Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1620/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Daniela Lococo Consigliere
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 21/09/2022 al numero 1620/2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 604/2022 emessa dal
Tribunale di LIVORNO il 6.7.2022 e pubblicata il 14.7.2022 pendente fra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. BARONI Parte_1 P.IVA_1
ELENA ( e dall'Avv. DE CAPOA ANTONIO C.F._1
( ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, C.F._2 giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
( ), Controparte_1 C.F._3 [...]
( ) e Controparte_2 C.F._4 CP_3
), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_1 C.F._5
HONORATI SETTIMIO ( ed elettivamente domiciliati presso C.F._6 lo studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
PG
INTERVENUTO sulle seguenti conclusioni:
1
6 luglio 2022 , pubblicata il 14 luglio 2022 ( R.G. 3587/2020) per i motivi esposti a sostegno dell'appello, accogliere le domande proposte dall'appellante nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione a firma apparente “ Parte_2 apposta in calce alla procura alle liti a margine del controricorso per Cassazione per le ragioni di cui in narrativa, con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge in esito all'accertamento della falsità;
- condannare in via generica i convenuti al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attore, danni da liquidarsi in separato giudizio.
In via istruttoria: Si rinnova la richiesta di disporsi consulenza tecnica al fine di accertare se la sottoscrizione a nome apparente “ apposta in calce alla procura alle liti Parte_2
a margine del controricorso in Cassazione suddetto sia autografa ovvero di mano della defunta utilizzando come scritture di comparazione i seguenti documenti Parte_2 prodotti con l'atto di citazione: - copia atto di citazione con a margine procura alle liti sottoscritta in calce da (doc. 7a); - copia verbale di denuncia ai Carabinieri Parte_2
Lazio datata 26.3.2009 con firma autografa di (doc.7b). A tale scopo si Parte_2 chiede quindi all'On.Tribunale adito di ordinare ai convenuti l'esibizione e il deposito dei seguenti documenti in originale:
1. originale del controricorso per Cassazione, chiedendo fin d'ora solo in caso di mancato spontaneo deposito da parte di controparte (che a ciò invero si è resa disponibile chiedendo la conservazione in cassaforte del documento), di ordinare, ai sensi dell'art 224 c.p.c., il sequestro anche presso terzi dell'originale del controricorso in Cassazione la cui sottoscrizione a nome apparente “ in calce Parte_2 alla procura alle liti a margine della prima pagina è oggetto della presente querela di falso.
2. originali in possesso dei convenuti e/o di terzi dei docc. 7a) e 7b) prodotti nel fascicolo dell'attore ed in particolare: - doc. 7a) - in merito all'originale dell'atto di citazione con data presunta 2015 con a margine procura alle liti presumibilmente sottoscritta in calce da Pt_2 si chiede che venga ordinata ai convenuti e/o al proprio legale e/o ai terzi che lo
[...] detengano (terzi il cui nominativo deve essere fornito dalla controparte), l'esibizione e il deposito dell'originale dell'atto di citazione suindicato, in caso di deposito in forma telematica. In alternativa, in caso di deposito cartaceo, si chiede l'acquisizione del fascicolo cartaceo di parte attrice contenente l'originale dell'atto introduttivo del procedimento R.G.
2786/15 del Tribunale di Ancona. -doc. 7b) - in merito all'originale del verbale di ricezione della denuncia presentata presso i Carabinieri della Regione Carabinieri Lazio – Stazione
CC Roma -S.L. in Lucina, il 26.3.2009 con apposta in calce la firma autografa di Pt_2
si chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento n. 5168/09 RGNR già
[...] pendente avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, contenente
2 l'originale del verbale di ricezione di denuncia (Protocollo verbale RMCS2U2009VD901230,
Protocollo Sdi: RMCS2U2009901129), fascicolo che verosimilmente si trova presso gli archivi della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona. In alternativa si chiede
l'acquisizione dell'originale del verbale suindicato presso gli archivi del Comando della
Stazione CC di San Lorenzo in Lucina in Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina, 6. In ulteriore alternativa, si chiede venga ordinata l'esibizione e il deposito dell'originale del verbale suindicato da parte dei convenuti e/o del proprio legale e/o dei terzi che lo detengano, terzi il cui nominativo deve essere fornito dalla controparte.
3. Si chiede, altresì, di ordinare ai convenuti e/o ai terzi (il cui nominativo dovrà essere indicato dai convenuti stessi)
l'esibizione e il deposito di altre scritture di comparazione ritenute opportune, quali i documenti identificativi della sig.ra l'ultima carta d'identità e il passaporto Pt_2 diplomatico. A tale scopo si chiede, altresì, all'On. Tribunale di ordinare: a) al Comune di
Roma - Ufficio documenti personali l'esibizione e il deposito del “cartellino” o “cartellino identificativo o fotografico” contenente la firma autografa della signora apposta Pt_2 sull'ultima carta d'identità; b) al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale l'esibizione e il deposito del documento contenente la firma autografa della signora richiesta per il rilascio del passaporto diplomatico. Con riserva di Pt_2 ulteriormente dedurre, produrre e formulare, se del caso, ulteriori mezzi istruttori e di essere ammessi a prova contraria, sulle prove di controparte che dovessero essere eventualmente ammesse, con riserva di indicare i nominativi dei testi.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad accessori come per legge nonché, la rifusione delle somme versate a titolo di spese di primo grado.”
Parte appellata: ““I convenuti, come in atti difesi, chiedono che con ordinanza in base al disposto dell'art. 89 I e II c.p.c. sia disposta la cancellazione delle seguenti parole sconvenienti ed offensive contenute nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. (a pag. 7): “il
Sig. si è visto costretto a denunciare alcuni fatti ed in particolare l'irrituale presa di Pt_1 contatto e interlocuzione del legale di 30. L'istanza di cancellazione non costituisce domanda giudiziale ma sollecitazione di un potere officioso del giudice (ex multis: Cass.
