CASS
Sentenza 9 agosto 2024
Sentenza 9 agosto 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/08/2024, n. 32471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32471 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. NT AM, nato a [...] il [...] 2. NO OR, nato a [...] il [...] 3. De CA GE, nato a [...] il [...] 4. Di PP AN, nato a [...] il [...] 5. ON LÒ, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/02/2023 della Corte di appello di MO letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo;
udite le conclusioni del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori delle parti civili, avv. D'Amico Felicia in sostituzione dell'avv. RE AL per l'Associazione NO TO, avv. Valerio D'Antoni per Federazione delle Associazioni Antiracket Antiusura Italiane;
avv. AN Cutraro per Centro Studi ed Iniziative Culturali IO La TO nonché, in qualità di sostituto processuale dell'avv. Ettore Barcellona per Sicindustria, dell'avv. Maria LU RT per Cooperativa sociale Antiracket Antiusura Solidaria, dell'avv. Penale Sent. Sez. 6 Num. 32471 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 26/06/2024 ST Maria TO per Associazione Antiracket S.O.S. Impresa Sicilia A.S.P:, dell'avv. Gaetano Fabio Lanfranca per EN MO e per Confcommercio MO, che hanno concluso per l'inammissibilità o per il rigetto dei ricorsi e la liquidazione delle spese come da note depositate;
uditi i difensori, avv. Rubino NO in sostituzione dell'avv. Giovanni Castronovo per NT AM, avv. NO e ET Rubino per NO OR, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di MO ha confermato la sentenza emessa il 22 novembre 2021 all'esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. presso il Tribunale di MO nei confronti, tra gli altri, di NT AM, NO OR, De CA GE, Di PP AN e ON LÒ, dichiarati responsabili del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per avere l'NO, in posizione apicale, gli altri come partecipi, fatto parte, in periodi diversi, del mandamento della CE, articolazione dell'associazione mafiosa armata "Cosa Nostra" e partecipato alle attività illecite, in particolare, a numerose estorsioni aggravate dal metodo e dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito NO OR aveva assunto il ruolo di reggente della famiglia mafiosa RU e del mandamento della CE dall'I. febbraio 2018, dopo l'arresto di NI Giovanni, deceduto in carcere nel febbraio 2020, provvedendo a dirigere e gestire le attività illecite nel mandamento, principalmente le attività estorsive, con imposizione capillare del "pizzo", avvalendosi della collaborazione del Di PP e dei soldati De CA GE e LA NC, incaricati di eseguire incendi e danneggiamenti;
NT AM, appartenente alla famiglia mafiosa della CE, aveva continuato a provvedere, come già avvenuto durante la gestione di SS Giovanni, al mantenimento dei detenuti e delle loro famiglie anche durante la reggenza dell'NO, mentre De CA GE e ON LÒ avevano assicurato lo scambio di informazioni ed il costante collegamento con gli associati, offrendo supporto logistico e assistenza per riunioni riservate tra i vertici del mandamento ed altri esponenti mafiosi. L'affermazione di responsabilità è stata fondata sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali e dei servizi di osservazione, che avevano offerto riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia TI e LE circa il ruolo apicale dell'NO e la continuità operativa dell'associazione. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati. 2. Il difensore di NT AM articola i seguenti motivi di ricorso. 2 ‘ 2.1. Con il primo motivo eccepisce la violazione degli artt. 495, 603 cod. proc. pen. e 1 e 6 Cedu e 111, comma 3, Cost. per mancata assunzione di prove decisive. E' illegittima l'ordinanza del 26 ottobre 2022 con la quale la Corte di appello ha respinto la richiesta di rinnovazione istruttoria perché la mancata acquisizione della documentazione relativa alla posizione giuridica del ricorrente, al certificato di nascita e all'estratto di matrimonio della sorella di LÒ Di AI, coniugata con il fratello del ricorrente, e al certificato di disoccupazione del ricorrente non ha consentito di provare il legame familiare tra il ricorrente e IE Di AI e di leggere in chiave lecita la richiesta di aiuto economico da questi rivoltagli, ma negata dal ricorrente a causa del suo stato di disoccupazione. Richiamato l'orientamento di legittimità sulla ammissibilità della rinnovazione istruttoria nel giudizio abbreviato di appello, non era preclusa l'assunzione di prove nuove per chiarire dati travisati dal primo giudice. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 416-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione. La Corte di appello ha desunto in modo automatico l'intraneità del ricorrente dalla mafiosità del SS, riconosciuto reggente della famiglia mafiosa della CE, e dai rapporti di frequentazione con l'NO e il Di AI, senza dimostrare l'effettivo contributo prestato dal ricorrente alla realizzazione del programma associativo, in quanto il ruolo assegnatogli si ricaverebbe solo da alcune conversazioni intercettate nelle quali l'NT viene indicato come addetto al sostegno dei sodali detenuti. A tali colloqui è stato attribuito un significato distorto, anche in considerazione del sostegno fornito solo all'amico Giovanni SS e non al Di AI;
manca la prova dell'aiuto ai detenuti della famiglia mafiosa e si ribadisce che il sostegno offerto al SS fu un atto di liberalità del tutto estraneo a logiche mafiose, come emerge dal colloquio in carcere tra il SS e la moglie, sicché è errato il sillogismo operato in sentenza, non risultando dai dialoghi intercettati la detenzione della cassa. Nessun rilievo può attribuirsi all'incontro dell'8 giugno 2018 nel corso del quale il ricorrente consegnò un sacchetto alla moglie del SS, contenente un paio di scarpe per il detenuto e non denaro;
andava, invece, attribuito rilievo al colloquio tra il ricorrente e la moglie, dimostrativo del mancato aiuto offerto al Di AI, a differenza di quanto ritenuto in sentenza, e confermato nel colloquio tra il ricorrente e la moglie del Di AI, alla quale ribadiva di non avere disponibilità. Anche relativamente al ruolo attribuito al ricorrente nella controversia tra LA NC e De MO GE non vi è alcuna prova;
le vicende emerse nel corso delle indagini sono normali episodi di vita quotidiana e non risulta dimostrato il ruolo stabile e il contributo offerto dal ricorrente per ritenerne integrata la 3 ;) partecipazione associativa secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, riportato nel ricorso. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'aggravante speciale di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen. La Corte di appello si è limitata a riprodurre la motivazione del primo giudice in assenza di un idoneo quadro probatorio, non ritenendosi sufficiente il dato notorio né la mera disponibilità di armi da parte di un singolo associato, atteso che l'aggravante è ascrivibile al partecipe che abbia avuto conoscenza o ignorato per colpa la disponibilità di armi da parte dell'associazione, circostanze non verificate né spiegate per il ricorrente. 3. Per NO OR il difensore deduce i seguenti motivi. 3.1. Con il primo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato associativo aggravato per inadeguata valutazione delle deduzioni difensive e delle emergenze investigative a favore del ricorrente, non essendo provato il ruolo apicale e la presenza in qualità di capo famiglia e capo mandamento a riunioni mafiose. La motivazione è palesemente illogica nella parte in cui valorizza l'incontro del 4 aprile 2017 tra il ricorrente e il NI appena pochi giorni dopo la scarcerazione, invece, avvenuta due anni prima, senza motivare sulla rilevanza attribuita all'incontro; mancano riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori e al concreto esercizio di poteri direttivi. È contraddittoria la motivazione nella parte in cui ammette il significato non univoco dei colloqui intercettati e delle dichiarazioni dei collaboratori, ma poi perviene ad un giudizio di condanna, che contrasta con elementi emergenti dagli atti, non valutati. Ed infatti, il ruolo di capo mandamento attribuito al ricorrente dal 1° febbraio 2018 contrasta con le dichiarazioni dei collaboratori sulla perdurante posizione apicale del NI;
con la mancata partecipazione al summit del 28 maggio 2018 e ad altre riunioni tenutesi in quel periodo nonché con le generiche e non riscontrate dichiarazioni dei collaboratori, riportate nel ricorso (pag.10). Apparente e illogica è la motivazione sul ruolo attivo e direttivo del ricorrente, atteso che i reati fine contestati dal capo 6 al capo 12 sono tutte estorsioni precedenti alla presunta gestione NO, difficilmente conciliabili con la posizione apicale attribuitagli solo in forza di un unico isolato episodio, quello del bar Oasi, e della precedente condanna per il reato associativo, senza minimamente argomentare sul ruolo in concreto svolto dal ricorrente;
nessun rilievo può essere attribuito a tal fine alla conversazione tra il Di PP e lo ON perché la partecipazione del ricorrente al summit del 29 maggio 2018 è smentita dal collaboratore di giustizia LE né risulta dagli atti la partecipazione ad altre riunioni di mafia, tali non potendo ritenersi gli incontri 4 k ,f con altri pregiudicati, avvenuti presso la rivendita di motocicli del ricorrente in pieno giorno, in una pubblica via e senza conoscere il contenuto dei colloqui, illogicamente valorizzando la preoccupazione per la presenza di telecamere, omettendo di valutare le dichiarazioni spontanee rese dal ricorrente sull'attività commerciale svolta. La Corte di appello ha reso una motivazione apparente e apodittica sul ruolo organizzativo e direttivo delle attività estorsive, limitandosi a valorizzare, a fronte del vuoto probatorio, pochi episodi marginali, i servizi di osservazione e i contatti con altri pregiudicati, trascurando che i collaboratori non avevano indicato il ricorrente tra i capi del mandamento, come risulta dalle dichiarazioni del ON allegate al ricorso. 3.2. Con il secondo motivo si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione sull'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416- bis cod. pen. La Corte di appello ha reso una motivazione generica, atteso che i reati fine commessi con uso di armi risalgono ad epoca precedente alla presunta assunzione del ruolo direttivo e la riferibilità al sodalizio delle armi di cui discute il De CA in una conversazione intercettata è fondata su una asserzione. 3.3. Con l'ultimo motivo si deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche solo in ragione dei precedenti penali e allo scostamento della pena dal minimo edittale e alla durata eccessiva della accessoria della libertà vigilata, superiore al minimo di cui all'art. 228 cod. pen. 4. Nell'interesse di De CA GE i difensori hanno formulato i seguenti motivi. 4.1. Con il primo motivo denunciano la violazione degli artt. 266, 267 e 268 cod. proc. pen. e la conseguente inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali captate in base al decreto n. 1573/2017 RIT mediante inoculazione del trojan nel cellulare del Di PP. Si evidenzia che con detto decreto il G.i.p. aveva autorizzato esclusivamente l'intercettazione delle comunicazioni telematiche, ma non le conversazioni tra presenti avvenute nei pressi del cellulare, con conseguente inutilizzabilità delle stesse, che costituiscono il nucleo fondamentale dell'accusa. L'eccezione, già posta al primo giudice, era stata rigettata per l'esistenza di un decreto gemello n. 1574/2017 RIT, che autorizzava le intercettazioni ambientali ed aveva stessa data di richiesta e di autorizzazione, data di inizio e fine operazioni ed era riportato nell'elenco dei decreti di cui all'informativa del 3 dicembre 2018 della squadra Mobile della Questura di MO e nessun rilievo poteva collegarsi al fatto che tutte le conversazioni tra presenti fossero state intercettate in base al decreto n 1573/2017, trattandosi di mero errore materiale. L'analoga valutazione espressa dalla Corte di appello non supera il fatto che il decreto n. 1573/2017 non autorizzava l'intercettazione di conversazioni tra presenti e che tra gli allegati non è presente l'altro decreto. 4.2. Con il secondo motivo deducono l'erronea applicazione dell'art. 416- bis cod. pen. e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello desunto la partecipazione associativa del ricorrente dalla asserita commissione di reati fine, invece, riguardanti vicende che si collocano nell'ambito privato e personale del ricorrente e dell'amico Di PP, come si ricava anche dalla riqualificazione dell'estorsione ai danni della Caravello nel reato di ragion fattasi per l'esistenza di un credito lecito vantato dal Di PP;
gli stessi giudici di appello danno atto dell'amicizia esistente tra il ricorrente e il Di PP e in tale ottica deve leggersi la disponibilità del ricorrente. Il compendio probatorio è insufficiente e presenta un ulteriore elemento critico, avendo il primo giudice collocato la partecipazione associativa del ricorrente nell'agosto 2017, anziché nel dicembre 2014, senza però agganciarla ad alcun apporto concreto al sodalizio. Si segnala che l'affidamento di compiti meramente esecutivi non è indice di intraneità all'associazione al pari dei limitati incontri con l'NO e del contenuto non univoco dei colloqui intercettati, specie a fronte del rapporto di amicizia, anche familiare, che lega il ricorrente all'NO e che fornisce una causale lecita degli incontri presso l'officina dell'NO. 4.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'aggravante delle armi basata su argomentazioni congetturali, non essendo riferibile all'associazione la disponibilità delle armi in possesso esclusivo del ricorrente. 4.4. Con il quarto motivo si denuncia il vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 8) e all'aggravante del metodo mafioso, atteso che dai colloqui intercettati risulta che il Di PP non ebbe un atteggiamento intimidatorio nei confronti della persona offesa né risulta che il ricorrente la minacciò o costrinse in qualche, risultando anzi, l'atteggiamento conciliante del Di PP nei confronti della debitrice. 4.5. Con il quinto motivo si denunciano la violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al capo 9) e all'aggravante del metodo mafioso nonché l'omessa derubricazione dell'estorsione nel reato di danneggiamento mediante incendio. La Corte di appello ha reso una motivazione insufficiente, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa e presumendo l'ingiustizia del profitto, pur non essendo emerso dagli atti di indagine un interesse personale o associativo del Di PP a ottenere che il terreno occupato dal SC, confiscato alla mafia, ritornasse libero;
non vi è prova dell'intimidazione, negata dalla persona offesa, ma superata dalla Corte di appello con riferimento a massime di esperienza e al ,,ti colloquio tra il SC e un interlocutore, che però non menzionava gli 6 imputati né parlava dell'incendio come di un atto ritorsivo, ma si rammaricava di non aver lasciato prima quel terreno occupato abusivamente e di essere stato denunciato per tale reato;
non vi è prova del metodo mafioso, avendo i giudici solo presunto che il SC avesse taciuto le intimidazioni subite poiché non emerge la consapevolezza delle motivazioni dell'incendio e degli autori dello stesso. 5. Il difensore di Di PP AN articola i seguenti motivi, quasi del tutto sovrapponibili a quelli formulati per il De CA. 5.1. Con il primo motivo eccepisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali captate in forza del decreto n. 1573/2917 RIT per le stesse ragioni esposte al punto 4.1. cui si rinvia. 5.2. Con il secondo motivo denuncia la erronea applicazione dell'art. 416- bis cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo 1) ovvero per avere fatto parte dell'articolazione territoriale di RU, fondata sugli esiti delle intercettazioni ambientali dal contenuto ambiguo, sul rapporto subordinato con il NI, su un numero limitato di incontri con il SS e il GL, oggetto di una ricostruzione fumosa e priva di riscontri nonché sulla considerazione di cui godeva da parte di terzi, che a lui si rivolgevano per risolvere alcuni problemi (il furto di uno scooter e la rapina commessa ai danni parenti, non riferibili al contesto associativo o alla zona di competenza dell'associazione), benché si tratti di elementi inidonei ed insufficienti a provare la partecipazione associativa, ma al più la contiguità, la vicinanza e la generica disponibilità nei confronti del NI 5.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'aggravante delle armi per le stesse ragioni esposte al punto 4.3. 5.4. Con il quarto motivo si denunciano vizi della motivazione in relazione al capo 6) dell'imputazione — estorsione aggravata ai danni di US Randazzo, costretto a versare 700 euro in relazione all'acquisto di un terreno con pertinente fabbricato- nonostante l'assenza di minacce da parte del ricorrente e di riferimento alla "messa a posto" da parte della vittima o all'interesse della famiglia di RU a quella dazione. 5.5. Il quinto motivo censura il vizio di motivazione relativo all'aggravante del metodo mafioso per il capo 8), già derubricato nel reato di cui all'art. 393 cod. pen. per le ragioni esposte per il De CA, cui si rimanda. 5.6. Con l'ultimo motivo si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al capo 9) e all'aggravante del metodo mafioso per le ragioni esposte per il De CA. I 6. Il difensore di ON LÒ formula i seguenti rilievi 6.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, il travisamento della prova e il vizio di motivazione in relazione al reato associativo per avere la Corte di appello omesso di svolgere il doveroso vaglio critico del materiale probatorio e alla luce delle censure difensive, limitandosi a richiamare la motivazione del primo giudice senza argomentare da quali elementi ha desunto la partecipazione associativa del ricorrente. Le conversazioni intercettate non hanno un significato chiaro e univoco e non sono riscontrate;
la stessa Corte di appello dà atto del risalente rapporto di amicizia con il NI, ma legge la disponibilità e i rapporti assidui in chiave associativa;
