TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15109 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26696/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott. Wanda Verusio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 26696/2024, introdotta ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002 e dell'art. 15 D.Lgs. 150/2011, e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies (ultimo comma) c.p.c., all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. in data 7 luglio 2025, vertente tra:
, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Leonardo Benedetti come in Parte_1 atti;
RICORRENTE contro in Roma;
Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002 e dell'art. 15
D.Lgs. 150/2011 avverso il decreto di liquidazione dei compensi in favore del CTU in data
19 maggio 2024 nel procedimento civile R.G. 26823 / 2022, comunicato in data 21 maggio 2024.
CONCLUSIONI: disposto ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. il deposito di note scritte per l'udienza del 7 luglio 2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi agli atti di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002 e dell'art. 15 D.Lgs.
150/2011, il ricorrente a adito questo Tribunale al fine di ottenere la riforma Pt_2 Pt_1 del decreto di liquidazione degli onorari al CTU indicato in epigrafe, con il quale veniva liquidato l'importo di € 1.819,39 a titolo di compensi oltre oneri di legge, ponendo lo stesso a carico di tutte le parti in solido.
Ha chiesto la revoca del decreto e la liquidazione del compenso nella maggior somma di € 3.437, 68 per compensi oltre accessori ed € 90,00 per rimborso spese, allegando la inadeguatezza del valore considerato dal giudice per la determinazione dello scaglione applicabile, dovendo farsi riferimento al valore del contratto di appalto 139.268,67 a non all'importo di cui al decreto ingiuntivo, pari ad € 27.549,79, l'attività ulteriore svolta in sede di operazioni peritali per il tentativo di conciliazione e la pluralità di quesiti formulati.
Le controparti rimanevano contumaci nel presente giudizio.
Il criterio adottato nel decreto di liquidazione al fine di calcolare il compenso al CTU deve essere disatteso.
In via preliminare deve osservarsi che l'art. 1 dell'allegato al D.M. 30/05/2002, relativo ai compensi spettanti ai periti e consulenti tecnici, prevede che “per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia;
se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni”; il valore della causa si determina ai sensi dell'art. 10 c.p.c., il quale dispone che “le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro”.
Dalla lettura degli atti emerge che nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ottenuto dalla per il saldo del corrispettivo dovuto in virtù Controparte_2 di contratto di appalto, il Condominio opponente proponeva domanda riconvenzionale per l'accertamento dei danni subiti, opponendo in compensazione il relativo credito e chiedendo la condanna del condominio al pagamento del residuo credito (cfr. doc. n. 2 in atti)
Pertanto, al valore che corrisponde all'importo ingiunto per fatture non pagate, deve sommarsi il valore della domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che la causa risulta di valore indeterminato.
Ai fini della determinazione del compenso spettante al CTU, pertanto, ha errato il giudice a quo nel fare riferimento al solo valore portato dal decreto ingiuntivo.
Ne consegue che il compenso deve liquidarsi ex novo, ai sensi dell'art. 1 di cui sopra, in base al criterio delle vacazioni (cfr. Cass., Ordinanza, n. 19156/2017: “la liquidazione del compenso del CTU va eseguita in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 115 del
2002, ed ai sensi dell'art. 2, delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, pertanto, al consulente spetta di norma un onorario a percentuale calcolato per scaglioni con riguardo al valore della controversia. Soltanto ove non sia possibile determinare il valore della controversia, si applica il criterio residuale di cui all'art. 1 delle medesime tabelle e quindi commisurare l'onorario al tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico”). Neppure dall'esame della relazione peritale è possibile trarre un criterio univoco di determinazione del valore, sicché deve ritenersi senz'altro applicabile il criterio residuale delle vacazioni.
Al fine della corretta applicazione del criterio delle vacazioni, deve poi tenersi conto dell'incarico affidato dal giudice a quo e dello svolgimento delle operazioni peritali: con provvedimento del 15 febbraio 2023 veniva nominato quale CTU, nell'ambito del procedimento a quo l'arch. il giudice chiedeva, inoltre, al CTU di rispondere ai Pt_1 seguenti quesiti: ““verificare fra l'altro se siano stati realizzati i lavori convenuti, se siano stati realizzati a regola d'arte, se ed in quale misura abbiano riguardato il lastrico solare comune e se il corrispettivo pattuito sia stato versato”.