22186/2009). controparte con alcuni testimoni” (considerato che le predette espressioni appaiono dettate da un intento denigratorio di un soggetto estraneo al giudizio e la loro palese irrilevanza in relazione alla controversia), rassegnano le seguenti conclusioni: voglia
l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e difesa altrui confermare le statuizioni del giudice di primo grado col favore delle spese. Più precisamente si chiede:
- in via preliminare: - di dichiarare inammissibile la querela di falso in quanto la presentazione di una perizia grafica di parte con riguardo al documento impugnato non
3 integra l'offerta di prova richiesta dall'art. 221 c.p.c. (Cass. 15 maggio 1990 n. 4165); nel denegato caso in cui la querela sia dichiarata ammissibile si chiede di: - sempre in via preliminare (in subordine): a) autorizzare il deposito dell'originale del controricorso per
Cassazione contenente la firma querelata, dando disposizione affinchè sia custodito in cassaforte;
- nel merito: a) respingere integralmente le istanze dell'attore oggi appellante per i motivi esposti in narrativa e dunque sia per l'assenza di un interesse del sia perché Pt_1 assolutamente infondate in fatto e in diritto;
b) condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite (diritti, onorari, spese e accessori di legge oltre alle eventuali spese anticipate nel corso del giudizio [per esibizioni
o consulenze]).
- in via istruttoria si insiste per l'ammissione delle richieste non accolte (che non siano relative a circostanze acclarate in quanto non contestate) e dunque si chiede all'Ill.mo
Tribunale di: a) ammettere le seguenti richieste istruttorie: a1) prova per testi con i sigg.ri:
- residente in [...], 04018 Sezze - Sofia Adrni Braccesi Chiassi, Testimone_1 residente in 9 rue Jean Calvin, 1204 Geneve Svizzera;
- Dott. residente in [...]
9 rue Jean Calvin, 1204 Geneve Svizzera;
- residente in 3 rue des Persona_2
Dahlias, 1411 Luxembourg - residente in 3 rue des Dahlias, 1411 Pt_2 Persona_2
Luxembourg - residente in [...] a Roma Persona_3 sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero è che”: 1) lei ha pranzato il giorno di
Natale del 2018 a casa della sig.ra a Roma in Via Cola di Rienzo 13? 2) la Parte_2 prima pietanza era una minestra in brodo;
3) la Sig.ra ha mangiato da sola Parte_2 la minestra col cucchiaio;
4) nel pomeriggio avete parlato della causa
contro
Parte_1
e la sig.ra le ha raccontato che la causa in Canada volgeva al termine e che quella Pt_2 in Italia era in Cassazione;
a2) prova per testi con il Dott. a cui in aggiunta Persona_1 alle domande sopra descritte si chiederà che possa rispondere anche sui seguenti altri capitoli preceduti dalla locuzione “vero è che”: 1) lei è un medico;
2) lei si interessava dello stato di salute della nonna di sua moglie chiedendo ai familiari;
3) la sig.ra nel 2018 Pt_2 soffriva per ipertensione polmonare, scompenso cardiaco destro, poliartrosi diffusa, osteoporosi con plurime fratture, ipoacusia, sindrome vertiginosa;
a3) prova per testi con il Sig. a cui in aggiunta alle domande sopra descritte si chiederà che possa Testimone_1 rispondere anche sui seguenti altri capitoli preceduti dalla locuzione “vero è che”: 1) lei è il badante del figlio del Dott. 2) lei tra il 2015 e il 2018 Controparte_2 ha sempre visto la Sig.ra mangiare la minestra in brodo col cucchiaio” Pt_2
PG: “Visti gli atti”
4 *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado proponeva querela di falso in via principale per far «accertare e Parte_1 dichiarare la falsità della sottoscrizione a firma apparente “ apposta Parte_2 in calce alla procura alle liti a margine del controricorso per Cassazione per le ragioni di cui in narrativa, con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge in esito all'accertamento della falsità” e per chiedere la condanna generica di , e eredi di al CP_1 CP_2 Controparte_4 Parte_2 risarcimento dei danni. I convenuti si costituivano eccependo l'inammissibilità della querela di falso e comunque negando la falsità dell'atto impugnato dall'attore.
Il Tribunale di Livorno, in composizione collegiale, con sentenza n. 604/2022 emessa in data 6.7.2022, dichiarava l'inammissibilità della querela di falso per difetto di concreto interesse alla domanda e condannava a rimborsare Parte_1 ai convenuti costituiti le spese processuali.
Ricordava il primo giudice che la controversia trovava origine dal giudizio introdotto da avanti al Tribunale di Ancona nei confronti, tra gli altri, di Parte_2 Pt_1
, in cui la svolgeva azione di petizione ereditaria e proponeva
[...] Pt_2 domande di rendiconto, riduzione di disposizioni, accertamento della falsità di testamento e di donazione. Il giudizio era stato introdotto dall'attrice, erede per rappresentazione della sorella premorta dopo avere accettato Persona_3 con beneficio di beneficio di inventario l'eredità relitta da , coniuge Persona_4 della predetta germana e titolare di un cospicuo patrimonio costituito da beni all'estero, nei confronti di vari convenuti (soggetti intestatari dei beni, quali pretesi prestanomi o responsabili di società fiduciarie), tra cui, appunto, . Parte_1
Nel corso di tale giudizio adiva la Corte di Cassazione con regolamento Parte_1 preventivo di giurisdizione e, nel corso del relativo procedimento, proponeva, con nota depositata nella stessa data fissata per la camera di consiglio, querela incidentale di falso, con la quale contestava l'autenticità della firma a nome apparente apposta per la procura speciale alle liti a margine del Parte_2 controricorso depositato nel giudizio.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1605 del 24.1.2020, dichiarava l'inammissibilità della querela di falso in via incidentale e la giurisdizione del giudice italiano, rimettendo per la disciplina sulle spese al giudice del merito.
