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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 11/04/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 847/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di conIGlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta - Presidente
Dott. Maurizio Ferrara - Giudice rel.
Dott. Riccardo Sabato - Giudice- ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 847/2024 R.G.V.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...]; (C.F. Parte_2
), nata a [...] il [...], residente in [...](Sa) C.F._2
alla Vincenzo Bellini n. 4, entrambi rappresentati e difesi in forza di procura in calce all'atto introduttivo dall'avv. Elena Anna Gerardo, del Foro di Vallo della Lucania, presso il cui studio, in Sapri (Sa), alla via Kennedy n. 39 sono elettivamente domiciliati,
-ricorrenti-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione su domanda congiunta con contestuale istanza per lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c..
Conclusioni: per le parti: come da atti e note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.01.2025; il PM in data 28.03.2025 nulla ha opposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 12 1. Con ricorso congiunto ex artt. 473-bis. 49 - 51 c.p.c. depositato in data 19.08.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso di aver contratto matrimonio con rito civile in Verona il 17.12.2022 in regime di separazione dei beni e che dalla convivenza, iniziata prima del matrimonio, è nata
18.12.2014, hanno dedotto che la dimora coniugale è stata fissata in Verona Persona_1 presso l'appartamento acquistato da previa sottoscrizione di un mutuo di euro Parte_1
118.000,00, da restituirsi in 300 rate di euro 544,95 mensili;
che la figlia di anni Persona_1
10, frequenta il quinto anno della scuola primaria e, nel tempo libero ha espresso il desiderio di frequentare la palestra di ginnastica artistica;
che per l'anno 2022 ha Parte_2
lavorato saltuariamente svolgendo lavori come magazziniera e addetta alle pulizie e attualmente non lavora;
che è militare in servizio presso l'Esercito Italiano, nel ruolo di Persona_2
soldato di truppa;
che i coniugi percepiscono l'Assegno Unico Universale per la minore di euro
199,40 mensili;
che , è titolare esclusivo dell'immobile sito in Verona alla via Persona_2
Gino Compri, 2, giusta atto notarile del 25/01/2019. Rep. 29401, Racc.21986 rogato dal Notaio
e trascritto in data 01/02/2019 e tale bene non rientra in comunione con la Persona_3
coniuge, essendo stato acquistato prima del matrimonio;
che i coniugi non hanno alcun bene immobile o mobile registrato in comproprietà; che il ricorrente è intestatario del c/c bancario conto corrente nr. 0000015103045 acceso presso la Banca Credit agricole, filiale di Verona su cui insiste il pagamento del mutuo, con un saldo attuale di €. 477,00; che invece la ricorrente è titolare della Carta prepagata Unicredit denominata Genius card sulla quale alla data del
22.1.2023 vi è un saldo di euro 398,98; che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e, per effetto, di incomprensioni acuitesi nel tempo, è venuto mena la comunione di intenti tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinarli a separarsi consensualmente, anche per non turbare l'equilibrata crescita psicofisica della figlia;
che dichiarano di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale dei coniugi
Su tali premesse hanno chiesto che venga dichiarata la separazione personale e l'omologa alle condizioni concordate come di seguito:
“1) La figlia minore ai sensi e per gli effetti della L. 54/06, viene affidata in Persona_1
maniera condivisa ad entrambi i genitori ma stabilirà la residenza presso la madre la quale, in uno alla figlia, si trasferirà, con il consenso del padre in Sapri (Sa) ove abitano i nonni materni, in un appartamento di esclusiva proprietà del nonno materno e che verrà concesso in comodato d'uso gratuito;
pagina 2 di 12 2) a) il IG. , in considerazione della distanza e del lavoro che svolge, potrà vedere e Parte_1
tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta lo vorrà, previa comunicazione con la ricorrente, in base ai turni di lavoro e ai giorni liberi ad egli concessi e tenuto conto della preminente volontà della minore. Ad ogni modo, considerata l'età della minore si stabilisce che il IG. Parte_1
possa vedere e tenere con sé la figlia un fine settimana al mese, di comune accordo tra i coniugi, quando verrà a prendere la figlia a Sapri il venerdì alle ore 11,00 presso l'abitazione materna o, in periodo scolastico, il venerdì all'uscita dalla scuola, per riportarla la domenica sera entro le 22,00 presso l'abitazione materna;
b) in relazione a quanto stabilito sub a), il IG. i giorni i Parte_1 che terrà con sé la figlia la riporterà presso l'abitazione materna il giorno successivo pernottando la minore con il padre;
c) durante le festività di Natale il padre potrà vedere e tenere con sé la figlioletta dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 al 6 gennaio ad anni alterni, previo accordo tra i genitori e considerati i turni di lavoro. A Pasqua il padre terrà con sé la figlia 3 giorni consecutivi previo accordo tra i genitori. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno o comunque, non appena il ricorrente avrà il prospetto delle turnazioni sul Parte_1
luogo di lavoro;
d) Il IG. sarà informato degli incontri scuola-famiglia al fine di essere Parte_1 partecipe di tutto ciò che concerne la formazione e l'educazione della bambina atteso che, in ossequio alla legge sull'affidamento condiviso, le decisioni di maggior importanza per la figlia verranno prese di comune accordo tra i genitori. Entrambi i genitori dovranno munirsi di accesso diretto ai portali scolastici per verificare il registro elettronico relativo alla figlia. I genitori dovranno concordare tra di loro attraverso le loro utenze telefoniche le decisioni relative ai figli e qualunque questione alla stessa afferente.
