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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/04/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 18/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Chiara Zito Presidente
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso Nr. 18/2022 R.G. promosso da:
(C.F. , rappresentata e difesa nel presente giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv. Grimaldi Annamaria, come da procura in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio CP_1 C.F._2
dall'avv. Grassi Aldo, come da procura in atti;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge - CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dagli atti e dai documenti di causa risulta quanto segue.
e hanno contratto matrimonio civile in data 03/05/2008 a Verucchio ed Parte_1 CP_1
hanno avuto una LI, (nata il [...]). Per_1
ha promosso il presente giudizio, chiedendo la pronuncia della separazione, oltre alla Parte_1 previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore di € 300,00 mensili e di un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili per la LI , oltre al 50% delle spese straordinarie fino al Per_1
momento della completa indipendenza economica della medesima. A fondamento di quanto richiesto, la ricorrente ha rappresentato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è irrimediabilmente venuta meno a causa di alcune incomprensioni caratteriali e, per evitare l'ulteriore deterioramento dei rapporti familiari, la stessa si è determinata a richiedere la separazione dal marito. La ha anche segnalato di aver provveduto, di comune accordo col a Pt_1 CP_1
mettere in vendita la casa familiare sulla quale ciascun coniuge vanta un diritto di proprietà per il
50% e di avere intenzione di dividere il ricavato con il resistente una volta estinto il mutuo che la coppia aveva contratto per acquistare l'immobile. La ricorrente ha, poi, riferito di avere sempre svolto in costanza di matrimonio il lavoro di casalinga e di essere stata assunta a partire dal mese di giugno 2021 con un contratto a tempo determinato presso una cooperativa ove svolge la mansione di addetta alle pulizie, percependo una retribuzione mensile di circa 1.000,00 euro. Quanto alla richiesta di contributo in proprio favore, la ha evidenziato che il marito lavora con un Pt_1
contratto a tempo indeterminato presso una ditta di San Marino in qualità di operaio specializzato per circa 2.000 euro mensili. Da ultimo, la ha dichiarato che la LI , ormai Pt_1 Per_1
diciannovenne, ha iniziato a lavorare presso una tabaccheria di Villa Verucchio con un contratto part-time, percependo una retribuzione mensile di circa 400,00 euro e che la stessa è intenzionata a vivere presso la madre non appena questa reperirà una nuova sistemazione abitativa.
Si è costituito in giudizio , contestando la ricostruzione dei fatti avversaria e non CP_1
opponendosi né alla pronuncia di separazione, né alla corresponsione di un contributo nei confronti di (precisando però che questa percepisce una cifra pari a circa € 550 mensili), ma chiedendo Per_1
invece di nulla versare per il mantenimento della ricorrente. Quanto alla vendita della casa coniugale, il ha confermato la ricostruzione di parte avversa in ordine all'esistenza di una CP_1
trattativa in corso alla data della costituzione in giudizio, precisando, tuttavia, che in costanza di matrimonio, è sempre stato lui a provvedere al pagamento del mutuo gravante sull'abitazione, per un ammontare di € 660,00 mensili, a cui devono aggiungersi ulteriori € 85,00 mensili per finanziare l'acquisto dell'autovettura della moglie. Il resistente ha lamentato di trovarsi in una condizione di difficoltà economica dovuta alle spese per l'affitto dell'immobile da lui reperito come abitazione a causa della cessazione della convivenza, quantificato in corso di causa in € 550,00 mensili, ha affermato che la moglie dispone già di un proprio reddito e che la stessa ha rifiutato delle Pt_1
proposte di lavoro da lui formulate che apparivano maggiormente remunerative rispetto alla sua attuale occupazione, insistendo, quindi, per il rigetto della domanda di mantenimento.
All'udienza del 15/03/2022, le parti sono comparse davanti al Presidente del Tribunale il quale, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “a) pone a carico del marito un assegno mensile di euro 200 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento della LI, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
spese straordinarie relative alla LI suddivise tra i coniugi in misura del 50% per ciascuno
e disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
b) pone a carico del marito un assegno mensile per il mantenimento della moglie di € 150 mensili, rivalutabili ISTAT e con la stessa cadenza, tenuto conto della obiettiva disparita di redditi fra i coniugi e della equivalenza sostanziale degli oneri a loro carico, somma da corrispondere con la stessa cadenza dell'assegno per la LI”.
