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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/07/2025, n. 11110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11110 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * *
Il Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XII CIVILE
Il Giudice designato Dott. AN TA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 336772 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, con l'avv. Fabiana Spinosa;
Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Andrea Girardi;
CP_1
APPELLATA
E
; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 29885/2019 del Giudice di Pace di Roma, depositata in data 11/11/2019.
CONCLUSIONI: come da verbali in atto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva citato in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Roma, Parte_1 in qualità di e nella rispettiva qualità di CP_1 CP_3 Controparte_2 assicuratore per la rca e responsabile civile del veicolo Fiat 600 targato CA 809FE, affinché fossero condannati al risarcimento del danno subito a seguito del sinistro stradale occorso in Roma, via Sampietro Di Bastelica, incrocio Via Nicolò Forteguerri.
Aveva dedotto parte attrice che, nelle predette circostanze, mentre era alla guida del veicolo FIAT 500 tg. DY101FK, si verificava un urto con il veicolo Fiat 600, il cui conducente al predetto incrocio non aveva rispettato la segnaletica sulla precedenza.
1 A seguito dell'evento le parti procedevano alla compilazione e sottoscrizione del modello CAI. La predetta collisione cagionava danni meccanici e di carrozzeria quantificati da preventivo di parte per un importo di € 8.813,32 oltre al danno per il fermo tecnico e la svalutazione commerciale del mezzo.
Si era costituita , contestando la fondatezza della pretesa attorea in ordine CP_1 all'an e al quantum considerata infondata e non provata.
Integrato il contraddittorio nei confronti di che era rimasto Controparte_2 contumace, escusso il teste di parte attrice ed espletata CTU tecnica, il Giudice di Pace pronunciava la sentenza riportata in epigrafe con la quale riteneva non superata la presunzione di colpa ex art 2054 cc e per tanto entrambi i conducenti responsabili dell'evento richiamato nella misura del 50%.
interponeva appello innanzi al Tribunale di Roma, chiedendo Parte_1 la riforma della sentenza e l'integrale risarcimento del danno nonché il riconoscimento dell'intero addebito a carico del responsabile civile sul presupposto dell'erronea interpretazione del compendio probatorio.
Si costituiva resistendo al gravame. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio, all'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., atteso che da un'analisi complessiva dei motivi di impugnazione emergono con chiarezza, oltre gli elementi individuanti la domanda giudiziale ai sensi dell'art. 163 c.p.c., anche la parte della decisione contestata, i profili di critica in ordine al rigetto della domanda in primo grado e la prospettazione della riforma con richiesta di riconoscimento delle diverse poste risarcitorie.
Pertanto, l'impugnazione risulta in linea con l'interpretazione giurisprudenziale (cfr.
Cass. n. 13535/2018) secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo
2 di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
2. In merito al profilo della responsabilità, si osserva quanto segue.
2.1. Vanno, innanzitutto, richiamati i principi giurisprudenziali sul valore probatorio del modello CAI.
Nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole d'incidente, come già previsto dall'art. 5 della l. n. 39 del 1977 e ribadito dall'art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate, la quale può essere superata, salva la necessità che il giudice del merito ne spieghi le ragioni (Cass. n. 29146/2017).
La giurisprudenza di legittimità, d'altra parte, in più occasioni ha anche stabilito che ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (v. le sentenze 25 giugno 2013, n. 15881, e 27 marzo 2019,
n. 8451, nonché l'ordinanza 25 gennaio 2024, n. 2438).
Serve in particolare sottolineare come sia stata fatta salva – nella giurisprudenza della
Suprema Corte - la possibilità per il giudice di merito di accertare che la dichiarazione resa nel modulo di contestazione amichevole di incidente sia incompatibile con la dinamica del sinistro, e ciò proprio alla luce dell'entità dei danni riportati dai veicoli, della situazione dei luoghi.
2.2. Ciò premesso in punto di diritto, nel caso concreto questo Giudice ritiene di non condividere l'interpretazione data dal Giudice di prime cure.
Invero, la relazione tecnica (come evidenziato nel primo punto di appello) rilasciata dal consulente d'ufficio nel giudizio di primo grado conferma la compatibilità del sinistro al modello CAI così come riportato nell'atto introduttivo “come indicato nel modello CAI si evince la verosimile dinamica indicata , i danni riportati dai veicolo attoreo possono
3 essere riconducibili al sinistro cosi come dichiarato in citazione le altezze, le incidenze
e la morfologia delle deformazioni sono in nesso di causa con l'event”.