3) Il IG. verserà, a titolo di assegno di mantenimento, per la figlia minore, entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 250,00 (euroduecentocinquanta/00) da accreditare su un conto corrente intestato alla IG.ra i cui estremi sono già stati comunicati. Tale somma Parte_2
verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) Solo per il mese di dicembre, considerato che il IG. percepisce la tredicesima Parte_1 mensilità, l'assegno di mantenimento per la figlia sarà pari ad €. 400,00, somma Persona_4
che verrà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat;
5) L'assegno Unico Universale verrà richiesto al 100% dalla IG.ra , a partire dall'anno Parte_2
2025 e il IG. si impegna a rinunciare alla presentazione della relativa domanda. Parte_1
pagina 3 di 12 6) Le spese straordinarie nell'interesse della figlia minore sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il protocollo del ConIGlio Nazionale Forense (All.B) al quale i coniugi si atterranno per la gestione delle spese straordinarie.
7) I coniugi si danno reciproca autorizzazione all'espatrio ed al rilascio del passaporto anche per la figlia.
8) Il IG. risiederà sempre presso l'abitazione in sua proprietà in Verona alla via Gino Parte_1
Compri, 2, mentre la IG.ra trasferirà la propria residenza in Sapri alla via Vincenzo Parte_2
Bellini.
9) Entrambi i coniugi si obbligano a comunicare immediatamente qualunque cambio di residenza nell'interesse della figlia.
11) La piccola resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
12) la figlia ai sensi e per gli effetti della L. 54/06, viene affidate in maniera Persona_1
condivisa ad entrambi i genitori ma stabilirà la residenza presso la madre la quale, in uno alla figlia, si trasferirà in Sapri alla via Vincenzo Bellini in un appartamento concesso in comodato d'uso gratuito dal padre IG. Persona_5
13) a) il IG. , in considerazione della distanza e del lavoro che svolge, potrà vedere e Parte_1
tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta lo vorrà, previa comunicazione con la ricorrente, in base ai turni di lavoro e ai giorni liberi ad egli concessi e tenuto conto della preminente volontà della minore. Ad ogni modo, considerata l'età della minore si stabilisce che il IG. Parte_1
possa vedere e tenere con sé la figlia un fine settimana al mese, di comune accordo tra i coniugi, quando verrà a prendere la figlia a Sapri il venerdì alle ore 11,00 presso l'abitazione materna o, in periodo scolastico, il venerdì all'uscita dalla scuola, per riportarla la domenica sera entro le 22,00 presso l'abitazione materna;
b) in relazione a quanto stabilito sub a), il IG. i giorni i Parte_1
che terrà con sé la figlia la riporterà presso l'abitazione materna il giorno successivo pernottando la minore con il padre;
c) durante le festività di Natale il padre potrà vedere e tenere con sé la figlioletta dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 al 6 gennaio ad anni alterni, previo accordo tra i pagina 4 di 12 genitori e considerati i turni di lavoro. A Pasqua il padre terrà con sé la figlia 3 giorni consecutivi previo accordo tra i genitori. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno o comunque, non appena il ricorrente avrà il prospetto delle turnazioni sul Parte_1
luogo di lavoro. Nel corso dei predetti periodi il padre potrà condurre la figlia anche in località di vacanza diversa dal luogo di residenza dello stesso, con l'obbligo di assicurare la reperibilità telefonica della minore, nonché comunicare il luogo ove la stessa si trova;
uguale facoltà e obbligo avrà la madre in caso in cui dovesse programmare un viaggio con la figlia. d) Il IG.
sarà informato degli incontri scuola-famiglia al fine di essere partecipe di tutto ciò che Parte_1 concerne la formazione e l'educazione della bambina atteso che, in ossequio alla legge sull'affidamento condiviso, le decisioni di maggior importanza per la figlia verranno prese di comune accordo tra i genitori. Entrambi i genitori dovranno munirsi di accesso diretto ai portali scolastici per verificare il registro elettronico relativo alla figlia. I genitori dovranno concordare tra di loro attraverso le loro utenze telefoniche le decisioni relative alla figlia e qualunque questione alla stessa afferente.
14. L'immobile sito in Verona alla via Gino Compri, 2 rimarrà in esclusiva proprietà del IG.
, in quanto acquistato prima del matrimonio e non potendo essere avanzata da parte Parte_1 della ricorrente alcuna pretesa sull'esclusiva proprietà del coniuge. Parte_2
15. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il IG. verserà Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese alla IG.ra l'assegno di divorzile pari ad €. Parte_2
250,00, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita”.
I ricorrenti hanno inoltre chiesto al Tribunale, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione, di rimettere la causa sul ruolo e di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio tra essi coniugi alle seguenti condizioni: “1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
Verona.
2. Confermare che la casa coniugale sito in Verona alla via Gino Compri, 2, in proprietà del IG. , in quanto acquistata prima del matrimonio, rimarrà in proprietà ed in Persona_2
uso esclusivo del IG. che ivi rimarrà ad abitare;
3.Confermare che la figlia minore Parte_1
ai sensi e per gli effetti della L. 54/06, è affidata in maniera condivisa ad entrambi Persona_1
i genitori ma stabilirà la residenza presso la madre la quale, in uno alla figlia, si trasferirà in Sapri alla via Vincenzo Bellini in un appartamento concesso in comodato d'uso gratuito dal padre IG.