All'udienza del 18/05/2022, dinanzi al Giudice Istruttore nominato dal Presidente del Tribunale per la trattazione della causa, i difensori delle parti si sono riportati ai propri atti e hanno chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.; all'esito, il Giudice Istruttore ha assegnato i richiesti termini e ha fissato l'udienza del 29/03/2023 per decidere in ordine all'ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 29/03/2023 le parti hanno insistito nelle proprie richieste e il Giudice, a scioglimento della riserva trattenuta all'esito della medesima udienza, ha provveduto sulle istanze istruttorie, fissando l'udienza del 06/06/2023 per l'assunzione delle prove orali ammesse.
Assunte le prove, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 29/05/2024, disponendo contestualmente la sua sostituzione con il deposito di note scritte ex artt. 127 e 127 ter c.p.c.
Verificato l'avvenuto deposito delle note di udienza, il Giudice ha assegnato alle parti i richiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c., rimettendo all'esito la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento riservandosi di concludere, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto
l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Tutto ciò premesso, va pronunciata la separazione personale dei coniugi sussistendo, nel caso di specie, i presupposti a tal fine richiesti dall'art. 151 c.c.
È documentato, infatti, che e hanno contratto matrimonio a Parte_1 CP_1
Verucchio (RN), in data 03/05/2008. Dagli atti di causa, inoltre, emerge che è venuta meno tra i coniugi la comunione materiale e spirituale che dovrebbe contraddistinguere il matrimonio e la convivenza non è oltremodo tollerabile (cfr. gli atti di causa).
Quanto al contributo paterno al mantenimento della LI , entrambe le parti sono concordi Per_1 riguardo alla corresponsione di un importo di € 200,00 mensili in favore della LI, in considerazione della sua giovane età e del fatto che la stessa percepisce un reddito da lavoro part- time tale da escludere il raggiungimento di un'indipendenza economica idonea a rendere superfluo il sostegno economico da parte dei propri genitori.
L'assegno mensile sarà corrisposto dal direttamente in favore della LI, così come CP_1
richiesto da entrambe le parti.
Inoltre, a carico del va posto l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese CP_1
straordinarie che si renderanno necessarie per la LI , così come regolate secondo il Per_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
In merito alla richiesta di un assegno di mantenimento in favore della moglie, la ricorrente ha dapprima chiesto un contributo di € 300,00 mensili, poi successivamente ha ridotto la pretesa a €
150,00 e infine nelle proprie conclusioni si è riportata alla propria richiesta iniziale di € 300,00 al mese a carico del marito.
Il resistente si è, invece, opposto alla corresponsione di qualsivoglia contributo in favore della per le ragioni già esposte in narrativa. Pt_1
Come è noto, in diritto, la corresponsione dell'assegno di mantenimento nell'ambito della separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché, una volta accertata la sussistenza degli elementi costituitivi del diritto all'assegno - rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti - occorre determinarne l'importo secondo quanto necessario a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale.
Il mantenimento del pregresso tenore di vita è tuttavia considerato come un mero risultato tendenziale, essendo noto che la separazione riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - connessi a consuetudini di vita in comune.
Pertanto l'indagine del giudice, volta a stabilire se e in che misura determinare un contributo al mantenimento, non può limitarsi alla comparazione dei redditi delle parti, in quanto deve investire anche “altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cassazione civile, Sez. I, n. 605/2017).
Orbene, nel caso di specie, la documentazione di causa e gli esiti dell'interrogatorio formale - nel corso del quale la ha dichiarato di essere stata assunta a tempo indeterminato presso la ditta Pt_1 di pulizie ove già lavorava, nonché di percepire uno stipendio di circa € 1.160,00 mensili - consentono di ritenere comprovato che la disponga di un reddito di circa €1200,00 al mese. Pt_1
Risulta, poi, che il resistente percepisce una cifra prossima ai € 1950,00 mensili e che entrambe le parti versano un canone di locazione mensile (€ 475,00 la ed € 550,00 il . Pt_1 CP_1
In tale quadro, il resistente ha affermato di essere costretto a svolgere il proprio lavoro per far fronte alle spese quotidiane e di affitto e ha prodotto documentazione attestante la pensione a cui avrebbe diritto qualora interrompesse la propria attività, dichiarando che l'importo della stessa non sarebbe sufficiente a sopravvivere con le sue attuali uscite.
