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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2024, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della Giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 5759/2022 promossa da:
Parte_1 CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. DIMARTINO SALVATORE
- PARTE RICORRENTE – contro rappresentato e difeso dall'avv. MAFFIOTTI SILVIA Controparte_2
- PARTE CONVENUTA - residente in [...] CP_3
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE –
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' chiedeva ritenere e dichiarare la responsabilità del sig. CP_1 CP_2
per l'infortunio occorso alla sig.ra il 13 giugno 2012, e
[...] Parte_2
conseguentemente condannare lo stesso, in solido con il sig. al CP_3
pagamento della somma complessiva di € 17.298,74, o quell'altra diversa accertanda oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, a titolo di regresso per le prestazioni erogate in favore della lavoratrice. A sostegno della domanda affermava che la sig.ra nei giorni 8, 12 e 13 giugno 2012 lavorava alle Pt_2
dipendenze di fatto della ditta individuale presso lo Controparte_4
pagina 1 di 5 stabilimento di Settimo Torinese con mansioni di operaia, in data 13 giugno 2012 era vittima di un infortunio sul lavoro che ne determinava l'inabilità lavorativa per gg. 451 ed una riduzione permanente dell'integrità psicofisica del 6%, in particolare il sig.
– capoofficina e preposto di fatto della S.M.C. – adibiva la sig.ra ad CP_2 Pt_2
una puntatrice (marca tipo Mak 120 matr. F185) priva di Organizzazione_1
protezione degli organi lavoratori ed in movimento e di dispositivi di protezione che arrestassero il movimento in caso di accesso a zone pericolose (comando bimanuale), spiegandole in modo del tutto superficiale le modalità d'uso della stessa, dopo un paio di volte di utilizzo la sig.ra si procurava l'amputazione della falange del dito Pt_2
indice della mano destra. L'Istituto sosteneva che “La responsabilità del sig.
- e per esso della - è indubbia nonostante egli sia CP_2 Controparte_4
stato assolto per non aver commesso il fatto dal Tribunale di Torino – Sez. Pen. I con sentenza 1404/2016 del 13.04.2016, e la successiva ordinanza della Corte d'Appello di Torino – Sez. Pen. III del 04.03.2020 che ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per intervenuta prescrizione del reato.”; chiedeva in via preliminare accertare e dichiarare il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, con estromissione dal giudizio, nel merito in via principale respingere la domanda dell' accertare e dichiarare parte ricorrente responsabile ai sensi e per CP_1
gli effetti dell'art. 96 c.p.c. e condannarla al pagamento di una somma da liquidarsi equitativamente secondo giustizia;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso avversario, contenere le somme che verranno eventualmente accertate come dovute, previa esperenda CTU, nei limiti della propria effettiva responsabilità; rimaneva contumace;
CP_3
il ricorso non è fondato;
l' sul quale gravava il relativo onere, non deduceva alcuna circostanza idonea a CP_1
dimostrare la responsabilità del sig. – condivisibilmente assolto dal giudice penale CP_2
il 15 marzo 2016 in quanto “la causa dell'infortunio era un difetto intrinseco della macchina, perché se essa fosse stata dotata di quanto sopraindicato, la lavoratrice, anche distraendosi,
pagina 2 di 5 non avrebbe potuto essere raggiunta dal punzone. Trattandosi di un vizio intrinseco della macchina, era il datore di lavoro che non avrebbe dovuto mettere a disposizione del lavoratore quello strumento. (…). Che la qualifica di datore di lavoro fosse rivestita dal non è revocabile in dubbio. Detto questo, occorre occuparsi della qualifica rivestita CP_3
dal Durante, per verificare se egli possa rispondere a titolo di concorso per l'infortunio di causa. Ebbene, come riferito dal teste , il prevenuto non era inserito Tes_1
nell'organigramma aziendale nel quale veniva indicato solo a far data dal settembre '12 come coadiuvante. Ciò che, però, emergeva con tranquillante certezza dal dibattimento è che l'imputato, almeno nel periodo in cui operava la , si occupava dello svolgimento di alcune Pt_2