non è offerta la prova del ruolo funzionale di intraneo né la consapevolezza di far parte dell'organizzazione mafiosa. 6.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416- bis cod. pen. contestata genericamente, non provata sia sul piano oggettivo, non essendo dimostrata la disponibilità di armi da parte dei singoli sodali e la riferibilità delle armi al sodalizio, sia sul piano soggettivo, non essendo dimostrata tale consapevolezza nel ricorrente. 6.3. Con il terzo e quarto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi generici, meramente reiterativi e diretti a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio, in particolare, delle conversazioni intercettate, delle quali si sostiene la mancanza di chiarezza e univocità di significato, nonché a svalutare i rapporti tra gli imputati, ricondotti a meri rapporti di amicizia, proponendo una lettura riduttiva delle vicende estorsive, che fa leva sull'atteggiamento conciliante o rassegnato delle persone offese. La lettura selettiva e orientata proposta non è consentita, risultando meramente oppositiva e mirata a sollecitare una revisione delle risultanze probatorie, preclusa in questa sede, specie a fronte di una ricostruzione lineare e completa delle risultanze intercettative, coordinata con gli esiti dei servizi di osservazione, con gli accertati rapporti tra gli imputati e con la ricostruzione storica della operatività dell'associazione mafiosa e delle posizioni apicali avvicendatesi nel tempo, emerse in precedenti indagini e riconosciute in precedenti sentenze. 8 2. Preliminarmente si affronteranno le questioni processuali poste da alcuni ricorrenti. 2.1. Del tutto infondata è la censura proposta dalla difesa dell'NT relativa alla mancata rinnovazione istruttoria ed alla mancata acquisizione di documentazione diretta a provare i rapporti amicali e familiari con il Di AI, alla luce della completa risposta resa in sentenza. In applicazione dei principi affermati da questa Corte in tema di integrazione istruttoria nel giudizio abbreviato di appello, secondo i quali le parti non hanno un diritto alla prova, ma solo la facoltà di sollecitare il potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A. e altro, Rv. 270069), la Corte di appello ha rilevato la tardività e la mancanza di decisività delle prove richieste, ritenendo assolutamente non necessaria ai fini del decidere la produzione documentale offerta. Esclusa, quindi, la denunciata violazione del diritto alla prova, il diniego non risulta irragionevole o ingiustificato, non individuandosi, come si dirà, lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del provvedimento impugnato e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione in appello delle prove richieste. 2.2. Analogamente inammissibile per genericità e totale infondatezza è il motivo, formulato dalla difesa del De CA e del Di PP, relativo alla inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali delle conversazioni del Di PP per mancanza del decreto autorizzativo. L'eccezione è stata già respinta dai giudici di merito in ragione della verificata esistenza di un decreto cd gemello del decreto n. 1573/17, recante numero successivo (1574/2017 RIT), emesso nello stesso giorno dell'altro (5 luglio 2017) con coincidente data di inizio e fine delle operazioni ed inserito nell'elenco dei decreti allegati all'informativa redatta dalla PG. La difesa contesta la motivazione resa, producendo l'elenco degli allegati all'informativa del 3 dicembre 2018, che effettivamente non comprende il RIT in oggetto, ma la discrasia non è dirimente a fronte dell'accertata esistenza del decreto autorizzativo di intercettazioni delle comunicazioni tra presenti e delle precisazioni contenute in sentenza (pag. 40), ove si dà atto che: all'udienza preliminare del 12 novembre 2021 era stato depositato, su richiesta del G.i.p., il RIT n. 1574/17, che autorizzava l'intercettazione telefonica e tra presenti delle conversazioni registrate anche nei pressi del telefono del Di PP;
il decreto era 9 identico per data di emissione, inizio e termine delle operazioni al decreto n. 1573/17 RIT;
erano stati acquisiti i decreti autorizzazione e di proroga, coincidenti con quelli relativi al RIT 1573/17, sicché il G.i.p. aveva escluso ogni violazione di legge e, ricondotta la discordanza ad un mero errore materiale, aveva precisato che laddove era indicato detto decreto con riferimento a conversazioni ambientali doveva, invece, intendersi richiamato il RIT 1574/17; peraltro, il G.i.p. aveva garantito il contradditorio sul punto, rinviando l'udienza e invitando nuovamente le difese a discutere (v. pag. 41 sentenza impugnata e pag. 5 sentenza di primo grado). Va, comunque, rilevato che la Corte di appello ha motivato (pag. 41) anche sulla legittimità dello strumento utilizzato e sull'ampiezza della captazione che esso consente, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo i quali l'intercettazione tramite captatore informatico si configura come "sostanzialmente di natura ambientale" e può "avvenire ovunque, quindi anche all'interno di un domicilio e non solo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, senza dover affrontare i problemi pratici che implica la collocazione di una microspia, evitando agli investigatori anche il rischio di essere scoperti" (Sez. U, n. 26886 del 28/4/2016, Scurato, Rv. 266905-06). In detta sentenza è stato anche precisato che la preventiva individuazione dei luoghi in cui avverranno le comunicazioni tra presenti non è condizione di legittimità dell'intercettazione, in quanto la caratteristica tecnica della captazione tramite virus informatico prescinde dal riferimento al luogo, trattandosi di un'intercettazione ambientale per sua natura "itinerante". In applicazione di tali principi e dell'esistenza di un valido decreto autorizzativo correttamente la Corte di appello ha ritenuto legittimo il ricorso allo strumento di intrusione dinamico, utilizzato nel caso di specie sotto il controllo del giudice, e pienamente utilizzabili tutte le acquisizioni probatorie. 3. Come anticipato, anche i motivi di merito sono inammissibili, risolvendosi le censure nella contestazione del quadro probatorio acquisito a carico di ciascun imputato in base ad una lettura frammentaria ed orientata delle prove, svalutate nella loro significatività e valenza accusatoria, a fronte di una motivazione completa e aderente alle risultanze processuali, valutate in modo unitario e coerente. Peraltro, essendo la motivazione fondata sulle risultanze dei colloqui intercettati, va ribadito che è rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Ne discende che in questa sede è possibile prospettare un'interpretazione del significato di 10 un'intercettazione, diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep.2018, Di Maro, Rv. 272558), il che nella fattispecie non è riscontrabile. 4. Il ricorso dell'NT è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle censure, reiterative e dirette a proporre una lettura alternativa dei colloqui intercettati ed una riduttiva considerazione dei rapporti accertati, confinati in una cornice amicale o parentale, senza un reale confronto con la motivazione resa dai giudici di merito, che, invece, li hanno coerentemente collocati nel contesto associativo svelato dalle indagini. E ciò non in forza di un automatismo collegato alla riconosciuta mafiosità del SS, come si sostiene nel ricorso, ma alla circostanza che la storica amicizia e gli accertati rapporti del ricorrente con SS Giovanni, esponente di vertice e reggente della famiglia mafiosa della CE, contemplano il coinvolgimento del ricorrente in vari episodi di interposizione fittizia - di cui il ricorso tace - per i quali fu tratto in arresto nel settembre 2015, l'immediata ripresa dei rapporti appena scarcerato nell'ottobre 2017, la stabile frequentazione del locale, di cui possedeva la chiave al pari del SS, destinato agli incontri con i sodali e, soprattutto, il sostegno economico assicurato al SS durante la detenzione ed anche ai sodali detenuti. 4.1. I giudici di merito hanno sottolineato che proprio dopo l'arresto del SS e di altri componenti della famiglia della CE il 22 maggio 2018 era emersa l'importanza del ruolo dell'NT ed i colloqui in carcere tra il SS e la moglie avevano confermato il rapporto fiduciario con il ricorrente, depositario di tutte le informazioni e del denaro destinato al detenuto. Il ricorso trascura l'estrema rilevanza, in chiave associativa, dell'affidamento riposto dal SS nel ricorrente, titolato a curare gli affari della famiglia perché informato di ogni questione attinente agli affari dell'associazione (il SS diceva alla moglie di non preoccuparsi-"ci sono un mare di cose, non ti preoccupare... poi piano piano" e di affidarsi al ricorrente, in quanto "sa tutte cose quello perché io gli dicevo tutte cose", pag. 19 sentenza impugnata). Ancora, la difesa svilisce la significatività del ricorso ad un nome di copertura - IC anziché IM, diminutivo di AM con il quale veniva di norma appellato il ricorrente-, mettendone in dubbio la riferibilità all'NT, trascurando, tuttavia, la conferma della corretta identificazione del ricorrente proveniente dal servizio di osservazione svolto il 9 giugno 2018 proprio all'esito del colloquio in carcere nel corso del quale risultava particolarmente significativo il rimprovero del SS alla moglie che, per errore, gli riferiva che il giorno dopo sarebbe andata a cena "da IM" per correggersi subito dopo essere stata 11 ripresa dal marito, dicendo "da IC"-. L'incontro con l'NT veniva monitorato 1'8 giugno 2018 con videoripresa della consegna di un sacchetto, sul cui contenuto solo nel ricorso (non in appello, come indicato a pag. 20 della sentenza impugnata) si prospetta una tesi alternativa, smentita proprio dalla precisazione della moglie del SS nel corso del colloquio intercettato sulla finalità dell'incontro ("vado da IC e ci dico se mi dà questi soldi"). Con argomentazione logica i giudici di merito hanno rimarcato la rilevanza dell'espediente utilizzato per impedire l'identificazione del nominato nel corso dei colloqui in carcere, che non avrebbe avuto ragione di essere, specie per un amico di lunga data come il ricorrente, con il quale vi erano soltanto rapporti leciti e di assoluta normalità, secondo la prospettazione difensiva. Anche con l'avvicendamento dell'NO al vertice del mandamento, il ricorrente aveva mantenuto il ruolo subordinato e attivo nella distribuzione del denaro agli affiliati detenuti (all'affermazione dell'NO: "Si deve pensare per i carcerati", il ricorrente assentiva, accettando le disposizioni sugli importi da corrispondere e concordando sulla destinazione del denaro al mantenimento anche dei familiari dei detenuti, v. pag. 21 sentenza impugnata) e tale elemento priva di rilievo la dedotta assenza di stabilità e continuità di ruolo, tenuto, altresì, conto della frequenza dei rapporti e della pluralità degli incontri documentati presso l'esercizio commerciale dell'NO e, soprattutto, delle cautele utilizzate per discutere riservatamente, che logicamente rimandano a contenuti illeciti e ad un contesto mafioso, data la posizione apicale dell'NO, come ritenuto in sentenza. 4.2. Analogamente la vicenda del mancato aiuto economico al figlio di IE Di AI, su cui si sofferma particolarmente il ricorso, ha una piana e coerente lettura nelle sentenze di merito, di significato decisamente opposto a quello proposto dal ricorrente, risultando dalle conversazioni intercettate il ferreo rispetto delle logiche mafiose e delle competenze, di cui dimostrava di essere consapevole anche lo stesso detenuto Di AI LÒ, condannato per associazione mafiosa per appartenenza alla famiglia mafiosa del mandamento di Resuttana, tanto da far recapitare un messaggio all'NT per ribadirgli che non era tenuto a provvedere al suo mantenimento. Il ricorrente riteneva, infatti, che il mantenimento spettasse alle persone con le quali "camminava" il Di AI;
perciò, non si riteneva obbligato a garantirgli il sostentamento, a differenza di quanto pensava il padre del detenuto, Di AI IE, in ragione della sua posizione nella famiglia della CE e del rapporto di parentela esistente. Pertanto, contrariamente all'assunto difensivo e come correttamente ritenuto in sentenza, la vicenda conferma ulteriormente il ruolo ascritto al ricorrente, escludendo la natura solidaristica o amicale delle dazioni di danaro ai detenuti, da iscrivere, invece, nel codice di condotta dell'associazione mafiosa 12 secondo il quale grava sull'associazione l'obbligo di provvedere al sostegno economico degli associati e delle loro famiglie per compensare i meriti acquisiti e, al contempo, garantirsene per il futuro riconoscenza, fedeltà e omertà. A fronte dell'eloquenza dei colloqui intercettati coerentemente i giudici di merito hanno ritenuto irrilevante il mancato rinvenimento della cassa o la dichiarata indisponibilità di fondi. 4.3. Ugualmente riduttiva è la lettura proposta nel ricorso circa il ruolo del ricorrente in relazione all'intervento spiegato nella controversia tra il LA e il De MO ed altri, trascurando l'accento posto dai giudici di merito sulla rilevanza dei colloqui intercettati (pag. da 23 a 25 sentenza impugnata), dai quali emergeva il ruolo di mediatore e la considerazione di cui godeva il ricorrente tra i sodali, al punto che il LA era disposto a rispettare, sebbene a malincuore, la soluzione imposta dal ricorrente che gli assicurava protezione "dentro la zona nostra", significativamente utilizzando il plurale ("Se tu domani vuoi vendere sempre macchine problemi qua non ce n'è perché qua noialtri siamo...da noialtri dentro la nostra zona"). La circostanza che fosse stato richiesto l'intervento di un altro mafioso con il quale il ricorrente aveva interloquito e la consapevolezza del De CA che la decisione del ricorrente mirava a proteggere il LA dalle pretese di soggetti definiti "leoni", ai quali il ricorrente aveva imposto di trattare il LA come se fosse lui e, quindi, di rispettarlo (Gli ho detto: "vedi che devi fare finta che sono io") sono state coerentemente valorizzate al pari del linguaggio utilizzato dal ricorrente quali elementi dimostrativi della posizione qualificata di intraneo, di conoscitore e garante degli equilibri e delle competenze territoriali, riconosciuta dai sodali e anche all'esterno. Pari rilievo è stato attribuito alle considerazioni del De CA sul comportamento del LA, criticato perché avrebbe dovuto rimettere subito la questione nelle mani del ricorrente, che avrebbe fatto valere la sua autorevolezza, in tal modo confermandone la posizione di rilievo e la capacità di mediare e di evitare contrasti con il De MO, genero di Lo TI TO, condannato per associazione mafiosa. Alla luce di tutte le circostanze di fatto e dei comportamenti illustrati deve ritenersi corretta la valutazione dei giudici di merito sulla partecipazione associativa del ricorrente per l'essenzialità e la stabilità del ruolo fiduciario e dinamico svolto e del contributo rilevante offerto per il mantenimento e il rafforzamento dell'associazione nonché per l'assoluta affidabilità riconosciutagli dai vertici del sodalizio. 4.4. Parimenti inammissibile è l'ultimo motivo relativo all'aggravante speciale di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen., comune agli altri ricorrenti. 13 Il motivo è generico e manifestamente infondato a fronte dell'ampia motivazione resa sia con riferimento all'orientamento giurisprudenziale sul punto, sia alle risultanze probatorie che consentono di ritenere che i ricorrenti avessero consapevolezza della disponibilità di armi e di strumenti atti ad offendere (come catene, materie esplodenti), necessari per porre in essere estorsioni, come emerso dalle intercettazioni (pag. 26-28). È noto che la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa (Sez. 2, n. 50714 del 7/11/2019, Caputo, Rv. 278010), sicché neppure l'ignoranza colpevole in ordine alla disponibilità di armi in capo all'associazione esclude la configurabilità dell'aggravante. Con specifico riguardo alle cosiddette "mafie storiche", la giurisprudenza ha ritenuto che la stabile dotazione di armi costituisca un fatto notorio non ignorabile, proprio perché la disponibilità di armi rappresenta un elemento caratterizzante di tali particolari tipologie di associazioni criminali (con riguardo all'associazione denominata "cosa nostra" v. Sez.1, n. 13008 del 28/9/1998, Bruno, Rv. 211901; con riguardo alla "ndrangheta" Sez. 1, n. 44704 del 5/15/2015, lana, Rv. 265254; Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 267511). Tale orientamento è contestato dalla difesa, ma la Corte di appello non si è sottratta al confronto e ha reso una motivazione completa, senza rifugiarsi nel notorio carattere armato di un'associazione mafiosa aderente a Cosa Nostra, come nel caso di specie, e, dopo aver ribadito che l'aggravante ha natura oggettiva nel senso che la disponibilità di armi va riferita all'associazione e non ai singoli associati che ne abbiano il possesso, ferma restando la necessità che il singolo associato ne abbia consapevolezza o quantomeno l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa, ha precisato che, pur senza giungere a ritenere sufficiente la mera presunzione per estendere l'aggravante a tutti gli associati, che indubbiamente accresce in ciascuno di essi il potere di intimidazione di cui si avvale l'associazione, la prova della consapevolezza non deve essere intesa come prova della effettiva conoscenza della disponibilità di armi, ma deve essere ragionevolmente desumibile da fatti e comportamenti di univoco significato logico empirico, come verificatosi nel caso di specie, essendo emerso dalle conversazioni intercettate che i ricorrenti sapevano della circolazione di armi e della disponibilità di materiale esplodente necessario per compiere atti di intimidazione, del cui effettivo impiego si ha riscontro nei vari reati fine contestati. A tal fine è stato attribuito particolare rilievo al colloquio tra De CA e ON, riportato in sentenza (pag. 28-29), di cui i ricorrenti propongono una 14 diversa lettura, preclusa in questa sede in assenza di travisamenti o di palese contrasto con il contenuto del colloquio come interpretato dai giudici di merito, che lo hanno logicamente ritenuto eloquente e dimostrativo della riferibilità delle armi all'associazione, in quanto dallo stesso emerge sia la consistenza della dotazione (4 pistole e 1 fucile a pompa), sia la delicatezza del ruolo di custode e del luogo di occultamento, sia la necessità di averle a disposizione, sempre cariche, all'occorrenza per chiunque ne abbia necessità ("si devono prendere subito se uno ha bisogno, hai capito?"), ma, soprattutto, la precisazione dello ON sulla titolarità delle armi, non esclusiva del De CA, ma riferibile all'associazione ("Noialtri, abbiamo in comunità"), ritenuta una conferma che si trattasse di circostanza nota ai sodali. Non minore rilievo è stato attribuito all'affermazione del De CA, che alla richiesta dello ON di dargli un'arma, aveva significativamente replicato "E poi li tieni tu?", ritenuta una riprova della responsabilità di custodire le armi a disposizione della famiglia. Ne deriva la corretta valutazione dei giudici di merito, che, senza ricorrere ad alcun automatismo, hanno ritenuto sussistente l'aggravante, essendo stata riscontrata l'effettiva disponibilità delle armi e l'uso delle stesse per il conseguimento delle finalità dell'associazione nonché la conoscenza della circostanza da parte dei sodali in ragione dei rapporti accertati e della stretta sinergia operativa tra i partecipi. 