pagina 5 di 12 ;
4. Confermare che la piccola resta affidata ad entrambi i genitori, Persona_5 Persona_1
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. la figlia ai sensi e per gli effetti della L. 54/06, viene affidate in maniera condivisa Persona_1
ad entrambi i genitori ma stabilirà la residenza presso la madre la quale, in uno alla figlia, si trasferirà in Sapri alla via Vincenzo Bellini in un appartamento concesso in comodato d'uso gratuito dal padre IG. 6) a) il IG. , in considerazione della distanza e Persona_5 Parte_1
del lavoro che svolge, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta lo vorrà, previa comunicazione con la ricorrente, in base ai turni di lavoro e ai giorni liberi ad egli concessi e tenuto conto della preminente volontà della minore. Ad ogni modo, considerata l'età della minore si stabilisce che il IG. possa vedere e tenere con sé la figlia un fine settimana al mese, Parte_1
di comune accordo tra i coniugi, quando verrà a prendere la figlia a Sapri il venerdì alle ore 11,00 presso l'abitazione materna o, in periodo scolastico, il venerdì all'uscita dalla scuola, per riportarla la domenica sera entro le 22,00 presso l'abitazione materna;
b) in relazione a quanto stabilito sub a), il IG. i giorni i che terrà con sé la figlia la riporterà presso l'abitazione Parte_1
materna il giorno successivo pernottando la minore con il padre;
c) durante le festività di Natale il padre potrà vedere e tenere con sé la figlioletta dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 al 6 gennaio ad anni alterni, previo accordo tra i genitori e considerati i turni di lavoro. A Pasqua il padre terrà con sé la figlia 3 giorni consecutivi previo accordo tra i genitori. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno o comunque, non appena il ricorrente avrà il prospetto delle turnazioni sul luogo di lavoro. Nel corso dei predetti periodi il Parte_1
padre potrà condurre la figlia anche in località di vacanza diversa dal luogo di residenza dello stesso, con l'obbligo di assicurare la reperibilità telefonica della minore, nonché comunicare il luogo ove la stessa si trova;
uguale facoltà e obbligo avrà la madre in caso in cui dovesse programmare un viaggio con la figlia. d) Il IG. sarà informato degli incontri scuola- Parte_1 famiglia al fine di essere partecipe di tutto ciò che concerne la formazione e l'educazione della bambina atteso che, in ossequio alla legge sull'affidamento condiviso, le decisioni di maggior pagina 6 di 12 importanza per la figlia verranno prese di comune accordo tra i genitori. Entrambi i genitori dovranno munirsi di accesso diretto ai portali scolastici per verificare il registro elettronico relativo alla figlia. I genitori dovranno concordare tra di loro attraverso le loro utenze telefoniche le decisioni relative alla figlia e qualunque questione alla stessa afferente.
7. Confermare che il IG. verserà, a titolo di assegno di mantenimento, per la figlia minore, entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese, la somma di €. 250,00 (euroduecentocinquanta/00) da accreditare su un conto corrente intestato alla IG.ra i cui estremi sono già stati comunicati. Tale somma verrà Parte_2
rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
8. Confermare che, solo per il mese di dicembre, considerato che il IG. percepisce la tredicesima mensilità, l'assegno di Parte_1 mantenimento per la figlia sarà pari ad €. 400,00 (euroquattrocento/00), somma Persona_4 che verrà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat.
9. Confermare che l'assegno Unico
Universale continuerà ad essere richiesto al 100% dalla IG.ra e che il IG. si Parte_2 Parte_1
impegna a rinunciare alla presentazione della relativa domanda. 10. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse della figlia minore sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il protocollo del ConIGlio Nazionale Forense (All.B) al quale i coniugi si atterranno per la gestione delle spese straordinarie. 11. Confermare che i coniugi si danno reciproca autorizzazione all'espatrio ed al rilascio del passaporto anche per la figlia;
12.
Confermare che il IG. risiederà sempre presso l'abitazione in sua proprietà in Verona Parte_1
alla via Gino Compri, 2, mentre la IG.ra trasferirà la propria residenza in Sapri alla via Parte_2
Vincenzo Bellini 13. Confermare che entrambi i coniugi si obbligano a comunicare immediatamente qualunque cambio di residenza nell'interesse della figlia;
14. Confermare che l'immobile sito in Verona alla via Gino Compri, 2, giusta atto notarile del 25/01/2019. Rep.
29401, Racc.21986 rogato dal Notaio e trascritto in data 01/02/2019, Persona_3
rimarrà in esclusiva proprietà del IG. , in quanto acquistato prima del matrimonio e non Parte_1 potendo essere avanzata da parte della ricorrente alcuna pretesa sull'esclusiva proprietà Parte_2
del coniuge. 15. Confermare che il IG. verserà entro il giorno 5 di ogni mese alla IG.ra Parte_1
l'assegno di divorzile pari ad €. 250,00, somma che verrà rivalutata Parte_2 annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita”.
Il P.M. in data 28.03.2025 nulla ha opposto.
2. La domanda di separazione personale è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art. 151 c.c..
pagina 7 di 12 Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) La figlia minore ai sensi e per gli effetti della L. 54/06, viene affidata in Persona_1
maniera condivisa ad entrambi i genitori ma stabilirà la residenza presso la madre la quale, in uno alla figlia, si trasferirà, con il consenso del padre in Sapri (Sa) ove abitano i nonni materni, in un appartamento di esclusiva proprietà del nonno materno e che verrà concesso in comodato d'uso gratuito;
2) a) il IG. , in considerazione della distanza e del lavoro che svolge, potrà vedere e Parte_1
tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta lo vorrà, previa comunicazione con la ricorrente, in base ai turni di lavoro e ai giorni liberi ad egli concessi e tenuto conto della preminente volontà della minore. Ad ogni modo, considerata l'età della minore si stabilisce che il IG. Parte_1
possa vedere e tenere con sé la figlia un fine settimana al mese, di comune accordo tra i coniugi, quando verrà a prendere la figlia a Sapri il venerdì alle ore 11,00 presso l'abitazione materna o, in periodo scolastico, il venerdì all'uscita dalla scuola, per riportarla la domenica sera entro le 22,00 presso l'abitazione materna;
b) in relazione a quanto stabilito sub a), il IG. i giorni i Parte_1 che terrà con sé la figlia la riporterà presso l'abitazione materna il giorno successivo pernottando la minore con il padre;
c) durante le festività di Natale il padre potrà vedere e tenere con sé la figlioletta dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 al 6 gennaio ad anni alterni, previo accordo tra i genitori e considerati i turni di lavoro. A Pasqua il padre terrà con sé la figlia 3 giorni consecutivi previo accordo tra i genitori. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno o comunque, non appena il ricorrente avrà il prospetto delle turnazioni sul Parte_1
luogo di lavoro. d) Il IG. sarà informato degli incontri scuola-famiglia al fine di essere Parte_1 partecipe di tutto ciò che concerne la formazione e l'educazione della bambina atteso che, in ossequio alla legge sull'affidamento condiviso, le decisioni di maggior importanza per la figlia verranno prese di comune accordo tra i genitori. Entrambi i genitori dovranno munirsi di accesso diretto ai portali scolastici per verificare il registro elettronico relativo alla figlia. I genitori dovranno concordare tra di loro attraverso le loro utenze telefoniche le decisioni relative ai figli e qualunque questione alla stessa afferente.
