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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/09/2025, n. 3372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3372 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1555/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 22/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1555/2025, promossa da:
( , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Aquino Antonio;
-ricorrente- contro
- in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro'
Valentina;
-resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18/02/2025 ha riassunto Parte_1 il giudizio di opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-001196045 e OI- 001482455 deducendone l'illegittimità e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “previa sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzione impugnate, in accoglimento dei motivi esplicitati nella presente opposizione, annullare le impugnate ordinanze ingiunzione
n. OI 001196045 protocollo 2100.12/12/2022.0770970 e n. OI 001482455 CP_2 CP_2 protocollo 2100.12/12/2022.0771262. CP_2
1 In via del tutto subordinata e residuale chiede, ai sensi del comma 12 dell'art. 6 Decr.
L.vo n. 150/2011, di voler ridurre la sanzione amministrativa comminata al ricorrente al minimo edittale calcolato, qualora più favorevole, in base a quanto previsto dall'art. 23 del
D.L. n. 48 del 04/05/2023.
Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 e da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore.”.
Con memoria del 22.7.2025 si è costituito in giudizio l' , deducendo di aver annullato CP_2 in autotutela delle ordinanze opposte e chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con note scritte del 18.9.2025 parte ricorrente ha preso atto dell'annullamento e insisto nella richiesta di condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_2
L'udienza del 22/09/2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è decisa con la presente sentenza.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto annullamento degli atti opposti da parte dell' , come documentato in atti. CP_2
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Sul punto, l'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte induce a valutare positivamente la fondatezza delle ragioni sottese al ricorso;
pur tuttavia, deve darsi conto del comportamento dell'Ente previdenziale di riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio mediante l'atto di annullamento in autotutela. Ciò giustifica la compensazione per metà delle spese di lite;
per la restante metà le stesse vanno poste a carico dell' in applicazione del CP_2 principio della soccombenza virtuale, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto quindi conto del valore delle sanzioni, secondo lo scaglione tabellare di riferimento ai sensi del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (fino a € 26.000,00), tenuto conto dell'importo
2 delle sanzioni rideterminate come risultante dagli atti di causa. Va disposta la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1555/2025 R.G. così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della restante metà delle CP_2 spese di lite liquidate, per la parte già dimidiata, nella somma complessiva di € 932,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, e C.U. in misura pari ad € 43,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Catania, 23/09/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 22/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1555/2025, promossa da:
( , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Aquino Antonio;
-ricorrente- contro
- in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro'
Valentina;
-resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18/02/2025 ha riassunto Parte_1 il giudizio di opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-001196045 e OI- 001482455 deducendone l'illegittimità e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “previa sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzione impugnate, in accoglimento dei motivi esplicitati nella presente opposizione, annullare le impugnate ordinanze ingiunzione
n. OI 001196045 protocollo 2100.12/12/2022.0770970 e n. OI 001482455 CP_2 CP_2 protocollo 2100.12/12/2022.0771262. CP_2
1 In via del tutto subordinata e residuale chiede, ai sensi del comma 12 dell'art. 6 Decr.
L.vo n. 150/2011, di voler ridurre la sanzione amministrativa comminata al ricorrente al minimo edittale calcolato, qualora più favorevole, in base a quanto previsto dall'art. 23 del
D.L. n. 48 del 04/05/2023.
Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 e da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore.”.
Con memoria del 22.7.2025 si è costituito in giudizio l' , deducendo di aver annullato CP_2 in autotutela delle ordinanze opposte e chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con note scritte del 18.9.2025 parte ricorrente ha preso atto dell'annullamento e insisto nella richiesta di condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_2
L'udienza del 22/09/2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è decisa con la presente sentenza.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto annullamento degli atti opposti da parte dell' , come documentato in atti. CP_2
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Sul punto, l'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte induce a valutare positivamente la fondatezza delle ragioni sottese al ricorso;
pur tuttavia, deve darsi conto del comportamento dell'Ente previdenziale di riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio mediante l'atto di annullamento in autotutela. Ciò giustifica la compensazione per metà delle spese di lite;
per la restante metà le stesse vanno poste a carico dell' in applicazione del CP_2 principio della soccombenza virtuale, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto quindi conto del valore delle sanzioni, secondo lo scaglione tabellare di riferimento ai sensi del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (fino a € 26.000,00), tenuto conto dell'importo
2 delle sanzioni rideterminate come risultante dagli atti di causa. Va disposta la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1555/2025 R.G. così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della restante metà delle CP_2 spese di lite liquidate, per la parte già dimidiata, nella somma complessiva di € 932,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, e C.U. in misura pari ad € 43,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Catania, 23/09/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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