Lo stesso ha aggiunto che la propria situazione economica è resa precaria anche dal fatto di subire una decurtazione dal proprio reddito per effetto della doppia imposizione fiscale italiana e straniera, in quanto egli presta servizio presso una azienda di San Marino.
Il ha anche riferito di avere sempre provveduto al versamento della rata mensile del mutuo CP_1 per la casa familiare, quantificato in euro 660,00 e versato a partire dall'anno 2012, circostanza non smentita dalla ricorrente, la quale però ha precisato di aver contribuito al ménage familiare e domestico sin dal 2001, data a cui risale l'inizio della convivenza tra le parti e che è culminata nel matrimonio nell'anno 2008.
Alla luce degli elementi acquisiti al presente giudizio, la condizione di debolezza economica della rispetto al giustifica l'attribuzione in favore della stessa di un assegno di Pt_1 CP_1 mantenimento che appare equo determinare in euro 100,00 mensili, considerato l'avvenuto reinserimento lavorativo della ricorrente, le maggiori spese sostenute per il pagamento del proprio canone di locazione dal resistente, le maggiori difficoltà in cui quest'ultimo versa in ragione della propria condizione di invalidità accertata al 50% da una competente commissione medica.
Le spese del presente giudizio, stante la reciproca soccombenza delle parti rispetto alle richieste formulate, sono da compensare integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di ogni altra eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_1
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio civile a Verucchio (RN) in data 03/05/2008, trascritto al n. 3, Parte I dell'anno
2008 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Verucchio (RN);
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verucchio (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno cinque di ogni mese, a CP_1 [...]
la somma - annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT - di euro 200,00 a titolo di Pt_2
contributo al mantenimento della LI;
d) pone a carico di l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese CP_1
straordinarie che si renderanno necessarie per la LI , così come regolate secondo il Per_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
e) pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno cinque di ogni mese, a CP_1 [...]
la somma - annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT - di euro 100,00 a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento della moglie;
f) compensa le spese di lite tra le parti.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 30.01.2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Chiara Zito Presidente
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso Nr. 18/2022 R.G. promosso da:
(C.F. , rappresentata e difesa nel presente giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv. Grimaldi Annamaria, come da procura in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio CP_1 C.F._2
dall'avv. Grassi Aldo, come da procura in atti;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge - CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dagli atti e dai documenti di causa risulta quanto segue.
e hanno contratto matrimonio civile in data 03/05/2008 a Verucchio ed Parte_1 CP_1
hanno avuto una LI, (nata il [...]). Per_1
ha promosso il presente giudizio, chiedendo la pronuncia della separazione, oltre alla Parte_1 previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore di € 300,00 mensili e di un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili per la LI , oltre al 50% delle spese straordinarie fino al Per_1
momento della completa indipendenza economica della medesima. A fondamento di quanto richiesto, la ricorrente ha rappresentato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è irrimediabilmente venuta meno a causa di alcune incomprensioni caratteriali e, per evitare l'ulteriore deterioramento dei rapporti familiari, la stessa si è determinata a richiedere la separazione dal marito. La ha anche segnalato di aver provveduto, di comune accordo col a Pt_1 CP_1
mettere in vendita la casa familiare sulla quale ciascun coniuge vanta un diritto di proprietà per il
50% e di avere intenzione di dividere il ricavato con il resistente una volta estinto il mutuo che la coppia aveva contratto per acquistare l'immobile. La ricorrente ha, poi, riferito di avere sempre svolto in costanza di matrimonio il lavoro di casalinga e di essere stata assunta a partire dal mese di giugno 2021 con un contratto a tempo determinato presso una cooperativa ove svolge la mansione di addetta alle pulizie, percependo una retribuzione mensile di circa 1.000,00 euro. Quanto alla richiesta di contributo in proprio favore, la ha evidenziato che il marito lavora con un Pt_1
contratto a tempo indeterminato presso una ditta di San Marino in qualità di operaio specializzato per circa 2.000 euro mensili. Da ultimo, la ha dichiarato che la LI , ormai Pt_1 Per_1
diciannovenne, ha iniziato a lavorare presso una tabaccheria di Villa Verucchio con un contratto part-time, percependo una retribuzione mensile di circa 400,00 euro e che la stessa è intenzionata a vivere presso la madre non appena questa reperirà una nuova sistemazione abitativa.