attività aziendali, sia pure come supporto: quindi un po' autista, un po' supervisore, un po' capo-officina, forte peraltro di una discretamente lunga attività pregressa e della sua conoscenza di alcuni tipi di strumenti. Non pare seriamente revocabile in dubbio, pertanto, che il giorno dell'infortunio egli e non altri avessero dato istruzioni, per altro molto frettolose, sull'uso della macchina. Quindi, si potrebbe ipotizzare che il rivestisse il CP_2
ruolo di preposto di fatto. Non si può peraltro trascurare che la lavorava solo da tre Pt_2
Contr giorni presso la e che la teste , operaia infortunata che la p.o. sostituiva, Tes_2
diceva che quando lavorava lei e, cioè, non più di un mese prima, il solo era addetto alle CP_3
punzonatrici ed il andava talvolta in azienda, per occupare il tempo e per dare una CP_2
mano in fase di chiusura. Da un lato, è certo che il prevenuto aveva una certa libertà di determinazione, tanto che poi la macchina in esame veniva proprio da lui venduta alla ed egli seguiva le trattative in prima persona e fissava il prezzo. Da questa Parte_3
circostanza, però, non si può dedurre che egli fosse a conoscenza o avesse il dovere di informarsi sulle caratteristiche intrinseche delle macchine, sulle loro dotazioni di sicurezza, su eventuali vizi per così dire “di fabbricazione “, tanto da poter eventualmente impedire a qualsiasi lavoratore di farne uso. Infatti, nel caso di specie, l'infortunio non si verificava per l'assenza di mezzi di protezione individuali, per mal pratica del lavoratore non adeguatamente informato sulle modalità della lavorazione, ma, più radicalmente, il dipendente non avrebbe dovuto usare mai la punzonatrice perché non vi era modo, usandola, di operare in sicurezza.
(…). L'unica direttiva che il Durante avrebbe dovuto impartire sarebbe stata quella di non lavorare affatto alla punzonatrice, qualora però fosse stato nelle condizioni di sapere che la pagina 3 di 5 macchina presentava quel vizio, circostanza di cui non poteva essere edotto perché era solo da pochi giorni che frequentava l'azienda come collaboratore ai più vari titoli. È vero che il precetto prevenzionale diretto al preposto è stato ampliato dalle normative oggi in vigore ma perché possa essere chiamato a rispondere in concreto occorre che, utilizzando il criterio guida della effettività, egli abbia in concreto il potere di intervenire nei compiti precettati, per cui l'area di responsabilità viene circoscritta dagli effettivi poteri a lui spettanti. Non sono emersi elementi di prova certi tali da poter rivolgere al prevenuto l'addebito di: a) avere saputo che la macchina presentava vizi di fabbricazione tali da essere inidonea all'uso ai fini della sicurezza sul lavoro come si legge nel capo di imputazione;
b) qualora ne fosse stato informato, di non avere influito sulle decisioni del datore di lavoro al fine che ne fosse impedito l'uso, tanto più che l'azienda era in fase di dismissione e non si vede come un preposto di fatto, operante da pochi giorni, potesse, sia pure in forza del vincolo parentale, ottenere un simile risultato. Pertanto, il deve essere assolto dal reato a lui CP_2
contestato per non aver commesso il fatto.”; il ricorso deve pertanto essere respinto;
le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti del convenuto costituito, mentre deve essere omessa ogni pronuncia nei confronti del contumace;
deve essere respinta la domanda di rimborso delle spese di viaggio sostenute dal sig. (residente all'estero) per partecipare al giudizio, trattandosi di CP_2
un'ipotesi non prevista dal Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia. Deve essere respinta la domanda di condanna dell' ex art. 96 cpc, in CP_1
mancanza dei presupposti normativamente previsti;
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, respinge il ricorso;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Controparte_2
liquidate in € 3.727,00, oltre rimb. 15%, IVA e CPA;
pagina 4 di 5 nulla in punto spese fra le altre parti del giudizio.
Così deciso in Torino, il 16 aprile 2024.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della Giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 5759/2022 promossa da:
Parte_1 CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. DIMARTINO SALVATORE
- PARTE RICORRENTE – contro rappresentato e difeso dall'avv. MAFFIOTTI SILVIA Controparte_2
- PARTE CONVENUTA - residente in [...] CP_3
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE –
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' chiedeva ritenere e dichiarare la responsabilità del sig. CP_1 CP_2
per l'infortunio occorso alla sig.ra il 13 giugno 2012, e
[...] Parte_2
conseguentemente condannare lo stesso, in solido con il sig. al CP_3
pagamento della somma complessiva di € 17.298,74, o quell'altra diversa accertanda oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, a titolo di regresso per le prestazioni erogate in favore della lavoratrice. A sostegno della domanda affermava che la sig.ra nei giorni 8, 12 e 13 giugno 2012 lavorava alle Pt_2
dipendenze di fatto della ditta individuale presso lo Controparte_4
pagina 1 di 5 stabilimento di Settimo Torinese con mansioni di operaia, in data 13 giugno 2012 era vittima di un infortunio sul lavoro che ne determinava l'inabilità lavorativa per gg. 451 ed una riduzione permanente dell'integrità psicofisica del 6%, in particolare il sig.
– capoofficina e preposto di fatto della S.M.C. – adibiva la sig.ra ad CP_2 Pt_2
una puntatrice (marca tipo Mak 120 matr. F185) priva di Organizzazione_1
protezione degli organi lavoratori ed in movimento e di dispositivi di protezione che arrestassero il movimento in caso di accesso a zone pericolose (comando bimanuale), spiegandole in modo del tutto superficiale le modalità d'uso della stessa, dopo un paio di volte di utilizzo la sig.ra si procurava l'amputazione della falange del dito Pt_2
indice della mano destra. L'Istituto sosteneva che “La responsabilità del sig.
- e per esso della - è indubbia nonostante egli sia CP_2 Controparte_4
stato assolto per non aver commesso il fatto dal Tribunale di Torino – Sez. Pen. I con sentenza 1404/2016 del 13.04.2016, e la successiva ordinanza della Corte d'Appello di Torino – Sez. Pen. III del 04.03.2020 che ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per intervenuta prescrizione del reato.”; chiedeva in via preliminare accertare e dichiarare il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, con estromissione dal giudizio, nel merito in via principale respingere la domanda dell' accertare e dichiarare parte ricorrente responsabile ai sensi e per CP_1
gli effetti dell'art. 96 c.p.c. e condannarla al pagamento di una somma da liquidarsi equitativamente secondo giustizia;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso avversario, contenere le somme che verranno eventualmente accertate come dovute, previa esperenda CTU, nei limiti della propria effettiva responsabilità; rimaneva contumace;
CP_3
il ricorso non è fondato;
l' sul quale gravava il relativo onere, non deduceva alcuna circostanza idonea a CP_1
dimostrare la responsabilità del sig. – condivisibilmente assolto dal giudice penale CP_2
il 15 marzo 2016 in quanto “la causa dell'infortunio era un difetto intrinseco della macchina, perché se essa fosse stata dotata di quanto sopraindicato, la lavoratrice, anche distraendosi,
pagina 2 di 5 non avrebbe potuto essere raggiunta dal punzone. Trattandosi di un vizio intrinseco della macchina, era il datore di lavoro che non avrebbe dovuto mettere a disposizione del lavoratore quello strumento. (…). Che la qualifica di datore di lavoro fosse rivestita dal non è revocabile in dubbio. Detto questo, occorre occuparsi della qualifica rivestita CP_3
dal Durante, per verificare se egli possa rispondere a titolo di concorso per l'infortunio di causa. Ebbene, come riferito dal teste , il prevenuto non era inserito Tes_1
nell'organigramma aziendale nel quale veniva indicato solo a far data dal settembre '12 come coadiuvante. Ciò che, però, emergeva con tranquillante certezza dal dibattimento è che l'imputato, almeno nel periodo in cui operava la , si occupava dello svolgimento di alcune Pt_2