5. Inammissibile è anche il ricorso proposto nell'interesse di NO OR per genericità dei motivi, meramente reiterativi e solo formalmente diretti a dedurre il vizio di motivazione, in realtà, mirati a denunciare l'erronea valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione dei fatti, in tal modo finendo per sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in questa sede, specie a fronte di una motivazione esaustiva e puntuale. La contestazione difensiva si concentra sul ruolo apicale attribuito al ricorrente, che dovrebbe escludersi per mancanza di elementi dimostrativi dell'esercizio di poteri direttivi. La prospettazione è stata già respinta con valutazione conforme dai giudici di merito, che, oltre a dare atto della risalente militanza dell'NO nella stessa associazione sino al 2006- il ricorrente risulta infatti, già condannato per 416-bis cod. pen. e scarcerato il 28 novembre 2015- e della posizione di rilievo ricoperta sin dal 2004 al fianco dell'allora capo mandamento della CE, Di Napoli IE, che condivideva con lui la decisione di affidare al NI la gestione della famiglia RU, hanno sottolineato la perdurante appartenenza e l'ascesa criminale del ricorrente, che ha sempre interagito con capi ed esponenti di rilievo delle famiglie mafiose come il NI ed il SS con i quali si incontrava, violando le prescrizioni della misura di prevenzione cui era sottoposto sino al 30 15 novembre 2019 (v. pag. 103 sentenza di primo grado) presso la sua rivendita di moto, destinata ad incontri con i sodali ed anche con numerosi esponenti di rilievo delle famiglie mafiose di altri mandamenti (v. pag. 33 e 34 sentenza impugnata). Incontri solo in apparenza occasionali, invece, assistiti da particolare riservatezza, attestata dalle cautele adottate, dallo spessore criminale degli interlocutori e dai pretesti utilizzati per giustificarli (come ad esempio la consegna di pezzi di ricambio, poi non consegnati al Di PP o la contestazione al De CA di essersi recato al negozio in macchina anziché con la moto), ritenuti dimostrativi dell'utilizzo strumentale e di copertura dell'attività commerciale, nuovamente prospettata nel ricorso a sostegno della causale lecita degli incontri, ma palesemente smentita dai colloqui intercettati e dalla circostanza che nessun sodale era effettivamente interessato ad acquisti di moto o pezzi di ricambio. Emblematico è il colloquio, riportato in sentenza (pag. 33), in cui il ricorrente spavaldamente affermava di non temere che le telecamere riprendessero la presenza di pregiudicati presso il suo negozio, trattandosi di suoi vecchi clienti, gravati come lui da precedenti, sicché la presenza di pregiudicati sostanzialmente schermava il vero motivo degli incontri: tuttavia, non rinunciava alla prudenza, desumibile dalle precauzioni e dalle procedure di sicurezza utilizzate dagli interlocutori, consistenti nel lasciare i cellulari o discutere passeggiando. Pur sussistendo l'errore segnalato dalla difesa relativo alla distanza temporale intercorsa tra la scarcerazione del ricorrente e l'incontro con il NI del 4 aprile 2017, lo stesso non incide né elide l'importanza dell'incontro monitorato ed avvenuto su richiesta del ricorrente, veicolata dal SS, capo famiglia della CE (v. pag. 60 sentenza di primo grado), e accettata dal NI, che aveva fissato il luogo dell'incontro nel territorio di RU, predisponendo idonee misure di sicurezza. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, la rilevanza dell'incontro è stata correttamente ricondotta ai ruoli apicali dei soggetti coinvolti ed all'evidente riconoscimento della posizione e del prestigio dell'NO, nonostante i rischi correlati alla sottoposizione alla sorveglianza speciale;
né va trascurato che, come già detto, sin dal 2004 il ricorrente conosceva il ruolo apicale del NI in forza dell'investitura ricevuta dall'allora capo mandamento della CE con il quale aveva condiviso l'esigenza di avere il controllo sulla famiglia mafiosa di RU, tanto da affermare "Noi tutte cose dobbiamo sapere" (pag. 7 sentenza di primo grado). Proprio la presenza di due famiglie mafiose nello stesso mandamento ed il collegamento esistente tra loro privano di rilievo la censura difensiva, non essendovi contraddizione nella ricostruzione dei giudici di merito, secondo la quale il ricorrente assunse il ruolo di reggente dell'intero mandamento della CE dopo l'arresto del NI il 1° febbraio 2018, in quanto dopo tale emergenza lo 16 sostituì al vertice della famiglia RU ed in tale veste intervenne a definire la vicenda del bar Oasi, poiché a lui, nella qualità di capo mandamento della CE, si era rivolto il titolare del bar dopo le pretese del De CA e dello ON, convocati e redarguiti dal ricorrente, che aveva imposto la soluzione della vicenda. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la posizione apicale attribuitagli è stata fondata su una pluralità di elementi e non sull'unico episodio appena citato, nel quale era stato decisivo il suo intervento. I giudici hanno, infatti, valorizzato: a) i colloqui intercettati, che dimostrano che alle sue direttive si attenevano i sodali, appartenenti alla famiglia mafiosa RU, per le attività estorsive da compiere e che in lui confidavano dopo l'arresto del Di PP il 17 luglio 2019, attendendone le determinazioni;
b) i frequenti incontri con esponenti mafiosi, anche di vertice, di altri mandamenti, significativamente intensificatisi dopo l'arresto di SS Giovanni il 22 maggio 2018 (v. pag.106 sentenza di primo grado) e dimostrativi del riconoscimento esterno della posizione di vertice assunta;
c) la gestione del sostegno economico ai detenuti e alle loro famiglie, dando disposizioni, anche sulle somme da elargire, all'NT, che aveva svolto lo stesso ruolo durante la gestione del SS;
d) le dichiarazioni dei collaboratori ON e LE, rispettivamente a capo dei mandamenti mafiosi di Misilmeri-Belmonte Mezzagno e LA, fonti qualificate e attendibili, che lo avevano conosciuto come "uomo d'onore" e avevano riferito di esperienze dirette, dimostrative della posizione apicale dell'Alfa no. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, è stata rimarcata la sostanziale convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori sul ruolo di vertice del ricorrente, atteso che il LE si era rivolto all'NO, su indicazione del ON, in quanto dotato di potere decisionale ("perché è lui che decide") ed effettivamente aveva riscontrato la decisività del suo intervento nella questione rimessagli poiché aveva fatto ridurre l'importo del "pizzo" imposto ad un suo amico;
inoltre, quando lo aveva incontrato, l'NO si era rapportato a lui "alla pari", assicurandogli che per ogni necessità su LA si sarebbe rivolto direttamente a lui senza più bisogno di mediazione (v. pag. 37 sentenza impugnata). Anche il ON aveva confermato la posizione apicale dell'NO, diventato uomo d'onore e presentatogli da Mineo Settimo, responsabile del mandamento omonimo, come soggetto titolato e capace di occuparsi del mandamento della CE, effettivamente da lui rappresentato formalmente;
aveva anche riferito del costante raccordo del ricorrente con il Mineo, che aveva visto spesso insieme a RR OR, capo della famiglia mafiosa Pagliarelli, presso la rivendita di moto dell'NO (pag. 36 sentenza impugnata): 17 circostanze, queste, che avevano trovato puntuale conferma nelle videoriprese e nei colloqui intercettati nonché nella posizione sovraordinata rispetto ai sodali. A fronte di tale convergenza e della significatività delle circostanze riferite è stata ritenuta irrilevante la mancata indicazione dell'NO tra i partecipi alle riunioni di vertice del sodalizio, benché la presenza alla riunione del 28 maggio 2018 trovi conferma nel colloquio tra il Di PP e lo ON, successivo al fermo di esponenti di Cosa Nostra eseguito il 4 dicembre 2018, nel corso del quale i due mostravano preoccupazione per l'eventuale coinvolgimento del ricorrente e, al contempo, dimostravano di essere a conoscenza di dettagli riservatissimi, non pubblicati, in particolare, della partecipazione alla riunione di maggio e del luogo in cui si era svolta (pag. 104-105 sentenza di primo grado). Il solido quadro probatorio illustrato giustifica, pertanto, la valutazione dei giudici di merito sulla posizione apicale del ricorrente, non contraddetta dalla circostanza che le estorsioni contestate ai capi da 6) a 12) si erano verificate sotto la gestione del NI, tenuto conto della compresenza nello stesso mandamento di famiglie mafiose diverse. 5.2. Anche il secondo motivo sull'aggravante speciale di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen. è inammissibile per le ragioni espresse per la posizione dell'NT, alle quali si rimanda. 5.3. Inammissibile è, infine, l'ultimo motivo per genericità e manifesta infondatezza delle censure a fronte della ampia motivazione resa per giustificare il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena principale e della misura di sicurezza. Il rilievo assorbente attribuito ai precedenti penali, gravi e specifici, del ricorrente rende ragione del diniego delle attenuanti generiche, atteso che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Escluso, pertanto, che al giudice di merito sia imposto di esprimere una valutazione su ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti, ne deriva che queste possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826). Anche il motivo sulla determinazione della pena è inammissibile, risolvendosi la censura in una critica al potere discrezionale del giudice, che lo ha 18 esercitato in modo non arbitrario né illegittimo, attribuendo rilievo alla gravità della condotta e alla personalità negativa del ricorrente, si ricorda, già condannato per lo stesso reato. Analoga inammissibilità investe il motivo sulla determinazione della misura di sicurezza applicata, invece, ampiamente giustificata dagli indicatori di effettiva ed attuale pericolosità sociale indicati in sentenza ed individuati nel percorso criminale del ricorrente, nella posizione ricoperta all'interno del sodalizio, nella durata dell'affiliazione, nella estensione dei legami con gli altri appartenenti alla cosca o con altri contesti criminali, giustificativi della prognosi di recidiva espressa. 6. Parimenti inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse del De CA. I motivi, reiterativi e meramente oppositivi, si risolvono nel contestare la conforme valutazione espressa dai giudici di merito sulla partecipazione associativa del ricorrente, senza alcun reale confronto con la motivazione resa, riproponendo la tesi dell'amicizia con il Di PP e del rapporto familiare con l'NO quale chiave di lettura della frequentazione e della disponibilità manifestata così da collocare le condotte in contesti meramente privati. Prospettazione riduttiva, questa, smentita dai colloqui intercettati, che, come ritenuto dai giudici di merito, inequivocabilmente collocano le condotte e gli specifici episodi estorsivi contestati al ricorrente in moduli operativi e in una logica tipicamente mafiosi, pienamente condivisa dal ricorrente, pronto ad eseguire le disposizioni del Di PP e consapevole della finalità degli atti intimidatori posti in essere. In tal senso sono emblematici gli episodi indicati in sentenza (pag.43-45) riguardanti una spedizione punitiva da organizzare nei confronti degli autori di una rapina in casa di un parente del Di PP, che va aldilà del rapporto di amicizia, stante la disponibilità del ricorrente a comporre un gruppo di poche persone qualificate per "struppiare" gli autori del fatto, e l'episodio coinvolgente GL SS, titolare di un cantiere al quale esponenti della famiglia mafiosa di Resuttana intendevano imporre una ditta per la costruzione di ponteggi con comportamento ritenuto dal ricorrente violativo delle regole di competenza e di ripartizione territoriale, tanto da censurarlo aspramente parlando con il Di PP ("Quelli di Resuttana sono andati là sopra e gli sono andati a dire"..."Perché tu non ti puoi permettere di fare un discorso di questo con chi sta a posto!" "Perché questi non lo possono fare io gli mangerei il cuore! Ci andrei e strapperei il cuore! Ma come ti permetti?") e determinandone l'intervento; il Di PP, infatti, si sarebbe recato presso un esponente della famiglia mafiosa di Resuttana per risolvere la questione. Il particolare rilievo correttamente attribuito a detto episodio trova ragione nelle esplicite 19 affermazioni del ricorrente, dimostrative del pieno inserimento nel sodalizio e della condivisione delle logiche mafiose. Analogo rilievo risulta attribuito ai rapporti con l'NO, reggente della famiglia della CE, con il quale il ricorrente interagiva, incontrandolo presso la rivendita di moto, adottando le necessarie precauzioni (lasciare il telefono all'esterno), ricevendone incarichi (veicolandone i messaggi e portargli la risposta) e riconoscendolo come capo mandamento e attendendone le disposizioni dopo l'arresto del Di PP. Ma, come già detto, sono soprattutto i colloqui intercettati a provarne la partecipazione e l'intraneità, collocandolo al fianco del Di PP ed al servizio del gruppo, disponibile e pronto ad eseguirne le disposizioni e a compiere atti intimidatori e violenti per eseguire estorsioni nell'interesse del gruppo, del quale conosce e riconosce struttura gerarchica e capi (NI e poi NO, dopo l'arresto del primo). Significativo dell'essenziale ruolo esecutivo svolto per il gruppo è il colloquio del 19 settembre 2017 con il Di PP, al quale illustrava i problemi che gli creava il LA, definito poco capace di applicare "colla" e "bruciare macchine ", valorizzato per l'ammissione del proprio ruolo attivo e, al contempo, per la contestuale dimostrazione della chiara capacità di distinguere questioni private da quelle di interesse del sodalizio. Altrettanto significativo è il coinvolgimento nella vicenda del bar Oasi (v. pag. 46 sentenza impugnata) per la quale era stato convocato e redarguito dall'NO per non aver adottato cautele nei confronti della vittima, trovando concorde anche il Di PP, che ne criticava i modi troppo espliciti: circostanze che consentono di escludere che la vicenda fosse una ordinaria operazione commerciale, trattandosi, invece, dell'imposizione della fornitura di un tipo di caffè, commercializzato dalla società dei sodali, e della necessità di definizione ("una messa a posto") secondo le decisioni dell'NO. Dimostrativa dello spessore criminale, della carica violenta e della partecipazione associativa del ricorrente è la detenzione delle armi a disposizione del gruppo, risultante dal colloquio con lo ON, riportato in precedenza;