3) Il IG. verserà, a titolo di assegno di mantenimento, per la figlia minore, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 250,00 (euroduecentocinquanta/00) da accreditare su un pagina 8 di 12 conto corrente intestato alla IG.ra i cui estremi sono già stati comunicati. Tale somma Parte_2
verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) Solo per il mese di dicembre, considerato che il IG. percepisce la tredicesima Parte_1 mensilità, l'assegno di mantenimento per la figlia sarà pari ad €. 400,00, somma Persona_4
che verrà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat.
5) L'assegno Unico Universale verrà richiesto al 100% dalla IG.ra , a partire dall'anno Parte_2
2025 e il IG. si impegna a rinunciare alla presentazione della relativa domanda. Parte_1
6) Le spese straordinarie nell'interesse della figlia minore sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il protocollo del ConIGlio Nazionale Forense (All.B) al quale i coniugi si atterranno per la gestione delle spese straordinarie.
7) I coniugi si danno reciproca autorizzazione all'espatrio ed al rilascio del passaporto anche per la figlia.
8) Il IG. risiederà sempre presso l'abitazione in sua proprietà in Verona alla via Gino Parte_1
Compri, 2, mentre la IG.ra trasferirà la propria residenza in Sapri alla via Vincenzo Parte_2
Bellini.
9) Entrambi i coniugi si obbligano a comunicare immediatamente qualunque cambio di residenza nell'interesse della figlia;
11) La piccola resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
12) la figlia ai sensi e per gli effetti della L. 54/06, viene affidate in maniera Persona_1
condivisa ad entrambi i genitori ma stabilirà la residenza presso la madre la quale, in uno alla figlia, si trasferirà in Sapri alla via Vincenzo Bellini in un appartamento concesso in comodato d'uso gratuito dal padre IG. ; Persona_5
13) a) il IG. , in considerazione della distanza e del lavoro che svolge, potrà vedere e Parte_1
tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta lo vorrà, previa comunicazione con la ricorrente, in base ai turni di lavoro e ai giorni liberi ad egli concessi e tenuto conto della preminente volontà della minore. Ad ogni modo, considerata l'età della minore si stabilisce che il IG. Parte_1
pagina 9 di 12 possa vedere e tenere con sé la figlia un fine settimana al mese, di comune accordo tra i coniugi, quando verrà a prendere la figlia a Sapri il venerdì alle ore 11,00 presso l'abitazione materna o, in periodo scolastico, il venerdì all'uscita dalla scuola, per riportarla la domenica sera entro le 22,00 presso l'abitazione materna;
b) in relazione a quanto stabilito sub a), il IG. i giorni i Parte_1 che terrà con sé la figlia la riporterà presso l'abitazione materna il giorno successivo pernottando la minore con il padre;
c) durante le festività di Natale il padre potrà vedere e tenere con sé la figlioletta dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 al 6 gennaio ad anni alterni, previo accordo tra i genitori e considerati i turni di lavoro. A Pasqua il padre terrà con sé la figlia 3 giorni consecutivi previo accordo tra i genitori. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno o comunque, non appena il ricorrente avrà il prospetto delle turnazioni sul Parte_1
luogo di lavoro. Nel corso dei predetti periodi il padre potrà condurre la figlia anche in località di vacanza diversa dal luogo di residenza dello stesso, con l'obbligo di assicurare la reperibilità telefonica della minore, nonché comunicare il luogo ove la stessa si trova;
uguale facoltà e obbligo avrà la madre in caso in cui dovesse programmare un viaggio con la figlia. d) Il IG.
sarà informato degli incontri scuola-famiglia al fine di essere partecipe di tutto ciò che Parte_1 concerne la formazione e l'educazione della bambina atteso che, in ossequio alla legge sull'affidamento condiviso, le decisioni di maggior importanza per la figlia verranno prese di comune accordo tra i genitori. Entrambi i genitori dovranno munirsi di accesso diretto ai portali scolastici per verificare il registro elettronico relativo alla figlia. I genitori dovranno concordare tra di loro attraverso le loro utenze telefoniche le decisioni relative alla figlia e qualunque questione alla stessa afferente.
14. L'immobile sito in Verona alla via Gino Compri, 2 rimarrà in esclusiva proprietà del IG.
, in quanto acquistato prima del matrimonio e non potendo essere avanzata da parte Parte_1 della ricorrente alcuna pretesa sull'esclusiva proprietà del coniuge. Parte_2
15. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il IG. verserà Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese alla IG.ra l'importo di €. 250,00, somma che Parte_2 verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento della pagina 10 di 12 figlia, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e appaiono rispondenti agli interessi della prole, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. non si è proceduto all'ascolto della minore non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
3. Spese al definitivo.
Con separata ordinanza dispone la separazione dell'altra causa e l'ulteriore istruzione delle medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi nato il Parte_1
1.05.1982 a Verona e , nata il [...] a [...] Parte_2
Lucania (Sa), i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Verona il 17.12.2022 e trascritto nel registro degli affari civili del Comune di Verona al N. 68, Parte 1, Vol. 1,
Anno 2022;
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso e riportate in parte motiva;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verona per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile) limitatamente alla domanda di separazione;
- dispone con separata ordinanza la separazione dell'altra causa e l'ulteriore istruzione riguardo alla medesima;
- spese al definitivo.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi
a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.
Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di conIGlio del 10.04.2025
pagina 11 di 12 Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Maurizio Ferrara Dott.ssa Giuliana Santa Trotta
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di conIGlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta - Presidente
Dott. Maurizio Ferrara - Giudice rel.