All'udienza di giuramento del 18 maggio 2023 veniva stabilito il seguente calendario per l'espletamento dell'incarico peritale: inizio operazioni peritali 21 giugno 2023; giorni 90 per l'elaborazione della relazione peritale;
giorni 20 per le parti per invio delle osservazioni;
ulteriori giorni 20 per il deposito della relazione;
veniva assegnato acconto di € 1.500,00.
Quanto al numero delle vacazioni calcolabili, si rileva che le operazioni peritali si sono svolte, con riferimento ai termini assegnati dal giudice e con esclusione dei giorni attribuiti alle parti per l'invio delle osservazioni, in complessivi 79 giorni lavorativi (65 giorni lavorativi dall'inizio delle operazioni peritali all'invio della relazione provvisoria;
ulteriori 14 giorni per la valutazione delle osservazioni e il deposito della relazione definitiva). Per tale periodo, calcolando numero 2 vacazioni giornaliere, in ragione delle numerose ispezioni effettuate in loco e dello svolgimento delle attività conciliative, risulta liquidabile numero 158 vacazioni, per un totale di euro 2.319,44, applicando la vacazione di euro
14,68 anche per quelle successive alla prima (v. C. Cost., sentenza n. 16/2025).
Deve peraltro precisarsi, in ordine alla questione della pluralità di quesiti che, da parte il principio della unicità dell'incarico, non è ravvisabile nel caso di specie la sussistenza dei quesiti plurimi allegata dal ricorrente.
Pertanto, il decreto opposto deve essere revocato ed al professionista dovrà essere liquidato il compenso indicato.
Le spese richieste non risultano documentate.
Le spese del presente procedimento, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando lo scaglione corrispondente al valore della causa, tenendo conto delle tariffe minime, in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche particolarmente complesse, e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- revoca il decreto di liquidazione in data 19 maggio 2024 nel procedimento civile R.G.
26823/2022 e liquida in favore dell'arch. l'importo di euro 2.319,44 oltre Parte_1 accessori di legge;
- condanna i resistenti in solido alla refusione delle spese di lite in favore di Pt_1 che liquida in euro 852,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
[...]
Così deciso in Roma, 30 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Wanda Verusio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott. Wanda Verusio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 26696/2024, introdotta ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002 e dell'art. 15 D.Lgs. 150/2011, e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies (ultimo comma) c.p.c., all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. in data 7 luglio 2025, vertente tra:
, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Leonardo Benedetti come in Parte_1 atti;
RICORRENTE contro in Roma;
Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002 e dell'art. 15
D.Lgs. 150/2011 avverso il decreto di liquidazione dei compensi in favore del CTU in data
19 maggio 2024 nel procedimento civile R.G. 26823 / 2022, comunicato in data 21 maggio 2024.
CONCLUSIONI: disposto ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. il deposito di note scritte per l'udienza del 7 luglio 2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi agli atti di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002 e dell'art. 15 D.Lgs.
150/2011, il ricorrente a adito questo Tribunale al fine di ottenere la riforma Pt_2 Pt_1 del decreto di liquidazione degli onorari al CTU indicato in epigrafe, con il quale veniva liquidato l'importo di € 1.819,39 a titolo di compensi oltre oneri di legge, ponendo lo stesso a carico di tutte le parti in solido.
Ha chiesto la revoca del decreto e la liquidazione del compenso nella maggior somma di € 3.437, 68 per compensi oltre accessori ed € 90,00 per rimborso spese, allegando la inadeguatezza del valore considerato dal giudice per la determinazione dello scaglione applicabile, dovendo farsi riferimento al valore del contratto di appalto 139.268,67 a non all'importo di cui al decreto ingiuntivo, pari ad € 27.549,79, l'attività ulteriore svolta in sede di operazioni peritali per il tentativo di conciliazione e la pluralità di quesiti formulati.
Le controparti rimanevano contumaci nel presente giudizio.
Il criterio adottato nel decreto di liquidazione al fine di calcolare il compenso al CTU deve essere disatteso.
In via preliminare deve osservarsi che l'art. 1 dell'allegato al D.M. 30/05/2002, relativo ai compensi spettanti ai periti e consulenti tecnici, prevede che “per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia;
se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni”; il valore della causa si determina ai sensi dell'art. 10 c.p.c., il quale dispone che “le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro”.