Venendo al secondo punto di gravame, alla luce del contesto probatorio, appare superabile l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui la genericità delle affermazioni rese dal teste non consentirebbe di riconoscerne un pregnante valore probatorio.
In proposito, deve osservarsi che il teste di parte attrice , in sede di Testimone_1 escussione rispondendo ai capitoli nn. 1 e 2 riportati in citazione, avvalora la causa dell'evento alla mancata osservanza del segnale di precedenza ivi esistente e posto a carico del conducente obbligato. Non essendo emersi in sede istruttoria elementi di contraddizioni si può affermare provato un determinato fatto, purché non sussistano ragioni che consiglino di svalutarne il valore. Necessario sarà perciò che, in omaggio ai su riferiti principi di affidabilità e responsabilità, la deposizione sia resa da persona realmente terza e che sia stata resa edotta delle responsabilità conseguenti all'ipotesi di un eventuale mendacio.
2.3. Sotto diverso profilo, va precisata la valutazione dei fattori causali del sinistro in base al principio giurisprudenziale.
Dall'art. 145, co. 1, CdS si evince un dovere di prudenza e precauzione dei conducenti nell'approssimarsi alle intersezioni: <<i>>.
La giurisprudenza di legittimità, da molto tempo, ha avuto modo di precisare che, il conducente favorito dal diritto di precedenza deve comunque, in prossimità di un incrocio, moderare la velocità, per essere in grado di affrontare qualsiasi evenienza, compresa quella che non gli venga accordata la precedenza spettantegli (cfr. Cass. n.
1826/1990; Cass. n. 9615/1991. Inoltre, il diritto de quo, non rappresenta un diritto assoluto tale da consentire una condotta di guida negligente e pericolosa per gli altri utenti della strada, anche se eventualmente in colpa (cfr. Cass. n. 12789/2000).
Più recentemente, è stato chiarito che <Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della
4 intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente>>
(cfr. Cass. n. 21130/2013).
3. Sulla scorta delle superiori considerazioni, ritiene il giudicante di rideterminare le quote di responsabilità nella causazione del sinistro, atteso che dalle risultanze istruttorie, come sopra esaminate, è possibile individuare – per la gravità della condotta
- nella mancata osservanza del diritto di precedenza un fattore prevalente di responsabilità.
Ciò nondimeno, è possibile attribuire un profilo di imprudenza anche alla condotta di guida del conducente del veicolo di proprietà attorea, atteso che dalla valutazione dei danni lamentati e dalla presenza di un incrocio, considerata l'assenza di significativi ostacoli alla visibilità, deve desumersi una velocità tenuta non adeguata alle concrete circostanze delle condizioni di traffico, in violazione dell'art. 141 CdS.
Pertanto, in riforma della gravata sentenza, procedendo ad una valutazione equitativa delle condotte dei conducenti, la responsabilità è da rivalutarsi in percentuale differente rispetto al primo grado di giudizio ovvero 70% al conducente del veicolo Fiat 600 tg.
CA 809FE di proprietà del responsabile civile e il 30% al conducente del veicolo Fiat
500 tg. DY101FK di parte appellante.
4. Passando alla quantificazione dei danni, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua il preventivo di €
8.813,32 prodotto da parte attrice riveste un carattere unilaterale, proveniente da una carrozzeria avente un interesse a sovrastimare il danno.
Per tanto appare equo ai fini del risarcimento richiesto, adottare il parametro ammesso dal Giudice di primo grado ovvero la relazione tecnica depositata dal CTU che quantifica i danni materiali del veicolo attoreo in € 6.894,00, riconoscibili a parte attrice
– appellante nella misura del 70%, pari ad € 4.825,80 all'attualità.
Sul risarcimento del danno da fermo tecnico, l'approccio più recente della Cassazione, come espresso nella sentenza n. 27389 del 19 settembre 2022 e in quella n. 15262 del
2023, conferma che la prova e la quantificazione del danno sono necessarie. Per tanto
5 non avendo parte attrice prodotto alcuna prova relativa all'effettivo danno subito tale richiesta non può trovare accoglimento.