Dott. Riccardo Sabato - Giudice- ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 847/2024 R.G.V.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...]; (C.F. Parte_2
), nata a [...] il [...], residente in [...](Sa) C.F._2
alla Vincenzo Bellini n. 4, entrambi rappresentati e difesi in forza di procura in calce all'atto introduttivo dall'avv. Elena Anna Gerardo, del Foro di Vallo della Lucania, presso il cui studio, in Sapri (Sa), alla via Kennedy n. 39 sono elettivamente domiciliati,
-ricorrenti-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione su domanda congiunta con contestuale istanza per lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c..
Conclusioni: per le parti: come da atti e note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.01.2025; il PM in data 28.03.2025 nulla ha opposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 12 1. Con ricorso congiunto ex artt. 473-bis. 49 - 51 c.p.c. depositato in data 19.08.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso di aver contratto matrimonio con rito civile in Verona il 17.12.2022 in regime di separazione dei beni e che dalla convivenza, iniziata prima del matrimonio, è nata
18.12.2014, hanno dedotto che la dimora coniugale è stata fissata in Verona Persona_1 presso l'appartamento acquistato da previa sottoscrizione di un mutuo di euro Parte_1
118.000,00, da restituirsi in 300 rate di euro 544,95 mensili;
che la figlia di anni Persona_1
10, frequenta il quinto anno della scuola primaria e, nel tempo libero ha espresso il desiderio di frequentare la palestra di ginnastica artistica;
che per l'anno 2022 ha Parte_2
lavorato saltuariamente svolgendo lavori come magazziniera e addetta alle pulizie e attualmente non lavora;
che è militare in servizio presso l'Esercito Italiano, nel ruolo di Persona_2
soldato di truppa;
che i coniugi percepiscono l'Assegno Unico Universale per la minore di euro
199,40 mensili;
che , è titolare esclusivo dell'immobile sito in Verona alla via Persona_2
Gino Compri, 2, giusta atto notarile del 25/01/2019. Rep. 29401, Racc.21986 rogato dal Notaio
e trascritto in data 01/02/2019 e tale bene non rientra in comunione con la Persona_3
coniuge, essendo stato acquistato prima del matrimonio;
che i coniugi non hanno alcun bene immobile o mobile registrato in comproprietà; che il ricorrente è intestatario del c/c bancario conto corrente nr. 0000015103045 acceso presso la Banca Credit agricole, filiale di Verona su cui insiste il pagamento del mutuo, con un saldo attuale di €. 477,00; che invece la ricorrente è titolare della Carta prepagata Unicredit denominata Genius card sulla quale alla data del
22.1.2023 vi è un saldo di euro 398,98; che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e, per effetto, di incomprensioni acuitesi nel tempo, è venuto mena la comunione di intenti tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinarli a separarsi consensualmente, anche per non turbare l'equilibrata crescita psicofisica della figlia;
che dichiarano di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale dei coniugi
Su tali premesse hanno chiesto che venga dichiarata la separazione personale e l'omologa alle condizioni concordate come di seguito:
“1) La figlia minore ai sensi e per gli effetti della L. 54/06, viene affidata in Persona_1
maniera condivisa ad entrambi i genitori ma stabilirà la residenza presso la madre la quale, in uno alla figlia, si trasferirà, con il consenso del padre in Sapri (Sa) ove abitano i nonni materni, in un appartamento di esclusiva proprietà del nonno materno e che verrà concesso in comodato d'uso gratuito;
pagina 2 di 12 2) a) il IG. , in considerazione della distanza e del lavoro che svolge, potrà vedere e Parte_1
tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta lo vorrà, previa comunicazione con la ricorrente, in base ai turni di lavoro e ai giorni liberi ad egli concessi e tenuto conto della preminente volontà della minore. Ad ogni modo, considerata l'età della minore si stabilisce che il IG. Parte_1
possa vedere e tenere con sé la figlia un fine settimana al mese, di comune accordo tra i coniugi, quando verrà a prendere la figlia a Sapri il venerdì alle ore 11,00 presso l'abitazione materna o, in periodo scolastico, il venerdì all'uscita dalla scuola, per riportarla la domenica sera entro le 22,00 presso l'abitazione materna;
b) in relazione a quanto stabilito sub a), il IG. i giorni i Parte_1 che terrà con sé la figlia la riporterà presso l'abitazione materna il giorno successivo pernottando la minore con il padre;
c) durante le festività di Natale il padre potrà vedere e tenere con sé la figlioletta dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 al 6 gennaio ad anni alterni, previo accordo tra i genitori e considerati i turni di lavoro. A Pasqua il padre terrà con sé la figlia 3 giorni consecutivi previo accordo tra i genitori. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno o comunque, non appena il ricorrente avrà il prospetto delle turnazioni sul Parte_1
luogo di lavoro;
d) Il IG. sarà informato degli incontri scuola-famiglia al fine di essere Parte_1 partecipe di tutto ciò che concerne la formazione e l'educazione della bambina atteso che, in ossequio alla legge sull'affidamento condiviso, le decisioni di maggior importanza per la figlia verranno prese di comune accordo tra i genitori. Entrambi i genitori dovranno munirsi di accesso diretto ai portali scolastici per verificare il registro elettronico relativo alla figlia. I genitori dovranno concordare tra di loro attraverso le loro utenze telefoniche le decisioni relative ai figli e qualunque questione alla stessa afferente.