5 Prendendo spunto dalla affermazione incidentale della Corte secondo la quale
“rimane impregiudicata la possibilità per il ricorrente di proporre querela di falso in via principale ai sensi del citato art. 221 cod. proc. civ.”, il dava corso alla Pt_1 iniziativa giudiziaria decisa dal Tribunale di Livorno con la sentenza impugnata.
Ciò premesso, il primo giudice osservava che il diritto di agire in sede giudiziaria, che la Corte di Cassazione aveva affermato in termini generali, andava verificato, in riferimento alla concreta fattispecie agita, alla luce della sussistenza o meno delle condizioni dell'azione.
Nello specifico, secondo il Tribunale di Livorno, tale verifica non poteva che condurre alla inammissibilità della domanda per carenza di interesse all'azione.
Dava atto il primo giudice che il querelante assumeva di avere interesse all'accertamento della falsità materiale della firma apposta in calce alla procura alle liti a nome apparente “ in quanto ciò avrebbe comportato Parte_2
l'invalidità e/o inesistenza di detta procura con conseguente invalidità e/o inesistenza del controricorso per Cassazione, con conseguente invalidità e/o nullità dell'ordinanza della Corte di Cassazione pubblicata in data 24.1.2020 e ciò con particolare riguardo alla possibilità di impugnare quest'ultima per revocazione, per essere stata emessa sulla base di un'attività processuale svolta dalla parte controricorrente in forza di una procura non conferita, dovendo perciò il caso essere riesaminato senza tenere in alcun conto tutta l'attività svolta illegittimamente dalla parte controricorrente. Assumeva inoltre il querelante che la sua iniziativa avrebbe assunto rilevanza anche nel procedimento di primo grado promosso dalla avanti il Tribunale di Ancona (R.G. 2786/15) che era stato Pt_2 sospeso in attesa dell'esito del procedimento per regolamento di giurisdizione avanti la Corte di Cassazione e che, a seguito dell'ordinanza che aveva dichiarato la giurisdizione italiana, era stato immediatamente riassunto dalla difesa della
(benché questa fosse deceduta da oltre un anno) con comparsa in Pt_2 riassunzione del 20.5.2020 e con udienza fissata al 13.1.2021.
Secondo il primo giudice, al contrario, la rilevanza della pretesa pronuncia di falsità era da escludere sia in relazione al prefigurato giudizio per la revocazione dell'ordinanza sulla giurisdizione emessa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che in relazione al giudizio di merito pendente avanti al Tribunale di Ancona.
In ordine al primo profilo, il Tribunale condivideva quanto già espresso dal G.I. nel corso dei giudizio con ordinanza del 30.11.2021 («ritenuto incidentalmente che la pronuncia della Corte, avendo definitivamente deciso la questione della
6 giurisdizione, è impugnabile per revocazione per il motivo previsto dall'art. 395 n.
2 c.p.c., vale a dire quando si è giudicato in base a prove dichiarate false dopo la sua emissione, in forza del disposto dell'art. 391 ter c.p.c.; ritenuto tuttavia che parte attrice non ha qui specificamente allegato la ricorrenza del necessario rapporto di causalità intercorrente tra la dedotta falsità della prova - qui, secondo la prospettazione: la falsità della procura per la costituzione di nel Parte_2 regolamento di giurisdizione - e la decisione impugnanda, limitandosi ad indicare che nell'ipotesi di accertamento giudiziale della falsità “il caso dovrebbe essere riesaminato senza tenere in alcun conto tutta l'attività svolta illegittimamente dalla parte controricorrente” (pag 8 memoria ex art. 183, VI comma n. 1), senza in alcun modo considerare che l'ordinanza della Corte delle S.U. ha preso in esame, tutte rigettandole, le eccezioni processuali di parte ma ha ritenuto Pt_2
l'infondatezza nel merito del ricorso per regolamento senza far alcun riferimento alle difese ulteriori del controricorrente - che neppure sono state enunciate in parte narrativa»). Rilevava, invero, che la Cassazione aveva utilizzato, per affermare la giurisdizione italiana, esclusivamente le risultanze del ricorso per regolamento di giurisdizione presentato dall'odierno querelante, e degli atti introduttivi del processo n. 2787/2015 R.G. dinanzi al Tribunale di Ancona, allegati a tale ricorso. Osservava inoltre come non fosse conferente il riferimento del querelante all'interesse alla eliminazione dal commercio giuridico di atti falsi perché qui si era in presenza di atto processuale che aveva esaurito il suo astratto rilievo in sede processuale di ultima istanza.
In ordine al secondo profilo, il primo giudice escludeva che l'accertamento della pretesa falsità assumesse rilevanza nel procedimento di primo grado promosso dalla avanti il Tribunale di Ancona n. 2786/2015 R.G., poiché la procura Pt_2 impugnata con la querela di falso afferiva al ricorso per cassazione e non era stata dunque utilizzata per proseguire quel giudizio, sospeso a seguito della proposizione del ricorso ex art. 41 c.p.c.: infatti, l'atto di riassunzione notificato il 12.6.2020 era stato proposto sempre sulla base della procura sottoscritta a margine dell'atto di citazione nel giudizio n. 2786/2015 R.G. (non avendo in tale giudizio il procuratore di parte attrice a tale data dichiarato il decesso della propria assistita, avvenuto il
19.2.2019, ciò che gli era consentito), procura questa che non era stata impugnata di falso (e che anzi era indicata da parte querelante quale scrittura di comparazione).
2. Il giudizio di secondo grado
7 2.1 Avverso la sentenza n. 640/2022 del Tribunale di Livorno ha proposto appello sulla base dei seguenti motivi: Parte_1
Motivi di appello:
I) Errata e contraddittoria interpretazione ed applicazione degli artt. 221
e 222 c.p.c. da parte del Giudice di primo grado che, investito di un giudizio di querela di falso in via principale, ha dichiarato l'inammissibilità della querela per difetto di interesse ad agire del querelante sulla base di una presunta irrilevanza dell'atto impugnato.