5. Conclusivamente, in riforma della gravata sentenza, la responsabilità nella causazione del sinistro va rideterminata nella misura del 70% a carico del conducente del veicolo Fiat 600 tg. CA 809FE e nella misura del 30% a carico del conducente del veicolo Fiat 500 tg. DY101FK; per l'effetto, va rideterminata la condanna nei confronti dei convenuti – appellati al risarcimento del danno, in favore di parte attrice, nella misura di € 4.825,80 all'attualità.
Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, è stato chiesto anche il risarcimento degli interessi con decorrenza dalla data del fatto.
Osserva questo giudice che tale questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n.
1712 del 17.02.1995. Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia.
Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co.
1 c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente:
- a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
- su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, un tasso pari al rendimento degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere
6 corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
6. Le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno compensate nella misura del
30% e nella rimanente quota del 70% seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo il D.M. n. 55/2014, tenendo conto del risarcimento effettivamente riconosciuto.
Analogamente, le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese in riforma della gravata sentenza così provvede:
1. accerta la responsabilità del sinistro occorso in data 22/01/2016 nella misura del
70% in capo a e nella misura del 30% in capo a Parte_2 Parte_1
;
[...]
2. condanna e in solido al risarcimento del danno in Controparte_2 CP_1 favore di che liquida in € 4.825,80 all'attualità, oltre Parte_1 lucro cessante ed interessi come in parte motiva;
3. compensa le spese di lite nel doppio grado di giudizio nella misura del 30% e condanna e in solido al pagamento della rimanente CP_1 Controparte_2 quota del 70% delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida – per il primo grado di giudizio - in € 1.400.00 per compensi ed € 90,00 per esborsi, e - per il presente grado di giudizio – in € 2.000,00 per compensi ed € 270,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
4. pone le spese della consulenza tecnica del giudizio di primo grado, liquidate in separato provvedimento, nella misura del 70% in capo a e nella Parte_2 misura del 30% in capo a e a . Parte_1 CP_1
Cosi deciso in Roma, addì 18 luglio 2025
Il Giudice
AN De TO TA
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * *
Il Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XII CIVILE
Il Giudice designato Dott. AN TA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 336772 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, con l'avv. Fabiana Spinosa;
Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Andrea Girardi;
CP_1
APPELLATA
E
; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 29885/2019 del Giudice di Pace di Roma, depositata in data 11/11/2019.
CONCLUSIONI: come da verbali in atto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva citato in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Roma, Parte_1 in qualità di e nella rispettiva qualità di CP_1 CP_3 Controparte_2 assicuratore per la rca e responsabile civile del veicolo Fiat 600 targato CA 809FE, affinché fossero condannati al risarcimento del danno subito a seguito del sinistro stradale occorso in Roma, via Sampietro Di Bastelica, incrocio Via Nicolò Forteguerri.
Aveva dedotto parte attrice che, nelle predette circostanze, mentre era alla guida del veicolo FIAT 500 tg. DY101FK, si verificava un urto con il veicolo Fiat 600, il cui conducente al predetto incrocio non aveva rispettato la segnaletica sulla precedenza.
1 A seguito dell'evento le parti procedevano alla compilazione e sottoscrizione del modello CAI. La predetta collisione cagionava danni meccanici e di carrozzeria quantificati da preventivo di parte per un importo di € 8.813,32 oltre al danno per il fermo tecnico e la svalutazione commerciale del mezzo.
Si era costituita , contestando la fondatezza della pretesa attorea in ordine CP_1 all'an e al quantum considerata infondata e non provata.
Integrato il contraddittorio nei confronti di che era rimasto Controparte_2 contumace, escusso il teste di parte attrice ed espletata CTU tecnica, il Giudice di Pace pronunciava la sentenza riportata in epigrafe con la quale riteneva non superata la presunzione di colpa ex art 2054 cc e per tanto entrambi i conducenti responsabili dell'evento richiamato nella misura del 50%.
interponeva appello innanzi al Tribunale di Roma, chiedendo Parte_1 la riforma della sentenza e l'integrale risarcimento del danno nonché il riconoscimento dell'intero addebito a carico del responsabile civile sul presupposto dell'erronea interpretazione del compendio probatorio.