Si è costituito in giudizio , contestando la ricostruzione dei fatti avversaria e non CP_1
opponendosi né alla pronuncia di separazione, né alla corresponsione di un contributo nei confronti di (precisando però che questa percepisce una cifra pari a circa € 550 mensili), ma chiedendo Per_1
invece di nulla versare per il mantenimento della ricorrente. Quanto alla vendita della casa coniugale, il ha confermato la ricostruzione di parte avversa in ordine all'esistenza di una CP_1
trattativa in corso alla data della costituzione in giudizio, precisando, tuttavia, che in costanza di matrimonio, è sempre stato lui a provvedere al pagamento del mutuo gravante sull'abitazione, per un ammontare di € 660,00 mensili, a cui devono aggiungersi ulteriori € 85,00 mensili per finanziare l'acquisto dell'autovettura della moglie. Il resistente ha lamentato di trovarsi in una condizione di difficoltà economica dovuta alle spese per l'affitto dell'immobile da lui reperito come abitazione a causa della cessazione della convivenza, quantificato in corso di causa in € 550,00 mensili, ha affermato che la moglie dispone già di un proprio reddito e che la stessa ha rifiutato delle Pt_1
proposte di lavoro da lui formulate che apparivano maggiormente remunerative rispetto alla sua attuale occupazione, insistendo, quindi, per il rigetto della domanda di mantenimento.
All'udienza del 15/03/2022, le parti sono comparse davanti al Presidente del Tribunale il quale, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “a) pone a carico del marito un assegno mensile di euro 200 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento della LI, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
spese straordinarie relative alla LI suddivise tra i coniugi in misura del 50% per ciascuno
e disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
b) pone a carico del marito un assegno mensile per il mantenimento della moglie di € 150 mensili, rivalutabili ISTAT e con la stessa cadenza, tenuto conto della obiettiva disparita di redditi fra i coniugi e della equivalenza sostanziale degli oneri a loro carico, somma da corrispondere con la stessa cadenza dell'assegno per la LI”.
All'udienza del 18/05/2022, dinanzi al Giudice Istruttore nominato dal Presidente del Tribunale per la trattazione della causa, i difensori delle parti si sono riportati ai propri atti e hanno chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.; all'esito, il Giudice Istruttore ha assegnato i richiesti termini e ha fissato l'udienza del 29/03/2023 per decidere in ordine all'ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 29/03/2023 le parti hanno insistito nelle proprie richieste e il Giudice, a scioglimento della riserva trattenuta all'esito della medesima udienza, ha provveduto sulle istanze istruttorie, fissando l'udienza del 06/06/2023 per l'assunzione delle prove orali ammesse.
Assunte le prove, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 29/05/2024, disponendo contestualmente la sua sostituzione con il deposito di note scritte ex artt. 127 e 127 ter c.p.c.
Verificato l'avvenuto deposito delle note di udienza, il Giudice ha assegnato alle parti i richiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c., rimettendo all'esito la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento riservandosi di concludere, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto
l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Tutto ciò premesso, va pronunciata la separazione personale dei coniugi sussistendo, nel caso di specie, i presupposti a tal fine richiesti dall'art. 151 c.c.
È documentato, infatti, che e hanno contratto matrimonio a Parte_1 CP_1
Verucchio (RN), in data 03/05/2008. Dagli atti di causa, inoltre, emerge che è venuta meno tra i coniugi la comunione materiale e spirituale che dovrebbe contraddistinguere il matrimonio e la convivenza non è oltremodo tollerabile (cfr. gli atti di causa).
Quanto al contributo paterno al mantenimento della LI , entrambe le parti sono concordi Per_1 riguardo alla corresponsione di un importo di € 200,00 mensili in favore della LI, in considerazione della sua giovane età e del fatto che la stessa percepisce un reddito da lavoro part- time tale da escludere il raggiungimento di un'indipendenza economica idonea a rendere superfluo il sostegno economico da parte dei propri genitori.
L'assegno mensile sarà corrisposto dal direttamente in favore della LI, così come CP_1
richiesto da entrambe le parti.