confermative del ruolo attivo nelle estorsioni e nei danneggiamenti sono le ammissioni dello stesso ricorrente, riportate in sentenza ("prendo la bottiglia, entro, gli do fuoco e me ne vado"), e, da ultimo, il riscontro offerto dal rinvenimento in sede di perquisizione contestuale all'esecuzione della ordinanza cautelare di una lista di 31 nomi e di un elenco di attività commerciali (pag. 140 sentenza di primo grado), di cui il ricorso tace. L'affermazione di responsabilità per il reato associativo risulta, quindi, fondata su un compendio probatorio solido e composito e sull'accertato coinvolgimento del ricorrente nei numerosi reati fine contestati, dei quali si dirà, con valutazione corretta ed in linea con il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione a 20 .A un'associazione di tipo mafioso, è essenziale accertare la stabile e organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per la realizzazione dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; Sez. U, del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). Ruolo dinamico, condivisione dei valori su si fonda l'associazione mafiosa e messa a disposizione delle proprie energie per accrescere la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'organizzazione, chiaramente emersi e accertati nel caso di specie. 6.2. Inammissibile, per le ragioni già esposte al punto 4.4. è il motivo relativo all'aggravante speciale per la natura armata dell'associazione, peraltro, limitato a riproporre la tesi della disponibilità delle armi in possesso esclusivo del ricorrente, smentita, come già detto, dal tenore del colloquio intercettato nonché dall'accertato utilizzo di catene, strumenti atti ad offendere e materie esplodenti nei reati contestati. 6.3. Analoga inammissibilità si rileva per i motivi relativi ai reati di cui ai capi 8) e 9), diretti a contestare la natura estorsiva delle condotte, anche in ragione della riqualificazione nel reato di cui all'art. 393 cod. pen. per la vicenda oggetto del capo 8), e la configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso per l'assenza di minacce esplicite e di comportamenti costrittivi nei confronti delle vittime: motivi meramente confutativi e privi di serio confronto con la motivazione resa e con la nettezza delle conversazioni intercettate, che restituiscono un quadro di significato nettamente opposto, nonostante il linguaggio formalmente conciliante e innocuo utilizzato dal concorrente Di PP. 6.3.1. La qualificazione del reato di cui al capo 8) in quello meno grave di ragion fattasi mediante violenza alla persona non priva di rilievo la significatività, anche in chiave associativa, degli elementi che possono trarsi dalla vicenda e dalla gravità della condotta del ricorrente, risultando, anzi, concretamente espressiva della caratura mafiosa del De CA e del Di PP, al quale prestava ausilio per la riscossione di un credito, la cui causale lecita, ritenuta dal primo giudice, non convince i giudici di appello proprio in ragione dell'ossessiva precisazione della causale da parte del Di PP in contrasto con il contesto svelato dai colloqui intercettati e con l'azione intimidatoria organizzata per il ritardo nell'adempimento, che palesemente colloca la vicenda in uno scenario non lecito. A smentire la proposizione riduttiva della difesa è sufficiente avere riguardo alle istruzioni impartite dal Di PP al ricorrente ("gli tiri una pietra nella scala e 21 gli rompi il vetro, ...male che vada, ti porti una catena, l'avvolgi in una pezza... e tu per la prossima volta, te l'ho spiegato non andare con il tuo...", v. pag. 48 sentenza impugnata), precisamente eseguite dal De CA, riconosciuto dalla debitrice come persona vista insieme al Di PP e per il ciclomotore utilizzato, corrispondente a quello in suo uso, sicché risulta sterile la contestazione difensiva sull'assenza di minacce e di modalità intimidatorie. Inoltre, correttamente i giudici di appello hanno rimarcato la falsità della reazione distaccata e ostentatamente cortese del Di PP alle reazioni della debitrice, essendo stato lui il mandante dell'azione ritorsiva ed il ricorrente il fido esecutore delle sue direttive, non essendo addetto al recupero crediti, ma a sanzionare il ritardo nell'adempimento e il comportamento scorretto della debitrice. Analogamente corretta è la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, ravvisato per le modalità con le quali la pretesa creditoria fu fatta valere, idonee a generare nella vittima il timore di sempre più gravi ritorsioni, concretamente dimostrando e non solo evocando il potere di intimidazione dell'associazione mafiosa cui appartiene il creditore. 6.3.2. Anche per l'episodio di cui al capo 9) la difesa reitera censure già motivatamente disattese in sentenza, insistendo nella lettura riduttiva del materiale probatorio, la cui prospettata insufficienza è palesemente smentita dalla chiarezza dei colloqui intercettati e dalla ricostruzione logica resa in sentenza. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, non è affatto congetturale la natura estorsiva della rappresaglia posta in essere nei confronti del SC per costringerlo ad abbandonare il terreno, confiscato alla mafia e occupato abusivamente. Il Di PP, infatti, affermava di aver discusso con la vittima e avendo constatato che, anzi, aveva esteso l'attività, progettava un'azione punitiva ("Ma allora, non hai capito niente? Di qua te ne puoi andare, ho detto: Ma che è? Ora ti faccio vedere io, tu fai, fai...", v. pag. 89 sentenza di primo grado), istruendo il De CA, mostrandogli i luoghi, avvertendolo della presenza dei cavalli nelle baracche da incendiare e indicandogli le precise modalità da adottare per appiccare il fuoco, puntualmente verificate dai Vigli del Fuoco intervenuti (v. pag. 52-53 sentenza impugnata). Alla luce di tali elementi e dell'esito positivo dell'azione intimidatoria, la Corte di appello al pari del primo giudice ha escluso di poter qualificare il fatto nell'ipotesi meno grave invocata dalla difesa, sia perché l'incendio fu il mezzo per ottenere il risultato, sia perché nessun rilievo può attribuirsi alla negazione della vittima, invece, ritenuta in linea con l'atteggiamento omertoso delle vittime di mafia nel contesto territoriale in esame, significativamente espressa dalla posizione rassegnata della vittima ("ormai sono destinato che me ne devo 22 andare") e ancor di più dall'eloquente commento dell'interlocutore ("Che ci avresti pensato prima.., e la testa....là non ci saresti arrivato"). Quanto all'ingiustizia del profitto, correttamente individuata nell'obiettivo della cosca di rientrare in possesso di un bene confiscato alla stessa associazione, la censura è generica, limitandosi ad opporre la natura congetturale dello scopo dell'azione intimidatoria. E', infine, incontestabile la coerenza argomentativa su cui si fonda la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, anche in questo episodio ravvisabile per le modalità violente e prevaricanti, per le materie esplodenti utilizzate e per la provenienza dell'intimidazione da appartenenti all'associazione mafiosa egemone sul territorio, pacificamente avvertita dalla vittima, che, pur denunciando il fatto, aveva negato ogni intimidazione, ma liberato il terreno, in tal modo piegandosi alla pretesa del Di PP, esponente di livello della famiglia mafiosa RU, concretamente realizzata dal ricorrente. Non meno rilevante, per identiche modalità e dinamiche mafiose, la vicenda oggetto del capo 12) benché oggetto di pronuncia assolutoria, trattandosi di un'azione ritorsiva da realizzare appiccando il fuoco ad una concessionaria, su disposizione del Di FL, per fare una cortesia al GL ("gli devono fare uno sfregio? Va bene, ora questa settimana lo facciamo") 7. Stessa sorte ha il ricorso proposto nell'interesse del Di PP. I motivi con i quali si contesta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato associativo sono generici, aspecifici e meramente oppositivi, limitandosi il ricorso a sostenere l'insufficienza del materiale probatorio e l'ambiguità dei colloqui intercettati, idonei a provare, al più, la contiguità ed una generica disponibilità nei confronti del NI, ma non la partecipazione. Prospettazione riduttiva e insostenibile a fronte della consistenza degli elementi valorizzati dai giudici di merito, della chiarezza dei colloqui intercettati, del dinamismo del ricorrente, apprezzato dai vertici, dai sodali e da terzi, che a lui si rivolgevano per la soluzione di controversie o problemi personali in ragione del ruolo e dell'autorevolezza criminale riconosciutegli. Né va trascurato che il presente giudizio ha ad oggetto solo la perdurante partecipazione mafiosa del ricorrente, in quanto già condannato in altro procedimento (n.757/2021) con sentenza non definitiva per partecipazione alla stessa associazione con lo stesso ruolo (famiglia mafiosa di RU con a capo il NI, del quale eseguiva le direttive nel settore delle estorsioni) dal novembre 2017 al giugno 2019, sicché il primo giudice ha rilevato la sovrapposizione delle contestazioni e ridimensionato l'addebito dal 18 gennaio al 31 ottobre 2017 e al segmento temporale dall'i. al 17 luglio 2019, data del suo 23 arresto, cui seguiva la conversazione tra i sodali De CA e LA, che molto preoccupati, attendevano le determinazioni dell'NO ("ora vediamo che dice Totò"), individuato come loro punto di riferimento. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito in tale periodo le conversazioni intercettate dimostrano: a) il rapporto fiduciario, subordinato, diretto, ma di deferente rispetto verso il NI, al quale si rivolgeva dandogli del "lei" e dal quale prendeva direttive per coadiuvarlo nelle attività illecite elencate in sentenza (pag. 60) nonché per intermediare, insieme allo ON, e proteggere gli incontri con altri esponenti di vertice di altre famiglie o mandamenti, in particolare con il SS, capo della famiglia della CE, utilizzando protocolli di sicurezza;
b) le cautele utilizzate per assicurare il massimo riserbo o la sicurezza nelle comunicazioni, parlando con il De CA affiancati sugli scooter o lasciando il cellulare lontano dal luogo dell'incontro; c) il riferimento a concetti, dinamiche ed interessi mafiosi in relazione al controllo del territorio e alle estorsioni ai danni di attività commerciali (rilevanti sono i riferimenti ai concetti di "sfregio", "segnali", "avvertimenti", "regali", alla necessità di "rispettare le regole", tipici del codice e del linguaggio mafioso, v. pag. 63 sentenza impugnata); d) il diretto coinvolgimento nelle estorsioni di cui ai capi 6), 9) e 8), riqualificato in 393 cod. pen. aggravato ex 416-bis.1 c.p.; e) l'espresso riferimento agli interessi della associazione, desunto dai colloqui con il SS sui proventi delle estorsioni ("vedi se mi puoi chiudere tu questa storia delle giostre anziché noi altri, perché se no.. noi altri ci andiamo...alla carica", pag. 65-66); dal riferimento ai soldi che "ora ci devono dare a noialtri" i titolari dei punti scommesse o ai versamenti periodici dovuti nelle cadenze tipiche pretese dalle associazioni mafiose nei colloqui con il NI;
f) la necessità di rispettare la ripartizione territoriale e le competenze delle famiglie mafiose operanti sul territorio, emersa nella vicenda dell'imposizione al GL da parte di esponenti della famiglia di Resuttana, di cui si è detto;
g) l'affidamento in lui riposto anche da terzi estranei all'associazione, che ne conoscevano e riconoscevano livello e potere criminale (emblematiche risultano: la richiesta di interessamento per il recupero dello scooter rubato a Chiofalo Davide, pag. 66; la richiesta di intervento su un soggetto con il quale l'interlocutore aveva avuto una accesa discussione e che precisava di essersi rivolto al ricorrente "perché sennò me ne posso pure andare fuori dal rione, ma prendere cristiani fuori dal rione mi secca. Te lo sto dicendo a te perché so che cosa sei e so che tu..."- v. pag. 62-; la richiesta di rintracciare e punire gli autori di una rapina a mano armata commessa ai danni di parenti di OT SI, che non avevano sporto denuncia, e che il ricorrente assicurava di punire -"quando li troviamo li teniamo una settimana a malasieno e pigliano ogni giorno bastonate", "noi altri li 24 scafazziamo con due dita..."- dando disposizioni al De CA di organizzare una spedizione punitiva, coinvolgendo il LA e altri soggetti validi e fidati, pag. 67). Elementi tutti analizzati e valutati in modo coordinato, correttamente ritenuti dimostrativi dell'intraneità del ricorrente, del ruolo dinamico, operativo, fiduciario svolto per l'affermazione e il rafforzamento del potere intimidatorio e di controllo dell'associazione con piena condivisione delle logiche mafiose e senso di appartenenza. 7.2. Per il motivo relativo all'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen. si rimanda alle argomentazioni espresse per gli altri ricorrenti, dovendosi solo aggiungere che per il Di PP la censura trova palese smentita nell'abituale utilizzo, su sua espressa indicazione, nelle spedizioni punitive e nelle azioni ritorsive disposte di strumenti atti ad offendere e di materie esplodenti. 7.3. Anche le censure relative all'estorsione aggravata ai danni di US Randazzo, oggetto del capo 6), sono destituite di ogni fondamento a fronte della completa motivazione resa e del corretto inquadramento della vicenda nel contesto mafioso e nella logica di penetrante controllo territoriale e capillare pretesa economica su ogni attività commerciale e negoziale. La vicenda estorsiva è emblematica, in quanto la vittima venne sollecitata con linguaggio allusivo e di copertura a "fare un regalo a lui", dopo averne rimarcato la mancanza comportamentale ("almeno per educazione") per avere acquistato un terreno con fabbricato nel territorio di competenza dell'associazione senza ritenersi obbligata a versare un contributo: la pretesa, quindi, non aveva alcuna causale se non quella di mettersi in regola e il messaggio fu immediatamente compreso e recepito dalla vittima, indotta quasi a scusarsi per la mancanza ("non perché io sono abituato...sono abituato.. lo so che siete di là, ma sta cosa, siccome fu pubblica perché c'era il cartello vendesi..", v. pag. 69) e a regolarizzare la sua posizione, versando 700 euro, ritirati dal ricorrente. A fronte di tale ricostruzione e della riconosciuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso sin dalla fase cautelare da parte di questa Corte (Sez.2, sentenza n. 16759 del 14 gennaio 2021 in cui si afferma che rileva anche l'utilizzo di un messaggio intimidatorio silente quando l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso), la contestazione difensiva sul punto risulta del tutto ingiustificata. La censura, peraltro, prescinde del tutto dal consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale integra la c.d. "estorsione ambientale" quella particolare forma di estorsione perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che hanno il controllo di un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a 25 condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima (Sez. 2, sentenza n. 19724 del 20/05/2010, Rv. 247117; Sez. 2, sentenza n. 793 del 24/11/2020, dep. 2021, in motivazione). In applicazione di detto principio, deve ritenersi che anche richieste avanzate da un intermediario in termini di apparente cortesia, ma accompagnate da allusioni pur generiche, ma comunque idonee, in un determinato contesto ambientale, ad ingenerare nella vittima il timore di rischi e pericoli inevitabili, in caso di mancata ottemperanza all'invito ricevuto, possono integrare il reato in oggetto (Sez. 2, n. 8262 del 14/01/2021, PG
contro
Bruno). 7.4. A conclusione analoga si perviene per i motivi relativi ai capi 8) e 9) con i quali si contesta nuovamente la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso e la configurabilità del reato di estorsione in danno del SC per le ragioni già espresse per il correo De CA alle quali si rimanda, trattandosi di motivi comuni. 8. Inammissibile è anche il ricorso proposto nell'interesse di ON LÒ per genericità dei motivi, meramente oppositivi e aspecifici, a fronte della motivazione completa resa dalle conformi sentenze di merito e della chiarezza dei colloqui intercettati, genericamente contestata nel ricorso. La tesi riduttiva riproposta nel ricorso, che riconduce le condotte dello ON a meri rapporti di amicizia o a mere cortesie è stata già respinta dai giudici di merito, che hanno dato atto del ruolo fiduciario del ricorrente emerso dalle conversazioni intercettate e dai servizi di osservazione, essendo risultato stabile accompagnatore del NI e addetto alla sicurezza degli incontri;
intermediario per l'organizzazione degli incontri riservati tra il NI e il SS;
a totale disposizione del NI, in rapporto diretto e costante con lui e con abituale ricorso a termini di copertura o pretesti per schermare gli appuntamenti o i luoghi degli incontri;
né vanno trascurati gli incarichi di veicolare messaggi o consegnare somme di denaro, eseguiti su disposizione del NI o del Di PP. Provati sono anche i frequenti rapporti con gli altri appartenenti alla famiglia mafiosa di RU come l'NO, il Di PP e il De CA con i quali si raccordava per collaborare anche in attività estorsive. Particolarmente rilevante in chiave associativa è stata ritenuta la vicenda del bar Oasi, della quale si è già detto trattando le posizioni dei coimputati, dimostrativa del ruolo decisivo dell'NO e delle modalità utilizzate, tipicamente intimidatorie e mafiose, per imporre al titolare del bar l'acquisto di caffè commercializzato dalla loro società, benché di non buona qualità, imponendogli di miscelarlo con altro tipo. Per sua stessa ammissione, il ricorrente si era già recato dal titolare per tentare di persuaderlo e convincerlo, ma non era disposto 26 a tornarci da solo, consapevole della maggiore pressione ed efficacia dell'intervento del gruppo e della necessità di imporre al titolare del bar di mischiare i vari tipi di caffè, nettamente espressiva della determinazione a coartare la volontà della vittima, salvo poi rimettere la soluzione della vicenda all'NO, coinvolto dal titolare dell'esercizio commerciale. SI rilievo è stato attribuito al colloquio con il De CA, avente ad oggetto le armi nella disponibilità di quest'ultimo, ma chiaramente riferibili al gruppo, stante il riferimento alla custodia e alla messa a disposizione del gruppo con pronta consegna a richiesta ("si devono prendere subito se uno ha bisogno") e chiaro riferimento alla necessità di reazioni armate nonché alla circostanza che il ricorrente era a conoscenza del precedente depositario delle armi ("non l'aveva Vicé?"). Non meno rilevante ai fini dell'addebito associativo è stato ritenuto il colloquio con il Di PP del 5 dicembre 2018 (pag. 104-105 sent. primo grado) successivo all'arresto di esponenti di vertice di altri mandamenti dal quale risulta che essi erano a conoscenza di dettagli e informazioni riservate non divulgate dalla stampa sulla riunione del maggio alla quale aveva partecipato anche NO e sul luogo in cui si era svolta. La significatività della fiducia riposta nel ricorrente dal NI, della totale messa a disposizione e dell'attivismo dimostrato nelle attività di protezione degli incontri riservati del capo mandamento con segnalazione di presenze sospette e le vicende appena indicate sono state correttamente ritenute indicative del pieno inserimento nell'associazione mafiosa, del ruolo dinamico svolto e del contributo materiale offerto, funzionale al mantenimento e rafforzamento dell'associazione sul territorio. 8.2. Quanto al motivo sulla aggravante delle armi è sufficiente rinviare alle argomentazioni rese per gli altri ricorrenti. 8.3. Inammissibile per assoluta genericità, già rilevata in sentenza in relazione al motivo di appello (pag. 83), è il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena inflitta. Il diniego delle attenuanti generiche risulta giustificato dal rilievo assorbente attribuito alla gravità della condotta ed alla mancanza di elementi favorevoli da apprezzare e la pena inflitta dal primo giudice, determinata nel minimo edittale, è stata ritenuta equa ed insuscettibile di ridimensionamento, con motivazione conforme ai principi affermati da questa Corte, secondo i quali nel giudizio di cassazione è, comunque, inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). 27 9. Per le ragioni esposte i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro ciascuno nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalle parti civili costituite, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna in solido gli imputati al pagamento delle spese del grado in favore delle parti civili costituite, che liquida per ciascuna euro 2.300 oltre accessori di legge. Così deciso, 26 giugno 2024 •
udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo;
udite le conclusioni del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori delle parti civili, avv. D'Amico Felicia in sostituzione dell'avv. RE AL per l'Associazione NO TO, avv. Valerio D'Antoni per Federazione delle Associazioni Antiracket Antiusura Italiane;
avv. AN Cutraro per Centro Studi ed Iniziative Culturali IO La TO nonché, in qualità di sostituto processuale dell'avv. Ettore Barcellona per Sicindustria, dell'avv. Maria LU RT per Cooperativa sociale Antiracket Antiusura Solidaria, dell'avv. Penale Sent. Sez. 6 Num. 32471 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 26/06/2024 ST Maria TO per Associazione Antiracket S.O.S. Impresa Sicilia A.S.P:, dell'avv. Gaetano Fabio Lanfranca per EN MO e per Confcommercio MO, che hanno concluso per l'inammissibilità o per il rigetto dei ricorsi e la liquidazione delle spese come da note depositate;
uditi i difensori, avv. Rubino NO in sostituzione dell'avv. Giovanni Castronovo per NT AM, avv. NO e ET Rubino per NO OR, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di MO ha confermato la sentenza emessa il 22 novembre 2021 all'esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. presso il Tribunale di MO nei confronti, tra gli altri, di NT AM, NO OR, De CA GE, Di PP AN e ON LÒ, dichiarati responsabili del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per avere l'NO, in posizione apicale, gli altri come partecipi, fatto parte, in periodi diversi, del mandamento della CE, articolazione dell'associazione mafiosa armata "Cosa Nostra" e partecipato alle attività illecite, in particolare, a numerose estorsioni aggravate dal metodo e dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito NO OR aveva assunto il ruolo di reggente della famiglia mafiosa RU e del mandamento della CE dall'I. febbraio 2018, dopo l'arresto di NI Giovanni, deceduto in carcere nel febbraio 2020, provvedendo a dirigere e gestire le attività illecite nel mandamento, principalmente le attività estorsive, con imposizione capillare del "pizzo", avvalendosi della collaborazione del Di PP e dei soldati De CA GE e LA NC, incaricati di eseguire incendi e danneggiamenti;
NT AM, appartenente alla famiglia mafiosa della CE, aveva continuato a provvedere, come già avvenuto durante la gestione di SS Giovanni, al mantenimento dei detenuti e delle loro famiglie anche durante la reggenza dell'NO, mentre De CA GE e ON LÒ avevano assicurato lo scambio di informazioni ed il costante collegamento con gli associati, offrendo supporto logistico e assistenza per riunioni riservate tra i vertici del mandamento ed altri esponenti mafiosi. L'affermazione di responsabilità è stata fondata sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali e dei servizi di osservazione, che avevano offerto riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia TI e LE circa il ruolo apicale dell'NO e la continuità operativa dell'associazione. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati. 2. Il difensore di NT AM articola i seguenti motivi di ricorso. 2 ‘ 2.1. Con il primo motivo eccepisce la violazione degli artt. 495, 603 cod. proc. pen. e 1 e 6 Cedu e 111, comma 3, Cost. per mancata assunzione di prove decisive. E' illegittima l'ordinanza del 26 ottobre 2022 con la quale la Corte di appello ha respinto la richiesta di rinnovazione istruttoria perché la mancata acquisizione della documentazione relativa alla posizione giuridica del ricorrente, al certificato di nascita e all'estratto di matrimonio della sorella di LÒ Di AI, coniugata con il fratello del ricorrente, e al certificato di disoccupazione del ricorrente non ha consentito di provare il legame familiare tra il ricorrente e IE Di AI e di leggere in chiave lecita la richiesta di aiuto economico da questi rivoltagli, ma negata dal ricorrente a causa del suo stato di disoccupazione. Richiamato l'orientamento di legittimità sulla ammissibilità della rinnovazione istruttoria nel giudizio abbreviato di appello, non era preclusa l'assunzione di prove nuove per chiarire dati travisati dal primo giudice. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 416-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione. La Corte di appello ha desunto in modo automatico l'intraneità del ricorrente dalla mafiosità del SS, riconosciuto reggente della famiglia mafiosa della CE, e dai rapporti di frequentazione con l'NO e il Di AI, senza dimostrare l'effettivo contributo prestato dal ricorrente alla realizzazione del programma associativo, in quanto il ruolo assegnatogli si ricaverebbe solo da alcune conversazioni intercettate nelle quali l'NT viene indicato come addetto al sostegno dei sodali detenuti. A tali colloqui è stato attribuito un significato distorto, anche in considerazione del sostegno fornito solo all'amico Giovanni SS e non al Di AI;
manca la prova dell'aiuto ai detenuti della famiglia mafiosa e si ribadisce che il sostegno offerto al SS fu un atto di liberalità del tutto estraneo a logiche mafiose, come emerge dal colloquio in carcere tra il SS e la moglie, sicché è errato il sillogismo operato in sentenza, non risultando dai dialoghi intercettati la detenzione della cassa. Nessun rilievo può attribuirsi all'incontro dell'8 giugno 2018 nel corso del quale il ricorrente consegnò un sacchetto alla moglie del SS, contenente un paio di scarpe per il detenuto e non denaro;
andava, invece, attribuito rilievo al colloquio tra il ricorrente e la moglie, dimostrativo del mancato aiuto offerto al Di AI, a differenza di quanto ritenuto in sentenza, e confermato nel colloquio tra il ricorrente e la moglie del Di AI, alla quale ribadiva di non avere disponibilità. Anche relativamente al ruolo attribuito al ricorrente nella controversia tra LA NC e De MO GE non vi è alcuna prova;
le vicende emerse nel corso delle indagini sono normali episodi di vita quotidiana e non risulta dimostrato il ruolo stabile e il contributo offerto dal ricorrente per ritenerne integrata la 3 ;) partecipazione associativa secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, riportato nel ricorso. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'aggravante speciale di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen. La Corte di appello si è limitata a riprodurre la motivazione del primo giudice in assenza di un idoneo quadro probatorio, non ritenendosi sufficiente il dato notorio né la mera disponibilità di armi da parte di un singolo associato, atteso che l'aggravante è ascrivibile al partecipe che abbia avuto conoscenza o ignorato per colpa la disponibilità di armi da parte dell'associazione, circostanze non verificate né spiegate per il ricorrente. 3. Per NO OR il difensore deduce i seguenti motivi. 3.1. Con il primo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato associativo aggravato per inadeguata valutazione delle deduzioni difensive e delle emergenze investigative a favore del ricorrente, non essendo provato il ruolo apicale e la presenza in qualità di capo famiglia e capo mandamento a riunioni mafiose. La motivazione è palesemente illogica nella parte in cui valorizza l'incontro del 4 aprile 2017 tra il ricorrente e il NI appena pochi giorni dopo la scarcerazione, invece, avvenuta due anni prima, senza motivare sulla rilevanza attribuita all'incontro; mancano riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori e al concreto esercizio di poteri direttivi. È contraddittoria la motivazione nella parte in cui ammette il significato non univoco dei colloqui intercettati e delle dichiarazioni dei collaboratori, ma poi perviene ad un giudizio di condanna, che contrasta con elementi emergenti dagli atti, non valutati. Ed infatti, il ruolo di capo mandamento attribuito al ricorrente dal 1° febbraio 2018 contrasta con le dichiarazioni dei collaboratori sulla perdurante posizione apicale del NI;
con la mancata partecipazione al summit del 28 maggio 2018 e ad altre riunioni tenutesi in quel periodo nonché con le generiche e non riscontrate dichiarazioni dei collaboratori, riportate nel ricorso (pag.10). Apparente e illogica è la motivazione sul ruolo attivo e direttivo del ricorrente, atteso che i reati fine contestati dal capo 6 al capo 12 sono tutte estorsioni precedenti alla presunta gestione NO, difficilmente conciliabili con la posizione apicale attribuitagli solo in forza di un unico isolato episodio, quello del bar Oasi, e della precedente condanna per il reato associativo, senza minimamente argomentare sul ruolo in concreto svolto dal ricorrente;
nessun rilievo può essere attribuito a tal fine alla conversazione tra il Di PP e lo ON perché la partecipazione del ricorrente al summit del 29 maggio 2018 è smentita dal collaboratore di giustizia LE né risulta dagli atti la partecipazione ad altre riunioni di mafia, tali non potendo ritenersi gli incontri 4 k ,f con altri pregiudicati, avvenuti presso la rivendita di motocicli del ricorrente in pieno giorno, in una pubblica via e senza conoscere il contenuto dei colloqui, illogicamente valorizzando la preoccupazione per la presenza di telecamere, omettendo di valutare le dichiarazioni spontanee rese dal ricorrente sull'attività commerciale svolta. La Corte di appello ha reso una motivazione apparente e apodittica sul ruolo organizzativo e direttivo delle attività estorsive, limitandosi a valorizzare, a fronte del vuoto probatorio, pochi episodi marginali, i servizi di osservazione e i contatti con altri pregiudicati, trascurando che i collaboratori non avevano indicato il ricorrente tra i capi del mandamento, come risulta dalle dichiarazioni del ON allegate al ricorso. 3.2. Con il secondo motivo si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione sull'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416- bis cod. pen. La Corte di appello ha reso una motivazione generica, atteso che i reati fine commessi con uso di armi risalgono ad epoca precedente alla presunta assunzione del ruolo direttivo e la riferibilità al sodalizio delle armi di cui discute il De CA in una conversazione intercettata è fondata su una asserzione. 3.3. Con l'ultimo motivo si deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche solo in ragione dei precedenti penali e allo scostamento della pena dal minimo edittale e alla durata eccessiva della accessoria della libertà vigilata, superiore al minimo di cui all'art. 228 cod. pen. 4. Nell'interesse di De CA GE i difensori hanno formulato i seguenti motivi. 4.1. Con il primo motivo denunciano la violazione degli artt. 266, 267 e 268 cod. proc. pen. e la conseguente inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali captate in base al decreto n. 1573/2017 RIT mediante inoculazione del trojan nel cellulare del Di PP. Si evidenzia che con detto decreto il G.i.p. aveva autorizzato esclusivamente l'intercettazione delle comunicazioni telematiche, ma non le conversazioni tra presenti avvenute nei pressi del cellulare, con conseguente inutilizzabilità delle stesse, che costituiscono il nucleo fondamentale dell'accusa. L'eccezione, già posta al primo giudice, era stata rigettata per l'esistenza di un decreto gemello n. 1574/2017 RIT, che autorizzava le intercettazioni ambientali ed aveva stessa data di richiesta e di autorizzazione, data di inizio e fine operazioni ed era riportato nell'elenco dei decreti di cui all'informativa del 3 dicembre 2018 della squadra Mobile della Questura di MO e nessun rilievo poteva collegarsi al fatto che tutte le conversazioni tra presenti fossero state intercettate in base al decreto n 1573/2017, trattandosi di mero errore materiale. L'analoga valutazione espressa dalla Corte di appello non supera il fatto che il decreto n. 1573/2017 non autorizzava l'intercettazione di conversazioni tra presenti e che tra gli allegati non è presente l'altro decreto. 4.2. Con il secondo motivo deducono l'erronea applicazione dell'art. 416- bis cod. pen. e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello desunto la partecipazione associativa del ricorrente dalla asserita commissione di reati fine, invece, riguardanti vicende che si collocano nell'ambito privato e personale del ricorrente e dell'amico Di PP, come si ricava anche dalla riqualificazione dell'estorsione ai danni della Caravello nel reato di ragion fattasi per l'esistenza di un credito lecito vantato dal Di PP;
gli stessi giudici di appello danno atto dell'amicizia esistente tra il ricorrente e il Di PP e in tale ottica deve leggersi la disponibilità del ricorrente. Il compendio probatorio è insufficiente e presenta un ulteriore elemento critico, avendo il primo giudice collocato la partecipazione associativa del ricorrente nell'agosto 2017, anziché nel dicembre 2014, senza però agganciarla ad alcun apporto concreto al sodalizio. Si segnala che l'affidamento di compiti meramente esecutivi non è indice di intraneità all'associazione al pari dei limitati incontri con l'NO e del contenuto non univoco dei colloqui intercettati, specie a fronte del rapporto di amicizia, anche familiare, che lega il ricorrente all'NO e che fornisce una causale lecita degli incontri presso l'officina dell'NO. 4.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'aggravante delle armi basata su argomentazioni congetturali, non essendo riferibile all'associazione la disponibilità delle armi in possesso esclusivo del ricorrente. 4.4. Con il quarto motivo si denuncia il vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 8) e all'aggravante del metodo mafioso, atteso che dai colloqui intercettati risulta che il Di PP non ebbe un atteggiamento intimidatorio nei confronti della persona offesa né risulta che il ricorrente la minacciò o costrinse in qualche, risultando anzi, l'atteggiamento conciliante del Di PP nei confronti della debitrice. 4.5. Con il quinto motivo si denunciano la violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al capo 9) e all'aggravante del metodo mafioso nonché l'omessa derubricazione dell'estorsione nel reato di danneggiamento mediante incendio. La Corte di appello ha reso una motivazione insufficiente, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa e presumendo l'ingiustizia del profitto, pur non essendo emerso dagli atti di indagine un interesse personale o associativo del Di PP a ottenere che il terreno occupato dal SC, confiscato alla mafia, ritornasse libero;
non vi è prova dell'intimidazione, negata dalla persona offesa, ma superata dalla Corte di appello con riferimento a massime di esperienza e al ,,ti colloquio tra il SC e un interlocutore, che però non menzionava gli 6 imputati né parlava dell'incendio come di un atto ritorsivo, ma si rammaricava di non aver lasciato prima quel terreno occupato abusivamente e di essere stato denunciato per tale reato;
non vi è prova del metodo mafioso, avendo i giudici solo presunto che il SC avesse taciuto le intimidazioni subite poiché non emerge la consapevolezza delle motivazioni dell'incendio e degli autori dello stesso. 5. Il difensore di Di PP AN articola i seguenti motivi, quasi del tutto sovrapponibili a quelli formulati per il De CA. 5.1. Con il primo motivo eccepisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali captate in forza del decreto n. 1573/2917 RIT per le stesse ragioni esposte al punto 4.1. cui si rinvia. 5.2. Con il secondo motivo denuncia la erronea applicazione dell'art. 416- bis cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo 1) ovvero per avere fatto parte dell'articolazione territoriale di RU, fondata sugli esiti delle intercettazioni ambientali dal contenuto ambiguo, sul rapporto subordinato con il NI, su un numero limitato di incontri con il SS e il GL, oggetto di una ricostruzione fumosa e priva di riscontri nonché sulla considerazione di cui godeva da parte di terzi, che a lui si rivolgevano per risolvere alcuni problemi (il furto di uno scooter e la rapina commessa ai danni parenti, non riferibili al contesto associativo o alla zona di competenza dell'associazione), benché si tratti di elementi inidonei ed insufficienti a provare la partecipazione associativa, ma al più la contiguità, la vicinanza e la generica disponibilità nei confronti del NI 5.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'aggravante delle armi per le stesse ragioni esposte al punto 4.3. 5.4. Con il quarto motivo si denunciano vizi della motivazione in relazione al capo 6) dell'imputazione — estorsione aggravata ai danni di US Randazzo, costretto a versare 700 euro in relazione all'acquisto di un terreno con pertinente fabbricato- nonostante l'assenza di minacce da parte del ricorrente e di riferimento alla "messa a posto" da parte della vittima o all'interesse della famiglia di RU a quella dazione. 5.5. Il quinto motivo censura il vizio di motivazione relativo all'aggravante del metodo mafioso per il capo 8), già derubricato nel reato di cui all'art. 393 cod. pen. per le ragioni esposte per il De CA, cui si rimanda. 5.6. Con l'ultimo motivo si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al capo 9) e all'aggravante del metodo mafioso per le ragioni esposte per il De CA. I 6. Il difensore di ON LÒ formula i seguenti rilievi 6.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, il travisamento della prova e il vizio di motivazione in relazione al reato associativo per avere la Corte di appello omesso di svolgere il doveroso vaglio critico del materiale probatorio e alla luce delle censure difensive, limitandosi a richiamare la motivazione del primo giudice senza argomentare da quali elementi ha desunto la partecipazione associativa del ricorrente. Le conversazioni intercettate non hanno un significato chiaro e univoco e non sono riscontrate;
la stessa Corte di appello dà atto del risalente rapporto di amicizia con il NI, ma legge la disponibilità e i rapporti assidui in chiave associativa;