Rileva l'appellante che, trattandosi di querela in via principale, il giudice non avrebbe dovuto effettuare alcuna indagine circa la rilevanza del documento impugnato nel regolamento di giurisdizione, essendo essa devoluta al giudice della causa principale e non a quello della querela autonoma, il cui unico compito consiste nel negare o affermare la falsità dell'atto.
II) Carente, ingiusta ed errata motivazione della dichiarazione di inammissibilità per difetto di concreto interesse alla domanda di querela di falso proposta in via principale, in violazione dell'art. 221
c.p.c. e violazione del diritto di difesa del querelante ex art. 24 della
Costituzione.
Osserva l'appellante come sia stato lo stesso G.I., con l'ordinanza richiamata dal collegio in sede decisionale, a evidenziare come l'ordinanza sulla giurisdizione emessa dalla Corte di Cassazione fosse “impugnabile per revocazione per il motivo previsto dall'art. 395 n.2 c.p.c., vale a dire quando si è giudicato in base a prove dichiarate false dopo la sua emissione, in forza del disposto dell'art. 391ter c.p.c..”.
Il Tribunale di Livorno, pertanto, nel ritenere mancante una delle condizioni dell'azione in generale, cioè l'interesse ad agire, non avrebbe considerato che l'interesse a proporre una domanda in giudizio sussiste tutte le volte in cui il processo rappresenta l'unico mezzo per ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile o per evitare un danno ingiusto dovuto alla privazione di un bene o lesione di un diritto. Utilità nella fattispecie ravvisabile nella possibilità per il Pt_1 di avviare un procedimento per la revocazione ex art. 395 n. 2 c.p.c. dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 1605/20 che ha stabilito la giurisdizione italiana, emessa nell'ambito di un processo che si sostiene essere afflitto da nullità per via della inefficacia/invalidità/inesistenza della procura processuale.
III) Errata interpretazione e valutazione da parte del Giudice di prime cure dell'ordinanza n. 1605/2020 della Corte di Cassazione in punto alla
8 dichiarazione di “non tempestività” della querela di falso nonché in merito alla presunta irrilevanza dell'atto impugnato per falsità.
Secondo l'appellante, il Tribunale di Livorno, in primo luogo, avrebbe errato nel ritenere che la Corte di Cassazione abbia dichiarato “inammissibile” la querela di falso proposta in via incidentale dal atteso essa era stata dichiarata, Pt_1 soltanto, “non tempestiva”. In secondo luogo, avrebbe errato nel valutare l'affermazione della Suprema Corte secondo la quale: “(…) Tale interpretazione del sistema normativo di riferimento non determina alcuna lesione del diritto di difesa, posto che – va ribadito - rimane impregiudicata la possibilità per il ricorrente di proporre querela di falso in via principale, ai sensi del già citato art. 221 c.p.c.”.
Detta questione era stata infatti esaminata dalla Corte di Cassazione in via preliminare rispetto a tutte le altre domande, concludendosi con la dichiarazione di non tempestività e con la chiara affermazione del diritto del a proporre la Pt_1 querela in via principale, affermazione niente affatto effettuata in modo
“incidentale” e “in termini generali”, ma con specifico riferimento alla querela di falso proposta in via incidentale dal in quel procedimento. Pt_1
Sarebbe infine erroneo quanto affermato dal primo giudice secondo cui, per affermare la giurisdizione italiana, la Corte di Cassazione avrebbe utilizzato
“esclusivamente le risultanze del ricorso per regolamento di giurisdizione presentato dall'odierno querelante e degli atti introduttivi del processo n.
2787/2015 allegati a tale ricorso (v. doc. 1 e 7a)”, non potendosi ragionevolmente negare (come risulterebbe chiaramente dall'ordinanza della Cassazione) che le molteplici eccezioni di cui al controricorso della controparte, e i documenti dalla medesima prodotti, non abbiano influito sull'esito di quel giudizio. Ed anzi, che il controricorso sia stato determinante ai fini del rigetto della richiesta del in Pt_1 ordine alla individuazione della giurisdizione, lo si evincerebbe dal fatto che furono accolte dalla Corte, per l'appunto, alcune eccezioni di natura processuale sollevate da controparte proprio nel controricorso.
IV) Errata ed ingiustificata valutazione e omessa e/o insufficiente motivazione da parte del Giudice di primo grado nell'affermare la presunta “negazione” da parte della parte convenuta/appellata della falsità in questione.
Secondo l'appellante, sarebbe errata, fuorviante e non motivata l'affermazione del primo giudice secondo cui “(…) I convenuti si sono costituiti preliminarmente al merito (negando la falsità dell'atto impugnato dall'attore) (…)” posto che né in
9 sede di prima difesa né alla prima udienza del 3.6.2021 la parte convenuta aveva negato la falsità impugnata o aveva confermato l'autenticità della firma in questione e neppure lo aveva fatto nel prosieguo del procedimento, durante il quale comunque mai aveva indicato le circostanze di fatto in cui si era svolta l'operazione di firma e i testimoni che certamente avrebbero dovuto essere presenti, essendo all'epoca la “allettata”. Pt_2
V) Errata valutazione ed interpretazione di elementi di fatto e di diritto da parte del Giudice di primo grado ed errata interpretazione dei
“prodromi” della controversia con riferimento all'oggetto del procedimento di falso.
Lamenta la parte appellante come il primo giudice - chiamato a decidere sulla querela di falso proposta in via autonoma e quindi in un giudizio del tutto avulso dalla questione di merito pendente avanti il Tribunale di Ancona (al n. di R.G.
2786/15), peraltro tuttora pendente e la cui fase istruttoria non è stata nemmeno iniziata - abbia omesso qualsiasi riferimento ai fatti esposti dal querelante nel proprio atto di citazione ed abbia, invece, ritenuto di riprendere pedissequamente quanto affermato dalla parte convenuta (odierna appellata) nella propria comparsa di risposta. L'unilaterale ricostruzione dei fatti andrebbe quindi riformata evidenziando i reali “prodromi” della vicenda riguardante il giudizio di falso promosso dal ovvero che: al momento della presunta firma Pt_1 Parte_2 era un'anziana signora ultranovantenne, che faticava enormemente a scrivere,
“allettata” già da alcuni anni;
dal 2017 aveva delegato il figlio affinché si occupasse delle proprie attività e firmasse i documenti e gli atti per suo conto;
due esperti (la dott.ssa consulente grafologa del Tribunale di Modena, e il dott. Persona_5 [...]
, esperto medico psicogeriatra) avevano confermato la probabile apocrifia Per_6 della firma a nome “ in questione;
la nelle more del Parte_2 Pt_2 procedimento, nel febbraio 2019, un paio di mesi dopo la presunta firma, era deceduta anche se il decesso non è stato reso noto dalla controparte.
VI) Errata interpretazione e valutazione del Giudice di primo grado del secondo profilo di interesse del querelante, basato sulla rilevanza della dichiarazione di falsità anche nel procedimento di merito pendente avanti il Tribunale di Ancona, nonché errata ed illogica affermazione del
Primo Giudice circa la presunta inconferenza, nel caso concreto, della funzione di eliminazione dal commercio giuridico di atti falsi mediante il giudizio di falso.
10 Sostiene l'appellante che il primo giudice avrebbe commesso un clamoroso errore nel ritenere che l'appellante intendesse affermare che la procura alle liti utilizzata per il controricorso in Cassazione fosse la stessa utilizzata nel procedimento di riassunzione della causa di merito avanti il Tribunale di Ancona. Infatti, il secondo motivo di interesse del al giudizio di falso è dato dal fatto che la riassunzione Pt_1 del giudizio di merito di Ancona è stata possibile unicamente sulla base dell'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, provvedimento impugnabile per revocazione. Anche sotto tale profilo, quindi, vi sarebbe non corrispondenza tra quanto richiesto dal e quanto affermato nella sentenza dal Tribunale che, Pt_1 nel fraintendere completamente la sua domanda, avrebbe emesso una sentenza in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Censurabile sarebbe anche l'affermazione del primo giudice secondo cui “non è conferente far riferimento all'interesse all'eliminazione dal commercio giuridico di atti falsi perché qui si è in presenza di atto processuale che esaurisce, per i motivi detti, il suo astratto rilievo in sede processuale di ultima istanza.” Infatti, la finalità perseguita con la querela di falso non mira solo a impugnare un documento nella sua efficacia probatoria e a eliminarlo totalmente o parzialmente, ma mira anche e soprattutto a tutelare la fede pubblica in sede civile, sicché, una volta dimostrata la falsità dell'atto pubblico, la sentenza ne distrugge “in modo assoluto la esistenza legale, giacché se è falso non può valere tra nessuna persona, né obbligare chicchessia.” (Cfr., ex multis, Cass. 6 settembre 2002, n. 12964; Cass. n.
8362/2000). Nella fattispecie, oltre all'interesse del di conseguire una Pt_1 certezza quanto alla falsità o genuinità del documento nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso, vi sarebbe anche l'interesse dei terzi coinvolti nelle molteplici vicende processuali sopramenzionate
(si ricorda che parte appellata ha citato oltre 40 soggetti nel giudizio di merito pendente avanti il Tribunale di Ancona!), a cui si aggiunge, trattandosi di una procura speciale obbligatoria, il generale interesse all'instaurazione di un valido, corretto e leale rapporto processuale.
Del resto, neppure sarebbe condivisibile quanto affermato dal Tribunale di Livorno circa il fatto che il controricorso avrebbe “esaurito il suo rilievo in sede processuale di ultima istanza”, poiché, trattandosi di un procedimento “preventivo” che ha dichiarato la giurisdizione italiana, il provvedimento emesso non ha esaurito il proprio “rilievo” poiché esso è certamente rilevante anche per il giudizio pendente avanti il Tribunale di Ancona.
11 VII) Contraddittoria e ingiustificata condanna alla rifusione delle spese legali a carico dell'appellante ed eccessività dell'importo liquidato.
Lamenta l'appellante che il Tribunale di Livorno avrebbe errato clamorosamente nell'affermare che “convenuti … preliminarmente al merito (negando la falsità dell'atto impugnato dall'attore), hanno eccepito il difetto di interesse dell'attore alla querela di falso”. Infatti, la parte convenuta/appellata si era costituita formulando solo le seguenti domande: “in via preliminare a) autorizzare il deposito dell'originale del controricorso per Cassazione contenente la firma querelata, dando disposizione affinché sia custodito in cassaforte;
nel merito: a) respingere integralmente le istanze attoree in quanto assolutamente infondate in fatto e in diritto;
b) condannare l'attore al pagamento delle spese di lite”, e quindi senza formulare una domanda preliminare di difetto di interesse dell'attore. Solo in sede di seconda memoria, e quindi tardivamente atteso il disposto dell'art. 183 comma
6 c.p.c., la parte convenuta/appellata introduceva una domanda, nuova, di inammissibilità della querela di falso ma non per carenza di interesse ad agire bensì unicamente perché “la presentazione di una perizia grafica di parte con riguardo al documento impugnato non integra l'offerta di prova richiesta dall'art. 221
c.p.c.”, domanda che veniva altresì ribadita in sede di precisazione delle conclusioni ma che non era stata accolta.
Dall'inesatto e confuso presupposto che la domanda preliminare della parte convenuta fosse stata accolta sarebbe conseguita l'eccessiva liquidazione delle spese legali poste dal Tribunale di Livorno, totalmente a carico dell'odierno appellante. L'importo sarebbe eccessivo anche perché la decisione era stata resa per motivi di solo rito e che inoltre non era stato ammesso alcun mezzo di prova e ciononostante era stato liquidato per la fase istruttoria l'intero importo previsto dal D.M. 55/2014 (pari a € 1.720,00).
La parte appellante ha quindi concluso, nel merito e in via istruttoria, come riportato in epigrafe.
2.2 Si sono Si sono costituiti Controparte_1 [...]
e Controparte_2 CP_3 Controparte_2
Essi hanno brevemente ricordato che il era stato citato dinanzi al Pt_1
Tribunale di Ancona dalla loro madre per rendere il conto del proprio Parte_2 operato di amministratore di società fiduciarie e nelle quali erano confluiti CP_5 gli ingenti capitali di (marito della sorella di cui era Persona_4 Parte_2 unica erede); il convenuto aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice
12 italiano nonostante i giudici canadesi, che il medesimo aveva adito per questioni relative al testamento del suddetto (che invero gli aveva lasciato solo Per_4 alcuni oggetti personali), si erano già dichiarati privi di giurisdizione;
egli si era inoltre reso autore di svariate infondate iniziative presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
i costi di tutte le sue iniziative giudiziarie erano evidentemente sostenuti con il denaro dell'eredità Per_4
Gli appellati hanno altresì ricordato che il procedimento per querela di falso era stato avviato solo quando la era venuta a mancare, non potendo perciò Pt_2 più confermare in giudizio la veridicità della propria firma. Hanno anche sottolineato come non sia dato rinvenire in alcun modo il motivo per il quale qualcuno avrebbe dovuto falsificare la firma della poiché ella era viva, Pt_2 poteva firmare, si voleva difendere nel giudizio in Cassazione e si era difesa, oltretutto avendo nominato un procuratore generale;
se i figli avessero promosso la controversia contro il suo volere, non si spiegherebbe la firma messa per avviare la causa in primo grado.
Gli appellati hanno infine contestato tutti i motivi di appello proposto dalla controparte, in particolare evidenziando che il Tribunale di Livorno non ha effettuato un vaglio di rilevanza del documento, ma ha valutato l'insussistenza di interesse del alla proposizione della querela di falso, essendo pacifico che è Pt_1 legittimato a proporre querela di falso solo chi abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria del documento. Il non ha alcun interesse alla querela Pt_1 di falso poiché anche se venisse dichiarata falsa la procura della comunque Pt_2 egli non potrebbe proporre il giudizio di revocazione, non sussistendone nessuno dei presupposti. Infatti, l'ordinanza della Cassazione sarebbe stata adottata negli stessi termini anche se non si fosse costituita, posto che il Parte_2 provvedimento del Tribunale di Ancona che riteneva la giurisdizione italiana era estremamente ben argomentato e che i motivi di impugnazione non erano riusciti in alcun modo a scalfire le giustificazioni addotte dal giudice di primo grado, peraltro corroborate da granitica giurisprudenza, ed inoltre tutte le eccezioni processuali avanzate dalla difesa della dinanzi alla Corte di Cassazione Pt_2 erano state respinte. Del resto, mai il deduce che la decisione della Corte di Pt_1
Cassazione sia errata. Quanto alla tutela della fede pubblica, essa è invocabile solo in sede penale. Circa la possibilità, affermata dalla Suprema Corte nell'ordinanza emessa a definizione del regolamento di giurisdizione, di proporre querela di falso in via incidentale, sarebbe evidente come in quella sede non siano stati in alcun
13 modo esaminati i presupposti per il suo accoglimento. Da ultimo, gli appellati hanno contestato che gli elementi addotti dalla controparte siano idonei ad affermare la falsità della firma della non potendosi trarre una simile Pt_2 conclusione dal solo fatto che la firma del 2018 sia più fluida di quella del 2015 ed essendo priva di valore scientifico la perizia psicogeriatrica prodotta dallo stesso
Né una certezza in ordine alla falsità della firma, fermamente contestata Pt_1 dagli appellanti in tutti gli atti di causa (diversamente da quanto asserito dall'appellante), potrebbe essere raggiunta da una espletanda CTU.
La difesa degli appellati ha infine stigmatizzato che i legali di controparte abbiano scritto nella loro prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. le seguenti parole: “il Sig. si è visto costretto a denunciare alcuni fatti ed in Pt_1 particolare l'irrituale presa di contatto e interlocuzione del legale di controparte con alcuni testimoni”, pur sapendo che il Consiglio Distrettuale di Disciplina aveva rifiutato di aprire il procedimento disciplinare facendo presente che quella del difensore era stata una “legittima ricerca delle fonti di prova” ed aveva escluso risolutamente che nei contatti avuti (tutti per iscritto via e-mail) fossero ravvisabili
“forzature di tono o suggestioni dirette a ottenere dichiarazioni compiacenti” e ne hanno chiesto la cancellazione ex art. 89 c.p.c., esulando dette affermazioni dal contesto della causa e non essendo esse strumentali all'esercizio del diritto di difesa.
e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 Controparte_2 CP_3 hanno quindi concluso, nel merito e in via istruttoria, come
[...] Controparte_2 riportato in epigrafe.
2.3 La Corte, all'udienza del 17.9.2024, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nella propria comparsa conclusionale, la difesa del ha evidenziato come Pt_1 siano ingiustificate, offensive e gratuite le affermazioni e/o insinuazioni assolutamente infondate, formulate da parte appellata nella comparsa in appello e di cui ha chiesto quindi la cancellazione, anche per la loro irrilevanza ai fini di causa, con riferimento, in particolare, alla frase a pag. 10) della comparsa: “ (…)
IV) pur essendo (a suo dire) privo di qualsiasi interesse alla vicenda, dopo aver perso in primo grado ha impugnato la sentenza del Tribunale canadese in appello;
dopo aver perso anche l'appello egli (pur essendo, sempre a suo dire, privo di
14 qualsiasi interesse alla vicenda) ha fatto ricorso alla Corte Superiore canadese (che ha dichiarato inammissibile il ricorso); tutta questa attività è costata oltre duecentocinquantamila euro di spese giudiziarie alla ed è evidente che Pt_2 anche il abbia speso altrettanto;
trattasi di un comportamento Pt_1 assolutamente inspiegabile, posto che, lo si ripete, il non era erede e a suo Pt_1 dire non vi erano altri beni del de cuius da distribuire;
tutto si spiega ove invece sia vero che egli ha rubato oltre cento milioni di euro alla (…)” e alla nota Pt_2
n. 6 a piè di pagina 8) della comparsa in appello:“(…) Il le ha anche impedito Pt_1 di riprendere gli oggetti della sorella siti nella villa di Castelfidardo ove quest'ultima abitava col marito (finita alla Anstalt), si è appropriato della auto della predetta, restituita solo dopo l'avvio di un procedimento giudiziario ed è entrato anche nella casa di famiglia di Roma ove si era appropriato di alcuni beni dei ”. Pt_2
*****
3. L'appello va rigettato.
3.1 Il primo motivo, il secondo motivo, il terzo motivo e il sesto motivo possono essere esaminati congiuntamente poiché tutti volti a contrastare la valutazione del Tribunale di Livorno sul difetto di interesse da parte del a Pt_1 proporre la querela di falso (salvo esaminare in seguito, congiuntamente ai motivi quarto e quinto, la doglianza contenuta nel terzo motivo circa il fatto che il primo giudice avrebbe erroneamente scritto che la Corte di Cassazione aveva dichiarato
“inammissibile” la querela di falso proposta dal in via incidentale, che invece Pt_1 era stata dichiarata soltanto “intempestiva”).
In proposito, è indubbio che, come evidenziato dalla parte appellante, nell'ipotesi in cui la querela di falso sia proposta in via principale, il giudice non è tenuto al fine di valutare l'ammissibilità della domanda, al preliminare vaglio della rilevanza del documento, come richiede invece dall'art. 222 c.p.c. per il caso di querela incidentale, dopo avere prescritto l'interpello della controparte. Tuttavia, come per ogni domanda, anche nel caso della querela di falso in via principale il giudice è tenuto a verificare, anche d'ufficio, la sussistenza delle condizioni dell'azione, e quindi, in primo luogo, l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Tale profilo è affatto diverso dalla valutazione di rilevanza del documento nel procedimento in cui esso è stato prodotto, e riguarda, in generale, la capacità del provvedimento richiesto all'autorità giudiziaria di ottenere il soddisfacimento di un interesse primario di cui si assume la lesione e, dunque, l'esigenza di ottenere un
15 risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento giudiziale.
Nello specifico, la parte che propone la querela di falso deve avervi un interesse attuale e concreto che, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., consiste nella necessità di accertare la falsità di un documento, al fine di paralizzarne l'efficacia probatoria e a rendere inoperante ogni effetto giuridico ad esso attributo. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la querela principale tende a sottrarre al documento falso l'attitudine a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa, eliminando o rendendo privo di forza probatoria un documento suscettibile di determinare un falso convincimento del giudice. (…) In correlazione con tale natura e tale finalità,
l'interesse ad agire non può che essere quello di conseguire una simile certezza, nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere del documento sospetto di falsità (Cass.
8.2.1967 n. 330)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
9013 del 27/07/1992).
Sulla base dei predetti principi, appare pienamente condivisibile la valutazione del Tribunale di Livorno circa il difetto di interesse del a proporre la querela Pt_1 di falso.
La parte appellante parte dall'assunto che il procedimento per regolamento preventivo di giurisdizione definito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
1605/2020 sarebbe nullo stante la falsità della procura oggetto della querela, per cui, una volta accertata tale falsità, il sarebbe legittimato a impugnare per Pt_1 revocazione detta ordinanza per il motivo di cui all'art. 395, n. 2, c.p.c., avendo la
Suprema Corte giudicato “in base a prove riconosciute o dichiarare false” dopo la sua emissione.
Ora, la procura della cui falsità si controverte è stata rilasciata al solo fine di depositare, nell'ambito del regolamento instaurato dal un controricorso Pt_1 contenente eccezioni processuali – a) mancata instaurazione del litisconsorzio processuale per mancata citazione del PM dinanzi al Tribunale di Ancona;
b) invalidità della procura ai fini della proposizione del regolamento;
c) mancata impugnazione dell'ordinanza datata 18.12.2017 con cui il Tribunale di Ancona aveva ritenuto la causa matura per la decisione sulla questione preliminare di giurisdizione;
d) carenza del ricorso in ordine ai prescritti requisiti di autosufficienza) - che sono state tutte disattese dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza che ha definito detto procedimento.
16 Né può in alcun modo ritenersi che la giurisdizione del giudice italiano, contestata dal sia stata dichiarata dalla Suprema Corte sulla base di “prove” Pt_1 dedotte nel controricorso: l'ordinanza n. 1605/2020 che ha definito il procedimento in questione, infatti, è fondata su circostanze allegate dallo stesso ricorrente e su principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in precedenti arresti puntualmente richiamati. In particolare, la Cassazione ha ritenuto: che il de cuius fosse cittadino italiano, oltre che canadese, non risultando che avesse mai rinunciato alla cittadinanza italiana o che la stessa gli fosse stata revocata in vita e, in ogni caso, per averla automaticamente riacquistata (Cass. n. 2425/1991 e
12411/2000), per effetto del matrimonio contratto nel 1981 di cui dava conto lo stesso nel suo ricorso introduttivo;
che la giurisdizione italiana trovava Pt_1 decisiva conferma dalla circostanza relativa al luogo (italiano) di apertura della successione (Cass. SS.UU. n. 25875/2008); che in materia di cumulo soggettivo di plurime domande proposte dallo stesso attore nei confronti di più convenuti, legate da un vincolo di connessione tale da imporne la trattazione unitaria, non può derogarsi alla giurisdizione del giudice italiano (Cass. SS.UU. n. 5090/2008); che con riferimento all'azione di rendiconto nei confronti di più professionisti di cui il de cuius si sia avvalso per la gestione del proprio patrimonio, proposta contestualmente a quella di petizione di eredità nei confronti del coerede, la giurisdizione è del giudice italiano anche nei confronti dell'unico professionista straniero (Cass. SS.UU. n. 25875/2008 cit.); che la giurisdizione nei confronti dello straniero deve essere riscontrata in base alla prospettazione della domanda (Cass.
SS.UU. n. 7991/2009, 5765/2012 e 26937/2013).
Del resto, la stessa parte appellante non è in grado di specificare se e in quale parte il controricorso della abbia influito sulla decisione della Suprema Pt_2
Corte, essendosi la difesa del Tailor limitata, al riguardo, a dedurre come non potrebbe “ragionevolmente negarsi che le molteplici eccezioni di cui al controricorso della controparte e i documenti dalla medesima prodotti, non abbiano influito sull'esito del giudizio”. L'esame dell'ordinanza n. 1605/2020, al contrario, indica chiaramente come il controricorso cui afferisce la procura oggetto della querela non abbia avuto influenza alcuna nella decisione della Suprema Corte di affermazione della giurisdizione del giudice italiano.
Va da sé che, non essendo in alcun modo ravvisabile la possibilità per il medesimo di chiedere la revocazione dell'ordinanza n. 1605/2020 della Corte di
Cassazione sulla base della (asserita) falsità della procura rilasciata a margine del
17 controricorso avversario, neppure sussiste un qualche interesse del querelante correlato alla riassunzione del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di
Ancona (sesto motivo).
Va altresì osservato che, trattandosi di procura rilasciata al solo fine di depositare il controricorso nel procedimento di regolamento preventivo di giurisdizione instaurato dal tale documento non potrebbe essere utilizzato Pt_1 in altra sede, avendo ormai esaurito la propria funzione.
Deve pertanto concludersi che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, non sussiste alcun interesse concreto in capo al di ottenere la Pt_1 dichiarazione di falsità del documento impugnato, risultando quindi infondati il primo, secondo e sesto motivo.
Né può la parte appellante fondare l'ammissibilità della querela di falso sull'inciso, contenuto nella ordinanza n. 1605/2020 della Suprema Corte, secondo cui la dichiarazione di inammissibilità della querela di falso incidentale proposta dal in quel procedimento non avrebbe pregiudicato “la possibilità per il ricorrente Pt_1 di proporre querela di falso in via principale”, trattandosi di un rilievo di carattere generale e astratto, da cui non può in alcun modo farsi derivare il venir meno dell'obbligo del giudice della querela in via principale di accertare, preliminarmente, la sussistenza delle condizioni dell'azione e, quindi, dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.: risulta quindi infondato anche il terzo motivo.
3.2 Il quarto motivo e il quinto motivo sono inammissibili, per difetto di interesse ad appellare le parti della sentenza in questione - relative alla negazione da parte degli odierni appellati della falsità della procura oggetto di querela e alla ricostruzione dei termini della causa instaurata dalla dinanzi al Tribunale di Pt_2
Ancona - che non costituiscono un capo autonomo della sentenza né risultano antecedenti logici rispetto alla decisione del primo giudice suscettibili di passare in giudicato, essendo la pronuncia impugnata fondata esclusivamente sull'accertato difetto di interesse del ad agire con la querela di falso. In proposito, si ricorda Pt_1 che, com'è pacifico, “il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una
18 questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte.” (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 28307 del 11/12/2020); in particolare, non sussiste interesse all'impugnazione con riguardo alle enunciazioni contenute nella motivazione della sentenza, delle quali “non possa dedursi una statuizione implicita suscettibile di passare in giudicato, perché presupposto necessario della decisione, e dalla quale possa derivare un concreto pregiudizio.” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 722 del
15/01/2018).
Per queste stesse ragioni, la parte appellante difetta di interesse a dolersi del fatto, censurato nella prima parte del terzo motivo di appello, che nella motivazione della sentenza impugnata sia stato scritto che la Cassazione aveva dichiarato “inammissibile” la querela di falso proposta dal in via incidentale, Pt_1 mentre essa era stata dichiarata “intempestiva” (a tacere del fatto che neppure trattasi di errore, posto che la tardività di una domanda ne determina l'inammissibilità).
3.3. Il settimo motivo è infondato.
Poiché la querela di falso è stata ritenuta inammissibile, correttamente il primo giudice ha statuito sul riparto delle spese sulla base del criterio della soccombenza, non rilevando che le difese della controparte fossero basate su argomenti diversi rispetto a quello, rilevato d'ufficio dal giudice, posto a fondamento della sua decisione. Altrettanto correttamente il Tribunale di Livorno ha ritenuto di liquidare per intero anche i compensi dovuti per la fase istruttoria, pur non avendo ammesso mezzi di prova, avendo le parti depositato articolate memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
4. Da ultimo si rileva che non sussistono i presupposti per la cancellazione delle frasi rispettivamente imputate dalle parti di essere sconvenienti e offensive, poiché esse non esulano dal contesto della controversia pendente tra le parti medesime, caratterizzata da toni particolarmente aspri, come si evince anche dagli atti della causa n. 278572015 RG dinanzi al Tribunale di Ancona. E' del resto pacifico che non ricorrono gli estremi per i provvedimenti di cui all'art. 89, secondo comma, c.p.c. “ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione
19 negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Né è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti.”
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17325 del 31/08/2015)
5. Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif. per le cause di valore indeterminabile – complessità media, ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
604/2022 resa dal Tribunale di Livorno;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 12.156,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 03/02/2025
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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