Inoltre, a carico del va posto l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese CP_1
straordinarie che si renderanno necessarie per la LI , così come regolate secondo il Per_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
In merito alla richiesta di un assegno di mantenimento in favore della moglie, la ricorrente ha dapprima chiesto un contributo di € 300,00 mensili, poi successivamente ha ridotto la pretesa a €
150,00 e infine nelle proprie conclusioni si è riportata alla propria richiesta iniziale di € 300,00 al mese a carico del marito.
Il resistente si è, invece, opposto alla corresponsione di qualsivoglia contributo in favore della per le ragioni già esposte in narrativa. Pt_1
Come è noto, in diritto, la corresponsione dell'assegno di mantenimento nell'ambito della separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché, una volta accertata la sussistenza degli elementi costituitivi del diritto all'assegno - rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti - occorre determinarne l'importo secondo quanto necessario a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale.
Il mantenimento del pregresso tenore di vita è tuttavia considerato come un mero risultato tendenziale, essendo noto che la separazione riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - connessi a consuetudini di vita in comune.
Pertanto l'indagine del giudice, volta a stabilire se e in che misura determinare un contributo al mantenimento, non può limitarsi alla comparazione dei redditi delle parti, in quanto deve investire anche “altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cassazione civile, Sez. I, n. 605/2017).
Orbene, nel caso di specie, la documentazione di causa e gli esiti dell'interrogatorio formale - nel corso del quale la ha dichiarato di essere stata assunta a tempo indeterminato presso la ditta Pt_1 di pulizie ove già lavorava, nonché di percepire uno stipendio di circa € 1.160,00 mensili - consentono di ritenere comprovato che la disponga di un reddito di circa €1200,00 al mese. Pt_1
Risulta, poi, che il resistente percepisce una cifra prossima ai € 1950,00 mensili e che entrambe le parti versano un canone di locazione mensile (€ 475,00 la ed € 550,00 il . Pt_1 CP_1
In tale quadro, il resistente ha affermato di essere costretto a svolgere il proprio lavoro per far fronte alle spese quotidiane e di affitto e ha prodotto documentazione attestante la pensione a cui avrebbe diritto qualora interrompesse la propria attività, dichiarando che l'importo della stessa non sarebbe sufficiente a sopravvivere con le sue attuali uscite.
Lo stesso ha aggiunto che la propria situazione economica è resa precaria anche dal fatto di subire una decurtazione dal proprio reddito per effetto della doppia imposizione fiscale italiana e straniera, in quanto egli presta servizio presso una azienda di San Marino.
Il ha anche riferito di avere sempre provveduto al versamento della rata mensile del mutuo CP_1 per la casa familiare, quantificato in euro 660,00 e versato a partire dall'anno 2012, circostanza non smentita dalla ricorrente, la quale però ha precisato di aver contribuito al ménage familiare e domestico sin dal 2001, data a cui risale l'inizio della convivenza tra le parti e che è culminata nel matrimonio nell'anno 2008.
Alla luce degli elementi acquisiti al presente giudizio, la condizione di debolezza economica della rispetto al giustifica l'attribuzione in favore della stessa di un assegno di Pt_1 CP_1 mantenimento che appare equo determinare in euro 100,00 mensili, considerato l'avvenuto reinserimento lavorativo della ricorrente, le maggiori spese sostenute per il pagamento del proprio canone di locazione dal resistente, le maggiori difficoltà in cui quest'ultimo versa in ragione della propria condizione di invalidità accertata al 50% da una competente commissione medica.
Le spese del presente giudizio, stante la reciproca soccombenza delle parti rispetto alle richieste formulate, sono da compensare integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di ogni altra eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_1
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio civile a Verucchio (RN) in data 03/05/2008, trascritto al n. 3, Parte I dell'anno
2008 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Verucchio (RN);
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verucchio (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno cinque di ogni mese, a CP_1 [...]
la somma - annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT - di euro 200,00 a titolo di Pt_2
contributo al mantenimento della LI;
d) pone a carico di l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese CP_1
straordinarie che si renderanno necessarie per la LI , così come regolate secondo il Per_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
e) pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno cinque di ogni mese, a CP_1 [...]
la somma - annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT - di euro 100,00 a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento della moglie;
f) compensa le spese di lite tra le parti.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 30.01.2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito