Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/06/2025, n. 2386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2386 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
n. 4920/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4920/2022, avente ad oggetto:
lesione personale, riservata in decisione all'udienza del 21.2.2025 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
, (CF: ) rapp. e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Carmine Monfrecola (CF: ), elettivamente domiciliato in C.F._2
Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
quale FGVS (CF: ) rapp. e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Carlo Gagliardi (CF: ), elettivamente domiciliata in C.F._3
Via Tortona, 25 Milano, presso lo studio del predetto difensore.
pagina 1 di 13
CONCLUSIONI
Come in atti.
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio la nella qualità di rapp.te del FGVS dinanzi Controparte_1
a questo Tribunale al fine di vedersi riconoscere il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificato il 16.5.2020 in Marano di Napoli, a ciò deducendo che mentre si trovava a bordo del proprio motociclo tg. EH93000, un'auto di colore chiaro che percorreva la via Sconditi, all'altezza del super mercato Todis, nel tentativo di sorpassare ad alta velocità la moto condotta dall'attore, la tamponava da pagina 2 di 13 tergo facendolo rovinare al suolo sul lato sinistro. Deduceva ancora che il conducente dell'auto, dopo l'impatto, continuava a procedere ad alta velocità allontanandosi dal luogo del sinistro, omettendo di soccorrere l'attore che non era in grado di rilevarne il numero di targa. Deduceva infine di essere stato soccorso da passanti presenti sul posto che lo riaccompagnavano presso l'abitazione della moglie sita in Marano di
Napoli la quale provvedeva poi a trasportarlo presso l'Ospedale dei Colli di Napoli
C-T-O ove gli veniva diagnosticato “frattura scomposta perone sx, frattura composta malleolo tibiale mediale posteriore, con prognosi gg. 30”.
Si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in dritto l'avversa domanda, deducendo l'improcedibilità della domanda, la nullità dell'atto di citazione nonché l'esistenza di precedenti sinistri a carico dell'attore, tutti in tempo ravvicinato,
nonchè l'intempestività della proposizione della querela per l'identificazione del soggetto investitore.
Procedibilità
Circa le eccezioni preliminari formulate dalla società convenuta, va detto che la loro fondatezza non regge al confronto con la documentazione prodotta ed acquisita agli atti, con riferimento specifico alla proponibilità della domanda. Ne deriva che la stessa va dichiarata procedibile e, funzionale a tal fine, deve ritenersi anche la querela proposta per l'accertamento dei fatti presentata all'A.G. e prodotta dal Pt_1
Nullita' della domanda
pagina 3 di 13 Va, inoltre, disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dal convenuto, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
Infatti, dal riscontro del contenuto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi di giudizio appare immediatamente percepibile il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum.
Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto,
anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il
“petitum” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un lato, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare
“assolutamente” incerto.
In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che,
principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del pagina 4 di 13 relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03).
Quanto poi alla causa petendi, anch'essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d.
eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4,
c.p.c. (Cass. n. 17408/12).
An debeatur
L'espletata istruttoria non soddisfa appieno la prova del dedotto in domanda in ordine alla responsabilità esclusiva del sinistro a carico del veicolo non identificato,
fatto cui consegue la presente decisione in merito alla valutazione e, quindi alla liquidazione, del danno sofferto dall'attore.
Infatti, seppur dagli atti istruttori emergeva la trasgressiva manovra del veicolo rimasto poi sconosciuto, per converso non emergeva una manovra dell'attore atta ad evitare il sinistro e/o a far sì che questo avesse conseguenze meno gravi rispetto a quelle avute. O meglio, che laddove tentata, la detta manovra producesse effetti e,
pagina 5 di 13 quindi, riscontri positivi ai fini della dichiarazione di esclusiva responsabilità del sinistro a carico del veicolo rimasto sconosciuto.
La deposizione del teste si rivelava precaria in ordine alle Testimone_1
circostanze delle condizioni di tempo e di luogo del teatro del sinistro, restando tale anche in ordine alla sua dinamica, descrivendo solo sommariamente i fatti;
e cioè che il veicolo che urtava la moto condotta dal nonché della sua repentina manovra Pt_1
di fuga, per cui rimaneva sconosciuto. Così esplicandosi, essa non contiene quegli elementi essenziali atti a superare la presunzione ex art. 2054 cc., rimanendo fermi i dubbi di questo giudicante circa la condotta di guida del anche alla luce delle Pt_1
conseguenze dannose a questi conseguite e rappresentate in giudizio.
Dalla istruttoria raccolta, infatti, se emerge sia pur sommariamente la manovra trasgressiva del veicolo non identificato, non emerge quella messa in atto dal Pt_1
per evitare il sinistro o che questo avesse conseguenze meno gravi da quelle pur desumibili dagli atti.
Circa la ricostruzione dei fatti va, in primis, ribadito il principio ben noto secondo cui la ricostruzione della dinamica del sinistro è appannaggio del giudice di merito, per cui il suo giudizio è insindacabile in sede di legittimità se l'iter logico giuridico è coerente e corretto.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha in più occasioni ribadito che “…in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della pagina 6 di 13 condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-
giuridico (sentenze 23.2.2006 n. 4009, 25.1.2012, n. 1028, ordinanza 5.6.2018, n.
14358)”.
Il secondo principio, che qui interessa maggiormente, riguarda l'ambito di applicazione della presunzione di corresponsabilità prevista dal comma 2 dell'art. 2054 cc.
La giurisprudenza costante della Corte esclude la sua operatività nel caso in cui non vi sia scontro tra i veicoli coinvolti nel sinistro. Ciononostante, precisa la
Corte, la presunzione si applica in via estensiva anche al caso di sinistro senza scontro qualora sia provato che esista un nesso eziologico tra la condotta del veicolo non coinvolto e il danno subito dall'altro.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “…la giurisprudenza ha stabilito che la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma secondo, cod. civ. è applicabile di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra i veicoli, è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che si stato accertato pagina 7 di 13 in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro (Cass.
9.3.2012 n. 3704, Ord. 19.7.2018 n. 19197, Ord. 12.2.2021 n. 3764)”,
per cui appare chiaro che l'estensione ora richiamata è applicabile al caso di specie,
dalla cui istruttoria risulta non provata una manovra diversiva dell'attore, finalizzata ad evitare lo scontro, al fine di evitare che le conseguenze fossero quelle poi denunciate in questo giudizio.
Sulla scorta della mancata prova circa la regolare condotta di guida del Pt_1
nel graduare la corresponsabilità rispetto a quella del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, può ben affermarsi il pari concorso di colpa nella causazione del sinistro de quo non emergendo dagli atti di causa, come visto e ribadito, elementi contrari alla deduzione qui svolta.
Per giurisprudenza ormai consolidata, in tema di giudizi vertenti su sinistri stradali, l'attore, oltre all'onere di provare il comportamento di guida trasgressivo delle norme che regolano la circolazione stradale messo in atto dal conducente del veicolo antagonista, ha anche quello di provare la conformità alle stesse norme del suo comportamento di guida. E dalla narrazione del teste, nulla emerge circa un comportamento consono alle norme di circolazione stradali da parte del non Pt_1
raccontando egli di fatti tali da ricondurre la ricostruzione della dinamica del sinistro all'esclusiva responsabilità dell'auto pirata, tal che va sanzionata, seppur in modo parziale, la quantificazione del ristoro a favore dell'attore.
Quantum debeatur
pagina 8 di 13 La descrizione dei fatti emersa dagli atti, risulta utile per il riscontro del nesso di causalità evento-danni provato con la documentazione agli atti ed in particolare, circa le lesioni, con la certificazione medico-sanitaria prodotta dall'attore, che è stata esaminata dal CTU dott. , con motivazione pienamente condivisibile, Persona_1
dalle cui conclusioni il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato in aderenza alla documentazione medica esaminata.
Alla fine, il consulente accertava che il a seguito dell'incidente de quo, Pt_1
presentava: “Frattura trimalleolare di caviglia sinistra trattata chirurgicamente a
Maggio 2020 con rottura di placca di peone e vite malleolare con conseguente scomposizione secondaria e ritardo di consolidazione”, applicando il calcolo dell'8/9
% di danno biologico.
Sempre secondo l'ausiliario del Giudice, all'attore è derivata, in connessione causale con il sinistro, un'inabilità temporanea quantificata in gg. 150 distribuiti in gg. 30, gg. 60 e gg. 60 al 25%.
Occorre, quindi, procedere alla liquidazione in concreto dei danni patiti in conseguenza dell'incidente subito dal tenuto conto che i postumi permanenti Pt_1
sono stati riconosciuti nel 9 % di danno biologico che, per sua natura ontologica,
determina il ricorso alla massima valutazione dei criteri stabiliti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private per la liquidazione dei danni da microlesioni e,
cioè, fino al 9%. Ora, non vi è dubbio che il quadro patologico accertato dal C.T.U.
pagina 9 di 13 costituisca espressione del c.d. danno biologico (danno alla salute), inteso quale menomazione della complessiva integrità psico-fisica della persona, in sé e per sé
considerata - danno primario ed immancabile, risarcibile indipendentemente da un pregiudizio di carattere puramente patrimoniale, in quanto incidente sul valore persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica,
sociale, culturale ed estetica, comprensivo del danno estetico.
Tale tipo di danno deve essere liquidato con una attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato (natura ed entità delle lesioni, durata della malattia, sussistenza e rilevanza degli esiti a carattere permanente, età del soggetto), effettuata alla attualità.
In proposito, , all'epoca del sinistro aveva 54 anni, per cui Parte_1
calcolando sulla base del 9% il danno biologico permanente accertato, ne consegue che ad egli spetta la somma di euro 15.295,11; in ragione del periodo di invalidità
temporaneo quantificato, all'attore spetta altresì la somma complessiva di euro
3.728,50, così analiticamente ricavata: ITP 75% 1.242,90, ITP 50% 1.657,20, ITP
25% 828,60, il tutto con interessi dal verificarsi dei fatti di causa.
I parametri applicati, come noto, non risultano comprensivi del danno morale,
che opera nel solo caso di allegazione e prova di pregiudizi morali. In altri termini, la liquidazione del danno morale non è ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, lasciando salva la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori da esse previste, da utilizzarsi laddove il caso concreto presenti peculiarità che pagina 10 di 13 vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare,
sia quanto agli aspetti anatomo - funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva.
Con espresso riguardo alla fattispecie in esame, la specifica peculiarità non risulta essere concretamente esistente per giustificare una liquidazione risarcitoria del danno morale effettuata, con il conseguente aumento dei valori suddetti.
Dalla prova per testi non è emerso che all'attore, in conseguenza delle lesioni riportate e del successivo decorso di convalescenza, risultassero compromesse funzioni essenziali, in modo da impedirgli le ordinarie attività quotidiane, da cui trova origine la liquidazione del cd. danno morale. Il teste escusso nulla ha dichiarato in merito, fatto per cui risulta alcuna incidenza sulla vita post sinistro del Pt_1
emerge essere conseguenza della natura delle lesioni da egli riportate.
Va, infine, liquidato a titolo di danno patrimoniale la somma di euro 1.833,00
oltre interessi dalla domanda, per la documentata spesa per visite ed accertamenti diagnostici, come riconosciuti dal CTU.
Tutte le somme, per effetto del rilevato concorso di colpa dell'attore nella produzione del sinistro vanno ridotte della metà.
Spese Processuali
Le spese seguono la soccombenza parziale e vengono liquidate come da dispositivo, ridotte già alla metà, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e pagina 11 di 13 quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con l'importo del risarcimento liquidato per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 c. 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli medi previsti dalla Tabella n.
2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che
è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
Spese Ctu
Per effetto di quanto sopra si pongono definitivamente a carico delle parti per la metà e per l'intero, in solido, a carico di tutte le parti, le spese di CTU la somma liquidata come da decreto reso a parte, al lordo dell'acconto già eventualmente versato.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
Con confronti della quale FGVS, così provvede: Controparte_1
- Dichiara il pari concorso nella produzione del sinistro tra l'attore ed il conducente del veicolo rimasto sconosciuto, e per l'effetto,
pagina 12 di 13 - In accoglimento parziale della domanda di parte attrice condanna la
[...]
quale FGVS al pagamento, per le causali di cui in parte motiva, Controparte_1
dell'importo di euro 9.511,90 a titolo di danno non patrimoniale, con interessi dal fatto al soddisfo, già così ridotto della metà per effetto del dichiarato concorso;
- Condanna altresì la parte convenuta al pagamento della somma di euro 916,50
a titolo di danno patrimoniale oltre interessi dalla domanda al soddisfo, già
così ridotta della metà per effetto del dichiarato concorso;
- Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che, già ridotte alla metà, si liquidano in euro 2.538,50 per compenso professionale ed euro 272,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%,
CPa ed IVA come per legge.
- Pone definitivamente a carico delle parti per la metà e per l'intero, in solido, a carico di tutte le parti, le spese di CTU nella somma liquidata come da decreto reso a parte, al lordo dell'acconto già eventualmente versato.
Aversa, 19/6/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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