non è offerta la prova del ruolo funzionale di intraneo né la consapevolezza di far parte dell'organizzazione mafiosa. 6.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416- bis cod. pen. contestata genericamente, non provata sia sul piano oggettivo, non essendo dimostrata la disponibilità di armi da parte dei singoli sodali e la riferibilità delle armi al sodalizio, sia sul piano soggettivo, non essendo dimostrata tale consapevolezza nel ricorrente. 6.3. Con il terzo e quarto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi generici, meramente reiterativi e diretti a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio, in particolare, delle conversazioni intercettate, delle quali si sostiene la mancanza di chiarezza e univocità di significato, nonché a svalutare i rapporti tra gli imputati, ricondotti a meri rapporti di amicizia, proponendo una lettura riduttiva delle vicende estorsive, che fa leva sull'atteggiamento conciliante o rassegnato delle persone offese. La lettura selettiva e orientata proposta non è consentita, risultando meramente oppositiva e mirata a sollecitare una revisione delle risultanze probatorie, preclusa in questa sede, specie a fronte di una ricostruzione lineare e completa delle risultanze intercettative, coordinata con gli esiti dei servizi di osservazione, con gli accertati rapporti tra gli imputati e con la ricostruzione storica della operatività dell'associazione mafiosa e delle posizioni apicali avvicendatesi nel tempo, emerse in precedenti indagini e riconosciute in precedenti sentenze. 8 2. Preliminarmente si affronteranno le questioni processuali poste da alcuni ricorrenti. 2.1. Del tutto infondata è la censura proposta dalla difesa dell'NT relativa alla mancata rinnovazione istruttoria ed alla mancata acquisizione di documentazione diretta a provare i rapporti amicali e familiari con il Di AI, alla luce della completa risposta resa in sentenza. In applicazione dei principi affermati da questa Corte in tema di integrazione istruttoria nel giudizio abbreviato di appello, secondo i quali le parti non hanno un diritto alla prova, ma solo la facoltà di sollecitare il potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A. e altro, Rv. 270069), la Corte di appello ha rilevato la tardività e la mancanza di decisività delle prove richieste, ritenendo assolutamente non necessaria ai fini del decidere la produzione documentale offerta. Esclusa, quindi, la denunciata violazione del diritto alla prova, il diniego non risulta irragionevole o ingiustificato, non individuandosi, come si dirà, lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del provvedimento impugnato e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione in appello delle prove richieste. 2.2. Analogamente inammissibile per genericità e totale infondatezza è il motivo, formulato dalla difesa del De CA e del Di PP, relativo alla inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali delle conversazioni del Di PP per mancanza del decreto autorizzativo. L'eccezione è stata già respinta dai giudici di merito in ragione della verificata esistenza di un decreto cd gemello del decreto n. 1573/17, recante numero successivo (1574/2017 RIT), emesso nello stesso giorno dell'altro (5 luglio 2017) con coincidente data di inizio e fine delle operazioni ed inserito nell'elenco dei decreti allegati all'informativa redatta dalla PG. La difesa contesta la motivazione resa, producendo l'elenco degli allegati all'informativa del 3 dicembre 2018, che effettivamente non comprende il RIT in oggetto, ma la discrasia non è dirimente a fronte dell'accertata esistenza del decreto autorizzativo di intercettazioni delle comunicazioni tra presenti e delle precisazioni contenute in sentenza (pag. 40), ove si dà atto che: all'udienza preliminare del 12 novembre 2021 era stato depositato, su richiesta del G.i.p., il RIT n. 1574/17, che autorizzava l'intercettazione telefonica e tra presenti delle conversazioni registrate anche nei pressi del telefono del Di PP;
il decreto era 9 identico per data di emissione, inizio e termine delle operazioni al decreto n. 1573/17 RIT;
erano stati acquisiti i decreti autorizzazione e di proroga, coincidenti con quelli relativi al RIT 1573/17, sicché il G.i.p. aveva escluso ogni violazione di legge e, ricondotta la discordanza ad un mero errore materiale, aveva precisato che laddove era indicato detto decreto con riferimento a conversazioni ambientali doveva, invece, intendersi richiamato il RIT 1574/17; peraltro, il G.i.p. aveva garantito il contradditorio sul punto, rinviando l'udienza e invitando nuovamente le difese a discutere (v. pag. 41 sentenza impugnata e pag. 5 sentenza di primo grado). Va, comunque, rilevato che la Corte di appello ha motivato (pag. 41) anche sulla legittimità dello strumento utilizzato e sull'ampiezza della captazione che esso consente, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo i quali l'intercettazione tramite captatore informatico si configura come "sostanzialmente di natura ambientale" e può "avvenire ovunque, quindi anche all'interno di un domicilio e non solo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, senza dover affrontare i problemi pratici che implica la collocazione di una microspia, evitando agli investigatori anche il rischio di essere scoperti" (Sez. U, n. 26886 del 28/4/2016, Scurato, Rv. 266905-06). In detta sentenza è stato anche precisato che la preventiva individuazione dei luoghi in cui avverranno le comunicazioni tra presenti non è condizione di legittimità dell'intercettazione, in quanto la caratteristica tecnica della captazione tramite virus informatico prescinde dal riferimento al luogo, trattandosi di un'intercettazione ambientale per sua natura "itinerante". In applicazione di tali principi e dell'esistenza di un valido decreto autorizzativo correttamente la Corte di appello ha ritenuto legittimo il ricorso allo strumento di intrusione dinamico, utilizzato nel caso di specie sotto il controllo del giudice, e pienamente utilizzabili tutte le acquisizioni probatorie. 3. Come anticipato, anche i motivi di merito sono inammissibili, risolvendosi le censure nella contestazione del quadro probatorio acquisito a carico di ciascun imputato in base ad una lettura frammentaria ed orientata delle prove, svalutate nella loro significatività e valenza accusatoria, a fronte di una motivazione completa e aderente alle risultanze processuali, valutate in modo unitario e coerente. Peraltro, essendo la motivazione fondata sulle risultanze dei colloqui intercettati, va ribadito che è rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Ne discende che in questa sede è possibile prospettare un'interpretazione del significato di 10 un'intercettazione, diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep.2018, Di Maro, Rv. 272558), il che nella fattispecie non è riscontrabile. 4. Il ricorso dell'NT è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle censure, reiterative e dirette a proporre una lettura alternativa dei colloqui intercettati ed una riduttiva considerazione dei rapporti accertati, confinati in una cornice amicale o parentale, senza un reale confronto con la motivazione resa dai giudici di merito, che, invece, li hanno coerentemente collocati nel contesto associativo svelato dalle indagini. E ciò non in forza di un automatismo collegato alla riconosciuta mafiosità del SS, come si sostiene nel ricorso, ma alla circostanza che la storica amicizia e gli accertati rapporti del ricorrente con SS Giovanni, esponente di vertice e reggente della famiglia mafiosa della CE, contemplano il coinvolgimento del ricorrente in vari episodi di interposizione fittizia - di cui il ricorso tace - per i quali fu tratto in arresto nel settembre 2015, l'immediata ripresa dei rapporti appena scarcerato nell'ottobre 2017, la stabile frequentazione del locale, di cui possedeva la chiave al pari del SS, destinato agli incontri con i sodali e, soprattutto, il sostegno economico assicurato al SS durante la detenzione ed anche ai sodali detenuti. 4.1. I giudici di merito hanno sottolineato che proprio dopo l'arresto del SS e di altri componenti della famiglia della CE il 22 maggio 2018 era emersa l'importanza del ruolo dell'NT ed i colloqui in carcere tra il SS e la moglie avevano confermato il rapporto fiduciario con il ricorrente, depositario di tutte le informazioni e del denaro destinato al detenuto. Il ricorso trascura l'estrema rilevanza, in chiave associativa, dell'affidamento riposto dal SS nel ricorrente, titolato a curare gli affari della famiglia perché informato di ogni questione attinente agli affari dell'associazione (il SS diceva alla moglie di non preoccuparsi-"ci sono un mare di cose, non ti preoccupare... poi piano piano" e di affidarsi al ricorrente, in quanto "sa tutte cose quello perché io gli dicevo tutte cose", pag. 19 sentenza impugnata). Ancora, la difesa svilisce la significatività del ricorso ad un nome di copertura - IC anziché IM, diminutivo di AM con il quale veniva di norma appellato il ricorrente-, mettendone in dubbio la riferibilità all'NT, trascurando, tuttavia, la conferma della corretta identificazione del ricorrente proveniente dal servizio di osservazione svolto il 9 giugno 2018 proprio all'esito del colloquio in carcere nel corso del quale risultava particolarmente significativo il rimprovero del SS alla moglie che, per errore, gli riferiva che il giorno dopo sarebbe andata a cena "da IM" per correggersi subito dopo essere stata 11 ripresa dal marito, dicendo "da IC"-. L'incontro con l'NT veniva monitorato 1'8 giugno 2018 con videoripresa della consegna di un sacchetto, sul cui contenuto solo nel ricorso (non in appello, come indicato a pag. 20 della sentenza impugnata) si prospetta una tesi alternativa, smentita proprio dalla precisazione della moglie del SS nel corso del colloquio intercettato sulla finalità dell'incontro ("vado da IC e ci dico se mi dà questi soldi"). Con argomentazione logica i giudici di merito hanno rimarcato la rilevanza dell'espediente utilizzato per impedire l'identificazione del nominato nel corso dei colloqui in carcere, che non avrebbe avuto ragione di essere, specie per un amico di lunga data come il ricorrente, con il quale vi erano soltanto rapporti leciti e di assoluta normalità, secondo la prospettazione difensiva. Anche con l'avvicendamento dell'NO al vertice del mandamento, il ricorrente aveva mantenuto il ruolo subordinato e attivo nella distribuzione del denaro agli affiliati detenuti (all'affermazione dell'NO: "Si deve pensare per i carcerati", il ricorrente assentiva, accettando le disposizioni sugli importi da corrispondere e concordando sulla destinazione del denaro al mantenimento anche dei familiari dei detenuti, v. pag. 21 sentenza impugnata) e tale elemento priva di rilievo la dedotta assenza di stabilità e continuità di ruolo, tenuto, altresì, conto della frequenza dei rapporti e della pluralità degli incontri documentati presso l'esercizio commerciale dell'NO e, soprattutto, delle cautele utilizzate per discutere riservatamente, che logicamente rimandano a contenuti illeciti e ad un contesto mafioso, data la posizione apicale dell'NO, come ritenuto in sentenza. 4.2. Analogamente la vicenda del mancato aiuto economico al figlio di IE Di AI, su cui si sofferma particolarmente il ricorso, ha una piana e coerente lettura nelle sentenze di merito, di significato decisamente opposto a quello proposto dal ricorrente, risultando dalle conversazioni intercettate il ferreo rispetto delle logiche mafiose e delle competenze, di cui dimostrava di essere consapevole anche lo stesso detenuto Di AI LÒ, condannato per associazione mafiosa per appartenenza alla famiglia mafiosa del mandamento di Resuttana, tanto da far recapitare un messaggio all'NT per ribadirgli che non era tenuto a provvedere al suo mantenimento. Il ricorrente riteneva, infatti, che il mantenimento spettasse alle persone con le quali "camminava" il Di AI;
perciò, non si riteneva obbligato a garantirgli il sostentamento, a differenza di quanto pensava il padre del detenuto, Di AI IE, in ragione della sua posizione nella famiglia della CE e del rapporto di parentela esistente. Pertanto, contrariamente all'assunto difensivo e come correttamente ritenuto in sentenza, la vicenda conferma ulteriormente il ruolo ascritto al ricorrente, escludendo la natura solidaristica o amicale delle dazioni di danaro ai detenuti, da iscrivere, invece, nel codice di condotta dell'associazione mafiosa 12 secondo il quale grava sull'associazione l'obbligo di provvedere al sostegno economico degli associati e delle loro famiglie per compensare i meriti acquisiti e, al contempo, garantirsene per il futuro riconoscenza, fedeltà e omertà. A fronte dell'eloquenza dei colloqui intercettati coerentemente i giudici di merito hanno ritenuto irrilevante il mancato rinvenimento della cassa o la dichiarata indisponibilità di fondi. 4.3. Ugualmente riduttiva è la lettura proposta nel ricorso circa il ruolo del ricorrente in relazione all'intervento spiegato nella controversia tra il LA e il De MO ed altri, trascurando l'accento posto dai giudici di merito sulla rilevanza dei colloqui intercettati (pag. da 23 a 25 sentenza impugnata), dai quali emergeva il ruolo di mediatore e la considerazione di cui godeva il ricorrente tra i sodali, al punto che il LA era disposto a rispettare, sebbene a malincuore, la soluzione imposta dal ricorrente che gli assicurava protezione "dentro la zona nostra", significativamente utilizzando il plurale ("Se tu domani vuoi vendere sempre macchine problemi qua non ce n'è perché qua noialtri siamo...da noialtri dentro la nostra zona"). La circostanza che fosse stato richiesto l'intervento di un altro mafioso con il quale il ricorrente aveva interloquito e la consapevolezza del De CA che la decisione del ricorrente mirava a proteggere il LA dalle pretese di soggetti definiti "leoni", ai quali il ricorrente aveva imposto di trattare il LA come se fosse lui e, quindi, di rispettarlo (Gli ho detto: "vedi che devi fare finta che sono io") sono state coerentemente valorizzate al pari del linguaggio utilizzato dal ricorrente quali elementi dimostrativi della posizione qualificata di intraneo, di conoscitore e garante degli equilibri e delle competenze territoriali, riconosciuta dai sodali e anche all'esterno. Pari rilievo è stato attribuito alle considerazioni del De CA sul comportamento del LA, criticato perché avrebbe dovuto rimettere subito la questione nelle mani del ricorrente, che avrebbe fatto valere la sua autorevolezza, in tal modo confermandone la posizione di rilievo e la capacità di mediare e di evitare contrasti con il De MO, genero di Lo TI TO, condannato per associazione mafiosa. Alla luce di tutte le circostanze di fatto e dei comportamenti illustrati deve ritenersi corretta la valutazione dei giudici di merito sulla partecipazione associativa del ricorrente per l'essenzialità e la stabilità del ruolo fiduciario e dinamico svolto e del contributo rilevante offerto per il mantenimento e il rafforzamento dell'associazione nonché per l'assoluta affidabilità riconosciutagli dai vertici del sodalizio. 4.4. Parimenti inammissibile è l'ultimo motivo relativo all'aggravante speciale di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen., comune agli altri ricorrenti. 13 Il motivo è generico e manifestamente infondato a fronte dell'ampia motivazione resa sia con riferimento all'orientamento giurisprudenziale sul punto, sia alle risultanze probatorie che consentono di ritenere che i ricorrenti avessero consapevolezza della disponibilità di armi e di strumenti atti ad offendere (come catene, materie esplodenti), necessari per porre in essere estorsioni, come emerso dalle intercettazioni (pag. 26-28). È noto che la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa (Sez. 2, n. 50714 del 7/11/2019, Caputo, Rv. 278010), sicché neppure l'ignoranza colpevole in ordine alla disponibilità di armi in capo all'associazione esclude la configurabilità dell'aggravante. Con specifico riguardo alle cosiddette "mafie storiche", la giurisprudenza ha ritenuto che la stabile dotazione di armi costituisca un fatto notorio non ignorabile, proprio perché la disponibilità di armi rappresenta un elemento caratterizzante di tali particolari tipologie di associazioni criminali (con riguardo all'associazione denominata "cosa nostra" v. Sez.1, n. 13008 del 28/9/1998, Bruno, Rv. 211901; con riguardo alla "ndrangheta" Sez. 1, n. 44704 del 5/15/2015, lana, Rv. 265254; Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 267511). Tale orientamento è contestato dalla difesa, ma la Corte di appello non si è sottratta al confronto e ha reso una motivazione completa, senza rifugiarsi nel notorio carattere armato di un'associazione mafiosa aderente a Cosa Nostra, come nel caso di specie, e, dopo aver ribadito che l'aggravante ha natura oggettiva nel senso che la disponibilità di armi va riferita all'associazione e non ai singoli associati che ne abbiano il possesso, ferma restando la necessità che il singolo associato ne abbia consapevolezza o quantomeno l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa, ha precisato che, pur senza giungere a ritenere sufficiente la mera presunzione per estendere l'aggravante a tutti gli associati, che indubbiamente accresce in ciascuno di essi il potere di intimidazione di cui si avvale l'associazione, la prova della consapevolezza non deve essere intesa come prova della effettiva conoscenza della disponibilità di armi, ma deve essere ragionevolmente desumibile da fatti e comportamenti di univoco significato logico empirico, come verificatosi nel caso di specie, essendo emerso dalle conversazioni intercettate che i ricorrenti sapevano della circolazione di armi e della disponibilità di materiale esplodente necessario per compiere atti di intimidazione, del cui effettivo impiego si ha riscontro nei vari reati fine contestati. A tal fine è stato attribuito particolare rilievo al colloquio tra De CA e ON, riportato in sentenza (pag. 28-29), di cui i ricorrenti propongono una 14 diversa lettura, preclusa in questa sede in assenza di travisamenti o di palese contrasto con il contenuto del colloquio come interpretato dai giudici di merito, che lo hanno logicamente ritenuto eloquente e dimostrativo della riferibilità delle armi all'associazione, in quanto dallo stesso emerge sia la consistenza della dotazione (4 pistole e 1 fucile a pompa), sia la delicatezza del ruolo di custode e del luogo di occultamento, sia la necessità di averle a disposizione, sempre cariche, all'occorrenza per chiunque ne abbia necessità ("si devono prendere subito se uno ha bisogno, hai capito?"), ma, soprattutto, la precisazione dello ON sulla titolarità delle armi, non esclusiva del De CA, ma riferibile all'associazione ("Noialtri, abbiamo in comunità"), ritenuta una conferma che si trattasse di circostanza nota ai sodali. Non minore rilievo è stato attribuito all'affermazione del De CA, che alla richiesta dello ON di dargli un'arma, aveva significativamente replicato "E poi li tieni tu?", ritenuta una riprova della responsabilità di custodire le armi a disposizione della famiglia. Ne deriva la corretta valutazione dei giudici di merito, che, senza ricorrere ad alcun automatismo, hanno ritenuto sussistente l'aggravante, essendo stata riscontrata l'effettiva disponibilità delle armi e l'uso delle stesse per il conseguimento delle finalità dell'associazione nonché la conoscenza della circostanza da parte dei sodali in ragione dei rapporti accertati e della stretta sinergia operativa tra i partecipi. 