come presente nei pubblici registri CP_2
( t) ma da uno diverso Email_3
(notifica. ), relativamente al quale però è evidente ictu Email_4 Email_5 oculi la provenienza dall' ” (Cass. civ. n. 982/2023). Controparte_3
E' stato altresì precisato che “la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante nei pubblici elenchi non è nulla ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6- ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cass. civ. n.
15979/2022, n. 6015/2023, n. 16719/2025 etc.)
Alla luce di quanto osservato, l'opposizione va rigettata.
Irrilevante agli odierni fini è la procedura di definizione agevolata (cd. rottamazione quater) menzionata dal concessionario per la riscossione nella comparsa conclusionale, posto che parte attrice non ha rinunciato al giudizio e che non è atti non è presente la prova del pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 - come aggiornati dal d.m. n. 37/2018 - facendo riferimento ai giudizi di valore fino ad euro 1.101; la semplicità della decisione e l'assenza di attività istruttoria giustificano una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell CP_1 [...]
[...
[...] [
, che si liquidano in euro 350,00 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e Controparte_5 cpa.
Nocera Inferiore, 15/09/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
4