Sentenza breve 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 02/03/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00079/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00058/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 58 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Rita Puce e Anna Lombardi Baiardini, con domicilio eletto presso lo studio Rita Puce in Perugia, via Gregorovius n. 22;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
del provvedimento della Prefettura di Perugia, Sportello Unico per l’Immigrazione, Codice pratica -OMISSIS-, con cui è stata rigettata l’istanza del ricorrente di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. PI GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino extracomunitario, è entrato in Italia a -OMISSIS- con un permesso per motivi di studio e si è iscritto ad un corso universitario.
2. Alla fine -OMISSIS-, pur avendo anche cominciato a lavorare come inserviente di cucina, ha ottenuto un primo rinnovo (per la durata di un anno) del permesso di soggiorno per motivi di studio.
3. Ottenuta nel novembre 2023 la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in data -OMISSIS- si è determinato a chiedere la conversione del titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Tuttavia, la richiesta (precisa il ricorrente, su erronea indicazione di un patronato al quale si era rivolto per svolgere la pratica) è stata presentata alla Questura di Perugia, mediante invio del kit postale, anziché allo Sportello Unico per l’Immigrazione dell’UTG di Perugia.
4. Il ricorrente ha poi continuato a lavorare, con una certa continuità, fino ad essere assunto come aiuto cuoco a tempo indeterminato in data -OMISSIS- (cfr. certificazione ARPAL Umbria n. -OMISSIS-, versata in atti).
5. In data -OMISSIS- ha presentato una nuova domanda di conversione del permesso di soggiorno, stavolta nelle forme previste.
6. Tuttavia, con provvedimento in data -OMISSIS-, lo SUI ha negato la conversione, con la seguente motivazione: “ con nota prot. -OMISSIS-, la Questura dì Perugia ha comunicato che il richiedente, titolare di permesso di soggiorno per motivi di studio scaduto in data -OMISSIS-, ha presentato un kit postale di rinnovo per motivi di lavoro, con allegazioni non idonee al rilascio, non avendo terminato il percorso di studi intrapreso .”.
7. Nel ricorso, premessa la documentata evidenziazione della vicenda procedimentale sopra riassunta, il ricorrente – con riferimento a vizi epigrafati di: Violazione ed errata applicazione dell’art. 5 comma 5 D.lgs 286/1998 dell’’art. 6 co. 1 D.lgs 286/1998 e dell’art. 14 co. 6 DPR n.394/1999 sulla base del testo dell’art. 6 comma 1 D.lgs 286/1998 nel testo riformato con il D.L. 20/2024 convertito dalla L. 50/2023. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e di istruttoria. Violazione art. 3 L. n. 241/90, eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione. – lamenta in sostanza che la conversione sia stata negata in difetto di elementi ostativi, in quanto l’art. 6, comma 1, del t.u.i. non richiede più la preventiva verifica della capienza sui flussi programmati, mentre la presentazione della domanda dopo la scadenza del permesso di soggiorno, per costante giurisprudenza, non impedisce la conversione.
8. L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha controdedotto puntualmente, chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, ha sottolineato che il diniego ha fatto applicazione della normativa vigente, posto che, in estrema sintesi “ il presupposto della conversione era la validità (o la rinnovabilità) del titolo di studio, non la sola esistenza di un rapporto di lavoro”.
9. Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2026, le parti non hanno rappresentano elementi ostativi alla diretta definizione del ricorso nel merito, ed il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
10. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
10.1. Non è dubbio che la prima domanda di conversione del permesso di soggiorno, a differenza di una domanda di mero rinnovo, non potesse essere evasa dalla Questura ma richiedesse una valutazione da parte del SUI.
10.2. Tuttavia, nella prospettiva della collaborazione con il soggetto privato, è anche vero che la Questura di Perugia, una volta ricevuta da parte del ricorrente una domanda “impropria”, avesse quanto meno il dovere di segnalarglielo, ovvero di trasmettere la domanda all’UTG per consentire la prosecuzione del procedimento.
10.3. La presentazione della prima domanda risulta avvenuta entro un mese dalla scadenza del permesso di soggiorno.
10.4. L’erronea individuazione dello sportello di destinazione sembra effettivamente dovuta a negligenza del patronato al quale il ricorrente aveva affidato la pratica. Ciò posto, in un contesto in cui il lavoratore straniero ha oggettive difficoltà nel gestire i rapporti amministrativi finalizzati alla definizione dei titoli di soggiorno in Italia, può ritenersi che la diligenza da lui esigibile consista nell’affidare la gestione delle relative pratiche a terzi a ciò istituzionalmente deputati, e dunque non sembra logico imputare al ricorrente le conseguenze negative di una gestione errata altrui.
10.5. Se, dunque, si considera scusabile l’errore nella presentazione della prima domanda di conversione, questa risulta senz’altro utile a soddisfare il requisito della tempestività della presentazione. Infatti, nonostante l’art. 14, comma 6, del t.u.i. di cui al d.lgs. 286/1998 preveda che il permesso per motivi di studio possa essere convertito “ prima della scadenza ”, la giurisprudenza ritiene utile anche una domanda presentata dopo la scadenza, purché non sia trascorso un lasso di tempo significativo (cfr., tra le altre, Cons. Stato, III, n. 7318/2022 e n. 7525/2021). Senza contare che questo Tribunale ha anche osservato che “ Se è questa la ratio della dequalificazione, da decadenziale ad ordinatorio, del termine di presentazione dell’istanza di conversione, non sembra corretto dare rilevanza a quanto tempo sia trascorso. L’elemento essenziale è che l’istanza di conversione sia stata presentata prima che l’Amministrazione adotti un provvedimento per sanzionare l’illegittimità della permanenza sul territorio nazionale, in funzione di tutela delle esigenze di sicurezza pubblica e controllo dei flussi migratori .” (sent. n. 571/2025).
10.6. Nei limiti indicati, la permanente “validità” (intesa nel senso della non intervenuta scadenza) del permesso di soggiorno, aspetto sviluppato dalla difesa dell’Amministrazione, non costituisce quindi un requisito necessario, la cui mancanza possa giustificare il diniego. Mentre la astratta “rinnovabilità” del titolo preesistente non può condizionare la conversione in un titolo differente.
10.7. A ben vedere, il diniego impugnato è essenzialmente motivato con la mancanza di un presupposto, il completamento del percorso di studi, che non risulta attinente alla fattispecie. Il completamento o l’avanzamento (secondo la progressione minima prevista, in attuazione dell’art. 39 del t.u.i., dall’art. 46, comma 4, del d.P.R. 394/1999) del percorso di studi, avrebbe costituito il presupposto per un rinnovo del titolo in relazione al motivo originario. Trattandosi invece di una conversione per motivi di lavoro, i presupposti fondamentali, ai sensi degli artt. 6 e 26 del t.u.i., sono costituiti (insieme alla mancanza di elementi ostativi di carattere personale) dal reperimento di un’occasione lavorativa che consenta un reddito adeguato e dalla disponibilità di un alloggio adeguato, e non risulta che l’Amministrazione ne abbia contestato al ricorrente la mancanza.
10.8. Il diniego risulta pertanto motivato in modo erroneo.
10.9. Dall’accoglimento del ricorso discende l’annullamento del diniego impugnato e l’obbligo dell’Amministrazione di riesaminare la domanda del ricorrente.
11. Considerati l’esito del giudizio e la vicenda procedimentale sottostante, le spese possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
PI GA, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PI GA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.