3) Il IG. verserà, a titolo di assegno di mantenimento, per la figlia minore, entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 250,00 (euroduecentocinquanta/00) da accreditare su un conto corrente intestato alla IG.ra i cui estremi sono già stati comunicati. Tale somma Parte_2
verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) Solo per il mese di dicembre, considerato che il IG. percepisce la tredicesima Parte_1 mensilità, l'assegno di mantenimento per la figlia sarà pari ad €. 400,00, somma Persona_4
che verrà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat;
5) L'assegno Unico Universale verrà richiesto al 100% dalla IG.ra , a partire dall'anno Parte_2
2025 e il IG. si impegna a rinunciare alla presentazione della relativa domanda. Parte_1
pagina 3 di 12 6) Le spese straordinarie nell'interesse della figlia minore sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il protocollo del ConIGlio Nazionale Forense (All.B) al quale i coniugi si atterranno per la gestione delle spese straordinarie.
7) I coniugi si danno reciproca autorizzazione all'espatrio ed al rilascio del passaporto anche per la figlia.
8) Il IG. risiederà sempre presso l'abitazione in sua proprietà in Verona alla via Gino Parte_1
Compri, 2, mentre la IG.ra trasferirà la propria residenza in Sapri alla via Vincenzo Parte_2
Bellini.
9) Entrambi i coniugi si obbligano a comunicare immediatamente qualunque cambio di residenza nell'interesse della figlia.
11) La piccola resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
12) la figlia ai sensi e per gli effetti della L. 54/06, viene affidate in maniera Persona_1
condivisa ad entrambi i genitori ma stabilirà la residenza presso la madre la quale, in uno alla figlia, si trasferirà in Sapri alla via Vincenzo Bellini in un appartamento concesso in comodato d'uso gratuito dal padre IG. Persona_5
13) a) il IG. , in considerazione della distanza e del lavoro che svolge, potrà vedere e Parte_1
tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta lo vorrà, previa comunicazione con la ricorrente, in base ai turni di lavoro e ai giorni liberi ad egli concessi e tenuto conto della preminente volontà della minore. Ad ogni modo, considerata l'età della minore si stabilisce che il IG. Parte_1
possa vedere e tenere con sé la figlia un fine settimana al mese, di comune accordo tra i coniugi, quando verrà a prendere la figlia a Sapri il venerdì alle ore 11,00 presso l'abitazione materna o, in periodo scolastico, il venerdì all'uscita dalla scuola, per riportarla la domenica sera entro le 22,00 presso l'abitazione materna;
b) in relazione a quanto stabilito sub a), il IG. i giorni i Parte_1
che terrà con sé la figlia la riporterà presso l'abitazione materna il giorno successivo pernottando la minore con il padre;
c) durante le festività di Natale il padre potrà vedere e tenere con sé la figlioletta dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 al 6 gennaio ad anni alterni, previo accordo tra i pagina 4 di 12 genitori e considerati i turni di lavoro. A Pasqua il padre terrà con sé la figlia 3 giorni consecutivi previo accordo tra i genitori. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno o comunque, non appena il ricorrente avrà il prospetto delle turnazioni sul Parte_1
luogo di lavoro. Nel corso dei predetti periodi il padre potrà condurre la figlia anche in località di vacanza diversa dal luogo di residenza dello stesso, con l'obbligo di assicurare la reperibilità telefonica della minore, nonché comunicare il luogo ove la stessa si trova;
uguale facoltà e obbligo avrà la madre in caso in cui dovesse programmare un viaggio con la figlia. d) Il IG.
sarà informato degli incontri scuola-famiglia al fine di essere partecipe di tutto ciò che Parte_1 concerne la formazione e l'educazione della bambina atteso che, in ossequio alla legge sull'affidamento condiviso, le decisioni di maggior importanza per la figlia verranno prese di comune accordo tra i genitori. Entrambi i genitori dovranno munirsi di accesso diretto ai portali scolastici per verificare il registro elettronico relativo alla figlia. I genitori dovranno concordare tra di loro attraverso le loro utenze telefoniche le decisioni relative alla figlia e qualunque questione alla stessa afferente.
14. L'immobile sito in Verona alla via Gino Compri, 2 rimarrà in esclusiva proprietà del IG.
, in quanto acquistato prima del matrimonio e non potendo essere avanzata da parte Parte_1 della ricorrente alcuna pretesa sull'esclusiva proprietà del coniuge. Parte_2
15. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il IG. verserà Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese alla IG.ra l'assegno di divorzile pari ad €. Parte_2
250,00, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita”.
I ricorrenti hanno inoltre chiesto al Tribunale, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione, di rimettere la causa sul ruolo e di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio tra essi coniugi alle seguenti condizioni: “1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
Verona.
2. Confermare che la casa coniugale sito in Verona alla via Gino Compri, 2, in proprietà del IG. , in quanto acquistata prima del matrimonio, rimarrà in proprietà ed in Persona_2
uso esclusivo del IG. che ivi rimarrà ad abitare;
3.Confermare che la figlia minore Parte_1
ai sensi e per gli effetti della L. 54/06, è affidata in maniera condivisa ad entrambi Persona_1
i genitori ma stabilirà la residenza presso la madre la quale, in uno alla figlia, si trasferirà in Sapri alla via Vincenzo Bellini in un appartamento concesso in comodato d'uso gratuito dal padre IG.
