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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 05/08/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Donatella Aru CONSIGLIERA
Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al n. 170 di RACL dell'anno 2021, proposta da
, già Parte_1 Parte_2
(C.F. , in persona del in carica, rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1 Pt_3 per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in via
Dante n. 23 ( P.E.C. FAX n. 070 P.IVA_2 Email_1
40476290) è pure ex lege domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
(CF: ), (CF: CP_1 C.F._1 CP_2
, (CF: ), C.F._2 Parte_4 C.F._3 Pt_5
(CF: ), (CF: ),
[...] C.F._4 Parte_6 C.F._5
(CF: ), (CF: ), Parte_7 C.F._6 Parte_8 C.F._7
(CF: ), (CF: Parte_9 C.F._8 Parte_10
), (CF: , C.F._9 Parte_11 C.F._10 Parte_12
1 (CF: , rapp.ti e difesi dagli avv.ti Marcello Bazzoni (C.F. C.F._11
) e Vittore Davini (C.F. ) in virtù di C.F._12 C.F._13 procura rilasciata su foglio separato, da considerarsi apposta in calce al ricorso introduttivo di primo grado, ai sensi dell'art. 8 del d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 e art. 8 dell'Allegato 1 al Decreto PCS 22.05.2020, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio di Sassari, Via P.ssa Jolanda n. 44.
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, i ricorrenti indicati in epigrafe – premesso di essere dipendenti del a tempo pieno e indeterminato nel profilo degli CP_3 educatori di ruolo e di prestare servizio presso il Convitto Nazionale “Vittorio
Emanuele II” di Cagliari – hanno convenuto in giudizio il
[...]
al fine di chiedere al Tribunale, in virtù del loro Parte_2 inquadramento, di: “1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi attribuita la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente istituita dalla L. 107/2015, con conseguente condanna del convenuto a pagare ai Parte_1 ricorrenti, tramite carta elettronica, il seguente beneficio economico riferito alle annualità pregresse, nonché per gli anni successivi nel frattempo maturati e maturandi
[…]; 2) in subordine, condanna del convenuto alla corresponsione delle Parte_1 seguenti somme, sulla base del valore di Euro 500,00 annuali del beneficio riferito alle annualità pregresse, nonché per gli anni successivi nel frattempo maturati e maturandi
[…]; 3) con il favore delle spese di lite.
In particolare, i ricorrenti hanno dedotto che: a) l'art. 1, comma 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Buona Scuola), ha previsto l'erogazione di un bonus economico, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pari ad euro 500,00 annui, destinati al personale docente per sostenerne il percorso di formazione continua e
l'aggiornamento professionale;
b) la nota prot. 15219 del 15 ottobre 2015, in CP_3 punto di destinatari del beneficio, ha fornito una interpretazione della disposizione su
2 indicata errata e limitante, favorevole al solo personale docente e in evidente contrasto con il principio di equivalenza delle funzioni di educatore con quelle di docente, sancito dalla normativa di settore, nonché dalla disciplina contrattuale.
Radicato il contraddittorio, il ha resistito in giudizio, contestando il CP_3 fondamento delle avverse domande e chiedendone il rigetto.
L'Amministrazione ha dedotto che la norma analizzata da parte avversa e relativa alla posizione degli educatori, non prevede una loro totale equiparazione con le funzioni dei docenti – tuttalpiù parzialmente sovrapponibili ai sensi degli artt. 127 e 129 del CCNL del 29.11.2007, che prevedono una partecipazione degli educatori alle attività del personale docente solo “a titolo consultivo”, con conseguenti sostanziali differenze tra compiti e doveri di entrambi – quanto, piuttosto, una applicazione analogica nei loro confronti delle disposizioni concernenti il trattamento economico e lo status giuridico dei docenti di scuola elementare.
La causa, istruita con produzioni documentali, dopo il deposito di note autorizzate, all'odierna udienza è stata decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Il Tribunale, con sentenza n. 763 del 25-6-2021, ha accolto la domanda, adottando la seguente decisione:
“accoglie il ricorso e dichiara il diritto dei ricorrenti alla assegnazione della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107, nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore di ciascuno di essi del suddetto beneficio nella misura di legge e con le seguenti decorrenze:
- Quanto a , n. 4 bonus per gli anni scolastici dal 2016/2017 al CP_1
2019/2020;
- Quanto a , n. 5 bonus per gli anni scolastici dal 2015/2016 al CP_2
2019/2020;
- Quanto a n. 4 bonus per gli anni scolastici dal 2016/2017 al Parte_4
2019/2020;
- Quanto a n. 4 bonus per gli anni scolastici dal 2016/2017 al Parte_5
2019/2020;
3 - Quanto a , n. 4 bonus per gli anni scolastici dal 2016/2017 al Parte_6
2019/2020;
- Quanto a , n. 4 bonus per gli anni scolastici dal 2016/2017 al CP_4
2019/2020;
- Quanto a n. 4 bonus per gli anni scolastici dal 2016/2017 al Parte_8
2019/2020;
- Quanto a , n. 4 bonus per gli anni scolastici dal 2016/2017 al Parte_9
2019/2020;
- Quanto a n. 4 bonus per gli anni scolastici dal 2016/2017 al Parte_10
2019/2020;
- Quanto a , n. 4 bonus per gli anni scolastici dal 2016/2017 al Parte_11
2019/2020;
- Quanto a , n. 4 bonus per gli anni scolastici dal 2016/2017 al Parte_12
2019/2020; condanna il al rimborso Parte_2 in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro
4.215,75, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.”
Propone appello il , cui resistono i ricorrenti. La controversia è stata Parte_1 istruita con produzioni documentali ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Voglia la Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello, respingere tutte le domande di controparte in quanto infondate in fatto e in diritto.
Conseguentemente, condannare controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio o, quanto meno, compensare integralmente le spese del giudizio di primo grado.
Per gli appellati:
Rigettare l'appello proposto dal , ut supra, siccome Parte_13 infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare sentenza emessa inter partes dal
Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Dott. Leuzzi, in funzione di
4 Giudice del Lavoro, recante il n. 763/2021, resa nel giudizio iscritto al n. 2409/2020 pubblicata il 25 giugno 2021, notificata via pec il 6 luglio 2021;
2) Con il favore delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il appellante pone a fondamento dei motivi d'appello, sostanzialmente Parte_1 un motivo unico, la ribadita diversità di funzioni tra il personale docente e quello educativo, affermando che il godimento del beneficio sarebbe riconnesso alla funzione educatrice e non all'equiparazione di trattamento giuridico ed economico, su cui si è diffusa la sentenza impugnata. Il addebita, in sostanza, alla Corte territoriale di CP_3 non avere considerato, incorrendo in evidente «forzatura interpretativa», che la «carta docente» è connessa all'attività didattica cui sono istituzionalmente deputati i soli docenti e a cui sono estranei gli educatori che, differenziandosi per le funzioni, possono al più «partecipare» al processo di formazione ed educazione ex art. 145 r.d. n.
2009/1924; né ancora potrebbe estendersi, come erroneamente fatto dalla Corte di merito, il concetto di «trattamento economico» ex art. 121 d.P.R. n. 417/1974 sino a ricomprendervi qualsiasi beneficio economicamente valutabile, ancorché privo del carattere di voce stipendiale.
La difesa degli appellati ribadisce la propria ricostruzione in diritto e fa presente che al momento della pronuncia esisteva già una nutrita giurisprudenza di merito in senso favorevole, il che giustificava la condanna al pagamento delle spese.
Nel merito questa Corte richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c.,
Cass. sez. L n. 32104-2022, che condivide e cui si conforma, la quale ha affermato che:
“In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi.”
5 Premessa l'esaustiva ricostruzione del quadro normativo, primario, regolamentare e contrattuale già effettuata dalle parti, si deve ricavare che la carta in discorso è attribuita, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente».
Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, c.c.n.l. Comparto
Scuola 2016-2018, ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
Nel dare piena adesione alla pronuncia richiamata, confermata anche dalla successiva Cass. sez. L n. 29661-2023, questa Corte ritiene pertanto che l'appello presentato sia infondato e vada rigettato. La sentenza di primo grado deve essere confermata e le spese poste a carico dell'appellante, come da dispositivo.
Si dà atto che dal presente procedimento può astrattamente derivare l'obbligo a carico dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l.
228-2012.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
Rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza appellata.
6 Condanna il alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio, Parte_1 che liquida in complessivi €. 10.589,50 per onorari, oltre al rimborso del 15%, IVA e
CPA.
Cagliari, 18-10-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
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