5. Inammissibile è anche il ricorso proposto nell'interesse di NO OR per genericità dei motivi, meramente reiterativi e solo formalmente diretti a dedurre il vizio di motivazione, in realtà, mirati a denunciare l'erronea valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione dei fatti, in tal modo finendo per sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in questa sede, specie a fronte di una motivazione esaustiva e puntuale. La contestazione difensiva si concentra sul ruolo apicale attribuito al ricorrente, che dovrebbe escludersi per mancanza di elementi dimostrativi dell'esercizio di poteri direttivi. La prospettazione è stata già respinta con valutazione conforme dai giudici di merito, che, oltre a dare atto della risalente militanza dell'NO nella stessa associazione sino al 2006- il ricorrente risulta infatti, già condannato per 416-bis cod. pen. e scarcerato il 28 novembre 2015- e della posizione di rilievo ricoperta sin dal 2004 al fianco dell'allora capo mandamento della CE, Di Napoli IE, che condivideva con lui la decisione di affidare al NI la gestione della famiglia RU, hanno sottolineato la perdurante appartenenza e l'ascesa criminale del ricorrente, che ha sempre interagito con capi ed esponenti di rilievo delle famiglie mafiose come il NI ed il SS con i quali si incontrava, violando le prescrizioni della misura di prevenzione cui era sottoposto sino al 30 15 novembre 2019 (v. pag. 103 sentenza di primo grado) presso la sua rivendita di moto, destinata ad incontri con i sodali ed anche con numerosi esponenti di rilievo delle famiglie mafiose di altri mandamenti (v. pag. 33 e 34 sentenza impugnata). Incontri solo in apparenza occasionali, invece, assistiti da particolare riservatezza, attestata dalle cautele adottate, dallo spessore criminale degli interlocutori e dai pretesti utilizzati per giustificarli (come ad esempio la consegna di pezzi di ricambio, poi non consegnati al Di PP o la contestazione al De CA di essersi recato al negozio in macchina anziché con la moto), ritenuti dimostrativi dell'utilizzo strumentale e di copertura dell'attività commerciale, nuovamente prospettata nel ricorso a sostegno della causale lecita degli incontri, ma palesemente smentita dai colloqui intercettati e dalla circostanza che nessun sodale era effettivamente interessato ad acquisti di moto o pezzi di ricambio. Emblematico è il colloquio, riportato in sentenza (pag. 33), in cui il ricorrente spavaldamente affermava di non temere che le telecamere riprendessero la presenza di pregiudicati presso il suo negozio, trattandosi di suoi vecchi clienti, gravati come lui da precedenti, sicché la presenza di pregiudicati sostanzialmente schermava il vero motivo degli incontri: tuttavia, non rinunciava alla prudenza, desumibile dalle precauzioni e dalle procedure di sicurezza utilizzate dagli interlocutori, consistenti nel lasciare i cellulari o discutere passeggiando. Pur sussistendo l'errore segnalato dalla difesa relativo alla distanza temporale intercorsa tra la scarcerazione del ricorrente e l'incontro con il NI del 4 aprile 2017, lo stesso non incide né elide l'importanza dell'incontro monitorato ed avvenuto su richiesta del ricorrente, veicolata dal SS, capo famiglia della CE (v. pag. 60 sentenza di primo grado), e accettata dal NI, che aveva fissato il luogo dell'incontro nel territorio di RU, predisponendo idonee misure di sicurezza. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, la rilevanza dell'incontro è stata correttamente ricondotta ai ruoli apicali dei soggetti coinvolti ed all'evidente riconoscimento della posizione e del prestigio dell'NO, nonostante i rischi correlati alla sottoposizione alla sorveglianza speciale;
né va trascurato che, come già detto, sin dal 2004 il ricorrente conosceva il ruolo apicale del NI in forza dell'investitura ricevuta dall'allora capo mandamento della CE con il quale aveva condiviso l'esigenza di avere il controllo sulla famiglia mafiosa di RU, tanto da affermare "Noi tutte cose dobbiamo sapere" (pag. 7 sentenza di primo grado). Proprio la presenza di due famiglie mafiose nello stesso mandamento ed il collegamento esistente tra loro privano di rilievo la censura difensiva, non essendovi contraddizione nella ricostruzione dei giudici di merito, secondo la quale il ricorrente assunse il ruolo di reggente dell'intero mandamento della CE dopo l'arresto del NI il 1° febbraio 2018, in quanto dopo tale emergenza lo 16 sostituì al vertice della famiglia RU ed in tale veste intervenne a definire la vicenda del bar Oasi, poiché a lui, nella qualità di capo mandamento della CE, si era rivolto il titolare del bar dopo le pretese del De CA e dello ON, convocati e redarguiti dal ricorrente, che aveva imposto la soluzione della vicenda. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la posizione apicale attribuitagli è stata fondata su una pluralità di elementi e non sull'unico episodio appena citato, nel quale era stato decisivo il suo intervento. I giudici hanno, infatti, valorizzato: a) i colloqui intercettati, che dimostrano che alle sue direttive si attenevano i sodali, appartenenti alla famiglia mafiosa RU, per le attività estorsive da compiere e che in lui confidavano dopo l'arresto del Di PP il 17 luglio 2019, attendendone le determinazioni;
b) i frequenti incontri con esponenti mafiosi, anche di vertice, di altri mandamenti, significativamente intensificatisi dopo l'arresto di SS Giovanni il 22 maggio 2018 (v. pag.106 sentenza di primo grado) e dimostrativi del riconoscimento esterno della posizione di vertice assunta;
c) la gestione del sostegno economico ai detenuti e alle loro famiglie, dando disposizioni, anche sulle somme da elargire, all'NT, che aveva svolto lo stesso ruolo durante la gestione del SS;
d) le dichiarazioni dei collaboratori ON e LE, rispettivamente a capo dei mandamenti mafiosi di Misilmeri-Belmonte Mezzagno e LA, fonti qualificate e attendibili, che lo avevano conosciuto come "uomo d'onore" e avevano riferito di esperienze dirette, dimostrative della posizione apicale dell'Alfa no. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, è stata rimarcata la sostanziale convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori sul ruolo di vertice del ricorrente, atteso che il LE si era rivolto all'NO, su indicazione del ON, in quanto dotato di potere decisionale ("perché è lui che decide") ed effettivamente aveva riscontrato la decisività del suo intervento nella questione rimessagli poiché aveva fatto ridurre l'importo del "pizzo" imposto ad un suo amico;
inoltre, quando lo aveva incontrato, l'NO si era rapportato a lui "alla pari", assicurandogli che per ogni necessità su LA si sarebbe rivolto direttamente a lui senza più bisogno di mediazione (v. pag. 37 sentenza impugnata). Anche il ON aveva confermato la posizione apicale dell'NO, diventato uomo d'onore e presentatogli da Mineo Settimo, responsabile del mandamento omonimo, come soggetto titolato e capace di occuparsi del mandamento della CE, effettivamente da lui rappresentato formalmente;
aveva anche riferito del costante raccordo del ricorrente con il Mineo, che aveva visto spesso insieme a RR OR, capo della famiglia mafiosa Pagliarelli, presso la rivendita di moto dell'NO (pag. 36 sentenza impugnata): 17 circostanze, queste, che avevano trovato puntuale conferma nelle videoriprese e nei colloqui intercettati nonché nella posizione sovraordinata rispetto ai sodali. A fronte di tale convergenza e della significatività delle circostanze riferite è stata ritenuta irrilevante la mancata indicazione dell'NO tra i partecipi alle riunioni di vertice del sodalizio, benché la presenza alla riunione del 28 maggio 2018 trovi conferma nel colloquio tra il Di PP e lo ON, successivo al fermo di esponenti di Cosa Nostra eseguito il 4 dicembre 2018, nel corso del quale i due mostravano preoccupazione per l'eventuale coinvolgimento del ricorrente e, al contempo, dimostravano di essere a conoscenza di dettagli riservatissimi, non pubblicati, in particolare, della partecipazione alla riunione di maggio e del luogo in cui si era svolta (pag. 104-105 sentenza di primo grado). Il solido quadro probatorio illustrato giustifica, pertanto, la valutazione dei giudici di merito sulla posizione apicale del ricorrente, non contraddetta dalla circostanza che le estorsioni contestate ai capi da 6) a 12) si erano verificate sotto la gestione del NI, tenuto conto della compresenza nello stesso mandamento di famiglie mafiose diverse. 5.2. Anche il secondo motivo sull'aggravante speciale di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen. è inammissibile per le ragioni espresse per la posizione dell'NT, alle quali si rimanda. 5.3. Inammissibile è, infine, l'ultimo motivo per genericità e manifesta infondatezza delle censure a fronte della ampia motivazione resa per giustificare il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena principale e della misura di sicurezza. Il rilievo assorbente attribuito ai precedenti penali, gravi e specifici, del ricorrente rende ragione del diniego delle attenuanti generiche, atteso che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Escluso, pertanto, che al giudice di merito sia imposto di esprimere una valutazione su ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti, ne deriva che queste possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826). Anche il motivo sulla determinazione della pena è inammissibile, risolvendosi la censura in una critica al potere discrezionale del giudice, che lo ha 18 esercitato in modo non arbitrario né illegittimo, attribuendo rilievo alla gravità della condotta e alla personalità negativa del ricorrente, si ricorda, già condannato per lo stesso reato. Analoga inammissibilità investe il motivo sulla determinazione della misura di sicurezza applicata, invece, ampiamente giustificata dagli indicatori di effettiva ed attuale pericolosità sociale indicati in sentenza ed individuati nel percorso criminale del ricorrente, nella posizione ricoperta all'interno del sodalizio, nella durata dell'affiliazione, nella estensione dei legami con gli altri appartenenti alla cosca o con altri contesti criminali, giustificativi della prognosi di recidiva espressa. 6. Parimenti inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse del De CA. I motivi, reiterativi e meramente oppositivi, si risolvono nel contestare la conforme valutazione espressa dai giudici di merito sulla partecipazione associativa del ricorrente, senza alcun reale confronto con la motivazione resa, riproponendo la tesi dell'amicizia con il Di PP e del rapporto familiare con l'NO quale chiave di lettura della frequentazione e della disponibilità manifestata così da collocare le condotte in contesti meramente privati. Prospettazione riduttiva, questa, smentita dai colloqui intercettati, che, come ritenuto dai giudici di merito, inequivocabilmente collocano le condotte e gli specifici episodi estorsivi contestati al ricorrente in moduli operativi e in una logica tipicamente mafiosi, pienamente condivisa dal ricorrente, pronto ad eseguire le disposizioni del Di PP e consapevole della finalità degli atti intimidatori posti in essere. In tal senso sono emblematici gli episodi indicati in sentenza (pag.43-45) riguardanti una spedizione punitiva da organizzare nei confronti degli autori di una rapina in casa di un parente del Di PP, che va aldilà del rapporto di amicizia, stante la disponibilità del ricorrente a comporre un gruppo di poche persone qualificate per "struppiare" gli autori del fatto, e l'episodio coinvolgente GL SS, titolare di un cantiere al quale esponenti della famiglia mafiosa di Resuttana intendevano imporre una ditta per la costruzione di ponteggi con comportamento ritenuto dal ricorrente violativo delle regole di competenza e di ripartizione territoriale, tanto da censurarlo aspramente parlando con il Di PP ("Quelli di Resuttana sono andati là sopra e gli sono andati a dire"..."Perché tu non ti puoi permettere di fare un discorso di questo con chi sta a posto!" "Perché questi non lo possono fare io gli mangerei il cuore! Ci andrei e strapperei il cuore! Ma come ti permetti?") e determinandone l'intervento; il Di PP, infatti, si sarebbe recato presso un esponente della famiglia mafiosa di Resuttana per risolvere la questione. Il particolare rilievo correttamente attribuito a detto episodio trova ragione nelle esplicite 19 affermazioni del ricorrente, dimostrative del pieno inserimento nel sodalizio e della condivisione delle logiche mafiose. Analogo rilievo risulta attribuito ai rapporti con l'NO, reggente della famiglia della CE, con il quale il ricorrente interagiva, incontrandolo presso la rivendita di moto, adottando le necessarie precauzioni (lasciare il telefono all'esterno), ricevendone incarichi (veicolandone i messaggi e portargli la risposta) e riconoscendolo come capo mandamento e attendendone le disposizioni dopo l'arresto del Di PP. Ma, come già detto, sono soprattutto i colloqui intercettati a provarne la partecipazione e l'intraneità, collocandolo al fianco del Di PP ed al servizio del gruppo, disponibile e pronto ad eseguirne le disposizioni e a compiere atti intimidatori e violenti per eseguire estorsioni nell'interesse del gruppo, del quale conosce e riconosce struttura gerarchica e capi (NI e poi NO, dopo l'arresto del primo). Significativo dell'essenziale ruolo esecutivo svolto per il gruppo è il colloquio del 19 settembre 2017 con il Di PP, al quale illustrava i problemi che gli creava il LA, definito poco capace di applicare "colla" e "bruciare macchine ", valorizzato per l'ammissione del proprio ruolo attivo e, al contempo, per la contestuale dimostrazione della chiara capacità di distinguere questioni private da quelle di interesse del sodalizio. Altrettanto significativo è il coinvolgimento nella vicenda del bar Oasi (v. pag. 46 sentenza impugnata) per la quale era stato convocato e redarguito dall'NO per non aver adottato cautele nei confronti della vittima, trovando concorde anche il Di PP, che ne criticava i modi troppo espliciti: circostanze che consentono di escludere che la vicenda fosse una ordinaria operazione commerciale, trattandosi, invece, dell'imposizione della fornitura di un tipo di caffè, commercializzato dalla società dei sodali, e della necessità di definizione ("una messa a posto") secondo le decisioni dell'NO. Dimostrativa dello spessore criminale, della carica violenta e della partecipazione associativa del ricorrente è la detenzione delle armi a disposizione del gruppo, risultante dal colloquio con lo ON, riportato in precedenza;