pagina 5 di 12 ;
4. Confermare che la piccola resta affidata ad entrambi i genitori, Persona_5 Persona_1
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. la figlia ai sensi e per gli effetti della L. 54/06, viene affidate in maniera condivisa Persona_1
ad entrambi i genitori ma stabilirà la residenza presso la madre la quale, in uno alla figlia, si trasferirà in Sapri alla via Vincenzo Bellini in un appartamento concesso in comodato d'uso gratuito dal padre IG. 6) a) il IG. , in considerazione della distanza e Persona_5 Parte_1
del lavoro che svolge, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta lo vorrà, previa comunicazione con la ricorrente, in base ai turni di lavoro e ai giorni liberi ad egli concessi e tenuto conto della preminente volontà della minore. Ad ogni modo, considerata l'età della minore si stabilisce che il IG. possa vedere e tenere con sé la figlia un fine settimana al mese, Parte_1
di comune accordo tra i coniugi, quando verrà a prendere la figlia a Sapri il venerdì alle ore 11,00 presso l'abitazione materna o, in periodo scolastico, il venerdì all'uscita dalla scuola, per riportarla la domenica sera entro le 22,00 presso l'abitazione materna;
b) in relazione a quanto stabilito sub a), il IG. i giorni i che terrà con sé la figlia la riporterà presso l'abitazione Parte_1
materna il giorno successivo pernottando la minore con il padre;
c) durante le festività di Natale il padre potrà vedere e tenere con sé la figlioletta dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 al 6 gennaio ad anni alterni, previo accordo tra i genitori e considerati i turni di lavoro. A Pasqua il padre terrà con sé la figlia 3 giorni consecutivi previo accordo tra i genitori. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno o comunque, non appena il ricorrente avrà il prospetto delle turnazioni sul luogo di lavoro. Nel corso dei predetti periodi il Parte_1
padre potrà condurre la figlia anche in località di vacanza diversa dal luogo di residenza dello stesso, con l'obbligo di assicurare la reperibilità telefonica della minore, nonché comunicare il luogo ove la stessa si trova;
uguale facoltà e obbligo avrà la madre in caso in cui dovesse programmare un viaggio con la figlia. d) Il IG. sarà informato degli incontri scuola- Parte_1 famiglia al fine di essere partecipe di tutto ciò che concerne la formazione e l'educazione della bambina atteso che, in ossequio alla legge sull'affidamento condiviso, le decisioni di maggior pagina 6 di 12 importanza per la figlia verranno prese di comune accordo tra i genitori. Entrambi i genitori dovranno munirsi di accesso diretto ai portali scolastici per verificare il registro elettronico relativo alla figlia. I genitori dovranno concordare tra di loro attraverso le loro utenze telefoniche le decisioni relative alla figlia e qualunque questione alla stessa afferente.
7. Confermare che il IG. verserà, a titolo di assegno di mantenimento, per la figlia minore, entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese, la somma di €. 250,00 (euroduecentocinquanta/00) da accreditare su un conto corrente intestato alla IG.ra i cui estremi sono già stati comunicati. Tale somma verrà Parte_2
rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
8. Confermare che, solo per il mese di dicembre, considerato che il IG. percepisce la tredicesima mensilità, l'assegno di Parte_1 mantenimento per la figlia sarà pari ad €. 400,00 (euroquattrocento/00), somma Persona_4 che verrà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat.
9. Confermare che l'assegno Unico
Universale continuerà ad essere richiesto al 100% dalla IG.ra e che il IG. si Parte_2 Parte_1
impegna a rinunciare alla presentazione della relativa domanda. 10. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse della figlia minore sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il protocollo del ConIGlio Nazionale Forense (All.B) al quale i coniugi si atterranno per la gestione delle spese straordinarie. 11. Confermare che i coniugi si danno reciproca autorizzazione all'espatrio ed al rilascio del passaporto anche per la figlia;
12.
Confermare che il IG. risiederà sempre presso l'abitazione in sua proprietà in Verona Parte_1
alla via Gino Compri, 2, mentre la IG.ra trasferirà la propria residenza in Sapri alla via Parte_2
Vincenzo Bellini 13. Confermare che entrambi i coniugi si obbligano a comunicare immediatamente qualunque cambio di residenza nell'interesse della figlia;
14. Confermare che l'immobile sito in Verona alla via Gino Compri, 2, giusta atto notarile del 25/01/2019. Rep.
29401, Racc.21986 rogato dal Notaio e trascritto in data 01/02/2019, Persona_3
rimarrà in esclusiva proprietà del IG. , in quanto acquistato prima del matrimonio e non Parte_1 potendo essere avanzata da parte della ricorrente alcuna pretesa sull'esclusiva proprietà Parte_2
del coniuge. 15. Confermare che il IG. verserà entro il giorno 5 di ogni mese alla IG.ra Parte_1
l'assegno di divorzile pari ad €. 250,00, somma che verrà rivalutata Parte_2 annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita”.
Il P.M. in data 28.03.2025 nulla ha opposto.
2. La domanda di separazione personale è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art. 151 c.c..
pagina 7 di 12 Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) La figlia minore ai sensi e per gli effetti della L. 54/06, viene affidata in Persona_1
maniera condivisa ad entrambi i genitori ma stabilirà la residenza presso la madre la quale, in uno alla figlia, si trasferirà, con il consenso del padre in Sapri (Sa) ove abitano i nonni materni, in un appartamento di esclusiva proprietà del nonno materno e che verrà concesso in comodato d'uso gratuito;
2) a) il IG. , in considerazione della distanza e del lavoro che svolge, potrà vedere e Parte_1
tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta lo vorrà, previa comunicazione con la ricorrente, in base ai turni di lavoro e ai giorni liberi ad egli concessi e tenuto conto della preminente volontà della minore. Ad ogni modo, considerata l'età della minore si stabilisce che il IG. Parte_1
possa vedere e tenere con sé la figlia un fine settimana al mese, di comune accordo tra i coniugi, quando verrà a prendere la figlia a Sapri il venerdì alle ore 11,00 presso l'abitazione materna o, in periodo scolastico, il venerdì all'uscita dalla scuola, per riportarla la domenica sera entro le 22,00 presso l'abitazione materna;
b) in relazione a quanto stabilito sub a), il IG. i giorni i Parte_1 che terrà con sé la figlia la riporterà presso l'abitazione materna il giorno successivo pernottando la minore con il padre;
c) durante le festività di Natale il padre potrà vedere e tenere con sé la figlioletta dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 al 6 gennaio ad anni alterni, previo accordo tra i genitori e considerati i turni di lavoro. A Pasqua il padre terrà con sé la figlia 3 giorni consecutivi previo accordo tra i genitori. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno o comunque, non appena il ricorrente avrà il prospetto delle turnazioni sul Parte_1
luogo di lavoro. d) Il IG. sarà informato degli incontri scuola-famiglia al fine di essere Parte_1 partecipe di tutto ciò che concerne la formazione e l'educazione della bambina atteso che, in ossequio alla legge sull'affidamento condiviso, le decisioni di maggior importanza per la figlia verranno prese di comune accordo tra i genitori. Entrambi i genitori dovranno munirsi di accesso diretto ai portali scolastici per verificare il registro elettronico relativo alla figlia. I genitori dovranno concordare tra di loro attraverso le loro utenze telefoniche le decisioni relative ai figli e qualunque questione alla stessa afferente.