Dalla lettura degli atti emerge che nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ottenuto dalla per il saldo del corrispettivo dovuto in virtù Controparte_2 di contratto di appalto, il Condominio opponente proponeva domanda riconvenzionale per l'accertamento dei danni subiti, opponendo in compensazione il relativo credito e chiedendo la condanna del condominio al pagamento del residuo credito (cfr. doc. n. 2 in atti)
Pertanto, al valore che corrisponde all'importo ingiunto per fatture non pagate, deve sommarsi il valore della domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che la causa risulta di valore indeterminato.
Ai fini della determinazione del compenso spettante al CTU, pertanto, ha errato il giudice a quo nel fare riferimento al solo valore portato dal decreto ingiuntivo.
Ne consegue che il compenso deve liquidarsi ex novo, ai sensi dell'art. 1 di cui sopra, in base al criterio delle vacazioni (cfr. Cass., Ordinanza, n. 19156/2017: “la liquidazione del compenso del CTU va eseguita in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 115 del
2002, ed ai sensi dell'art. 2, delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, pertanto, al consulente spetta di norma un onorario a percentuale calcolato per scaglioni con riguardo al valore della controversia. Soltanto ove non sia possibile determinare il valore della controversia, si applica il criterio residuale di cui all'art. 1 delle medesime tabelle e quindi commisurare l'onorario al tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico”). Neppure dall'esame della relazione peritale è possibile trarre un criterio univoco di determinazione del valore, sicché deve ritenersi senz'altro applicabile il criterio residuale delle vacazioni.
Al fine della corretta applicazione del criterio delle vacazioni, deve poi tenersi conto dell'incarico affidato dal giudice a quo e dello svolgimento delle operazioni peritali: con provvedimento del 15 febbraio 2023 veniva nominato quale CTU, nell'ambito del procedimento a quo l'arch. il giudice chiedeva, inoltre, al CTU di rispondere ai Pt_1 seguenti quesiti: ““verificare fra l'altro se siano stati realizzati i lavori convenuti, se siano stati realizzati a regola d'arte, se ed in quale misura abbiano riguardato il lastrico solare comune e se il corrispettivo pattuito sia stato versato”.
All'udienza di giuramento del 18 maggio 2023 veniva stabilito il seguente calendario per l'espletamento dell'incarico peritale: inizio operazioni peritali 21 giugno 2023; giorni 90 per l'elaborazione della relazione peritale;
giorni 20 per le parti per invio delle osservazioni;
ulteriori giorni 20 per il deposito della relazione;
veniva assegnato acconto di € 1.500,00.
Quanto al numero delle vacazioni calcolabili, si rileva che le operazioni peritali si sono svolte, con riferimento ai termini assegnati dal giudice e con esclusione dei giorni attribuiti alle parti per l'invio delle osservazioni, in complessivi 79 giorni lavorativi (65 giorni lavorativi dall'inizio delle operazioni peritali all'invio della relazione provvisoria;
ulteriori 14 giorni per la valutazione delle osservazioni e il deposito della relazione definitiva). Per tale periodo, calcolando numero 2 vacazioni giornaliere, in ragione delle numerose ispezioni effettuate in loco e dello svolgimento delle attività conciliative, risulta liquidabile numero 158 vacazioni, per un totale di euro 2.319,44, applicando la vacazione di euro
14,68 anche per quelle successive alla prima (v. C. Cost., sentenza n. 16/2025).
Deve peraltro precisarsi, in ordine alla questione della pluralità di quesiti che, da parte il principio della unicità dell'incarico, non è ravvisabile nel caso di specie la sussistenza dei quesiti plurimi allegata dal ricorrente.
Pertanto, il decreto opposto deve essere revocato ed al professionista dovrà essere liquidato il compenso indicato.
Le spese richieste non risultano documentate.
Le spese del presente procedimento, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando lo scaglione corrispondente al valore della causa, tenendo conto delle tariffe minime, in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche particolarmente complesse, e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- revoca il decreto di liquidazione in data 19 maggio 2024 nel procedimento civile R.G.
26823/2022 e liquida in favore dell'arch. l'importo di euro 2.319,44 oltre Parte_1 accessori di legge;
- condanna i resistenti in solido alla refusione delle spese di lite in favore di Pt_1 che liquida in euro 852,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
[...]
Così deciso in Roma, 30 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Wanda Verusio