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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 135-1 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Rana presidente dott.ssa Francesca Pastore giudice dott.ssa Maria Azzurra Guerra giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ( Parte_1
c.f. n. ) quale legale rappresentante dell'impresa individuale C.F._1
i ” con sede legale in Minervino Parte_2 Parte_1
Murge al Corso Giuseppe Garibaldi n 7,
FATTO E DIRITTO
- letto il ricorso per dichiarazione di liquidazione giudiziale depositato il 27.6.2024 dal Pubblico
Ministero e la memoria di costituzione del debitore depositata in data 15.1.2025;
- esaminati gli atti;
- a scioglimento della riserva pronunciata dal giudice relatore all'udienza del 23.1.2025;
- udita la relazione del giudice incaricato di riferire;
- esaminata la documentazione posta a fondamento della domanda nonché le informative e la relazione della GDF;
- ritenute la propria competenza;
- ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione in quanto:
a) non risulta dimostrato dalla parte resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett.
d) e 121 c.c.i.i. che richiedono: a) un attivo patrimoniale - da ricondursi alle voci di cui all'art. 2424 c.c.: cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 22150 del 29/10/2010 - di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00; b) ricavi non superiori annualmente ad euro 200.000,00, per l'individuazione dei quali occorre fare riferimento alle voci n. 1 - «ricavi delle vendite e delle prestazioni» - e n. 5 - «altri ricavi e proventi» - dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, cod. civ.: cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 1, n. 4526 del 05/03/2015; Sez. 1, n. 28667 del 27/12/2013; c) una esposizione debitoria non superiore alla soglia di € 500.000,00. Risultano anzi dall'informativa della
Guardia di Finanza e dalla documentazione allegata al ricorso le seguenti voci di debito: - l'importo di euro 519.048,41 per contributi inviati in ADR;
- l'importo di euro 8.992.010,10 relativo a CP_1 debito consolidato nei confronti dell' ; Controparte_2
b) debiti scaduti e non pagati sono quindi superiori all'importo di cui all'art. 49, comma 5, c.c.i.i.;
c) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice anteriormente alla data della cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta il 3.10.2024. A tal proposito non appaiono dirimenti le osservazioni svolte dal debitore nella propria comparsa di costituzione in quanto non può costituire oggetto di prova la cessazione dell'attività anteriormente alla cancellazione del registro delle imprese, dal momento che i creditori fanno affidamento sulla pubblicità dei fatti iscritti
(in tal senso, Cass., 26.8.2016 n. 17360; nonché Corte Appello L'Aquila, 23.2.2012; Corte Appello
Bologna, 26.1.2009). Con riferimento allo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronuncia di liquidazione giudiziale, che, quando la società è cessata, la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa cessata di restare sul mercato - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr., con riferimento alla verifica del presupposto dello stato di insolvenza dell'impresa in liquidazione, che quindi non si proponga di restare sul mercato, Sez. I, 07/12/2016, n. 25167; Sez. I, 17/11/2016, n.
23428; Sez. I, 08/05/2015, n. 9401; Sez. 1, n. 13644 del 30/05/2013; Sez. 1, n. 16752 del 2013).
Anche tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade peraltro nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli asset liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso (cfr. Cass. civ. Sez. I, 07/12/2016, n. 25167 cit.). Nel caso di specie tale valutazione non
è possibile non avendo la società depositato le scritture contabili. Dalle risultanze documentali in atti non è possibile evincere se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare il tempestivo, eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali;
- tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
- della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;
- della insussistenza di ulteriori incarichi conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.;
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di titolare Parte_1 dell'impresa individuale “Lacidignola Carmine Confezioni di Lacidignola Carmine ” con sede legale in Minervino Murge al Corso Garibaldi n. 7;
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore l'avv. iscritto al nuovo elenco dei gestori della crisi d'impresa Persona_1 istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.; FISSA l'udienza del 24.4.2025 ora di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 23.1.2025.
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Rana presidente dott.ssa Francesca Pastore giudice dott.ssa Maria Azzurra Guerra giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ( Parte_1
c.f. n. ) quale legale rappresentante dell'impresa individuale C.F._1
i ” con sede legale in Minervino Parte_2 Parte_1
Murge al Corso Giuseppe Garibaldi n 7,
FATTO E DIRITTO
- letto il ricorso per dichiarazione di liquidazione giudiziale depositato il 27.6.2024 dal Pubblico
Ministero e la memoria di costituzione del debitore depositata in data 15.1.2025;
- esaminati gli atti;
- a scioglimento della riserva pronunciata dal giudice relatore all'udienza del 23.1.2025;
- udita la relazione del giudice incaricato di riferire;
- esaminata la documentazione posta a fondamento della domanda nonché le informative e la relazione della GDF;
- ritenute la propria competenza;
- ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione in quanto:
a) non risulta dimostrato dalla parte resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett.
d) e 121 c.c.i.i. che richiedono: a) un attivo patrimoniale - da ricondursi alle voci di cui all'art. 2424 c.c.: cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 22150 del 29/10/2010 - di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00; b) ricavi non superiori annualmente ad euro 200.000,00, per l'individuazione dei quali occorre fare riferimento alle voci n. 1 - «ricavi delle vendite e delle prestazioni» - e n. 5 - «altri ricavi e proventi» - dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, cod. civ.: cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 1, n. 4526 del 05/03/2015; Sez. 1, n. 28667 del 27/12/2013; c) una esposizione debitoria non superiore alla soglia di € 500.000,00. Risultano anzi dall'informativa della
Guardia di Finanza e dalla documentazione allegata al ricorso le seguenti voci di debito: - l'importo di euro 519.048,41 per contributi inviati in ADR;
- l'importo di euro 8.992.010,10 relativo a CP_1 debito consolidato nei confronti dell' ; Controparte_2
b) debiti scaduti e non pagati sono quindi superiori all'importo di cui all'art. 49, comma 5, c.c.i.i.;
c) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice anteriormente alla data della cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta il 3.10.2024. A tal proposito non appaiono dirimenti le osservazioni svolte dal debitore nella propria comparsa di costituzione in quanto non può costituire oggetto di prova la cessazione dell'attività anteriormente alla cancellazione del registro delle imprese, dal momento che i creditori fanno affidamento sulla pubblicità dei fatti iscritti
(in tal senso, Cass., 26.8.2016 n. 17360; nonché Corte Appello L'Aquila, 23.2.2012; Corte Appello
Bologna, 26.1.2009). Con riferimento allo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronuncia di liquidazione giudiziale, che, quando la società è cessata, la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa cessata di restare sul mercato - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr., con riferimento alla verifica del presupposto dello stato di insolvenza dell'impresa in liquidazione, che quindi non si proponga di restare sul mercato, Sez. I, 07/12/2016, n. 25167; Sez. I, 17/11/2016, n.
23428; Sez. I, 08/05/2015, n. 9401; Sez. 1, n. 13644 del 30/05/2013; Sez. 1, n. 16752 del 2013).
Anche tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade peraltro nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli asset liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso (cfr. Cass. civ. Sez. I, 07/12/2016, n. 25167 cit.). Nel caso di specie tale valutazione non
è possibile non avendo la società depositato le scritture contabili. Dalle risultanze documentali in atti non è possibile evincere se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare il tempestivo, eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali;
- tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
- della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;
- della insussistenza di ulteriori incarichi conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.;
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di titolare Parte_1 dell'impresa individuale “Lacidignola Carmine Confezioni di Lacidignola Carmine ” con sede legale in Minervino Murge al Corso Garibaldi n. 7;
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore l'avv. iscritto al nuovo elenco dei gestori della crisi d'impresa Persona_1 istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.; FISSA l'udienza del 24.4.2025 ora di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 23.1.2025.
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra Giuseppe Rana