3) Il IG. verserà, a titolo di assegno di mantenimento, per la figlia minore, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 250,00 (euroduecentocinquanta/00) da accreditare su un pagina 8 di 12 conto corrente intestato alla IG.ra i cui estremi sono già stati comunicati. Tale somma Parte_2
verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) Solo per il mese di dicembre, considerato che il IG. percepisce la tredicesima Parte_1 mensilità, l'assegno di mantenimento per la figlia sarà pari ad €. 400,00, somma Persona_4
che verrà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat.
5) L'assegno Unico Universale verrà richiesto al 100% dalla IG.ra , a partire dall'anno Parte_2
2025 e il IG. si impegna a rinunciare alla presentazione della relativa domanda. Parte_1
6) Le spese straordinarie nell'interesse della figlia minore sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il protocollo del ConIGlio Nazionale Forense (All.B) al quale i coniugi si atterranno per la gestione delle spese straordinarie.
7) I coniugi si danno reciproca autorizzazione all'espatrio ed al rilascio del passaporto anche per la figlia.
8) Il IG. risiederà sempre presso l'abitazione in sua proprietà in Verona alla via Gino Parte_1
Compri, 2, mentre la IG.ra trasferirà la propria residenza in Sapri alla via Vincenzo Parte_2
Bellini.
9) Entrambi i coniugi si obbligano a comunicare immediatamente qualunque cambio di residenza nell'interesse della figlia;
11) La piccola resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
12) la figlia ai sensi e per gli effetti della L. 54/06, viene affidate in maniera Persona_1
condivisa ad entrambi i genitori ma stabilirà la residenza presso la madre la quale, in uno alla figlia, si trasferirà in Sapri alla via Vincenzo Bellini in un appartamento concesso in comodato d'uso gratuito dal padre IG. ; Persona_5
13) a) il IG. , in considerazione della distanza e del lavoro che svolge, potrà vedere e Parte_1
tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta lo vorrà, previa comunicazione con la ricorrente, in base ai turni di lavoro e ai giorni liberi ad egli concessi e tenuto conto della preminente volontà della minore. Ad ogni modo, considerata l'età della minore si stabilisce che il IG. Parte_1
pagina 9 di 12 possa vedere e tenere con sé la figlia un fine settimana al mese, di comune accordo tra i coniugi, quando verrà a prendere la figlia a Sapri il venerdì alle ore 11,00 presso l'abitazione materna o, in periodo scolastico, il venerdì all'uscita dalla scuola, per riportarla la domenica sera entro le 22,00 presso l'abitazione materna;
b) in relazione a quanto stabilito sub a), il IG. i giorni i Parte_1 che terrà con sé la figlia la riporterà presso l'abitazione materna il giorno successivo pernottando la minore con il padre;
c) durante le festività di Natale il padre potrà vedere e tenere con sé la figlioletta dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 al 6 gennaio ad anni alterni, previo accordo tra i genitori e considerati i turni di lavoro. A Pasqua il padre terrà con sé la figlia 3 giorni consecutivi previo accordo tra i genitori. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno o comunque, non appena il ricorrente avrà il prospetto delle turnazioni sul Parte_1
luogo di lavoro. Nel corso dei predetti periodi il padre potrà condurre la figlia anche in località di vacanza diversa dal luogo di residenza dello stesso, con l'obbligo di assicurare la reperibilità telefonica della minore, nonché comunicare il luogo ove la stessa si trova;
uguale facoltà e obbligo avrà la madre in caso in cui dovesse programmare un viaggio con la figlia. d) Il IG.
sarà informato degli incontri scuola-famiglia al fine di essere partecipe di tutto ciò che Parte_1 concerne la formazione e l'educazione della bambina atteso che, in ossequio alla legge sull'affidamento condiviso, le decisioni di maggior importanza per la figlia verranno prese di comune accordo tra i genitori. Entrambi i genitori dovranno munirsi di accesso diretto ai portali scolastici per verificare il registro elettronico relativo alla figlia. I genitori dovranno concordare tra di loro attraverso le loro utenze telefoniche le decisioni relative alla figlia e qualunque questione alla stessa afferente.
14. L'immobile sito in Verona alla via Gino Compri, 2 rimarrà in esclusiva proprietà del IG.
, in quanto acquistato prima del matrimonio e non potendo essere avanzata da parte Parte_1 della ricorrente alcuna pretesa sull'esclusiva proprietà del coniuge. Parte_2
15. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il IG. verserà Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese alla IG.ra l'importo di €. 250,00, somma che Parte_2 verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento della pagina 10 di 12 figlia, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e appaiono rispondenti agli interessi della prole, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. non si è proceduto all'ascolto della minore non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
3. Spese al definitivo.
Con separata ordinanza dispone la separazione dell'altra causa e l'ulteriore istruzione delle medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi nato il Parte_1
1.05.1982 a Verona e , nata il [...] a [...] Parte_2
Lucania (Sa), i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Verona il 17.12.2022 e trascritto nel registro degli affari civili del Comune di Verona al N. 68, Parte 1, Vol. 1,
Anno 2022;
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso e riportate in parte motiva;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verona per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile) limitatamente alla domanda di separazione;
- dispone con separata ordinanza la separazione dell'altra causa e l'ulteriore istruzione riguardo alla medesima;
- spese al definitivo.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi
a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.
Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di conIGlio del 10.04.2025
pagina 11 di 12 Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Maurizio Ferrara Dott.ssa Giuliana Santa Trotta
pagina 12 di 12