Si costituiva resistendo al gravame. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio, all'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., atteso che da un'analisi complessiva dei motivi di impugnazione emergono con chiarezza, oltre gli elementi individuanti la domanda giudiziale ai sensi dell'art. 163 c.p.c., anche la parte della decisione contestata, i profili di critica in ordine al rigetto della domanda in primo grado e la prospettazione della riforma con richiesta di riconoscimento delle diverse poste risarcitorie.
Pertanto, l'impugnazione risulta in linea con l'interpretazione giurisprudenziale (cfr.
Cass. n. 13535/2018) secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo
2 di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
2. In merito al profilo della responsabilità, si osserva quanto segue.
2.1. Vanno, innanzitutto, richiamati i principi giurisprudenziali sul valore probatorio del modello CAI.
Nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole d'incidente, come già previsto dall'art. 5 della l. n. 39 del 1977 e ribadito dall'art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate, la quale può essere superata, salva la necessità che il giudice del merito ne spieghi le ragioni (Cass. n. 29146/2017).
La giurisprudenza di legittimità, d'altra parte, in più occasioni ha anche stabilito che ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (v. le sentenze 25 giugno 2013, n. 15881, e 27 marzo 2019,
n. 8451, nonché l'ordinanza 25 gennaio 2024, n. 2438).
Serve in particolare sottolineare come sia stata fatta salva – nella giurisprudenza della
Suprema Corte - la possibilità per il giudice di merito di accertare che la dichiarazione resa nel modulo di contestazione amichevole di incidente sia incompatibile con la dinamica del sinistro, e ciò proprio alla luce dell'entità dei danni riportati dai veicoli, della situazione dei luoghi.
2.2. Ciò premesso in punto di diritto, nel caso concreto questo Giudice ritiene di non condividere l'interpretazione data dal Giudice di prime cure.
Invero, la relazione tecnica (come evidenziato nel primo punto di appello) rilasciata dal consulente d'ufficio nel giudizio di primo grado conferma la compatibilità del sinistro al modello CAI così come riportato nell'atto introduttivo “come indicato nel modello CAI si evince la verosimile dinamica indicata , i danni riportati dai veicolo attoreo possono
3 essere riconducibili al sinistro cosi come dichiarato in citazione le altezze, le incidenze
e la morfologia delle deformazioni sono in nesso di causa con l'event”.
Venendo al secondo punto di gravame, alla luce del contesto probatorio, appare superabile l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui la genericità delle affermazioni rese dal teste non consentirebbe di riconoscerne un pregnante valore probatorio.
In proposito, deve osservarsi che il teste di parte attrice , in sede di Testimone_1 escussione rispondendo ai capitoli nn. 1 e 2 riportati in citazione, avvalora la causa dell'evento alla mancata osservanza del segnale di precedenza ivi esistente e posto a carico del conducente obbligato. Non essendo emersi in sede istruttoria elementi di contraddizioni si può affermare provato un determinato fatto, purché non sussistano ragioni che consiglino di svalutarne il valore. Necessario sarà perciò che, in omaggio ai su riferiti principi di affidabilità e responsabilità, la deposizione sia resa da persona realmente terza e che sia stata resa edotta delle responsabilità conseguenti all'ipotesi di un eventuale mendacio.
2.3. Sotto diverso profilo, va precisata la valutazione dei fattori causali del sinistro in base al principio giurisprudenziale.
Dall'art. 145, co. 1, CdS si evince un dovere di prudenza e precauzione dei conducenti nell'approssimarsi alle intersezioni: <<i>>.
La giurisprudenza di legittimità, da molto tempo, ha avuto modo di precisare che, il conducente favorito dal diritto di precedenza deve comunque, in prossimità di un incrocio, moderare la velocità, per essere in grado di affrontare qualsiasi evenienza, compresa quella che non gli venga accordata la precedenza spettantegli (cfr. Cass. n.
1826/1990; Cass. n. 9615/1991. Inoltre, il diritto de quo, non rappresenta un diritto assoluto tale da consentire una condotta di guida negligente e pericolosa per gli altri utenti della strada, anche se eventualmente in colpa (cfr. Cass. n. 12789/2000).
Più recentemente, è stato chiarito che <Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della
4 intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente>>
(cfr. Cass. n. 21130/2013).
3. Sulla scorta delle superiori considerazioni, ritiene il giudicante di rideterminare le quote di responsabilità nella causazione del sinistro, atteso che dalle risultanze istruttorie, come sopra esaminate, è possibile individuare – per la gravità della condotta
- nella mancata osservanza del diritto di precedenza un fattore prevalente di responsabilità.
Ciò nondimeno, è possibile attribuire un profilo di imprudenza anche alla condotta di guida del conducente del veicolo di proprietà attorea, atteso che dalla valutazione dei danni lamentati e dalla presenza di un incrocio, considerata l'assenza di significativi ostacoli alla visibilità, deve desumersi una velocità tenuta non adeguata alle concrete circostanze delle condizioni di traffico, in violazione dell'art. 141 CdS.
Pertanto, in riforma della gravata sentenza, procedendo ad una valutazione equitativa delle condotte dei conducenti, la responsabilità è da rivalutarsi in percentuale differente rispetto al primo grado di giudizio ovvero 70% al conducente del veicolo Fiat 600 tg.
CA 809FE di proprietà del responsabile civile e il 30% al conducente del veicolo Fiat
500 tg. DY101FK di parte appellante.
4. Passando alla quantificazione dei danni, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua il preventivo di €
8.813,32 prodotto da parte attrice riveste un carattere unilaterale, proveniente da una carrozzeria avente un interesse a sovrastimare il danno.
Per tanto appare equo ai fini del risarcimento richiesto, adottare il parametro ammesso dal Giudice di primo grado ovvero la relazione tecnica depositata dal CTU che quantifica i danni materiali del veicolo attoreo in € 6.894,00, riconoscibili a parte attrice
– appellante nella misura del 70%, pari ad € 4.825,80 all'attualità.
Sul risarcimento del danno da fermo tecnico, l'approccio più recente della Cassazione, come espresso nella sentenza n. 27389 del 19 settembre 2022 e in quella n. 15262 del
2023, conferma che la prova e la quantificazione del danno sono necessarie. Per tanto
5 non avendo parte attrice prodotto alcuna prova relativa all'effettivo danno subito tale richiesta non può trovare accoglimento.
5. Conclusivamente, in riforma della gravata sentenza, la responsabilità nella causazione del sinistro va rideterminata nella misura del 70% a carico del conducente del veicolo Fiat 600 tg. CA 809FE e nella misura del 30% a carico del conducente del veicolo Fiat 500 tg. DY101FK; per l'effetto, va rideterminata la condanna nei confronti dei convenuti – appellati al risarcimento del danno, in favore di parte attrice, nella misura di € 4.825,80 all'attualità.
Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, è stato chiesto anche il risarcimento degli interessi con decorrenza dalla data del fatto.
Osserva questo giudice che tale questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n.
1712 del 17.02.1995. Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia.
Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co.
1 c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente:
- a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
- su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, un tasso pari al rendimento degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere
6 corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
6. Le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno compensate nella misura del
30% e nella rimanente quota del 70% seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo il D.M. n. 55/2014, tenendo conto del risarcimento effettivamente riconosciuto.
Analogamente, le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese in riforma della gravata sentenza così provvede:
1. accerta la responsabilità del sinistro occorso in data 22/01/2016 nella misura del
70% in capo a e nella misura del 30% in capo a Parte_2 Parte_1
;
[...]
2. condanna e in solido al risarcimento del danno in Controparte_2 CP_1 favore di che liquida in € 4.825,80 all'attualità, oltre Parte_1 lucro cessante ed interessi come in parte motiva;
3. compensa le spese di lite nel doppio grado di giudizio nella misura del 30% e condanna e in solido al pagamento della rimanente CP_1 Controparte_2 quota del 70% delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida – per il primo grado di giudizio - in € 1.400.00 per compensi ed € 90,00 per esborsi, e - per il presente grado di giudizio – in € 2.000,00 per compensi ed € 270,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
4. pone le spese della consulenza tecnica del giudizio di primo grado, liquidate in separato provvedimento, nella misura del 70% in capo a e nella Parte_2 misura del 30% in capo a e a . Parte_1 CP_1
Cosi deciso in Roma, addì 18 luglio 2025
Il Giudice
AN De TO TA
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