confermative del ruolo attivo nelle estorsioni e nei danneggiamenti sono le ammissioni dello stesso ricorrente, riportate in sentenza ("prendo la bottiglia, entro, gli do fuoco e me ne vado"), e, da ultimo, il riscontro offerto dal rinvenimento in sede di perquisizione contestuale all'esecuzione della ordinanza cautelare di una lista di 31 nomi e di un elenco di attività commerciali (pag. 140 sentenza di primo grado), di cui il ricorso tace. L'affermazione di responsabilità per il reato associativo risulta, quindi, fondata su un compendio probatorio solido e composito e sull'accertato coinvolgimento del ricorrente nei numerosi reati fine contestati, dei quali si dirà, con valutazione corretta ed in linea con il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione a 20 .A un'associazione di tipo mafioso, è essenziale accertare la stabile e organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per la realizzazione dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; Sez. U, del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). Ruolo dinamico, condivisione dei valori su si fonda l'associazione mafiosa e messa a disposizione delle proprie energie per accrescere la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'organizzazione, chiaramente emersi e accertati nel caso di specie. 6.2. Inammissibile, per le ragioni già esposte al punto 4.4. è il motivo relativo all'aggravante speciale per la natura armata dell'associazione, peraltro, limitato a riproporre la tesi della disponibilità delle armi in possesso esclusivo del ricorrente, smentita, come già detto, dal tenore del colloquio intercettato nonché dall'accertato utilizzo di catene, strumenti atti ad offendere e materie esplodenti nei reati contestati. 6.3. Analoga inammissibilità si rileva per i motivi relativi ai reati di cui ai capi 8) e 9), diretti a contestare la natura estorsiva delle condotte, anche in ragione della riqualificazione nel reato di cui all'art. 393 cod. pen. per la vicenda oggetto del capo 8), e la configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso per l'assenza di minacce esplicite e di comportamenti costrittivi nei confronti delle vittime: motivi meramente confutativi e privi di serio confronto con la motivazione resa e con la nettezza delle conversazioni intercettate, che restituiscono un quadro di significato nettamente opposto, nonostante il linguaggio formalmente conciliante e innocuo utilizzato dal concorrente Di PP. 6.3.1. La qualificazione del reato di cui al capo 8) in quello meno grave di ragion fattasi mediante violenza alla persona non priva di rilievo la significatività, anche in chiave associativa, degli elementi che possono trarsi dalla vicenda e dalla gravità della condotta del ricorrente, risultando, anzi, concretamente espressiva della caratura mafiosa del De CA e del Di PP, al quale prestava ausilio per la riscossione di un credito, la cui causale lecita, ritenuta dal primo giudice, non convince i giudici di appello proprio in ragione dell'ossessiva precisazione della causale da parte del Di PP in contrasto con il contesto svelato dai colloqui intercettati e con l'azione intimidatoria organizzata per il ritardo nell'adempimento, che palesemente colloca la vicenda in uno scenario non lecito. A smentire la proposizione riduttiva della difesa è sufficiente avere riguardo alle istruzioni impartite dal Di PP al ricorrente ("gli tiri una pietra nella scala e 21 gli rompi il vetro, ...male che vada, ti porti una catena, l'avvolgi in una pezza... e tu per la prossima volta, te l'ho spiegato non andare con il tuo...", v. pag. 48 sentenza impugnata), precisamente eseguite dal De CA, riconosciuto dalla debitrice come persona vista insieme al Di PP e per il ciclomotore utilizzato, corrispondente a quello in suo uso, sicché risulta sterile la contestazione difensiva sull'assenza di minacce e di modalità intimidatorie. Inoltre, correttamente i giudici di appello hanno rimarcato la falsità della reazione distaccata e ostentatamente cortese del Di PP alle reazioni della debitrice, essendo stato lui il mandante dell'azione ritorsiva ed il ricorrente il fido esecutore delle sue direttive, non essendo addetto al recupero crediti, ma a sanzionare il ritardo nell'adempimento e il comportamento scorretto della debitrice. Analogamente corretta è la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, ravvisato per le modalità con le quali la pretesa creditoria fu fatta valere, idonee a generare nella vittima il timore di sempre più gravi ritorsioni, concretamente dimostrando e non solo evocando il potere di intimidazione dell'associazione mafiosa cui appartiene il creditore. 6.3.2. Anche per l'episodio di cui al capo 9) la difesa reitera censure già motivatamente disattese in sentenza, insistendo nella lettura riduttiva del materiale probatorio, la cui prospettata insufficienza è palesemente smentita dalla chiarezza dei colloqui intercettati e dalla ricostruzione logica resa in sentenza. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, non è affatto congetturale la natura estorsiva della rappresaglia posta in essere nei confronti del SC per costringerlo ad abbandonare il terreno, confiscato alla mafia e occupato abusivamente. Il Di PP, infatti, affermava di aver discusso con la vittima e avendo constatato che, anzi, aveva esteso l'attività, progettava un'azione punitiva ("Ma allora, non hai capito niente? Di qua te ne puoi andare, ho detto: Ma che è? Ora ti faccio vedere io, tu fai, fai...", v. pag. 89 sentenza di primo grado), istruendo il De CA, mostrandogli i luoghi, avvertendolo della presenza dei cavalli nelle baracche da incendiare e indicandogli le precise modalità da adottare per appiccare il fuoco, puntualmente verificate dai Vigli del Fuoco intervenuti (v. pag. 52-53 sentenza impugnata). Alla luce di tali elementi e dell'esito positivo dell'azione intimidatoria, la Corte di appello al pari del primo giudice ha escluso di poter qualificare il fatto nell'ipotesi meno grave invocata dalla difesa, sia perché l'incendio fu il mezzo per ottenere il risultato, sia perché nessun rilievo può attribuirsi alla negazione della vittima, invece, ritenuta in linea con l'atteggiamento omertoso delle vittime di mafia nel contesto territoriale in esame, significativamente espressa dalla posizione rassegnata della vittima ("ormai sono destinato che me ne devo 22 andare") e ancor di più dall'eloquente commento dell'interlocutore ("Che ci avresti pensato prima.., e la testa....là non ci saresti arrivato"). Quanto all'ingiustizia del profitto, correttamente individuata nell'obiettivo della cosca di rientrare in possesso di un bene confiscato alla stessa associazione, la censura è generica, limitandosi ad opporre la natura congetturale dello scopo dell'azione intimidatoria. E', infine, incontestabile la coerenza argomentativa su cui si fonda la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, anche in questo episodio ravvisabile per le modalità violente e prevaricanti, per le materie esplodenti utilizzate e per la provenienza dell'intimidazione da appartenenti all'associazione mafiosa egemone sul territorio, pacificamente avvertita dalla vittima, che, pur denunciando il fatto, aveva negato ogni intimidazione, ma liberato il terreno, in tal modo piegandosi alla pretesa del Di PP, esponente di livello della famiglia mafiosa RU, concretamente realizzata dal ricorrente. Non meno rilevante, per identiche modalità e dinamiche mafiose, la vicenda oggetto del capo 12) benché oggetto di pronuncia assolutoria, trattandosi di un'azione ritorsiva da realizzare appiccando il fuoco ad una concessionaria, su disposizione del Di FL, per fare una cortesia al GL ("gli devono fare uno sfregio? Va bene, ora questa settimana lo facciamo") 7. Stessa sorte ha il ricorso proposto nell'interesse del Di PP. I motivi con i quali si contesta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato associativo sono generici, aspecifici e meramente oppositivi, limitandosi il ricorso a sostenere l'insufficienza del materiale probatorio e l'ambiguità dei colloqui intercettati, idonei a provare, al più, la contiguità ed una generica disponibilità nei confronti del NI, ma non la partecipazione. Prospettazione riduttiva e insostenibile a fronte della consistenza degli elementi valorizzati dai giudici di merito, della chiarezza dei colloqui intercettati, del dinamismo del ricorrente, apprezzato dai vertici, dai sodali e da terzi, che a lui si rivolgevano per la soluzione di controversie o problemi personali in ragione del ruolo e dell'autorevolezza criminale riconosciutegli. Né va trascurato che il presente giudizio ha ad oggetto solo la perdurante partecipazione mafiosa del ricorrente, in quanto già condannato in altro procedimento (n.757/2021) con sentenza non definitiva per partecipazione alla stessa associazione con lo stesso ruolo (famiglia mafiosa di RU con a capo il NI, del quale eseguiva le direttive nel settore delle estorsioni) dal novembre 2017 al giugno 2019, sicché il primo giudice ha rilevato la sovrapposizione delle contestazioni e ridimensionato l'addebito dal 18 gennaio al 31 ottobre 2017 e al segmento temporale dall'i. al 17 luglio 2019, data del suo 23 arresto, cui seguiva la conversazione tra i sodali De CA e LA, che molto preoccupati, attendevano le determinazioni dell'NO ("ora vediamo che dice Totò"), individuato come loro punto di riferimento. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito in tale periodo le conversazioni intercettate dimostrano: a) il rapporto fiduciario, subordinato, diretto, ma di deferente rispetto verso il NI, al quale si rivolgeva dandogli del "lei" e dal quale prendeva direttive per coadiuvarlo nelle attività illecite elencate in sentenza (pag. 60) nonché per intermediare, insieme allo ON, e proteggere gli incontri con altri esponenti di vertice di altre famiglie o mandamenti, in particolare con il SS, capo della famiglia della CE, utilizzando protocolli di sicurezza;
b) le cautele utilizzate per assicurare il massimo riserbo o la sicurezza nelle comunicazioni, parlando con il De CA affiancati sugli scooter o lasciando il cellulare lontano dal luogo dell'incontro; c) il riferimento a concetti, dinamiche ed interessi mafiosi in relazione al controllo del territorio e alle estorsioni ai danni di attività commerciali (rilevanti sono i riferimenti ai concetti di "sfregio", "segnali", "avvertimenti", "regali", alla necessità di "rispettare le regole", tipici del codice e del linguaggio mafioso, v. pag. 63 sentenza impugnata); d) il diretto coinvolgimento nelle estorsioni di cui ai capi 6), 9) e 8), riqualificato in 393 cod. pen. aggravato ex 416-bis.1 c.p.; e) l'espresso riferimento agli interessi della associazione, desunto dai colloqui con il SS sui proventi delle estorsioni ("vedi se mi puoi chiudere tu questa storia delle giostre anziché noi altri, perché se no.. noi altri ci andiamo...alla carica", pag. 65-66); dal riferimento ai soldi che "ora ci devono dare a noialtri" i titolari dei punti scommesse o ai versamenti periodici dovuti nelle cadenze tipiche pretese dalle associazioni mafiose nei colloqui con il NI;
f) la necessità di rispettare la ripartizione territoriale e le competenze delle famiglie mafiose operanti sul territorio, emersa nella vicenda dell'imposizione al GL da parte di esponenti della famiglia di Resuttana, di cui si è detto;
g) l'affidamento in lui riposto anche da terzi estranei all'associazione, che ne conoscevano e riconoscevano livello e potere criminale (emblematiche risultano: la richiesta di interessamento per il recupero dello scooter rubato a Chiofalo Davide, pag. 66; la richiesta di intervento su un soggetto con il quale l'interlocutore aveva avuto una accesa discussione e che precisava di essersi rivolto al ricorrente "perché sennò me ne posso pure andare fuori dal rione, ma prendere cristiani fuori dal rione mi secca. Te lo sto dicendo a te perché so che cosa sei e so che tu..."- v. pag. 62-; la richiesta di rintracciare e punire gli autori di una rapina a mano armata commessa ai danni di parenti di OT SI, che non avevano sporto denuncia, e che il ricorrente assicurava di punire -"quando li troviamo li teniamo una settimana a malasieno e pigliano ogni giorno bastonate", "noi altri li 24 scafazziamo con due dita..."- dando disposizioni al De CA di organizzare una spedizione punitiva, coinvolgendo il LA e altri soggetti validi e fidati, pag. 67). Elementi tutti analizzati e valutati in modo coordinato, correttamente ritenuti dimostrativi dell'intraneità del ricorrente, del ruolo dinamico, operativo, fiduciario svolto per l'affermazione e il rafforzamento del potere intimidatorio e di controllo dell'associazione con piena condivisione delle logiche mafiose e senso di appartenenza. 7.2. Per il motivo relativo all'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen. si rimanda alle argomentazioni espresse per gli altri ricorrenti, dovendosi solo aggiungere che per il Di PP la censura trova palese smentita nell'abituale utilizzo, su sua espressa indicazione, nelle spedizioni punitive e nelle azioni ritorsive disposte di strumenti atti ad offendere e di materie esplodenti. 7.3. Anche le censure relative all'estorsione aggravata ai danni di US Randazzo, oggetto del capo 6), sono destituite di ogni fondamento a fronte della completa motivazione resa e del corretto inquadramento della vicenda nel contesto mafioso e nella logica di penetrante controllo territoriale e capillare pretesa economica su ogni attività commerciale e negoziale. La vicenda estorsiva è emblematica, in quanto la vittima venne sollecitata con linguaggio allusivo e di copertura a "fare un regalo a lui", dopo averne rimarcato la mancanza comportamentale ("almeno per educazione") per avere acquistato un terreno con fabbricato nel territorio di competenza dell'associazione senza ritenersi obbligata a versare un contributo: la pretesa, quindi, non aveva alcuna causale se non quella di mettersi in regola e il messaggio fu immediatamente compreso e recepito dalla vittima, indotta quasi a scusarsi per la mancanza ("non perché io sono abituato...sono abituato.. lo so che siete di là, ma sta cosa, siccome fu pubblica perché c'era il cartello vendesi..", v. pag. 69) e a regolarizzare la sua posizione, versando 700 euro, ritirati dal ricorrente. A fronte di tale ricostruzione e della riconosciuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso sin dalla fase cautelare da parte di questa Corte (Sez.2, sentenza n. 16759 del 14 gennaio 2021 in cui si afferma che rileva anche l'utilizzo di un messaggio intimidatorio silente quando l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso), la contestazione difensiva sul punto risulta del tutto ingiustificata. La censura, peraltro, prescinde del tutto dal consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale integra la c.d. "estorsione ambientale" quella particolare forma di estorsione perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che hanno il controllo di un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a 25 condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima (Sez. 2, sentenza n. 19724 del 20/05/2010, Rv. 247117; Sez. 2, sentenza n. 793 del 24/11/2020, dep. 2021, in motivazione). In applicazione di detto principio, deve ritenersi che anche richieste avanzate da un intermediario in termini di apparente cortesia, ma accompagnate da allusioni pur generiche, ma comunque idonee, in un determinato contesto ambientale, ad ingenerare nella vittima il timore di rischi e pericoli inevitabili, in caso di mancata ottemperanza all'invito ricevuto, possono integrare il reato in oggetto (Sez. 2, n. 8262 del 14/01/2021, PG
contro
Bruno). 7.4. A conclusione analoga si perviene per i motivi relativi ai capi 8) e 9) con i quali si contesta nuovamente la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso e la configurabilità del reato di estorsione in danno del SC per le ragioni già espresse per il correo De CA alle quali si rimanda, trattandosi di motivi comuni. 8. Inammissibile è anche il ricorso proposto nell'interesse di ON LÒ per genericità dei motivi, meramente oppositivi e aspecifici, a fronte della motivazione completa resa dalle conformi sentenze di merito e della chiarezza dei colloqui intercettati, genericamente contestata nel ricorso. La tesi riduttiva riproposta nel ricorso, che riconduce le condotte dello ON a meri rapporti di amicizia o a mere cortesie è stata già respinta dai giudici di merito, che hanno dato atto del ruolo fiduciario del ricorrente emerso dalle conversazioni intercettate e dai servizi di osservazione, essendo risultato stabile accompagnatore del NI e addetto alla sicurezza degli incontri;
intermediario per l'organizzazione degli incontri riservati tra il NI e il SS;
a totale disposizione del NI, in rapporto diretto e costante con lui e con abituale ricorso a termini di copertura o pretesti per schermare gli appuntamenti o i luoghi degli incontri;
né vanno trascurati gli incarichi di veicolare messaggi o consegnare somme di denaro, eseguiti su disposizione del NI o del Di PP. Provati sono anche i frequenti rapporti con gli altri appartenenti alla famiglia mafiosa di RU come l'NO, il Di PP e il De CA con i quali si raccordava per collaborare anche in attività estorsive. Particolarmente rilevante in chiave associativa è stata ritenuta la vicenda del bar Oasi, della quale si è già detto trattando le posizioni dei coimputati, dimostrativa del ruolo decisivo dell'NO e delle modalità utilizzate, tipicamente intimidatorie e mafiose, per imporre al titolare del bar l'acquisto di caffè commercializzato dalla loro società, benché di non buona qualità, imponendogli di miscelarlo con altro tipo. Per sua stessa ammissione, il ricorrente si era già recato dal titolare per tentare di persuaderlo e convincerlo, ma non era disposto 26 a tornarci da solo, consapevole della maggiore pressione ed efficacia dell'intervento del gruppo e della necessità di imporre al titolare del bar di mischiare i vari tipi di caffè, nettamente espressiva della determinazione a coartare la volontà della vittima, salvo poi rimettere la soluzione della vicenda all'NO, coinvolto dal titolare dell'esercizio commerciale. SI rilievo è stato attribuito al colloquio con il De CA, avente ad oggetto le armi nella disponibilità di quest'ultimo, ma chiaramente riferibili al gruppo, stante il riferimento alla custodia e alla messa a disposizione del gruppo con pronta consegna a richiesta ("si devono prendere subito se uno ha bisogno") e chiaro riferimento alla necessità di reazioni armate nonché alla circostanza che il ricorrente era a conoscenza del precedente depositario delle armi ("non l'aveva Vicé?"). Non meno rilevante ai fini dell'addebito associativo è stato ritenuto il colloquio con il Di PP del 5 dicembre 2018 (pag. 104-105 sent. primo grado) successivo all'arresto di esponenti di vertice di altri mandamenti dal quale risulta che essi erano a conoscenza di dettagli e informazioni riservate non divulgate dalla stampa sulla riunione del maggio alla quale aveva partecipato anche NO e sul luogo in cui si era svolta. La significatività della fiducia riposta nel ricorrente dal NI, della totale messa a disposizione e dell'attivismo dimostrato nelle attività di protezione degli incontri riservati del capo mandamento con segnalazione di presenze sospette e le vicende appena indicate sono state correttamente ritenute indicative del pieno inserimento nell'associazione mafiosa, del ruolo dinamico svolto e del contributo materiale offerto, funzionale al mantenimento e rafforzamento dell'associazione sul territorio. 8.2. Quanto al motivo sulla aggravante delle armi è sufficiente rinviare alle argomentazioni rese per gli altri ricorrenti. 8.3. Inammissibile per assoluta genericità, già rilevata in sentenza in relazione al motivo di appello (pag. 83), è il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena inflitta. Il diniego delle attenuanti generiche risulta giustificato dal rilievo assorbente attribuito alla gravità della condotta ed alla mancanza di elementi favorevoli da apprezzare e la pena inflitta dal primo giudice, determinata nel minimo edittale, è stata ritenuta equa ed insuscettibile di ridimensionamento, con motivazione conforme ai principi affermati da questa Corte, secondo i quali nel giudizio di cassazione è, comunque, inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). 27 9. Per le ragioni esposte i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro ciascuno nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalle parti civili costituite, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna in solido gli imputati al pagamento delle spese del grado in favore delle parti civili costituite, che liquida per ciascuna euro 2.300 oltre accessori di legge. Così deciso, 26 giugno 2024 •