attività aziendali, sia pure come supporto: quindi un po' autista, un po' supervisore, un po' capo-officina, forte peraltro di una discretamente lunga attività pregressa e della sua conoscenza di alcuni tipi di strumenti. Non pare seriamente revocabile in dubbio, pertanto, che il giorno dell'infortunio egli e non altri avessero dato istruzioni, per altro molto frettolose, sull'uso della macchina. Quindi, si potrebbe ipotizzare che il rivestisse il CP_2
ruolo di preposto di fatto. Non si può peraltro trascurare che la lavorava solo da tre Pt_2
Contr giorni presso la e che la teste , operaia infortunata che la p.o. sostituiva, Tes_2
diceva che quando lavorava lei e, cioè, non più di un mese prima, il solo era addetto alle CP_3
punzonatrici ed il andava talvolta in azienda, per occupare il tempo e per dare una CP_2
mano in fase di chiusura. Da un lato, è certo che il prevenuto aveva una certa libertà di determinazione, tanto che poi la macchina in esame veniva proprio da lui venduta alla ed egli seguiva le trattative in prima persona e fissava il prezzo. Da questa Parte_3
circostanza, però, non si può dedurre che egli fosse a conoscenza o avesse il dovere di informarsi sulle caratteristiche intrinseche delle macchine, sulle loro dotazioni di sicurezza, su eventuali vizi per così dire “di fabbricazione “, tanto da poter eventualmente impedire a qualsiasi lavoratore di farne uso. Infatti, nel caso di specie, l'infortunio non si verificava per l'assenza di mezzi di protezione individuali, per mal pratica del lavoratore non adeguatamente informato sulle modalità della lavorazione, ma, più radicalmente, il dipendente non avrebbe dovuto usare mai la punzonatrice perché non vi era modo, usandola, di operare in sicurezza.
(…). L'unica direttiva che il Durante avrebbe dovuto impartire sarebbe stata quella di non lavorare affatto alla punzonatrice, qualora però fosse stato nelle condizioni di sapere che la pagina 3 di 5 macchina presentava quel vizio, circostanza di cui non poteva essere edotto perché era solo da pochi giorni che frequentava l'azienda come collaboratore ai più vari titoli. È vero che il precetto prevenzionale diretto al preposto è stato ampliato dalle normative oggi in vigore ma perché possa essere chiamato a rispondere in concreto occorre che, utilizzando il criterio guida della effettività, egli abbia in concreto il potere di intervenire nei compiti precettati, per cui l'area di responsabilità viene circoscritta dagli effettivi poteri a lui spettanti. Non sono emersi elementi di prova certi tali da poter rivolgere al prevenuto l'addebito di: a) avere saputo che la macchina presentava vizi di fabbricazione tali da essere inidonea all'uso ai fini della sicurezza sul lavoro come si legge nel capo di imputazione;
b) qualora ne fosse stato informato, di non avere influito sulle decisioni del datore di lavoro al fine che ne fosse impedito l'uso, tanto più che l'azienda era in fase di dismissione e non si vede come un preposto di fatto, operante da pochi giorni, potesse, sia pure in forza del vincolo parentale, ottenere un simile risultato. Pertanto, il deve essere assolto dal reato a lui CP_2
contestato per non aver commesso il fatto.”; il ricorso deve pertanto essere respinto;
le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti del convenuto costituito, mentre deve essere omessa ogni pronuncia nei confronti del contumace;
deve essere respinta la domanda di rimborso delle spese di viaggio sostenute dal sig. (residente all'estero) per partecipare al giudizio, trattandosi di CP_2
un'ipotesi non prevista dal Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia. Deve essere respinta la domanda di condanna dell' ex art. 96 cpc, in CP_1
mancanza dei presupposti normativamente previsti;
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, respinge il ricorso;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Controparte_2
liquidate in € 3.727,00, oltre rimb. 15%, IVA e CPA;
pagina 4 di 5 nulla in punto spese fra le altre parti del giudizio.
Così deciso in Torino, il 16 aprile 2024.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
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